TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO del giorno 16/10/2025
Giudice: dott. CA ET
La causa è chiamata alle ore 10:50
Sono connessi alla stanza virtuale del giudice
Per , l'avv. CUNEO LUIGI , Parte_1
Per , l'avv. PAPINESCHI Controparte_1
CHIARA ,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Cuneo conclude come da memoria conclusiva depositata e richiedendo la stessa unitamente agli atti ai fini della discussione, opponendosi alle difese di cui alla memoria conclusiva avversaria e ribadendo la necessità di personalizzazione del danno, atteso che la signora non può più fare passeggiate in montagna. Insiste in via istruttoria.
L'avv. Papineschi conclude come da memoria conclusiva depositata cui rinvia ai fini della discussione, e si oppone alle istanze istruttorie avversarie, evidenziando che i capitoli inerivano a circostanze in parte nuove e non allegate nei termini.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. N. R.G. 3996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA ET ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3996/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
UI Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta delega in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE
e
(P. IVA e C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi e Chiara
Papineschi, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma 67, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale d'udienza.
Premesso
Con atto di citazione del 08.11.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Pisa l' per ivi sentirla Controparte_2 condannare, previo accertamento delle relative responsabilità medico sanitarie, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca destra eseguito presso il Policlinico di Cisanello in data
14.04.2021, nonché delle spese legali sostenute per la fase di mediazione.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che nel 2020, rivoltasi a medici dopo aver accusato forti dolori all'anca destra, e le è stata diagnosticata coxoartrosi e prescritto un intervento di protesi totale all'anca destra;
- che, in data 13.04.2021, si è sottoposta all'intervento presso l' Ospedale di CP_3
Cisanello;
- che da subito ha manifestato difficoltà alla deambulazione e dovuto praticare fisioterapia presso una struttura privata poiché si è manifestata la comparsa di zoppia per cui le era stato consigliato di portare in rialzo alla calzatura sinistra che nel tempo è stato incrementato dai terapisti della riabilitazione fino a 2,5 cm;
- che per il persistere del dolore ha eseguito ulteriori accertamenti che hanno documentato una eterometria di 2,5 cm con arto più lungo a destra;
- che tale situazione comporta dolori al rachide lombare obbligandola ad indossare il rialzo per sentirsi equilibrata;
- che tale rialzo deve essere installato sotto la suola provocando rigidità della stessa con aumento delle difficoltà nella deambulazione su terreno accidentato, oltre al danno estetico;
- che il dolore all'anca destra persiste anche durante le attività quotidiane;
- che si è sottoposta a visita medico legale da parte del Dott. e del Dott. Per_1
i quali hanno accertato questa dismetria di 2,5 cm maturata nel contesto Per_2 dell'intervento chirurgico in cui erroneamente è stata applicata una protesi più lunga rispetto a quella necessaria;
- che questa dismetria in lunghezza degli arti inferiori ha determinato uno squilibrio pelvico che è causa di persistente dolore lombare e sacro iliaco, difficoltà nella deambulazione e necessità di correzione;
- che ciò costituisce un danno iatrogeno non solo di natura ortopedica e funzionale, ma anche estetica, che ha comportato un danno biologico pari al 20% e il riconoscimento di un danno iatrogeno per l'equivalente economico di un danno biologico del 5%;
- che dovrà essere riconosciuta una invalidità temporanea di 40 giorni a parziale del
50%, una personalizzazione del danno in funzione dell'ostacolo a tutte le attività relazionali e creative svolte dalla paziente, e il danno emergente costituito dalla necessità di cambiare e acquistare calzature ed i relativi rialzi;
- che l' per il tramite del Dott. , ha fornito una prestazione errata CP_3 Per_3 fonte di responsabilità civile;
- che è stato esperito il tentativo di mediazione a cui l' non ha partecipato. CP_3
Si è costituita l' contestando tutto quando Controparte_4 dedotto, eccepito e prodotto da controparte. Nello specifico, ha sostenuto:
- che, in data 13.04.2021, la paziente è stata ricoverata presso la U.O. Ortopedia e
Traumatologia SOD dell' con diagnosi di “necrosi asettica della testa e del CP_3 collo femore pta”;
- che, in data 14.04.2021, è stata sottoposta a intervento di protesi totale d'anca destra dal cui verbale operatorio si evince“[…] con apposito strumentario si esegue preparazione del versante acetabolare, controlli rx-tv ed impianto di cotile vesatifcup medacta size 50 mm ed inserto in p.e 36; preparazione del versante femorale e valutazione di stabilità e lunghezza che appaiono ottimali con le componenti di prova, rimozione delle componenti di prova ed impianto di stelo medacta size 2, testina in materiale ceramico 36 mm M. riduzione dell'impianto, controlli rx tv […] Rx controllo”;
- che durante il ricovero, ravvisata una leggera dismetria degli arti inferiori, è stata prescritta una talloniera di 1 cm da posizionare al piede sinistro ed esame radiografico del bacino in ortostasi per valutare l'effetto correttivo del rialzo;
- che, in data 19.04.2021, la paziente è stata sottoposta a indagini RX di controllo che hanno evidenziato un sufficiente compenso;
- che la paziente ha continuato il trattamento fisioterapico utilizzando la talloniera a sinistra e al termine del trattamento era riuscita a mantenere la stazione eretta e a deambulare con l'ausilio di stampelle;
- che, in data 20.04.2021, è stata dimessa con le raccomandazioni indicate nella lettera di dimissione;
- che, in data 31.05.2021, parte attrice ha effettuato una visita di controllo con il Dott.
