Sentenza 21 dicembre 2021
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 76, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è configurabile rispetto alla condotta di chi eluda o tenti di eludere l'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali, disposta ai sensi dell'art. 33 d.lgs. citato, non trovando applicazione con riferimento alla confisca, la cui elusione integra la diversa fattispecie di cui all'art. 334, comma terzo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2021, n. 25765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25765 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2021 |
Testo completo
25765-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1222/2021 - Presidente - ANGELA TARDIO UP 21/12/2021 MONICA BONI - Relatore R.G.N. 31127/2021 VINCENZO SIANI EP SANTALUCIA AN APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL PI nato a [...] il [...] LA FE nato a [...] il [...] NT IN nata a [...] il [...] DE AS SS nato a [...] il [...] DI PIMICA TO "INTESO ON (C.U.I. 05BD66U) nato a [...] il [...] DI SA AN DETTO O" (C.U.I. 05BG9PX) nato a [...] il [...] IT EP TA nato a [...] il [...] IO EP nato a [...] il [...] GA AN nata a [...] il [...] CC ID "INTESO NI (C.U.I. 0525PDS) nato a [...] il [...] RO EP nato a [...] il [...] TO IG nato a [...] il [...] TO AR "INTESA MARY" (C.U.I. 02LPW9X) nata a [...] il [...] TO AN nata a [...] il [...] UZ MI "INTESO CI (C.U.I. 00P9G5P) nato a [...] il [...] 本 RS ND nato a [...] il [...] ER AL nato a [...] il [...] ER EN nato a [...] il [...] EA RI nato il [...] NI VA nato a [...] il [...] TE CA DETTO TA CA O AV (C.U.I. 01E6YT6) nato a [...] il [...] LA FR "INTESO BA (C.U.I. 01HBLFM) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo per IT EP TA l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione con i reati già giudicati e il rigetto del ricorso nel resto;
per RO EP l'annullamento con rinvio ex art. 587 cod. proc. pen. limitatamente alla continuazione con i reati già giudicati e il rigetto del ricorso nel resto;
l'inammissibilità dei ricorsi di AL PI, NT IN, DI PIMICA TO, DI SA AN, TO AR, RS ND, ER AL, ER EN, EA RI, NI VA, TE CA e LA FR;
il rigetto dei ricorsi di LA FE, DE AS SS, IO EP, GA AN, CC ID, TO IG, TO AN e UZ MI;
uditi i difensori: l'avvocato ALFONSO GUARAGNA conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato BENIAMINO IACOVO conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato VA STAIANO conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato FRANCESCO LOJACONO conclude chiedendo l'accoglimento dei propri 2 ricorsi;
l'avvocato NORINA SCORZA conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato MICHELE RIZZO conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato EP FONTE conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato FILIPPO CINNANTE conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato MARIA MELE conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
1 l'avvocato GIORGIA GRECO conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato ROSSANA CRIBARI conclude chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi;
l'avvocato FIORINA MARIA BOZZARELLO conclude chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi;
l'avvocato RICCARDO MARIA PANNO conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato MARCO BIANCO conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso;
l'avvocato EP BRUNO conclude chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi;
l'avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. 3 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8 giugno 2018 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di RO all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato affermava la responsabilità dei seguenti imputati: RI PI in ordine ai reati di cui ai capi 71, 72), 73) e 74 di usura continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2) cod. pen. e dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, esclusa quanto al capo 74) l'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., da ritenersi equivalenti alla contestata recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., lo condannava alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed € 1.800,00 di multa;
- OL DE in ordine ai reati ascrittigli ai capi 65), esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., 66), 67) e 68), di concorso in rapina pluriaggravata, nella detenzione e nel porto illegali di armi comuni da PAro, alcune clandestine, e nella ricettazione delle autovetture Fiat Punto, utilizzate per commettere la rapina, reati unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
- OL CO in ordine ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, quale organizzatore, di cui al capo 69) e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione;
-C LI in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., capo 69), così qualificato il fatto reato in contestazione, e la condannava alla pena di anni nove di reclusione;
De PA LE in ordine ai reati ascrittigli di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai reati fine di cui ai capi 7) e 9), ai reati di cui ai capi 65)-68) di concorso in rapina pluriaggravata, nella detenzione e nel porto illegali di armi comuni da PAro, alcune clandestine, e nella ricettazione delle autovetture Fiat Punto, utilizzate per commettere la rapina, ed al reato di cui al capo 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
1 Di PImica AN in ordine ai reati di cui ai capi 58) di elusione del provvedimento di confisca penale e 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione;
- Di SA AN in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) ed ai reati fine di cui ai capi 12), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 23), 24), 25), 27), 28), 29) e 31), escluse, quanto al capo 1), le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna valla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- OS SE NA in ordine ai reati ascrittigli ai capi 59) e 62) di concorso in rapine pluriaggravate, 61) di concorso esterno in associazione di stampo mafioso denominata clan UT, 63) di atti di concorrenza con minaccia, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed € 1.600,00 di multa;
- OR SE in ordine ai reati di cui ai capi 59) di concorso in rapina pluriaggravata, 63) di atti di concorrenza con minaccia e 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
1 LI TO in ordine al reato ascrittole al capo 54) di concorso in intestazione fittizia di beni aggravata, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa;
- AC GU in ordine ai reati ascrittigli al capo 1) di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, escluse le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai reati fine di cui ai capi 6), 7), 8), 9), 10) e 22), al reato di concorso in intestazione fittizia di beni di cui al capo 55-bis), ed al reato di cui al capo 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, quale organizzatore, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni diciassette di reclusione;
- EM SE in ordine ai reati ascrittigli ai capi 59), 61) e 62) di concorso in rapine pluriaggravate e 63) di atti di concorrenza con minaccia, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 2 628, terzo comma, cod. pen., nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/91, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 1.000 di multa;
- UT LU in ordine ai reati ascrittigli ai capi 54) di concorso in intestazione fittizia di beni e 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, quale dirigente, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione;
UT RA in ordine ai reati ascrittile ai capi 58) di elusione di provvedimenti di confisca penale e 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione;
-UT RA in ordine al reato di cui al capo 54-bis) di concorso in intestazione fittizia di beni e, concessele le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione;
-- CH MI in ordine ai reati ascrittigli ai capi 65) di concorso in rapina, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., nella detenzione e nel porto illegali di armi da PAro, alcune clandestine, e nella ricettazione di due autovetture Fiat Punto utilizzate nella rapina, di cui ai capi 66), 67) e 68), e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
- OR EA in ordine ai reati ascrittigli ai capi 58) di elusione di provvedimenti di confisca penale e 69) di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata clan UT, quale organizzatore, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione;
MO ED colpevole del reati ascrittogli al capo 1) di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, escluse le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, del reato fine di cui al capo 2), dei reati di concorso in rapina di cui al capo 61), di concorso in atti di concorrenza con minaccia di cui al capo 63) e di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69), e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione;
MO AL in ordine al reato ascrittogli al capo 1) di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai reati fine di cui ai capi 2) e 5), escluse, quanto al capo 1), le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 3 309 del 1990, e al reato di cui al capo 69) di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, denominata "clan UT", e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni sette di reclusione;
- AL VI in ordine al reato ascrittogli al capo 1) di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati fine di cui ai capi 7), 35), 36) e 47), escluse, quanto al capo 1), le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
- IN RE in ordine al reato ascrittogli al capo 1) di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati fine di cui ai capi 6), 7), 8), 33), 35), 36), escluse, quanto al capo 1), le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione;
VA EL in ordine ai reati ascrittigli, escluse, quanto al capo 1), le aggravanti di cui all'art. 74, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e al reato fine di cui al capo 30), e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione. Il primo Giudice condannava tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Comune di RO, Comune di Praia a Mare, Comune di EA, Regione RI e Provincia di ZA. Applicava a OL CO, OR LI, De PA LE, Di PImica AN, OR SE, AC GU, UT LU, UT RA, OR EA, MO ED, IN RE e LE EL la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni tre. Ordinava altresì la confisca dei seguenti beni: a) beni e rapporti finanziari riconducibili a RI PI, meglio specificati al punto 23) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; b) beni e rapporti finanziari riconducibili a OL DE meglio specificati al punto 12) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; c) beni e rapporti finanziari riconducibili a OL CO, meglio specificati al punto 11) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; d) beni e rapporti finanziari riconducibili a Di PImica AN, meglio specificati al punto 7) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016, con esclusione di quelli per i quali è già intervenuto provvedimento di dissequestro ed in particolare: conto deposito a riPArmio c/o Poste Italiane s.p.a. (97103880585) datato 17.10.2015 (cointestato) intestato a Di PImica ON;
conto deposito a riPArmio c/o Poste Italiane PA (97103880585) datato 10.12.2015 cointestato a PImica ON e IL LO;
n. 2 conti correnti SS PA (00864530159) datati 10.2.2014 ed intestati a IL LO;
e) beni e rapporti finanziari riconducibili a OS SE NA meglio specificati al punto 19) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; f) beni e rapporti finanziari riconducibili a OR SE meglio specificati al punto 18) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; g) beni e rapporti finanziari riconducibili a LI TO, meglio specificati al punto 3) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; h) beni e rapporti finanziari riconducibili a AC GU, meglio specificati al punto 16) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016, con esclusione di quelli per i quali è intervenuto provvedimento di dissequestro ed in particolare: conto corrente n. 97103880585 acceso in data 8 ottobre 2007 presso le Poste Italiane ed intestato a HE AR NC;
carta di credito aperta presso le Poste Italiane in data 5 febbraio 2011 ed intestata a HE AR NC;
conto deposito acceso in data 22 ottobre 2009 presso le Poste Italiane ed intestato a HE AR NC;
autovettura Smart for two, targata EL024RS, avente telaio numero WME4513801K569821, immatricolata il 14 maggio 2012 ed acquistata da HE AR NC;
i) beni e rapporti finanziari riconducibili a UT LU, meglio specificati al punto 2) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; j) beni e rapporti finanziari riconducibili a UT RA, meglio specificati al punto 5) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016; k) beni e rapporti finanziari riconducibili ad OR EA, meglio specificati al punto 4) dell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza 27 giugno 2016; 5 I) beni e rapporti finanziari riconducibili a MO ED di cui all'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza del 27 giugno 2016. 2. Proposto appello da parte dei predetti imputati, la Corte di appello di RO con sentenza in data 24 gennaio 2020 riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, riqualificato fatto ascritto a RA UT nel reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena irrogata in anni sette di reclusione;
riconosciute ad AN Di PImica le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena irrogata al predetto in anni sette di reclusione;
- rideterminava la pena irrogata a EL LE in anni quattordici di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
3. Hanno proposto ricorso i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1.1 PI RI per il tramite dell'avv.to LU Gullo ha dedotto: a) Violazione dell'art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen. per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa in ordine a tutti i capi contestati senza considerare che a tal fine è necessaria, non una semplice esigenza di liquidità, ma una condizione di costrizione che elimina o limita la volontà del soggetto. Nel caso del prestito erogato a MA IO difetta tale condizione per avere versato la sua impresa in crisi di liquidità secondo quanto dallo stesso dichiarato. b) Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze, risolto in termini di equivalenza, nonostante la corretta ammissione di responsabilità e la restituzione di 15.000 euro alla persona offesa, che ha vanificato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen.. 3.1.2 Con separato ricorso a firma dell'avv.to SE NO ha dedotto le stesse questioni sollevate col ricorso a firma dell'avv.to Gullo e un terzo motivo col quale ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca. Ha rappresentato che la confisca aveva colpito beni della moglie sul presupposto che gli stessi fossero provenienti dall'attività delittuosa del marito, ma tale giudizio è smentito dai redditi prodotti negli anni antecedenti e successivi all'acquisto anche dalle famiglie di origine dei due coniugi. In particolare l'immobile di AO è stato acquistato con denaro ricavato da un mutuo bancario, restituito solo parzialmente a partire dall'anno 2009, ossia da un anno prima della data di commissione del reato di cui al capo 71), con quanto ricavato dall'attività lavorativa e in data 31 marzo 2014 dalla vendita di vitelli, dalle elargizioni effettuate in favore del ricorrente dalla madre ER SC che svolgeva attività presso impresa di pulizie con un reddito mensile di circa 760 euro, in precedenza tra 2008 e 2009 con uno stipendio mensile di 850,00 euro, e dalla libera attività di allevamento di bovini. Altri ratei sono stati corrisposti da NC RI, sorella del ricorrente, per totali euro 3.880,00, grazie ai redditi percepiti da lavoro dipendente. Anche la moglie del ricorrente ha contribuito con i propri redditi e con la pensione del proprio nonno. Il valore dell'autovettura confiscata è stato stimato in entità superiore al prezzo corrisposto, perché acquistata in Svizzera priva di motore, successivamente montato presso l'autofficina in Castrolibero. La confisca ha colpito anche l'allevamento di bovini e i capi di bestiame di proprietà del ricorrente senza che fossero stati acquisiti dati certi sul loro valore, ma sulla base di una valutazione astratta, non riferita alle caratteristiche degli animali senza considerare che alcuni capi non di razza pregiata sono stati ereditati dalla madre, sicché la stima di 117.000 euro spesa per impiantare l'attività è non corretta e non tiene conto del ricavato della vendita di prodotti caseari e di carne, poi reinvestito nell'impresa.
3.2 DE OL per il tramite degli avv.ti CO Lojacono e SE NO ha dedotto con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sotto il profilo della c.d. agevolazione della cosca mafiosa, denominata clan UT. L'aggravante ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale, ma la sentenza impugnata ha disatteso i principi ermeneutici appena richiamati, limitandosi a riproporre le argomentazioni della sentenza di primo grado ed a ritenere che la rapina di cui al capo 65) rientrasse nel programma più ampio del clan UT, sebbene il capo 69) non attribuisca alla predetta associazione tra le sue finalità la commissione di rapine e tutti i concorrenti nella rapina siano stati mandati assolti dal reato associativo, mentre l'aggravante è stata esclusa anche per il coimputato CA, giudicato con rito ordinario. La programmata esecuzione di altra rapina all'ufficio postale di San Cosmo Albanese non prova di per sé che la finalità perseguita fosse quella di avvantaggiare il clan UT, posto che il coinvolgimento di tale RO non significa necessariamente che si tratti di RO PIlungo, soggetto già condannato in quanto intraneo al clan UT. Inoltre, l'accordo raggiunto tra i partecipi di PArtirsi il bottino esclude che una parte fosse destinata all'associazione mafiosa, mentre i commenti critici sui vertici del clan e sul padre del ricorrente non provano la finalità di agevolazione contestata, come già ritenuto dalla Corte di cassazione in sede cautelare. Nessuna ло emergenza investigativa avvalora l'ipotesi che il ricavato della rapina dovesse essere destinato alle spese legali di GU AC e del padre del ricorrente, attinti da ordinanze custodiali, eseguite il 21 maggio 2015. 3.3 DE OL e MI CH per il tramite dell'avv.to SE NO hanno dedotto: a) mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti, frutto di una ricostruzione lacunosa ed apodittica, basata sulla conversazione intercettata del 3 giugno 2015, dalla quale si è tratto il convincimento circa l'univocità degli atti a realizzare la rapina di cui al capo 65), sebbene gli elementi acquisiti non consentissero di ritenere che l'azione fosse destinata all'impossessamento del denaro esistente presso l'ufficio postale di AN. Infatti, non si comprende per quale ragione i soggetti coinvolti si fossero recati a Belvedere Marittimo che dista 20 km. dall'ufficio postale che si assume essere stato preso di mira. Quanto ai reati di cui ai capi 66), 67) e 68), il ruolo di concorrenti morali è assegnato ai ricorrenti senza sia stato specificato il loro apporto. Inoltre, gli accertamenti tecnici condotti dal m.llo TO sulle due vetture poste in sequestro non hanno consentito di accertare impronte papillari utili a fini comparativi. b) Mancanza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ritenuta sussistente in base a quanto emerso dalla conversazione intercettata il 2 maggio 2015 all'interno dell'autovettura di LE De PA nei giorni in cui stava organizzando la rapina;
non si è considerato, però, che quanto emerso da tale dialogo riguarda imprecisate iniziative criminose per le quali non è stata nemmeno esercitata l'azione penale. In sentenza sono stati utilizzati elementi provenienti da altri autonomi procedimenti, che però sono privi di natura oggettiva e non si è tenuto conto del fatto che i soggetti coinvolti non sono intranei al clan UT per essere stati mandati assolti dal delitto associativo di cui al capo 69). Inoltre, anche la sentenza del Tribunale di AO del 4 luglio 2019, emessa nei confronti del coimputato SE CA, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, realizzando un contrasto tra determinazioni opposte assunte nelle due sedi giudiziarie.
3.4 LI OR a mezzo dei difensori, avv.ti SE NO e Rossana Cribari, ha dedotto: a) violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. quanto al reato di cui al capo 69) per avere ritenuto la Corte di appello che la ricorrente avesse prestato un contributo permanente all'associazione denominata clan UT quale collettore dei proventi delle iniziative illecite del clan, utilizzati per 8 le esigenze dell'associazione come il pagamento degli onorari di difesa degli affiliati, ruolo non contraddetto dalla funzione solo temporaneamente svolta dal coimputato IN. Non hanno trovato risposta le obiezioni difensive sull'assenza di riscontri investigativi quanto alla ritenuta intraneità della ricorrente, posto che alla pregressa condanna quale partecipe del clan UT risalente al 1995 è seguita la sua successiva assoluzione da analoga accusa. La conversazione intercettata il 4 novembre 2016, nel suo testo dialettale originale, è difforme dalla trascrizione proposta dagli inquirenti, specie in relazione alla dazione della somma di 48.000 euro, che si assume essere stata consegnata da IN alla ricorrente, ma che in realtà questi aveva affermato di avere dato a qualcuno di nascosto senza nominare la ricorrente, che non risulta essere stata in contatto, né avere incontrato IN nel periodo successivo agli arresti del luglio 2016. Pertanto, in assenza di riscontri oggettivi, stante il tenore poco chiaro ed equivoco delle intercettazioni, sono possibili letture alternative tra le quali anche quella che individua in IN l'esclusivo depositario delle somme di pertinenza del clan UT. Non vi è prova dell'effettivo inserimento della ricorrente nella struttura organizzativa di tale associazione. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., per le quali la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e non ha tenuto conto dei principi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame non emerge la consapevolezza in capo alla ricorrente dell'esistenza di armi a disposizione dell'associazione e la motivazione della sentenza non chiarisce tale punto, mentre l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. è stata ritenuta in forza di meri automatismi. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena, alla ritenuta recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che all'entità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.; avrebbe dovuto essere positivamente considerata la scelta del rito alternativo ed esclusa la recidiva semplice che è facoltativa. Inoltre, poiché tutte le circostanze aggravanti sono ad effetto speciale, avrebbe dovuto essere applicato l'aumento soltanto per quella più grave.
3.5 LE De PA, per il tramite degli avv.ti Riccardo AR Panno e HE Biamonte, ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed alle circostanze 9 aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.. La motivazione della sentenza impugnata non considera che: - l'attività di narcotraffico è stata svolta, non per agevolare l'associazione mafiosa, con fonti di finanziamento estranee a quel contesto e reimpiego dei relativi proventi nell'acquisto di nuovo stupefacente;
la tentata rapina all'ufficio postale di AN non rientrava nel programma criminoso del clan UT ed i proventi che si era pensato di ricavare non erano destinati alla cassa del clan;
-la conversazione del 2 maggio 2015, nella quale DE OL criticava le figure di vertice del sodalizio mafioso ed il ricorrente difendeva il prestigio criminale di GU AC, rivela una conoscenza di esclusiva matrice familiare o legata all'attività di narcotraffico, non il reciproco coinvolgimento nelle dinamiche del clan che valga ad affermarne l'intraneità; - l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. è ritenuta sussistente a ragione del coinvolgimento del ricorrente nella detenzione delle armi destinate alla rapina all'ufficio postale di AN, ma la pregressa disponibilità delle armi non è riferibile al sodalizio mafioso, tanto che i detentori sono stati mandati assolti dall'accusa di partecipazione di cui al capo 69); l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. è ritenuta sussistente senza considerare che il denaro e gli stupefacenti erano detenuti dal ricorrente per il ruolo svolto nell'associazione di cui al capo 1) senza nessun coinvolgimento dello stesso e di GU AC in attività imprenditoriali. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (capo 1), all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo ai reati fine (capi 7 e 9), al mancato riconoscimento della fattispecie di detenzione di droga leggera quanto al reato di cui al capo 9). La vicenda contestata al capo 7), per la limitatezza della sostanza trattata, non è idonea a dimostrare la consapevole adesione ad un organismo sodale e non sono provati l'incontro tra De PA ed il corriere AL e nemmeno i contatti con RE IN, asserito destinatario finale dello stupefacente, nonostante la loro conoscenza attestata dal viaggio intrapreso il 25 maggio 2015 a Sala Consilina. La condotta contestata al capo 9) è circoscritta a quell'episodio e non rileva ai fini della partecipazione all'associazione, posto che la notizia della perdita della sostanza stupefacente non era circolata tra i coimputati, né aveva imposto una soluzione condivisa anche da soggetti estranei alla condotta detentiva. Gli incontri del 3 gennaio 2015 e del 25 maggio 2015 non rivelano le 10 relative causali illecite ed anche le intercettazioni indicano autonome confidenze del De PA al IN circa la vicenda di cui al capo 9), senza alcun riferimento alle finalità del viaggio intrapreso verso Sala Consilina. Inoltre, è molto limitato l'arco temporale nel quale si sarebbe manifestata l'attività partecipativa del ricorrente, per cui gli episodi contestati sono occasionali e non correlati tra loro. L'esclusione della qualificazione del fatto di cui al capo 7) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non tiene conto della modesta quantità (gr. 60) e dell'unicità della confezione della sostanza rinvenuta nella disponibilità del corriere VI AL e, quanto al fatto di cui al capo 9), non sono state individuate quantità e qualità dello stupefacente, per cui non è corretta l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso consapevole nella ricettazione delle autovetture di cui al capo 68), al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione alla tentata rapina all'ufficio postale di AN ed alle imputazioni riguardanti le armi rinvenute dalla P.G. e le autovetture, provento di furto, al cui interno risultavano occultate (capi 65, 66, 67 e 68). Nessuna motivazione è resa in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza furtiva dei veicoli ed al concorso nella ricettazione, che non sono dimostrati dalle conversazioni intercettate, e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è ricostruita in termini illogici ed illegittimi, poiché la commissione di reati volti al finanziamento di struttura associata è, per massime di esperienza, affidata a sodali, mentre nel caso i soggetti coinvolti erano estranei al clan UT, nessun elemento prova la destinazione dei proventi ricavabili dalla rapina a tale organizzazione e non vi è certezza che il soggetto a nome RO citato in un dialogo riguardante la progettata rapina sia identificabile in ER PIlungo.
3.6 AN Di PImica per il tramite dell'avv.to Rossana Cribari ha dedotto: a) Violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110-81, secondo comma, cod. pen., 76, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 e 7 legge n. 203 del 1991. Il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 58) è basato su circostanze costituenti meri indizi, che non dimostrano il coinvolgimento del ricorrente nel reato per essersi egli limitato a svolgere le mansioni assegnategli quale dipendente di UR di EA OR, assunto sin dal 2005, non a gestire l'impresa, come ritenuto in sentenza, ove si sono valorizzati il rilevante volume di affari ed altresì la presenza di introiti "in nero", sfuggiti al controllo da parte degli amministratori giudiziari, elementi che non sono riferibili al ricorrente. In realtà, dalla visura storica sull'impresa emerge che la stessa sin dalla sua costituzione non ha mai esercitato attività commerciale tanto che all'atto della cancellazione dal registro delle imprese 11 гр nel febbraio del 2013, l'unico bilancio presente, quello finale, riportava il risultato pari a zero. Anche l'impresa individuale del ricorrente era cessata alla data del 30 giugno 2005 e la sua pretesa vicinanza al clan UT non è sufficiente a ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., stante il dubbio sull'effettivo coinvolgimento dello stesso nel delitto contestato. b) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen. in relazione al reato associativo di cui al capo 69). Al riguardo la Corte di appello si è limitata a rinviare al materiale probatorio analizzato nella sentenza di primo grado senza fornire risposta alle obiezioni difensive, senza indicare quali contributi concreti il ricorrente avrebbe fornito all'associazione mafiosa e sulla base di quali dati intercettativi, di cui difetta l'indicazione del tenore e del significato probatorio che trascenda l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di UR di OR EA e la qualità di socio di UR s.r.l., che però non era mai stata operativa. Anche il contributo dichiarativo offerto dai collaboratori di giustizia non è utilizzabile, trattandosi di chiamate in reità de relato prive dell'indicazione della fonte diretta di informazione e di dichiarazioni generiche.
3.7 AN Di SA a mezzo del difensore, avv.to LU Bottino, ha dedotto: a) Errata applicazione della legge penale in relazione alla chiamata in reità de relato quale riscontro probatorio. Per quanto stabilito dalle Sezioni Unite, le chiamate in reità de relato devono trovare riscontro in elementi di differente natura. La Corte di appello nel confermare la condanna per il capo 16) si è basata su quanto emerso dalle captazioni, riscontrato dall'esito della perquisizione eseguita a carico di SA, ritenendo di poter individuare nel ricorrente colui che aveva ceduto la sostanza stupefacente sequestrata, ma si è posta in contrasto col giudicato cautelare favorevole, superato in base a quanto emerso dai dialoghi intercettati in carcere tra i germani Carrozzini che però erano successivi alla condotta contestata di quattro mesi, mancava il riferimento al nome di Di SA e lo stupefacente non era mai stato rinvenuto. E anche quanto affermato dallo stesso Di SA circa il lancio dello stupefacente nel giardino per impedirne il rinvenimento è inverosimile per l'agevole recupero da parte dei Carabinieri e la scarsa affidabilità della fonte. b) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione ed alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudizio di responsabilità è stato formulato, 12 W sebbene non vi sia prova dell'operatività della cosca UT nel territorio di EA nel periodo tra 2012 e 2014 e nemmeno dell'apporto dato stabilmente dal ricorrente a tale sodalizio. Non è provato nemmeno il contributo offerto dal ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e la sua idoneità a determinarne la conservazione o il rafforzamento e manca ogni riferimento alla "storia" criminale del ricorrente, che è incensurato e nessuno dei collaboratori, né degli assuntori di stupefacente, ha mai fatto cenno alla sua persona e al suo ruolo di cedente. Anche in riferimento alla negazione dell'attenuante della minima partecipazione la sentenza merita censura perché non risulta provata la stabile intraneità di Di SA, se non sporadici contatti con alcuni coimputati, partecipi del clan UT, che possono attestare al più un ruolo marginale. c) Erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati quali reati fine contestati ai capi da 12) a 31). La commissione di tali comportamenti non è sufficiente per configurare la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita allo PAccio, che ne resta distinta, anche per il breve periodo delle condotte, compiute da dicembre 2013 a maggio 2014, e per il fatto che lo stesso EL LE, presunto capo dell'organizzazione, non considerava Di SA un suo uomo di fiducia, come emerge dalla conversazione del 10 aprile 2014 e dal fatto che non era stato posto a conoscenza di fatti associativi. Anche la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 non è stata correttamente ritenuta poiché non si evincono la quantità di sostanza trattata, le modalità di cessione e gli accordi raggiunti per ciascuna transazione: per il fatto di cui al capo 14), la finalità di cessione a terzi è smentita dalla perquisizione negativa effettuata presso l'abitazione del ricorrente in data 25 dicembre 2013 e la conversazione intercettata quattro mesi dopo non offre indicazioni sulle modalità di detenzione, sul tipo di sostanza stupefacente e soprattutto sulla quantità. Relativamente ai capi 17), 18) e 19), l'indicazione delle conversazioni ambientali non è accompagnata da un ragionamento logico di valutazione e non tiene conto delle argomentazioni difensive. Quanto al fatto di cui al capo 21), non emerge il ruolo di Di SA ed il personale di polizia giudiziaria non era riuscito nemmeno ad individuare il coimputato GU AC. Anche per le imputazioni di cui ai capi 23), 24), 25), 27), 28), 29) e 30) si è ritenuto che l'attività di PAccio fosse stata delegata da LE e Di SA ad alcuni soggetti a loro disposizione. Infine, quanto alla condotta di cui al capo 31), il presunto assuntore della sostanza, SE TO, non aveva indicato Di SA quale cedente, ma aveva rivelato l'identità di altri presunti PAcciatori. In ogni caso i singoli episodi avrebbero dovuto essere rapportati all'ipotesi del fatto di lieve entità per i quantitativi modesti di sostanza ceduti e per l'assenza di dati informativi sul principio attivo, non ostandoyi nemmeno la commissione continuativa delle cessioni. d) Erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all'accoglimento della domanda proposta dalle parti civili, al nesso di causalità tra le condotte ascritte al ricorrente ed il pregiudizio subito dagli enti territoriali ed ai criteri di quantificazione del danno, non essendo sufficiente il ricorso alla stima equitativa, mero espediente per aggirare ostacoli probatori e motivazionali.
3.8 SE NA OS per il tramite dell'avv.to Filippo Cinnante ha dedotto: a) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di estorsione di cui al capo 59) in danno di AN CU, travisando le dichiarazioni rese dalla persona offesa, secondo la quale la scelta di avvalersi dei servizi di EM ed OS, lungi dall'essere frutto di imposizione, aveva recepito le indicazioni della Prefettura da lui stesso contattata ed i predetti non gli avevano mai rivolto minacce, pur incutendogli timore per la loro vicinanza a RA e a NI AN. La responsabilità doveva dunque essere esclusa. b) Erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha ritenuto che la frase asseritamente pronunciata dall'OS, durante l'incontro tenutosi il 20 luglio 2015 presso il ristorante Bruthium, all'indirizzo della persona offesa, "adesso per la vigilanza ci siamo noi!", configuri una minaccia implicita, "risultando una perentoria asserzione e non già una proposta contrattuale, che non ha lasciato alcuna scelta al UO. In realtà, dopo il dialogo si era svolto un sopralluogo presso la struttura gestita dalla persona offesa ed uno scambio di messaggi, in seguito ai quali GU non aveva perfezionato l'accordo per la scarsa convenienza economica della proposta commerciale avanzata dalla ditta PI, il che prova che egli aveva scelto la soluzione più conveniente, senza avere subito coartazioni. c) Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto consumato il reato di cui al capo 61) per effetto di una ricostruzione dell'accaduto incompleta, che non tiene conto del fatto che, diffusasi la notizia della collaborazione di EM, perché comunicata da ZZ a GU all'inizio della stagione estiva 2015, ZZ era stato nuovamente inserito nella gestione dei servizi di sorveglianza a locali ed esercizi commerciali senza che l'autonomia contrattuale di GU fosse stata lesa, ragione per la quale al più avrebbe potuto ravvisarsi la fattispecie tentata di estorsione, non quella consumata. Analoga decisione è stata assunta dal Tribunale di AO nei confronti delle coimputate AR AS RU e ES LI con sentenza già irrevocabile. 14 다 d) Contraddittorietà della motivazione nella forma del travisamento delle risultanze probatorie per avere la Corte di appello ritenuto integrata l'ipotesi estorsiva contestata al capo 62) in danno di BI ZZ, il quale aveva dichiarato che, dopo avere ricevuto la visita di ES LI e di due uomini, propostisi per lo svolgimento del servizio di vigilanza presso il suo locale notturno, aveva informato CC IO ZZ, il quale gli aveva riferito che tali soggetti appartenevano alla criminalità di ZA e lo avevano già raggiunto per informarlo che da quel momento la vigilanza l'avrebbero svolta loro, al che egli aveva sottoscritto il contratto con l'impresa RP. La persona offesa, pertanto, non aveva ricevuto alcun tipo di pressione per effettuare la scelta di avvalersi dei servizi offerti dalla ditta RP, che aveva accettato per maggiore convenienza economica, non per presunte minacce che ZZ ha negato di avere ricevuto;
del resto anche la sentenza del Tribunale di AO n. 491/2019 ha mandato assolto la coimputata LI perché il fatto non sussiste. e) Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ravvisato quanto al reato di cui al capo 62) la fattispecie consumata e non quella tentata sulla scorta delle stesse osservazioni sviluppate per il fatto di cui al capo 61); tale statuizione è errata perché gli sviluppi esecutivi della vicenda contrattuale non vi erano stati, dal momento che la proposta della ditta RP non era stata accolta e non vi era stata nessuna forma di imposizione dei servizi prestati dalla ditta di ZZ. f) Contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto integrato il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. contestato al capo 63) per le ragioni esposte nei motivi primo, secondo e quarto. g) Inosservanza dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa nel processo c.d. RA-Zingari dal G.u.p. del Tribunale di RO, confermata dalla Corte di appello ed irrevocabile il 17 aprile 2019, perché il fatto sarebbe frutto di autonoma e diversa determinazione. Al contrario, il contesto delinquenziale è il medesimo e le modalità esecutive sono sovrapponibili per tipologia di reati, forme di realizzazione, causale.
3.9 SE OR per il tramite dell'avv.to SE NO ha rappresentato: a) Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione per le innegabili lacune argomentative che rendono apparente la motivazione sugli elementi costitutivi dei reati ascritti;
b) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al giudizio di 15 if responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 69) e per i delitti di cui ai capi 59) e 63), per non avere la Corte di appello offerto risposta alle obiezioni difensive incentrate sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori: quanto alle prime, nulla le stesse provano sull'accordo criminoso fra OR e gli altri sodali da intendersi quale vincolo permanente per la realizzazione del programma comune;
i collaboratori GE, La MA e EM hanno fatto riferimento in termini generici all'influenza di OR nella gestione del servizio di vigilanza presso locali notturni, ma non sono riscontrate da elementi esterni. c) Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110-81-628, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 110-81-629, terzo comma, nn. 1) - 3), cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello, con una motivazione per relationem e frutto di travisamento della prova, ha ravvisato gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, sebbene i dati probatori non lo consentano per lo scarso rilievo delle dichiarazioni dei collaboratori EM e GE, il primo dei quali privo di un autonomo patrimonio di conoscenze per avere appreso i fatti asseritamente da OR stesso ed avere riferito che costui aveva versato i proventi illeciti ad altro sodale, tale AN IG, che non è indicato quale contabile del clan UT. Anche la persona offesa GU non ha fornito informazioni chiare e risolutive per avere appreso i fatti da ZZ senza sia evincibile il ruolo svolto da OR, anche solo a titolo morale, per avere egli tenuto un comportamento meramente passivo nell'assenza di prova del compimento di minacce, anche solo implicite. La persona offesa AN CU ha attribuito a OR un ruolo ben diverso da quello descritto nell'imputazione e non ha riferito di una qualche forma di intimidazione subita ad opera del ricorrente, che si sarebbe limitato a consentire l'accesso al locale ad alcuni soggetti senza esigere il pagamento del prezzo del biglietto. La stessa formulazione dell'accusa di cui al capo 63) desta perplessità per il riferimento alle condotte indicate nei tre precedenti capi.
