CA
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2529/2018 del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, pubblicata il 25.7.2018, iscritto al n. 1015/2019 del ruolo generale affari civili contenziosi, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.4.2024 e vertente
T R A
(p.i. ), con sede in Roma, Viale Parte_1 P.IVA_1
Maresciallo Pilsudski n. 92, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari del avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentata e difesa, Pt_1 Parte_1
giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Cesare San Mauro (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Gatto – Studio Girardi, in Napoli,
[...]
Via G. Porzio n. 4, Isola E/5, Centro Direzionale,
- appellante -
E
(p. iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mercato San Severino, Via Marcello n. 83/16, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Augusto Guerriero (c.f. , per quanto ancora occorrer possa domiciliato CodiceFiscale_2 presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di
Napoli,
-appellata ed appellante incidentale- (c.f. ), nato a Santa Maria a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco
Sgambato (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Carriera Grande, CodiceFiscale_4
presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Tucci,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 2529/2018, pubblicata il 25.7.2018, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, pronunciandosi sulle domande risolutorie e risarcitorie proposte da nei confronti Controparte_2
della , in relazione ad un contratto del Controparte_1
24.1.2013 per la progettazione, fornitura, esecuzione e collaudo di un impianto fotovoltaico in un edificio privato, con concessione della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5.7.2012, e con la chiamata in causa della dopo aver respinto l'eccezione Parte_1 di carenza di giurisdizione proposta da quest'ultima (dovendosi il rigetto dell'istanza di ammissione alla tariffa agevolata essere “valutata solo in relazione alla condotta delle parti”), dichiarava cessata la materia del contendere, avendo la comunicato all'attore l'annullamento del provvedimento Pt_1 di non ammissione alle tariffe incentivanti e l'ammissione alle tariffe previste dal d.m.
5.7.2012. In Parte base al principio della soccombenza virtuale, poi, condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, avendo essa dato causa al giudizio per aver tenuto una condotta colpevolmente inerte a fronte della documentazione inviatale il 31.10.2013.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto notificato il 21.2.2019, Parte_1
deducendo con un primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto, dovendo essa qualificarsi come Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del C.P.A. andavano devolute alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie inerenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere;
come comprovato anche dall'art. 30 comma 2 c.p.a. (contemplante la richiesta risarcitoria in caso di illegittimo esercizio dell'attività amministrativa) e dall'art. 133 comma 1 lettera o) del c.p.a. (contemplante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie, include quelle risarcitorie, attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia) e come più volte riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10411/2017).
Come secondo motivo deduceva che l'attore non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti, prestando anzi acquiescenza al provvedimento del 6.11.2013 di diniego dell'istanza di concessione dell'incentivazione ed agendo giudizialmente solo nei confronti della con CP_1 una azione contrattuale che non poteva ritenersi automaticamente estesa (cfr. Cass. n. 12317/2011).
Come terzo ed ultimo motivo evidenziava che il provvedimento di incentivazione era stato emesso in data 23.5.2014, quindi ben prima della notifica dell'atto di chiamata in causa del 22.9.2014, per cui non poteva sostenersi alcuna sua colpevole inerzia determinante l'insorgenza della lite.
Concludeva pertanto per la revoca della sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e restituzione di quelle Controparte_2
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_1 deducendo: la inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
la infondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, avendo il Tribunale correttamente affermato che la vicenda non atteneva alla revoca o annullamento di un atto illegittimo ma ad una domanda di risoluzione contrattuale nella quale si innestava l'errore compiuto dal nel non riconoscere Pt_1
l'incentivazione, pur in presenza di completa documentazione, in particolare dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio; l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa (cfr. Cass. n. 1043/2019); il corretto espletamento delle proprie obbligazioni contrattuali, avendo trasmesso alla la certificazione energetica dell'edificio in Pt_1
data 25.10.2013, evidentemente non tenuta in cale in quanto il 6.11.2013 veniva comunicato il mancato riconoscimento del beneficio economico. Proponeva poi appello incidentale in relazione alla intervenuta declaratoria di compensazione delle sue spese di lite, queste dovendo essere poste a carico della per il principio della soccombenza virtuale. Pt_1
Si costituiva altresì in giudizio , deducendo parimenti l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello principale per carenza di specificità, la sua infondatezza vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, la responsabilità della per non aver fornito l'attestazione CP_1
energetica determinando il diniego della tariffa incentivante, la corretta applicazione del principio di soccombenza virtuale,
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, venivano precisate dalle parti le conclusioni all'udienza collegiale del 17.4.2024, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ridotti di giorni
20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale per carenza di specificità e di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività. In ordine alla prima eccezione, va detto che la Suprema Corte a Sez. U., con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. E l'atto di appello risponde ai requisiti di legge, essendo chiaramente indicati i punti di dissenso rispetto alla sentenza impugnata e le motivazioni addotte a fondamento della richiesta di modifica.
