TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 310/2023 RG. alla udienza del 6.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Giannattasio e A. Parte_1
Giannattasio;
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Avvocatura Controparte_1 dello Stato
resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2023, Parte_1 chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite negli anni scolastici dal
2019 al 2022 per una somma complessiva pari ad € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del CP_2
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del
15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite
Pag. 2 di 11 quantificate in € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che non era discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non era uguale a quello prestato con supplenza annuale.
Contestava la quantificazione degli importi che sarebbero spettati alla parte ricorrente per retribuzione professionale docenti rilevando che la la somma così come determinata da controparte dovesse essere decurtata nella misura del 70% con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale, in considerazione dei giorni di assenza effettuati dalla ricorrente.
La ricorrente afferma di aver prestato servizio nei seguenti periodi:
a.s. 2018/19:
dal 07/01/2019 al 12/01/2019 di servizio svolto a 16 ore settimanali, dal 01/04/2019 al 17/04/2019, dal 18/04/2019 al 24/04/2019, dal 25/04/2019 al 25/05/2019, dal 26/05/2019 al 08/06/2019, dal 12/06/2019 al 13/06/2019 di servizio svolto a 18 ore settimanali;
a.s. 2019/20:
dal 15/10/2019 al 21/12/2019, dal 07/01/2020 al 06/06/2020, dal
09/06/2020 al 11/06/2020 di servizio svolto a 6 ore settimanali;
a.s. 2020/21:
Pag. 3 di 11 dal 28/09/2020 al 22/12/2020, dal 07/01/2021 al 05/06/2021, dal
07/06/2021 al 07/06/2021, dal 11/06/2021 al 11/06/2021 di servizio svolto a
18 ore settimanali;
a.s. 2021/22:
dal 21/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 10 ore settimanali, dal 22/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 1 ora settimanale, dal
25/10/2021 al 02/11/2021 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
03/11/2021 al 23/01/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
16/11/2021 al 23/02/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/01/2022 al 23/03/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/02/2022 al 23/04/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/03/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/04/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
05/06/2022 al 18/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
06/06/2022 al 06/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali.
Ciò premesso in fatto, la domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
Pag. 4 di 11 attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che
Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 5 di 11 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
Pag. 6 di 11 allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
Pag. 7 di 11 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
Pag. 8 di 11 disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale
Pag. 9 di 11 docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” (v. Tribunale Palermo 17/6/2020).
Il convenuto non ha in concreto contestato la CP_1 quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti spettante alla parte ricorrente per il periodo oggetto di causa, salvo eccepire che la somma così come determinata da controparte dovesse essere decurtata nella misura del 70% con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale, in considerazione dei giorni di assenza effettuati dalla ricorrente.
La somma quindi richiesta dalla ricorrente dovrà essere decurtata nei termini sopra indicati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Pag. 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3139,24, oltre rivalutazione e interessi dal sorgere del credito al saldo, detratto il 70% di quanto dovuto con riferimento ai giorni di assenza effettuati dalla ricorrente dal 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 1.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antIstatario.
Ascoli Piceno, il 6.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 310/2023 RG. alla udienza del 6.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Giannattasio e A. Parte_1
Giannattasio;
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Avvocatura Controparte_1 dello Stato
resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2023, Parte_1 chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite negli anni scolastici dal
2019 al 2022 per una somma complessiva pari ad € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del CP_2
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del
15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite
Pag. 2 di 11 quantificate in € 3139,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che non era discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non era uguale a quello prestato con supplenza annuale.
Contestava la quantificazione degli importi che sarebbero spettati alla parte ricorrente per retribuzione professionale docenti rilevando che la la somma così come determinata da controparte dovesse essere decurtata nella misura del 70% con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale, in considerazione dei giorni di assenza effettuati dalla ricorrente.
La ricorrente afferma di aver prestato servizio nei seguenti periodi:
a.s. 2018/19:
dal 07/01/2019 al 12/01/2019 di servizio svolto a 16 ore settimanali, dal 01/04/2019 al 17/04/2019, dal 18/04/2019 al 24/04/2019, dal 25/04/2019 al 25/05/2019, dal 26/05/2019 al 08/06/2019, dal 12/06/2019 al 13/06/2019 di servizio svolto a 18 ore settimanali;
a.s. 2019/20:
dal 15/10/2019 al 21/12/2019, dal 07/01/2020 al 06/06/2020, dal
09/06/2020 al 11/06/2020 di servizio svolto a 6 ore settimanali;
a.s. 2020/21:
Pag. 3 di 11 dal 28/09/2020 al 22/12/2020, dal 07/01/2021 al 05/06/2021, dal
07/06/2021 al 07/06/2021, dal 11/06/2021 al 11/06/2021 di servizio svolto a
18 ore settimanali;
a.s. 2021/22:
dal 21/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 10 ore settimanali, dal 22/10/2021 al 13/11/2021 di servizio svolto a 1 ora settimanale, dal
25/10/2021 al 02/11/2021 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
03/11/2021 al 23/01/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
16/11/2021 al 23/02/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/01/2022 al 23/03/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/02/2022 al 23/04/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
24/03/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali, dal
24/04/2022 al 04/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
05/06/2022 al 18/06/2022 di servizio svolto a 6 ore settimanali, dal
06/06/2022 al 06/06/2022 di servizio svolto a 4 ore settimanali.
Ciò premesso in fatto, la domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
Pag. 4 di 11 attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che
Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 5 di 11 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
Pag. 6 di 11 allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
Pag. 7 di 11 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
Pag. 8 di 11 disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale
Pag. 9 di 11 docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” (v. Tribunale Palermo 17/6/2020).
Il convenuto non ha in concreto contestato la CP_1 quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti spettante alla parte ricorrente per il periodo oggetto di causa, salvo eccepire che la somma così come determinata da controparte dovesse essere decurtata nella misura del 70% con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale, in considerazione dei giorni di assenza effettuati dalla ricorrente.
La somma quindi richiesta dalla ricorrente dovrà essere decurtata nei termini sopra indicati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Pag. 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3139,24, oltre rivalutazione e interessi dal sorgere del credito al saldo, detratto il 70% di quanto dovuto con riferimento ai giorni di assenza effettuati dalla ricorrente dal 17/03/2020 al 12/06/2020 per congedo parentale;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 1.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antIstatario.
Ascoli Piceno, il 6.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
Pag. 11 di 11