3.10 TO LI a mezzo del difensore, avv.to Rossana Cribari, ha lamentato: a) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 ed all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Non sussistono gli elementi costitutivi del delitto contestato al capo 54) per la mancata conduzione di accertamenti patrimoniali per verificare l'origine illecita delle somme investite e l'oggettiva inidoneità della pretesa intestazione fittizia ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione, stante l'estensione delle indagini anche a coniuge e figli del proposto e la presunzione di fittizietà dei loro acquisti;
anche sul piano psicologico non si è fornita la prova che la nuova attività commerciale costituisse le schermo per eludere la sottoposizione del coniuge della ricorrente a misure ablative. 16 M Gli elementi indiziari ricavati dalle informazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni non superano il vaglio prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen. poiché le prime sono tutte de relato, non citano mai la ricorrente e non sono state vagliate nella loro attendibilità; le seconde non attestano che LU UT fosse il reale gestore dell'attività intestata alla moglie. Inoltre, la Corte di appello ha trascurato che nel 2007 la ricorrente aveva percepito la somma di 148.000 euro quale indennizzo per ingiusta detenzione, avendo illogicamente ritenuto non provato l'investimento di tale risorsa nell'attività della pescheria. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata oggetto di applicazione automatica in assenza di giustificazione sull'intento di avvantaggiare la cosca UT e non di perseguire interessi personali e del nucleo familiare e sulle modalità tipicamente mafiose di gestione. b) Violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 12-sexies L. 356 del 1992 per avere la Corte di appello confermato la confisca dei beni intestati alla ricorrente. La sentenza non ha tenuto conto degli introiti assolutamente legittimi dalla stessa percepiti e non ha specificato la finalità della confisca, se preventiva o meno.
3.11.1 GU AC per il tramite dell'avv.to SE NO ha dedotto: a) Mancanza di motivazione in ordine al reato associativo di cui al capo 1). Le contestazioni difensive sulle dichiarazioni dei collaboratori La MA e GE non hanno ricevuto congrua risposta per avere la Corte di appello ritenuto dirette e non condizionate da contatti con altri soggetti durante la collaborazione le propalazioni rese da GE senza però avere condotto un serio vaglio sull'attendibilità intrinseca della fonte che è generica, non indicativa dell'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, ma al più descrittiva di singole operazioni di PAccio di stupefacenti. In particolare GE non aveva nemmeno ricordato il cognome di AC, suggeritogli dal P.m. ed aveva riferito che costui gestiva il traffico di droga per effetto di una sua deduzione personale, nata dall'unico incontro avuto. Anche i dati ricavati dalle intercettazioni avrebbero potuto al più dimostrare l'attività di PAccio, non l'esistenza di un'associazione a ciò preposta. Per poter ipotizzare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico difettano: la presenza di un gruppo, aggregato consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti;
l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati per il perseguimento del fine illecito comune;
l'apporto di ciascun membro, funzionale al programmato assetto criminoso da realizzare ed alla stabilità dell'unione illecita. Al contrario, le modalità delle singole condotte dimostrano accordi assunti di volta in volta, non un modulo comportamentale unico e sperimentato e nemmeno un programma associativo funzionale all'organizzazione e destinato ad operare anche in futuro a prescindere dai singoli episodi delittuosi. 17 b) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello deduce la prova della partecipazione al clan UT da elementi assolutamente neutri e privi di riscontro, oltre che travisati. La pretesa investitura di AC da parte di LU UT per la gestione dei traffici di droga è riferita dai collaboratori GE e La MA, non intranei al sodalizio, con dichiarazioni generiche, frutto di deduzioni soggettive ed incerte non riscontrate dall'ipotizzato concorso in alcuni episodi specifici di cessione di stupefacenti, né dalla presunta partecipazione alla riunione del 9 aprile 2014, frutto di una mera ipotesi investigativa, derivante da una captazione avvenuta all'interno dell'autovettura di LUno LE, ma rimasta priva di concrete conferme e non significativa della partecipazione anche di AC al sodalizio mafioso. Le uniche conversazioni che lo riguardano personalmente sono quelle intercorse con CO OL, anch'egli ritenuto appartenente all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e quindi non strettamente riferibili anche all'associazione ex art. 416-bis cod. pen.; nessun contatto risulta con LU UT, il che smentisce l'ipotesi accusatoria, anche perché eventuali incontri presso il centro Snai costituiscono mere congetture e non emerge nessun coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di CC ZZ. Resta altresì indimostrato che il ricorrente abbia agito nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di droga nella consapevolezza che tale attività era gestita dall'associazione mafiosa poiché le due formazioni erano distinte nelle finalità e negli esponenti. c) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al ritenuto ruolo apicale rivestito da AC -di dirigente in un caso e di organizzatore nell'altro- in entrambe le consorterie di cui ai capi 1) e 69), sebbene nessun elemento di prova sostenga il giudizio e l'assunzione di una posizione sovraordinata e di regolamentazione dell'attività criminosa altrui. d) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione per l'assenza di elementi probatori indicativi del coinvolgimento di AC nei reati commessi con armi e della disponibilità in capo allo stesso delle armi dell'associazione mafiosa. e) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e vizio di motivazione per l'assenza di elementi probatori indicativi del coinvolgimento di AC in attività di reinvestimento dei proventi delle iniziative criminose del clan UT. f) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per i capi 6), 7), 8), 9) 10) e 22) e vizio di motivazione per l'assenza di elementi probatori indicativi del coinvolgimento di AC, posto che l'unico episodio nel quale vi è stato il sequestro di stupefacente è quello di cui al capo 8), erroneamente riferito 18 M all'incontro avuto da FA IT con il ricorrente e RE IN senza che il controllo del personale di polizia si fosse esteso a verificare la consegna dello stupefacente da parte di AC, mentre, in assenza di sequestri di sostanza, non può dirsi certo che oggetto dei dialoghi intercettati fossero transazioni riguardanti droga, tanto che per l'episodio di cui al capo 6) i coimputati AL e SA, in tesi accusatoria acquirenti dello stupefacente, sono stati mandati assolti nel separato giudizio celebrato dal Tribunale di AO, il che impedisce di configurare la responsabilità di AC quale cedente. Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui al capo 22) essendo stato mandato assolto il coimputato Brusco. g) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 in relazione al capo 55-bis). La persona che si sarebbe intestata fittiziamente le quote di pertinenza di AC è stata mandata assolta nel procedimento celebrato col rito ordinario ed erroneamente la Corte di appello ha tratto la prova della responsabilità in ordine alla gestione dell'impresa di pompe funebri in capo al ricorrente dal compendio intercettativo, sebbene nessuna indagine sia stata condotta sulla provenienza dei capitali investiti nell'impresa, sicché l'eventuale ingerenza nella gestione di alcuni aspetti dell'attività non dimostra in via automatica che egli abbia realizzato la fittizia intestazione alla zia UR AC attraverso il passaggio di titolarità. h) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 55-bis). Non risulta che la sede dell'impresa sia mai stata strumentalizzata per agevolare l'attività del clan UT quale luogo di svolgimento di riunioni e che i proventi percepiti siano stati trasferiti alla predetta cosca, essendo stati percepiti dal solo ricorrente. i) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 416-bis, settimo comma, 240 cod. pen. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca, confermata nella pretermissione degli elementi rappresentati dalla difesa con propria consulenza, tali da smentire la ritenuta sproporzione tra redditi percepiti e valore degli acquisiti. I) Violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla confisca di beni disposta senza tener conto dell'epoca degli acquisti e della necessaria ragionevolezza temporale tra la stessa e l'illecito. m) Violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 99 cod. pen., nonché dell'art. 81 cpv. cod. pen. per non avere tenuto conto i giudici di appello della condizione di incensuratezza del ricorrente e della scelta del rito alternativo, che avrebbero giustificato la applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
anche la recidiva doveva essere esclusa in quanto facoltativa, la pena inflitta non è congrua in considerazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. e per la commissione di errori ed è immotivato l'aumento di pena determinato per l'unificazione dei reati per 19 continuazione.
3.11.2 Con separato ricorso a firma dell'avv.to Valerio Vianello Accorretti GU AC ha dedotto gli stessi identici motivi contenuti nel ricorso a firma dell'avv.to NO con la sola variazione degli ultimi due articolari. Col nono motivo si è lamentato violazione ed erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indicato come mero errore materiale del primo giudice anche la recidiva, oltre alla circostanza aggravante del numero di partecipanti superiore a dieci, nella quantificazione dell'aumento di anni uno sulla pena base stabilita per l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale statuizione è errata se comparata con quella di altre posizioni, ad esempio quella di CO OL, per le quali la contestazione della recidiva era corretta e che hanno ottenuto l'applicazione dello stesso aumento di pena. Col decimo motivo si rappresenta la illogicità manifesta della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto non giustificato l'acquisto, effettuato il 14 giugno 2021, dell'immobile adibito ad abitazione del ricorrente per il valore di 200.000 euro grazie ad un finanziamento bancario, perché i relativi ratei non erano stati corrisposti tra 2012 e 2014 con redditi leciti senza considerare che la di lui madre aveva anticipato la somma di 40.000 euro per consentire l'acquisto e che i redditi percepiti dal ricorrente, come esposti nella consulenza di parte, erano compatibili con il versamento dei ratei di mutuo. Anche la costituzione dell'impresa di onoranze funebri era avvenuta mediante una richiesta di accesso al credito, negato, cosa che aveva comportato la sua immediata chiusura. L'errore in cui è incorsa la Corte di appello riguarda l'omessa considerazione che nessun investimento iniziale era stato effettuato per l'acquisto dell'immobile grazie all'anticipo versato dalla madre di AC, che aveva partecipato all'atto quale mutuataria e obbligata in solido al pagamento dei ratei.
3.12 SE EM per il tramite del difensore, avv.to ELa Capparelli, ha lamentato contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 59). Secondo la difesa, sebbene fosse stata depositata agli atti la sentenza della Corte di assise di appello di RO del 18 dicembre 2017, irrevocabile il 17 aprile 2019, che ha giudicato fatti di reato sovrapponibili a quelli contestati nel presente processo, la Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. ritenendo erroneamente trattarsi di un episodio estorsivo commesso in diverso momento temporale. In realtà, la condotta si è perpetrata in due momenti storici, l'uno a gennaio, l'altro nell'estate del 2014, in dipendenza della circostanza che il soggetto passivo gestiva locali diversi, attivi in stagioni differenti, per cui la stessa si era sviluppata in un arco temporale ampio e continuativo in danno dello stesso imprenditore, con il medesimo evento, prodotto di un unico nesso causale. Non 20 sono comprensibili le ragioni per le quali il ricorrente, divenuto collaboratore di giustizia, sia stato creduto e ritenuto attendibile, se non laddove ha riferito di un unico episodio criminoso, emergenza confermata anche dalla persona offesa, e siano state disattese le sue aspettative di una punizione equa e proporzionata.
3.13 LU UT per il tramite degli avv.ti Rossana Cribari e RE Staiano ha dedotto: a)violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale processuale quanto al delitto di cui al capo 69). La motivazione della sentenza impugnata è priva dell'accertamento dell'effettiva operatività da parte del clan UT, anche nell'attualità, sfruttando la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento che ne deriva. La valorizzazione della "vicenda UR", apprezzata dalla Corte calabrese come l'espressione più significativa della capacità della famiglia UT di operare nel settore ittico in regime di monopolio 'ndranghetista, non è supportata dall'accertamento dell'impiego del "metodo mafioso", avendo piuttosto la Corte di appello richiamato acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza nella zona dell'alto tirreno di un clan mafioso a struttura familistica denominato "cosca UT". Né elementi ulteriori sono deducibili dalle conversazioni intercettate, prive di riferimenti alla forza del gruppo o dal narrato dei collaboratori di giustizia, riguardante fatti passati. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EM, GE e La MA sono state utilizzate perché ritenute indicative dell'organicità del ricorrente al sodalizio, ma sul punto la sentenza viola l'art. 192 cod. proc. pen. ed elude le doglianze difensive. Si sostiene in sentenza che, sulla scorta di quanto affermato da EM, nel 2013, rimesso in libertà dopo un periodo di carcerazione, LU UT avrebbe rivendicato a sé e alla sua organizzazione il controllo dei locali notturni nella zona dell'alto tirreno cosentino, con conseguenti trattative, all'esito delle quali si sarebbe addivenuti ad un accordo, sancito nel corso di un pranzo tenutosi in Guardia Piemontese, per il quale le cosche di ZA avrebbero continuato a mantenere la gestione dei locali notturni, riconoscendo, però, al ricorrente e al suo gruppo una percentuale sugli utili. Tale indicazione è però contraddetta da quanto riferito nell'interrogatorio del 13 novembre 2015, nel quale il propalante aveva sostenuto di avere personalmente partecipato a più incontri con LU UT, svoltisi un primo presso i Saraceni, un secondo presso la casa diroccata di RO, un terzo presso il ristorante La Mimosa di Guardia Piemontese. Nel secondo interrogatorio egli ha menzionato anche la propria partecipazione mai riferita in precedenza in termini tali da compromettere la coerenza dell'accusa e l'attendibilità della chiamata in correità per la sua incostanza, non superabile con il rilievo operato dalla Corte di appello sul cattivo ricordo, perché giustificazione non fornita dal propalante ed inverosimile, posto che 21 l'incontro presso il ristorante "La Mimosa" costituiva circostanza determinante. La sentenza è irragionevole laddove ha attribuito natura di elemento di conferma delle accuse di EM alle propalazioni del collaboratore di giustizia GE, che ha riferito de relato quanto confidatogli da IZ RA in termini generici ed approssimativi circa i tempi, le modalità ed i termini dell'accordo che le cosche di ZA avrebbero raggiunto con il ricorrente. Anche il contributo offerto dal collaboratore La MA è de relato per avere egli appreso del raggiungimento dell'accordo con le cosche cosentine da NI ZZ, IZ RA e da GE con la conseguente unicità della fonte di conoscenza. Illogica è anche la valorizzazione di quanto emerso dall'attività intercettativa: la conversazione n. 108 del 9 luglio 2015 non contiene riferimenti a LU UT e quella del 25 gennaio 2013, intrattenuta dall'avvocato Nocito con PI LE, non ha rilievo probatorio in quanto le aspettative di una soluzione da parte di UT, una volta liberato, dei contrasti insorti all'interno del clan sono smentite dal mancato compimento di quanto si era sperato. b) Anche in ordine al duolo dirigenziale attribuito al ricorrente la sentenza merita annullamento, posto che non è emerso che egli abbia discusso delle questioni nodali per la sussistenza e l'egemonia della cosca, che abbia concorso nell'adozione delle decisioni più rilevanti e che abbia controllato e coordinato l'attività degli altri sodali. È carente la motivazione della sentenza anche in riferimento al carattere armato dell'associazione non desumibile nemmeno dai reati fine attribuiti al sodalizio e dalle pregresse condanne che non indicano la disponibilità di armi all'attualità. c) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati di cui ai capi 54) e 54-bis). In assenza di informazioni di natura patrimoniale o comunque ricavabili da diversa fonte, non è consentito qualificare come provento di reato tutte le disponibilità di un soggetto ancorché affiliato ad organizzazione di stampo mafioso, se impegnato nella conduzione di attività imprenditoriale lecita e redditizia. La sentenza impugnata non pare aver correttamente applicato i principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che sotto il profilo oggettivo, oltre alla mancata dimostrazione della provenienza illecita delle somme di denaro investite nell'apertura delle attività commerciali incriminate, non ha considerato l'oggettiva inidoneità della presunta fittizia intestazione di beni alla madre ed alla sorella del ricorrente ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ossia a soggetti comunque interessati, per espressa previsione normativa, alle indagini patrimoniali finalizzate all'emissione di provvedimenti ablatori. È poi indimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del delitto contestato. d) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale 22 in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, compiuta senza considerare le doglianze difensive, che avevano segnalato l'entità della pena nettamente superiore al minimo edittale per il delitto associativo, richiedente una puntuale giustificazione che nel caso è mancata. e) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale quanto alla statuizione di confisca, giustificata col rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado e senza considerare che la capacità reddituale del ricorrente era compatibile col patrimonio posseduto.
3.14 EA OR e RA UT a mezzo dell'avv.to SE UT hanno dedotto: a) Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto associativo di cui al capo 69) e del delitto di cui al capo 58) e violazione dell' art. 76, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Per la Corte di appello "le condotte contestate realizzano un contributo consapevole alla elusione del provvedimento di confisca, la cui conoscenza deriva anche dalla piena visibilità dei suoi effetti, rappresentati dai controlli degli amministratori giudiziari", ragione per la quale dalla gestione della predetta società ha ricavato la prova della partecipazione all'associazione mafiosa contestata al capo 69). In realtà, la situazione era resa singolare dal fatto che a distanza di due mesi la sentenza del Tribunale di AO del 21 settembre 2006 aveva disposto la confisca della UR di OR EA, mentre la Corte di appello di RO con sentenza del 26 luglio 2006 aveva revocato la confisca e disposto la restituzione dei beni all'avente diritto, sicché l'amministrazione giudiziaria si era protratta per dieci anni in assenza di una chiara determinazione dell'autorità giudiziaria e l'elusione del provvedimento giudiziario, addebitata ai dipendenti della ditta stessa, non sussiste, dipendendo piuttosto dalla inerzia dell'ufficio cui spettava disporre l'esecuzione della misura ablativa. RA UT si è limitata a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa e le è stata attribuita la responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa in termini oggettivi per una condotta lecita;
parimenti, OR era noto che gestisse UR e, se ha percepito ricavi non dichiarati, tale comportamento assume rilevanza solo a fini fiscali. In ogni caso il reato di cui al capo 58) non costituisce reato fine dell'associazione mafiosa. La sentenza ha richiamato quanto argomentato dal primo giudice in assenza di vaglio critico e facendo uso delle intercettazioni, ma senza illustrarne il significato ed il valore probatorio ed il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia è privo dei requisiti normativi e giurisprudenziali necessari per avere un'autonoma valenza, poiché non si possono riscontrare tra loro dichiarazioni de relato prive dell'indicazione della fonte e generiche ed i riscontri, secondo la previsione di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono consistere nella mera corrispondenza del narrato, dovendo piuttosto essere individualizzanti e riguardare 23 up in modo specifico la responsabilità dell'accusato. b) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nonché contraddittorietà della stessa in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110-81, secondo comma, cod. pen., 76, comma 5, d.lgs. n. 159 del 011 e 7 legge n. 203 del 1991. La sentenza impugnata si basa su meri indizi, valutati in termini difformi dalle prescrizioni dettate dall'art. 192. Nessuna risposta è stata offerta alla doglianza difensiva che evidenziava come la società UR s.r.l, di cui risultavano soci anche gli altri coimputati, fosse stata inattiva sin dalla sua costituzione;
inoltre, la conferma del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata basata soltanto sulla presunta 'vicinanza' di OR alla famiglia UT nelle vicende che ne hanno delineato la storia, ma trattasi di rilievi insufficienti ed incongrui. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.. La Corte di merito ha ritenuto sussistenti le predette aggravanti senza rispettare i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte in materia sulla base di non consentito automatismo e senza indicare gli elementi fattuali che ne giustifichino l'applicazione, ovvero la disponibilità delle armi per gli associati e la sussistenza dell'effettivo controllo da parte della consorteria di attività imprenditoriali lecite, nelle.quali fossero investite risorse economiche provenienti da crimini commessi dal sodalizio. d) Difetto assoluto di motivazione, o manifesta illogicità della stessa, circa il ruolo di vertice attribuito ad OR nell'ambito del sodalizio oggetto di contestazione (capo 69) e circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione pare essersi basata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore GE, ma non emerge quale concreta attività organizzativa abbia posto in essere il ricorrente, se nella trattativa con GE il prezzo dello stupefacente era stato fissato dai vertici dell'associazione e non da OR, non essendo sufficiente a colmare il vuoto probatorio il richiamo al vincolo di affinità con CO UT. Quanto alla determinazione della pena, la Corte di appello non ha preso in esame tutti gli elementi positivi, quali la scelta del rito abbreviato ed il breve periodo di operatività sulla scena criminosa, solo quaranta giorni, che avrebbero consentito di attenuarla.
3.15 RA UT a mezzo dei difensori, avv.ti Rossana Cribari e SE NO, ha rappresentato: a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 in riferimento al reato di cui al capo 54-bis); la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni del primo giudice senza, al contempo, dare risposta alle doglianze avanzate dalla difesa in sede di appello sulla insussistenza del dolo specifico. Premesso che la medesima condotta è contestata al capo 54) a TO 24 LI per il periodo intercorso sino al 23 agosto 2013 ed alla ricorrente per quello successivo sino al 2 dicembre 2015, non è stato considerato che l'attribuzione alla stessa della titolarità dell'impresa è avvenuta due anni dopo la precedente attribuzione ed a titolo oneroso, sicché l'operatività della presunzione stabilita dall'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 non è basata su elementi ulteriori rispetto al trasferimento della titolarità del bene ed al rapporto parentale con i UT, maggiorenti dell'omonima cosca. Né soccorrono al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EM, GE e AN, che hanno riferito notizie apprese de relato e non inerenti alla persona della ricorrente. b) Violazione dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e vizio di motivazione. La Corte di appello ha sostenuto che "la stretta correlazione tra l'esercizio commerciale intestato fittiziamente prima alla GA e poi alla UT e la UR, strumento attraverso il quale la cosca ha continuato ad esercitare il monopolio acquisito nel mercato ittico, vale a configurare la finalità di implementare la forza del sodalizio e ad accrescerne la posizione di supremazia commerciale nel territorio". Nel caso di specie non sono provati i presupposti applicativi dell'aggravante e la specifica finalità di agevolare l'attività dell'organizzazione criminale, affermata nella sentenza impugnata in termini essenzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, senza esplicitare le ragioni per le quali la ricorrente non avrebbe perseguito il solo interesse personale o quello del socio occulto, ma avrebbe inteso favorire la cosca di riferimento del correo e l'interesse collettivo degli associati.
3.16 MI CH ha proposto un separato ricorso a firma dell'avv.to MA Bianco, col quale ha dedotto gli stessi motivi, espressi con qualche variante lessicale, del ricorso redatto dall'avv.to SE NO, cui ha allegato la documentazione richiamata.
3.17 EA OR ha proposto ulteriore ricorso à firma dell'avv.to SE Fonte, col quale ha dedotto: a) Violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito, a fronte di motivi di appello specifici proposti dalla difesa, risposto alle doglianze difensive con altrettanta " specifica motivazione, fornendo una motivazione solo apparente. Nell'atto di appello si era contestato che la condotta partecipativa di cui al capo 69) era stata desunta, in primis, dai precedenti giudiziari che avevano riguardato la consorteria mafiosa facente capo a CO UT ed ai suoi affiliati, tra i quali non era annoverato il ricorrente, mandato assolto con formula liberatoria dall'addebito di partecipazione alla stessa cosca sino all'anno 2006. Secondo la Corte di appello, mediante le informazioni fornite dalle videoriprese realizzate al porto di RO e dalle intercettazioni sulle utenze in uso a IE TT RE e ad EA OR, era 25 ip stato possibile accertare che il clan UT aveva il controllo assoluto di tutto il mercato ittico e che il pesce veniva ceduto dai pescatori senza aste o contrattazioni di alcun tipo. Si tratta di argomenti inconferenti che ignorano l'avvenuta sottoposizione della società UR ad amministrazione giudiziaria nel periodo dal 2004 al 2016, la sua gestione secondo direttive e controlli degli amministratori giudiziari e l'inerenza delle informazioni al periodo già coperto da giudicato assolutorio. È altresì emerso che: -- RE era risultato essere in costanza di sottoposizione di UR ad amministrazione giudiziaria - dipendente regolarmente assunto presso la ditta con regolare busta paga;
EA OR, intestatario della ditta individuale UR, era risultato essere soggetto non soltanto assolto ma, addirittura, destinatario di provvedimento di restituzione del bene a suo tempo sequestrato;
-l'ordine di confisca di cui alla sentenza n. 442/05 emessa il 21 settembre 2006 dal Tribunale di AO, irrevocabile nel 2009, non era stato mai eseguito, per cui l'amministrazione giudiziaria era proseguita per sette anni oltre la scadenza sotto il controllo del giudice delegato. Dalle vicende relative alla gestione di UR s.r.l. la Corte di appello ha tratto la dimostrazione della responsabilità di OR per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. per averlo ritenuto vicario di UT secondo le indicazioni di imprecisati collaboratori di giustizia e le informazioni ricavate dalle intercettazioni. In realtà, tali elementi non hanno valenza probatoria in quanto le dichiarazioni accusatorie di GE nell'interrogatorio del 14 novembre 2015, che ne ha descritto il ruolo vicario, riguardano fatti del 2007 e del 2010, mentre tra il 2012 ed il 2013 la stessa fonte ha riferito che OR era stato sostituito da RE. b) Violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di elusione del provvedimento di confisca e vizio di motivazione. Premesse le alterne vicende relative all'imposizione della confisca, l'incidente di esecuzione che ricorrente aveva proposto per acquisire una definitiva statuizione sull'esistenza o meno della misura ablativa non era stato mai trattato dall'autorità giudiziaria, il che non equivale ad un implicito rigetto;
inoltre, egli nel 2012 era stato destinatario di un accertamento fiscale in quanto legale rappresentante di s.r.l. UR, il che contrasta con il convincimento della Corte di appello circa l'interdizione ad esercitare l'attività d'impresa. Non sussiste dunque alcuna elusione del provvedimento di confisca, al più addebitabile all'inerzia degli organi preposti alla sua esecuzione. La violazione di legge sussiste anche sotto diverso profilo: con sentenza n. 1352 del 19 settembre 2019- sesta sezione penale -la Suprema Corte confermava la sentenza di merito che in separato procedimento aveva escluso i presupposti di 26 legge per il riconoscimento della responsabilità penale in ordine al delitto di cui all'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto "...l'ipotesi di reato deve ritenersi strettamente correlata all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali (art. 33) del soggetto dichiarato socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c, d, e, f, g, h dello stesso decreto. Ragioni di natura strettamente testuale e considerazioni di ordine costituzionale, più diffusamente svolte nelle sentenze di merito, atte a fugare il pericolo di violazione dei principi della legge delega (art. 76 Cost.) all'origine del varo del d. lgs. n. 159 del 2011, impongono, pertanto, di indicare nell'art. 76, comma 5, citato il precetto sanzionatorio riferito esclusivamente alle condotte elusive delle prescrizioni imposte ai sensi del citato art. 33 e non possa, invece, svolgere analoga funzione rispetto a differenti misure di prevenzione patrimoniale o addirittura a misure ablatorie di carattere penale (sequestri)". Gli stessi argomenti avrebbero dovuti essere considerati per pervenire al giudizio assolutorio.
3.18.1 ED MO per il tramite dell'avv.to Fiorina AR Bozzarello ha dedotto: a) violazione dell'art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 390 del 1990, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. Non sussistono elementi per poter configurare la condotta partecipativa in capo al ricorrente, non avendo utilità probatoria i legami familiari con presunti esponenti del clan UT, le circostanze relative al reato fine di cui al capo 2) e le dichiarazioni del collaboratore AD GE, il quale nell'interrogatorio del 2015 ha descritto il ruolo e l'attività relativa allo PAccio di sostanza stupefacente in un ambito territoriale limitato nel corso del 2012, ossia un fatto diverso da quelli in contestazione. Anche le dichiarazioni del collaboratore La MA sono di scarso rilievo probatorio perché generiche. b) Violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2) non è basato su elementi oggettivi e soggettivi, sicché non supera il ragionevole dubbio, perché valorizza il solo indizio costituito dalla sosta di un veicolo in uso alla famiglia MO per cinque minuti nel luogo ove esisteva la piantagione di canapa indiana poi rinvenuta dagli investigatori. c) Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 69). La sentenza indica nel ricorrente un uomo di fiducia di LU UT per il tramite dello zio AN IT, basandosi sulla sola attività estorsiva riferita dal collaboratore di giustizia SE EM e di cui al capo 61). Da tali vicende non emerge il ruolo dinamico assunto dal ricorrente per conto del clan secondo le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33748 del 2005. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia 27 SE EM sono prive di pregio giuridico perché de relato e prive di riscontro, posto che la fonte diretta è costituita da un co-impuntato. I giudici di merito con motivazione apodittica ed insufficiente richiamano imprecisati rapporti criminali del ricorrente con lo zio e l'acquisto di maggior peso criminale in seno al sodalizio alla luce del matrimonio contratto con la figlia di CO OL, ossia elementi insufficienti e privi di valenza dimostrativa. d) Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e qualificazione del fatto quale estorsione consumata. Il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 61) erra nel ravvisare i presupposti della consumazione della condotta, poiché dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle propalazioni del collaboratore di giustizia SE EM si può evincere il compimento di minacce e violenze, ma non l'ulteriore evento dell'ingiusto profitto. Nel caso in esame tale requisito difetta alla luce della ricostruzione operata dallo stesso collaboratore, il quale ha chiarito il tentativo di MO di estromettere ZZ dalla vigilanza del locale di GU senza che la persona offesa avesse inteso aderire alle sue pretese ed avesse effettivamente ceduto l'attività di vigilanza alla ditta RP. La riqualificazione giuridica del medesimo fatto quale tentativo è stata operata nei confronti delle coimputate nella sentenza che ha definito il processo celebrato col rito ordinario. e) Violazione dell'art. 513-bis cod. pen. in relazione al fatto di cui al capo 63). La motivazione della sentenza impugnata non individua quale attività produttiva abbia svolto MO, né i requisiti minimi di professionalità e organizzazione dei mezzi di produzione in grado di consentirgli l'acquisizione col proprio comportamento illecito di una posizione dominante nel settore in cui opera il soggetto passivo, non avendo mai fatto parte di società che si occupano del settore della vigilanza all'interno dei locali notturni o gestito tali locali. In mancanza dell'accertata operatività di MO nel medesimo settore economico della persona offesa, non può ritenersi integrato il delitto di concorrenza sleale, che punisce soltanto condotte anticoncorrenziali, realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non anche le condotte intimidatorie finalizzate a ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale. f) Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'applicazione della recidiva. La motivazione della sentenza impugnata è carente al riguardo, come lo è sui criteri di determinazione della pena. g) Violazione degli artt. 240 cod. pen. e 12-sexies legge n. 356 del 1992. La Corte territoriale si è limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado per quanto riguarda le disposte confische, senza prendere in esame le argomentazioni 28 difensive per la ritenuta loro genericità. Non ha tenuto conto della titolarità dei beni intestati al coniuge, terzo estraneo ai reati contestati, e dell'assenza di somme di denaro ritenuto profitto del reato di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen.
3.18.2 Con separato ricorso a firma dell'avv.to SE NO, ED MO ha dedotto: a) mancanza assoluta di motivazione che è solo apparente per mancata esposizione degli elementi integrativi dei reati contestati al ricorrente. b) Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110-81-628, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 110-81-629, terzo comma, nn.1) - 3) cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le circostanze indicate dai giudici di appello non sono idonee a giustificare il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 61) ed a configurare il concorso del ricorrente. Scarso è il rilievo probatorio di quanto riferito dai collaboratori di giustizia EM e GE, le cui chiamate in correità non sono riscontrate da quanto riferito dalla persona offesa GU, il quale non fornisce dati chiari indicativi di responsabilità, avendo appreso quanto riferito da ZZ senza avere avuto contatti diretti col ricorrente, descritto soltanto come partecipe all'incontro presso un ristorante. Tanto non integra un contributo, nemmeno morale, alla condotta altrui, posto che egli non ha rafforzato l'altrui proposito criminoso. Inoltre, difetta anche il compimento di condotte minacciose. c) Violazione degli artt. 110-81, 513-bis cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 63). Non emerge nessun elemento utile per configurare il reato contestato posto che il ricorrente non aveva svolto nessun ruolo attivo durante gli incontri con l'imprenditore GU LU e nemmeno aveva compiuto atti tipici di concorrenza con modalità minacciose o violente. d) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e mancanza di motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 69), rinviando alle argomentazioni del primo giudice, che si era basato sulle risultanze di vecchi procedimenti penali e sulle notizie fornite dai collaboratori di giustizia GE e La MA, dalle quali, però, non si riviene alcun elemento utile circa il paventato contributo prestato alla consorteria dall'odierno ricorrente. In particolare, nella sentenza non si individua quando e come MO si sarebbe avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo, non si accerta una sola azione posta in essere dall'imputato che abbia contribuito all'esistenza e/o al rafforzamento dell'associazione, né quale impegno costante sarebbe stato profuso nel realizzare il programma criminoso unitamente ai sodali. e) Violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Diversamente da quanto affermato in 29 sentenza, nessun elemento indica la riconducibilità dei reati contestati a MO ad un contesto delinquenziale organizzato, posto che egli non ha mai riportato condanne per reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. f) Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 e 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 309 del 1990 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2). Al ricorrente è contestato di avere fatto parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga mediante l'attività di coltivazione di piantagioni di canapa, ma in realtà non è dimostrata la coltivazione, né è dimostrato che l'associazione in contestazione avesse utilizzato le piantagioni per assicurarsi l'autosufficienza economica, ed egli non è mai stato tratto in arresto nell'atto di commettere eventuali reati fine. Le conversazioni intercettate e richiamate in sentenza non forniscono alcun riscontro in ordine all'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, né in merito alla consapevole partecipazione di MO, così come di scarso rilievo probatorio sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. GE, già preposto dalla cosca "RA-Zingari", dominante in ZA, alla 'ndrina di AO, e come tale rifornitosi di stupefacente dai cetraresi quando non aveva reperito sostanza a ZA e nella sibaritide, nell'interrogatorio del 21 aprile 2016 non ha riferito nulla in merito ad una presunta attività di coltivazione di stupefacente posta in essere dal ricorrente, avendo piuttosto affermato di essere stato inviato da LU UT a colloquio con CO OL e GU AC per organizzare le cessioni che poi sarebbero state compiute. L'unica circostanza riguardante MO attiene alla sua pregressa attività di PAccio svolta in AO dietro propria autorizzazione;
tanto dimostra che se egli fosse stato partecipe dell'associazione di RO non avrebbe avuto la necessità di chiedere l'autorizzazione al collaboratore per cedere dello stupefacente. Altra prova della falsità del narrato di GE si rinviene nelle dichiarazioni che indicano MO gestore di una pescheria a San Lucido, cosa non veritiera. Non possono nemmeno essere considerati indizi della pretesa partecipazione gli incontri verificatisi in Giugliano, RAno, Qualiano e Mugnano, non dando conto tali episodi dell'adesione al sodalizio di cui al capo 1) per il mancato sequestro di stupefacente. Anche in ordine alla condotta contestata al capo 2), ritenuta integrare un reato fine dell'associazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AO, che aveva ottenuto l'arresto di MO AL, LL EL e LL SE, aveva formulato imputazione che diverge da quella descritta nel presente procedimento, che non riguarda le posizioni di LL e di LL e che addebita la piantagione sequestrata in data 29 settembre 2015 alla organizzazione di cui al capo 1) e ne individua la finalità nel rifornimento di marijuana dei territori di RO, EA e Praia a Mare. Mancano però riscontri probatori certi e precisi, poiché la conversazione intercettata il 29 settembre 2015, ore 12:03, tra MO ED e 30 OL RA attiene alla preoccupazione dei familiari per le sorti del ricorrente, ma non dimostra la riferibilità della condotta alla sua persona. g) Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla confisca ed ai suoi presupposti applicativi. Non è possibile comprendere se l'ablazione sia stata disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, oppure ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992. Non essendo specificata la disposizione di legge di riferimento, non è stato nemmeno possibile svolgere una compiuta attività difensiva. h) Violazione degli artt. 62-bis, 132, 133, 99 e 81 cpv. cod. pen. in relazione all'entità della pena, alla contestata recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'eccessivo aumento applicato per la continuazione. La Corte territoriale non ha valutato tutti gli elementi concorrenti nella determinazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen., né che la scelta del rito alternativo, espressione di celerità del processo, meritava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in quanto facoltativa ed il calcolo matematico con il quale si è pervenuti alla pena di anni dieci di reclusione non è immune da errori anche perché non è comprensibile il ragionamento operato per stabilire l'aumento per la continuazione, diversificato rispetto a quello effettuato per la identica posizione di AL MO.
