CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MO DA, nato a [...] il [...], contro la sentenza del 27.10.2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 9841 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/02/2024 1. Con sentenza del 27.10.2023 il GUP del Tribunale di Milano, provvedendo su richiesta delle parti, ha applicato a DA MO, in relazione ai fatti di diffamazione aggravata, minacce e tentata estorsione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, la pena complessiva di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, condannandolo alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nella misura ivi liquidata;
contestualmente ha disposto la sostituzione della pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva e di quest'ultima con 24 mesi e due giorni di lavori di pubblica utilità, pari a complessive 1444 ore da espletarsi in favore dell'Ente gruppo Volontari Ambulanza del TE e disponendo le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981; 2. ricorre per cassazione DA MO tramite i difensori che deducono violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e 56-bis della legge 689 del 1981 oltre che violazione del principio del favor rei in relazione all'art. 2 cod. pen.: rilevano che, provvedendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice ha tuttavia convertito la pena pecuniaria in pena detentiva, in difformità dell'accordo processuale dal quale si è perciò discostato;
aggiungono che l'art. 20- bis cod. pen. prevede la conversione in lavoro di pubblica utilità delle pene detentive e non già di quelle pecuniarie e che proprio in conseguenza della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, al ricorrente sono state applicate le misure accessorie di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 che comportano un rilevante appesantimento della condizione del condannato e non potevano essere applicate in forza del principio di irretroattività sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in relazione a fatti commessi nel 2018 e, pertanto, prima della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della sola pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità e il rigetto nel resto: CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione GIP, per l'ulteriore corso. 1. Gli estremi dell'accordo processuale intercorso tra l'imputato ed il PM sono stati fedelmente riportati a pag. 2 del provvedimento impugnato nei seguenti 2 termini: "pena base: considerato più grave il reato sub c), anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione con i reati sub a) e b) ad anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Le parti concordano la sostituzione della pena INFLITTA con i lavori di pubblica utilità presso ambulanza del TE con sede in Nebbiuno". Il giudice ha pertanto preso atto dell'accordo sostenendo che "la pena richiesta appare congrua ed è correttamente determinata" aggiungendo che "... stante la richiesta dell'imputato e non ricorrendo alcuna situazione soggettiva ostativa all'applicazione delle pene sostitutive, la pena risultante deve essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p. per la durata di mesi 24 (più quattro giorni per effetto della pena pecuniaria convertita in detentiva), corrispondenti ad ore 1.444 presso l'ente individuato dall'imputato stesso ovvero ambulanza del TE ..." (cfr., pag. 3). 2.1 Tanto premesso, la difesa ha in primo luogo posto il problema della legittimità della sostituzione della pena pecuniaria concordata in euro 1.000 di multa nella corrispondente pena detentiva di giorni 4 di reclusione che, secondo il ricorrente, non era stata oggetto dell'accordo e che, pertanto, non poteva avvenire di iniziativa del giudice. Il rilievo è, in via di principio, fondato. Il principio generale che governa l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quello della necessaria corrispondenza, per qualità e quantità, della pena applicata rispetto a quella stabilita ed oggetto dell'accordo processuale. Non di rado, peraltro, la questione della mancata coerenza tra il contenuto dell'accordo e la sentenza, è stata posta in termini opposti a quelli oggi prospettati, lamentandosi semmai il fatto che il giudice avesse disatteso l'accordo che era intervenuto tra le parti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 51693 del 9.6.2016, Cesana, in cui la Corte ha ribadito che, laddove, in sede di patteggiamento, venga richiesta anche la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione, perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita;
