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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Num. R.G. 436\2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Alberto Mucci, di Firenze e dall'Avv. Gianluca Riitano, di Roma,
- appellante – nei confronti di
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Innocenti, di Montecatini
(Pistoia),
- Convenuto ed appellante incidentale -
, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Petrocchi, di Firenze,
- Convenuto in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 647/2020, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubbl. il 6.9.2020; in materia di opposizione all'esecuzione di terzo.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “In rito, in tesi, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui non dispone l'integrazione del contraddittorio con la , quale litisconsorte necessario;
in rito, in Controparte_3 ipotesi, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del secondo comma dell'art. 101 cpc in relazione alla parte in cui la stessa interpreta il contratto di assicurazione 080000401 tra
[...]
, ed in bas e ai patti Controparte_3 Parte_1 CP_1 accessori in funzione di una cessione valida per il futuro (pag. 5 della sentenza impugnata), con violazione della disposizione di cui all'art. 771 cod. civ., quale argomento decisorio introdotto ex officio senza aver concesso i termini previsti dalla norma citata;
nel merito, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro n.
1.42.21.99.004536su polizza infortuni AXA n. 080000401 essendo lo stesso di esclusiva titolarità del terzo opponente e non CP_1 del debitore esecutato con consequenziale Parte_1 declaratoria di inefficacia dello stesso e/o ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
- Per il convenuto e appellante incidentale : “ CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n° 647/2020 del Tribunale di Pistoia impugnata, anche in via incidentale per i capi specificamente individuati in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, accogliere le domande di cui alle conclusioni rassegnate dal Signor nel CP_1 giudizio di I grado come di seguito precisate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni contraria eccezio ne, deduzione e richiesta, in accoglimento della presente opposizione di terzo, accertare e dichiarare l'illegittimità del pi gnoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro n.
1.42.21.99.004536 su polizza infortuni n. 08000040 1, essendo il medesimo Controparte_3 credito di esclusiva titolarità del terzo opponente Signor CP_1
non del debitore esecutato per tutti i motivi
[...] Parte_1 di cui alla narrativa del presente atto, con consequenziale declaratoria di inefficacia dello s tesso e/o ogni consequenziale provvedimento di legge;
per l'effetto, voglia ordinare al Signor
[...]
la corresponsione direttamente in favore del Signor CP_2 CP_1
ovvero in ipotesi la restituzione in favore di
[...] [...]
di tutte le somme indebitamente percepite in CP_3 esecuzione del provvedimento di assegnazione pronunciato dal
2 Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pistoia in da -ta 17.08.2018, così come risultante dagli atti e documenti di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, per tutti i gradi di giudizio ed anche per la fase cautelare. In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si insiste nella richiesta di ammissione della prova orale, così come articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 i n quanto non ammessa e nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 C.p.c. nella parte e nella misura in cui risulti parzialmente ineseguito dai terzi.”
- Per il convenuto : “ conclude perché la Corte di CP_2
Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia: -in via preliminare, dichiarare l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
-nel merito, dichiarare l'appello principale e incidentale infondato in ogni sua parte;
-in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 647/2020 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 9/9/2020, che ha accolto le conclusioni di parte Con vittoria di spese ed onorari.” CP_2
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione notificato , introduceva nei CP_1 confronti del creditore procedente ( e del debitore CP_2 esecutato (il padre il giudizio di merito Parte_1 conseguente alla opposizione di terzo dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva n° 1352/2016 R.G.Es pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia.
Il chiedeva fosse la illegittimità del pignoramento del CP_1 credito da indennizzo derivante dal sinistro 1.42.21.99.004536 su polizza infortuni AXA Ass.ni, in quanto il medesimo credito era di sua titolarità con conseguenziale declaratoria di inefficacia dello stesso e/o provvedimento di legge, in ogni caso con vittoria delle spese di lite anche della fase cautelare.
Il terzo opponente assumeva a sostegno dell'opposizione che:
La terzo pignorato, ne l rendere la Controparte_3
3 dichiarazione ex art. 547 c.p.c., aveva dichiarato di essere debitrice nei confronti del signor Parte_1 dell'importo all'epoca da liquidare per la chiusura del sinistro del 29 marzo 2016 n. 1.42.21.99.004536, riconoscendo la sussistenza di un credito da indennizzo di in forza della polizza infortuni n. Parte_1
080000401.
