Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 14.01.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1799/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pannullo, presso il cui studio elettivamente
[...]
domicilia in Castellammare di Stabia alla via Raiola n. 17;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Barbato e Barbara Barbato, CP_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla via Monte Grappa n. 11;
Appellato/Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.07.2024, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 3869 del 2024 con la quale era stato così statuito:
“Condanna la al pagamento della somma di €. Parte_1
65.223,80, in favore di , su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme CP_1
annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Condanna la al pagamento della somma di €.6.000,00 a titolo di Parte_1 compensi professionali oltre ad €.900,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€.6.900,00, oltre IVA e CPA con distrazione.”
In particolare, sosteneva:
-una erronea valutazione delle risultanze istruttorie sull'orario di lavoro;
-un inesatto calcolo delle differenze retributive anche senza l'ausilio di un CTU.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui CP_1
chiedeva comunque il rigetto e, in via incidentale, instava per il riconoscimento del III livello del CCNL di categoria.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Preliminarmente, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello principale proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità.
Entrambi i gravami non sono, però, fondati.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che con il ricorso di prime cure il lavoratore esponeva:
-di aver lavorato dal 22.02.2018 al 30.10.2022 con inquadramento nel II Livello retributivo, categoria operaio (manovale) ma di aver svolto, dopo i primi due - tre mesi di affiancamento ad un operaio esperto, compiti e mansioni di cui al III Livello;
-di aver avuto un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di intervallo per il pranzo;
-di aver usufruito di 15 giorni di ferie annue retribuite;
-di aver percepito € 700,00 mensili erogate tramite bonifico;
-di non aver ricevuto la retribuzione per il mese di ottobre 2022, il TFR nonché gli emolumenti accessori di fine rapporto, la 13ª mensilità, le ferie e le festività.
Chiedeva, quindi: “- … riconosciuta e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e l' … Condannarla, al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 81.271,95
(ottantunomiladuecentosettantuno/95) … secondo gli allegati conteggi, ovvero a quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa ed opportuna in relazione, comunque, alla effettiva prestazione lavorativa resa;
- Condannare la stessa società al risarcimento per la svalutazione monetaria subita dal ricorrente, il tutto con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì della maturazione del credito fino al soddisfo;
- Liquidare in favore dell'istante, a mente dell'art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme non contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui si sia raggiunta la prova o si ritenga comunque accertato il diritto;
- Vittoria di spese di causa, diritti ed onorari di avvocato con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Pacifica la durata del rapporto (dal 22 febbraio 2018 al 30 ottobre 2022), sono controversi l'inquadramento e l'orario di lavoro.
Con riferimento al primo aspetto, è stato precisato che “momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico … si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis,
Cass. 27/9/2010 n.20272, Cass. 28/4/2015 n.n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580) …
l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”
(Cfr. Cass. n. 2972 del 2021).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che nel ricorso di prime cure all'indicazione delle mansioni svolte e del parametro auspicato non faceva da contraltare la declaratoria di appartenenza, con allegazioni sulle relative mansioni, sui caratteri discretivi dei due livelli e sulle ragioni della sussunzione del lavoro svolto esclusivamente nel livello superiore invocato.
Tale circostanza non poteva però essere colmata semplicemente attingendo al CCNL, in quanto tale attività non avrebbe comunque sopperito alla mancata deduzione delle mansioni proprie del livello di inquadramento rispetto a quelle in concreto svolte e dei tratti differenziali tra i due parametri contrattuali (riconosciuto e auspicato), e al correlato aspetto probatorio, diversamente rimettendo al giudicante la stessa prospettazione della domanda.
In altri termini, “Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, difetta nell'originario ricorso introduttivo qualsivoglia comparazione fra il livello formalmente rivestito … e quello rivendicato. … Non avendo l'appellante provveduto alla descrizione di entrambe le declaratorie contrattuali (sia quella restrittiva applicata dal datore di lavoro che quella coerente, indebitamente non assegnata) e alla individuazione dei tratti che differenziano la prima declaratoria dalla seconda e che conferiscono a quest'ultima una superiore valenza professionale, la domanda non può che trovare rigetto”
(Corte di Appello di Roma n. 873 del 2023).