cfr., anche, Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722). 3 Nel caso di specie, il giudice ha provveduto a sostituire la pena pecuniaria, concordata nella misura di euro 1.000, con la corrispondente pena detentiva pari a giorni 4 di reclusione, a sua volta convertita in lavoro sostitutivo in misura pari a 4 ore. La prima operazione, tuttavia, è stata effettuata in difetto di un accordo sul punto e, perciò, illegittimamente. 2.2 Per altro verso, la difesa deduce la impossibilità di applicare le "pene accessorie" di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 in via "retroattiva" (ovvero a fatti commessi nel 2018). Va rilevato, in primo luogo, che le prescrizioni di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 sono state in realtà inserite dal D. Lg.vo 150 del 2022 e sono conseguenza automatica della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967 - 01, in cui la Corte ha per l'appunto chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono pene accessorie, la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento). Se non ché, se è vero che tali misure sono state introdotte nel 2022, è pur vero che la loro applicazione consegue alla estensione dell'ambito di applicazione della sostituzione della pena detentiva, nel limite di tre anni, con il lavoro sostitutivo, che è disciplina indubbiamente più favorevole rispetto al precedente regime delle pene sostitutive vigente al momento della commissione del fatto;
né è, evidentemente, possibile applicare "selettivamente" la disciplina di nuovo conio invocando la applicazione della pena sostitutiva nei termini più ampi oggi consentiti e nel contempo escludendone una parte (ovvero le prescrizioni di cui all'art. 56- ter) (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 47339 del 28/10/2005, Bourzaa, Rv. 233176 - 01, secondo cui, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità). 4 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Milano. L'illegalità della sostituzione della pena pecuniaria con la corrispondente pena detentiva, infatti, finisce per incidere sull'intero accordo processuale che, stando almeno al tenore letterale, aveva previsto la successiva e complessiva sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo. Questa Corte ha infatti chiarito che, in questi casi, si impone l'annullamento della sentenza onde consentire alle parti di raggiungere, se del caso, un nuovo accordo (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020), Savin, Rv. 279348 — 05, che ha affermato tale principio in tema di patteggiamento su una misura di sicurezza determinata in misura illegale, ma che ha inciso sull'intero accordo;
conf., Sez. U - , n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 02 in cui si è affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14.2.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 9841 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/02/2024 1. Con sentenza del 27.10.2023 il GUP del Tribunale di Milano, provvedendo su richiesta delle parti, ha applicato a DA MO, in relazione ai fatti di diffamazione aggravata, minacce e tentata estorsione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, la pena complessiva di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, condannandolo alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nella misura ivi liquidata;
contestualmente ha disposto la sostituzione della pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva e di quest'ultima con 24 mesi e due giorni di lavori di pubblica utilità, pari a complessive 1444 ore da espletarsi in favore dell'Ente gruppo Volontari Ambulanza del TE e disponendo le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981; 2. ricorre per cassazione DA MO tramite i difensori che deducono violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e 56-bis della legge 689 del 1981 oltre che violazione del principio del favor rei in relazione all'art. 2 cod. pen.: rilevano che, provvedendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice ha tuttavia convertito la pena pecuniaria in pena detentiva, in difformità dell'accordo processuale dal quale si è perciò discostato;
aggiungono che l'art. 20- bis cod. pen. prevede la conversione in lavoro di pubblica utilità delle pene detentive e non già di quelle pecuniarie e che proprio in conseguenza della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, al ricorrente sono state applicate le misure accessorie di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 che comportano un rilevante appesantimento della condizione del condannato e non potevano essere applicate in forza del principio di irretroattività sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in relazione a fatti commessi nel 2018 e, pertanto, prima della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della sola pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità e il rigetto nel resto: CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione GIP, per l'ulteriore corso. 