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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3117/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 08.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Paola
Grimaldi (c.f. ), che lo rappresenta e difende per delega in atti- C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. CP C.F._3
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Mara
Mencherini (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._4
atti -APPELLATO-
Oggetto: appello di nei confronti di , avverso la Parte_1 CP
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Viterbo n. 514/2024, in data
30.04.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3340/2018 promosso da CP
nei confronti di - oggetto: proprietà e risarcimento danno
[...] Parte_1
-
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, e CP Parte_1
rassegna le seguenti conclusioni:
r.g. n. 1 “-accertare che il Sig. ha impedito con azioni e/o omissioni la riparazione Parte_1
del cancello automatico a servizio anche dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore
e sito all'ingresso di Nepi via Lucchesi 13 e ha leso il diritto del sig. di CP
usufruirne anche ai fini della sicurezza e per l'effetto lo condanni a svolgere ogni operazione utile al fine di garantire la riparazione dello stesso e a risarcire tutti i danni materiali e non che emergeranno dall'istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
- accertare che il sig. ha utilizzato parti comuni rispetto agli immobili di cui Parte_1
in narrativa in violazione della normativa vigente e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. al ristoro di tutti i danni materiali e non, patiti e patendi in relazione CP
alle violazioni poste in essere dal convenuto e per l'effetto condanni il sig. Parte_1
al ripristino delle parti comuni mediante rimozione di strutture e/o ogni adempimento emerga dall'istruttoria e al ristoro di tutti i danni nella misura che emergerà dall'istruttoria e/o quantificati secondo equità dal Giudice;
- accertare e dichiarare che parte della zona indicata e dedicata a parcheggio a servizio dell'immobile oggetto della compravendita del 04.01.1999 rep. 6802 non è disponibile per responsabilità esclusiva del sig. sia in qualità di venditore che in qualità di soggetto che ha Parte_1
determinato la mancata fruibilità, e per l'effetto condannare il sig. al Parte_1
ristoro di tutti i danni materiali e non, comprensivi della riduzione del valore dell'immobile di proprietà del sig. e di tutti i danni connessi al mancato utilizzo CP
come meglio esposti in narrativa, nella misura che emergerà dall'istruttoria e/o quantificati secondo equità dal Giudice”.
Premesso di essere proprietario, dal 04.01.1999, di una delle quattro villette a schiera, in
Nepi (VT), Via E. Lucchesi 13, per averla acquistata dal (originariamente Parte_1
proprietario di tutte le unità immobiliare), questi rimasto proprietario, a seguito di plurime vendite degli immobili edificati, solo di una delle quattro villette, a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- il usa, illegittimamente, in via esclusiva, l'area di circa mq 43,50 Parte_1
esterna a dette villette, destinata a parcheggio comune delle quattro unità immobiliari e ne impedisce, al deducente, l'uso cui ha diritto;
il Parte_1
infatti, dopo aver venduto tre delle quattro unità immobiliari edificate, ha mutato la destinazione dell'immobile rimasto di sua proprietà esclusiva, da abitativa a commerciale e dunque utilizza parte del parcheggio esterno, come accesso all'immobile di sua proprietà esclusiva, impedendo nei fatti, ai proprietari delle altre unità immobiliari, tra cui il deducente, di parcheggiare nell'area ormai r.g. n. 2 utilizzata dai clienti del negozio e dai mezzi di scarico delle merci dirette al negozio stesso;
- il ostacola la riparazione del cancello di accesso alla rampa che Parte_1 consente l'ingresso ai garages di proprietà di ciascuno;
- il ha realizzato tende e altre strutture al servizio del proprio Parte_1
immobile, infiggendo i pali di sostegno di tali strutture, nei muri perimetrali comuni ai proprietari degli immobili.
resiste alle domande del e rassegna le seguenti Parte_1 CP
conclusioni:
“preliminarmente in rito Accertare e Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e
/o la nullità della domanda di mediazione;
Improponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza degli elementi individuatori della domanda, causa petendi e petitum;
nonché l'inammissibilità dell'azione per carenza degli elementi soggettivi ed oggettivi anche sotto il profilo dell'onus probandi. Nel merito, ferme ed assorbenti le eccezioni di cui sopra, Rigettare la domanda ex adverso proposta inammissibile, insostenibile infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto, accertando l'inesistenza di pretesa economica in capo alla parte attorea ritenendo le somme pretese non dovute anche in riferimento al risarcimento danni. Condannare il Sig. per lite temeraria CP
ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1
ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di causa, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP”.