In ordine alla seconda eccezione, essa è infondata in quanto l'appello incidentale in ordine alla avvenuta compensazione delle spese proposto dalla Controparte_1
non può considerarsi autonomo, dipendendo invece dall'appello principale proposto dalla
[...]
dal mutamento dell'assetto di interessi in ordine alle spese di lite da essa provocato con l'atto Pt_1
di appello.
L'appello principale è poi da ritenersi fondato e deve pertanto essere accolto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza n. 15572/2021, dopo aver richiamato l'art. 133, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diverse previsioni di legge, le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, e rilevato che, ai fini della individuazione del giudice avente
Part giurisdizione, “il è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico
è il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe”, ha affermato poi che “In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energia, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento contrattuale riguardante il corrispettivo, meramente privatistico, dovuto sulla base della convenzione conclusa ovvero la condanna del gestore al pagamento dei crediti maturati dal titolare dell'impianto fotovoltaico”. Nella fattispecie esaminata dalla Corte era stata poi riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'oggetto del giudizio era un semplice pagamento somma, ovvero un corrispettivo meramente privatistico, non essendo in discussione la misura delle tariffe né la concessione o meno degli incentivi.
Nella fattispecie per cui è causa viene invece chiamata in giudizio la educendosi Parte_1
la sua responsabilità per erronea mancata concessione degli incentivi, evocandosi quindi in giudizio il non corretto esercizio, estrinsecatosi in un provvedimento amministrativo, dei suoi pubblici poteri, da cui la giurisdizione del giudice amministrativo.
Né il collegamento esistente fra il rapporto privatistico tra lo e la e il CP_2 CP_1 rapporto di garanzia impropria con l'appellante appare idoneo a legittimare l'attrazione di quest'ultimo per connessione davanti al giudice ordinario (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. n.
14371/2012).
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda nei confronti della Pt_1
[...]
Quanto sopra determina anche il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
per sentir condannare la alla rifusione in suo favore delle spese di lite del primo grado di Pt_1
giudizio.
Affermata quindi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere in ordine alla domanda di garanzia proposta dalla e la conseguente illegittima sua condanna alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, restano da regolare quindi le spese del giudizio di primo grado, tra attore e convenuta, sulla base della soccombenza virtuale.
Deve ritenersi che non siano riscontrabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale proposta dallo , ovvero il grave inadempimento della convenuta CP_2 consistito nella mancata trasmissione dell'attestazione energetica del fabbricato, che avrebbe Parte determinato il mancato riconoscimento della tariffa agevolata da parte di Risulta invero dagli atti, e non è stato oggetto di contestazione, che in data 31.10.2013 la convenuta aveva inviato alla detta certificazione, con ciò dando seguito alla richiesta del 25.10.2013, e che ciò nonostante Pt_1
il 6.11.2013 era intervenuto il provvedimento di diniego, poi annullato in via di autotutela in data
23.5.2014, dopo che già l'attore aveva introdotto il giudizio risarcitorio, con il riconoscimento in maniera definitiva della tariffa incentivante richiesta dall'attore con effetto retroattivo.
Deve peraltro essere anche considerato che la ha provveduto all'invio della CP_1
certificazione utile dopo soli sei giorni dalla richiesta della del 25.10.2013, e che il Pt_1
riconoscimento in via di autotutela della tariffa incentivante è avvenuto solo in data 23.5.2014, ossia dopo oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento poi annullato.
Ritiene pertanto il Collegio che l'evolversi della vicenda, in cui è apparso preponderante l'inadempimento posto in essere dalla giustifichi una declaratoria di integrale compensazione Pt_1
tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Parimenti si ritiene dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio in relazione al rapporto processuale con l'appellante avendo questa dato Pt_1
causa al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla Pt_1
avverso la sentenza n. 2529/2018 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in oggetto, in
[...]
contraddittorio con la e con Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
-----In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulle domande proposte nei confronti della Pt_1
per essere competente il giudice amministrativo, e dichiara integralmente compensate tra le
[...]
parti le relative spese di lite.
-----Conferma la pronuncia di cessazione della materia del contendere e dichiara compensate integralmente tra le altre parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5.6.2024.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo