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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
R.G. 73-1/2025
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori, in esito alla udienza cartolare del 12.3.2025; letto il ricorso, con contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex art. 669-bis ss. e 700 c.p.c., depositato da , con la quale questo, nella qualità di genitore esercente Parte_1 la responsabilità sulla figlia minore (di anni 7), premettendo che quest'ultima Persona_1 risulta iscritta, per l'anno scolastico 2024/2025, alla classe I Sez. G dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” di RI e che, quale soggetto riconosciuto come portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per il medesimo anno scolastico, sono state richieste 15 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, ha convenuto in giudizio il CP_1
lamentando la natura discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere
[...]
l'Ente, a fronte delle 15 ore settimanali richieste dal P.E.I. assegnatene il minor numero di 9 (poi integrate a 12) ivi chiedendo il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto della minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I.; esaminata la memoria di costituzione del resistente , nel Controparte_1 corpo della quale si eccepisce variamente l'infondatezza delle avverse domande;
rilevato che la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale dei lavori del G.L.O. del 5.10.2023, dai quali emerge la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per “15 ore a settimana” per l'intero anno scolastico in corso, e che dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla prodotta comunicazione a firma della , affidataria del servizio, del 7.1.2025, Parte_2 emerge che vi è stata assegnazione alla minore di un assistente alla autonomia e alla comunicazione inizialmente per 9 ore settimanali, poi integrate a complessive 12 ore settimanali e, quindi, per un numero di ore inferiore a quello indicato nel P.E.I.; rilevato che non risultano contestate le prodotte certificazioni medico-diagnostiche, nonché il profilo diagnostico-funzionale del minore redatto il 7.3.2023, e sottoscritti da rappresentanti del Servizio di Neuropsichiatra Infantile dell'A.S.P. di RI, dalle quali risulta una condizione di handicap grave della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992; ritenuto, in diritto, che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta;
ritenuto, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione (non diversamente dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n. 25011/2014; ritenuto, inoltre, che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità; rilevato che neppure l'implementazione fino a 12 del monte ore deve ritenersi sufficiente a coprire le esigenze dell'alunno e ad elidere il comportamento discriminatorio posto in essere dal che l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non CP_1 corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche dell'alunna, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio, che la riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del nell'individuazione di un CP_1
“accomodamento ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che l'ente convenuto, nella propria delibera prodotta, ha del tutto trascurato di riferire se, ed in che termini, i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali) e che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal CP_1 all'attenzione del Gruppo Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I.; rilevato che, alla luce di quanto sopra detto, può dirsi sussistente, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora, presupposto necessario per l'accoglimento dell'istanza cautelare d'urgenza ex art. 669-bis ss. e 700 c.p.c., posto che gli ordinari tempi di svolgimento e definizione del giudizio ordinario determinerebbero il pregiudizio per l'alunna, per il corrente anno scolastico 2024-2025; rilevato che le spese del giudizio vanno regolate unitamente al merito;
P.Q.M.
visti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c. ordina al convenuto , in Controparte_1 accoglimento dell'istanza cautelare proposta, la immediata e pronta assegnazione, in favore della minore (di anni 7) di un assistente alla autonomia e alla comunicazione Persona_1 per un monte ore di 15 settimanali, così come indicato nel P.E.I. approvato il 14.5.2024, per l'anno scolastico 2024-2025.
Spese al merito.
Si comunichi.
RI , 24.3.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
R.G. 73-1/2025
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori, in esito alla udienza cartolare del 12.3.2025; letto il ricorso, con contestuale istanza cautelare e d'urgenza ex art. 669-bis ss. e 700 c.p.c., depositato da , con la quale questo, nella qualità di genitore esercente Parte_1 la responsabilità sulla figlia minore (di anni 7), premettendo che quest'ultima Persona_1 risulta iscritta, per l'anno scolastico 2024/2025, alla classe I Sez. G dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” di RI e che, quale soggetto riconosciuto come portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e, pertanto, destinatario di Piano Educativo Individualizzato ex art. 7, comma 2, D.lgs. 66/2017 nel quale, per il medesimo anno scolastico, sono state richieste 15 ore settimanali di assistenza specialistica alla autonomia e alla comunicazione, ha convenuto in giudizio il CP_1
lamentando la natura discriminatoria della condotta tenuta dallo stesso per avere
[...]