nella Casa di Cura Privata San Rossore;
Per_3 - che a circa due mesi dall'intervento controparte si è sottoposta ad un controllo ambulatoriale presso le strutture e l'esame RX bacino in ortostasi non ha CP_3 evidenziato dismetrie del bacino, ma clinicamente ha confermato la presenza di dismetria degli arti inferiori di circa 15 mm in plus a destra;
- che la procura alle liti di controparte presenta vizi che ne inficiano la validità;
- che le contestazioni di parte attrice all'operato dei sanitari dell' sono prive di CP_3 pregio;
- che la dismetria di 2,5 cm discende da fattori indipendenti dall'intervento chirurgico;
- che l'operato dei sanitari è stato corretto, diligente ed esente da qualsiasi criticità sia riguardo alla correttezza del trattamento chirurgico, sia riguardo all'esecuzione dello stesso;
- che in merito alla leggera dismetria tra i due arti i sanitari attivarono immediatamente misure correttive volte a fronteggiare e correggere la situazione;
- che l'attività del Dott. presso la Casa di Cura privata San Rossore è stata Per_3 in regime di libera professione extramoenia e come tale non imputabile all' CP_3
- che la dismetria degli arti è espressamente riportata nel modulo del consenso informato sottoscritto dalla paziente;
- che la letteratura scientifica ritiene la dismetria post-operatoria fino a 2 cm una possibile conseguenza dell'intervento di protesi all'anca;
- che parte attrice non ha fornito adeguata prova né del danno, né del nesso di causalità;
- che la dismetria può essere causata da una pluralità di fattori, tra cui scoliosi vertebrale;
- che dalla radiografia del bacino del 14.06.2021 si desume che la dismetria era determinata per circa 7 mm dall'impianto protesico, il resto da cause extra articolari, tra queste la scoliosi vertebrale;
- che la visita effettuata con il Dott. in libera professione in data Per_3
31.05.2021, testimonia che a distanza di un mese dall'intervento la dismetria era nettamente inferiore ai 2,5 cm riscontrati in occasione dell'esame del 30.03.2022;
- che il lasso di tempo di 11 mesi durante il quale la scoliosi di parte attrice è presumibilmente peggiorata, giustifica l'incremento della dismetria;
- che, pertanto, solo la dismetria di circa 7 mm può essere considerata una conseguenza diretta dell'impianto protesico;
- che la quantificazione del danno è eccessiva e comunque non provata;
- che la personalizzazione del danno è infondata perché controparte non ha dimostrato la sussistenza delle circostanze eccezionali che potrebbero giustificare la personalizzazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante disposizione di CTU medico legale.
All'udienza 19.03.2025 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025.
*****
1. L'attrice lamenta la responsabilità sanitaria della che, in occasione di un CP_3 intervento di protesi totale all'anca destra ha riportato una eterometria di 2,5 cm con arto più lungo a destra, con postumi a titolo di invalidità temporanea e permanente e gravi ripercussioni sulla deambulazione e a livello estetico, oltre alla perdurante dolorabilità.
Pacifici e in ogni caso documentati i presupposti fattuali di operatività della fattispecie di responsabilità, contrattuale, sostanzianti il rapporto, la controversia attiene ai due profili, concettualmente autonomi, di individuazione di condotte colpose in capo al personale sanitario, e della relazione di causalità delle stesse rispetto alle menomazioni subite dalla paziente.
Quanto al regime dell'onere della prova, si rammenta che in tema di responsabilità sanitaria il danneggiato deve fornire la prova del rapporto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le altre, Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 21177/2015; Cass. n.
17143/2012).
Le censure articolate da al personale sanitario della struttura Parte_1 convenuta hanno trovato sostanziale riscontro negli esiti della disposta CTU, condivisa dal Tribunale, siccome esente da censure di logicità, tanto nell'identificazione degli elementi strutturali della responsabilità quanto in quelli funzionali della valutazione dei postumi.