Tale credito non poteva essere azionato dal debitore esecutato e, dunque, da quest'ultimo Parte_1 riscosso, anche perché la polizza infortuni in data 18.4.16 era stata a lui volturata (con accettazione) dal l'allora contraente
La sottoscrizione della voltura di polizza, infatti, conteneva la dichiarazione del nuovo contraente “di subentrare nel contratto fino alla sua scadenza, dichiara altresì di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di
Assicurazione in essere” e nell'appendice di voltura era espressamente previsto che restassero ferme l'ubicazione del rischio e le restanti condizioni contrattuali, con l'ulteriore precisazione che l'appe ndice di variazione del contraente formava parte integrante della po lizza infortuni n. 080000401.
aggiungeva di aver poi, con la comunicazione a CP_1 mezzo pec del 7.3.2017, richiesto alla compagnia assicurativa la liquidazione dell'indennizzo do vuto in conseguenza del sinistro del
29.3.2016 occorso all'assicurato in quanto unico Parte_1 legittimato a far valere il credito nei confronti della società ter za pignorata derivante dal sinistro. Controparte_3
Si costituiva in giudizio il creditore procedente , CP_2 che contestava la domanda e chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Si costituiva altresì quale debitore esecutato, Parte_1 aderendo sostanzialmente alla posizione del terzo opponente
4 (proprio figlio) e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in opposizione.
Si procedeva alla trattazione e all'istruttoria, durante la quale il giudice disponeva ex art. 210 C.p.c. ad e Controparte_3
a e l'esibizione CP_4 Controparte_5 Controparte_3 ed il deposito in cancelleria di copia della polizza infortuni n.
080000401 stipulata con con le successive Parte_1 variazioni, con i relativi allegati ivi contenuti, nonché dei dossier informatici relativi ai sinistri aperti su detta polizza .
La società in esecuzione dell'ordine , Controparte_3 provvedeva a depositare la documentazione in data 1.3.2019 così come fatto dall'agenzia generale e Controparte_6 CP_5 in data 10.9.2019.
Rigettate la ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nella quale sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'esito il Tribunale ha emesso la prevista sentenza con la quale ha respinto l'opposizione, ritenendo non fosse stata dimostrata l'avvenuta pretesa cessione del contratto (della polizza vita) ad opera del – originario contraente – in favore del Parte_1 figlio , in data antecedente al pi gnoramento effettuato dal CP_1
CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto l'odierno appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma:
1 - in quanto affetta da nullità sia per non essere stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
e sia per violazione del secondo comma dell'art. 101 CP_3
c.p.c. 5 2 - nel merito per essere illegittimo il pignoramento opposto operato su credito da indennizzo derivante dal sinistro n. Contr
1.42.21.99.004536 su polizza infortuni n. 080000401, credito che in forza di cessione di contratto era di esclusiva titolarità del terzo opponente e non più del debitore esecutato CP_1
Parte_1
Si è costituito in giudizio che nella comparsa CP_1 depositata in atti ha proposto appello incidentale con il quale, sostanzialmente aderendo alle difese di merito svolte dal figlio, ha concluso chiedendo fossero accolte le sue domande già rassegnate in primo grado in merito alla pretesa illegittimità del pignoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro per cui è causa, per essere il credito di propria esclusiva titolarità in quanto resosi cessionario del contratto di assicurazione in parola.
Si è costituito in giudizio il che ha resistito all'appello CP_2 principale e a quello incidentale eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
Passando alle difese nel merito, il convenuto ha affermato CP_2 come il Tribunale di Pistoia avesse correttamente affrontato e risolto la questione posta dal primo motivo di appello, non considerando (terzo pignorato) come Controparte_3 litisconsorte necessario.
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia fondato, poiché deve ritenersi che la sentenza di primo grado sia stata emessa a contraddittorio non integro.
Il motivo di appello è certamente ammissibile in quanto formulato nel rispetto dei criteri di specificità di cui all'art. 342 6 c.p.c., tra l'altro prospettando questione sulla quale è possibile anche l'intervento officioso del giudice.
Nel caso in esame, la – quale Controparte_3 terzo debitor debitoris – è da ritenersi un litisconsorte necessario sia nell'opposizione all'esecuzione che nell'opposizione agli atti esecutivi.
E nella fattispecie va ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo contrasti e superando un precedente orientamento, appare consolidatasi su un orientamento cui la Corte ritiene debba essere data continuità (v. Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del
18/05/2021 In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. - Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 - In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt.
383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.)
