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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1578/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Capuano Carolina del foro di Napoli
Appellante
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Toni del Controparte_1
foro di Livorno
Appellato/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n.
534/2021;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa occorrendo
ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in parziale
riforma della sentenza n. 534/2021 del 14.07.2021 pronunciata dal Tribunale di Prato
Dott.ssa Lungi Micaela notificata in data 16.07.2021 resa inter partes respingere tutte
le domande proposte dal sig. contro la società adottando Controparte_1 Parte_1
pertanto, tutte le pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi di giudizio rifuse”.
- per l'appellato: “in tesi, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della
impugnata sentenza, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del
contratto di appalto di cui alla scrittura privata in data 19.07.2014, e
conseguentemente condannare la società in persona del suo Parte_1
rappresentante legale, al pagamento del risarcimento, in favore dell'appellato, della
somma di euro 20.090,99 o di quella maggiore o minore e risulterà dovuta;
in ipotesi,
respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare
l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado, anche formulando diversa
motivazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
La società , in data 21.04.2016, notificava al Signor il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 510/2016 (d'ora in poi, anche solo “d.i.”) con cui il Tribunale di Prato
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 57.563,00 a titolo di corrispettivo per dei lavori di ristrutturazione effettuati sul suo appartamento,
sito in Livorno via Bicchi n.
4. Il decreto era stato emesso dall'autorità giudiziaria sulla base di alcune fatture presentate dalla società, datate tra il gennaio del 2015
e il luglio del 2016, contenenti le seguenti causali: “per opere volte al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e degli impianti”, “per lavorio di
ristrutturazione presso il vostro appartamento”, “per i lavori extra contratto (…)”).
2 Stante l'irreperibilità del presso il suo domicilio, la notifica si CP_1
perfezionava ai sensi dell'a. 140 cpc.
Il si opponeva tardivamente al decreto suddetto, deducendo CP_1
innanzitutto di essere venuto a conoscenza dello stesso solo successivamente,
poiché al tempo della notifica egli si trovava all'estero in veste di militare in missione (missione che lo aveva allontanato dalla propria residenza dal febbraio
2016 al luglio 2016). Deduceva quindi che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo doveva comunque ritenersi legittima ai sensi dell'a. 650 cpc, poiché da un lato il suo allontanamento repentino dal luogo di residenza per l'espletamento della missione valeva ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore, dall'altro osservava che la notifica del decreto sarebbe comunque stata irrituale, poiché
difettante dei requisiti richiesti dall'a. 146 cpc. Sempre in rito, il si CP_1
opponeva deducendo che la società avrebbe dovuto instaurare la procedura monitoria presso il Tribunale di Livorno, anziché presso quello di Prato. Nel
merito, contestava il credito intimato con d.i., deducendo i seguenti fatti: (i) in data 19.04.2014, le parti avevano stipulato mediante scrittura privata un contratto di appalto “a corpo”, per un totale di € 84.500,00, per dei lavori di ristrutturazione da effettuarsi nel proprio appartamento, (ii) nel luglio del 2015, stante la mancata conclusione dei lavori entro il termine concordato e le gravi inadempienze della ditta appaltatrice, il , per il tramite del proprio avvocato, aveva diffidato CP_1
ad adempiere la società, comunicando l'intenzione di ritenere risolto il contratto se, entro 15 giorni, le opere non venivano terminate, (iii) a fronte di tale diffida,
la società non aveva risposto ed aveva abbandonato il cantiere, (iv) Pt_1
successivamente, la società aveva poi agito per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Ciò detto in ordine alla ricostruzione in fatto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto, poiché a suo dire i lavori di cui veniva chiesto il pagamento non sarebbero stati effettuati dalla società, ma da altre ditte incaricate dallo stesso a fronte dell'abbandono del cantiere. In via riconvenzionale, CP_1
3 l'opponente domandava il risarcimento dei danni subiti a causa delle gravi inadempienze della società appaltatrice. Nello specifico, assumeva che, per via della necessità di rivolgersi ad altre ditte per l'ultimazione dei lavori, aveva subito un aggravio dei costi, per un totale di € 20.090,99 (la somma dei bonifici emessi a favore di altre ditte).
Par Si costituiva in giudizio la società ” la quale contestava tutto quanto ex Pt_1
adverso dedotto in fatto ed in diritto. In rito, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione, stante la sua tardività. Nel merito, la società chiedeva la conferma del decreto, deducendo che i lavori erano stati “praticamente terminati
salvo qualche piccola rifinitura” e che l'esecuzione era stata particolarmente complicata per via del comportamento tenuto dal , che aveva CP_1
manifestato il proprio dissenso in ordine alla qualità e alle modalità di esecuzione, rendendo così arduo il completamento delle opere.
