CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2513/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO NN, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6564/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJDM000276 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJDM000465 IRPEF-ALTRO 2017
- ATTO SUCCESSIVO n. 250IPPN002182023 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di poagamento in epigrafe, relativa ad IRPEF anni 2015, 2016, 2017, di complessivi euro 10.355,26.
Al riguardo, parte ricorrente ha sostanzialmente contestato l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità degli interessi addebitati, e la prescrizione dei crediti reclamati;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
l'annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 15.10.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma, contestando la inammissibilità del ricorso depositato a questa Corte ben oltre il termine di cui all'art. 22 del dPR 546/1992 rispetto alla notifica effettuata all'Ufficio in data 27.11.2024; in subordine, l'Ufficio ha precisato che, avverso le somme richieste, vi è stato un contenzioso oggetto di sentenze ormai passate in giudicato, che gli atti prodromici risultano regolarmente notificati in mani del destinatario, ed ha concluso per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Riscossione ritualmente adita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ed all'esito dell'udienza, preso atto che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 27.11.2024, e che la costituzione in giudizio è avvenuta soltanto in data 18.3.2025, rileva la inammissibilità del ricorso contestata dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 22 del dPR 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille) omnicomprensive, a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma intervenuta nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte della CGT I grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giustizia che liquida in € 1000.00 (mille) onnicomprensive.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente
NN MO NO FE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO NN, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6564/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085916240000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJDM000276 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJDM000465 IRPEF-ALTRO 2017
- ATTO SUCCESSIVO n. 250IPPN002182023 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di poagamento in epigrafe, relativa ad IRPEF anni 2015, 2016, 2017, di complessivi euro 10.355,26.
Al riguardo, parte ricorrente ha sostanzialmente contestato l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità degli interessi addebitati, e la prescrizione dei crediti reclamati;
ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
l'annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 15.10.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma, contestando la inammissibilità del ricorso depositato a questa Corte ben oltre il termine di cui all'art. 22 del dPR 546/1992 rispetto alla notifica effettuata all'Ufficio in data 27.11.2024; in subordine, l'Ufficio ha precisato che, avverso le somme richieste, vi è stato un contenzioso oggetto di sentenze ormai passate in giudicato, che gli atti prodromici risultano regolarmente notificati in mani del destinatario, ed ha concluso per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Riscossione ritualmente adita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ed all'esito dell'udienza, preso atto che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 27.11.2024, e che la costituzione in giudizio è avvenuta soltanto in data 18.3.2025, rileva la inammissibilità del ricorso contestata dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 22 del dPR 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille) omnicomprensive, a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma intervenuta nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte della CGT I grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giustizia che liquida in € 1000.00 (mille) onnicomprensive.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente
NN MO NO FE