1. Gli estremi dell'accordo processuale intercorso tra l'imputato ed il PM sono stati fedelmente riportati a pag. 2 del provvedimento impugnato nei seguenti 2 termini: "pena base: considerato più grave il reato sub c), anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione con i reati sub a) e b) ad anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Le parti concordano la sostituzione della pena INFLITTA con i lavori di pubblica utilità presso ambulanza del TE con sede in Nebbiuno". Il giudice ha pertanto preso atto dell'accordo sostenendo che "la pena richiesta appare congrua ed è correttamente determinata" aggiungendo che "... stante la richiesta dell'imputato e non ricorrendo alcuna situazione soggettiva ostativa all'applicazione delle pene sostitutive, la pena risultante deve essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p. per la durata di mesi 24 (più quattro giorni per effetto della pena pecuniaria convertita in detentiva), corrispondenti ad ore 1.444 presso l'ente individuato dall'imputato stesso ovvero ambulanza del TE ..." (cfr., pag. 3). 2.1 Tanto premesso, la difesa ha in primo luogo posto il problema della legittimità della sostituzione della pena pecuniaria concordata in euro 1.000 di multa nella corrispondente pena detentiva di giorni 4 di reclusione che, secondo il ricorrente, non era stata oggetto dell'accordo e che, pertanto, non poteva avvenire di iniziativa del giudice. Il rilievo è, in via di principio, fondato. Il principio generale che governa l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quello della necessaria corrispondenza, per qualità e quantità, della pena applicata rispetto a quella stabilita ed oggetto dell'accordo processuale. Non di rado, peraltro, la questione della mancata coerenza tra il contenuto dell'accordo e la sentenza, è stata posta in termini opposti a quelli oggi prospettati, lamentandosi semmai il fatto che il giudice avesse disatteso l'accordo che era intervenuto tra le parti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 51693 del 9.6.2016, Cesana, in cui la Corte ha ribadito che, laddove, in sede di patteggiamento, venga richiesta anche la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione, perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita;
cfr., anche, Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722). 3 Nel caso di specie, il giudice ha provveduto a sostituire la pena pecuniaria, concordata nella misura di euro 1.000, con la corrispondente pena detentiva pari a giorni 4 di reclusione, a sua volta convertita in lavoro sostitutivo in misura pari a 4 ore. La prima operazione, tuttavia, è stata effettuata in difetto di un accordo sul punto e, perciò, illegittimamente. 2.2 Per altro verso, la difesa deduce la impossibilità di applicare le "pene accessorie" di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 in via "retroattiva" (ovvero a fatti commessi nel 2018). Va rilevato, in primo luogo, che le prescrizioni di cui all'art. 56-ter della legge 689 del 1981 sono state in realtà inserite dal D. Lg.vo 150 del 2022 e sono conseguenza automatica della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967 - 01, in cui la Corte ha per l'appunto chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono pene accessorie, la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento). Se non ché, se è vero che tali misure sono state introdotte nel 2022, è pur vero che la loro applicazione consegue alla estensione dell'ambito di applicazione della sostituzione della pena detentiva, nel limite di tre anni, con il lavoro sostitutivo, che è disciplina indubbiamente più favorevole rispetto al precedente regime delle pene sostitutive vigente al momento della commissione del fatto;
né è, evidentemente, possibile applicare "selettivamente" la disciplina di nuovo conio invocando la applicazione della pena sostitutiva nei termini più ampi oggi consentiti e nel contempo escludendone una parte (ovvero le prescrizioni di cui all'art. 56- ter) (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 47339 del 28/10/2005, Bourzaa, Rv. 233176 - 01, secondo cui, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità). 4 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Milano. L'illegalità della sostituzione della pena pecuniaria con la corrispondente pena detentiva, infatti, finisce per incidere sull'intero accordo processuale che, stando almeno al tenore letterale, aveva previsto la successiva e complessiva sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo. Questa Corte ha infatti chiarito che, in questi casi, si impone l'annullamento della sentenza onde consentire alle parti di raggiungere, se del caso, un nuovo accordo (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020), Savin, Rv. 279348 — 05, che ha affermato tale principio in tema di patteggiamento su una misura di sicurezza determinata in misura illegale, ma che ha inciso sull'intero accordo;
conf., Sez. U - , n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 02 in cui si è affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14.2.2024