Il giudice, all'udienza del 27.02.2018, così disponeva in ordine alla tempestività
dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “nel caso di specie, non sono state osservate le
rituali modalità di notifica dell'atto di cui si discute, alla luce della finalità che
l'ordinamento dà alla predetta norma;
pertanto, anche tenuto conto della giurisprudenza
costituzionale sull'art. 650 c.p.c. il GI, in re melio perpensa, revoca parzialmente la
propria ordinanza del 25.10.2017 e, previa declaratoria di ammissibilità della spiegata
opposizione tardiva, accoglie la richiesta della parte attrice opponente di concessione dei
termini ex art. 183 comma VI c.p.c”
La causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante l'escussione di alcuni testimoni. Con sentenza n. 534/2021, pubbl. il 15.07.2021, il Tribunale di
Prato così statuiva: “accoglie l'opposizione tardiva proposta ex a. 650 c.p.c. dalla parte
attrice e, per gli effetti, revoca il D.I. opposto n. 510/2016 – Parte_2
rg 937/2016 emesso a favore della convenuta opposta e rigetta tutte le altre Parte_1
domane perché infondate;
compensa ex a. 92 c.p.c., integralmente tra le parti le spese
sostenute nel presente giudizio”. In punto di tempestività dell'opposizione,
4 richiamava le motivazioni dell'ordinanza del 27.02.2018. In punto di incompetenza territoriale, rilevava che la società ingiungente aveva correttamente individuato, quale foro competente, quello in cui doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Quanto al merito dell'opposizione, il giudice riteneva che la non avesse dato prova di aver completato l'opera, poiché Parte_1
i testi sentiti avevano confermato la versione presentata da parte opponente,
ossia che i lavori iniziati dalla società opposta erano stati in realtà eseguiti da altre ditte. Al tempo stesso, escludeva l'attendibilità del teste introdotto da Tes_1
parte opposta per dimostrare la spettanza del credito, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della società appaltatrice (all'epoca dei fatti era infatti il suo amministratore unico). Per tali ragioni, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In secondo luogo, respingeva la domanda riconvenzionale promossa dal , poiché rilevava che gli elementi CP_1
probatori portati a sostegno della domanda (ossia la perizia di parte e le foto comprovanti i vizi) non erano sufficienti per ritenere fondata la richiesta risarcitoria. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, il Tribunale
compensava integralmente le spese di lite.
***
Avverso la sentenza de qua ha promosso appello la società Parte_1
I. Con quello che può essere identificato come primo motivo (pagg. 4 – 6 atto di appello), ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale,
richiamando l'ordinanza emessa in corso di giudizio, ha ritenuto che l'opposizione tardiva promossa dal fosse ammissibile ai sensi dell'a. CP_1
650 cpc. Sul punto, l'appellante ha osservato che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe stata rituale, in quanto comunque rispettosa delle regole dettate in materia di notificazioni degli atti giudiziari nei confronti dei militari. In aggiunta, ha precisato che non erano presenti le altre condizioni cui la legge ricollega la possibilità di ritenere ammissibile l'opposizione
5 tardiva, stante che il temporaneo trasferimento all'estero per motivi di lavoro non avrebbe integrato né il “caso fortuito” né la “forza maggiore”. Secondo
l'appellante, infatti, tale evento, essendo prevedibile e volontario, avrebbe dovuto essere gestito dal che doveva adoperarsi per consentire la CP_1
recezione delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.
II. Con quello che può essere identificato come secondo motivo (pag. 7
dell'appello), l'appellante ha censurato nuovamente la statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sotto diverso profilo. Nello specifico, ha osservato che la notifica del decreto ingiuntivo al militare in servizio sarebbe valida anche se realizzata in forma diversa da quella prescritta dall'a. 146 cpc (richiamando della giurisprudenza sul punto)
e che, nel caso di specie, erano comunque state rispettate le modalità prescritte dall'a. 140 cpc;
ancora, ha evidenziato che la notifica si sarebbe perfezionata mediante immissione dell'avviso del deposito nella cassetta della posta presso l'abitazione del e tramite comunicazione con raccomandata. Poiché CP_1
la notifica sarebbe stata rituale, non era applicabile il disposto di cui all'a. 650
cpc e pertanto l'opposizione tardiva doveva essere dichiarata inammissibile.
III. Con quello che può essere definito terzo motivo (pagg. 8 e ss. dell'appello),
la società appellante ha di nuovo predicato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività, questa volta dolendosi del fatto che il non avrebbe dato effettiva prova della sussistenza delle condizioni CP_1
che consentono l'applicabilità dall'a. 650 cpc. Nel dettaglio, non avrebbe dimostrato che la tardività dell'opposizione era da imputarsi all'irregolarità
della notifica del decreto, né avrebbe dato prova dell'effettivo espletamento della missione da militare al tempo della notifica.
IV. Con quello che si appresta ad essere il quarto motivo (pagg. 9 e ss.
dell'appello), l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società appaltatrice per non
6 aver consegnato l'immobile conformemente alle previsioni contrattuali,
escludendo il diritto al compenso richiesto col decreto ingiuntivo. A sostegno,
ha evidenziato che il giudice avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio, travisando le dichiarazioni rese da tutti i testi (sia da quelli introdotti da parte attrice, che da parte convenuta) e la documentazione prodotta.
V. Con l'ultimo motivo di appello (pagg. 12 e ss.), viene infine invocata la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente. Invero,
secondo l'appellante non sarebbe chiaro il percorso logico – giuridico che il
Tribunale ha posto alla base del proprio convincimento.