3.19.1 AL MO a mezzo del difensore Fiorina AR Bozzarello ha dedotto: a) violazione dell'art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 390 del 1990 ed illogicità e contraddittorietà della motivazione. Non sussistono elementi per poter configurare la condotta partecipativa in capo al ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente l'unico episodio dell'accesso da parte del ricorrente al terreno adibito a coltivazione di canapa indiana in assenza di contatti continui con i componenti dell'associazione, di analoghe modalità di esecuzione dei reati fine e della loro ripetizione in stretta continuità temporale. Al più la condotta ascrivibile avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. I due coimputati LL e LL non sono stati chiamati a rispondere del reato associativo per avere costoro intrattenuto rapporti soltanto con i due germani MO, ma non si comprendono le ragioni per le quali la condotta partecipativa sia stata ascritta al ricorrente in assenza di un suo contributo causale all'associazione. Anche le dichiarazioni dei collaboratori AD GE e SE EM nulla riferiscono sul ruolo associativo del ricorrente, mentre l'unica conversazione intercettata di rilievo, intervenuta con coimputato, non contiene riferimenti al sodalizio e attesta un episodio di "droga parlata" privo di riscontri oggettivi. Ed anche il legame di parentela con soggetti ritenuti intranei all'associazione non prova nulla di per sé perché elemento non sintomatico di adesione al sodalizio. 31 ip b) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 687 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Quanto al fatto di cui al capo 5), la Corte di appello ha omesso di motivare sulla disponibilità in capo al ricorrente della cartuccia, rinvenuta in luogo ove abitava la madre del ricorrente diversa da quella da questi occupata. c) Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia motivazione.
3.19.2 AL MO ha depositato altro atto di ricorso a firma dell'avv.to SE NO, col quale ha rappresentato: a) Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 e 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 309 del 1990 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2). Al ricorrente è contestato di avere fatto parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga mediante l'attività di coltivazione di piantagioni di canapa, ma in realtà non è dimostrata la coltivazione, né è dimostrato che l'associazione in contestazione avesse utilizzato le piantagioni per assicurarsi l'autosufficienza economica, ed egli non è mai stato tratto in arresto nell'atto di commettere eventuali reati fine. Le conversazioni intercettate e richiamate in sentenza non forniscono alcun riscontro in ordine all'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico ed alla consapevole partecipazione di MO. La conversazione del 18 agosto 2015 progr. 8652 captata tra IN e MO non offre elementi di accusa perché attiene ad un rapporto intercorso esclusivamente tra i due dialoganti per l'acquisto di stupefacente da destinare ad uso personale senza riferimenti al contesto associativo. Di scarso rilievo probatorio sono anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: GE non ha riferito nulla in merito ad una presunta attività di coltivazione di stupefacente posta in essere dal ricorrente, né a rapporti di questi con una struttura associata e lo stesso dicasi quanto al contributo fornito da LE La MA, il quale nemmeno conosce il ricorrente. Anche la condotta contestata al capo 2), ritenuta integrare un reato fine dell'associazione, non assume valore indiziante ai fini della partecipazione all'associazione di cui al capo 1), posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AO, che aveva ottenuto l'arresto di MO AL, LL EL e LL SE, aveva formulato imputazione che diverge da quella descritta al capo 2) del presente procedimento, non riguardante le posizioni di LL e di LL e che addebita la piantagione sequestrata in data 29 settembre 2015 alla organizzazione di cui al capo 1) e ne individua la finalità nel rifornimento di marijuana dei territori di RO, EA e Praia a Mare. Mancano però riscontri probatori certi e precisi. b) violazione dell'art. 697 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Quanto al fatto di cui al capo 5), la Corte di appello ha omesso di motivare sulla disponibilità 32 M capo al ricorrente della cartuccia, rinvenuta in luogo ove abitava la madre del ricorrente diversa da quella da questi occupata e non ha considerato che il reato è estinto per prescrizione. c) Violazione degli artt. 62-bis, 132, 133, 99 e 81 cpv. cod. pen. in relazione all'entità della pena, alla contestata recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessivo aumento applicato per la continuazione. La Corte territoriale non ha valutato tutti gli elementi concorrenti alla determinazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen., né che la scelta del rito alternativo, espressione di celerità del processo, meritava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in quanto facoltativa ed il calcolo matematico con il quale si è pervenuti alla pena di anni sette di reclusione non è immune da errori anche perché non è comprensibile il ragionamento operato per stabilire l'aumento per la continuazione.
3.20 VI AL per il tramite dell'avv.to Rossana Cribari ha lamentato: violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, nonché a) contraddittorietà della stessa in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 quanto al giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1), confermato pur in assenza di elementi probatori univoci. Le captazioni intercettative a sostegno dei reati fine (capi 35-36 e 47) sono state utilizzate come prova del reato associativo sebbene siano di tenore equivoco ed attengono a singoli episodi di PAccio e mancano indicazioni sull'esistenza di rapporti di comparaggio o comparatico con gli altri coimputati, sul momento di ingresso di AL nell'organizzazione di RO, sul suo specifico ruolo e sui vantaggi ricavatine. b) Violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento dei fatti e contraddittorietà della stessa in relazione all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere escluso la Corte di appello di rapportare i reati di cui ai capi 35), 36) e 47) all'ipotesi attenuata di cui alla norma citata sebbene le imputazioni riguardino quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di qualità non specificata, per cui, in applicazione del principio del favor rei, i fatti illeciti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità anche per il mancato sequestro della sostanza e per i dubbi circa lá riconducibilità della cessione da parte del ricorrente. c) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nonché contraddittorietà della stessa in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 62- bis cod. pen.. La pena inflitta a AL è troppo rigorosa. I giudici di merito si sono attenuti al solo dato dei precedenti penali riportati dal ricorrente e non hanno posto la dovuta considerazione a tutti i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., sebbene gli stessi fossero stati specificamente esposti con i motivi di gravame.
3.21 RE IN a mezzo degli avv.ti Aldo Ferraro e Norina Sforza ha 33 articolato i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di responsabilità per delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), contestato in qualità di "capo- $ promotore". Con l'atto di appello e con la memoria difensiva era stata proposta una tesi antagonista rispetto a quella recepita in sentenza, che prospettava la riconducibilità degli episodi alla fattispecie del concorso in reato continuato, oppure, in alternativa, alla condotta partecipativa ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, nell'assenza di dati probatori sufficienti per attribuire al ricorrente la qualità di organizzatore del sodalizio, ruolo assegnato in tesi accusatoria a GU AC. La Corte di appello ha confermato la posizione apicale di IN per la sua presenza accanto a AC anche nelle trasferte in territorio campano senza però considerare che gli incontri di settembre-novembre 2014 non presentavano profili di illiceità e non provano la partecipazione consapevole del ricorrente ad affari criminosi riguardanti gli stupefacenti. L'attività sinergica degli PAcciatori CA, OT e NN e la disponibilità in capo agli stessi di canali di rifornimento alternativi rispetto al sodalizio di cui al capo 1) non costituiscono dati irrilevanti al contrario, il fatto che CA e OT avessero attinto a fonti di approvvigionamento autonome e diverse dai cetraresi e dallo stesso ricorrente, il quale a sua volta si era rifornito da soggetti dissociati del clan UV e che AN e IN fossero "soci" in una compravendita di stupefacente che portò all'arresto del primo ed alla "solidarietà" economica del secondo, costituiscono risultanze inconciliabili con l'accusa di partecipazione all'associazione di cui al capo 1), come confermato dall'assoluzione dal reato associativo del coimputato EL LA e, nel processo celebrato col rito ordinario, di tutti gli altri soggetti "organizzati" dal ricorrente, ossia di IG, AN, IT, FU. Conferma si trae anche dalla conversazione intercettata dell'8 giugno 2015, nella quale IN manifestava la propria disperazione per l'avvenuta sottrazione di stupefacente di sua proprietà che lo esponeva per un debito di oltre 10.000 euro, circostanza che prova come egli fosse soltanto un acquirente di ED MO e GU AC. È stata omessa dalla Corte di merito anche la valutazione della possibilità di ravvisare, nella condotta dell'imputato, una condotta partecipativa non qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 tra acquirenti e fornitori cetraresi. Le dichiarazioni rese dalla ex compagna del ricorrente, LI MA, sono prive di affidabile capacità rappresentativa ed inconferenti, ma la Corte di appello ha escluso che la teste fosse affetta da patologie psichiatriche nel 2015, tali da compromettere la sua capacità a testimoniare anche perché l'aggravamento delle sue condizioni si era registrato soltanto nel 2018, senza considerare che tale evenienza risaliva proprio al 2015, epoca in cui aveva rilasciato le dichiarazioni 34 ла accusatorie a carico di IN. b) Violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo 6), omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive, con le quali si era rassegnato che l'unico dato certo era costituito dall'incontro tra TO AL, ZO SA, AC e IN in Sala Consilina presso l'Ubik Bar, mentre non altrettanto «certo» era il raggiungimento di un accordo per la cessione di stupefacente, mancando riferimenti a denaro, quantità o qualità, consegna della sostanza e non avendo il monitoraggio operato dalle forze di polizia registrato il trasferimento della droga. A riprova si consideri che i AL e SA sono stati mandati assolti dall'addebito perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di AO del 17 gennaio 2020. c) Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla mancata valorizzazione, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della confessione resa dall'imputato circa la commissione dei reati di cui ai capi 7), 8), 33), 35) e 36), condotta processuale tenuta prima della sentenza di primo grado e che lo ha reso meritevole del beneficio dell'attenuazione della pena.
3.22 EL LE per il tramite dell'avv.to Rossana Cribari ha dedotto: a) Violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha ritenuto di ricavare elementi probatori per affermare l'esistenza dell'associazione di cui al capo 1) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma, specie dai contributi di GE, mai è emerso il nome del ricorrente, sicché è mancato un elemento individualizzante a suo carico. Le notizie ricavate dalle intercettazioni non assumono rilievo per la posizione del ricorrente, che mai è protagonista dei dialoghi telefonici o ambientali captati, sebbene egli dal 2013 fino alla data del suo arresto, avvenuto in data 21 maggio 2015, fosse stato sottoposto ad indagini nell'ambito di altro procedimento. Nessun elemento o circostanza indica che egli avesse mantenuto i contatti con i fornitori e che si fosse incontrato con quest'ultimi per motivi attinenti al traffico illecito, mai è stato segnalato in atteggiamenti sospetti con costoro, nell'atto di cedere o ricevere stupefacente o denaro;
mai nessun PAcciatore o assuntore ha testimoniato contro il ricorrente. Nemmeno il presunto 'summit chiarificatore' del 9 aprile 2014, che la Corte di merito ritiene aver visto la partecipazione del ricorrente e degli esponenti della cosca cetrarese, è dimostrato da elementi indiziari, connotati da gravità, precisione e concordanza. Ed anche la pretesa sostituzione del fratello PI nella direzione dell'organizzazione criminosa è ritenuta senza che sia emerso quando il passaggio sarebbe avvenuto e se effettivamente il ruolo assunto fosse stato riconosciuto dagli altri sodali. Anche in riferimento al reato fine di cui al capo 30) LE non 35 compare mai in prima persona e direttamente, né interloquisce con l'acquirente. b) Violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al reato di cui al capo 30). Si contesta il significato dimostrativo attribuito dalla Corte di appello alle prove acquisite, oggetto di travisamento. In sentenza sono stati valorizzati due elementi di prova: le intercettazioni del 12 aprile 2014 progr. n. 214 e le informazioni fornite da CO UZ il 26 giugno 2014. Costui nelle conversazioni captate non ha mai fatto esplicito e diretto riferimento a EL LE, né si ha la certezza che quel 'EL', captato durante le intercettazioni, sia identificabile nella persona del ricorrente avuto riguardo ad una cessione di stupefacente;
nelle s.i.t. UZ ha ricostruito tutta la vicenda senza mai nominare il ricorrente. La difesa aveva contestato anche la formulazione dell'imputazione per il riferimento a non meno di cinquanta cessioni, dato non provato anche in riferimento al dato ponderale. c) Violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena finale ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. non sono stati considerati e correttamente applicati dai giudici di merito, che si sono esclusivamente concentrati sulla biografia penale del ricorrente.
3.23.1 CO OL col ricorso a firma dell'avv.to CO Lojacono ha dedotto: a) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 1). La principale fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni del collaboratore AD GE, che però non sono state vagliate nella loro credibilità alla luce delle contestazioni difensive sull'avvenuta violazione dell'isolamento impostogli dalla legge fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, avendo egli mantenuto rapporti con l'esterno a mezzo del social network Facebook, con la conseguente inaffidabilità dei particolari riferiti e soprattutto dell'attribuzione all'odierno ricorrente dello pseudonimo CO. La Corte di appello ha superato l'obiezione con argomenti generici ed assertivi, basati sulla natura diretta ed autoaccusatoria delle dichiarazioni e sulla loro asserita precisione in ordine ai luoghi, tempi e persone, ma senza in realtà fornire pertinente risposta. Ha, inoltre, omesso il confronto con un dato dirimente: pur avendo GE riferito che OL avrebbe ricevuto da LU UT la delega ad occuparsi delle forniture di stupefacenti delle quali avrebbe beneficiato il propalante ed il suo gruppo, tale circostanza è smentita dalla estraneità di UT al traffico di stupefacenti attribuito al sodalizio, tant'è che non è stato raggiunto da alcuna contestazione al riguardo. GE ha altresì dichiarato 36 che in una occasione avrebbe avuto una discussione con OL in ordine al prezzo di acquisto della sostanza, superiore a quello personalmente stabilito da UT e che OL qualche giorno, dopo gli aveva confermato che il prezzo era quello già fissato, dopo essersi consultato con UT. Tale narrazione non è confermata da quella di LE La MA, che ha riferito di un intervento di AN LI per risolvere il problema descritto da GE e ha negato di avere mai incontrato di persona OL, di cui non ha nemmeno riferito della delega da questi ricevuta da LU UT. Anche le dichiarazioni relative agli episodi specifici riferiti da GE, che la sentenza definisce precise in ordine ai luoghi, tempi e persone chiamate in correità, non sono accompagnate dalla contestazione di precisi episodi a carico del ricorrente e di UT per l'assenza di riscontri esterni. Del pari i riferiti acquisti di droga compiuti nel 2013 dai cetraresi sono smentiti dal fatto che proprio GE ha riferito che sino al 2012 egli aveva imposto a ED MO di rifornirsi dal proprio gruppo avente base a ZA, il che non spiega le forniture del 2013. In ogni caso le tre forniture descritte da GE non sono sufficienti a configurare il ruolo del ricorrente nell'ambito associativo ed il programma di future cessioni. Infine, non risultano contatti tra il ricorrente ed il resto del gruppo che si era occupato del traffico di droga. b) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta posizione apicale del ricorrente all'interno della contestata associazione di cui al capo 1). Tale ruolo è ricostruito in base alle sole dichiarazioni rese da GE in ordine alla delega conferita da LU UT a CO OL, circostanza smentita dalle risultanze processuali e comunque non significativa di autonomia decisionale, come dimostra l'episodio del contrasto con GE sul prezzo di una fornitura. Inoltre, anche i suoi due presunti collaboratori SI VA e DE OL, sono estranei alla contestazione associativa. È pacifico che: il ricorrente non aveva partecipato alle decisioni ed agli incontri tra i presunti sodali diretti a pianificare il traffico di stupefacenti;
non aveva impartito ordini e disposizioni a chicchessia;
non si era rapportato con nessun presunto membro del sodalizio;
è risultato estraneo ai reati fine attribuiti al gruppo. Ed anche il commento offensivo pronunciato dal figlio, nella conversazione intercettata il 2 maggio 2015 con De PA LE, rappresenta una circostanza distonica con la ritenuta qualifica di "dirigente". c) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La posizione di CO OL non può qualificarsi come quella di un "affiliato storico" del clan UT, dal momento che tra le sentenze richiamate, l'unica a riguardarlo è quella della Corte di assise di appello di Bari del 19 marzo 1987, nella quale lo stesso veniva ritenuto responsabile, assieme agli altri imputati, di far parte di un sodalizio non mafioso, attivo dal 1983, mentre egli è rimasto 37 小 estraneo a tutti i successivi procedimenti, che hanno accertato l'operatività della "cosca UT" per i periodi temporali che seguono. Anche la imputazione di cui al capo 69) si basa sugli stessi elementi che sono stati valorizzati per il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1), ritenuto erroneamente [ concorrente con l'altro delitto associativo a fronte della commissione delle stesse condotte. Del resto non risulta nemmeno contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Gli elementi probatori utilizzati in sentenza non hanno valenza probatoria. d) Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione circa il ruolo di vertice ricoperto all'interno dell'associazione mafiosa. Si è già detto che la pretesa delega conferita a OL da LU UT per la gestione delle forniture di stupefacente è smentita dalle circostanze illustrate nei precedenti motivi. In ogni caso è dirimente la considerazione della posizione subordinata a quella di UT e dell'assenza di autonomia decisionale, per cui il giudizio espresso al riguardo si discosta dai consolidati principi giurisprudenziali in materia.
3.23.2 CO OL per il tramite dell'avv.to SE NO ha proposto separato ricorso, col quale ha dedotto identici motivi, già articolati nel ricorso dell'avv.to Lojacono, seppur con minime varianti lessicali.
4. Con successiva memoria PI RI ha proposto dei motivi nuovi con i quali ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 7 legge n. 203 del 1991 e 644 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso e lo stato di bisogno della persona offesa sulla scorta delle dichiarazioni di quest'ultima, dalle quali dovrebbe desumersi che il denaro concesso a titolo di prestito usurario era proveniente dalla criminalità organizzata, ed in specie dal boss cosentino CO TI, che però non è indicato quale concorrente nel reato di usura, il che avrebbe dovuto indurre ad escludere la predetta aggravante anche sulla scorta delle dichiarazioni spontanee del ricorrente, che aveva escluso la provenienza del denaro da esponenti mafiosi. b) Violazione dell'art. 644, quinto comma, n. 3), cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante dello stato di bisogno della persona offesa, per la quale la richiesta del prestito era stata determinata da momentanea carenza di liquidità e non dall'assenza dei mezzi per far fronte ai bisogni primari.
5. Con memoria successiva SE NA OS ha ulteriormente illustrato il quarto motivo di ricorso, deducendo che la coimputata ES LI nel separato procedimento celebrato col rito ordinario era stata mandata assolta dall'addebito, ascritto al ricorrente al capo 62), e che la statuizione adottata dal Tribunale di AO era stata confermata dalla Corte di appello di RO con sentenza emessa in data 28 maggio 2021, che ha respinto l'appello proposto dal 38 А Pubblico ministero ed è già divenuta irrevocabile. Con tale pronuncia si è sostenuto che "dal tenore delle dichiarazioni di ZZ e di quelle di EM (ossia le medesime fonti di prova valorizzate nel procedimento che ci occupa, n.d.r.) non vi è PAzio per una riforma della sentenza nei termini richiesti dal PM" (v. allegato estratto della pronuncia). Pertanto, l'eventuale rigetto del ricorso determinerebbe un inammissibile differente trattamento tra soggetti coimputati in relazione alla medesima vicenda e consentirebbe l'esperimento della revisione. Analoghe deduzioni sono riferibili anche al terzo motivo di ricorso in relazione al capo 61), poiché la sentenza del Tribunale di AO, già irrevocabile, emessa nei confronti delle coimputate ON AR AS RU e ES LI, aveva qualificato il fatto come estorsione tentata.
6. MI CH ha depositato memoria illustrativa dei motivi già proposti per sostenere che le conversazioni telefoniche captate all'interno dell'autovettura in uso ad LE De PA per il tenore incerto non sono idonee a sostenere il verdetto di responsabilità in ordine alla tentata rapina e tanto meno per riferire la condotta medesima ad un contesto associativo. La captazione ambientale del 2 maggio 2015 riguarda un momento temporale logicamente sganciato dal fatto di reato indicato nel capo 65) della rubrica e la rapina all'ufficio postale di San Cosmo Albanese, oggetto di mera ipotesi investigativa, non è finalisticamente orientata ad agevolare alcun contesto delinquenziale sotto il profilo della destinazione dei proventi a rimpinguare le casse del clan UT. Tale giudizio è frutto di travisamento per omissione e per invenzione e di un "ragionamento congetturale", posto che il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato associativo di cui al capo 69) e nei confronti del coimputato SE CA, giudicato nelle forme del rito ordinario, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 è stata esclusa perché «non è stata raggiunta la prova convincente in ordine alla riconducibilità della rapina agli obiettivi criminali della cosca UT ...». L'interdipendenza tra le due pronunce giurisdizionali e l'identità del fatto storico dimostrano l'oggettiva incompatibilità tra i due accertamenti e l'errore del Giudice di appello. Inoltre, l'argomentazione, contenuta a pag. 67 della sentenza impugnata, secondo cui «la rapina in esame, sulla scorta delle risultanze intercettative, rientrasse in un programma più ampio comprensivo di altre analoghe azioni criminose, riconducibili alla cosca UT», contrasta con la mancata contestazione di altre analoghe azioni criminose.
7. GU AC ha proposto dei motivi nuovi con i quali ha dedotto: a) violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per l'insufficienza della motivazione in ordine al vaglio di credibilità dei collaboratori di giustizia ed in particolare di AD GE, il quale aveva effettuato il riconoscimento del coimputato CO OL dopo averne visionato la fotografia 39 ма tratta dal profilo Facebook, dal che i sospetti della sua mancata interruzione dei contatti con gli ambienti interessati dal presente procedimento e di mancanza di autonomia della sua chiamata in correità. Inoltre, i fatti riferiti a carico del ricorrente sono in parte frutto di personali supposizioni del collaboratore e non riescono a descrivere un ruolo specifico assunto dal ricorrente all'interno di entrambe le associazioni di cui ai capi 1) e 69), sicché anche la credibilità estrinseca ne risulta minata. Dal. canto suo l'altro collaboratore di giustizia LE La MA non ha mai parlato di AC e la sua narrazione non converge con quella di GE quanto all'episodio della maggiorazione del prezzo per l'acquisto di una partita di stupefacente, preteso da CO OL in difformità dall'accordo raggiunto da GE con LU UT, motivo di un contrasto che era stato risolto grazie all'intervento di AN LI, che aveva confermato la determinazione di UT. Dalle dichiarazioni di GE, indicative di un canale secondario di rifornimento di stupefacente presso il clan di RO, utilizzato al bisogno, non è possibile nemmeno dedurre l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti nei termini contestati al capo 1), tanto più che nel caso, in assenza di operazioni di sequestro, ci si trova di fronte ad un caso di "droga parlata". Le singole condotte di cui ai capi 6), 7), 8), 9), 10) e 22) non sono sufficienti per ipotizzare l'esistenza di un'associazione, difettando uno scopo comune del sodalizio e non risultando LU UT tra i componenti di tale organizzazione, pur avendo definito il prezzo di cessione praticato a GE. Né le conversazioni telefoniche intercettate offrono riscontro alla tesi accusatoria: anche quella captata all'interno dell'autovettura di TO AL attesta soltanto la funzione di intermediario che AC avrebbe dovuto svolgere per una singola transazione. Nessun dato probatorio dimostra poi la posizione dirigenziale assunta dal ricorrente, che risulta aver svolto mansioni ausiliarie e di intermediazione nella cessione della sostanza senza dover rendere conto ad altri di quanto compiuto, senza PArtire utili con altri, né farli confluire in una cassa comune e senza potersi avvalere di una base logistica dell'organizzazione. b) Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato il giudizio di responsabilità senza individuare la specifica posizione assunta all'interno del sodalizio e sulla base delle sole condotte riguardanti l'associazione di cui al capo 1), sebbene non fossero stati documentati rapporti e contatti con LU UT, né con altri presunti sodali, egli non avesse posto in essere reati fine, i collaboratori non lo avessero annoverato tra gli affiliati. Non è stata dimostrata nemmeno la prestazione di un contributo ad entrambe le associazioni di cui ai capi 1) e 69). Anche la pretesa partecipazione del ricorrente alla riunione del 9 aprile 2014 è stata dedotta da dialoghi captati di tenore per nulla 40 pacifico. La sentenza non rispetta i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, che postula il compimento di atti di condivisione del programma criminoso comune. c) Violazione degli artt. 416-bis, comma 2, e 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al ruolo di organizzatore attribuito a AC nell'ambito di entrambi i sodalizi di cui ai capi 1) e 69), sebbene egli non avesse mai assunto decisioni, non avesse comandato, né diretto l'attività criminale di altri accoliti, non figurasse aver commesso reati fine. La Corte di appello ha confermato il giudizio contenuto nella sentenza di primo grado sulla base delle dichiarazioni rese da GE, espressione però di una mera supposizione. d) Violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della relativa aggravante, sebbene nessun elemento di prova dimostrasse che il ricorrente era stato consapevole della disponibilità di armi da parte del gruppo mafioso di cui era ritenuto partecipe.
8. EA OR e RA UT hanno proposto dei motivi nuovi con i quali hanno dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al capo 58) dell'imputazione. La Corte di appello di RO, con la sentenza n. 1164 del 28 maggio 2021, ha assolto i coimputati perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato con argomentazioni che mantengono validità anche per le posizioni dei ricorrenti.
9. Su richiesta di alcuni difensori degli imputati, si è proceduto a trattazione orale del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 e nel corso dell'udienza il Collegio ha invitato le parti ad interloquire sulla questione di diritto della possibile diversa qualificazione giuridica del fatto di reato di cui al capo 58) ascritto agli imputati Di PImica, OR e UT RA. Considerato in diritto 1.Il ricorso proposto da PI RI è infondato e non merita accoglimento.
1.1 Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché aspecifico e riproduttivo di doglianza che ha già ricevuto congrua risposta nella sentenza in esame. In particolare, l'assunto difensivo prescinde da una compiuta disamina del contenuto informativo delle dichiarazioni della persona offesa MA IO, il quale, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, ha ricostruito il contesto e le esigenze della propria attività d'impresa, per la cui grave situazione di illiquidità si era visto costretto a ricorrere ai finanziamenti erogatigli da RI ed a sottostare alla pretesa di corresponsione di interessi usurari nella misura del 10% mensile, pari al 120% annuo, che avevano ancor più aggravato l'esposizione debitoria. Il teste aveva descritto il proprio stato di estrema difficoltà per il diniego di accesso al 41 苏 credito bancario, tale da avergli impedito di corrispondere gli stipendi ai dipendenti e di sostenere le spese correnti anche per le esigenze di vita del nucleo familiare, situazione nota all'imputato che si era offerto di dargli aiuto. Il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3), cod. pen. tiene conto dei dati probatori acquisiti, non smentiti da elementi contrari, ed è coerente con la linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, per la quale lo stato di bisogno della persona vittima di usura va inteso, non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo ed un'esigenza che, limitando la volontà del soggetto, lo inducano a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la relativa causa, lecita o meno, né la destinazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162; Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072; Sez. 2, n. 40526 del 12/10/2005, Lubreglia, Rv. 232667). In altri termini, lo stato di bisogno quale condizione oggettiva del soggetto passivo può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli, quali esigenze di cura, difficoltà operative e dissesti finanziari, oppure da prodigalità, scarsa capacità imprenditoriale, abitudini di vita smodate e viziose o da altri comportamenti inescusabili, e tale lettura della disposizione di legge è coerente con la ratio dell'incriminazione aggravata, individuabile, secondo la Relazione al progetto definitivo del codice penale, non nella tutela della «moralità del soggetto passivo, giacché si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso>>. Inoltre, sul piano del necessario riscontro probatorio, si è affermato che lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in gravissime difficoltà possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique ed onerose, come nel caso affrontato da Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064, nel quale la fattispecie aggravata è stata riconosciuta a motivo della corresponsione di interessi usurai anche pari al 7,2% mensile ed al 86% su base annua, misura ben inferiore a quella cui era stato costretto MA IO nel presente procedimento.
1.2 Il secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente apprezzato il limitato significato delle ammissioni rese dal ricorrente, siccome parziali, limitate ai fatti innegabili perché già oggetto di rievocazione da parte della persona offesa e dirette a tacere gli aspetti più compromettenti ed allarmanti della vicenda, ovvero il compimento di atti di minaccia e violenza contro la stessa per costringerla ad onorare i termini del prestito, oltre che la provenienza del denaro 42 oggetto di finanziamento da esponente della criminalità organizzata crotonese. Il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. riceve, dunque, congrua e logica giustificazione, che si è avvalsa della considerazione delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo, dell'evocazione di personaggi di temibile caratura delinquenziale quale strumento di pressione sulla vittima, della biografia criminale dell'imputato, del portato molto limitato delle sue ammissioni di responsabilità. Rispetto a siffatta valutazione le argomentazioni sviluppate in ricorso costituiscono mera riproposizione di quanto già dedotto nell'atto di appello, inidonea a dar conto dei vizi denunciati.
1.3 Anche le doglianze che investono la statuizione di confisca non meritano accoglimento. Il ricorso dell'avv.to NO sul punto richiama una serie di circostanze fattuali per accreditare l'assunto difensivo della lecita provenienza delle somme investite nell'acquisto dei beni confiscati, che sono state già apprezzate negativamente dalla Corte di appello con un corredo esplicativo efficace e perfettamente logico, che ha riscontrato l'insufficienza dei redditi dichiarati fiscalmente, percepiti dal ricorrente e dal coniuge tramite iniziative lecite, a giustificare gli incrementi patrimoniali ottenuti. In particolare, ha rimarcato la mancata dimostrazione delle presunte donazioni di madre e sorella del ricorrente, anche con riferimento ai capi di bestiame dell'azienda di allevamento della madre e l'entità esigua dei redditi da costoro percepiti. Le puntuali considerazioni esposte in sentenza non vengono intaccate nella loro coerenza e pertinenza ai temi probatori, poiché l'impugnazione ribadisce le medesime argomentazioni che, siccome prive di riscontri, hanno una valenza meramente labiale. Non si vede, infatti, per quale ragione tutti i congiunti anche non conviventi di RI avrebbero dovuto spogliarsi di averi e riPArmi per consentirgli acquisti di cui non avrebbero potuto giovarsi e che li avrebbero lasciati privi di qualsiasi mezzo, tanto più che gli importi percepiti da madre, sorella di RI e nonno della di lui moglie, per come rappresentati in ricorso, erano oggettivamente contenuti e sufficienti appena a soddisfare le esigenze personali dei percettori. Inoltre, come riscontrato dai giudici di merito, non vi è prova della destinazione delle somme oggetto delle pretese elargizioni parentali al pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile confiscato, sito in AO. Nessun elemento di prova avvalora le osservazioni critiche sulla spesa, inferiore a quanto stimato, sostenuta per l'acquisto dell'autovettura e per l'impianto di allevamento di ovini e bovini, né sulla pretesa donazione di capi di bestiame da parte della madre del ricorrente, tanto più che, come si legge nella sentenza impugnata, la relativa azienda agricola era stata lasciata ad altro figlio. Dei pretesi ricavi aggiuntivi, ottenuti dalla vendita di prodotti caseari e di carni da parte 43 Mo dell'azienda agricola del ricorrente, non risulta essere stata offerta nessuna prova in assenza di documentazione fiscale o comunque tale da accreditare l'assunto difensivo. In definitiva, il giudizio di sproporzione tra redditi ed attività e spese sostenute per acquisire i beni confiscati è congruamente giustificato e non è contraddetto in modo rituale ed efficace dalle contestazioni difensive. Va poi aggiunto che, trattandosi di confisca disposta ai sensi dell'art. 12- sexies, non assume rilievo che la restituzione del finanziamento bancario sia iniziata nel 2009, ovvero un anno prima della commissione del delitto di usura in danno di MA IO, dal momento che la misura di sicurezza non colpisce il profitto del reato o comunque beni in nesso di derivazione causale dall'attività criminosa, ma la ricchezza accumulata da soggetto resosi responsabile della commissione di uno dei c.d. reati-spia e quindi ritenuta in sé pericolosa a prescindere che sia stata conseguita prima o dopo il fatto criminoso, 1.4 Il primo motivo nuovo è inammissibile perché diretto a contestare il giudizio di ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che non era stata oggetto di doglianza con il ricorso, prospettando un contenuto di novità non consentito, stante il vincolo di necessaria correlazione tra impugnazione originaria e motivi nuovi quanto ai capi e punti della decisione contestata (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, Colitti, Rv. 251412). In ogni caso la censura è manifestamente infondata: in sentenza è stato ben argomentato il ricorso da parte dell'imputato al metodo mafioso al fine di esercitare una forza di pressione aggiuntiva sulla vittima tramite l'evocazione "degli amici" appartenenti alla criminalità organizzata crotonese ed in specie di CO TI -soggetto noto a IO dalle cronache giornalistiche per i trascorsi giudiziari quali effettivi finanziatori e l'uso della minaccia di morte e della violenza per recuperare quanto ancora dovuto. Il secondo motivo nuovo riproduce quanto dedotto col primo motivo del ricorso originario, già esaminato e ritenuto infondato.
2. DE OL e MI CH, ritenuti responsabili di concorso nei reati di cui ai capi 65), 66), 67) e 68) inerenti alla tentata rapina all'ufficio postale di AN, col primo motivo dei ricorsi a firma del solo avv.to NO e dell'avv.to Bianco prospettano questione analoga, ma inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
2.1 La sentenza impugnata, esaminando la piattaforma probatoria, alimentata dagli esiti delle intercettazioni, dei servizi di localizzazione dei movimenti degli imputati e di osservazione, nonché dall'arresto di parte dei componenti della banda che avrebbe dovuto entrare in azione, ha ricostruito nel dettaglio il compimento degli atti diretti in modo non equivoco a depredare l'obiettivo preso di mira, di cui 44 ha offerto ampia motivazione. Ha evidenziato che i correi, non soltanto avevano individuato l'ufficio postale, avevano studiato i percorsi e le vie di fuga, si erano procurati le autovetture, le armi ed altro equipaggiamento tipicamente utilizzato per commettere rapine, previamente collocati per l'agevole impiego, ma si erano anche recati sul luogo pronti ad entrare in azione, distolti dal loro proposito soltanto dalla presenza di due pattuglie delle forze dell'ordine, che avevano costretto De PA ed il suo accompagnatore a deviare dal tragitto stabilito per evitare l'arresto, non dopo avere effettuato ulteriori perlustrazioni per verificare la praticabilità del piano messo a punto, abbandonato in via definitiva soltanto quando avevano percepito che i complici, compreso DE OL, erano stati fermati dai Carabinieri e sottoposti a controllo. La Corte di appello, sulla scorta di tali premesse, è pervenuta alla conclusione della perfetta integrazione del tentativo di rapina aggravata, in quanto gli atti preparatori compiuti erano idonei ed univocamente diretti a realizzarla, stante l'approssimarsi all'obiettivo delle due squadre, la disponibilità di mezzi di locomozione, di armi, di strumenti per il travisamento e il già compiuto studio delle vie di fuga, giudizio che ha ritenuto non contraddetto né dall'orario, né dal luogo dell'arresto del OL e degli altri componenti del commando. Ha quindi argomentato che costoro aveva atteso le disposizioni di De PA per muovere verso AN in attesa dell'arrivo del denaro all'ufficio postale, sostando in un punto, campo sportivo di Cittadella del Capo, che, oltre a trovarsi sul percorso tra RO e AN, è posto a breve distanza dal bivio della SS 18 da cui si diparte la strada che conduce a quest'ultima località, sicché anche la loro localizzazione non è distonica rispetto al proposito criminoso, sul quale si fonda l'assunto accusatorio.
