Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 704
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1956
Art. 2.
E' concesso all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un contributo straordinario di lire 146 milioni e 900.000, allo scopo di colmare il deficit della manifestazioni indicate nei numeri 2), 3), 4) del precedente art. 1 nonche' delle spese generali dell'Ente a tutto l'esercizio 1954-55; di cui lire 64.200.000 da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e lire 82.700.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale) per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956