VI. Si è costituito in giudizio il quale, oltre a contestare tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, ha promosso appello incidentale. Con un unico motivo, il ha censurato la decisione di CP_1
primo grado nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta risarcitoria dei danni da lui subiti per via dell'inadempimento della società appaltatrice. A sostegno, ha evidenziato che le prove testimoniali assunte e la documentazione prodotta
(fatture e perizia di parte) avrebbero dimostrato che i lavori di ristrutturazione erano stati terminati da altre ditte incaricare e che tale circostanza aveva determinato un maggior costo.
All'udienza del 10.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
***
L'appello principale è infondato.
I. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo in sostanza alla questione della legittimità
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Preliminarmente, occorre osservare che la disciplina che viene in rilievo in materia di notifica è quella che
7 riguarda il militare in servizio, dettata dall'a. 146 cpc. Il fatto che il sia CP_1
un militare e che al tempo della notifica del decreto ingiuntivo (aprile del 2016)
fosse in servizio all'estero è stato documentalmente provato tramite deposito dell'attestato di servizio rilasciato dall'arma dei carabinieri del 30.11.2016,
allegato all'atto di citazione (doc. 6, fascicolo di primo grado) nonché dalla scheda anagrafica, depositata in primo grado con la memoria del 15.02.2018, che danno entrambi atto della missione in Iraq in cui l'odierno appellante è stato impegnato dal 02.02.2016 al 10.07.2016. Ciò detto, l'a. 146 cpc recita: “Se il destinatario è
militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate
le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico
ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene”.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la notifica del decreto ingiuntivo non è avvenuta regolarmente. Seppur la notifica a mezzo del servizio postale al domicilio del militare – che certamente costituisce una modalità legittima con cui notificare gli atti giudiziari – è stata regolarmente eseguita (in particolare la notifica si è realizzata nelle modalità prescritte dall'a.
140 cpc, ossia con deposito del plico presso la cassetta dell'abitazione), l'a. 146
cpc richiede un'altra formalità che non è stata osservata: la norma prescrive altresì che la copia della notificazione deve essere trasmessa al PM, che poi è
tenuto a curare la comunicazione col comandante del corpo militare cui appartiene il destinatario della notificazione. Mancando tale prova, la notifica non può dirsi rituale. Parte appellante sembra assumere che la notifica a mezzo posta, nelle modalità prescritte dall'a. 140 cpc, sia alternativa a quella di cui all'a.
146 cpc, ma tale lettura non trova alcun appiglio normativo. Quest'ultima norma detta una disciplina speciale per la notificazione degli atti giudiziari nei confronti dei militari in servizio in ragione delle caratteristiche degli spostamenti e delle missioni, che talvolta sono imprevedibili o comunque necessitano di segretezza per motivi di sicurezza. Per tali ragioni, quando la notifica non avviene a mani
8 proprie, la legge prescrive un'ulteriore formalità, oltre a quelle sancite dagli artt.
139 e ss. cpc che, ove non osservata, la rende nulla (cfr. Cass. civ. n. 3316/1983:
“Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in
mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., la formalità
della consegna di una copia al pubblico ministero per l'invio al comandante del corpo al
quale il militare appartiene — secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c. —
espressamente richieste dal successivo art. 146 c.p.c. costituisce un adempimento
necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita
alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle
armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto
avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è, infatti,
posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili,
improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai
corpi militari — indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di
carriera — le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di
sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati”).
Ciò detto in punto di notifica, correttamente il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva del . Trova infatti applicazione il CP_1
disposto di cui l'a. 650 cpc, che consente all'intimato di proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, quando dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza “per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore”. Parte appellante si duole della decisione di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto integrati i presupposti di applicazione della norma, deducendo in particolare che il non avrebbe CP_1
dato dimostrazione del nesso eziologico fra “l'irregolarità della notifica del decreto
ingiuntivo e la non tempestiva conoscenza del suddetto”. Tali censure sono manifestamente infondate: è pleonastico rilevare che l'espletamento di un incarico di natura militare in territorio straniero non abbia consentito all'intimato
9 di avere conoscenza del decreto ingiuntivo. Parimenti infondate sono le censure volte ad escludere l'applicabilità dell'a. 650 cpc per insussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che tali presupposti – anch'esse legittimanti l'opposizione tardiva – sono alternativi e non aggiuntivi rispetto al caso dell'irregolarità della notifica (caso che, come detto, viene in rilievo nel caso di specie).
Per tutte le ragioni che precedono, i primi tre motivi di appello sono infondati.
II. Il quarto motivo di appello riguarda invece la presunta errata valutazione delle prove relative al completamento dei lavori oggetto dell'appalto da parte della società appaltatrice. Quest'ultima ha in sostanza dedotto che gli elementi assunti a dimostrazione dell'inadempimento contrattuale, ossia le dichiarazioni rese dai testi e le altre prove documentali, sarebbero stati travisati dal giudice di primo grado.
Preliminarmente, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte formalmente attrice ( ) ad assumere la CP_1
veste sostanziale di convenuta, mentre spetta alla parte opposta, attrice sostanziale, dimostrare la spettanza del credito. Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'esatto adempimento da parte del , spettava alla CP_1
società appaltatrice provare di aver diritto al corrispettivo richiesto.