l'Ente, a fronte delle 15 ore settimanali richieste dal P.E.I. assegnatene il minor numero di 9 (poi integrate a 12) ivi chiedendo il ripristino – anche in via d'urgenza, in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico – del diritto della minore di fruire del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per un numero di ore pari a quello previsto dal P.E.I.; esaminata la memoria di costituzione del resistente , nel Controparte_1 corpo della quale si eccepisce variamente l'infondatezza delle avverse domande;
rilevato che la parte ricorrente risulta avere prodotto il P.E.I., nonché il verbale dei lavori del G.L.O. del 5.10.2023, dai quali emerge la necessità di intervento di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per “15 ore a settimana” per l'intero anno scolastico in corso, e che dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla prodotta comunicazione a firma della , affidataria del servizio, del 7.1.2025, Parte_2 emerge che vi è stata assegnazione alla minore di un assistente alla autonomia e alla comunicazione inizialmente per 9 ore settimanali, poi integrate a complessive 12 ore settimanali e, quindi, per un numero di ore inferiore a quello indicato nel P.E.I.; rilevato che non risultano contestate le prodotte certificazioni medico-diagnostiche, nonché il profilo diagnostico-funzionale del minore redatto il 7.3.2023, e sottoscritti da rappresentanti del Servizio di Neuropsichiatra Infantile dell'A.S.P. di RI, dalle quali risulta una condizione di handicap grave della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992; ritenuto, in diritto, che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., con la legge n. 67/2006 è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione e che, alla luce di tale normativa, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta;
ritenuto, nel caso di specie, che la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione (non diversamente dall'insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all'insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n. 25011/2014; ritenuto, inoltre, che il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità; rilevato che neppure l'implementazione fino a 12 del monte ore deve ritenersi sufficiente a coprire le esigenze dell'alunno e ad elidere il comportamento discriminatorio posto in essere dal che l'ente nulla risulta avere specificamente dedotto in ordine alla non CP_1 corretta redazione del P.E.I. prodotto, e alla non gravità delle condizioni psico-fisiche dell'alunna, o alla insussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio, che la riduzione del numero di ore di assistenza previste dal P.E.I. non può costituire esercizio legittimo della discrezionalità del nell'individuazione di un CP_1
“accomodamento ragionevole” imposto da esigenze di bilancio, posto che l'ente convenuto, nella propria delibera prodotta, ha del tutto trascurato di riferire se, ed in che termini, i lamentati limiti di bilancio abbiano inciso anche sulle risorse devolute agli alunni normodotati o su altri impieghi che non rivestono la medesima priorità, omettendo pure di motivare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio (cfr Corte Costituzionale n. 275/2016 sul pericolo che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali) e che, in ultimo, non emerge in alcun modo, che la mancanza di risorse finanziarie sufficienti per assicurare il servizio o particolari esigenze di bilancio siano mai state portate dal CP_1 all'attenzione del Gruppo Lavoro per l'Inclusione (G.L.I), in via preliminare alla definitiva approvazione dei P.E.I.; rilevato che, alla luce di quanto sopra detto, può dirsi sussistente, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora, presupposto necessario per l'accoglimento dell'istanza cautelare d'urgenza ex art. 669-bis ss. e 700 c.p.c., posto che gli ordinari tempi di svolgimento e definizione del giudizio ordinario determinerebbero il pregiudizio per l'alunna, per il corrente anno scolastico 2024-2025; rilevato che le spese del giudizio vanno regolate unitamente al merito;
P.Q.M.
visti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c. ordina al convenuto , in Controparte_1 accoglimento dell'istanza cautelare proposta, la immediata e pronta assegnazione, in favore della minore (di anni 7) di un assistente alla autonomia e alla comunicazione Persona_1 per un monte ore di 15 settimanali, così come indicato nel P.E.I. approvato il 14.5.2024, per l'anno scolastico 2024-2025.
Spese al merito.
Si comunichi.
RI , 24.3.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori