Articolo 11 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 10Articolo 12
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9 dicembre 1989
Art. 11. Sanzione relativa ai controlli e alla documentazione 1. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche di cui al precedente articolo 7 e la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da due a cinque milioni di lire.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1989