2.1.1 Non trova rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata la censura per la quale il giudizio ricostruttivo del fatto di reato sarebbe basato su una sola conversazione intercettata;
al contrario, il compendio probatorio, per come analizzato dalla Corte di appello, risulta molto ricco e fornito da plurime fonti eterogenee, tutte convergenti nell'indicare la preparazione e l'inizio di attuazione del piano predatorio. Le contestazioni mosse al riguardo nel primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Bianco sono formulate in termini inammissibili, perché basate su estratti delle trascrizioni dei dialoghi intercettati e sulle osservazioni formulate al riguardo nell'informativa dei Carabinieri del N.O. di EA. In tal modo l'impugnazione non si confronta criticamente con quanto osservato nella sentenza impugnata e risulta, oltre che aspecifica, inidonea a dar conto di un possibile travisamento del materiale probatorio, dal momento che le conversazioni captate non sono state trascritte in ricorso, né allegate ad esso, e nemmeno prese in esame nella loro completezza, per cui le relative trascrizioni sono state messe a disposizione di questa Corte per consentirle di apprezzare i vizi motivazionali dedotti. 45 2.1.2 Le obiezioni difensive, basate sul fatto di essersi i correi recati a Belvedere Marittimo e sulla distanza dall'ufficio postale che si assume essere stato preso di mira, hanno già ricevuto congrua risposta nel senso che il trasferimento in quella località era stato necessitato dalla presenza delle forze dell'ordine, allertate dalle conversazioni intercettate il giorno precedente, e dall'intento di sviare i loro sospetti senza allontanarsi troppo dall'obiettivo, sicché nessun vizio logico o di incompiutezza motivazionale compromette la coerenza della decisione.
2.1.3 Anche in riferimento alla ricostruzione della condotta concorsuale in ordine ai reati di cui ai capi 66), 67) e 68) la sentenza ha specificato che l'acquisizione ed il posizionamento di autovetture previamente sottratte, armi ed altri attrezzi, oltre ad oggetti idonei al travisamento, era stato deciso da tutti i componenti del gruppo che avrebbe dovuto entrare in azione quali strumenti necessari per perpetrare la rapina, non farsi riconoscere o identificare e poi darsi alla fuga in sicurezza. Da ciò si è dedotto che tutti i soggetti coinvolti avevano contribuito, almeno a livello morale, alla commissione delle condotte riguardanti i mezzi e la predetta dotazione, senza che nel ragionamento valutativo sia riconoscibile alcun vizio, posto che il mancato rinvenimento di impronte papillari sulle vetture ricettate assume valore neutro e non contraddice il loro posizionamento nei pressi dei coimputati fermati dai Carabinieri e degli altri utensili, destinati all'impiego nella rapina, non potutasi realizzare per fatti non ascrivibili agli imputati.
2.1.4 In punto di diritto, si ricorda che, secondo la lezione interpretativa maggioritaria e preferibile di questa Corte di legittimità, assumono rilievo penale e sono punibili a titolo di tentativo anche gli atti preparatori, purché consentano di ritenere che l'agente, avendo definitivamente delineato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo e l'azione sia casualmente idonea a conseguire l'obiettivo programmato ed univocamente diretta a realizzarlo, nel senso che, in sé considerata, per il contesto operativo, per la sua natura ed essenza, riveli, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente, impedito dall'intervento di fattori imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del reo (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000, Morici, non massimata sul punto). Tali caratteristiche vanno apprezzate con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644; sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). Per quanto già esposto, la Corte di appello si è scrupolosamente attenuta agli indici ermeneutici richiamati.
2.2 A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al giudizio di sussistenza 46 della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. In sentenza si legge che l'azione in danno dell'ufficio postale di AN rientrava in un programma più ampio comprensivo di altre analoghe azioni criminose, riconducibile alla cosca UT». Tale convincimento è stato tratto: dalle conversazioni captate in data 2 maggio 2015, nelle quali De PA, DE OL e SE CO avevano programmato altra rapina in danno dell'ufficio postale di San Cosmo Albanese, nella quale doveva essere coinvolto anche tale RO, identificato in ER PIlungo, soggetto già condannato per l'appartenenza al clan UT di RO;
dai commenti sui ruoli assegnati ai partecipanti della predetta cosca, compreso CO OL, padre di DE;
dalla circostanza che in data 21 maggio 2015 erano state eseguite ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere nei confronti di CO OL e GU AC, resisi irreperibili, ma necessitanti di assistenza legale, per far fronte alle cui spese la cosca aveva avuto l'esigenza di recuperare denaro. Sul punto ritiene il Collegio che la motivazione sia carente ed illogica. Non soltanto nessuno dei soggetti coinvolti nel tentativo di rapina, tranne De PA, risulta intraneo al clan UT, ma nemmeno vi è qualche evidenza del fatto che i maggiorenti della cosca avessero conosciuto preventivamente o comunque approvato il progetto criminoso o che i proventi delle rapine programmate fossero destinati, almeno in parte, a rimpinguare le casse del clan oppure a finanziare iniziative illecite o le spese legali di suoi appartenenti latitanti o meno. Il collegamento logico tra la tentata rapina a AN e le esigenze di mantenimento e di difesa di CO OL e GU AC è labile e non autorizzato da precise emergenze probatorie, che la sentenza non ha specificato, così come non ha illustrato le ragioni per le quali il soggetto a nome RO debba identificarsi in ER PIlungo e questi dovesse partecipare all'azione su mandato o nell'interesse dell'associazione mafiosa. Inoltre, avrebbero dovuto considerarsi anche gli argomenti con i quali il Tribunale di AO con sentenza del 4 luglio 2019, emessa nei confronti del coimputato SE CA, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante in esame. La sentenza impugnata merita, dunque, annullamento sul punto in relazione alle posizioni di DE OL, LE De PA e MI CH ed ai reati di cui ai capi 65), 66), 67) e 68), sui quali dovrà svolgersi nuovo giudizio per colmare le lacune e le incongruenze motivazionali riscontrate. Nel resto i ricorsi di DE OL e MI CH vanno respinti.
3. LI OR è stata giudicata responsabile del delitto di cui al capo 69) quale partecipe dell'associazione di stampo mafioso denominata clan UT per avere svolto funzioni di collettore dei proventi percepiti dalla cosca a titolo di estorsione o quale profitto di altri reati, destinati dalla stessa al mantenimento del 47 coniuge e di altri esponenti detenuti e per far fronte alle esigenze dell'associazione.
3.1 Il primo motivo è inammissibile, poiché si basa su contestazioni generiche in ordine alla conversazione intercettata in data 4 novembre 2016. 3.1.1 In sentenza si legge che il coimputato ID IN, separatamente giudicato, nel corso di un dialogo nel quale aveva riferito a IEmatteo RE l'esito dell'attività di riscossione curata per conto di CO UT, che aveva fruttato 113.000 euro, aveva anche parlato dei contrasti insorti con la "signora" che, sebbene avesse ricevuto da lui l'ingente importo raccolto, con la scusa di dover sostenere le spese dell'avvocato aveva preteso, anche dagli altri due dipendenti, la consegna di una parte del loro stipendio quale condizione per conservare il posto di lavoro alle dipendenze di UR dopo l'arresto dei due UT padre e figlio. IN aveva commentato negativamente il fatto che la donna, indicata come la "vecchia", avara ed irriconoscente, stesse chiedendo denaro a tutti ed avesse incassato da lui anche il denaro che doveva servire per "pagare la gente", ossia gli affiliati, di cui per sicurezza non aveva annotato i nominativi nel "libretto", utilizzato quale rendiconto. La Corte di appello ha evidenziato che il contenuto esplicito della conversazione era univocamente indicativo della percezione da parte della ricorrente- in quanto moglie del detenuto CO UT e madre di LU UT, ossia dei vertici dell'associazione omonima- nel periodo successivo al loro arresto del luglio 2016, del denaro di origine illecita, derivante anche dalla gestione di UR condotta in elusione del controllo giudiziario, e persino di una quota, assolutamente non dovuta, degli stipendi dei dipendenti dell'impresa. In tal senso ha letto le espressioni con le quali IN aveva accennato alla corresponsione di denaro "di nascosto" alla "vecchia", ossia al di fuori del controllo degli amministratori giudiziari, operazione agevolata dall'essere la percettrice residente nello stesso stabile in cui era ubicata la sede dell'impresa, situazione logistica che aveva consentito colloqui riservati, lontani da occhi indiscreti e dalla capacità di percezione degli investigatori. Ha poi confermato la corretta identificazione della beneficiaria nell'odierna ricorrente per essere costei all'interno della famiglia UT l'unica persona di genere femminile di età avanzata in grado di impartire ordini. Oltre ai riferimenti anagrafici, ha considerato la coerenza dei comportamenti accertati con le condotte che le erano valse la precedente condanna per avere svolto il ruolo di collettore dei proventi illeciti della cosca in assenza dei maggiorenti della famiglia, elemento ritenuto altamente significativo, nonostante una successiva pronuncia assolutoria riferita ad un distinto periodo storico.
3.1.2 Le contestazioni mosse in ricorso circa l'assenza di riscontri investigativi quanto alla ritenuta intraneità della ricorrente si basano sull'intervenuta assoluzione, che però non smentisce la corretta considerazione degli elementi 48 acquisiti nel presente procedimento in riferimento ad altro segmento temporale. Inoltre, la dedotta totale difformità della conversazione intercettata il 4 novembre 2016, avvenuta in dialetto calabrese, rispetto al testo trascritto e considerato in sentenza, così come la pretesa oscurità e scarsa chiarezza delle locuzioni, tali da non consentire di riferire il dialogo alla persona della ricorrente, fondano doglianze che non possono essere positivamente valutate, stante la loro genericità e l'assenza di qualsiasi indicazione concreta della divergenza e delle ragioni del presunto fraintendimento. Che poi siano consentite letture alternative, come quella che indica IN quale esclusivo depositario delle somme di pertinenza del clan UT, secondo quanto preteso in ricorso, già di per sé dimostra l'inammissibilità del motivo. Si ricorda che col ricorso per cassazione non è consentito lamentare vizi motivazionali riguardanti l'apprezzamento dei dati probatori al di fuori del travisamento della prova, che però richiede una puntuale e diligente attivazione della difesa, che si deve tradurre in: deduzione di specifici passaggi degli atti processuali contrastanti con le considerazioni giudiziali;
dimostrazione che gli stessi sono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticola l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determina al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione;
produzione degli atti in questione o completa trascrizione del loro integrale contenuto e non dei meri stralci scelti secondo criterio discrezionale difensivo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 Pg in proc. Noviello, Rv. 279435; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141). A tali principi il ricorso non si è uniformato.
3.1.3 Anche le deduzioni circa il mancato accertamento di contatti o incontri tra la ricorrente e IN ed il mancato rinvenimento del denaro e del registro in cui erano annotati i pagamenti non valgono a smentire il fondamento logico del ragionamento valutativo esposto in sentenza. I contatti, infatti, sono stati ricostruiti dai giudici di merito come avvenuti all'interno dello stesso stabile ove abitava la ricorrente ed aveva sede anche UR senza quindi richiedere trasferimenti o uscite dall'alloggio, suscettibili di essere percepiti dai servizi di osservazione. Ed anche la pretesa tracciabilità del denaro consegnato a OR non tiene conto dell'impossibile accertamento di tali movimenti a ragione della riscossione in contanti dei proventi delle iniziative criminose della cosca e della gestione di UR, sfuggiti ad una regolare contabilizzazione.
3.1.4 Resta escluso che il giudizio di responsabilità sia frutto di automatismo probatorio. La consapevolezza in capo alla ricorrente dell'origine delle somme di 49 denaro pretese e ricevute è stata dedotta dalla conoscenza del vincolo giudiziario cui era sottoposta UR e delle manovre per eluderne la portata limitativa, nonché dalla pretesa, del tutto ingiustificata, di ricevere anche parte delle retribuzioni dei dipendenti. I superiori rilievi sono fedeli alle risultanze probatorie e non rivelano nessun vizio motivazionale, né giuridico, laddove dal materiale probatorio la Corte di appello ha dedotto che la ricorrente aveva assunto un ruolo all'interno dell'associazione quale terminale dei proventi della cosca, utilizzati per fare fronte alle esigenze del sodalizio ed in specie per sostenere le spese di difesa degli associati, ruolo non contraddetto da quello concorrente di IN, occupatosi di incassare da imprenditori, vittime, o di prelevare gli introiti di UR e di gestirli solo in via temporanea per poi riversarli a OR, come accaduto anche per la cassa del sodalizio ed i 48.000 euro in essa presenti. La rilevanza del ruolo svolto è stata correttamente considerata univocamente indicativa della condotta partecipativa di LI OR per il contributo offerto in continuità alla vita ed agli interessi della consorteria in un periodo di forzata assenza dei suoi capi.
3.2 In ordine alle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. occorre operare una distinzione.
3.2.1 Quanto alla seconda aggravante, ritiene il Collegio che la sentenza in esame abbia dato conto in modo congruo ed immune da vizi della sua ricorrenza a ragione del reinvestimento delle utilità ricavate dagli illeciti commessi dal clan UT in società all'apparenza lecite, dedite ad attività produttive di beni e servizi, controllate da esponenti dell'associazione e supportate e gestite in modo da prevalere sulle concorrenti nel territorio di influenza della cosca. È quanto accaduto con la società UR e con i proventi ricavati dalla sua conduzione illegale in elusione della confisca imposta, reimpiegati per costituire altre imprese, sempre riconducibili ai UT, dirette a conservare il controllo del mercato ittico in forma di assoluto monopolio nella zona di RO ed altre limitrofe. La deduzione della pretesa inconsapevolezza da parte della ricorrente di tale assetto di investimenti e di interessi non considera gli stretti legami familiari esistenti con i capi dell'associazione e con gli altri soggetti, rispettivamente sue figlie, genero e nuora, che si erano resi intestatari delle imprese operanti nel settore ittico e divenute strumenti del reimpiego di risorse di provenienza illecita nella disponibilità della cosca. Trascura altresì che la società UR, operante negli stessi locali e con gli stessi beni strumentali appartenenti all'impresa individuale della ricorrente per quanto esposto nella sentenza di appello alla pag. 35 della sua motivazione, era stata costituita in sostituzione di quest'ultima, che aveva svolto la medesima funzione dopo che su di essa si erano concentrate le investigazioni ed erano state imposte misure ablative. Che la UR fosse stata gestita sotto il 50 controllo diretto di CO UT con la collaborazione di OR e RA UT e facendo ricorso a modalità tipicamente mafiose di imposizione monopolistica resta avvalorato dalla stessa pretesa della ricorrente di appropriarsi di una quota degli stipendi dei dipendenti, cui gli stessi non avevano potuto opporsi, così costretti a lavorare per compensi irrisori, come lamentato da IN nella conversazione intercettata e già esaminata.
3.2.2 La circostanza aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. è stata ravvisata in dipendenza del già avvenuto accertamento dell'esistenza della cosca UT quale articolazione di più ampia associazione di stampo mafioso, la 'ndrangheta, e della disponibilità di armi da parte dei suoi associati. La Corte di appello ha ritenuto di poter confermare la caratteristica di sodalizio armato anche in riferimento al periodo in contestazione nel presente processo a ragione del programmato impiego di armi per perpetrare l'assalto all'Ufficio postale di AN, e, sul piano della riferibilità soggettiva dell'aggravante, ha ritenuto sufficiente l'accertata intraneità degli imputati all'associazione ed il loro coinvolgimento, per legami di tipo familiare o per vicinanza, nelle vicende pregresse criminose della sua affermazione con metodi intimidatori, compreso il ricorso all'uso delle armi. Osserva la Corte che sul punto la sentenza esprime una non consentita congettura. In primo luogo, che le armi da destinare alla rapina di AN fossero nella disponibilità della cosca UT e di tutti i suoi accoliti, e non soltanto dei soggetti che avevano organizzato l'azione e si erano predisposti a realizzarla al momento del rinvenimento dei dispositivi, costituisce una mera illazione poiché in sentenza sul piano delle acquisizioni probatorie non si evidenzia nessun elemento dimostrativo, di natura dichiarativa o captativa, che autorizzi tale conclusione. Nella ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito non emerge che la contestata associazione, nel periodo di cui si tratta, abbia fatto uso di armi o che comunque ne avesse la disponibilità, nel senso che la circostanza è rimasta priva di riscontri. Non può, quindi, ritenersi operante il principio per il quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dal contenuto delle intercettazioni o dal compimento dei reati fine (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macri, Rv. 271743; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839). Nel presente procedimento in nessuna delle conversazioni intercettate è dato cogliere qualche accenno ad armi e, per quanto in sentenza si sia riscontrata la continuità operativa e soggettiva del sodalizio rispetto a quello già accertato in riferimento a periodo storico antecedente, il deficit conoscitivo dalla sull'accesso ad un arsenale o a singoli dispositivi, non può essere sanato 51 MR considerazione che oggetto di valutazione deve essere il sodalizio nel suo complesso e non la singola articolazione localmente insediata. Una siffatta impostazione teorica, che prescindesse da qualsiasi evidenza sulla possibilità di disporre di armi da parte della specifica consorteria (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 267511, in motivazione;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677), finirebbe per autorizzare il riconoscimento automatico ed invariato della circostanza aggravante per tutte le realtà criminali riconducibili alle c.d. mafie storiche, notoriamente operanti con metodi violenti e col ricorso ad armi. Ritiene, invece, il Collegio che, senza voler negare la validità delle massime di esperienza tratte da pregressi accertamenti giudiziali, non possa prescindersi dalla considerazione che per il legislatore non ogni organismo di stampo mafioso è dotato di armi e che, per integrare la fattispecie aggravata, è necessario che le stesse siano detenute per realizzare le finalità proprie dell'organizzazione. In tali termini è espressa questa Corte con la sentenza Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Pg in proc. Alampi, Rv. 281811, formulando il condivisibile principio secondo cui, In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico». Nel caso specifico il clan UT, già affermatosi criminalmente per quanto risultante dai precedenti giudicati di condanna, valorizzati dai giudici di merito, nell'arco temporale di cui si è occupato il presente procedimento era riuscito ad imporsi su imprenditori, operatori economici e cosche rivali, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'essere inserito nella 'ndrangheta e dalla fama delinquenziale dei suoi esponenti, ma aveva agito in modo autonomo da altri potentati criminali e senza PArgimento di sangue. Tali caratteristiche, evincibili dalla ricostruzione fattuale della sentenza in esame, avrebbero richiesto una più attenta considerazione ai fini della verifica sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., e sul relativo punto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RO nei confronti di LI OR anche per quanto riguarda le eventuali ricadute sulla determinazione della pena. Analoga statuizione va adottata nei confronti degli altri imputati condannati per partecipazione all'associazione denominata clan UT, ossia di LE De PA, AN Di PImica, SE OR, GU AC, LU UT, RA UT, EA OR, ED MO e CO OL, per avere gli stessi sollevato 52 你лу la questione o per beneficiare dell'accoglimento del motivo di ricorso, proposto da altri, ma di natura non personale, grazie all'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.. 3.3 Il terzo motivo proposto nell'interesse di LI OR non può essere accolto.
3.3.1 Fermo restando quanto osservato al punto precedente sull'aggravante dell'essere l'associazione armata, le scelte sanzionatorie operate dalla Corte di merito sono censurate dalla difesa in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'omessa considerazione della scelta del rito abbreviato. Ebbene, la richiesta è stata motivatamente disattesa a ragione del fatto che la celebrazione del processo nelle forme del rito alternativo comporta già di per sé sensibili vantaggi processuali per l'imputato che chieda di accedervi, costituiti dalla più celere trattazione e dalla diminuzione della pena nella misura fissa di un terzo per i delitti, di metà per le contravvenzioni. Non può, dunque, consentirsi che, in difetto di una previsione normativa, la medesima evenienza possa essere produttiva di ulteriore beneficio per l'imputato, non rappresentando la stessa un elemento positivo rientrante nei parametri legali per l'applicazione delle attenuanti generiche, ma soltanto una scelta legittima, già bilanciata con l'effetto premiale della attenuazione in misura fissa della sanzione. In senso conforme si è già espressa questa Corte con orientamento che si ribadisce, secondo il quale, «In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Pg in proc. Lanza, Rv. 242861).
3.3.2 Anche nel giudizio di sussistenza della contestata recidiva non sono ravvisabili vizi di sorta. La Corte di merito ha ravvisato una più accentuata capacità criminale nel comportamento tenuto dalla ricorrente dopo avere subito una precedente condanna per fatti analoghi e nonostante l'espiazione della pena detentiva, non valsale quale deterrente e priva di effetti rieducativi, con ciò fornendo congrua motivazione sul punto;
inoltre, ha riscontrato che la pena inflitta era stata determinata in misura pari al minimo previsto per la condotta partecipativa dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., mentre nessun errore giuridico è possibile rinvenire nel calcolo operato dai giudici di merito.
3.3.3 Va esclusa anche la violazione del criterio di determinazione della pena stabilito dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. a fronte della ricorrenza di più 53 M circostanze aggravanti ad effetto speciale. Al riguardo si ricorda che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, «La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.» (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo). (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Pg. in proc. Indelicato, Rv. 249664). Sul punto il ricorso pecca di genericità poiché non indica quale sarebbe la circostanza più grave secondo i criteri legali come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e non tiene conto del fatto che l'art. 63, quarto comma, cod. pen. facoltizza il giudice ad aumentare fino ad un terzo la pena applicata per il reato aggravato, criterio legale che non risulta violato nel caso specifico. Pertanto, nei confronti di OR la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e quanto agli eventuali riflessi sulla pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
4. LE De PA, giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 7), 9), 65), 66), 67), 68) e 69), col primo motivo ha lamentato come erroneo ed ingiustificato il giudizio di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.. 4.1 L'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso è stata dedotta sul piano probatorio in via prevalente dalla stretta collaborazione con il coimputato GU AC nella gestione dell'attività di narcotraffico, svolta nell'interesse della cosca UT, che nella sentenza impugnata si è ritenuto integrare entrambe le condotte partecipative contestate ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a ragione del consapevole apporto dato, tramite l'attività di PAccio, al perseguimento delle finalità della cosca mafiosa, impegnata nel settore degli stupefacenti per trarne una fonte di arricchimento. La consapevolezza di operare nel contesto organizzato della cosca è stata dedotta, non soltanto dagli stretti rapporti intrattenuti con AC, ma anche dalla conoscenza, non riconducibile a legami 54 ла familiari, degli assetti criminali interni al sodalizio come emergente dalla conversazione intercettata in ambientale il 2 maggio 2015, durante la quale DE OL ne aveva criticato gli esponenti di vertice, compresi il padre per non avere preteso un ruolo consono alla sua militanza, AC ed il proprio cognato, ritenuto inidoneo a svolgere mansioni qualificate, mentre il ricorrente aveva difeso il prestigio criminale di AC. Inoltre, dalle informazioni ricavate dalle conversazioni intercettate tra aprile e maggio 2015 si è ritenuto che il ricorrente fosse intervenuto presso AC affinché parlasse ad un soggetto, rimasto debitore del pagamento di una fornitura di mobili nei riguardi di un'amica del padre della propria fidanzata, cui era stato già prospettato l'interessamento di "gente di RO che contano", ossia di personaggi la cui fama di 'ndranghetisti aveva capacità di *** intimidire e di convincere ad adempiere la debitrice. Sono state poi valorizzate le plurime occasioni di incontro con gli altri sodali presso un supermercato di Tortora Marina, individuato dalla polizia giudiziaria quale uno dei ritrovi della cosca.
4.1.1 Seguendo un corretto procedimento inferenziale, da tali elementi la Corte di appello ha dedotto la dimostrazione di uno stretto rapporto di collaborazione con AC ed altri sodali, non limitato al settore dei traffici di stupefacenti;
ha ritenuto significativo che il ricorrente fosse stato edotto dell'organigramma, degli esponenti, dei rispettivi ruoli e delle dinamiche interne del sodalizio mafioso, in quanto siffatto patrimonio di conoscenze è proprio soltanto del partecipe, stante il notorio riserbo delle organizzazioni mafiose ed il vincolo di omertà imposto ai partecipanti nei rapporti con i non affiliati.
4.1.2 Le obiezioni sollevate col ricorso, ad eccezione di quella relativa alla non riconducibilità al contesto mafioso della tentata rapina all'ufficio postale di AN, non hanno pregio perché ripropongono la tesi della esclusiva militanza del ricorrente nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dell'origine familiare o legata ai comuni interessi nel settore del narcotraffico delle conoscenze rivelate nel dialogo captato il 2 maggio 2015, censure che sono state già respinte nella sentenza impugnata con ampio e logico corredo esplicativo, che ha dato congruo conto delle ragioni di conferma del giudizio di responsabilità in ordine ad entrambe le condotte partecipative senza che siano ravvisabili i vizi dedotti.
4.1.3 Si è già detto che il ricorso merita accoglimento in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., mentre va respinto per quanto attiene alla circostanza aggravante del sesto comma della stessa norma. La difesa prospetta l'estraneità del ricorrente e del soggetto col quale aveva collaborato, GU AC, al contesto imprenditoriale nel settore del commercio di prodotti ittici. Il motivo sul punto è generico perché non considera che, secondo la lezione interpretativa di questa Corte, correttamente recepita dalla Corte di merito, l'aggravante, di natura oggettiva, va riferita all'attività dell'associazione in quanto 55 tale e non alla condotta del singolo partecipe, che ne risponde, sempre che sia stato a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi in attività d'impresa, oppure l'abbia ignorato per colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589). Il ricorso assume una posizione critica sulla possibilità che De PA sia stato informato da AC, o grazie al legame collaborativo con questi, delle vicende di UR e del controllo monopolistico del mercato ittico da questa esercitato, ma si limita alla mera negazione dell'evenienza senza dimostrare l'insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza, risolvendosi in prospettazione aspecifica ed inammissibile.
4.2 I motivi articolati per contestare la fondatezza del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1), 7) e 9) sono ripropositivi di questioni già analizzate e risolte con motivazione effettiva, compiuta, immune da vizi logici. La sentenza impugnata ha evidenziato un solido corredo probatorio, dedotto dalle captazioni e dai servizi di osservazione, dai quali si è dedotta la dimostrazione del fatto che la partecipazione del ricorrente alla programmazione ed alla realizzazione delle operazioni di cessione di droga di cui ai capi 7) e 9) non era stata affatto occasionale o casuale, ma frutto del suo inserimento stabile nel contesto associativo, nell'ambito del quale egli aveva cooperato per un periodo di tempo protratto con AC, cui era legato da rapporto di fiducia, ma anche con CO OL, con IN e AL, era stato ammesso agli incontri con i AL a Sala Consilina, aveva custodito stupefacente e denaro per conto di AC, rifugiatosi nel corso della sua latitanza in immobile sito nei pressi della sua abitazione, aveva intrattenuto rapporti con gli altri associati per eludere le investigazioni.
4.2.1 Le contestazioni sviluppate in ricorso sono in parte manifestamente infondate, in parte generiche, poiché non spiegano per quali ragioni l'episodio di cui al capo 7), individuato quale reato fine dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia privo di significato probatorio, perché non sia dimostrato l'incontro con il corriere AL, perché non abbiano valenza indiziaria la richiesta fatta da AC a De PA di verificare le cause del fallimento dell'operazione conclusasi con l'arresto di AL ed il sequestro della droga acquistata dai cetraresi al fine di proteggere i loro traffici anche per il futuro ed anche la trasferta effettuata con IN il 25 maggio 2015 a Sala Consilina. Si tratta di circostanze che la sentenza ha ricostruito puntualmente e con perfetta linearità logica sulla scorta dei dati forniti dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione sul territorio, dalla cui analisi il ricorso prescinde completamente. La Corte di appello ha correttamente disatteso la tesi difensiva che rilegge le vicende relative ai reati fine come episodiche, scollegate tra loro e temporalmente limitate e tale giudizio rispetta il principio di diritto, secondo il quale in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia concettuale 56 e fattuale del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255914; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Pg in proc. Di Sarli, Rv. 254233; Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Occioni, Rv. 244486). Si ricorda poi che nell'esegesi di legittimità non è nemmeno richiesto che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno 。 più delitti predeterminati, essendo sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493; Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio, Rv. 217459).
4.2.2 Anche la pretesa irrilevanza probatoria dell'episodio di cui al capo 9) per l'inerenza delle condotte al rapporto personale tra il ricorrente e AC non considera che in sentenza si è rimarcato come la custodia di denaro e stupefacente e le affannose ricerche per recuperarli dopo il lancio fuori dalla finestra di casa per impedirne il recupero da parte delle forze dell'ordine costituissero comportamenti trascendenti il vincolo fiduciario personale con il coimputato, in quanto dimostrativi del contributo dato da De PA alla prosecuzione dell'attività associativa ed alla conservazione dei relativi utili, tanto da avere egli esternato le sue preoccupazioni anche al coimputato IN nel corso delle due conversazioni del 25 e del 30 maggio 2015 progr. 2005 (pag. 231 sentenza primo grado), a riprova della rilevanza dell'accaduto per l'intera consorteria.
4.2.3 In ordine alla qualificazione dei reati fine capi 7) e 9) ai sensi dell'art. 73, comma 5, la sentenza impugnata, per escluderla, ha valorizzato le modalità organizzate della condotta di cui al capo 7) e l'inquadramento di entrambi gli episodi nel più ampio contesto associativo, caratterizzato dal movimento di quantità consistenti di stupefacenti e dal coinvolgimento di esponenti mafiosi. In tal modo ha offerto giustificazione congrua e non manifestamente illogica, non smentita da quanto dedotto in ricorso. È sufficiente osservare che le obiezioni inerenti al reato di cui al capo 7), ovvero il quantitativo di 60 grammi di cocaina e l'unicità della confezione, costituiscono aspetti fattuali già considerati, che non rendono di per sé il fatto di lieve entità, né ne consentono la riconducibilità ad attività non organizzata, ma gestita su scala più modesta e limitata allo smercio di poche dosi. Ed anche in merito al fatto di cui al capo 9), la dispersione nel terreno di una parte della sostanza ed il recupero della restante non smentiscono il giudizio espresso in sentenza circa la quantità non minima detenuta e la dimensione non 57 ip modesta della condotta.
4.3 Il terzo motivo di ricorso, laddove contesta la configurabilità del concorso del ricorrente nella ricettazione delle autovetture da impiegare nella tentata rapina di AN, non ha fondamento per le ragioni già esposte in riferimento alla posizione dei coimputati OL ed CH al punto 2.2, cui si rinvia. Nel resto è fondato in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 7 d.l. n. 152 del 1991, ragione per la quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto anche nei riguardi di De PA, il cui ricorso va respinto nel resto.
5. AN Di PImica è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 58) e 69).
5.1 Il primo motivo di ricorso contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 76, comma 5, D.lgs. n. 159 del 2011, sia quanto alla ricostruzione della condotta materiale tenuta dal ricorrente, che in merito ai profili giuridici della fattispecie.
5.1.1 Sotto il primo profilo la sentenza non presta il fianco a critiche. Con un apparato motivazionale molto diffuso ed analitico ha ripercorso le acquisizioni probatorie, a partire dalla sentenza del 21 settembre 2006 del Tribunale di AO, resa nel processo c.d. "Azimut" e già irrevocabile, dalle quali ha dedotto lo stretto e risalente legame di collaborazione tra il ricorrente e le imprese di CO UT e dei suoi affiliati nel prelievo del pescato dai motopescherecci e nel trasporto nei magazzini di UT per la rivendita nell'ambito di un sistema di controllo monopolistico del settore, gestito con metodi autoritativi e tipicamente mafiosi. In particolare, premesso che Di PImica è stato socio, unitamente ad OR e RE, della UR s.r.l., costituita nel 2004 con sede nei medesimi locali della UR di OR, ma mai operativa, le emergenze tratte dall'attività captativa, valorizzate per il chiaro e per nulla equivoco significato, nonché dai servizi di osservazione e controllo e dalle videoriprese realizzate all'interno dei locali di UR, riportate alle pagg. 40-56 della sentenza di primo grado, per i giudici di merito hanno offerto adeguata dimostrazione del fatto che il ricorrente aveva svolto mansioni lavorative, non nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria, che formalmente aveva gestito l'attività di UR, ma della famiglia UT e dei soggetti ai quali l'imposizione della confisca aveva interdetto la conduzione dell'impresa, che, invece, avevano mantenuto con le medesime modalità già accertate giudizialmente ad onta della misura ablatoria imposta con pronuncia irrevocabile. Sono state indicate ed analizzate alcune conversazioni intercettate, riportate alle pagg. 33-34 della sentenza impugnata, nelle quali il ricorrente aveva discusso questioni riguardanti i prezzi del pesce stoccato nei magazzini, l'opportunità di ribassare i prezzi di rivendita, pur nel timore di reazioni irate ed oppositive di CO UT, la compilazione di bolle di accompagnamento, il divieto di uscire in mare imposto ai pescatori per la presenza di giacenze di pesce rimaste 58 its invendute ed aveva espresso il proprio fermo divieto di assumere tale VA DO, sebbene la questione fosse rimessa alla decisione risolutiva di CO UT. Da tali emergenze si è dedotta la logica conclusione che l'attività svolta da Di PImica, lungi dal costituire soltanto l'espletamento delle proprie mansioni lavorative, aveva contribuito a mantenere sotto il controllo dei UT la gestione di UR, vanificando la confisca cui era sottoposta ed a perpetuare il singolare ed anomalo controllo sul mercato del pesce, affidato al solo volere di CO UT e dei suoi accoliti, senza aste, né contrattazioni, né alcuna libertà di condurre l'attività di pesca, i servizi collaterali e la rivendita del prodotto. Sistema del quale, grazie a quanto emerso dalle intercettazioni, il ricorrente era stato pienamente consapevole.
5.1.2 In ricorso ci si duole infondatamente dell'omessa risposta alle censure già mosse al giudizio di responsabilità espresso nella sentenza di primo grado, dal momento che, al contrario, la Corte distrettuale ha accertato che il rapporto illecito fra il ricorrente, CO UT e i suoi principali collaboratori era proseguito in termini immutati anche dopo i fatti già accertati con la sentenza di condanna del 2006. Inoltre, il ricorrente richiama in termini inconferenti e logicamente contraddittori le vicende della società UR s.r.l., di cui egli era socio, ma che non riguardano la gestione della impresa individuale UR di EA OR, individuata quale società di fatto, facente capo a CO UT e gestita nell'interesse dello stesso e del sodalizio mafioso con modalità illecite, volte ad occultare il reale volume di affari e di utili conseguiti, sottratti all'amministrazione giudiziaria ad essere benevoli poco accorta e comunque inefficace- grazie ad espedienti contabili e materiali. Al contrario, proprio la costituzione di UR s.r.l. ed i soggetti coinvolti, compreso Di PImica, sono stati ritenuti indicativi dello stesso legame di continuità fra le condotte illecite oggetto della sentenza del 2006 e quelle contestate nel presente procedimento e l'inattività della nuova impresa è stata apprezzata come dimostrativa della sua inutilità per avere i UT continuato a coltivare i loro interessi economici e criminali tramite la ditta individuale di OR.
5.1.3 Anche in merito alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, non si riscontrano le carenze motivazionali segnalate in ricorso. La sentenza a pag. 34 ha evidenziato che la finalità agevolativa della cosca UT, che aveva ispirato le condotte di cui al capo 58), era rintracciabile nella relativa condotta, che costituiva attuazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa. Ha aggiunto che la ingerenza degli imputati nella gestione di UR, esteriorizzata a mezzo dei rapporti con fornitori, trasportatori e acquirenti dei prodotti ittici, ha anche rafforzato la carica intimidatoria della cosca per la indotta percezione nella popolazione e negli operatori economici del suo potere e della sua capacità di imposizione anche nei riguardi delle pubbliche autorità, tale da averle consentito di continuare nell'attività, pur se colpita da provvedimenti giudiziari. La 59 лва censura è, dunque, palesemente infondata.
5.1.4 L'unico profilo per il quale la sentenza impugnata non può essere confermata, ad avviso del Collegio, riguarda la qualificazione giuridica del fatto. La tesi difensiva è fondata perché trae argomento dalla formulazione testuale della disposizione incriminatrice contestata.
5.1.4.1 Invero l'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 delinea la fattispecie tipica in relazione alla condotta di elusione dell'amministrazione giudiziaria. La locuzione presente nel testo normativo intende riferirsi alla misura di prevenzione, come prevista dall'art. 33 d.lgs. n. 159 del 2011, che costituisce un istituto autonomo e distinto dalla confisca, basato su differenti presupposti applicativi e produttivo di altrettanto diversi effetti: la condizione cui è subordinata l'imposizione della misura è costituita dai sufficienti indizi che la libera disponibilità di beni personali dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), d), e), f) e g), possa agevolare la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa e comporta, non lo spossessamento definitivo del proposto, ma la loro gestione sotto il controllo dell'amministratore giudiziario per un periodo non superiore a cinque anni in aggiunta ad una delle misure previste dall'art. 6 dello stesso decreto. Quella prevista dal citato art. 33 costituisce misura patrimoniale temporanea, in conseguenza della quale i beni personali non sono sottratti alla proprietà del soggetto sottoposto alla misura e, quindi, al termine dell'amministrazione, gli verranno restituiti. Per contro, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca di prevenzione richiede una valutazione sull'impossibilità per il soggetto di giustificare la legittima provenienza del bene di cui risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero un giudizio di derivazione dei beni da attività illecite o dal loro reimpiego. Deve quindi dedursi che le condotte costituenti reato e sanzionate dall'art. 76, comma 5, cit. sono soltanto quelle tramite le quali il soggetto interessato elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali.
5.1.4.2 Non ignora il Collegio che precedenti pronunce di questa Corte, rese nel subprocedimento cautelare per le posizioni di CO UT e di EA OR (Sez. 2, n. 11867 del 01/02/2017, UT, Rv. 269557; Sez. 2, n. 12863 del 27/01/2017, OR, Rv.270582), hanno accolto una linea ermeneutica difforme, seguita anche dai giudici di merito, per la quale reato previsto dall'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 è ravvisabile anche se le condotte elusive riguardino la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. a seguito di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. A fondamento di tale orientamento si è osservato che: l'art. 33 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria anche a persone nei cui confronti si proceda per il delitto di associazione di stampo mafioso;
sia la misura 60 it dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, che la confisca di prevenzione sono comprese nel titolo II del d.lgs. n. 159 del 2011; la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. è una misura di sicurezza patrimoniale. Sul piano teleologico, è stata altresì valorizzata la rilevanza del dato effettuale della violazione con la condotta delle disposizioni dettate, in forza del sequestro preventivo e della custodia del bene, per consentire l'amministrazione giudiziaria, in quanto volte ad impedire ogni ingerenza da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria.
5.1.4.3 Ritiene il Collegio che siffatta soluzione ponga insuperabili difficoltà per l'inevitabile tensione con i principi di legalità, tassatività e riserva di legge, poiché finisce per ampliare in via interpretativa, al di là del dato testuale, la configurazione normativa dell'illecito e l'ambito oggettivo di applicazione della norma incriminatrice a situazioni dalla stessa non previste. Né può essere sufficiente che, in conseguenza dell'imposizione del sequestro finalizzato alla confisca nel corso di procedimento di cognizione, sul piano concreto ed effettuale si sia realizzata un'amministrazione giudiziaria, situazione che differisce nettamente dalla misura contemplata dalla previsione di legge. In tal senso si registra la posizione conforme assunta dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 51899 del 19/09/2019, Assumma, Rv. 277730, nonché, in motivazione, sez. 1, n. 2030 del 10/10/2019, Villari, Rv. 277921. Nel caso di specie è pacifico che UR era stata sottoposta a confisca ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992 all'esito del processo penale definito con la sentenza irrevocabile del Tribunale di AO del 2006 e che compendio oggetto di ablazione era costituito da impresa destinata a svolgere attività commerciale, quindi esplicitamente esclusa dalla sfera di incriminazione dell'art. 76, comma 5, che appunto riguarda l'amministrazione giudiziaria «di beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva». Pertanto, l'applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 76, comma 5, cit. all'amministrazione giudiziaria disposta in conseguenza di un provvedimento differente da quello contemplato dalla norma, qual è il sequestro preventivo seguito dalla confisca, realizza un'estensione del precetto ad ipotesi totalmente differente.
5.1.4.4 Piuttosto ritiene il Collegio che la condotta, ricostruita nei suoi aspetti materiali e soggettivi in termini di certezza nella sentenza in verifica, vada qualificata diversamente e rapportata all'ipotesi criminosa di cui all'art. 334, terzo comma, cod. pen. quale forma di sottrazione del bene impresa UR al sequestro imposto legalmente e mai revocato, ma anzi seguito da statuizione di confisca irrevocabile. Sul punto è altrettanto dimostrato che la misura ablatoria conclusiva, pur imposta con pronuncia irrevocabile, non ha mai ricevuto attuazione col trasferimento del compendio che ne è stato oggetto all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati, con la conseguenza che i beni sono rimasti nella 61 ита disponibilità formale dei custodi giudiziari e di fatto, per effetto delle condotte illecite, degli esponenti del clan UT, che hanno continuato a gestirla, ricavandone utilità sfuggite a tassazione ed alla percezione dei custodi. Ciò che è stato eluso è, dunque, il provvedimento di sequestro, che ha conservato la sua efficacia ed autonomia giuridica a fronte di confisca valida, ma mai eseguita, senza che al contempo l'avente diritto avesse ottenuto la restituzione dei beni;
la condotta protratta nel tempo di Di PImica e dei correi ha realizzato la fattispecie tipica della sottrazione del bene al vincolo giudiziale nel senso che ha impedito lo spossessamento dei soggetti cui era stata interdetta la gestione e ha consentito loro di continuare a beneficiarne, facendo anche propria una parte degli utili. Nell'esegesi offerta dalle Sezioni Unite (n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248382), l'autorevole Collegio ha osservato che «La condotta di "sottrazione" costituisce, come noto, una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. e assume anche, rispetto alle altre, un valore di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello pubblico alla conservazione del vincolo apposto su determinati beni in funzione del corretto conseguimento delle finalità cui per effetto di esso sono deputati. Sotto tale profilo si ritiene rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile ma anche semplicemente più difficoltoso il detto conseguimento (v. Sez. 6, n. 179 del 02/10/1984, dep. 1985, Tagliapietra, Rv. 167317; Sez. 6, n. 4312 del 07/02/1985, Scioscia;
Sez. 6, n. 49895 del 03/12/2009, P.M. in proc. Ruocco). Va da sé poi che la condotta di sottrazione non può che definirsi in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti, assumendo corrispondentemente estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, D'EL, Rv. 226220; Sez. 6, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853)». A titolo esemplificativo si è osservato che la sottrazione riferita agli immobili, oppure a quote di società, non può realizzarsi con lo spostamento materiale della cosa, che caratterizza, invece, la realizzazione della condotta per i beni mobili, ma può avvenire mediante negozi dispositivi di diritti o compimento di condotte materiali di godimento e di percezione dei frutti. La riqualificazione del fatto di reato nei termini esposti, già suggerita in via incidentale quale soluzione possibile anche da Sez. 1, n. 2030 del 10/10/2019, Villari, Rv. 277921, non massimata sul punto, non pone difficoltà sul piano del contraddittorio, poiché, da un lato comporta vantaggi sanzionatori per gli imputati per la meno gravosa punizione prevista dall'art. 334, terzo comma, cod. pen., dall'altro è stata sollecitata durante l'udienza mediante apposita interlocuzione con le parti, richieste espressamente di prendere posizione su una possibile definizione giuridica alternativa a quella esposta nell'imputazione. 62 лова Da quanto premesso segue l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 58) nei confronti di AN Di PImica e dei correi RA UT ed EA OR con rinvio per la rideterminazione della pena in coerenza con la disposta riqualificazione giuridica.
5.2 Non ha pregio il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha analizzato distintamente i contributi dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia in ordine alle vicende ed alla funzione svolta dall'impresa UR quale strumento di imposizione mafiosa nel controllo di un settore economico locale, rimasto nella sfera di dominio del clan UT, nonché le conversazioni intercettate, delle quali ha riassunto il tenore ed apprezzato la coerenza con le informazioni fornite dalle fonti dichiarative. L'impugnazione non opera un puntuale e analitico confronto con gli elementi probatori utilizzati per formulare il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 69) e prescinde dal contenuto delle decisioni passate in giudicato, una riguardante lo stesso ricorrente, dalla rievocazione operata dai collaboratori, alcuni a conoscenza dei fatti per scienza propria e non per informazione ricevuta da altri, dalla capacità rappresentativa di dialoghi intercettati e videoriprese. Le censure sulla scarsa valenza dimostrativa delle intercettazioni e delle accuse dei collaboratori risultano aspecifiche perché assertive e prive dell'illustrazione delle ragioni di contestazione, del dedotto significato equivoco delle captazioni e del difetto di convergenza delle propalazioni, mentre la pretesa di ricondurre i comportamenti accertati al solo rapporto di lavoro costituisce deduzione già respinta dai giudici di merito con argomentazioni logiche e ampiamente giustificate. Anche in punto di diritto la decisione in verifica non merita censure per avere dato conto dell'apporto causale offerto dal ricorrente all'azione dei correi CO UT, EA OR e IEmatteo RE nella gestione dell'impresa UR, quale strumento di realizzazione delle finalità antigiuridiche dell'associazione di stampo mafioso, compresa quella di inserirsi nel tessuto economico all'apparenza legale, imponendo regole e traendo profitti grazie al potere di intimidazione derivante dalla fama criminale e dall'essere organismo di natura mafiosa. In definitiva nei riguardi del ricorrente la sentenza impugnata va annullata con rinvio soltanto quanto al trattamento sanzionatorio in dipendenza della qualificazione giuridica del reato di cui al capo 58) ai sensi dell'art. 334, terzo comma, cod. pen., e quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. ed il ricorso va respinto nel resto.
6. RA UT ed EA OR, condannati perché ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi 58) e 69), hanno dedotto col primo motivo le medesime doglianze già esaminate ed in parte accolte per la posizione di Di PImica. Quanto alle restanti censure riguardanti l'attribuzione della condotta elusiva 63 del provvedimento di confisca, la difesa assume che RA UT si sarebbe limitata a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di UR, ossia a tenere comportamenti leciti ed irrilevanti ai fini di configurare la sua responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa;
del pari OR, per avere gestito UR con gli amministratori giudiziari, non avrebbe realizzato nessun apporto alla cosca mafiosa e le eventuali violazioni commesse esaurirebbero il loro rilievo sul piano fiscale.
6.1 Premesso che in punto di fatto la sentenza impugnata ha già evidenziato che RA UT, figlia del capoclan CO UT e sorella di LU, non era mai stata assunta quale dipendente di UR, e quindi non poteva svolgere attività lavorativa al suo interno, e che il marito OR, in quanto destinatario del provvedimento di sequestro e poi di confisca, era interdetto dal gestire l'impresa, non si riscontra il dedotto vizio di violazione di legge quanto ai criteri legali di valutazione della prova. Richiamate le precedenti pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e l'operato pregresso del clan UT, la Corte di appello ha ricostruito con logico e giustificato argomentare l'operato dei ricorrenti, la loro concreta ingerenza nella conduzione dell'impresa, il ruolo attivo svolto anche da RA UT negli adempimenti contabili, nell'assecondare le iniziative indebite del padre CO, nei contatti con fornitori e trasportatori, nelle azioni da assumere nei confronti dei debitori inadempienti, nella pretesa di effettuare prelievi dalla cassa da destinare all'acquisto di beni personali. Quanto ad OR, la sentenza ne ha accertato la continua ingerenza nella conduzione dell'impresa sotto le direttive ineludibili di CO UT ed in collaborazione con la moglie e con RE, sino ad avere imposto al custode FA le modalità di redazione dei documenti contabili e ad avere adottato i necessari accorgimenti per conseguire "in nero" rilevanti introiti, occultati agli amministratori giudiziari ed incamerati direttamente dai UT. Del resto la sentenza ha evidenziato che, per dichiarazione dello stesso amministratore BO, OR aveva continuato a presenziare ai controlli degli amministratori, sebbene gli fosse stato intimato di non frequentare gli uffici della UR, e che le intercettazioni avevano svelato senza incertezze gli espedienti materiali e contabili per celare una parte dei prodotti ittici commercializzati. Deve, dunque, concludersi che la ricostruzione delle condotte ritenute rilevanti è corretta e che la motivazione sul punto è congrua e logicamente articolata. Per contro, l'impugnazione afferma soltanto in via generica la carenza di motivazione, l'insufficienza delle sue argomentazioni e l'inidoneità delle circostanze valorizzate dai giudici di merito a sostenere il giudizio di responsabilità ed in termini altrettanto generici si duole che le conversazioni intercettate non siano di chiaro tenore, che i collaboratori non abbiano conoscenza diretta dei fatti rievocati con una narrazione priva di contenuti specifici e di credibilità senza offrire nessuno specifico 64 argomento, aderente al percorso motivazionale della sentenza.
6.2 Il secondo motivo è infondato. Il convincimento dei giudici di appello è corroborato da un solido impianto probatorio e le censure mosse con l'atto di appello sono state respinte con rilievi pertinenti e logici sulla irrilevanza della inattività della società UR s.r.l., soggetto di diritto ed economico diverso dalla ditta individuale UR di EA OR, sottoposto a sequestro e poi a confisca, in quanto era stata quest'ultima impresa a soddisfare le esigenze ed i programmi criminosi del clan UT e dei suoi maggiorenti. Inoltre, la conferma del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata altrettanto adeguatamente motivata a ragione degli stretti legami familiari tra i ricorrenti e la famiglia UT e della strumentalizzazione dell'impresa alla realizzazione del programma criminoso di ePAnsione economica e di controllo monopolistico del commercio ittico, fatto proprio dalla cosca mafiosa.
6.3 Il terzo motivo è solo parzialmente fondato. Per quanto attiene alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. valgono le considerazioni già esposte per la posizione di OR al punto 3.2. 6.4 Merita parziale accoglimento il quarto motivo di ricorso. Ad EA OR è stato attribuito il ruolo di vertice dell'associazione mafiosa quale suo organizzatore, ma sul punto la sentenza non presenta uno sviluppo argomentativo che dia conto degli elementi di fatto sufficienti a riscontrare lo svolgimento di mansioni direttive e di coordinamento dell'operato di altri sodali e l'assunzione in via autonoma di decisioni rilevanti per la vita e l'operato dell'associazione. Le argomentazioni dedicate alle modalità di gestione di UR sembrano delineare un ruolo di OR comunque subordinato al volere del suocero CO UT ed una collaborazione non sovraordinata con gli altri soggetti coinvolti nell'impresa. Inoltre, paiono insufficienti, perché generiche e non tradottesi nella descrizione di specifiche condotte, anche le osservazioni che rimandano alle propalazioni dei collaboratori di giustizia sul ruolo vicario svolto da OR durante i periodi di carcerazione di CO e LU UT. Sul punto è dunque necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in modo da approfondire il tema e colmare le lacune motivazionali riscontrate. Vanno, invece, respinte le doglianze incentrate sul trattamento sanzionatorio, ad eccezione che per le conseguenze della operata riqualificazione del reato di cui al capo 58), all'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. ed al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., per i quali capi e punti è disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il diniego ad OR delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla 65 up considerazione della sua biografia criminale, elemento negativo che non può essere contraddetto dalla scelta di accesso al rito abbreviato per quanto già osservato in relazione alla posizione di LI OR, da intendersi qui richiamato. Del pari la pretesa brevità della condotta costituisce un profilo fattuale non apprezzabile direttamente da questa Corte e per implicito già ritenuto minusvalente da quella di merito.
6.5 Non può essere accolto il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Fonte, proposto per la posizione del solo OR, perché privo di fondamento. Il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso è stato ricostruito in base all'attività svolta nell'ambito di UR che ha consentito, per quanto già esposto, la prosecuzione del controllo del mercato ittico in condizioni monopolistiche, già da tempo imposte, dapprima con modalità violente ed intimidatorie, in tempi più recenti grazie alla posizione di supremazia ormai acquisita ed all'immutato potere di condizionamento del clan UT, che in tal modo, e grazie anche all'operato di OR, ha potuto conseguire gli obiettivi criminali prefissatisi. Non hanno pregio le doglianze sull'omessa considerazione della precedente assoluzione del ricorrente da analogo addebito: la Corte di merito ha già riscontrato l'inerenza del verdetto favorevole ad altro periodo temporale rispetto a quello contestato. Del pari, le obiezioni difensive leggono i dati probatori alla luce delle mansioni lavorative svolte quali dipendenti di UR dal ricorrente e dai coimputati e delle vicende dell'impresa, ma le stesse sono state già apprezzate in sede di merito come ininfluenti per il chiaro significato indiziario delle informazioni ricavate dalle investigazioni condotte, indicative della gestione illecita condotta da OR in collaborazione con la moglie, oltre che con RE e Di PImica e sotto le direttive di CO UT, sebbene egli non avesse alcun titolo per svolgere tale attività, che ha oggettivamente avvantaggiato la sua persona, quella del capoclan e l'intera organizzazione, cui si è consentito di protrarre il controllo egemonico di un settore economico, di reinvestire i proventi illecitamente percepiti e di consolidare l'ingerenza criminosa nella realtà locale.
6.6 Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Ponte pone la questione circa la configurabilità del delitto di cui all'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, che è stata già esaminata in riferimento alla posizione del coimputato Di PImica.
7. LU UT, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 54), 54-bis) e 69), contesta con il primo motivo il giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo.
7.1 La negazione dell'acquisizione di elementi probatori indicativi della persistente esistenza e vitalità dell'associazione mafiosa denominata clan TP anche nel periodo in contestazione nel presente procedimento è frutto di una 66 considerazione parcellizzata ed atomistica delle emergenze prodotte dalle investigazioni e non tiene conto del fatto che, dopo anni di operatività nel territorio di influenza e di imposizione mediante l'uso della violenza e dell'intimidazione, i suoi esponenti hanno potuto mantenere le medesime posizioni di forza anche senza la necessità di compiere gesti aggressivi eclatanti e continuare a curare i loro interessi nel settore del mercato ittico, degli stupefacenti e dei servizi di vigilanza in locali notturni in perfetta continuità con le condotte accertate nelle sentenze già irrevocabili. La Corte di appello ha evidenziato con ampia illustrazione delle risultanze acquisite le metodiche autoritative di gestione degli affari della cosca al di fuori da qualsiasi possibilità di concorrenza e di contrattazione libera su qualità, quantità, prezzi dei prodotti e tempi di fornitura con gli altri operatori economici coinvolti -armatori, pescatori, ristoratori ed esercenti acquirenti- e ha individuato i protagonisti di tale attivismo criminoso, compreso il ricorrente LU UT, grazie al quale il sodalizio aveva conseguito il controllo assoluto del mercato ittico in una vasta zona litoranea dell'alto Tirreno anche mediante l'apertura di nuovi esercizi di pescheria, intestati a dipendenti di UR o a componenti della famiglia UT. In particolare i dialoghi intercettati sono stati valorizzati dai giudici di merito perché direttamente rappresentativi della capacità di imposizione del clan 'ndranghetista nei confronti degli interlocutori commerciali, costretti ad adeguarsi alle condizioni loro imposte, pena l'impossibilità di continuare ad operare sul mercato, e la situazione emersa è stata ritenuta coerente con il narrato dei collaboratori, le cui conoscenze sono state valorizzate perché frutto anche di esperienze dirette e personali e non riguardanti soltanto vicende passate e già coperte da giudicato. Al contrario, si è evidenziato che nel periodo successivo alla sua scarcerazione LU UT aveva assunto una posizione dirigenziale perché deputato alla selezione degli obiettivi e degli impegni dell'organizzazione ed alla gestione dei rapporti con altre consorterie 'ndranghetiste di territori vicini in riferimento, sia al controllo dei servizi di vigilanza nei locali notturni, sia al traffico di stupefacenti. In tal senso sono state valorizzate le propalazioni dei collaboratori GE, EM e La MA, dei quali si è riscontrata la conoscenza anche personale dei fatti riferiti perché coinvolti nelle vicende relative alla vigilanza nelle discoteche del litorale cosentino, in quanto interessati ad accaparrarsi i servizi per conto delle cosche RA-ZZ, e, in quanto tali, per essere stati informati dell'accordo PArtitorio dei relativi proventi, raggiunto con LU UT, una volta che questi non aveva potuto imporre la prestazione in via esclusiva dell'attività da parte di imprese allo stesso vicine o comunque controllate. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che LE La MA aveva preso parte assieme a NI RA agli incontri con il ricorrente per decidere come regolare i reciproci interessi nel settore 67 dei servizi di sorveglianza e che gli altri collaboratori GE e EM avevano appreso notizie sulle stesse vicende, sia per esperienza personale, sia da più informatori, specificamente individuati, intranei al sodalizio cosentino concorrente dei UT. Deve, dunque, escludersi l'unicità della fonte informativa e la circolarità della prova nei termini denunciati in ricorso e confermarsi il corretto riscontro della convergenza delle indicazioni accusatorie, provenienti dai collaboratori stessi. Inoltre, anche la pretesa incostanza delle dichiarazioni di EM, in ordine alla sua partecipazione al pranzo tenutosi presso il ristorante La Mimosa di Guardia Piemontese con LU UT e gli esponenti del clan RA-ZZ, costituisce profilo inerente alla sua credibilità che è stato valutato come trascurabile, sia perché frutto di un cattivo ricordo, sia perché oggettivamente non incidente sul nucleo principale e determinante della narrazione, che riguarda piuttosto l'incontro, i protagonisti, le ragioni e gli accordi raggiunti, tutti particolari che la sentenza rimarca come oggetto di costante rievocazione da parte del propalante, riscontrato da elementi esterni quali le conversazioni intercettate, analizzate in riferimento ai delitti di cui ai capi 61) e 62) e di cui il ricorso non ha tenuto conto. Pertanto, la pretesa decisività del particolare è sostenuta in via di mero dissenso dalla decisione, ma senza offrirne prova concludente e realmente in grado di compromettere la legalità e la tenuta logica del giudizio di affidabilità della fonte. La difesa propone poi una lettura in chiave liberatoria della conversazione intercettata il 25 gennaio 2013. Per quanto nel corso del dialogo non sia dato cogliere un riferimento esplicito alla persona di LU UT, tuttavia non è censurabile l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito, perché non contrastante con il tenore letterale delle locuzioni e nemmeno in sé manifestamente illogica, laddove ha ritenuto indizianti i commenti dei due interlocutori sulle contrastanti indicazioni fornite dal "capo" su come dirigere la 'ndrina di EA, all'interno della quale vi erano scontri fra fazioni contrapposte, e sull'attesa della scarcerazione del figlio per il successivo 4 aprile, dal quale sarebbero giunte decisioni risolutive. Infatti, la Corte di appello ha osservato che, per quanto emerso in separato procedimento, la 'ndrina di EA era dipendente dalla cosca di RO ed il figlio di cui si attendeva la liberazione per tornare ad occuparsi delle vicende dell'organizzazione era LU UT, in quanto figlio del vecchio capocian CO UT e scarcerato effettivamente il 4 aprile 2013. I particolari biografici ed i precedenti penali hanno riscontrato oggettivamente la corretta lettura dei dati captativi in termini non censurabili in sede di legittimità. La doglianza difensiva pretende in modo inammissibile di demandare a questa Corte l'interpretazione di una conversazione captata ed utilizzata quale elemento 68 probatorio per ritenere comprovata l'ipotesi d'accusa in contrasto con consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, per il quale, in materia di intercettazioni, «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (ex multis Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'EA, Rv. 268389).
7.2 Il secondo motivo contesta invano il giudizio ricognitivo della fattispecie di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. perché si limita a negare l'avvenuta assunzione di decisioni rilevanti per la vita e l'operato dell'associazione, ignorando la piattaforma probatoria valorizzata nelle sentenze di merito, indicativa di una posizione di sovra ordinazione e di autonoma determinazione assunta dal ricorrente. Basti pensare alla conversazione sopra citata, nella quale PI LE, sodale della formazione di EA, aveva concluso il dialogo, osservando che quello che avrebbe deciso "il figlio", ossia LU UT, si sarebbe fatto, emergenza ritenuta in grado di dimostrare che nella considerazione degli altri affiliati egli era dotato di potere decisionale e di capacità di imposizione del proprio volere ai sottoposti. È, invece, fondato il ricorso quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. per quanto già osservato per le posizioni dei coimputati, conseguendone l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto e eventualmente anche per la rideterminazione della pena.
7.3 Il terzo motivo investe il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 54) e 54-bis), rispetto ai quali ha negato, sotto il profilo oggettivo, l'avvenuto investimento di proventi illeciti e sul piano soggettivo la volontà di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione per essere le beneficiarie dell'intestazione rispettivamente la moglie e la sorella del ricorrente.
7.3.1 Quanto al primo aspetto, la fittizietà dell'intestazione delle due imprese è stata dedotta da una serie di elementi indiziari, analizzati compiutamente dai giudici di merito, che partendo dalle informazioni fornite dai collaboratori GE, - EM e AN, convergenti nell'indicare LU UT quale effettivo proprietario dell'esercizio intestato prima alla moglie, quindi alla sorella RA UT hanno altresì utilizzato le risultanze delle indagini, ossia l'avvenuta apertura - di alcune pescherie da parte di esponenti del clan UT e l'effettività della gestione dell'attività da parte del ricorrente, che aveva trattato in piena autonomia con dipendenti, fornitori e clienti. Sul piano patrimoniale, si è riscontrata la percezione da parte dei coniugi UT-LI, così come da parte di RA UT e del suo 69 if nucleo familiare, di redditi appena sufficienti a sostenere i costi di mantenimento, non già ad effettuare quei costosi investimenti dei quali hanno riferito i collaboratori anche in relazione alle lagnanze del ricorrente sulla difficoltà di recuperare i costi di avviamento dell'attività.
7.3.2 In punto di diritto non può condividersi l'impostazione difensiva, che denuncia l'inidoneità dell'operazione di intestazione di beni ad un prossimo congiunto, per di più convivente come nel caso della coimputata LI, ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione ablative perché l'intestatario sarebbe comunque coinvolto nelle prodromiche indagini patrimoniali. Tale linea interpretativa si avvale del disposto dell'art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011 e della presunzione di appartenenza al proposto dei beni nella titolarità di coniuge e figli conviventi, ragione per la quale, come sostenuto anche da un indirizzo giurisprudenziale, per potersi configurare il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è sufficiente che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati intestati fittiziamente a soggetti quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter, legge n. 575 del 1965, ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011. In questi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale deve essere riconosciuta se siano acquisiti elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo (Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, Lo Giudice, Rv. 254528; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340). Osserva il Collegio che la linea interpretativa così riassunta finisce per tradire la formulazione testuale della norma incriminatrice e la sua dimensione finalistica, poiché anche l'intestazione di un bene o di valori ad un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale costituisce condotta idonea ad esporre a pericolo l'interesse protetto dello Stato. Nei confronti di determinate categorie di soggetti, legati da vincoli personali al proposto, esiste una mera presunzione relativa di appartenenza al proposto stesso, che non esclude la concreta offensività dell'intestazione, poiché la presunzione può essere superata dalla prova contraria ed opera soltanto entro limiti temporali prestabiliti dalla legge. Inoltre, gli elementi costitutivi della fattispecie penale non coincidono con i presupposti richiesti per l'applicazione effettiva di una misura di prevenzione reale, senza tralasciare che l'accoglimento della tesi difensiva porterebbe alla conseguenza, paradossale e contraria alla finalità dell'incriminazione, di creare un'area di impunità proprio nelle situazioni in cui è più frequente l'intestazione fittizia (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Pmt in proc. Filardo, Rv. 261656; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200; Sez. 2, n. 7999 del 70 л 01/02/2017, LI, Rv. 269545; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, P.m. in proc. Francaviglia, Rv. 270035). La soluzione così propugnata è stata recepita anche dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270087, in motivazione hanno riconosciuto come non esista «sovrapposizione fra la condotta incriminata - il cui disvalore si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare la (solo) formale attribuzione (Sez. U., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese, in motivazione) - ed il meccanismo delle presunzioni di fittizietà destinate ad agevolare le misure di prevenzione patrimoniale, poiché l'applicabilità dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (e nel previgente sistema dell'art.
2-ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965) non esclude la possibilità di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, nei confronti dei soggetti che partecipano alle operazioni di trasferimento o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di valori di cui all'art. 12-quinquies, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti».
7.3.3 Nel caso specifico, non soltanto la tesi difensiva è infondata in diritto, ma sul piano probatorio non è stata prospettata ai giudici di merito, e nemmeno col ricorso, quale altra finalità, rispetto a quella elusiva, LU UT ed i correi avrebbero perseguito con l'intestazione fittizia, il che impedisce di pervenire alla sollecitata pronuncia assolutoria anche secondo l'orientamento esegetico più favorevole.
7.4 Il quarto motivo che contesta le scelte sanzionatorie va respinto: fermo restando quanto osservato sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.,nel resto la sentenza ha motivato l'irrogazione di sanzione detentiva attestata sulla media edittale a ragione delle modalità delle condotte, dei molteplici settori criminosi in cui le stesse si erano compiute e del giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, recidivo specifico, nonostante la lunga carcerazione già subita. Si tratta di argomenti effettivi e non di mere formule di stile, che attingono alla biografia ed alla concreta manifestazione della capacità criminale del soggetto, come tali insuscettibili di sindacato difforme in sede di legittimità.
7.5 Anche il quinto motivo è infondato: la statuizione di confisca, giustificata col rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, viene avversata con argomenti privi di specificità, perché basati sull'asserita capacità reddituale del ricorrente, affermata in via generica, prescindendo dai risultati delle indagini e dalla puntuale analisi patrimoniale esposta in sentenza. Fermo restando l'accoglimento del ricorso limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. ed alle eventuali ricadute in punto di determinazione della pena, nel resto il ricorso va respinto.
8. TO LI ha riportato condanna esclusivamente per il reato di cui 71 al capo 54), commesso in concorso col coniuge LU UT.
8.1 Il primo motivo prospetta in parte le medesime doglianze formulate dalla difesa di UT, in parte lamenta l'omessa conduzione di adeguate indagini patrimoniali per verificare la disponibilità delle risorse di origine lecita, investite nella costituzione dell'impresa indicata nell'imputazione. Sull'idoneità dell'intestazione ad eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione reali si è già detto. Va aggiunto che il giudizio fondato sul significato dimostrativo delle informazioni fornite dai collaboratori di giustizia per cognizione diretta, oppure de relato, avendo appreso le circostanze riferite da LU UT o da altri soggetti relazionatisi con questi per i lavori di allestimento della nuova attività, non presenta profili di arbitrarietà, né di manifesta illogicità anche se le predette fonti non hanno mai nominato direttamente la persona della ricorrente. Inoltre, la sentenza impugnata ha esposto in modo analitico l'esito delle investigazioni condotte sui redditi e sul patrimonio della ricorrente e del suo nucleo familiare senza tralasciare la disamina delle argomentazioni difensive: al riguardo la Corte di appello ha osservato che, sebbene fosse stata dimostrata la percezione nell'anno 2007 da parte di LI di un indennizzo per ingiusta detenzione pari a 148.000 euro, tuttavia, tenuto anche conto della distanza temporale di sei anni rispetto alla costituzione della nuova attività commerciale, delle esigenze di mantenimento di una famiglia di quattro persone e degli esiti della gestione di quella a lei già intestata -priva di redditi dichiarati negli anni 2011 e 2012, in precedenza con perdite di esercizio di 190.000 euro - non vi era prova dell'effettivo riPArmio di tale somma e della sua destinazione a finanziare l'avvio dell'impresa. Il ragionamento probatorio condotto dai giudici di merito si è avvalso dei risultati delle indagini patrimoniali in correlazione con i dati captativi e con quanto emerso dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, con i quali il ricorso non si confronta in termini altrettanto analitici e puntuali e non riesce a dimostrare di avere già provato la derivazione diretta dell'investimento dalle somme incamerate a titolo di indennizzo. Anche in merito alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 non trova rispondenza nella sentenza in esame la censura che le addebita l'applicazione automatica in assenza di giustificazione: al contrario, dall'intera ricostruzione delle vicende di UR e delle condotte di intestazione fittizia discende che la costituzione delle pescherie da parte di familiari dei UT e dipendenti della stessa impresa era funzionale a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie, a diversificare gli investimenti, a mantenere saldo il controllo del mercato ittico nell'interesse della cosca UT ed a rafforzare il suo potere economico e criminale, aspetti che sul piano soggettivo erano nel dominio della ricorrente, in quanto moglie di LU UT 72 ik e nuora del capocian CO UT.
8.2 Il secondo motivo di ricorso riguarda la confisca. Premesso che la misura ablatoria è stata imposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 quale obbligatoria conseguenza della condanna per il delitto di cui all'art. 12-quinquies stessa legge, in presenza di tutti i requisiti legittimanti secondo l'esposizione analitica riportata nella sentenza di primo grado alle pagg. 358-364 e richiamata da quella di appello, è generica la contestazione che lamenta l'omessa considerazione degli introiti legittimi percepiti dalla ricorrente perché non specifica come gli stessi abbiano consentito l'acquisizione dei beni confiscati e quali profili di erroneità siano rinvenibili nella statuizione contestata. Per le considerazioni svolte il ricorso di TO LI va respinto.
9. RA UT è stata condannata per il solo delitto di cui al capo 54-bis), contestato in riferimento alla intestazione fittizia dell'impresa indicata nell'imputazione, ritenuta nella reale disponibilità del fratello LU UT.
9.1 Va premessa l'infondatezza dell'assunto difensivo, per il quale l'impresa in contestazione sarebbe la medesima già intestata alla coimputata LI: è sufficiente confrontare le accuse di cui ai capi 54) e 54-bis) per desumere che le due ditte individuali avevano denominazioni diverse, sedi differenti perché allocate in ambienti situati in civici non corrispondenti, l'una al 6, l'altra al 29 di via A. Diaz in RO, oggetti in parte distinti. Le restanti doglianze, sull'acquisizione avvenuta due anni dopo l'intestazione a LI ed a titolo oneroso, non consentono di ritenere erroneo e manifestamente illogico il giudizio ricostruttivo della fattispecie in esame: in primo luogo nei riguardi della ricorrente non opererebbe la presunzione relativa, stabilita dall'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non convivente con LU UT ed in ogni caso, per quanto già esposto in relazione alla posizione di questi, l'operazione è in sé idonea ad eludere la sottoposizione del bene a misure ablatorie reali anche per la mancata deduzione del perseguimento, tramite l'intestazione apparente, di altra finalità lecita. Inoltre, il richiamo alla natura onerosa dell'acquisizione in capo alla ricorrente non considera che nessuna allegazione verificabile, prima ancora che dimostrazione, è stata offerta sulla provenienza dei mezzi per l'avvio dell'attività nel 2015 con un capitale investito di euro 10.000,00 e sull'affitto dell'immobile per la somma dichiarata di euro 1.800,00 mensili. Inoltre, l'impugnazione prescinde da un confronto critico con l'analisi specifica dei redditi personali della ricorrente e del marito e con il giudizio di insufficienza a giustificare altri acquisti e la costituzione dell'impresa individuale, come riportato alle pagg. 92-96 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello. Sul piano dell'elemento soggettivo, sin dalla sentenza di primo grado si è evidenziato che esponenti dell'associazione avevano già subito la privazione dei foro 73 beni negli anni novanta e che, tramite l'intestazione a persone incensurate della famiglia UT, si perseguiva l'intento di non subire ulteriori ablazioni e di conservare la redditività dell'investimento. I superiori rilievi non presentano nessun aspetto di illogicità manifesta, né altre carenze motivazionali.