La controversia, istruita mediante espletamento di c.t.u., è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata:
40,80 è di pertinenza in comune alle quattro unità immobiliari con conseguente diritto di utilizzo da parte di tutti i suddetti proprietari;
per l'effetto condanna il convenuto, a rimuovere il passo carraio mediante chiusura dello stesso (lucchetto con catena, saldatura ecc.); -accoglie la domanda di rimozione delle strutture metalliche realizzate sul muro perimetrale e, per l'effetto, condanna il convenuto alla loro rimozione al fine della riduzione in pristino dei luoghi;
- respinge la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno;
-condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessive euro 5.341,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge;
-pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta>.
r.g. n. 3 A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- La eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità/nullità della domanda per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi è di mero
“stile” e, comunque, infondata, in quanto gli atti difensivi consentono, al convenuto, di svolgere adeguate difese.
- Il susseguirsi di interventi legislativi in materia, ha determinato diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra loro:
a) i parcheggi soggetti ad un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un diritto reale d'uso in favore dei condomini e di un vincolo pertinenziale ex lege che non esclude l'alienabilità separatamente dall'unità immobiliare, assoggettati all'art. 18 della
L. n. 765/1967 (art. 41 sexies della L. n. 1150/1942);
b) i parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d'inscindibilità con l'unità immobiliare, disciplinati dall'art. 2 della L. n. 122/1989, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente, non trasferibili autonomamente;
c) i parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, a utilizzazione e circolazione libera;
d) i parcheggi disciplinati dall'art. 12 comma IX della L. n. 246/2005 di definitiva liberalizzazione del regime di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio, ma con esclusivo riferimento al futuro (Cass. n.10341/2009).
- Nel concreto, vi è vincolo pertinenziale dell'area, adibita a parcheggio comune, seppure di proprietà esclusiva del convenuto, in quanto costruita tra il 1967 ed il 2005;
l'area è alienabile solo con il vincolo ex art. 41 sexies, dunque, seppure l'area rimasta nella disponibilità del venditore-costruttore (come nel caso di specie), il proprietario o colui che abita l'immobile principale, ne ha il diritto d'uso; l'area esterna
(progettualmente di mq 43,50), seppur di proprietà esclusiva del convenuto, deve essere utilizzata da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'immobile principale;
l'apertura del varco carraio alla attività commerciale, riduce di circa 10 mq detta area esterna adibita a parcheggio (che è, nella realtà, di mq 40,80); al fine del ripristino dello standard fondiario di legge, il passo carraio deve essere chiuso o, in alternativa, occorre delimitare lo spazio di parcheggio in 4 stalli ( mq 17,00x2,40) di mq
10,20 e, assegnato lo stallo ubicato dinnanzi al cancello carraio dell'attività
r.g. n. 4 commerciale al convenuto, gli altri 3 stalli vanno assegnati al e agli altri 2 CP
proprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato principale.
- La domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del parcheggio e per la riduzione del valore dell'immobile, da valutarsi secondo equità, è infondata.
- La domanda di eliminazione delle strutture fisse metalliche che mantengono tende e gazebo, realizzate dal convenuto è fondata e deve, pertanto, essere accolta, essendo stato accertato, dal c.t.u. che la loro realizzazione è stata effettuata sul muro perimetrale, e come tale non di esclusiva proprietà della parte convenuta.
- Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in causa di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
- Le spese della c.t.u.: secondo soccombenza
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) : – (…) sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata (…); – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della
Sentenza (…), accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ (…) preliminarmente in rito Accertare e Dichiarare l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità e /o la nullità della domanda di mediazione;
Improponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza degli elementi individuatori della domanda, causa petendi e petitum;
nonché l'inammissibilità dell'azione per carenza degli elementi soggettivi ed oggettivi anche sotto il profilo dell'onus probandi. Nel merito, ferme ed assorbenti le eccezioni di cui sopra, Rigettare la domanda ex adverso proposta inammissibile, insostenibile infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto, accertando
l'inesistenza di pretesa economica in capo alla parte attorea ritenendo le somme pretese non dovute anche in riferimento al risarcimento danni. Condannare il Sig.
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del Sig. CP
della somma ritenuta di giustizia” e conseguentemente Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze
r.g. n. 5 istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello nonché la rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio>>.
resiste alle censure e ne chiede il rigetto, con favore delle spese di lite. CP
propone quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Errata interpretazione ed applicazione del principio di cui all'art.
163 cpc - nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza della causa petendi e del petitum”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità/nullità della domanda per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, anche per carenza di motivazione. A tal fine, sostiene che la genericità della domanda si ripercuote sulla sentenza impugnata che finisce con il riconoscere, all'attore, il diritto ad ottenere la rimozione di un manufatto che non è quello di cui controparte chiede la rimozione. Aggiunge che non è precisato quale sia il comportamento attributo al convenuto e ostativo rispetto alla riparazione di un cancello;
non è chiaro se abbia inteso proporre una domanda nei confronti del convenuto quale venditore della unità immobiliare o quale condomino e non precisa quale diritto sull'area intende far valere.
2) Con il secondo motivo, rubricato: “Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 191 e 194 cpc - nullità e/o inammissibilità della ctu”. L'appellante censura il ricorso alla c.t.u. palesemente inammissibile in quanto non supportata da elementi probatori ed elusiva rispetto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte attrice, con conseguente inutilizzabilità, ai fini della decisione, della consulenza. Aggiunge che il c.t.u. ha ampliato il campo della propria indagine assegnato dal giudice. Richiama i quesiti rivolti al CTU ed in particolare il primo quesito posto per verificare se l'area esterna di mq. 43,50, come individuata in citazione (per il parcheggio), fosse riconducibile alla proprietà esclusiva del convenuto;
la risposta affermativa del c.t.u. a tale quesito non avrebbe ammesso alcuna interpretazione e imponeva la risposta al secondo quesito affidato dal giudice. Inoltre, ferme le censure in punto di genericità della domanda, le conclusioni in primo grado rassegnate sono dirette ad accertare che il convenuto, quale venditore e “in qualità di soggetto che la determinato la mancata fruibilità, e per l'effetto condanna il sig. al ristoro di tutti i Parte_1 danni materiali e no, comprensivi della riduzione del valore dell'immobile (…) e
r.g. n. 6 di tutti i danni connessi al mancato utilizzo”, domanda non esaminata in sentenza. Il CTU ha inspiegabilmente esorbitato i limiti dei quesisti. Inoltre, il muro di appoggio della tenda al servizio dell'attività negoziale, non è comune ai proprietari dei villini, ma di proprietà esclusiva del deducente, laddove i muri perimetrali comuni sono quelli che separano il lotto edificato dai lotti confinanti.
La sentenza, a detta dell'appellante, sarebbe illogica in quanto fondata su presupposti errati.
3) Rubricato: “Errata interpretazione ed applicazione del principio di cui all'art.
112 cpc - vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia”. Vi si censura la decisione per vizio di interpretazione della domanda;
per aver alterato gli elementi dell'azione (petitum e causa petendi); per essersi pronunciato, il primo giudice, su questioni non introdotte dall'atto
(ordinando la rimozione di strutture metalliche diverse da quelle oggetto di domanda attorea) e per non essersi pronunciato sulla domanda proposta dall'attore ( comportamenti ostativi rispetto alla riparazione del cancello;
accertamento di comportamenti che hanno limitato la fruibilità dell'area).
L'appellante censura la decisione anche nella parte in cui ordina la rimozione delle strutture fisse metalliche che mantengono tende e gazebo, sul muro perimetrale, come tale non di esclusiva proprietà dello stesso, sostenendo che l'unico lato in cui le strutture sono collocate sul muro di recinzione e rese solidali con l'inferriata è il lato a confine con la proprietà di terzi soggetti.