L'appellante ha nelle sue difese finali anche segnalato l'esistenza, in termini, della più recente decisione di cui all'ordinanza della Cassazione, Sez. 1, n. 10034 del 2023.
Del tutto priva di rilievo la circostanza allegata dalla difesa del e secondo la quale l'appellante non avrebbe detto che “nel CP_2 corso del giudizio esecutivo, dopo aver Controparte_3 formulato la propria dichiarazione di legge, ex art. 547 c.p.c., è comparsa in udienza e ha confermato il contenuto di detta
7 Contr dichiarazione”, dal momento che avrebbe dovuto partecipare al primo grado del presente giudizio quale litisconsorte necessario.
E' noto che la procedura di pignoramento presso terzi grava il terzo pignorato di una serie di obblighi in ordine ai quali rileva l'esito favorevole o meno dal giudizio di opposizione, talché il terzo non può mai dirsi estraneo o indifferente a tale giudizio (basti pensare all'interesse collegato all'effettuazione di un valido ed efficace pagamento, fatto che rende rilevante sia il tempo in cui sia avvenuto, sia se sia stato effettuato a favore del debitore esecutato o del creditore procedente).
La violazione di legge in tema di mancato rispetto delle regole sulla partecipazione alla causa in ipotesi di litisconsorzio necessario
(e del principio del contraddittorio), comporta la nullità del procedimento (dell'intera sequenza degli atti procedimentali) e quindi anche della sentenza di primo grado che va dichiarata nulla, in quanto emessa all'esito di procedura viziata, insanabilmente anche in grado di appello.
La presente sentenza, pronunciando accertamento in merito alla violazione del contraddittorio, nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, deve essere, ai sensi dell'art. 354 1° comma c.p.c., accompagnata dalla rimessione degli atti al primo giudice (le parti hanno poi termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo).
Le spese del giudizio, essendovi notoriamente contrasto in giurisprudenza sulla questione, possono essere compensate.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 in riforma della sentenza impugnata n. 647\202 emessa inter partes dal Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 9.9.2020:
PQM
- DICHIARA la nullità dell'impugnata sentenza.
8 - RIMETTE ai sensi dell'art. 354 c.p.c. le parti davanti al
Tribunale di Pistoia.
- CONDANNA a rimborsare all'appellante CP_2 principale, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
13.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai s ensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Alberto Mucci, di Firenze e dall'Avv. Gianluca Riitano, di Roma,
- appellante – nei confronti di
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Innocenti, di Montecatini
(Pistoia),
- Convenuto ed appellante incidentale -
, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Petrocchi, di Firenze,
- Convenuto in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 647/2020, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubbl. il 6.9.2020; in materia di opposizione all'esecuzione di terzo.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “In rito, in tesi, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui non dispone l'integrazione del contraddittorio con la , quale litisconsorte necessario;
in rito, in Controparte_3 ipotesi, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del secondo comma dell'art. 101 cpc in relazione alla parte in cui la stessa interpreta il contratto di assicurazione 080000401 tra
[...]
, ed in bas e ai patti Controparte_3 Parte_1 CP_1 accessori in funzione di una cessione valida per il futuro (pag. 5 della sentenza impugnata), con violazione della disposizione di cui all'art. 771 cod. civ., quale argomento decisorio introdotto ex officio senza aver concesso i termini previsti dalla norma citata;
nel merito, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro n.
1.42.21.99.004536su polizza infortuni AXA n. 080000401 essendo lo stesso di esclusiva titolarità del terzo opponente e non CP_1 del debitore esecutato con consequenziale Parte_1 declaratoria di inefficacia dello stesso e/o ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
- Per il convenuto e appellante incidentale : “ CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n° 647/2020 del Tribunale di Pistoia impugnata, anche in via incidentale per i capi specificamente individuati in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, accogliere le domande di cui alle conclusioni rassegnate dal Signor nel CP_1 giudizio di I grado come di seguito precisate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni contraria eccezio ne, deduzione e richiesta, in accoglimento della presente opposizione di terzo, accertare e dichiarare l'illegittimità del pi gnoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro n.
