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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Paride Lo Muzio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
CP_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
Rosa Cassano;
a seguito della trattazione scritta della causa, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione alla intimazione di pagamento n.
01420249006427867000 notificata dall in Controparte_2 data 16.05.2024, limitatamente all'avviso di addebito n.
31420120002948773000 - avente ad oggetto il pagamento crediti contributivi e relative somme aggiuntive – deve essere CP_1 integralmente accolta risultando prescritte le somme oggetto di causa.
In primis deve ritenersi accertata la notifica dell'avviso di addebito n.
31420120002948773000 in data 20.06.2012 all'indirizzo di residenza della ricorrente, come risultante anche dal ricorso introduttivo (si veda fascicolo dell ). CP_1
A fronte di tanto, deve essere ancora osservato che, sempre in relazione al suddetto avviso di addebito, risultano notificate a mezzo p.e.c. sia l'intimazione di pagamento n. 01420169010458656000 in data 30.09.2016 sia l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 01484201700001651001 in data 01.02.2017 (si veda fascicolo dell Controparte_2 ed in particolare le ricevute in formato .eml depositate il 31.03.2025).
In relazione a tutte le anzidette notifiche preme evidenziare che l'opponente non ha contestato l'attribuibilità a sé dell'indirizzo del destinatario come raffigurato all'interno delle ricevute di avvenuta consegna sicché le stesse p.e.c. vanno reputate effettivamente recapitate alla ricorrente.
A fronte di tanto, nei cinque anni successivi alla data della notifica dell'1.02.2017 (ed anche tenendo in considerazione i periodi di sospensione della prescrizione legati alla normativa emergenziale Covid
19) non risulta posto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Difatti, l'agente della riscossione, all'interno della sua memoria di costituzione, ha prospettato di aver notificato l'ulteriore intimazione n. 01420229006336929000 in data 06.05.2022 “a mezzo comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione ed invio di raccomandata all'indirizzo di residenza della ricorrente” ai sensi dell'art. 60-ter, comma 3, lett. b) e comma 4 del D.P.R. 600/1973 ma siffatta notifica non può essere ritenuta avvenuta.
A questo riguardo va osservato, in primis, che l'art. 26, comma 2, D.P.R.
602/1973 (ratione temporis vigente) stabilisce che “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del D.P.R. 600/1973”.
Questo ultimo articolo, ai commi 3 e 4, stabilisce poi testualmente che:
<Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d) [vale a dire, per i destinatari che siano PP.AA. o gestori di pubblici servizi;
per i destinatari che siano persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del d.lgs.
82/2005 n.d.r.], si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b) [vale a dire, per i destinatari che siano imprese individuali o costituite in forma societaria e per i destinatari che siano professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'indice INI-PEC n.d.r.] la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
[...]
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a Parte_2 quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico [comma
3]
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo
a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa [comma 4]>>.
A fronte di tanto - essendosi al cospetto di ipotesi astrattamente annoverabile all'interno dell'art. 60-ter, comma 3, lett. b) del
D.P.R. 600/1973 – deve essere evidenziato che non vi è traccia di entrambi gli elementi che l'art. 60-ter, comma 4, del D.P.R. 600/1973 ritiene rilevanti al fine della perfezione della notifica e cioè non vi è traccia né della trasmissione della ricevuta di accettazione relativa alla spedizione del messaggio via pec né della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Per altro verso, non vi è neanche traccia obiettiva (cioè non proveniente da scritti della medesima che Controparte_2
l'indirizzo pec della ricorrente non risultasse valido o attivo.
Ancora, la notifica dell'intimazione ora in esame non può essere reputata perfezionata neanche esaminando la sola comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione di cui all'art. 60-ter, comma 3, lett. b) del D.P.R. 600/1973 in atti in quanto alla stessa non è allegata l'intimazione di pagamento in esame.
In virtù di tanto il ricorso è fondato sicché, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'insussistenza delle poste oggetto di causa.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Quanto al rapporto tra la ricorrente e l Controparte_3 le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore
[...] del difensore antistatario.
L'impossibilità dell di inoltrare atti interruttivi della CP_1 prescrizione in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito giustifica di compensare integralmente le spese tra quest'ultimo e la ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza delle somme raffigurate all'interno dell'avviso di addebito n.
31420120002948773000;
- compensa integralmente le spese di lite tra ricorrente e CP_1
- condanna alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite in favore della ricorrente che liquida complessivamente in Euro 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bari, 02.10.2025 Il Giudice del lavoro
(dott. Giuseppe Craca)