Si riportano i passaggi essenziali della CTU, con riferimento alla condotta rimproverabile al personale sanitario causalmente efficiente rispetto all'evento di danno subito:
“Ipermetrie di più di un centimetro non sono accettabili in quanto possono alterare la dinamica del passo e comportare lombalgia, difficoltà di equilibrio, zoppia e sintomi anche nell' anca controlaterale. Con riferimento a tali presupposti si deve ritenere che
è veritiero che l'ipermetria è un evento molto frequente e che circa il 30-32% delle anche operate sono dismetriche. In letteratura l'ipermetria è in media tra 3 ai 17 mm
[omissis].. Tuttavia attestare che è descritta quale complicanza molto frequente non corrisponde a dire che sia accettabile, essendo universalmente descritta come accettabile fino a circa 1 cm e non 2 cm come è stato affermato;
oltre il cm spesso compaiono sintomi a livello sia dell'anca controlalerale che del rachide per scompenso funzionale e alterazione del cammino” (CTU pag. 18).
L'ausiliario del giudice si fa carico di confutare, in modo compiuto, alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, con riguardo, in particolare, alle supposte concause della dismetria scaturenti dalle pregresse patologie della paziente. In tema, infatti, è persuasiva l'inferenza per la quale “il supposto quadro di scoliosi lombare statica (non dimostrato strumentalmente) o eventuali concomitanti fattori influenzanti le lunghezze, se presenti, lo erano certamente già al momento del prericovero quando veniva refertata un'ipometria destra di 5mm (compatibile con il quadro di artrosi). Il quadro di ipermetria attuale postoperatoria è da considerarsi dunque al netto di tali fattori esterni se è vero che l'arto era addirittura più corto del controlaterale sinistro. Inoltre il modesto valgo di ginocchio è ai tele rx esattamente simmetrico e bilaterale”.
Ancora, meritano condivisioni le repliche alle osservazioni in tema di rilevazione della dismetria.
2. Acclarata la responsabilità medico sanitaria, si tratta di identificare e stimare i danni consequenziali.
Quanto al danno non patrimoniale, il collegio peritale perviene a riconoscere un danno biologico permanente iatrogeno differenziale pari al 4% a contarsi dal 16 incluso al
19%, e un danno biologico temporaneo iatrogeno, riconducibile alla medical malpractice, di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%.
Circa i parametri equitativi di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale fa applicazione della Tabella unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 05.03.2025. Un'applicazione, invero, non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che appare suggerita, come parametro alternativo di riferimento (crf. Cass. Sez. III,
n. 11319/2025) dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sino ad un recente passato colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Ora, nella consapevolezza di un variegato panorama di soluzioni giurisprudenziali al riguardo (cfr. tra le altre, Tribunale di Perugia, Sez. II, n. 424/2025; Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 147/2025; Tribunale di Palmi, n. 124/2025), si osserva che la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, comma I, D.
Lgs. 209/2005 non osta all'applicazione immediata dei nuovi criteri, tenuto conto della condivisione generale sui barème medico legali adottati.
Si osserva che, a livello di impostazione, il legislatore conferma la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, ancorando il secondo (come elemento eventuale, differenziando tra 4 gradi) al riconoscimento del punto di invalidità del primo, con coefficiente moltiplicatore che cresce in modo più che proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità riconosciuta.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri della tabella unica nazionale adottata con D.P.R. n. 12/2025 in attuazione dell'art. 138 D. Lgs. n. 209/2005, si perviene al riconoscimento di € 21.187,20 (pari alla differenza tra il parametro al 19% e al 15% di invalidità) per danno biologico permanente incluso il danno morale calcolato con incremento medio, e di € 901,10 a titolo di invalidità temporanea, vista l'età del soggetto – 71 anni – all'epoca dell'evento.
Non si apprezzano, né dalla CTU né dalle emergenze istruttorie – sul punto essendo generiche le istanze di prova orale formulate, in parte basate peraltro su circostanze non tempestivamente allegate – elementi in grado di identificare un pregiudizio meritevole di personalizzazione, in termini di impatto sul profilo strettamente dinamico relazione e delle abitudini di vita. Al riguardo, si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018), o mere conseguenze in termini di patimento per il non poter più fare ciò che precedentemente il danneggiato aveva la possibilità di fare.
Spettano, sull'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale (complessivi €
22.088,30), gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ.
6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Quanto al danno patrimoniale, sono provate e giustificate, siccome ritenute congrue dai
CCTTUU, spese mediche per complessivi € 1.573,00, comprensivi della perizia di parte, somma maggiorata degli interessi legali dall'effettivo esborso al saldo, e di €
1.000,00 per rinnovi plantari, e le spese dei CTP per €. 2800,00 (queste ultime ritenute congrue dal Giudicante e supportate da notule ancorché non fatturate).
3. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M., scaglione di valore di riferimento, parametri medi per le fasi studio introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisoria, tenuto conto anche della fase di mediazione. Spese di CTU sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento, in favore di , di € 22.088,30, CP_3 Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva a titolo di danno non patrimoniale, e di € 5.373,00 oltre interessi come in parte motiva a titolo di danno patrimoniale;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU.
Così deciso in Pisa, 15 novembre 2023.
Il Giudice
CA ET
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.