1.42.21.99.004536 su polizza infortuni n. 08000040 1, essendo il medesimo Controparte_3 credito di esclusiva titolarità del terzo opponente Signor CP_1
non del debitore esecutato per tutti i motivi
[...] Parte_1 di cui alla narrativa del presente atto, con consequenziale declaratoria di inefficacia dello s tesso e/o ogni consequenziale provvedimento di legge;
per l'effetto, voglia ordinare al Signor
[...]
la corresponsione direttamente in favore del Signor CP_2 CP_1
ovvero in ipotesi la restituzione in favore di
[...] [...]
di tutte le somme indebitamente percepite in CP_3 esecuzione del provvedimento di assegnazione pronunciato dal
2 Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pistoia in da -ta 17.08.2018, così come risultante dagli atti e documenti di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, per tutti i gradi di giudizio ed anche per la fase cautelare. In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si insiste nella richiesta di ammissione della prova orale, così come articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 i n quanto non ammessa e nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 C.p.c. nella parte e nella misura in cui risulti parzialmente ineseguito dai terzi.”
- Per il convenuto : “ conclude perché la Corte di CP_2
Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia: -in via preliminare, dichiarare l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
-nel merito, dichiarare l'appello principale e incidentale infondato in ogni sua parte;
-in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 647/2020 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 9/9/2020, che ha accolto le conclusioni di parte Con vittoria di spese ed onorari.” CP_2
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione notificato , introduceva nei CP_1 confronti del creditore procedente ( e del debitore CP_2 esecutato (il padre il giudizio di merito Parte_1 conseguente alla opposizione di terzo dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva n° 1352/2016 R.G.Es pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia.
Il chiedeva fosse la illegittimità del pignoramento del CP_1 credito da indennizzo derivante dal sinistro 1.42.21.99.004536 su polizza infortuni AXA Ass.ni, in quanto il medesimo credito era di sua titolarità con conseguenziale declaratoria di inefficacia dello stesso e/o provvedimento di legge, in ogni caso con vittoria delle spese di lite anche della fase cautelare.
Il terzo opponente assumeva a sostegno dell'opposizione che:
La terzo pignorato, ne l rendere la Controparte_3
3 dichiarazione ex art. 547 c.p.c., aveva dichiarato di essere debitrice nei confronti del signor Parte_1 dell'importo all'epoca da liquidare per la chiusura del sinistro del 29 marzo 2016 n. 1.42.21.99.004536, riconoscendo la sussistenza di un credito da indennizzo di in forza della polizza infortuni n. Parte_1
080000401.
Tale credito non poteva essere azionato dal debitore esecutato e, dunque, da quest'ultimo Parte_1 riscosso, anche perché la polizza infortuni in data 18.4.16 era stata a lui volturata (con accettazione) dal l'allora contraente
La sottoscrizione della voltura di polizza, infatti, conteneva la dichiarazione del nuovo contraente “di subentrare nel contratto fino alla sua scadenza, dichiara altresì di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di
Assicurazione in essere” e nell'appendice di voltura era espressamente previsto che restassero ferme l'ubicazione del rischio e le restanti condizioni contrattuali, con l'ulteriore precisazione che l'appe ndice di variazione del contraente formava parte integrante della po lizza infortuni n. 080000401.
aggiungeva di aver poi, con la comunicazione a CP_1 mezzo pec del 7.3.2017, richiesto alla compagnia assicurativa la liquidazione dell'indennizzo do vuto in conseguenza del sinistro del
29.3.2016 occorso all'assicurato in quanto unico Parte_1 legittimato a far valere il credito nei confronti della società ter za pignorata derivante dal sinistro. Controparte_3
Si costituiva in giudizio il creditore procedente , CP_2 che contestava la domanda e chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Si costituiva altresì quale debitore esecutato, Parte_1 aderendo sostanzialmente alla posizione del terzo opponente
4 (proprio figlio) e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in opposizione.
Si procedeva alla trattazione e all'istruttoria, durante la quale il giudice disponeva ex art. 210 C.p.c. ad e Controparte_3
a e l'esibizione CP_4 Controparte_5 Controparte_3 ed il deposito in cancelleria di copia della polizza infortuni n.
080000401 stipulata con con le successive Parte_1 variazioni, con i relativi allegati ivi contenuti, nonché dei dossier informatici relativi ai sinistri aperti su detta polizza .
La società in esecuzione dell'ordine , Controparte_3 provvedeva a depositare la documentazione in data 1.3.2019 così come fatto dall'agenzia generale e Controparte_6 CP_5 in data 10.9.2019.
Rigettate la ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nella quale sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'esito il Tribunale ha emesso la prevista sentenza con la quale ha respinto l'opposizione, ritenendo non fosse stata dimostrata l'avvenuta pretesa cessione del contratto (della polizza vita) ad opera del – originario contraente – in favore del Parte_1 figlio , in data antecedente al pi gnoramento effettuato dal CP_1
CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto l'odierno appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma:
1 - in quanto affetta da nullità sia per non essere stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
e sia per violazione del secondo comma dell'art. 101 CP_3
c.p.c. 5 2 - nel merito per essere illegittimo il pignoramento opposto operato su credito da indennizzo derivante dal sinistro n. Contr
1.42.21.99.004536 su polizza infortuni n. 080000401, credito che in forza di cessione di contratto era di esclusiva titolarità del terzo opponente e non più del debitore esecutato CP_1
Parte_1
Si è costituito in giudizio che nella comparsa CP_1 depositata in atti ha proposto appello incidentale con il quale, sostanzialmente aderendo alle difese di merito svolte dal figlio, ha concluso chiedendo fossero accolte le sue domande già rassegnate in primo grado in merito alla pretesa illegittimità del pignoramento del credito da indennizzo derivante dal sinistro per cui è causa, per essere il credito di propria esclusiva titolarità in quanto resosi cessionario del contratto di assicurazione in parola.
Si è costituito in giudizio il che ha resistito all'appello CP_2 principale e a quello incidentale eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
Passando alle difese nel merito, il convenuto ha affermato CP_2 come il Tribunale di Pistoia avesse correttamente affrontato e risolto la questione posta dal primo motivo di appello, non considerando (terzo pignorato) come Controparte_3 litisconsorte necessario.
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia fondato, poiché deve ritenersi che la sentenza di primo grado sia stata emessa a contraddittorio non integro.
Il motivo di appello è certamente ammissibile in quanto formulato nel rispetto dei criteri di specificità di cui all'art. 342 6 c.p.c., tra l'altro prospettando questione sulla quale è possibile anche l'intervento officioso del giudice.
Nel caso in esame, la – quale Controparte_3 terzo debitor debitoris – è da ritenersi un litisconsorte necessario sia nell'opposizione all'esecuzione che nell'opposizione agli atti esecutivi.
E nella fattispecie va ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo contrasti e superando un precedente orientamento, appare consolidatasi su un orientamento cui la Corte ritiene debba essere data continuità (v. Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del
18/05/2021 In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. - Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 - In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt.
383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.)
L'appellante ha nelle sue difese finali anche segnalato l'esistenza, in termini, della più recente decisione di cui all'ordinanza della Cassazione, Sez. 1, n. 10034 del 2023.
Del tutto priva di rilievo la circostanza allegata dalla difesa del e secondo la quale l'appellante non avrebbe detto che “nel CP_2 corso del giudizio esecutivo, dopo aver Controparte_3 formulato la propria dichiarazione di legge, ex art. 547 c.p.c., è comparsa in udienza e ha confermato il contenuto di detta
7 Contr dichiarazione”, dal momento che avrebbe dovuto partecipare al primo grado del presente giudizio quale litisconsorte necessario.
E' noto che la procedura di pignoramento presso terzi grava il terzo pignorato di una serie di obblighi in ordine ai quali rileva l'esito favorevole o meno dal giudizio di opposizione, talché il terzo non può mai dirsi estraneo o indifferente a tale giudizio (basti pensare all'interesse collegato all'effettuazione di un valido ed efficace pagamento, fatto che rende rilevante sia il tempo in cui sia avvenuto, sia se sia stato effettuato a favore del debitore esecutato o del creditore procedente).
La violazione di legge in tema di mancato rispetto delle regole sulla partecipazione alla causa in ipotesi di litisconsorzio necessario
(e del principio del contraddittorio), comporta la nullità del procedimento (dell'intera sequenza degli atti procedimentali) e quindi anche della sentenza di primo grado che va dichiarata nulla, in quanto emessa all'esito di procedura viziata, insanabilmente anche in grado di appello.
La presente sentenza, pronunciando accertamento in merito alla violazione del contraddittorio, nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, deve essere, ai sensi dell'art. 354 1° comma c.p.c., accompagnata dalla rimessione degli atti al primo giudice (le parti hanno poi termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo).
Le spese del giudizio, essendovi notoriamente contrasto in giurisprudenza sulla questione, possono essere compensate.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 in riforma della sentenza impugnata n. 647\202 emessa inter partes dal Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 9.9.2020:
PQM
- DICHIARA la nullità dell'impugnata sentenza.
8 - RIMETTE ai sensi dell'art. 354 c.p.c. le parti davanti al
Tribunale di Pistoia.
- CONDANNA a rimborsare all'appellante CP_2 principale, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
13.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai s ensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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