9.2 In ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, la sentenza impugnata ha rimarcato lo stretto collegamento funzionale tra l'impresa della ricorrente e l'attività di UR, quale strumento di imposizione in campo economico e criminale dell'associazione di stampo mafioso, capeggiata dai di lei padre e fratello, a ragione degli stretti vincoli familiari che la legavano a costoro e della condivisione dei medesimi propositi ed interessi, che trascendono la dimensione strettamente personale e familiare. Valgono, dunque, anche per la sua posizione i rilievi già svolti per la coimputata LI. In conclusione, anche il ricorso proposto da RA UT va respinto. 10. SE EM, condannato per i reati di cui ai capi 59), 61), 62) e 63), con unico motivo si duole della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 59). 10.1 La questione è stata già correttamente risolta dalla Corte distrettuale, la quale ha osservato che la sentenza della Corte di assise di appello di RO del 18/12/2017, divenuta esecutiva il 17/04/2019, ha giudicato un fatto di reato diverso rispetto all'addebito di cui al capo 59), constatazione della quale ha offerto congrua illustrazione. Ha, infatti, rilevato che al capo A8) di quel processo si addebitava a EM ed OS il tentativo di imporre con metodi intimidatori e mafiosi i servizi di vigilanza presso i locali notturni gestiti da AN CU, siti in ZA e denominati "Live" e "Loft", nell'ambito della più ampia attività di controllo del territorio svolta della cosca RA-ZZ. Sebbene la condotta fosse stata descritta come protratta a far data dal mese di febbraio 2014, le condotte estorsive sono state ritenute oggetto di accertamento circoscritto sul piano territoriale e temporale ai locali cosentini del CU, senza includere anche la diversa attività da quest'ultimo condotta presso la discoteca "Mamaeli", sita nel comune costiero di AN ed operativa nel solo periodo estivo. È con riferimento a tale specifico esercizio che, secondo la Corte di appello, è stata elevata l'imputazione estorsiva nel presente procedimento con l'indicazione temporale della commissione nell'anno 2014, ma riferibile per tabulas al solo periodo estivo. Sulla scorta di tale raffronto comparativo, i giudici di appello hanno affermato che EM ed OS, nell'imporre il servizio di vigilanza al "Mamaeli" pur avendo sfruttato la carica intimidatoria già esercitata in precedenza nei confronti di CU per i locali situati in territorio cosentino, tuttavia avevano realizzato iniziative estorsive diverse per circostanze PAzio-temporali dell'azione, 74 it per modalità dell'attività impositiva nella quale si era inserito anche il coimputato OR e per contesto di maturazione delle stesse, favorite dall'accordo raggiunto con LU UT proprio nel periodo estivo del 2014. 10.2 Ebbene, le superiori considerazioni non appalesano nessun profilo censurabile. L'assunto difensivo, per il quale la condotta estorsiva sarebbe unica e sviluppatasi in due momenti storici, ossia a gennaio e nell'estate del 2014, ma soltanto a ragione del fatto che la persona offesa aveva gestito locali notturni attivi secondo criteri stagionali, non soltanto prospetta temi fattuali non suscettibili di verifica diretta da parte del giudice di legittimità, ma ignora un elemento essenziale del ragionamento valutativo della Corte di merito, ossia l'intervento dopo le prime condotte dei primi mesi del 2014 di un elemento di cesura, costituito dall'inserimento nel contesto estorsivo delle pretese avanzate anche dai cetraresi rappresentati da LU UT, con i quali RA e TI avevano finito per stipulare un accordo pacificatore, in forza del quale la rinuncia di UT ad imporre i servizi di vigilanza delle imprese, dallo stesso controllate, sarebbe stata compensata con l'attribuzione di una quota di utili ricavati dal servizio e dalle tangenti imposte. Per le considerazioni svolte il ricorso di EM va dichiarato inammissibile. 11. SE NA OS è stato condannato per i reati di cui ai capi 59), 61), 62) e 63). 11.1 Il primo motivo di ricorso, incentrato sul giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 59), è inammissibile in quanto sollecita un non consentito apprezzamento in chiave alternativa delle dichiarazioni della persona offesa AN CU. Per contro, la sentenza impugnata ha bene evidenziato come, secondo la rievocazione conforme operata dal soggetto passivo e dal collaboratore EM, sebbene quest'ultimo ed OS non si fossero resi latori di esplicite minacce nei suoi confronti, le loro offerte erano state accolte dal destinatario per il timore delle rappresaglie che un eventuale rifiuto avrebbe suscitato, nella chiara consapevolezza che il loro agire era PAlleggiato ed approvato dagli esponenti di vertice delle cosche cosentine RA ed ZZ, con i quali CU aveva già avuto un incontro personale presso il bar Disco Verde di ZA nel corso del quale aveva subito esplicite pressioni e che poi aveva rivisto all'interno dei suoi locali. Pertanto, i giudici di merito hanno concluso che EM ed OS non avevano dovuto ricorrere a metodi violenti o intimidatori per imporre i loro servizi anche presso il locale "Mamaeli" di AN per essersi avvalsi della forza impositrice dei loro referenti mafiosi, ben nota all'imprenditore, che avevano sfruttato a loro favore anche quando nel periodo estivo dell'anno 2014 era intervenuto l'accordo tra i cosentini e LU UT. 75 мор 11.2 Anche in ordine alle vicende estorsive contestate al capo 61) non ha pregio la doglianza difensiva che assume essere mancata una qualsiasi forma di coartazione della vittima del reato. Si legge nella sentenza in verifica che EM ha descritto in dettaglio le modalità con le quali lui ed OS avevano avvicinato la vittima nel corso di un pranzo al quale avevano preso parte anche SE OR, ED MO ed ES LI per imporre a GU di avvalersi dei servizi di vigilanza della loro impresa e di quella della LI, in sostituzione dell'impresa di CC ZZ sino a quel momento operativa presso il locale Acadie di EA. Tali rivelazioni sono state ritenute riscontrate sia dalle ammissioni di GU, per il quale OS gli aveva intimato "adesso per la vigilanza ci siamo noi", sia dalle emergenze dell'attività captativa del 21 luglio 2015 indicative del fatto che, sin dal giorno seguente il pranzo riferito da EM e da GU, quest'ultimo aveva comunicato a ZZ ed al suo socio che non si sarebbe più avvalso dei loro servizi, e ciò per le pressioni ricevute per favorire altri operatori del settore, non già per ragioni di politica commerciale o di maggiore convenienza economica. Da tale corredo probatorio i giudici di merito hanno dedotto in termini perfettamente logici la prova delle minacce implicite rivolte a GU dal ricorrente per imporre i servizi della propria impresa e quindi della configurabilità della fattispecie estorsiva. 11.3 Del pari infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Premesso che l'addebito di cui al capo 61) è strutturato in riferimento ad un duplice evento dannoso per la persona offesa, costituito dall'utilizzo dei servizi di sicurezza erogati dalle società RP e LI e dalla risoluzione del contratto già sottoscritto con una società riconducibile a CC ZZ, entrambi oggetto di imposizione, dalla ricostruzione della sequenza delle vicende riportata nella sentenza impugnata e dalla conversazione intercettata il 21 luglio 2015 si evince che, quanto meno in riferimento alla seconda evenienza, il recesso dal contratto stipulato con ZZ si era realmente verificato, il che conferma la correttezza del giudizio sulla avvenuta consumazione dell'estorsione. Né tale conclusione contraddice la diversa soluzione offerta dalla sentenza del Tribunale di AO perché riguardante il rapporto negoziale con LI ed il diverso profilo dell'effettiva utilizzazione dei servizi dalla stessa erogati. 11.4 Anche il quarto motivo di ricorso non merita accoglimento. Il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 62) è congruamente motivato in base al tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa BI ZZ e delle convergenti ammissioni provenienti da EM, il quale aveva anche prodotto copia del contratto stipulato con il predetto gestore. Inoltre, è significativa la stessa ricostruzione delle condotte tenute dal titolare dei locali notturni, il quale aveva sottoscritto il contratto con la ditta RP, sostituita a quella di ZZ, dopo avere 76 lop saputo da questi che i suoi rappresentanti appartenevano alla criminalità organizzata cosentina ed a seguito della implicita minaccia subita, che, nel giudizio della Corte di appello, ha svolto un ruolo determinante di coartazione della volontà di concludere l'accordo con l'impresa preferita a quella di cui si era servito sino a quel momento, frutto di un scelta non libera, ma necessitata e diretta ad evitare negative ripercussioni sull'attività. 11.5 È infondato anche il quinto motivo: i dati probatori esposti nella sentenza di appello danno conto del corretto giudizio di avvenuta consumazione del delitto estorsivo di cui al capo 62), posto che la persona offesa a seguito delle pressioni intimidatorie subite si era indotta a sottoscrivere il contratto con la RP, il che già di per sé realizza l'evento della fattispecie tipica nella forma "contrattuale", cui è ricollegato il vantaggio per l'agente con correlativo pregiudizio per il soggetto passivo. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte e qui si ribadisce che «Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno» (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Pm in proc. Di Grazia, Rv. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Pm in proc. Mancuso ed altri, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Pg, Fontana ed altri, Rv. 258168). Né assume rilievo decisivo quanto dedotto con il primo motivo aggiunto: l'avvenuta assoluzione della coimputata LI nel processo celebrato dal Tribunale di AO e poi dalla Corte di appello di RO, per ragioni che si ignorano, risente del diverso rito col quale si è svolta la vicenda processuale ed in ogni caso non può in sé costituire motivo per sollecitare analogo épilogo decisorio. Non va poi tralasciato che, come sostenuto dal Procuratore Generale presso questa Corte, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è ravvisabile il contrasto di giudicati nel caso in cui autorità giudiziarie diverse attribuiscano una difforme valutazione giuridica ad un fatto ricostruito in modo identico (Sez. 5, 2713 del 24/11/2021, dep. 2022, Romano, Rv. 282737; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902; Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671). 11.6 La sentenza in esame ha esposto un congruo corredo motivazionale anche in ordine al delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., ascritto al capo 63). Ha evidenziato che le pressioni esercitate dal ricorrente e dai suoi complici sui gestori di locali notturni affinché si avvalessero dei servizi di vigilanza offerti dalla RP 77 ла in preferenza ed in sostituzione di imprese concorrenti, nonostante le condizioni offerte alla fine svantaggiose, come riferito dal teste CU, per il quale erano oggetto di imposizione non solo i compensi, ma anche il numero di persone da impiegare per serata, avevano realmente alterato le condizioni di libero mercato. Infatti, è emerso che anche altre imprese del medesimo settore non avevano inviato personale quando EM ed OS si erano rifiutati di svolgere il servizio di vigilanza per l'indisponibilità dei gestori dei locali di impiegare personale eccedente le reali esigenze delle loro attività (vedasi dichiarazioni di IS e Palma, pag. 62 sentenza). 11.7 Infine, anche il settimo motivo va respinto: la Corte di appello ha espresso un motivato giudizio di insussistenza dei presupposti applicativi della continuazione, che non viola l'art. 81 cpv. cod. pen., né è inficiato da palese illogicità, dal momento che ha assegnato rilievo ad un fatto nuovo intervenuto dopo le prime estorsioni compiute in ZA, ovvero alla decisione di LU UT di controllare i servizi di vigilanza interferendo con i progetti di affermazione delle cosche cosentine RA-Zingari e al successivo accordo. Valgono, dunque, le medesime argomentazioni già esposte per la posizione di EM al punto 10. In definitiva il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto. 12. SE OR è stato condannato per i reati di cui ai capi 59), 63) e 69). 12.1 Il primo motivo di ricorso si rivela del tutto generico e quindi inammissibile. Afferma testualmente la difesa che «la gravata sentenza è affetta da innegabili lacune motivazionali», ma omette di specificare in cosa consista il vizio dedotto e di dar conto della sua effettiva ricorrenza, con ciò violando il canone di obbligatoria specificità dei motivi di impugnazione prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.. 12.2 Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha basato il giudizio di responsabilità per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, denominata clan UT, sulle accuse provenienti dal collaboratore EM, secondo il quale OR era il soggetto che, per incarico e per conto di LU UT, si era occupato tramite una impresa nella titolarità della moglie di fornire i servizi di vigilanza nei locali notturni della zona controllata dalla cosca e, nel periodo successivo all'accordo raggiunto tra UT ed i maggiorenti delle cosche cosentine, quale fiduciario dello stesso UT, aveva funto da tramite con tali organizzazioni, sul piano operativo rappresentate da EM ed OS, nonché da collettore delle tangenti estorsive versate dagli imprenditori e consegnate a NI IG per farle pervenire a UT. La Corte di merito non ha mancato di apprezzare in termini positivi la credibilità del narrato del collaboratore, sia sul piano intrinseco per il rapporto di stretta collaborazione anche criminale intrattenuto col ricorrente, sia su quello estrinseco per la coerenza logica, 78 il dettaglio e la precisione delle vicende riferite con ricchezza di dettagli descrittivi e perfetta contestualizzazione PAzio-temporale. Ha individuato anche plurimi elementi di riscontro nelle accuse provenienti dall'altro propalante GE, utilizzabili sebbene riguardanti circostanze apprese da altri, e nelle risultanze dell'attività investigativa e delle intercettazioni, avvalorate dalle dichiarazioni del teste CU. Le obiezioni mosse dalla difesa al ragionamento probatorio articolato nella sentenza in verifica soffrono di generica ad assertiva formulazione, poiché omettono di illustrare la dedotta inidoneità del propalato dei collaboratori a costituire prova idonea di responsabilità, la mancata acquisizione di riscontri e la inconcludenza degli esiti dell'attività intercettativa. Al riguardo è sufficiente considerare che nel ricorso, contrariamente a quanto sostenuto, non vi è affatto un'ampia disamina del narrato dei collaboratori, né si illustrano i motivi per i quali le fonti dichiarative non siano convergenti, trascurandosi che specialmente EM non ha mancato di descrivere in dettaglio l'operato del OR ed il suo ruolo nelle vicende dei servizi di vigilanza imposti nell'interesse non personale, quanto della cosca UT, a ragione del quale si è ricostruita la condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso sulla scorta di un giudizio che, al di là della formale affiliazione, è stato basato sui comportamenti e sullo stabile e duraturo rapporto di cooperazione per il raggiungimento di comuni obiettivi antigiuridici. 12.3 Il terzo motivo investe il giudizio di responsabilità in ordine alle vicende estorsive con censure che sono prive di qualsiasi fondamento. Dall'analitica motivazione della sentenza impugnata si trae che EM non è portatore di conoscenze apprese da altri o soltanto dallo stesso imputato per avere condiviso con questi e con OS il riferito coinvolgimento nelle stesse iniziative di matrice estorsiva e quindi per averne avuto conoscenza personale e diretta e che le sue accuse, integranti una chiamata in correità, hanno ricevuto adeguato riscontro dalle convergenti emergenze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, nonché dalle rivelazioni dell'imprenditore CU e dalle parziali ammissioni di GU. Costui, infatti, in riferimento alla vicenda contestata al capo 61) aveva riferito di avere incontrato un gruppo di soggetti presso il ristorante Bruthius di Tortora che gli avevano imposto di affidare all'impresa RP l'attività di vigilanza presso la discoteca "Acadie" in modo da estromettere l'impresa di CC ZZ e tra costoro in quella circostanza i servizi di osservazione avevano individuato proprio OR unitamente a EM ed OS. Inoltre, sempre OR era indicato da ZZ nella conversazione intercettata il 9 luglio 2015, ossia pochi giorni prima dell'incontro presso il ristorante Bruthius, come colui che aveva cercato di convincerlo a fornire manodopera alla RP e a partecipare a tale società, circostanza considerata un preciso riscontro alle accuse di EM perché 79 ма ritenuta espressione dell'accordo raggiunto da UT con le cosche cosentine per la gestione concordata dei servizi di vigilanza e per la PArtizione dei relativi proventi. Del pari, anche l'imprenditore CU lo aveva riconosciuto e descritto come il soggetto che aveva operato all'interno della discoteca "Mamaeli" con EM ed OS e che, con atteggiamento prepotente ed arbitrario, aveva gestito gli ingressi nel suo locale notturno, consentendo ad alcuni avventori di non corrispondere il prezzo, ragione per la quale erano intercorse varie discussioni. Resta, dunque, escluso che le condotte ascrivibili al ricorrente rientrino nella nozione di connivenza non punibile e che la Corte di appello sia incorsa in travisamento dei dati probatori: al contrario, per i giudici di merito egli ha fornito un contributo attivo alla consumazione delle condotte estorsive per avere agito al fianco ed in pieno accordo con i coimputati EM ed OS, per avere preso parte all'incontro con GU nel momento in cui gli era stato imposto di servirsi delle prestazioni della RP, per avere in concreto operato all'interno del locale di CU e per avere tentato di eliminare la concorrenza di ZZ, associandolo alla RP. In tal modo si era reso esecutore della strategia di LU UT per controllare l'attività di vigilanza con modalità intimidatorie ed illegali e per trarne profitto. Va poi rilevato che nessuna illogicità o omissione motivazionale è ravvisabile laddove la Corte di appello ha ritenuto riscontrata la circostanza, riferita da EM, del versamento da parte di OR dei proventi dell'attività estorsiva ad AN IG nel corso dell'anno 2012: si legge in sentenza che proprio IG è individuato quale il soggetto che all'epoca era destinato a soprintendere alle estorsioni e che conformi indicazioni su tale ruolo erano state rese anche dal collaboratore La MA. Su entrambi tali rilievi il ricorso tace, sostenendo che a IG era ascritto il ruolo di organizzatore del gruppo di appartenenza, senza in tal modo confrontarsi con le puntuali e logiche argomentazioni esposte in sentenza, né col fatto che la sentenza impugnata (pag. 38) ha riportato anche le dichiarazioni del collaboratore La MA che aveva indicato nel predetto IG il soggetto al quale la cosca RA-ZZ aveva consegnato un "regalo" in denaro, destinato a LU UT appena scarcerato. Né può ritenersi ammissibile la citazione di una frase estrapolata da un imprecisato interrogatorio di EM, del tutto avulsa dal contesto dichiarativo e non verificabile per l'omessa produzione dell'integrale atto, incorrendo il ricorso nel palese difetto di autosufficienza sul punto. Infine, nessuna perplessità può riscontrarsi quanto all'addebito di cui al capo 63), posto che la concorrenza minacciosa era stata posta in essere anche dal ricorrente in danno di ZZ ed altri operatori del settore, come ID AR, prestatore dei servizi di vigilanza al quale CU si era rivolto prima 80 仲 di subire le pressioni estorsive congiunte degli esponenti delle cosche cosentine e di quella cetrarese. In conclusione, per quanto esposto in precedenza la sentenza impugnata nei confronti di SE OR va annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. ed alle eventuali ricadute in punto di determinazione della pena;
nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 13. GU AC, condannato perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1, 6), 7), 8), 9), 10), 22), 55-bis), 69), ha depositato due atti di ricorso a firma dei suoi difensori, che possono esaminarsi congiuntamente perché coincidenti, ad eccezione del nono e del decimo motivo articolati nel ricorso a firma dell'avv.to Vianello Accorretti, che presentano autonomo contenuto. 13.1 Il primo motivo investe il giudizio di responsabilità in ordine alla condotta partecipativa al sodalizio mafioso di cui al capo 1). 13.1.1 Le censure che riguardano l'utilizzo probatorio delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia GE e La MA non colgono nel segno. Per quanto la motivazione della sentenza impugnata non sia molto diffusa sul punto, tuttavia la Corte di appello non ha mancato di condurre il vaglio critico sulla credibilità dei collaboratori e di fornire adeguata replica alle obiezioni incentrate sui contatti intrattenuti da GE mediante il social network Facebook durante la sua collaborazione. Ha stimato, infatti, irrilevante tale evenienza poiché «non risulta peraltro avere intrattenuto rapporti con soggetti appartenenti al circuito delinquenziale in esame, tali da inquinare le sue conoscenze» (pag. 82 sentenza Corte di appello). Per superare tale apprezzamento nei ricorsi nulla si deduce, né si dimostra che quei contatti fossero serviti a concordare versioni di comodo da riferire agli inquirenti, né si specifica con chi e quando fossero avvenuti. Ed anche la visione della fotografia del coimputato OL, tratta dal suo profilo Facebook, non può apprezzarsi quale sintomo di un inquinamento della fonte: non si vede come possa trarsi la conoscenza dei fatti riferiti da una sola immagine. Infondato è anche il rilievo sulla genericità delle accuse mosse da GE, poiché la sentenza in esame ha ben evidenziato come lo stesso, a conoscenza di quanto riferito per effetto del personale coinvolgimento in traffici di stupefacenti e per la posizione assunta nell'ambito della cosca RA-ZZ quale preposto per il territorio di AO per tutti gli affari d'interesse, avesse descritto le operazioni di acquisto di droga, compiute nel corso del 2013 presso gli esponenti della cosca di RO, indicati in LU UT, AN LI, ED MO, CO OL, detto CO e GU AC ed avesse altresì indicato i luoghi di incontro con i predetti soggetti, le modalità di conclusione degli accordi per le forniture e per la consegna dello stupefacente senza che fosse riscontrabile nessun profilo di 81 ло manifesta incoerenza o illogicità del narrato, che è stato altresì posto in correlazione con quanto riferito dall'altro collaboratore EL La MA. Quanto alle accuse mosse da GE a carico di AC, indicato quale uno dei dirigenti del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, non risponde al vero che il collaboratore abbia riferito sul suo conto notizie frutto di supposizioni personali, posto che come ammesso anche nei ricorsi egli aveva descritto un incontro personale col ricorrente ed i relativi avvenimenti, che sul piano logico potevano averlo coinvolto soltanto perché partecipe delle medesime vicende. Risponde al vero che, secondo quanto rappresentato nei motivi aggiunti, la versione fornita da GE differisce da quella di La MA in ordine ad alcuni particolari riguardanti la vicenda del contrasto intervenuto con CO OL per il pagamento di una partita di stupefacente, il cui prezzo era stato maggiorato rispetto a quello stabilito con LU UT: mentre GE ha riferito di avere interloquito con AC della questione e di essere stato da questi condotto presso l'abitazione di OL, non rinvenuto presso l'esercizio commerciale gestito dalla figlia, La MA non ha riferito del coinvolgimento del ricorrente, quanto di NI LI. Osserva il Collegio che la questione non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello, perché non riportata nella sentenza in esame e nemmeno nella schematica elencazione presente a pag. 11 nota 4 dell'atto contenente i motivi aggiunti di ricorso, senza che la difesa abbia assolto all'onere di autosufficienza con la produzione di copia della predetta impugnazione. Tuttavia, anche a voler ritenere che il profilo di contrasto sia stato dedotto, lo stesso non assume un rilievo tale da compromettere la tenuta logica e la congruenza giustificativa della motivazione della sentenza, tanto più che le due fonti dichiarative hanno descritto in modo conforme la discussione, le ragioni e la soluzione raggiunta, differendo soltanto in ordine all'intervento di AC, al quale comunque sul punto non è stata contestata una specifica condotta illecita. 13.1.2 Del pari non può accogliersi la prospettazione difensiva che offre una lettura riduttiva degli esiti dell'attività captativa perché in grado di dimostrare soltanto singole attività di PAccio e non l'esistenza di una organizzazione ad essa dedicata. La sentenza in verifica ha dato conto che i dialoghi intercettati offrivano informazioni rilevanti a tal fine, in quanto indicativi: a) di legami consolidati tra i soggetti coinvolti, protrattisi anche dopo la conclusione dei singoli reati fine;
b) della gestione del traffico mediante l'impiego di utenze dedicate, destinate in via esclusiva alle comunicazioni tra due persone;
c) dell'utilizzo nelle comunicazioni di un linguaggio convenzionale e di messaggi telefonici, più difficilmente tracciabili;
d) della scelta di alcuni luoghi sicuri destinati ad incontri finalizzati a perfezionare le singole operazioni gestite, quali il supermercato O's di Tortora, il centro 82 scommesse SNAI di RO Marina, il ristorante di RAtea preso in gestione da AL TO, dal figlio NO e da SA ZO, il ristorante "I Saraceni" di RO Marina e il lido Bay Watch di RO Marina;
e) della programmazione delle forniture e della ricerca dei canali di approvvigionamento;
f) dell'esistenza di rapporti con altre organizzazioni dedite al narcotraffico;
g) della disponibilità di una rete di distribuzione della droga, attiva nel territorio di RO, ma anche negli altri comuni dell'alto tirreno cosentino, coordinata da referenti locali operativi in stretto collegamento con i vertici di RO, individuati in EL e LUno LE, e in AN Di SA per il territorio di EA e in RE IN per quello di Praia a Mare. La Corte di appello ha passato in rassegna i dati probatori, in specie i risultati offerti dall'attività di intercettazione e dai coordinati servizi di osservazione e pedinamento condotti dalle forze dell'ordine, che ha ritenuto indicativi degli stretti rapporti di collaborazione tra AC ed altri accoliti cetraresi con TO AL ed altri trafficanti campani. Ha evidenziato come «le trasferte e le operazioni programmate, precedute da contatti mediante sms scambiati su utenze dedicate, utilizzate come citofoni, o telefonate partite da cabine pubbliche, nonché la consuetudine dei luoghi di incontro, denotino legami e cointeressenze nel settore del traffico degli stupefacenti (il tenore delle conversazioni captate è sul punto eloquente) che vanno al di là del singolo affare illecito e confermino sia il ruolo apicale del AC, sempre in prima linea nei rapporti con AL e i narcotrafficanti campani, e sia il ruolo qualificato del IN, puntualmente disponibile ad accompagnare il AC nelle trasferte fuori regione e a mantenere i contatti con il predetto AL (eloquenti sul punto sono altresì le risultanze relative ai capi 6 e 8) (pag. 86 della sentenza di appello). Inoltre, ha assegnato rilievo alla conversazione captata il 14 novembre 2014 tra TO AL ed ZO SA, nel corso della quale il primo aveva lamentato che i calabresi tramite messaggio si erano rifiutati di finanziargli un'iniziativa che aveva in animo di compiere, decisione che aveva addebitato al fatto che NO si era trasferito in montagna e che "don CO" era assente, riferimenti che sono stati letti alle persone di LU e CO UT, risultati rispettivamente il primo risiedere in un zona montana di RO, il secondo essere ristretto in carcere all'epoca, e che sono stati apprezzati come dimostrativi del fatto che il traffico di droga era gestito da esponenti del medesimo clan, investiti del compito di condurre le trattative nella lontananza o nell'assenza forzata dei loro capi. Seguendo un corretto procedimento inferenziale da tali elementi i giudici di merito hanno dedotto la prova dell'esistenza di una organizzazione criminosa, dalla struttura minima, ma concretamente operativa anche dopo conclusione di singole operazioni di PAccio, dedita all'attuazione del comune programma criminoso volto all'arricchimento mediante lo smercio dello stupefacente. 83 Con tale percorso motivazionale i ricorsi non si misurano, limitandosi a negare in modo generico l'esistenza dell'associazione e la rilevanza dimostrativa dei reati fine, a richiamare principi astratti desunti dalle pronunce di questa Corte e a dedurre l'assenza di riscontri alle informazioni fornite dalle intercettazioni. In tal modo le contestazioni mosse al ragionamento probatorio esposto nella sentenza impugnata, da un lato incorrono nell'errore metodologico di ritenere che i dati captativi debbano essere confermati da altri elementi probatori di diversa natura, mentre gli stessi possono anche costituire prova direttamente rappresentativa, soggetta al libero convincimento del giudice senza la necessità di conferma in riscontri esterni (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), dall'altro non assolvono all'onere di specificità perché esauriscono lo sforzo di contestazione nella generica negazione dell'acquisizione della prova degli elementi necessari per configurare il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L'assenza della necessaria esplicitazione del presunto errore valutativo commesso dai giudici di merito rende inammissibile il motivo. 13.2 Col secondo motivo si contesta il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 69). 13.2.1 Anche in riferimento a questo addebito le doglianze mosse alle accuse provenienti dai collaboratori di giustizia peccano di genericità e di palese illogicità dal momento che la riferita investitura di AC da parte di LU UT del compito di sovrintendere e dirigere il traffico di droga non è frutto di illazioni, ma della constatazione del suo comportamento e dei rapporti di stretta cooperazione con il predetto UT, percepiti in occasione delle trattative per l'acquisto di partite di droga, cui gli stessi propalanti avevano preso parte personalmente. 13.2.2 Del pari nei ricorsi non sono illustrate le ragioni per le quali validi elementi probatori a sostegno dell'ipotesi accusatoria non siano rinvenibili nella commissione dei reati fine, che le difese ammettono essere in numero di trenta, e nemmeno nell'incontro del 9 aprile 2014, del quale si contesta anche la reale verificazione per l'assenza di riscontri esterni. In merito a tali emergenze probatorie le difese si limitano a negarne la capacità dimostrativa senza un reale confronto con quanto argomentato nella sentenza impugnata, che si è fatta carico di giustificare le ragione del significato dimostrativo attribuito a tale dialogo, nel corso del quale LUno LE aveva riferito di un incontro con i cetraresi, compreso DO, ossia AC, al fine di chiarire «sia la gestione di alcune attività estorsive poste in essere in EA dai LE e sia le modalità di approvvigionamento e PAccio della droga nell'hinterland scaleota», e di soluzione del contrasto insorto con NO CA, intenzionato ad emanciparsi dalle forniture esclusive del gruppo dei LE e ad inserirsi nel controllo delle estorsioni in danno dei giostrai, ma 84 Mp costretto dai cetraresi a protrarre il rapporto sino ad allora in atto ed a subire una maggiorazione di prezzo dello stupefacente. A ciò si aggiunga che in sentenza sono state richiamate conversazioni captate nello stesso periodo a bordo dell'autovettura di LUno LE che documentano come questi, aspirando a rivestire il ruolo di unico soggetto in EA abilitato a trattare con i cetraresi, per ottenere tale riconoscimento si fosse rivolto a AC, che lo aveva accordato. Nel giudizio espresso in sentenza le informazioni fornite dalle captazioni attestano la reale verificazione dell'incontro del 9 aprile 2014 e le relative motivazioni, ma soprattutto il ruolo di effettivo partecipe del ricorrente al clan UT e di soggetto deputato a trattare con altri sodali questioni che trascendevano il traffico di stupefacenti, come appunto la conduzione dell'attività estorsiva, il componimento di contrasti interni e le posizioni di ciascun affiliato. Né al riguardo le difese hanno fornito elementi valutabili che consentano di ritenere quanto affermato da LE una mera fantasia, un'allucinazione, una millanteria e quindi per dubitare della veridicità di quanto emerso dal dialogo captato, ipotesi da escludersi in quanto nella stessa sentenza di appello laddove si è esaminata la posizione di EL LE (pagg 107-108) sono riportate ulteriori conversazioni intercettate l'indomani, ossia il 10 aprile 2014, nelle quali LUno LE aveva commentato l'esito della riunione, che si era tenuta realmente. 13.2.3 La Corte di appello ha replicato anche all'obiezione difensiva, secondo la quale "formidabile dimostrazione" dell'inconsistenza dell'accusa sarebbe rinvenibile nell'assenza di incontri documentati tra il ricorrente e LU UT: ha osservato che tanto era dipeso dalle particolari cautele adottate da UT che già aveva subito un lungo periodo di carcerazione ed era consapevole di poter essere oggetto di investigazioni. Ha aggiunto che erano comunque dimostrati incontri con gli altri esponenti della cosca, quali CO OL ed ED MO e la frequentazione dei luoghi di ritrovo degli altri esponenti del clan UT, quali il supermercato O's di Tortora Marina, la concessionaria Alfa Romeo di Sala Consilina, il punto Snai di RO ed il lido Bay Watch di RO. 13.2.4 Altra circostanza ritenuta indiziante riguarda le pressioni esercitate dal ricorrente nei confronti di CC ZZ affinché cedesse alla RP i servizi di vigilanza svolti presso i locali "Birima", "Budda Beach" e "Acacie", di cui il destinatario aveva informato il suo interlocutore telefonico. Negli atti di ricorso sul punto si sostiene in modo del tutto apodittico che dalla lettura del dialogo emergerebbe l'assoluta estraneità di AC alle pressioni estorsive senza curarsi, però, di citare il testo della conversazione, né di dimostrare quanto affermato in termini del tutto generici ed inammissibili. La sentenza richiama poi l'intervento di AC con ED MO presso l'ospedale di RO il 9 luglio 2015, che i ricorsi trascurano. 85 if 13.2.5 Resta dunque dimostrata l'infondatezza della doglianza che addebita alla sentenza impugnata di avere ricostruito la condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso unicamente dalle condotte riguardanti il traffico di stupefacenti: le investigazioni hanno evidenziato precise risultanze indicative dell'attivismo del ricorrente anche in settori criminosi diversi, correttamente valorizzate dai giudici di merito. Diversamente da quanto sostenuto dalle difese anche con il primo motivo aggiunto, in tal modo la decisione rispetta i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale Rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso». (Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. 2010, Bassano ed altri, Rv. 245875; in senso conforme Sez. U, n. 41736 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M, Rv. 274077). Già le Sezioni Unite con la sentenza Magistris citata hanno affermato in termini più generali che «i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi -, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. cit.. Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 c.p. e dell'art. 74 D.P.R. cit., mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati» (così Sez. U, n. 1149/09 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883; Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892). È dunque riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità la possibile coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, tali da integrare gli estremi costitutivi sia del delitto di cui 86 all'art. 416 o 416-bis cod. pen., sia quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; ne consegue che la totale identità dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati, laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti. Né il concorso tra le due fattispecie può rilevare sotto il diverso profilo della violazione del divieto di bis in idem, che postula l'identità del fatto di reato intesa quale corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione di più reati quanto ad elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Pc in proc. Bordogna, Rv. 270387; Sez. 6, n. 16846 del 01/03/2018, PG in proc. C., Rv 273010). Questo approccio ermeneutico ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016), per la quale il "fatto", inteso secondo il più favorevole criterio dell' "idem factum" va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento quale «accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò non può inferirsi che esso vada ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente». Riferiti i superiori principi alle due associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si riscontra una comunanza di elementi costitutivi, rappresentati dall'unione di almeno tre persone e dalla finalità di commissione di più reati-fine ex ante indeterminati, ma si rinvengono anche degli elementi reciprocamente specializzanti, costituiti: - per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo di intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
- per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti. 13.3 Il terzo motivo investe il giudizio sul ruolo apicale rivestito da AC in entrambi i sodalizi di cui ai capi 1) e 69) ed è solo parzialmente fondato. La sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato l'attribuzione al ricorrente della posizione sovraordinata agli altri partecipi assegnatagli e svolta all'interno 87 ན་ dell'associazione finalizzata al narcotraffico, desunta dalla chiamata in correità dei collaboratori GE e La MA e dal compendio intercettativi, per avere, unitamente al coimputato CO OL in pari posizione direttiva, mantenuto i contatti con fornitori ed acquirenti, assunto decisioni sulle operazioni trattate e disciplinato i rapporti interni con altri associati, dirimendo conflitti e stabilendo condizioni e termini per l'operatività del gruppo periferico di EA. quantoMotivazione non altrettanto sufficiente e logica si rinviene all'attribuzione del ruolo di organizzatore, svolto all'interno del clan UT: sul punto non può ritenersi sufficiente quanto accertato in merito alla posizione assunta nell'ambito dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, cui non corrisponde in via automatica, né per effetto dei dati probatori acquisiti come analizzati nelle sentenze di merito l'espletamento di mansioni di coordinamento e di regolamentazione dell'attività dell'intero sodalizio mafioso. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio. 13.4 I motivi quarto e quinto attengono al giudizio di sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. Valgono anche per la posizione di AC i rilievi già esposti per le posizioni dei compiutati, cui si rinvia per evitare inutili ripetizioni;