Ciò premesso in punto di onere della prova, non vi sono ragioni per disattendere la decisione del primo giudice, che ha escluso che la società vi abbia adempiuto. Invero, oltre alle fatture emesse, in cui peraltro la descrizione dei lavori rimane del tutto generica (a titolo esemplificativo, cfr.
fattura n. 30 del 31.07.2015 per un totale di € 18.150,00, che ha per causale “per
SAL 4 per lavorio di ristrutturazione presso il vostro appartamento”), la società
appaltatrice non ha offerto alcun altro elemento idoneo a suffragare la propria ricostruzione. Nel dettaglio, non può essere valorizzata la testimonianza resa dal , che ha sì confermato l'esecuzione dei lavori, ma non è Tes_2
10 particolarmente attendibile, avendo rivestito il ruolo di amministratore unico della società “ ” al tempo della vicenda (tanto che le comunicazioni via Pt_1
messaggio che sono state depositate dalla società sono intercorse proprio tra il ed il . Il fatto che attualmente non ricopra più tale incarico Tes_1 CP_1
non consente comunque di considerare la sua posizione come neutrale e, in ogni caso, la sua testimonianza deve essere letta congiuntamente a quelle rese da tutti gli altri testi introdotti da parte attrice, che invece sono estranei al giudizio. Ancora, l'estratto di conversazione WhatsApp e lo scambio di messaggi tra la società e il (che contengono stralci di dialoghi in cui CP_1
le parti si limitano a confrontarsi sui lavori in corso) sono volti a dimostrare delle circostanze irrilevanti, essendo pacifico che la ditta abbia svolto – in parte – le opere oggetto dell'appalto. Né da tali conversazioni può ricavarsi la prova del fatto che quest'ultimo non abbia pagato i lavori eseguiti. Al
contrario, il ha provato di aver effettuato diversi pagamenti (cfr. CP_1
estratti dei bonifici nominati come “doc. 19, 20, 21 e 22” fascicolo di primo grado di parte opponente e diffida ad adempiere del 23.07.2015 indicata come
“doc. 3”, dove il committente dichiara di aver già versato alla società la somma di € 46.200,00) ed ha tempestivamente contestato la mancata ultimazione dei lavori da parte della società appaltatrice sin dal luglio del 2015, tanto da aver comunicato l'intenzione di risolvere il contratto (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado parte opponente). In aggiunta, ha dedotto e provato tramite le testimonianze assunte (cfr. verbale udienza del 18.06.2019 dove vengono sentiti: ) che Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9
molte delle opere di finitura dell'appartamento sono state eseguite da altre ditte.
e – entrambi titolari di ditte individuali e dunque CP_2 Controparte_3
equidistanti dalle parti – hanno poi riferito di essere intervenuti poiché i lavori svolti sino a quel momento non erano stati completati o comunque non erano stati eseguiti a regola d'arte. A fronte delle numerose testimonianze assunte e
11 degli ulteriori elementi probatori, che non sono discordanti tra loro ma anzi verosimili e affini, non può che essere confermato il giudizio del Tribunale,
che ha condivisibilmente ritenuto indimostrata la pretesa attorea.
III. Con l'ultimo motivo, infine, viene fatto valere il vizio di nullità della sentenza per motivazione insufficiente/apparente. L'appellante ha in sostanza evidenziato che la motivazione conterrebbe “apodittiche affermazioni di
principio, avulse dalle evidenze istruttorie”. Il motivo è infondato atteso che,
seppur sommariamente, il primo giudice ha indicato le prove assunte a fondamento della decisione e i motivi per cui andava disattesa la ricostruzione in fatto fornita da parte opposta.
Per questi motivi
anche l'ultimo motivo va respinto.
IV. Venendo all'appello incidentale, il con un unico motivo si è CP_1
doluto del respingimento della domanda di risarcimento che aveva ad oggetto
– secondo la sua prospettazione – il “maggior costo” da lui sostenuto per l'ultimazione dei lavori. A sostegno, ha richiamato le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ove i testi hanno confermato di aver eseguito alcune lavorazioni sull'immobile.
Ebbene, la domanda risarcitoria è stata correttamente respinta dal primo giudice poiché, a ben vedere, l'appaltatore non ha dato l'effettiva prova del danno subito. Invero, se per “maggior costo” si intende il maggior esborso patrimoniale che l'appaltatore avrebbe sostenuto rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto di appalto, tale prova non è stata raggiunta. Sul punto, basti osservare che il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto stipulato il 19.07.2014 era pari ad € 84.500,00 e che lo stesso CP_1
assume di effettuato pagamenti a favore della società appaltatrice per un totale di € 46.200,00. Ancora, il ha poi dedotto che, per ultimare i lavori non CP_1
terminati dalla società appaltatrice, ha versato a favore di altre ditte una
12 somma pari ad € 20.090,99. Ciò detto – sulla base delle stesse allegazioni del
– tale voce di danno non può ritenersi provata. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, anche l'appello incidentale è infondato e va quindi respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, sia l'appellante principale che quello incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, con contestuale conferma della sentenza impugnata:
- RESPINGE l'appello principale, come in atti proposto dalla società Pt_1
;
[...]
- RESPINGE l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
- DICHIARA tenuta ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 Parte_1
maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
13 - DICHIARA tenuto ex art. 13 comma 1 quater del Controparte_1
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 07.04.2025
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Capuano Carolina del foro di Napoli
Appellante
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Toni del Controparte_1
foro di Livorno
Appellato/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n.
534/2021;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa occorrendo
ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in parziale
riforma della sentenza n. 534/2021 del 14.07.2021 pronunciata dal Tribunale di Prato
Dott.ssa Lungi Micaela notificata in data 16.07.2021 resa inter partes respingere tutte
le domande proposte dal sig. contro la società adottando Controparte_1 Parte_1
pertanto, tutte le pronunce conseguenziali. Spese dei due gradi di giudizio rifuse”.
- per l'appellato: “in tesi, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della
impugnata sentenza, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del
contratto di appalto di cui alla scrittura privata in data 19.07.2014, e
conseguentemente condannare la società in persona del suo Parte_1
rappresentante legale, al pagamento del risarcimento, in favore dell'appellato, della
somma di euro 20.090,99 o di quella maggiore o minore e risulterà dovuta;
in ipotesi,
respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare
l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado, anche formulando diversa
motivazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
La società , in data 21.04.2016, notificava al Signor il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 510/2016 (d'ora in poi, anche solo “d.i.”) con cui il Tribunale di Prato
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 57.563,00 a titolo di corrispettivo per dei lavori di ristrutturazione effettuati sul suo appartamento,
sito in Livorno via Bicchi n.
4. Il decreto era stato emesso dall'autorità giudiziaria sulla base di alcune fatture presentate dalla società, datate tra il gennaio del 2015
e il luglio del 2016, contenenti le seguenti causali: “per opere volte al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e degli impianti”, “per lavorio di
ristrutturazione presso il vostro appartamento”, “per i lavori extra contratto (…)”).
2 Stante l'irreperibilità del presso il suo domicilio, la notifica si CP_1
perfezionava ai sensi dell'a. 140 cpc.
Il si opponeva tardivamente al decreto suddetto, deducendo CP_1
innanzitutto di essere venuto a conoscenza dello stesso solo successivamente,
poiché al tempo della notifica egli si trovava all'estero in veste di militare in missione (missione che lo aveva allontanato dalla propria residenza dal febbraio
2016 al luglio 2016). Deduceva quindi che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo doveva comunque ritenersi legittima ai sensi dell'a. 650 cpc, poiché da un lato il suo allontanamento repentino dal luogo di residenza per l'espletamento della missione valeva ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore, dall'altro osservava che la notifica del decreto sarebbe comunque stata irrituale, poiché
difettante dei requisiti richiesti dall'a. 146 cpc. Sempre in rito, il si CP_1
opponeva deducendo che la società avrebbe dovuto instaurare la procedura monitoria presso il Tribunale di Livorno, anziché presso quello di Prato. Nel
merito, contestava il credito intimato con d.i., deducendo i seguenti fatti: (i) in data 19.04.2014, le parti avevano stipulato mediante scrittura privata un contratto di appalto “a corpo”, per un totale di € 84.500,00, per dei lavori di ristrutturazione da effettuarsi nel proprio appartamento, (ii) nel luglio del 2015, stante la mancata conclusione dei lavori entro il termine concordato e le gravi inadempienze della ditta appaltatrice, il , per il tramite del proprio avvocato, aveva diffidato CP_1
ad adempiere la società, comunicando l'intenzione di ritenere risolto il contratto se, entro 15 giorni, le opere non venivano terminate, (iii) a fronte di tale diffida,
la società non aveva risposto ed aveva abbandonato il cantiere, (iv) Pt_1
successivamente, la società aveva poi agito per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Ciò detto in ordine alla ricostruzione in fatto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto, poiché a suo dire i lavori di cui veniva chiesto il pagamento non sarebbero stati effettuati dalla società, ma da altre ditte incaricate dallo stesso a fronte dell'abbandono del cantiere. In via riconvenzionale, CP_1
3 l'opponente domandava il risarcimento dei danni subiti a causa delle gravi inadempienze della società appaltatrice. Nello specifico, assumeva che, per via della necessità di rivolgersi ad altre ditte per l'ultimazione dei lavori, aveva subito un aggravio dei costi, per un totale di € 20.090,99 (la somma dei bonifici emessi a favore di altre ditte).
Par Si costituiva in giudizio la società ” la quale contestava tutto quanto ex Pt_1
adverso dedotto in fatto ed in diritto. In rito, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione, stante la sua tardività. Nel merito, la società chiedeva la conferma del decreto, deducendo che i lavori erano stati “praticamente terminati
salvo qualche piccola rifinitura” e che l'esecuzione era stata particolarmente complicata per via del comportamento tenuto dal , che aveva CP_1
manifestato il proprio dissenso in ordine alla qualità e alle modalità di esecuzione, rendendo così arduo il completamento delle opere.