E ancora, “Tale difetto di allegazione … non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal lavoratore quanto, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate … Si tratta di un iter logico-giuridico che rimanda ai generali principi in tema di circolarità fra oneri di allegazione e di prova che gravano sulla parte ricorrente (vedi Cass. S.U. 17/6/2004 n.
11353), rendendo palese come la mancata allegazione della definizione contrattuale relativa alla qualifica di appartenenza, determini un saltum che, riflettendosi sul piano probatorio, non consente di pervenire all'accoglimento della domanda” (Cfr. Corte di Appello di Catania
n. 877 del 2020). Alla luce dei principi espressi, va confermato quanto dedotto dal primo giudice per cui l'appello incidentale va rigettato.
Con riferimento all'orario di servizio, poi, si evidenzia, innanzitutto, la tardività della produzione del contratto di lavoro intervenuto tra le parti e, poi, la correttezza delle conclusioni sul punto del primo giudice a seguito della disamina delle risultanze istruttorie.
I testi (zio del ricorrente che aveva lavorato per l'appellata dal febbraio Testimone_1
2018 al 30 novembre 2022 in qualità di operaio addetto alle riparazioni e al montaggio degli ascensori) e (dipendente dal 2011 a maggio 2023 per la Kome s.r.l., Testimone_2
società avente la medesima sede operativa della Parte_1 effettuando interventi sugli ascensori con il personale della stessa) confermavano l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa.
In relazione agli altri due testi, invece, (che aveva lavorato da giugno a Testimone_3
dicembre del 2018 per e successivamente per la Komè, Parte_1
prima come tecnico ascensorista e dal 2020 come responsabile, per cui qualche volta gli era capitato di lavorare con l' ) era generico sulle volte in cui aveva visto l'istante iniziare CP_1
alle 8.00 e finire prima delle 17.00, mentre riferiva di non essere a Testimone_4
conoscenza degli orari di servizio.
Premessa l'attendibilità di tutti i testi, tenuto conto: della carenza di prova del part -time
(attesa la tardività della produzione in questa sede), delle generiche affermazioni della società nella memoria di primo grado sull'espletamento di 4 ore giornaliere senza alcuna precisazione, della circostanza che il (che riferiva di un orario lavorativo Tes_3
parzialmente diverso da quello dei due testi citati dal ricorrente) oltre ad essere sommario, aveva solo occasionalmente lavorato con l'istante e, comunque, riferiva di un numero di ore giornaliere superiore alle 4 dedotte dalla società convenuta, si ritiene che, correttamente, fosse stata applicata la presunzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Del resto, è stato precisato che “In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all'epoca di assunzione del … (art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all'epoca di assunzione del …
(artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato costituito full time … Cionondimeno il datore di lavoro è ammesso a provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione), rectius sospensioni concordate di tali prestazioni in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro, come già affermato da questa Corte (Cass. n.
2033/2000, testualmente richiamata da Cass. n. 5518/2004; Cass. n. 1375/2018 che a sua volta richiama le due precedenti citate)” (Cfr. Cass. n. 28862 del 2023).
Elementi questi ultimi non emersi nel caso di specie.
Con riferimento, infine, ai conteggi, la Corte, innanzitutto, ritiene che non vi fosse nel provvedimento impugnato alcuna ultra-petizione e che il primo giudice, pur non riconoscendo il III livello (superiore) invocato dal lavoratore, correttamente, ricalcolasse le differenze retributive sulla base dell'orario emerso dalla prova testimoniale ma con riferimento al livello di inquadramento (II). La parte istante, infatti, nelle conclusioni del ricorso chiedeva, come sopra detto, dopo la domanda principale, la condanna “a quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa ed opportuna in relazione, comunque, alla effettiva prestazione lavorativa resa”.
Inoltre, occorre evidenziare che i suddetti calcoli non erano assolutamente contestati con la memoria di costituzione di primo grado e il giudice si limitava ad espungere dagli stessi esclusivamente la quota parte calcolata sul maggiore livello rivendicato. Come, poi, evidenziato dal lavoratore, le somme erano quantificate al lordo degli oneri di legge.
Pertanto, l'appello principale va rigettato.
Le spese per il rigetto di entrambi gli appelli possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 14.01.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente