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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 8968/2024 R.G. chiamata all'udienza del 17/2/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato a margine del Parte_1
ricorso, dall'avv. F. Verone
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9/7/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Bari, Sezione lavoro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n.
17708/E, notificata in data 17/6/2024, dall' di Bari-BAT con la quale si CP_2
ingiungeva il pagamento della somma di € 2.612,99, di cui € 2.580,00 per sanzione ed €
32,99 per spese di notifica.
Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, avendo la società opponente inviato alla parte opposta richiesta di sgravio, con nota datata 21/6/2024, evidenziando di aver eseguito, in data 10/12/2020 il pagamento delle due diffide che scaturivano dal verbale unico di accertamento e notificazione compilato in data 28/10/2020.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 9/7/2024 da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 8968/2024 R.G. chiamata all'udienza del 17/2/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato a margine del Parte_1
ricorso, dall'avv. F. Verone
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9/7/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Bari, Sezione lavoro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n.
17708/E, notificata in data 17/6/2024, dall' di Bari-BAT con la quale si CP_2
ingiungeva il pagamento della somma di € 2.612,99, di cui € 2.580,00 per sanzione ed €
32,99 per spese di notifica.
Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, avendo la società opponente inviato alla parte opposta richiesta di sgravio, con nota datata 21/6/2024, evidenziando di aver eseguito, in data 10/12/2020 il pagamento delle due diffide che scaturivano dal verbale unico di accertamento e notificazione compilato in data 28/10/2020.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 9/7/2024 da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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