Il giudice, all'udienza del 27.02.2018, così disponeva in ordine alla tempestività
dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “nel caso di specie, non sono state osservate le
rituali modalità di notifica dell'atto di cui si discute, alla luce della finalità che
l'ordinamento dà alla predetta norma;
pertanto, anche tenuto conto della giurisprudenza
costituzionale sull'art. 650 c.p.c. il GI, in re melio perpensa, revoca parzialmente la
propria ordinanza del 25.10.2017 e, previa declaratoria di ammissibilità della spiegata
opposizione tardiva, accoglie la richiesta della parte attrice opponente di concessione dei
termini ex art. 183 comma VI c.p.c”
La causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante l'escussione di alcuni testimoni. Con sentenza n. 534/2021, pubbl. il 15.07.2021, il Tribunale di
Prato così statuiva: “accoglie l'opposizione tardiva proposta ex a. 650 c.p.c. dalla parte
attrice e, per gli effetti, revoca il D.I. opposto n. 510/2016 – Parte_2
rg 937/2016 emesso a favore della convenuta opposta e rigetta tutte le altre Parte_1
domane perché infondate;
compensa ex a. 92 c.p.c., integralmente tra le parti le spese
sostenute nel presente giudizio”. In punto di tempestività dell'opposizione,
4 richiamava le motivazioni dell'ordinanza del 27.02.2018. In punto di incompetenza territoriale, rilevava che la società ingiungente aveva correttamente individuato, quale foro competente, quello in cui doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Quanto al merito dell'opposizione, il giudice riteneva che la non avesse dato prova di aver completato l'opera, poiché Parte_1
i testi sentiti avevano confermato la versione presentata da parte opponente,
ossia che i lavori iniziati dalla società opposta erano stati in realtà eseguiti da altre ditte. Al tempo stesso, escludeva l'attendibilità del teste introdotto da Tes_1
parte opposta per dimostrare la spettanza del credito, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della società appaltatrice (all'epoca dei fatti era infatti il suo amministratore unico). Per tali ragioni, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In secondo luogo, respingeva la domanda riconvenzionale promossa dal , poiché rilevava che gli elementi CP_1
probatori portati a sostegno della domanda (ossia la perizia di parte e le foto comprovanti i vizi) non erano sufficienti per ritenere fondata la richiesta risarcitoria. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, il Tribunale
compensava integralmente le spese di lite.
***
Avverso la sentenza de qua ha promosso appello la società Parte_1
I. Con quello che può essere identificato come primo motivo (pagg. 4 – 6 atto di appello), ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale,
richiamando l'ordinanza emessa in corso di giudizio, ha ritenuto che l'opposizione tardiva promossa dal fosse ammissibile ai sensi dell'a. CP_1
650 cpc. Sul punto, l'appellante ha osservato che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe stata rituale, in quanto comunque rispettosa delle regole dettate in materia di notificazioni degli atti giudiziari nei confronti dei militari. In aggiunta, ha precisato che non erano presenti le altre condizioni cui la legge ricollega la possibilità di ritenere ammissibile l'opposizione
5 tardiva, stante che il temporaneo trasferimento all'estero per motivi di lavoro non avrebbe integrato né il “caso fortuito” né la “forza maggiore”. Secondo
l'appellante, infatti, tale evento, essendo prevedibile e volontario, avrebbe dovuto essere gestito dal che doveva adoperarsi per consentire la CP_1
recezione delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.
II. Con quello che può essere identificato come secondo motivo (pag. 7
dell'appello), l'appellante ha censurato nuovamente la statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sotto diverso profilo. Nello specifico, ha osservato che la notifica del decreto ingiuntivo al militare in servizio sarebbe valida anche se realizzata in forma diversa da quella prescritta dall'a. 146 cpc (richiamando della giurisprudenza sul punto)
e che, nel caso di specie, erano comunque state rispettate le modalità prescritte dall'a. 140 cpc;
ancora, ha evidenziato che la notifica si sarebbe perfezionata mediante immissione dell'avviso del deposito nella cassetta della posta presso l'abitazione del e tramite comunicazione con raccomandata. Poiché CP_1
la notifica sarebbe stata rituale, non era applicabile il disposto di cui all'a. 650
cpc e pertanto l'opposizione tardiva doveva essere dichiarata inammissibile.
III. Con quello che può essere definito terzo motivo (pagg. 8 e ss. dell'appello),
la società appellante ha di nuovo predicato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività, questa volta dolendosi del fatto che il non avrebbe dato effettiva prova della sussistenza delle condizioni CP_1
che consentono l'applicabilità dall'a. 650 cpc. Nel dettaglio, non avrebbe dimostrato che la tardività dell'opposizione era da imputarsi all'irregolarità
della notifica del decreto, né avrebbe dato prova dell'effettivo espletamento della missione da militare al tempo della notifica.
IV. Con quello che si appresta ad essere il quarto motivo (pagg. 9 e ss.
dell'appello), l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società appaltatrice per non
6 aver consegnato l'immobile conformemente alle previsioni contrattuali,
escludendo il diritto al compenso richiesto col decreto ingiuntivo. A sostegno,
ha evidenziato che il giudice avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio, travisando le dichiarazioni rese da tutti i testi (sia da quelli introdotti da parte attrice, che da parte convenuta) e la documentazione prodotta.
V. Con l'ultimo motivo di appello (pagg. 12 e ss.), viene infine invocata la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente. Invero,
secondo l'appellante non sarebbe chiaro il percorso logico – giuridico che il
Tribunale ha posto alla base del proprio convincimento.
VI. Si è costituito in giudizio il quale, oltre a contestare tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, ha promosso appello incidentale. Con un unico motivo, il ha censurato la decisione di CP_1
primo grado nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta risarcitoria dei danni da lui subiti per via dell'inadempimento della società appaltatrice. A sostegno, ha evidenziato che le prove testimoniali assunte e la documentazione prodotta
(fatture e perizia di parte) avrebbero dimostrato che i lavori di ristrutturazione erano stati terminati da altre ditte incaricare e che tale circostanza aveva determinato un maggior costo.
All'udienza del 10.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
***
L'appello principale è infondato.
I. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo in sostanza alla questione della legittimità
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Preliminarmente, occorre osservare che la disciplina che viene in rilievo in materia di notifica è quella che
7 riguarda il militare in servizio, dettata dall'a. 146 cpc. Il fatto che il sia CP_1
un militare e che al tempo della notifica del decreto ingiuntivo (aprile del 2016)
fosse in servizio all'estero è stato documentalmente provato tramite deposito dell'attestato di servizio rilasciato dall'arma dei carabinieri del 30.11.2016,
allegato all'atto di citazione (doc. 6, fascicolo di primo grado) nonché dalla scheda anagrafica, depositata in primo grado con la memoria del 15.02.2018, che danno entrambi atto della missione in Iraq in cui l'odierno appellante è stato impegnato dal 02.02.2016 al 10.07.2016. Ciò detto, l'a. 146 cpc recita: “Se il destinatario è
militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate
le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico
ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene”.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la notifica del decreto ingiuntivo non è avvenuta regolarmente. Seppur la notifica a mezzo del servizio postale al domicilio del militare – che certamente costituisce una modalità legittima con cui notificare gli atti giudiziari – è stata regolarmente eseguita (in particolare la notifica si è realizzata nelle modalità prescritte dall'a.
140 cpc, ossia con deposito del plico presso la cassetta dell'abitazione), l'a. 146
cpc richiede un'altra formalità che non è stata osservata: la norma prescrive altresì che la copia della notificazione deve essere trasmessa al PM, che poi è
tenuto a curare la comunicazione col comandante del corpo militare cui appartiene il destinatario della notificazione. Mancando tale prova, la notifica non può dirsi rituale. Parte appellante sembra assumere che la notifica a mezzo posta, nelle modalità prescritte dall'a. 140 cpc, sia alternativa a quella di cui all'a.
146 cpc, ma tale lettura non trova alcun appiglio normativo. Quest'ultima norma detta una disciplina speciale per la notificazione degli atti giudiziari nei confronti dei militari in servizio in ragione delle caratteristiche degli spostamenti e delle missioni, che talvolta sono imprevedibili o comunque necessitano di segretezza per motivi di sicurezza. Per tali ragioni, quando la notifica non avviene a mani
8 proprie, la legge prescrive un'ulteriore formalità, oltre a quelle sancite dagli artt.
139 e ss. cpc che, ove non osservata, la rende nulla (cfr. Cass. civ. n. 3316/1983:
“Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in
mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., la formalità
della consegna di una copia al pubblico ministero per l'invio al comandante del corpo al
quale il militare appartiene — secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c. —
espressamente richieste dal successivo art. 146 c.p.c. costituisce un adempimento
necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita
alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle
armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto
avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è, infatti,
posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili,
improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai
corpi militari — indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di
carriera — le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di
sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati”).
Ciò detto in punto di notifica, correttamente il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva del . Trova infatti applicazione il CP_1
disposto di cui l'a. 650 cpc, che consente all'intimato di proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, quando dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza “per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore”. Parte appellante si duole della decisione di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto integrati i presupposti di applicazione della norma, deducendo in particolare che il non avrebbe CP_1
dato dimostrazione del nesso eziologico fra “l'irregolarità della notifica del decreto
ingiuntivo e la non tempestiva conoscenza del suddetto”. Tali censure sono manifestamente infondate: è pleonastico rilevare che l'espletamento di un incarico di natura militare in territorio straniero non abbia consentito all'intimato
9 di avere conoscenza del decreto ingiuntivo. Parimenti infondate sono le censure volte ad escludere l'applicabilità dell'a. 650 cpc per insussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che tali presupposti – anch'esse legittimanti l'opposizione tardiva – sono alternativi e non aggiuntivi rispetto al caso dell'irregolarità della notifica (caso che, come detto, viene in rilievo nel caso di specie).
Per tutte le ragioni che precedono, i primi tre motivi di appello sono infondati.
II. Il quarto motivo di appello riguarda invece la presunta errata valutazione delle prove relative al completamento dei lavori oggetto dell'appalto da parte della società appaltatrice. Quest'ultima ha in sostanza dedotto che gli elementi assunti a dimostrazione dell'inadempimento contrattuale, ossia le dichiarazioni rese dai testi e le altre prove documentali, sarebbero stati travisati dal giudice di primo grado.
Preliminarmente, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte formalmente attrice ( ) ad assumere la CP_1
veste sostanziale di convenuta, mentre spetta alla parte opposta, attrice sostanziale, dimostrare la spettanza del credito. Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'esatto adempimento da parte del , spettava alla CP_1
società appaltatrice provare di aver diritto al corrispettivo richiesto.
Ciò premesso in punto di onere della prova, non vi sono ragioni per disattendere la decisione del primo giudice, che ha escluso che la società vi abbia adempiuto. Invero, oltre alle fatture emesse, in cui peraltro la descrizione dei lavori rimane del tutto generica (a titolo esemplificativo, cfr.
fattura n. 30 del 31.07.2015 per un totale di € 18.150,00, che ha per causale “per
SAL 4 per lavorio di ristrutturazione presso il vostro appartamento”), la società
appaltatrice non ha offerto alcun altro elemento idoneo a suffragare la propria ricostruzione. Nel dettaglio, non può essere valorizzata la testimonianza resa dal , che ha sì confermato l'esecuzione dei lavori, ma non è Tes_2
10 particolarmente attendibile, avendo rivestito il ruolo di amministratore unico della società “ ” al tempo della vicenda (tanto che le comunicazioni via Pt_1
messaggio che sono state depositate dalla società sono intercorse proprio tra il ed il . Il fatto che attualmente non ricopra più tale incarico Tes_1 CP_1
non consente comunque di considerare la sua posizione come neutrale e, in ogni caso, la sua testimonianza deve essere letta congiuntamente a quelle rese da tutti gli altri testi introdotti da parte attrice, che invece sono estranei al giudizio. Ancora, l'estratto di conversazione WhatsApp e lo scambio di messaggi tra la società e il (che contengono stralci di dialoghi in cui CP_1
le parti si limitano a confrontarsi sui lavori in corso) sono volti a dimostrare delle circostanze irrilevanti, essendo pacifico che la ditta abbia svolto – in parte – le opere oggetto dell'appalto. Né da tali conversazioni può ricavarsi la prova del fatto che quest'ultimo non abbia pagato i lavori eseguiti. Al
contrario, il ha provato di aver effettuato diversi pagamenti (cfr. CP_1
estratti dei bonifici nominati come “doc. 19, 20, 21 e 22” fascicolo di primo grado di parte opponente e diffida ad adempiere del 23.07.2015 indicata come
“doc. 3”, dove il committente dichiara di aver già versato alla società la somma di € 46.200,00) ed ha tempestivamente contestato la mancata ultimazione dei lavori da parte della società appaltatrice sin dal luglio del 2015, tanto da aver comunicato l'intenzione di risolvere il contratto (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado parte opponente). In aggiunta, ha dedotto e provato tramite le testimonianze assunte (cfr. verbale udienza del 18.06.2019 dove vengono sentiti: ) che Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9
molte delle opere di finitura dell'appartamento sono state eseguite da altre ditte.
e – entrambi titolari di ditte individuali e dunque CP_2 Controparte_3
equidistanti dalle parti – hanno poi riferito di essere intervenuti poiché i lavori svolti sino a quel momento non erano stati completati o comunque non erano stati eseguiti a regola d'arte. A fronte delle numerose testimonianze assunte e
11 degli ulteriori elementi probatori, che non sono discordanti tra loro ma anzi verosimili e affini, non può che essere confermato il giudizio del Tribunale,
che ha condivisibilmente ritenuto indimostrata la pretesa attorea.
III. Con l'ultimo motivo, infine, viene fatto valere il vizio di nullità della sentenza per motivazione insufficiente/apparente. L'appellante ha in sostanza evidenziato che la motivazione conterrebbe “apodittiche affermazioni di
principio, avulse dalle evidenze istruttorie”. Il motivo è infondato atteso che,
seppur sommariamente, il primo giudice ha indicato le prove assunte a fondamento della decisione e i motivi per cui andava disattesa la ricostruzione in fatto fornita da parte opposta.
Per questi motivi
anche l'ultimo motivo va respinto.
IV. Venendo all'appello incidentale, il con un unico motivo si è CP_1
doluto del respingimento della domanda di risarcimento che aveva ad oggetto
– secondo la sua prospettazione – il “maggior costo” da lui sostenuto per l'ultimazione dei lavori. A sostegno, ha richiamato le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ove i testi hanno confermato di aver eseguito alcune lavorazioni sull'immobile.
Ebbene, la domanda risarcitoria è stata correttamente respinta dal primo giudice poiché, a ben vedere, l'appaltatore non ha dato l'effettiva prova del danno subito. Invero, se per “maggior costo” si intende il maggior esborso patrimoniale che l'appaltatore avrebbe sostenuto rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto di appalto, tale prova non è stata raggiunta. Sul punto, basti osservare che il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto stipulato il 19.07.2014 era pari ad € 84.500,00 e che lo stesso CP_1
assume di effettuato pagamenti a favore della società appaltatrice per un totale di € 46.200,00. Ancora, il ha poi dedotto che, per ultimare i lavori non CP_1
terminati dalla società appaltatrice, ha versato a favore di altre ditte una
12 somma pari ad € 20.090,99. Ciò detto – sulla base delle stesse allegazioni del
– tale voce di danno non può ritenersi provata. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, anche l'appello incidentale è infondato e va quindi respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, sia l'appellante principale che quello incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, con contestuale conferma della sentenza impugnata:
- RESPINGE l'appello principale, come in atti proposto dalla società Pt_1
;
[...]
- RESPINGE l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
- DICHIARA tenuta ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 Parte_1
maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
13 - DICHIARA tenuto ex art. 13 comma 1 quater del Controparte_1
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 07.04.2025
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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