Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4860 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1981,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Poncato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e in Parte_2 Parte_1
riferimento al matrimonio contratto in data 07.08.2010 a Vicenza (VI), atto trascritto presso
1
dell'anno 2010 al n. 93 parte I, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione, alle seguenti condizioni:
Convivenza:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Figli:
- I figli nato a [...], il [...] (C.F. e Persona_1 C.F._3
nato a [...], il [...] (C.F. saranno Persona_2 C.F._4
affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, che provvederà alla loro educazione, istruzione e mantenimento, sempre in accordo con il padre;
- I figli potranno stare con il padre, IG. settimanalmente ogni qualvolta possibile, Pt_1
anche se, prevalentemente nei fine settimana;
- I figli potranno trascorrere buona parte delle vacanze estive con il padre, previo accordo da raggiungere con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, per decidere l'arco temporale esatto e ciò sulla base dei reciproci impegni;
- I figli trascorreranno i periodi festivi (Natale, Carnevale, Pasqua, ponti infra-annuali,
compleanni e altre festività), compatibilmente con i loro impegni e quelli dei genitori, ad anni alterni con la Madre o con il Padre, come da piano genitoriale allegato al ricorso (doc.
10);
- I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e/o qualsiasi ulteriore loro documento utile.
Casa coniugale / Beni mobili:
- Il contratto di locazione relativo alla casa coniugale sita in Vicenza in viale Riviera Berica,
518 rimane in capo alla IG.ra ; Pt_2
2 - I ricorrenti concordano che gli arredi contenuti nell'immobile vengano lasciati alla IG.ra
, la quale ne usufruirà e/o disporrà come meglio ritiene;
Pt_2
Mantenimento:
- a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori: il IG. corrisponderà alla Pt_1
IG.ra , a decorrere dal 15 del mese successivo alla sottoscrizione del presente Pt_2
accordo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00
cadauno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, possibilmente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che verranno indicate.
- Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, sostenute dai genitori per i figli, verranno sostenute al 50% dagli stessi, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario l'accordo preventivo dei genitori e quelle per le quali ciò non è richiesto, in aderenza con quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di Famiglia avanti il
Tribunale di Vicenza, in particolare dagli artt. 34 e 35.
- Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Conti correnti: ad oggi le parti non hanno conti correnti cointestati ed hanno provveduto consensualmente a suddividere il poco che avevano di risorse economiche.
2) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso. Inoltre,
CHIEDONO
3) sin d'ora, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e una volta decorso il termine previsto dalla legge, che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i IGnori e facendo quindi cessare gli Parte_2 Parte_1
3 effetti civili del matrimonio contratto tra i due, alle medesime condizioni indicate per la separazione personale, nonché ordinando all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4) Spese legali a carico del IG. Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 07.08.2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi presso Per_1 Per_2
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze dei minori;
4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e/o qualsiasi ulteriore loro documento utile;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-spese al definitivo
Con separata ordinanza si dispone la fissazione di udienza ai fini del divorzio nel rispetto del termine semestrale di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 07.08.2010 con atto trascritto al n. 93, parte
[...]
, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese al definitvo d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di
5 legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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