ne discende l'annullamento parziale con rinvio quanto alla circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen. ed alle ricadute sul trattamento sanzionatorio. 13.5 Il sesto motivo riguarda giudizio di responsabilità in ordine ai singoli reati fine dell'associazione di cui al capo 1), contestati ai capi 6), 7), 8), 9), 10) e 22). Le censure si basano sul mancato sequestro di sostanza stupefacente, tranne che nel caso del reato di cui al capo 8), il che pone dubbi sul reale significato dei dialoghi intercettati. L'assunto difensivo è generico e non si confronta in modo puntuale ed analitico con i dati probatori che entrambe le sentenze di merito hanno valorizzato, reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già respinte con motivazione congrua ed ampiamente esplicativa, basata sui dati delle captazioni correlati con i servizi di osservazione e pedinamento e con i risultati del traffico telefonico senza che sia mai emersa una plausibile causa alternativa per gli incontri ed i contatti registrati, nei quali era fatto ricorso a termini convenzionali ed a cautele per sviare eventuali indagini. Inoltre, proprio il sequestro di tre involucri contenenti cocaina avvenuto in data 8 agosto 2015 dopo che gli investigatori avevano osservato la consegna da parte di AC a FA IT, noto PAcciatore attivo in Sala Consilina, di un involucro in cellophane, contenente sostanza di colore bianco (capo 8), nonché l'altro sequestro avvenuto il 19 giugno 2015 nei confronti di ST AL di 60 grammi di cocaina, ricevuta da De PA dopo che questi aveva avuto plurimi contatti con AC (capo 7), offrono 88 MR sicuri riscontri che l'oggetto delle trattative e degli incontri monitorati dalle forze dell'ordine era costituito da stupefacente, il che dimostra l'infondatezza delle censure articolate anche col primo motivo aggiunto. Le difese oppongono altresì che le incertezze delle notizie fornite dalle indagini avevano determinato l'assoluzione dei coimputati TO e NO AL e di ZO SA dal delitto di cui al capo 6), e che l'identico risultato del giudizio celebrato a carico di SE CO per il delitto contestato al capo 22) avrebbe dovuto indurre al medesimo esito anche nei confronti di AC. Tale pretesa non soltanto soffre della carenza di autosufficienza del ricorso, che non allega le due pronunce e quindi impedisce a questa Corte di esprimere una qualsiasi valutazione al riguardo, ma non è supportata dalla indicazione delle ragioni delle disposte assoluzioni, che, in ogni caso, risentono probabilmente delle diverse regole probatorie applicabili nel rito ordinario. 13.6 Il settimo motivo attiene al giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 55-bis). 13.6.1 La sentenza impugnata ha riscontrato la coerenza e concludenza del materiale probatorio acquisito, documentale ed intercettativo, siccome dimostrativo della gestione in prima persona da parte di AC dell'impresa individuale di onoranze funebri, intestata alla zia UR AC dalla costituzione avvenuta il 9 dicembre 2014, che aveva proseguito l'attività dall'imputato svolta sin dal 2009 nei medesimi locali. Ha collegato tali informazioni al risultato delle indagini patrimoniali condotte nei confronti del nucleo familiare di AC UR, risultate incompatibili con l'investimento effettuato, e ha riscontrato la ricorrenza in capo all'imputato del dolo specifico, preteso dalla norma incriminatrice, a ragione dell'interesse, «in virtù del ruolo svolto in seno alla consorteria e dei pregressi provvedimenti ablatori che avevano già colpito gli altri componenti della cosca», di evitare la sottoposizione a misure di confisca. 13.6.2 Resta, dunque, escluso che la prova dell'intestazione fittizia dell'impresa sia stata dedotta dalla gestione condotta dal ricorrente, la cui pretesa mera "cointeressenza", in luogo dell'appartenenza esclusiva, non è stata illustrata dalle difese nei suoi contenuti e negli elementi dimostrativi. Né ha pregio l'assunto per il quale l'inserimento del cognome dell'imputato nella denominazione dell'impresa ne renderebbe palese la riconducibilità alla sua persona, poiché ai fini del giudizio di idoneità a realizzare la finalità elusiva di misure patrimoniali ablative rileva la formale titolarità del bene in capo ad un soggetto non coinvolto in possibili investigazioni e non convivente, non già l'assonanza o le corrispondenze nominative con chi lo sia o possa esserlo. Ciò che è stato dimostrato con certezza è che le risorse per la costituzione e la gestione dell'impresa non erano provenienti dall'apparente intestataria, sfornita dei mezzi necessari, e che la nuova iniziativa si 89 era posta in assoluta continuità con la ditta individuale costituita ed amministrata in precedenza dall'imputato con il medesimo oggetto e nella stessa sede. Il ragionamento probatorio sotteso al giudizio di responsabilità rispetta dunque i canoni di valutazione della prova indiziaria e non è confutato dalle infondate contestazioni mosse nei ricorsi. Che poi la coimputata intestataria fittizia sia stata mandata assolta in separato giudizio costituisce evenienza che, a fronte della mancata produzione della sentenza e della esplicitazione delle relative ragioni, non modifica in nulla la correttezza giuridica e la logicità motivazionale della decisione. 13.7 È, invece, fondato l'ottavo motivo con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Sul punto la sentenza di appello ha ritenuto dimostrato che l'intestazione dell'impresa alla congiunta fosse stata compiuta dal ricorrente al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata clan UT, nella quale aveva ricoperto un ruolo dirigenziale, e per utilizzare la sede dell'agenzia di pompe funebri come una delle basi logistiche della consorteria. Osserva il Collegio che la motivazione così riassunta non è congrua e sufficiente, in quanto non spiega da quali elementi probatori sia tratto il convincimento dell'intento di favorire il clan mediante il trasferimento della titolarità e non di salvaguardare da eventuali confische un bene personale di AC. Che poi la sede dell'impresa possa essere stata utilizzata anche per incontri riservati con altri affiliati non dimostra di per sé che all'atto della sua costituzione l'agente avesse previsto questa destinazione come esclusiva o concorrente, né che i relativi proventi fossero devoluti al sodalizio. Il ricorso va, dunque, accolto sul punto con l'annullamento parziale della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RO. 13.8 Il nono motivo del ricorso a firma dell'avv.to NO contesta la statuizione di confisca dei beni del ricorrente, rispetto alla quale la motivazione sarebbe apparente perché incurante delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte. 13.8.1 Ad avviso del Collegio la doglianza soffre di generica formulazione poiché denuncia una carenza motivazionale rispetto ad un atto di natura tecnico- contabile che non è stato allegato e nemmeno riprodotto nei suoi contenuti, risultando così l'impugnazione priva di autosufficienza. 13.8.2 Per contro, la Corte di appello ha rimarcato che, per quanto emerso dalle indagini patrimoniali, il reddito percepito dal ricorrente e dalla moglie sino alla data del matrimonio ed anche negli anni successivi non era sufficiente a costituire una riserva alla quale attingere per effettuare l'acquisto nel 2012 dell'immobile confiscato mediante la corresponsione della parte del prezzo non coperta dal mutuo bancario ottenuto, il versamento dei ratei del finanziamento e l'acquisto 90 un'autovettura e di un motociclo, l'avvio dell'impresa poi intestata a UR AC ed al contempo a provvedere al mantenimento di un nucleo familiare composto da quattro persone. Tali rilievi non sono contraddetti nei ricorsi con argomenti puntuali e verificabili. Per contro, quanto dedotto con il decimo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Vianello Accorretti attiene a questioni di fatto sul versamento dell'anticipo di 40.000 euro da parte della madre del ricorrente per l'acquisto di immobile destinato ad abitazione e sul finanziamento bancario, i cui ratei sarebbero stati corrisposti tra 2012 e 2014 con redditi di lecita provenienza. Non soltanto non si dimostra che le medesime questioni fossero state prospettate ai giudici di merito, ma nel ricorso non si indica nemmeno a quale titolo la madre del ricorrente avrebbe elargito la somma predetta, né si deduce come e quando l'avrebbe erogata, né si producono gli atti di mutuo e di acquisto dai quali dovrebbe dedursi la dimostrazione degli assunti difensivi. Inoltre, nel predetto ricorso si afferma in termini assolutamente generici che la consulenza di parte avrebbe provato la congruità dei redditi disponibili rispetto agli esborsi sostenuti, ma ciò nel difetto di qualsiasi illustrazione sui dati contabili ed i relativi risultati. La carenza di autosufficienza degli atti d'impugnazione preclude a questa Corte la conduzione di ogni possibile verifica sulla fondatezza delle doglianze, che risultano inammissibili. 13.9 Il decimo motivo del ricorso a firma dell'avv.to NO lamenta la violazione del canone della ragionevolezza temporale tra acquisizione del bene confiscato e epoca di consumazione dei reati. La doglianza è ancora una volta del tutto generica perché sprovvista dell'indicazione del periodo temporale di verificazione degli incrementi patrimoniali e della discrasia rispetto al tempus commissi delicti, il che è tanto più grave sul piano della violazione dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 581 cod. proc. pen. se si considera che il delitto di cui al capo 1) è contestato all'attualità senza indicazione del momento iniziale di consumazione, che i reati fine sono stati commessi dal dicembre 2013 al settembre 2015, mentre anche l'altro delitto associativo di cui al capo 69) è parimenti contestato come commesso con condotta permanente. Pertanto, nulla allo stato delle acquisizioni consente di escludere la contestualità tra l'acquisto dell'immobile avvenuto con contratto del 14 giugno 2012 e la realizzazione delle condotte di partecipazione alle due associazioni di cui ai capi 1) e 69). 13.10 I restanti motivi investono la commisurazione della pena. 13.10.1 In primo luogo, per quanto già osservato in relazione alla posizione della coimputata TO OR, non può assumere un rilievo positivo, e non ci si può dolere della sua omessa considerazione, l'accesso al rito abbreviato, che apporta già di per sé dei benefici sull'entità della pena e non può valere per conseguire ulteriori non codificate diminuzioni. 91 13.10.2 Sotto diverso profilo si riscontra. l'infondatezza della censura proposta col nono motivo del ricorso a firma dell'av.to Vianello Accorretti, che assume non essere stata contestata la circostanza aggravante del numero superiore a dieci dei partecipanti all'associazione di cui al capo 1), che, al contrario, è presente ed è stata ritualmente ritenuta sussistente. 13.10.3 È, invece, fondato il rilievo sull'omessa contestazione della recidiva, di cui non vi è traccia nelle imputazioni e che la Corte di appello ha riconosciuto essere stata considerata dal primo giudice per errore, senza però avere provveduto ad adeguare in melius il trattamento sanzionatorio. Pertanto, la sentenza impugnata merita annullamento con rinvio per nuovo giudizio anche sul punto e sulla quantificazione dell'aumento della pena base per il delitto di cui al capo 1) in funzione della sola aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. 13.10.4 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità della pena, le doglianze sono prive della specificità necessaria pretesa dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto meramente reiterative di doglianze già incensurabilmente disattese e comunque manifestamente infondate, poiché la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni valorizzando (f. 124 della sentenza impugnata) la notevole gravità dei fatti e la loro oggettiva pluralità, dimostrativa di pericolosità sociale e ha comunque condiviso le scelte operate dal primo giudice in ordine alla determinazione della pena base per il più grave delitto ed agli aumenti per l'aggravante del numero di persone e per la continuazione con gli altri reati, siccome proporzionata e congrua rispetto alla dimensione fattuale degli illeciti. Resta soltanto da aggiungere che la pretesa incensuratezza del ricorrente non esiste, dal momento che lo stesso è gravato da un precedente specifico in materia di stupefacenti e non sono stati dedotti altri profili di meritevolezza sussistenti ed apprezzabili per un trattamento punitivo meno gravoso. 14. ED MO è stato condannato per i reati di cui ai capi 1), 2), 61), 63) e 69). 14.1 Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Bozzarello prospetta contestazioni aspecifiche sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1), che al contrario, risulta congruamente motivato in base a plurimi dati probatori, già esposti in riferimento alla posizione del coimputato GU AC e qui richiamati. In particolare, per quanto attiene alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, i giudici di merito hanno valorizzato le chiamate in correità a suo carico provenienti dai collaboratori GE e La MA: il primo dichiarante aveva riferito che MO nell'anno 2012 aveva smerciato nel territorio territorio 92 л di AO lo stupefacente fornitogli in parte dal clan UT grazie all'autorizzazione di HE NI, accordatagli in virtù del legame di parentela tra lo stesso e NI LI, in parte coltivato direttamente a fini di cessione e che, alla propria pretesa che acquistasse la sostanza dalle cosche cosentine, si era creato un attrito, che La MA aveva cercato di ricomporre mediante incontri tra i due ed i fratelli RI sino a che nel 2014 MO si era trasferito a Praia a Mare, ove aveva proseguito l'attività di PAccio, affiancandosi a IM HI. Hanno ritenuto che, grazie al legame personale con esponente del clan UT ed ai pregressi affari gestiti con tale organizzazione, egli aveva potuto estendere il proprio commercio illecito in territorio estraneo al controllo diretto della stessa sino ad interferire con i programmi e gli interessi di GE, una volta che questi era stato preposto dal clan RA-ZZ alla direzione della zona di AO, e che le propalazioni dei collaboratori, in uno con l'accertata responsabilità per il delitto di cui al capo 2) per un fatto di coltivazione di canapa indiana e con la documentata partecipazione alla trasferta in Campania in data 24 marzo 2015 unitamente a GU AC, altro esponente del clan UT dedito con funzioni dirigenziali alla gestione del narcotraffico, per concordare con RE LI e IR SE una fornitura di stupefacente, dessero conto di una continuità di rapporti di fornitura e di cessione sufficiente per configurare la condotta partecipativa. Sul punto nel ricorso del'avv.to Bozzarello si legge soltanto che le dichiarazioni di GE e l'attività di indagine non sono idonee a dimostrare la militanza del ricorrente nell'associazione di cui al capo 1), ma difetta la rituale illustrazione delle ragioni della negazione del significato probatorio degli elementi acquisiti e le argomentazioni difensive si risolvono nell'espressione di un mero e non consentito dissenso alla valutazione delle prove, che non dimostra vizi giuridici o logici della decisione. Quanto alle più diffuse censure di cui al sesto motivo del ricorso dell'avv.to NO, anche le stesse negano il valore dimostrativo delle conversazioni intercettate in termini generici e sostengono che le accuse mosse da GE a suo carico non attengono a condotte riconducibili al paradigma della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma trascura che proprio il predetto collaboratore è stato ritenuto una fonte probatoria utile per avere riferito che MO era solito produrre da sé parte dello stupefacente smerciato, coltivandolo in terreni nella sua disponibilità, ossia esattamente la condotta che è stata accertata in data 29.09.2015 e contestata al capo 2), postasi in continuità, come si legge nella sentenza di primo grado (pag. 299) con altra precedente ed analoga, posta in essere in concorso con GU AC, per la quale MO ha già riportato condanna in separato processo. Che poi GE non abbia detto il vero quando ha riferito di una pescheria gestita dal ricorrente a San Lucido costituisce circostanza sfornita di ogni riscontro dimostrativo, non indicato nemmeno nel 93 ricorso in esame, mentre a pag. 128 della sentenza impugnata si legge che un siffatto esercizio commerciale era stato aperto dalla moglie di MO nel 2016. Del pari anche gli incontri accertati in Giugliano, RAno, Qualiano e Mugnano, sono indicati come privi di interesse investigativo senza che la censura sia illustrata nei suoi aspetti fattuali e nelle ragioni della pretesa irrilevanza, il che non è sufficiente per smentire la logicità e pertinenza dei rilievi svolti dalla Corte distrettuale alle pagg. 85 e 86 della sua sentenza. 14.2 Il secondo motivo del ricorso dell'avv.to Bozzarello ed il sesto motivo del ricorso dell'avv.to NO riguardano il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2) e si basano sulla dedotta unicità dell'indizio di reità valorizzabile, costituito dalla sosta di un veicolo in uso alla famiglia MO per cinque minuti nel luogo ove esisteva la piantagione di canapa indiana rinvenuta dagli investigatori e, comunque, sull'inutilizzabilità di elementi di natura solamente indiziaria. Premesso che tale assunto è palesemente erroneo in punto di diritto, i motivi prescindono da una critica puntuale e ragionata della motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato, oltre al dato in sé del rinvenimento della piantagione e dell'arresto in flagranza del coltivatore del fondo, AL MO, fratello del ricorrente, l'avvenuta individuazione del sito attraverso il monitoraggio dell'utenza mobile di quest'ultimo ed il tracciamento dei suoi spostamenti mediante il GPS installato sull'autovettura a lui in uso, dimostrativo del fatto che egli si era recato in quel luogo e vi si era trattenuto per circa cinque minuti. Inoltre, dalle conversazioni intercettate era emerso che ED MO nel conversare con la fidanzata si era mostrato consapevole dell'assenza da casa del fratello, rinvenuto appunto nel terreno agricolo oggetto di accertamento, e, una volta appresa la notizia dell'arresto di questi, aveva espresso nervosismo per quanto accaduto e per la perdita della piantagione. Sulle informazioni acquisite dalle intercettazioni il ricorso dell'avv.to NO si limita a fornire una lettura minimizzante dei commenti intercorsi tra l'allora fidanzata del ricorrente e la madre senza peraltro fornire indicazioni sul testo comunicativo che dovrebbe avvalorare l'assunto difensivo. Il ragionevole dubbio sollevato dalle difese è, dunque, frutto di una considerazione parziale e atomistica dei dati probatori che non può essere recepita in quanto inammissibile. Del pari risulta irrilevante che l'illecito di cui al capo 2) sia stato contestato soltanto a carico del ricorrente e del fratello, non di SE LL, proprietario dell'area, e di EL LL, parimenti rinvenuto nella piantagione, perché le scelte operate dall'Ufficio requirente non sminuiscono, né inficiano la correttezza del giudizio che ha recepito l'ipotesi accusatoria, che non presenta elementi intrinseci di illogicità o di inverosimiglianza. 14.3. Il terzo motivo del ricorso dell'avv.to Bozzarello ed il quarto motivo del ricorso dell'avv.to NO attengono al giudizio di responsabilità in ordine al delitto di 94 cui al capo 69). Al riguardo la sentenza impugnata ha valorizzato quanto riferito dai collaboratori GE e La MA sul traffico di droga gestito da MO in collaborazione e con l'appoggio del clan UT, rifornito in parte anche grazie alla coltivazione personale dello stupefacente, nonché il suo coinvolgimento nelle vicende contestate ai capi 61) e 63). Si è osservato che il collaboratore EM, che aveva avuto rapporti diretti con MO nell'estate del 2015 proprio per gli affari illeciti contestati ai predetti capi, aveva riferito che costui aveva avuto un ruolo rilevante nell'attività di imposizione dei servizi di vigilanza ai locali notturni della costa tirrenica cosentina, compreso il tratto a nord di Diamante, sino a quel periodo gestiti da impresa di CC ZZ. Aveva in particolare descritto, per averlo appreso da SE OR, che MO aveva affrontato ZZ in un incontro presso l'impianto di distribuzione di carburanti di Tortora Marina per imporgli un accordo, in forza del quale ZZ avrebbe dovuto fornire la manodopera alla RP e ricavarne il compenso di 50 euro per ciascun vigilante. Tali propalazioni, provenienti da soggetto a conoscenza dei fatti per coinvolgimento personale, sono state ritenute convergenti e confermate dalla conversazione telefonica intrattenuta dal ZZ il 9 luglio 2015 con interlocutrice non identificata, nel corso della quale egli aveva manifestato l'intento di non collaborare con OR e quelli di ZA, che si sarebbero ripresentati l'indomani per parlare. A pag. 190 della sentenza di primo grado è stata poi riportata anche la conversazione intercettata tra ED MO e ZZ presso il predetto distributore di benzina, riscontrata dai servizi di osservazione in loco, nella quale il primo, presenti anche OR SE e IM HI, aveva apertamente minacciato ZZ, al quale aveva fatto presente "ma vedi che comando io! non trovare troppe scuse, ma se qua decido una cosa la decido io", nonché i commenti sull'episodio fatti da ZZ nei giorni seguenti. In specie, si legge a pag. 191 della predetta sentenza che il 23 luglio 2015 costui si era lamentato con l'interlocutore del fatto che i cetraresi fossero contro di lui per non averne accettato la proposta di entrare in società, ragione per la quale era necessario giungere ad un chiarimento proprio con ED MO, che lo aveva minacciato, e che lo stesso ZZ in via confidenziale aveva rivelato ai Carabinieri che anche GU AC gli aveva intimato di farsi da parte. Oltre a tali già significativi elementi la sentenza impugnata ha evidenziato che nel contesto delle pressioni esercitate su ZZ si inseriva anche la discussione avuta con lo stesso da ED MO il 18 luglio 2015 alla serata inaugurale della stagione estiva presso la discoteca Acadie, allorché lo aveva informato che i servizi di vigilanza sarebbero stati forniti da lui e dal suo gruppo, secondo quanto riferito da EM e dal gestore GU, che aveva riconosciuto in MO uno dei partecipanti all'incontro presso il ristorante Bruthius nel corso del quale gli era statostato 95 imposto di avvalersi dei servizi della RP e di LI. Da tali elementi si è dedotto che MO, forte del legame con lo zio AN LI e del potere di condizionamento e di intimidazione derivante dal vincolo associativo dei "cetraresi" ed in accordo con altri esponenti del medesimo gruppo quali il OR ed il AC, si era reso protagonista di plurime iniziative minacciose volte ad imporre ad imprenditore concorrente del settore della vigilanza ed a GU di risolvere i precedenti contratti e di servirsi di altra impresa, la cui affermazione era frutto dell'accordo di PArtizione raggiunto da LU UT con gli esponenti del clan RA-ZZ. Tale attivismo è stato ritenuto dimostrativo dell'appartenenza di MO alla consorteria di RO per l'attuazione dei cui scopi illeciti ha offerto un contributo determinante sia nel settore del traffico di stupefacenti, che in quello del controllo delle attività economiche. Nel ragionamento valutativo svolto dai giudici di merito non è dato ravvisare nessuno dei vizi dedotti: correttamente, infatti, la prova dell'intraneità del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso si è dedotta dal compimento dei reati fine, che nell'esegesi compiuta dalla giurisprudenza di legittimità costituiscono uno degli indicatori fattuali dai quali ricavare la prova indiziaria della condotta partecipativa. Il tema dell'individuazione della nozione normativa di "partecipazione" ad associazione mafiosa, già oggetto di plurimi interventi da parte della Corte di cassazione, è stato portato nuovamente alla cognizione delle Sezioni unite, che, con la sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01 e 02, ribadita la natura di reato di pericolo della fattispecie, hanno stabilito: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi». In ossequio ai principi di offensività e materialità, «l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione». Secondo le considerazioni ermeneutiche presenti nella relativa motivazione, perché si possa esprimere il giudizio di responsabilità in ordine alla fattispecie partecipativa, è necessario acquisire la prova: a) dell'esistenza di una consorteria criminosa, definibile di natura mafiosa secondo i criteri dettati dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.; b) dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, dimostrabile mediante la affiliazione rituale al sodalizio o comunque tramite indicatori costituiti da comportamenti concludenti, indicativi dell'appartenenza; c) della "messa a disposizione" in via permanente del 96 soggetto per il perseguimento dei fini comuni nel senso della sua offerta di contribuzione al compimento di quanto necessario per il mantenimento in vita dell'associazione e per la realizzazione del suo programma delinquenziale. Dalla natura di reato a forma libera le Sezioni Unite hanno ribadito la mancata tipizzazione delle forme nelle quali si deve realizzare la condotta partecipativa, che possono essere le più varie, sempre che la stessa sia prestata consapevolmente e sia idonea a realizzare la messa a disposizione a favore del sodalizio. Caratteristiche di cui i giudici di merito hanno dato ampio conto per la posizione di ED MO: Inoltre, non risponde al vero che le accuse mosse da GE e EM non siano state riscontrate da elementi esterni, risultando a tal fine valorizzate le dichiarazioni di GU e gli esiti dell'attività di intercettazione correlati a quelli dei servizi di osservazione e pedinamento. 14.4 Il quarto motivo del ricorso dell'avv.to Bozzarello riguarda la consumazione del delitto di cui al capo 61) che si assume non essersi verificata. La questione è stata già trattata per la posizione di NA OS al punto 11.3, cui si rinvia. 14.5 Il quinto motivo del predetto ricorso s'incentra sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 63) che si assume non essere ascrivile all'azione del ricorrente per non avere egli esercitato attività produttiva di beni o servizi. È agevole replicare che l'addebito è stato mosso al ricorrente per avere agito in concorso con EM, OS, OR ed altri al fine di garantire a RP ed a LI il controllo monopolistico dei servizi di vigilanza presso locali notturni del tirreno cosentino;
non è quindi rilevante che egli non sia stato titolare o socio delle imprese la cui affermazione commerciale ha imposto con atti di concorrenza compiuti con minaccia, posto che è dimostrato avere dato il proprio contributo materiale e morale alla condotta compiuta dai correi e con i correi per il medesimo scopo comune, rientrante negli obiettivi e negli interessi del clan UT. Proprio tale formale estraneità alle compagini societarie ed all'assetto di interessi economici sottesi avvalora una volta di più che il suo operato nelle vicende contestate ai capi 61) e 63) ha costituito estrinsecazione della messa a disposizione della sua persona e delle sue capacità a favore dell'organizzazione mafiosa, non essendo nemmeno allegata una diversa causale lecita. 14.6 I superiori rilievi danno conto dell'infondatezza anche del quinto motivo del ricorso a firma dell'avv.to NO: la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è contestata e ritenuta sussistente nella forma dell'agevolazione di associazione di stampo mafioso, per la cui integrazione non è richiesto dalla norma di legge che il soggetto agente sia accertato essere partecipe di un sodalizio mafioso o avere riportato condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il richiamo ai requisiti pretesi per ravvisare la circostanza in relazione all'utilizzo del 97 Mas metodo mafioso non è quindi pertinente all'accusa come formulata. Inoltre, il ricorso prescinde da qualsiasi allegazione che offra una spiegazione plausibile, già rassegnata ai giudici di merito, dell'intervento del ricorrente in vicende che, come già detto, non lo vedevano portatore di un qualsiasi interesse personale. 14.7. La statuizione di conferma della confisca è avversata nel ricorso dell'avv.to NO con argomentazioni generiche e comunque manifestamente infondate. A pag. 356 della sentenza di primo grado è espressamente affermato che la confisca dei beni in sequestro è stata adottata ai sensi del «combinato disposto degli artt. 240 c.p. e 12 sexies L. 356/92» ed in senso conforme ha provveduto la Corte di appello nel confermare sul punto la decisione. Nessun dubbio sussiste sui parametri normativi che sono stati applicati. Del pari del tutto priva di fondamento è la censura che lamenta l'assoluta mancanza di motivazione e l'impossibilità di articolare una adeguata difesa, posto che in entrambe le conformi sentenze di merito (pagg. 421-425 sentenza di primo grado;
pag. 128 sentenza di appello) sono esposti con chiarezza e piana intelligibilità i risultati delle indagini patrimoniali, la palese insufficienza dei redditi dichiarati da MO e dalla moglie a consentire le acquisizioni effettuate nel periodo di dedizione ad attività criminosa nel settore degli stupefacenti e della militanza mafiosa e la loro inerenza al tema della confisca. Le obiezioni mosse con il sesto motivo del ricorso dell'avv.to Bozzarello sono generiche quanto all'addebito mosso alle sentenze di merito di non avere tenuto conto della titolarità dei beni intestati al coniuge del ricorrente e del mancato reperimento di somme di denaro da qualificarsi come profitto del reato: difetta qualsiasi specificazione dei beni confiscati non appartenenti all'imputato e delle ragioni per ritenere che gli stessi non fossero a lui riconducibili e non si tiene conto del fatto che la confisca atipica o allargata è stata imposta, non in riferimento a quanto costituisca profitto di uno specifico reato, ma piuttosto a ragione della commissione di più reati spia e della sproporzione tra i redditi dichiarati e le attività svolte e il valore degli acquisti effettuati. 14.8 In ordine al trattamento sanzionatorio il quinto motivo del ricorso dell'avv.to Bozzarello e l'ottavo del ricorso dell'avv.to NO lamentano vizi insussistenti. Premesso che entrambi enunciano corretti principi teorici sull'attività giudiziale di commisurazione della pena, gli elementi dedotti che avrebbero dovuto ricevere positiva valutazione ai fini dell'attenuazione della pena inflitta sono privi di valenza positiva. Si è già detto in relazione ad altre posizioni, e lo si ribadisce, che la scelta del rito abbreviato non giustifica l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nel resto nessun altro elemento positivo risulta rassegnato a favore del ricorrente ai giudici di merito. Nessun errore nel calcolo della pena è ravvisabile quanto alla recidiva: per 98 quanto si tratti di recidiva semplice e di facoltativa considerazione, tuttavia per ciò solo non se ne può invocare l'esclusione in assenza di una puntuale esposizione di ragioni che ne rendano superflua e non pertinente l'applicazione. Del resto anche il corrispondente motivo di appello è stato già apprezzato come generico ed inaccoglibile dalla Corte distrettuale senza che l'impugnazione dimostri l'erroneità di tale giudizio. Infine, anche in merito al procedimento di calcolo della pena la pretesa erroneità è soltanto enunciata, ma non dimostrata: a pag. 125 la sentenza in verifica ha specificato tutti i passaggi attraverso i quali si è pervenuti ad individuare il trattamento punitivo che è perfettamente comprensibile, come già lo era quello corrispondente esposto a pag. 352 della sentenza di primo grado. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ED MO unicamente quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. contestata al capo 69 con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per eventuali ricadute sulla pena ad altra sezione della Corte di appello di RO;
nel resto il ricorso va respinto. 15. AL MO ha riportato condanna in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 5) e nel suo interesse sono stati presentati due atti di ricorso, che si esamineranno congiuntamente per la comunanza delle questioni trattate. 15.1 I primi motivi dei due atti d'impugnazione riguardano il giudizio di responsabilità in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di droga e ai reati fine, che si assume non adeguatamente dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Richiamato quanto già esposto in ordine alla prova dell'effettiva esistenza di tale sodalizio, per la posizione di AL MO i giudici di merito hanno riscontrato, oltre alla pacifica responsabilità dell'imputato per la condotta di coltivazione di cui al capo 2), l'oggettiva rilevanza di tale impianto produttivo, in grado di fornire ingenti quantitativi di marijuana da immettere sul mercato locale, gestito e controllato dalla cosca UT attraverso i suoi esponenti CO OL e GU AC, i legami familiari e criminali con il fratello ED, anch'egli coinvolto direttamente nella coltivazione della piantagione e nello smercio della droga, oltre che intraneo al clan UT, nonché quelli con CO OL, suocero del fratello, il quale subito dopo il rinvenimento della piantagione veniva informato in termini convenzionali dalla moglie di quanto accaduto senza formulare richieste di chiarimenti per l'immediata comprensione dell'accaduto. A tali elementi si è aggiunta la considerazione delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di RE IN, soggetto preposto all'attività di PAccio nella zona di Praia a Mare e rifornitosi stabilmente dai cetraresi e in particolare dal AC: in data 18 agosto 2015 IN aveva contestato a MO la cattiva qualità di una partita di cocaina, acquistata dai sodali del MO stesso, ai quali 99 questi avrebbe dovuto riferire le sue lamentele, in quanto non era possibile tagliare la sostanza per la scarsa concentrazione di principio attivo e gli scarsi effetti droganti prodotti su chi l'aveva assaggiata. Inoltre, IN aveva affermato di essere a conoscenza dell'acquisizione di una partita di sette chili e mezzo di hashish, gestita dal MO, il quale aveva ammesso di averne ceduto una parte a tale "Pallino" perché era l'unico acquirente puntuale nei pagamenti ed aveva assicurato di avere preteso che per quella volta corrispondesse loro un prezzo maggiorato di 400 euro. MO aveva ribadito che tale soggetto era l'unico che alla scadenza di quindici giorni aveva sempre saldato il conto a differenza di altri amici, tanto da commentare negativamente il guadagno tratto dagli stessi negli ultimi due mesi. Il dialogo è stato apprezzato quale dimostrazione dei legami con i cetraresi del clan UT, fornitori di IN e destinatari delle doglianze per la scarsa qualità della cocaina consegnata, del coinvolgimento del ricorrente anche nei traffici di hashish quale produttore della sostanza e fornitore di altri PAcciatori, uno solo dei quali puntuale nei pagamenti della droga ricevuta in conto vendita, e della gestione di tale attività con altri non nominati soggetti i cui guadagni languivano per la scarsa puntualità nei pagamenti degli acquirenti. Non può contestarsi la coerenza logica e la fedeltà ai dati probatori del giudizio trattone dai giudici di merito della partecipazione del ricorrente a traffici di droga gestiti non individualmente, ma in un più articolato ambito organizzato, riconducibile all'articolazione in quel settore specifico del clan UT. Le obiezioni difensive esprimono un mero dissenso al giudizio di colpevolezza: in primo luogo, che non si tratti soltanto di un caso di "droga parlata" si ricava, oltre che dal tenore esplicito del dialogo riportato testualmente dalla Corte di appello, da quanto accertato in ordine alla piantagione di canapa indiana ed alla sua estensione, oltre che alla capacità produttiva, il che già di per sé giustifica sul piano della coerenza logica e della plausibilità l'inserimento dell'episodio in un contesto operativo di tipo associativo. Né l'unicità del reato fine è di ostacolo alla possibilità di ravvisarvi la prova dell'adesione del suo autore ad organismo strutturato e destinato ad operare nel tempo in forza del pactum sceleris dallo stesso concluso con gli altri partecipi, essendo vero esattamente il contrario. Come affermato da questa Corte, «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale» (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701; conformi: Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 100 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). La pretesa serialità degli scambi e la pluralità di reati fine non è requisito necessario per poter configurare l'associazione di cui all'art. 74 cit., ma evenienza che, se riscontrata, può rafforzarne la prova. Assertivo e privo di plausibilità logica è l'assunto che pretende di leggere la conversazione intercettata con IN come attinente a scambio di stupefacente destinato ad uso personale: è palese e di immediata percezione, non richiedente nessuno sforzo interpretativo, che il tenore del dialogo per come riportato nella sentenza impugnata non è stato travisato, ma riguardava la cessione a terzi di droga di diversa natura nell'ambito di rapporti di fornitura protratti nel tempo ed intrattenuti con plurimi acquirenti, oltre che il diretto coinvolgimento del ricorrente nelle stesse vicende criminose. Inoltre, è incensurabile anche il rilievo assegnato ai legami familiari con soggetti intranei alla medesima associazione, che non si basa sul dato anagrafico in sé considerato, quanto piuttosto sulla pronta circolazione della notizia dell'arresto e delle sue ragioni e sulle reazioni preoccupate del fratello e dei congiunti del coimputato CO OL, ritenute dimostrative della condivisione degli interessi sottesi alla piantagione rinvenuta. Quanto allo specifico addebito di cui al capo 2), valgono anche per la posizione del ricorrente le osservazioni svolte per quella del fratello ED, cui si rinvia. 15.2 I motivi secondi dei due ricorsi prospettano questione in punto di fatto, incentrata sul rinvenimento della cartuccia di cui al capo 5) presso l'abitazione della madre del ricorrente con la conseguente carente prova della disponibilità dell'oggetto da parte dello stesso, che è rimasta priva di qualsiasi dimostrazione. Inoltre, poiché tutti i motivi articolati sono da ritenersi inammissibili, non è possibile nemmeno riscontrare la maturazione del termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto avvenuta dopo la sentenza di appello. Al riguardo deve farsi applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale quando l'impugnazione incorre nella sanzione dell'inammissibilità per genericità o palese infondatezza dei motivi, tale constatazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: l'inammissibilità genetica dell'impugnazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d'ufficio la causa estintiva del reato maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164). 