Secondo l'appellante, il avrebbe richiesto di accertare che parte della CP zona indicata e dedicata a parcheggio a servizio dell'immobile non era disponibile per responsabilità esclusiva di e per l'effetto chiedeva la Parte_1
condanna, dello stesso, al ristoro di tutti i danni materiali e no, comprensivi della riduzione del valore dell'immobile di proprietà di e di tutti i danni CP
connessi al mancato utilizzo. La sentenza impugnata, dunque, accerta, sulla base di una circostanza mai introdotta dalle parti, quella per la quale l'area esterna adibita a parcheggio è pertinenza comune delle quattro unità immobiliari, con diritto di utilizzo da parte di tutti i proprietari e condanna l'appellate a rimuovere il passo carraio. In ciò facendo propri accertamenti del consulente esulanti l'incarico.
4) Rubricato: “Errata interpretazione ed applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e difetto di motivazione”. Vi si censura la r.g. n. 7 adottata regolamentazione delle spese di lite per vizio di omessa motivazione e per mancata considerazione della parziale soccombenza dell'attore, la cui domanda di risarcimento del danno è stata respinta, con conseguente configurabilità dei presupposti dell'art. 92 c.p.c.
Istanze istruttorie.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile la istanza istruttoria articolata con il mero rinvio agli atti del giudizio di primo giudizio (cfr. Cass. n. 16420 del 09/06/2023).
Nel concreto, l'appellante si limita a rassegnare, sul punto, le conclusioni istruttorie sopra riportate, articolate come mero richiamo agli atti del primo grado di giudizio;
le articolazioni istruttorie non sono riprodotte nell'atto di appello e le conclusioni istruttorie non sono sostenute da una specifica allegazione difensiva in punto di rilevanza della prova, con conseguente inammissibilità delle istanze.
Motivi di appello sub 1); sub 2) e sub 3).
Possono essere trattati congiuntamente e sono fondati nei limiti di cui di seguito.
Non hanno rilievo le questioni sollevate in ordine alla domanda, del avente ad CP oggetto il cancello che regola l'accesso al locale garage.
- La domanda non è stata valutata in sentenza.
- Il per le difese e domande articolate tempestivamente in giudizio, Parte_1
non ha un proprio interesse alla pronuncia sul punto.
- Il non ha riproposto la domanda. CP
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la domanda del avente ad CP oggetto l'utilizzo dell'area esterna destinata a parcheggio non è affetta da genericità.
- Il esplicita in maniera sufficiente quali sono i beni della vita che chiede CP
di tutelare e le ragioni per le quali li assume pregiudicati (il diritto ad utilizzare l'area di parcheggio esterna e la limitazione del diritto conseguita al cambiamento di destinazione dell'immobile di proprietà del nonché Parte_1 all'apertura del passo carraio).
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, l'attore sostiene, quanto all'area che si trova tra il muro perimetrale della sede di edificazione degli immobili in oggetto e la pubblica strada, che l'area è comune alle parti in giudizio.
r.g. n. 8 D'altra parte, il nel costituirsi in giudizio, svolge difese puntuali Parte_1
che confermano la comprensibilità delle allegazioni del e ammettendo la CP destinazione dell'area, di cui assume essere proprietario esclusivo, a parcheggio non solo per i proprietari dei quattro villini, ma anche della generalità, dunque anche alla clientela del negozio pacificamente esistente all'interno del proprio immobile.
La consulenza tecnica d'ufficio non è esplorativa e non supera i limiti del mandato.
Per un verso, ha rilevato le caratteristiche della struttura utili e necessarie alla decisione e per altro verso, quanto al quadro normativo sintetizzato ai fini dell'accertamento della natura condominiale o di proprietà esclusiva dell'area adibita a parcheggio esterno, pur non allegato dalle due parti in giudizio a sostegno delle rispettive tesi difensive, necessario per la valutazione delle difese di entrambe le parti, risulta fatto proprio dal primo giudice nella operazione di inquadramento giuridico della controversia.
Ciò detto, si rileva che non vi sono specifiche censure sulla individuazione della norma che disciplina la fattispecie e la critica dell'appellante appare centrata esclusivamente sulla genericità della allegazione di parte attrice e sui vizi della consulenza, che non si rilevano.
Non ha pregio la allegazione difensiva del per la quale l'area è al servizio Parte_1
della comunità.
La disciplina dettata in tema di aree destinate a parcheggio nelle nuove costruzioni - art. 41 sexies della L 17.8.42 n. 1150, quale introdotto dall'art. 18 della L 6.8.67 n. 765, successivamente interpretato dall'art. 26 della L 28.2.85 n. 47 ed ancora modificato nel solo rapporto superficie-cubatura dall'art. 2 della L 24.3.89 n. 122, normativa per la quale nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (venti sino all'entrata in vigore della L
122/89), che ne costituiscono pertinenze ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819
CC , ha di mira un effetto deflattivo sulla domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione e persegue la realizzazione dell'interesse collettivo non in via diretta, con l'assoggettare le aree stesse ad un vincolo pubblicistico di destinazione in favore della generalità dei consociati, ma in via mediata, con il rendere beneficiari del vincolo indistintamente tutti soggetti che stabilmente occupino le singole unità immobiliari delle quali ogni edificio si compone, o che ad esse abitualmente accedano, attraverso il riconoscimento d'un proporzionale diritto reale, come minimo r.g. n. 9 d'uso, sulle aree stesse in capo a quanti di ciascuna delle dette unità acquistino la proprietà (e pluribus, nel tempo, da Cass. SS.UU. 17.12.84 n. 6602 a Cass. 7.5.94
n. 4465, 16.2.96 n. 1196, 28.1.00 n. 982, 23.3.04 n. 5755).
A ciò consegue che non ha pregio la allegazione difensiva del per il quale Parte_1
l'area è al servizio della comunità in quanto, ripetesi, il servizio alla comunità è reso in maniera indiretta e mediata.
Il criterio identificativo della titolarità del diritto reale sull'area accessoria a ciascun edificio destinata a parcheggio - sia esso d'uso, di proprietà individuale o di comproprietà a seconda dei casi - è, pertanto, sempre e solo l'acquisto del diritto di proprietà su di una singola unità immobiliare ricompresa nell'edificio, indipendentemente dalla qualificazione edilizia abitativa, commerciale, ecc. - della stessa e dalla destinazione che ad essa possa dare l'acquirente (Cass. 982/00, 5755/04, citate).
Dunque, non può venire meno il diritto al parcheggio connesso a ciascuna delle unità immobiliari acquistate, seppure, come nel concreto, il che ha mantenuto la Parte_1 proprietà esclusiva dell'area, realizzando il passo carraio sostanzialmente dispone del proprio bene nell'esercizio delle legittime facoltà ricomprese nel diritto di proprietà.
La disponibilità della proprietà, infatti, non può in alcun modo incidere sui rapporti esterni e sull'originaria distinzione ed autonomia delle singole unità interessate e, quindi, sui diritti che la proprietà di ciascuna attribuisce.
Dunque, dato che la metratura dell'area in oggetto è complementare rispetto all'area destinata a ricovero autovetture al piano seminterrato degli edifici e necessaria alla regolarità urbanistica dell'immobile, nessuna parte di tale area può essere sottratta alla sua destinazione di uso e la servitù di passaggio di fatto determinatasi con l'ampliamento dell'accesso all'immobile commerciale di proprietà dell'appellante, limita seppure in parte tale destinazione.
Non hanno pregio le questioni sollevate dall'appellante sull'ampliamento dell'accertamento alla posizione degli altri due proprietari degli immobili dato che cui l'area è asservita e che non sono nel presente giudizio.
Si tratta di limitazione legale della proprietà con efficacia "erga omnes" azionabile da parte di ciascuno degli acquirenti delle singole unità immobiliari.
Quanto alla soluzione pur prospettata come alternativa concreta percorribile, di delimitazione di quattro stalli sull'area, uno per ciascuno dei quattro villini, assegnando, al lo stallo in corrispondenza del passo carraio realizzato. Parte_1
r.g. n. 10 La soluzione non è stata oggetto di accertamento e condanna: la sentenza impugnata, infatti, che pure riporta anche quella che è una mera possibile soluzione pratica alla controversia insorta sull'uso dell'area, accogliendo la domanda proposta dal per CP il ripristino delle parti comuni, pronuncia la condanna del “a rimuovere il Parte_1 passo carraio mediante chiusura dello stesso”.
A tali considerazioni, consegue il rigetto dell'appello con riferimento all'accertamento, contenuto in sentenza, sulla natura dell'area parcheggio esterno.
Sulle censure che riguardano la decisione nella parte in cui accoglie la domanda di rimozione delle strutture metalliche realizzate sul muro perimetrale e condanna il convenuto alla rimozione di tali strutture e al ripristino dello stato dei Parte_1
luoghi.
Sono meritevoli di accoglimento.
A sostegno della domanda in esame, il allega copiosa giurisprudenza in punto di CP utilizzabilità di un bene “comune”, ma, in fatto, si limita ad allegare che i muri perimetrali sono “ostruiti da strutture fisse” e che il “(…) condomino non può innestare sul muro perimetrale una costruzione di sua esclusiva proprietà se non ottiene il consenso di tutti i condomini perché tale muro è destinato a servizio esclusivo di detto edificio di cui costituisce parte organica e, perciò ciascun condomino può usarne, ai sensi dell'art. 1102 , per il miglior godimento della parte di fabbricato di sua proprietà esclusiva, ma non a favore di un immobile distinto dall'edificio comune, non essendo applicabile l'art. 884, che consente al proprietario del muro comune di appoggiarvi la costruzione di sua proprietà esclusiva”.
Il consulente descrive il muro in oggetto come realizzato contestualmente alla costruzione;
corrispondente al progetto e a definizione dell'area edificata, con esclusione dell'area adibita a parcheggio, di cui sopra, esterna alla delimitazione del muro;
aggiunge che il muro alloggia le cassette delle utenze dei proprietari dei villini e si presenta uniforme, per tipologia costruttiva della parte in muratura e della inferriata che la sovrasta.
La sentenza accoglie la domanda in oggetto, pur accertando la natura comune del bene
(e respingendo la difesa del in punto di proprietà esclusiva del tratto di Parte_1
muro), per il solo fatto che le strutture fisse metalliche che mantengono tenda e gazebo sono state realizzate “sul muro perimetrale” e dunque comune.
r.g. n. 11 La censura dell'appellante in punto di genericità della domanda coglie nel segno con riguardo alla domanda in esame e tale genericità si riverbera sulla mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
In tema di condominio di edifici, la costruzione, da parte di uno dei condomini, di una tettoia, appoggiata sul muro perimetrale condominiale e posta a copertura di un'area interna alla proprietà esclusiva del condomino, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune, art. 1102 c.c., se la costruzione della tettoia non contrasta con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione e non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (Cass.
7870/2021) e l'allegazione del non riguarda le circostanze il cui accertamento è CP necessario per l'accoglimento della domanda
L'unico profilo in fatto allegato dal infatti, attiene un generico uso non CP
consentito di bene comune e non consente di apprezzare la ragione per la quale la infissione delle staffe sul muro, data la funzione di delimitazione di tale muro, pregiudica la destinazione del muro.
Né l'attore allega un pregiudizio alla stabilità del muro o alla sicurezza della proprietà.
Infine, neppure è dato comprendere in che modo il tratto di muro comune interessato debba ritenersi “ostruito”.
Né l'onere di allegazione in fatto è garantito dai richiami giurisprudenziali che attengono al diverso profilo delle ragioni giuridiche della fondatezza della domanda.
Dunque, la domanda del per la rimozione delle strutture metalli sul muro CP perimetrale, in parziale accoglimento dell'appello e modifica della sentenza impugnata, viene respinta.
Spese di lite
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della misura di accoglimento della domanda del le spese processuali del doppio grado di CP
giudizio tra le parti, si compensano in ragione del 50% e, per la restante parte, seguono r.g. n. 12 la soccombenza, vengono poste a carico di e liquidate ai sensi del Parte_1
DM 55/2014, tenuto conto del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare ( scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) .
Spese di c.t.u.
Liquidate in atti, restano a carico del , trattandosi di accertamento Parte_1
necessario alla valutazione della domanda rispetto alla quale è risultato comunque in parte soccombente.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di , avverso la sentenza, resa tra le Parte_1 CP
parti, dal Tribunale Ordinario di Viterbo n. 514/2024, in data 30.04.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3340/2018 promosso da nei confronti di CP
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, rigetta la domanda di rimozione delle strutture metalliche realizzate sul muro perimetrale.
- Compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese processuali del doppio grado di giudizio;
condanna a rifondere a il restante 50%, Parte_1 CP
che liquida, per il primo grado, in euro 2.500,00 per compensi ed euro 132,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e liquida per il presente grado di giudizio in euro 2.900,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge
Roma, 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13