15.3 Gli ultimi motivi dedotti riguardano il trattamento sanzionatorio, ma risultano anch'essi manifestamente infondati. Il diniego delle circostanze attenuanti 101 generiche è stato motivato in ragione della negativa biografia penale dell'imputato, che non è specificamente contestata negli atti di ricorso e l'accesso al rito abbreviato non costituisce elemento positivo che possa condurre alla ulteriore mitigazione della pena. Il preteso errore nel calcolo matematico della sanzione è dedotto in termini assolutamente generici e quindi non valutabili, mentre le indicazioni fornite alle pagg. 125 della sentenza di appello e 352 di quella di primo grado non presentano nessuno dei vizi dedotti, evidenziando l'applicazione della pena base minima per il delitto capo 1) e l'aumento di soli tre mesi di reclusione per i reati capi 2) e 5) unificati per continuazione, quindi la corretta riduzione per il rito alternativo prescelto. Il ricorso, palesemente infondato ed aspecifico in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo motivi di esonero, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila. 16. VI AL ha riportato condanna per i reati di cui ai capi 1), 7), 35), 36) e 47). 16.1 Col primo motivo si contesta il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) con argomentazioni che frammentano i dati probatori e che, senza negare il compimento dei reati fine, ne propongono una lettura atomistica e sganciata dal quadro d'insieme, correttamente valutato dalla Corte di merito. Si è, infatti, argomentato nelle due conformi sentenze di merito che il numero e le caratteristiche dei reati fine già di per sé sono significativi della stabile attività svolta dal ricorrente di cooperazione con RE IN nelle attività di detenzione e PAccio di stupefacenti forniti dai sodali cetraresi, nonché dei rapporti con gli altri PAcciatori attivi sulla piazza di Praia a Mare e della collaborazione diretta agli approvvigionamenti presso gli stessi fornitori cetraresi, come accaduto in data 31 dicembre 2014 allorché i movimenti compiuti e l'incontro con IN e AC era osservato in diretta dal personale di polizia giudiziaria. Tali elementi sono stati posti in relazione a quanto emerso dall'attività di captazione svolta sull'utenza cellulare del ricorrente. Le conversazioni intercettate, intercorse con la compagna nei mesi di aprile e giugno 2015, trascritte testualmente alle pagg. 313-316 della sentenza di primo grado, hanno fornito elementi che nel giudizio della Corte di appello avvalorano l'ipotesi accusatoria della partecipazione di AL all'associazione di cui al capo 1), in quanto attestano le lamentele della donna per le sue frequentazioni con soggetti parimenti dediti allo PAccio di stupefacenti e per le attività criminose poste in essere, nonché per la destinazione di somme di denaro all'acquisto di droga da rivendere, anziché a far fronte alle esigenze familiari. Perfettamente convergenti con il quadro probatorio così riassunto sono 102 state ritenute anche le dichiarazioni della teste LI RA, già compagna di IN, la quale aveva indicato nel AL il soggetto che aveva lavorato alle dipendenze di IN nel traffico di droga. La difesa assume che le conversazioni intercettate e dimostrative della commissione dei reati fine, per il tenore equivoco, non avrebbero potuto essere utilizzate come prova del reato associativo nell'assenza di rapporti di comparaggio con gli altri coimputati e di contatti con esponenti del clan UT di RO. L'assunto è del tutto generico e non si confronta con la analitica motivazione della sentenza impugnata che ha riassunto i dati probatori più diffusamente esposti in quella di primo grado, né specifica le ragioni della dedotta equivocità dei dialoghi intercettati, che si sono ritenuti direttamente rappresentativi dell'inserimento stabile e protratto nel tempo di AL nel commercio di droga in stretta collaborazione con IN ed in un ambito organizzato su più vasta scala, coinvolgente anche i coimputati De PA e AC. Né è dato cogliere nel ricorso le ragioni per le quali i reati fine accertati non siano riconducibili all'operatività del sodalizio contestato al capo 1). 16.2 Il secondo motivo si duole della mancata qualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: al riguardo la Corte di appello ha fornito una congrua e pertinente giustificazione, avendo osservato che la lieve entità dei fatti doveva essere esclusa, a prescindere dai quantitativi di stupefacente di volta in volta trattati, per la dimensione organizzata degli episodi e la loro attribuzione ad attività condotta sotto l'egida della criminalità mafiosa. Giudizio che riassume e rimanda agli accertamenti svolti e che non presenta nessun aspetto di illazione o di arbitrio nella valutazione del materiale probatorio. 16.3 In punto di determinazione della pena, la doglianza sulla sua eccessiva afflittività e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, senza negare i precedenti anche specifici riportati dall'imputato e la valenza negativa delle condotte commesse, lamenta un'omessa considerazione di elementi positivi che non risultano dedotti, né già rappresentati ai giudici di merito e da questi ignorati. Il che dimostra la palese infondatezza della censura, tanto più che la pena base per il delitto associativo è stata stabilita nel minimo edittale senza aumento per la contestata aggravante e che gli aumenti per i reati unificati per continuazione sono stati contenuti in sei mesi di reclusione ciascuno. Il ricorso, palesemente infondato ed aspecifico in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo motivi di esonero, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila. 17. RE IN è stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 6), 103 8), 33), 35), 36). 17.1 Il primo motivo di ricorso censura il mancato recepimento della ricostruzione "antagonista" a quella accusatoria e l'omessa configurazione del concorso in una pluralità di episodi di detenzione e cessione di stupefacenti in luogo della loro riconduzione all'attività di un'associazione dedita al narcotraffico, come del resto è stato ritenuto dal Tribunale di AO nel separato procedimento a carico dei coimputati IG, AN, IT e FU e dal G.u.p. nei confronti di LA nella sentenza di primo grado del presente processo. 17.1.1 Siffatta impostazione delle censure difensive già in sé rivela l'inammissibilità del motivo, che sollecita una pretesa parità di trattamento rispetto ad alcuni coimputati e la lettura alternativa delle risultanze probatorie, operazione che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006, deve ritenersi non consentita al giudice di legittimità, al quale è precluso effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo mantenere il proprio sindacato entro i limiti della verifica dell'adeguatezza e dell'intrinseca logicità delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di tali valutazioni alle acquisizioni processuali può soltanto autorizzare la deduzione, quale motivo di ricorso, del travisamento della prova, consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di un dato acquisito, a condizione che quanto frainteso O tralasciato presenti carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica e che sia indicato in maniera specifica ed inequivoca, oltre che integrale nel suo contenuto, in modo da consentire l'apprezzamento del vizio dedotto senza imporre una non consentita attività di ricerca da parte della Corte. Né sono ammissibili prospettazioni difensive che si risolvano in una lettura alternativa degli elementi di fatto su cui è basata la decisione o che suggeriscano nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti da preferire a quelli utilizzati dal giudice perché ritenuti di maggiore affidabilità, di migliore capacità esplicativa o comunque più persuasivi, traducendosi tali deduzioni nella inammissibile denuncia del travisamento del fatto, il cui accertamento resta patrimonio esclusivo del giudice di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). È altresì oggetto di costante affermazione da parte di questa Corte il principio per cui la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., devono risultare di spessore tale da essere di immediata percezione, dovendo 104 il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza;
per contro, restano ininfluenti le minime incongruenze e vanno considerate disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; da ultimo: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601). 17.1.2 Tanto premesso in linea generale, la sentenza impugnata ha esaminato l'assunto difensivo riproposto col primo motivo di ricorso che ha disatteso sulla scorta di un corredo esplicativo di argomentazioni compiute, logiche e fedeli alle informazioni probatorie, quindi incensurabile nella presente sede di legittimità. Ha osservato, infatti, come le risultanze dell'attività di intercettazione, correlate ai servizi di osservazione e tracciamento degli spostamenti sul territorio, avessero offerto dimostrazione dello stretto rapporto di collaborazione del ricorrente con GU AC ed i trafficanti AL di Sala Consilina sin dal settembre-ottobre 2014 tanto da avere egli ricevuto personalmente comunicazioni da parte dei AL e la richiesta di fissare un incontro tra questi ed IL IA -altro esponente del clan UT coinvolto nel traffico di stupefacenti- per ottenerne un finanziamento, da avere preso parte alle trasferte a RAtea, a Sala Consilina, a Roma col AC tra fine 2014 ed inizi 2015 e tutte certamente finalizzate a perfezionare cessioni di partite di droga in base ai dialoghi che le avevano precedute o seguite. Ulteriori elementi valorizzati a suo carico sono stati ricavati: dalle specifiche vicende contestate ai capi 6) e 8) allorché in quest'ultimo caso il ricorrente, dopo avere contribuito a perfezionare la consegna a FA IT della sostanza destinata a TO AL e dopo l'arresto in flagranza di questi, si era preoccupato di mantenere i contatti con il destinatario finale;
dalla conversazione intercettata con AL MO in data 18 agosto 2015 allorché gli aveva chiesto di riferire ai suoi referenti nel clan UT la pessima qualità della cocaina ricevuta;
dal compimento delle condotte contestate in concorso con VI AL al capi 35) e 36) nell'arco temporale da febbraio a giugno 2015; dal monitoraggio degli spostamenti dei gruppo di soggetti dediti allo smercio della droga sulla piazza di Praia a Mare e dagli eventi successivi all'arresto di AN, ritenuti indicativi dell'operato sinergico di tali soggetti, ma in posizione subordinata, col ricorrente, dal quale avevano ricevuto il materiale da smerciare, istruzioni, appoggio. Al riguardo si legge in sentenza che In particolare, pusher praiesi (OT. CA, FU, AN e AL) frequentavano abitualmente l'abitazione del IN, scambiavano tra loro le autovetture, comunicavano tra loro con linguaggio convenzionale e soprattutto 105 agivano in reciproco mutuo soccorso, come plasticamente documentato dalla conversazione captata in data 16.3.2015 a bordo dell'autovettura Renault Clio in uso al OT, nel corso della quale AN manifestava risentimento in quanto durante gli arresti domiciliari era stato abbandonato dal IN, che avrebbe dovuto farsi carico del suo sostentamento e del pagamento delle spese legali, così come dagli altri sodali CA e La EI (pag. 113 sentenza di appello). Tale comunanza di interessi ed il coordinamento di azioni, registrato per un arco temporale protratto, ha indotto i giudici di merito a ritenere non incoerente con l'ipotesi associativa il fatto che CA e La CA avessero rinvenuto in AR LI nel giugno 2015 un autonomo fornitore di stupefacente o che essi avessero ipotizzato la disponibilità in capo a IN di altro canale di approvvigionamento campano nella conversazione del 16 giugno 2015, posto che tali elementi non smentiscono il perdurare dei rapporti di fornitura con i cetraresi ed in specie con GU AC, dal quale il ricorrente aveva ricevuto sessanta grammi di cocaina nell'episodio contestato al capo 7) del 19 giugno 2015. Ulteriore conferma si è tratta dalle dichiarazioni testimoniali, rese da LI RA, ex compagna di IN, ritenuta pienamente capace di rendere la propria deposizione, la quale aveva descritto di avere assistito personalmente ad episodi di PAccio da parte di diversi componenti di un gruppo organizzato di soggetti con a capo IN, comprensivo di AL, AN, FU, CA, IG e ELtti, dichiarazioni che la stessa fonte non aveva potuto rendere nel separato processo celebrato col rito ordinario dinanzi al Tribunale di AO. Il giudizio di sicura affidabilità della teste è stato ampiamente giustificato, sia in considerazione della qualità del suo narrato, sia per i riscontri esterni rinvenuti: nelle risultanze dell'attività captativa;
nei sequestri di sostanza operati a carico del ricorrente nelle date del 29 agosto 2015 (capo 33) e 5 novembre 2015; nelle circostanze dell'arresto di IM AN il 26 settembre 2014 a seguito di perquisizione domiciliare e del rinvenimento di sostanza stupefacente e di denaro;
nel deferimento in stato di libertà di CA in data 25 ottobre 2014 per detenzione al fine di PAccio di 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
nell'ulteriore arresto in flagranza di reato di AN l'1 agosto 2015 e nell'arresto di VI AL per la vicenda di cui al capo 7). La molteplicità e qualità degli elementi acquisiti ha condotto a riscontare il rapporto associativo tra IN ed i suoi collaboratori e i trafficanti di RO, nonché il ruolo di organizzatore di IN il quale, oltre a coordinare le attività degli PAcciatori della zona praiese, aveva mantenuto stabili legami con la casa madre per l'acquisizione delle forniture di stupefacenti e la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento, rispetto alle quali attività è stato ritenuto irrilevante un margine di autonomia gestito dallo stesso e lo stato di tossicodipendenza. 106 efo In punto di diritto la Corte distrettuale ha richiamato l'orientamento interpretativo, affermato da questa Corte, secondo il quale la prova dell'esistenza e dell'operato di un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico può validamente dedursi dal compimento dei reati fine, specie se reiterati e stabili. 17.1.3 Ebbene, non colgono nel segno le doglianze esposte in ricorso, che frammentano le risultanze probatorie ed evidenziano soltanto alcune circostanze, ritenute dissonanti rispetto al quadro complessivo e incoerenti con l'addebito associativo senza però un reale confronto con l'intero ragionamento valutativo esposto in sentenza;
inoltre, contestano vanamente l'attendibilità della teste RA con osservazioni critiche, che già la Corte di appello ha disatteso con rilievi logici e aderenti alle informazioni acquisite laddove ha riscontrato, non solo la lucida coerenza della rievocazione dei fatti descritti operata dalla teste, ma anche la documentata patologia che l'aveva afflitta soltanto nel 2018, ossia tre anni dopo avere reso le dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente e i molteplici riscontri al suo narrato offerti dalle investigazioni. 17.1.4 Inoltre, si ribadisce che l'intervenuta assoluzione di alcuni coimputati dal delitto associativo non costituisce argomento valido per invocare il medesimo esito decisorio quando, come nel caso, le posizioni di costoro non siano sovrapponibili a quella di IN per non essersi gli stessi rapportati direttamente ai sodali cetraresi e non avere condiviso con costoro gli stessi obiettivi e le stesse iniziative come dimostrato essere avvenuto per il ricorrente. 17.1.5 Anche l'attribuzione del ruolo qualificato di organizzatore dell'attività degli PAcciatori è stata efficacemente motivata in sentenza e le obiezioni difensive si limitano a una sterile negazione e a rimarcare che IN si era reso acquirente di partite di stupefacente da potere dei fornitori cetraresi, cosa che in sé non giustifica il suo attivismo nelle trasferte con AC ed i AL e che comunque, stante la stabilità e frequenza delle acquisizioni in un protratto arco temporale, non è sufficiente a smentire la sussistenza del vincolo associativo nei termini ricostruito nelle sentenze di merito. 17.2 Il secondo motivo investe il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 6), ma in questo caso lo stesso è affidato ad una lettura alternativa e minimizzante della portata dimostrativa delle risultanze probatorie, che, al contrario, la sentenza impugnata ha valutato in modo appropriato in base alla considerazione coordinata delle informazioni fornite dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria. La conclusione raggiunta dell'effettivo perfezionamento della transazione e della consegna della droga ad opera di un ignoto corriere si basa sul tenore dei dialoghi intercorsi tra TO AL e ZO SA prima e dopo l'incontro con AC e IN e del conteggio operato dai primi due in riferimento al quantitativo di una confezione aperta e a quello di altra intera, 107 if non irragionevolmente interpretati come indicativi della conclusione dell'accordo e della acquisizione della fornitura, anche se non materialmente osservata dalle forze dell'ordine. Tale conclusione rispetta il tenore comunicativo dei dialoghi intercettati e il fatto che AL e SA erano in contatto telefonico mediante sms col figlio del primo, trovatosi in altra posizione ignota, in funzione di avvistamento dell'approssimarsi dei calabresi senza che si fossero potuti verificare i suoi movimenti ed eventuali incontri. Del resto le contestazioni sul mancato accertamento dell'oggetto della riunione tenutasi presso l'UBIK Bar non compromette la tenuta logica del ragionamento valutativo, posto che da altri elementi di sicura acquisizione è stato dedotto che i rapporti tra i protagonisti dell'incontro erano esclusivamente funzionali a gestire il traffico di droga nei quali erano coinvolti e che, prima dell'appuntamento, i campani avevano mostrato di essere in attesa di una consegna e si erano interrogati su dove sistemare quanto avrebbero ricevuto. Tanto conferma la plausibilità dell'effettivo recapito ed esclude che l'incontro riguardasse delle mere trattative preliminari. L'intervenuta assoluzione da tale addebito dei coimputati AL e SA non introduce elementi sufficienti per il chiesto annullamento: si è già detto che tale soluzione non può essere autorizzata per il dedotto contrasto di pronunce giudiziali, che in sé, quando dipendente da difformi valutazioni del medesimo fatto, non costituisce nemmeno ammissibile motivo di revisione (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola Rv. 269757; Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv. 259461). 17.3 Il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla mancata valorizzazione della confessione resa dal ricorrente ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In effetti nessuna delle due sentenze di merito contiene accenni alle ammissioni dell'imputato, che sono contenute nel memoriale depositato all'udienza del 14 maggio 2018 e sono limitate alla commissione dei reati di cui ai capi 7), 8), 33), 35) e 36). Si legge a pag. 125 della motivazione della sentenza in esame la considerazione, riferita al ricorrente, «i cui precedenti anche specifici, per i quali gli è stata contestata da recidiva reiterata specifica, implicitamente esclusa dal primo giudice, ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena base è stata determinata nel minimo edittale di cui all'art. 74, comma 1, DPR n. 309/90, senza alcun aumento per la contestata aggravante. Congruo è inoltre l'aumento di pena operato per la continuazione, pari a mesi 4 di reclusione per ogni reato satellite, misura proporzionata alle modalità delle relative condotte». In tali rilievi non si rinvengono profili di manifesta illogicità e nemmeno affermazioni apodittiche, posto che si descrivono gli elementi che hanno concorso a determinare il trattamento punitivo e si presta adesione alle scelte sanzionatorie operate dal 108 primo giudice in base a dati di fatto già descritti. Piuttosto deve ritenersi che la parziale ammissione della responsabilità per i delitti oggetto di ricostruzione probatoria meno attaccabile e più evidente, intervenuta soltanto nel giudizio di primo grado poco prima della decisione a distanza di oltre un anno dal suo inizio, sia stata per implicito apprezzata come minusvalente rispetto ai dati marcatamente negativi acquisiti, ai precedenti penali plurimi e specifici, al numero e alla qualità dei reati fine commessi. Del resto della predetta confessione anche la Corte non ha fatto nessun uso probatorio a riprova della sua ininfluenza sui percorsi decisionali seguiti. In definitiva, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 18. AN Di SA, successivamente alla proposizione del ricorso, ha manifestato la propria rinuncia all'impugnazione, per cui, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., la stessa va dichiarata inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. 19. EL LE ha riportato condanna per i reati di cui ai capi 1) e 30). 19.1 Il primo motivo è meramente rivalutativo delle emergenze probatorie e, come tale, incorre nella sanzione dell'inammissibilità. partecipazioneLa sentenza in verifica ha ricostruito la condotta di all'associazione di cui al capo 1) sulla scorta di un compendio probatorio, fornito dalle intercettazioni svolte all'interno dell'autovettura del cugino LUno LE e dai servizi di osservazione, dai quali ha tratto il convincimento circa la posizione qualificata del ricorrente all'interno del sodalizio per avere capeggiato la formazione attiva in EA. Ha evidenziato che plurimi riferimenti alla sua persona erano percepibili nei dialoghi del cugino e del coimputato Di SA, che lo avevano individuato come il soggetto al quale spettavano le decisioni e che doveva impartire disposizioni ai collaboratori, del cui operato aveva assunto la responsabilità. Per quanto molto attento a non interloquire con i gregari a mezzo del telefono, ma soltanto per concordare incontri personali per strada o presso la propria abitazione con il solo cugino LUno, al quale aveva delegato l'attività esecutiva di gestione del traffici, il ricorrente è stato indicato quale colui che, seppur meno esposto degli altri sodali, aveva impartito ordini, era intervenuto per il recupero del denaro dagli acquirenti morosi, aveva risolto contrasti interni e che si era rapportato con gli esponenti del clan UT preposti alla gestione del narcotraffico. Grazie ai risultati delle captazioni ambientali, è stato valorizzato a tal fine il già citato incontro tenutosi in Rivello il 9 aprile 2014 tra EL LE ed i cetraresi IA, CO OL e AC per risolvere la questione della rivendicata autonomia di NO CA, riunione conclusasi con l'accoglimento della pretesa fatta valere dal 109 ricorrente che CA si rifornisse solo da lui e che corrispondesse un prezzo persino maggiorato di dieci euro. In particolare è stato evidenziato che: il giorno della riunione LUno LE aveva riferito a LI AC che EL aveva garantito che avrebbe risposto solo dei suoi collaboratori LU, AN e LI e non di altri che erano stati portati dagli esponenti della casa madre di RO;
in altro dialogo del 4 aprile 2014 LUno aveva affermato che, incontrato GU AC, lo aveva invitato a rivolgersi a EL per discutere di una terza persona con la quale erano insorti dei problemi;
analogamente il 10 aprile 2014 i due cugini avevano discussione di un credito da riscuotere, di cui avevano urgenza perché "dobbiamo pagare gli avvocati" (pag. 329 sentenza di primo grado) e comunque EL LE aveva confermato a LUno che la riunione del giorno precedente si era tenuta effettivamente, descrivendo i partecipanti, il luogo scelto distante per non destare sospetti, gli argomenti trattati. In altro dialogo intercettato in ambientale sempre il 10 aprile 2014 il ricorrente aveva espresso delle riserve sul comportamento del coimputato Di SA, che "deve sapere il meno possibile" (pag. 333 sentenza primo grado), quindi i due avevano progettato altre iniziative da mettere in campo. Con corretto procedimento inferenziale si è dedotto che effettivamente EL LE aveva assunto un ruolo sovraordinato agli altri soggetti coinvolti dello smercio della droga, per avere dato l'autorizzazione ad utilizzare gli PAcciatori e per essere intervenuto al fine di garantire la riscossione di crediti nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti, per avere trattato con gli esponenti della casa madre cetrarese. E tanto ha offerto logica spiegazione delle ragioni per le quali non si erano registrate interlocuzioni dirette con altri coimputati e gli incontri si erano limitati a quelli con LUno LE in presenza e con AN Di SA. Restano, dunque, smentite le obiezioni difensive sull'assenza di dialoghi intercettati nei quali fosse stato direttamente coinvolto il ricorrente e ha trovato spiegazione razionale anche la circostanza per cui l'unico reato fine è quello contestato al capo 30). Risponde al vero che in riferimento a tale condotta il ricorrente non era comparso personalmente e non aveva interloquito con altri;
tuttavia, il riferimento alla sua persona è emerso con chiarezza quale soggetto destinatario delle giustificazioni fornite dall'acquirente UZ per il ritardo nei pagamenti, evidentemente perché coinvolto in quelle attività di cessione e interessato ad incassarne il corrispettivo. 19.2 Al riguardo, l'identificazione nel LE del EL citato da UZ nel dialogo intercettato il 12 aprile 2014 è stata operata in considerazione di un complesso di risultanze tratte dalle intercettazioni senza che possano plausibilmente essere sorti equivoci o fraintendimenti, posto che non risultano essere coinvolti nei medesimi fatti altri soggetti rispondenti a quello stesso nome. Né è emerso che 110 up LUno LE avesse gestito il traffico di stupefacenti per conto proprio ed all'insaputa del cugino EL. Inoltre, il numero degli episodi di cessione, indicato nell'imputazione in cinquanta, è calcolato per difetto, dal momento che l'acquirente UZ ha dichiarato di avere acquistato cocaina da LUno LE un centinaio di volte in un anno (pag. 282 sentenza primo grado). 19.3 Infine, non sussistono i vizi denunciati nemmeno in riferimento alla determinazione della pena. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è supportata dalla specifica deduzione di elementi positivi di valutazione, già rassegnati ai giudici di merito, e dagli stessi ignorati, e la Corte di appello ha correttamente valutato i precedenti penali dell'imputato quali dati significativi di concreta pericolosità sociale in grado da sé di escludere la meritevolezza di un'attenuazione della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale e con un aumento contenuto per il reato unificato per continuazione. 20. CO OL ha riportato condanna per i reati di cui ai capi 1) e 69). Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati due atti di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per il loro corrispondente contenuto. 20.1 Il primo motivo è articolato in termini aspecifici. 20.1.1 La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore GE, che ha indicato il ricorrente, noto anche con il soprannome di CO, come uno dei soggetti intranei al clan UT che LU UT aveva preposto alla gestione del traffico di stupefacenti e ha ritenuto che tali propalazioni, oltre che in sé attendibili, fossero riscontrate da conformi dichiarazioni di EL La MA e dagli esiti dell'attività investigativa. 20.1.2 La sentenza in esame ha già offerto congrua replica alle eccezioni di inattendibilità del collaboratore GE a ragione dei contatti intrattenuti mediante il social network Facebook e della non dimostrata notorietà del ricorrente con il soprannome di CO: sul primo punto si è già osservato come la doglianza riproposta con i ricorsi non dia conto dell'effettiva contaminazione della fonte probatoria, né della natura dei contatti dedotti come illeciti e fuorvianti;
sul secondo aspetto la Corte di appello ha evidenziato che il soprannome del ricorrente era stato accertato con sentenza già passata in giudicato per fatti di reato commessi sempre nel contesto della sua militanza nel clan UT. Le superiori argomentazioni sono contraddette dalle difese in termini generici e privi di riscontri. Inoltre, mentre in sentenza il verdetto di colpevolezza si basa su una lettura congiunta e coordinata dei contributi dichiarativi e degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, i ricorsi tendono ad isolare i singoli elementi probatori e a proporne una valutazione alternativa in chiave assolutoria. 20.1.3 Si è già detto in riferimento alla posizione di AC che la questione 111 of del contrasto insorto tra il ricorrente e GE in merito al prezzo di una fornitura di stupefacente e della diversa descrizione dell'episodio da parte di La MA verte su un dettaglio, ossia l'intervento di LI e il coinvolgimento di AC, che non intacca il nucleo essenziale della narrazione perché entrambi i collaboratori hanno assegnato a OL lo stesso ruolo e hanno descritto la medesima discussione insorta per ragioni indicate in termini del tutto conformi. Non v'è dubbio, quindi, che il requisito della convergenza tra le due chiamate in correità è stato correttamente apprezzato in coerenza col tenore delle propalazioni e valorizzato in modo appropriato quale elemento a carico. Inoltre, la sentenza di primo grado a pag. 296 della motivazione accenna al fatto che EM aveva riferito di avere appreso dai fratelli VA -SI indicato quale gestore del punto SNAI individuato dagli investigatori come uno dei luoghi di riferimento della cosca e presso il quale era stata osservata la costante presenza del ricorrente- ed anche tramite i contatti intercorsi con LU UT, che OL aveva gestito gli stupefacenti per conto del predetto UT, fornendo informazioni corrispondenti a quelle rese dagli altri due collaboratori;
si tratta di un contributo conoscitivo ulteriore dal tenore corrispondente a quello reso dagli altri due collaboratori. La tesi difensiva che richiama l'imposizione ad ED MO, riferita da GE, di acquistare droga dalla cosca cosentina nel 2012 non contraddice la plausibilità logica e materiale delle forniture fatte dai cetraresi allo stesso GE nel 2013, collocate in arco temporale diverso e successivo e spiegate a ragione dell'insufficiente approvvigionamento dai consueti canali utilizzati sino a quel momento. I contatti con altri associati dediti al traffico di droga sono ampiamente provati dalle intercettazioni, come analizzate in sentenza: sono riportati i dialoghi di LUno LE in ordine alla riunione del 9 aprile 2014 per risolvere le questioni insorte all'interno del gruppo scaleota con NO CA, nel corso della quale sono plurimi i riferimenti alla presenza di CO, nonché quelli del giorno seguente nei quali si era dato atto e si era commentato l'affettivo svolgimento dell'incontro e la presa di posizione dallo stesso ricorrente assunta in favore di EL LE e dei suoi correi e contro le pretese di NO CA. Inoltre, si è posto in evidenza che, aspirando LUno LE ad essere riconosciuto quale unico interlocutore con la casa madre di RO, egli si era rivolto proprio a CO OL e a GU AC, che gli avevano dato il loro benestare. Sono già stati ritenuti irrilevanti sia l'assenza di reati fine ascritti a OL, sia l'assenza di dialoghi intercettati con gli altri sodali, posto che i contenuti delle propalazioni dei collaboratori restituiscono un chiaro quadro dimostrativo dell'effettivo coinvolgimento dello stesso nelle attività della cosca dedita al traffico di droga e l'esigenza di comunicazioni a distanza tra correi era scongiurata dalle continue occasioni di incontro personale presso il punto SNAI di RO, gestito da gestitp 112 MP SI VA. Infine, le tre forniture riferite da GE non possono essere considerate in modo avulso dagli altri elementi probatori, che sono stati ritenuti confermativi dell'ipotesi accusatoria, posto che soltanto la sua partecipazione all'incontro del 9 aprile 2014 si giustifica solo con la sua appartenenza alla cosca di RO e al suo ruolo qualificato. 20.2 In ordine all'effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'associazione di cui al capo 1), per i giudici di merito la prova è offerta dalle dichiarazioni di GE e dalla partecipazione alla riunione deliberativa del 9 aprile 2014, già esaminata in precedenza. Tale acquisizioni smentiscono la fondatezza della tesi difensiva sull'assenza di contatti con altri sodali, sull'assenza di decisioni e di attività di coordinamento dell'altrui operato, mentre anche la vicenda del contrasto insorto con GE per il prezzo di acquisto di una partita di droga, risolto a favore di questi per volontà di LU UT, dimostra soltanto che OL non era in posizione di assoluto vertice, non che non abbia svolto il ruolo qualificato ascrittogli. Del resto anche i giudizi negativi espressi dal figlio in ordine all'atteggiamento del padre sono stati ritenuti confermativi dell'intraneità di questi secondo un giudizio non manifestamente illogico. 20.3 Il terzo motivo attiene al giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo capo 69), che viene contestato con argomenti fattuali e privi di reale concludenza. È incensurabile la valorizzazione della precedente condanna riportata dal ricorrente per partecipazione ad associazione a delinquere per fatti antecedenti all'introduzione dell'art. 416-bis, nonché i contatti con i UT in base agli esiti delle indagini. Si è già detto in precedenza della possibilità di ritenere un soggetto partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e al tempo stesso di un'associazione di stampo mafioso, che abbia tra i propri obiettivi antigiuridici anche i commerci di droga quale fonte di arricchimento e i medesimi principi non possono che valere per la posizione di CO OL, che, per il risalente legame con i UT, era consapevole di gestire il traffico di droga secondo gli interessi ed i voleri dei predetti capimafia e quindi di apportare un rilevante contributo alle finalità del clan cetrarese. Sono generiche le contestazioni che investono la valenza probatoria degli elementi valorizzati, che sono soltanto elencati, ma non confutati con obiezioni pertinenti e chiaramente illustrative delle ragioni di erroneità giuridica o di illogicità motivazionale. Basti pensare alla prospettazione minimizzante dell'episodio del furto di armi, subito da SE CH, e dell'interessamento per chiarire le relative circostanze e per ottenere il recupero della refurtiva, richiesto a CO UT, il quale, secondo quanto riferito da CH, aveva sì detto di non incontrare CO 113 A OL da anni, ma aveva anche assicurato che lo avrebbe fatto contattare dal proprio figlio LU. Inoltre, sempre CH aveva appreso che CO UT aveva indetto una riunione con i suoi sodali per comprendere cosa fosse avvenuto. È evidente che arrestare la disamina, come pretende la difesa, alla circostanza della mancata frequentazione tra il ricorrente e CO UT, non è sufficiente ad escludere elementi di reità a carico del primo, posto che la medesima fonte dichiarativa aveva riferito che contatti rilevanti per la soluzione del furto delle armi sarebbero intercorsi tra il OL e LU UT, quest'ultimo collocato ai vertici dell'associazione e presente alla riunione volta a chiarire la vicenda. Inoltre, sempre CH aveva riferito di avere subito minacce, rivoltegli tramite il cognato, da DE OL e SE EN affinché egli non rivelasse il coinvolgimento di CO OL nella sottrazione delle armi. Inoltre, non va tralasciato che la riunione del 9 aprile 2014 con EL LE aveva avuto anche la finalità di stabilire le modalità ed i soggetti che avrebbero dovuto continuare a svolgere l'attività estorsiva nei confronti dei giostrai di EA, circostanza che nel giudizio perfettamente lineare e logico dei giudici di merito dimostra come il ricorrente fosse abilitato ad occuparsi anche di questioni criminose diverse da quelle riguardanti il narcotraffico. 20.4 È, invece, fondato il quarto motivo proposto col ricorso dell'avv.to Lojacono che contesta la corretta attribuzione al ricorrente della qualità di dirigente del sodalizio mafioso sulla scorta della sola circostanza dello svolgimento di funzioni organizzative dell'attività svolta nel settore degli stupefacenti. Sul punto, valgono le osservazioni svolte per la posizione di GU AC e la motivazione non è sufficiente, non risultando che OL abbia rivestito un ruolo di coordinamento e di direzione dell'attività dei partecipanti al clan UT e che abbia assunto decisioni volte a regolamentare l'attività dell'intero sodalizio mafioso. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio. Per l'effetto estensivo, la medesima sentenza va annullata per la posizione di OL anche in riferimento alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e alle eventuali ricadute sul trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va respinto. In base alle precedenti statuizioni va disposta la condanna dei ricorrenti RI PI, Di SA AN, OS SE NA, LI TO, EM SE, UT RA, MO AL, AL VI, IN RE e LE EL, per i quali viene definito il procedimento, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RO, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'impegno profuso e della natura delle questioni trattate, mentre per quanto attiene alla regolamentazione delle spese della parte civile Comune di Praia a Mare, 114 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione va demandata alla Corte di appello di RO (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RO con riguardo: - alla circostanza aggravante ex art. 7 d.l. 152 del 1991, contestata ai capi 65), 66), 67) e 68) nei confronti di OL DE, De PA LE e CH MI;
- alla circostanza aggravante ex art. 7 d.l. 152 del 1991, contestata al capo 55-bis), e alla recidiva nei confronti di AC GU;
-alla determinazione della pena nei confronti di Di PImica AN, UT RA e OR EA, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 58) ai sensi dell'art. 334, terzo comma, cod. pen.; alla circostanza aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., contestata al capo 69), nei confronti di OR LI, De PA LE, Di PImica AN, OR SE, AC GU, UT LU, UT RA, OR EA, MO ED e OL CO;
alla qualificazione giuridica ex art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. del fatto di cui al capo 69) nei confronti di AC GU, OR EA e OL CO. Rigetta nel resto i ricorsi di OL DE, OR LI, De PA LE, Di PImica AN, AC GU, UT LU, UT RA, CH MI, OR EA, MO ED e OL CO. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OR SE. Rigetta i ricorsi di RI PI, OS SE NA, LI TO, UT RA, IN RE e LE EL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Di SA AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di EM SE, MO AL e AL VI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti RI PI, Di SA AN, OS SE NA, LI TO, EM SE, UT RA, MO AL, AL VI, IN RE e LE EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RO, che liquida in complessivi euro 6.940,00, oltre spese generali, 115 c.p.a. e i.v.a. Rimette alla Corte di appello di RO la regolamentazione delle spese della parte civile Comune di Praia a Mare. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Angela Tardio Angela Carlis M i DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 LUG 2022 IL CANCELLIERE intero Mon 116