Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4769/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4769/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIGNATTI GUIDO e con domicilio presso il suo studio sito in Vigevano, Via Marazzani n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gambolo', in data 06/10/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambolo' alla
Parte I, n. 21, dell'anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale di Gambolò (PV), Corso Vittorio Emanuele II n. 13 rimarrà nella disponibilità di con tutto quanto l'arreda; CP_1
2. la sig.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale;
Parte_1
3. il figlio minore continuerà a convivere con la madre nella casa in Vigevano Per_1
(PV), Corso Novara n. 14, e sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova Legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso;
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4. ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno;
5. entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
6. i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7.A fine settimana alterni, il figlio potrà stare dal padre dal venerdi dalla uscita Per_1
dalla scuola sino alla domenica sera alle ore 19:30, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
Durante la pausa scolastica della stagione estiva (da giugno a settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di giorni 30 consecutivi con il figlio al Per_1
fine di poter effettuare insieme 30 giorni di vacanza. Il rispettivo periodo di 30 giorni dovrà essere concordato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Durante tale periodo di 30 giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore è sospeso ogni diritto di visita dell'altro genitore.
Il Natale e il Capodanno verranno trascorsi dal figlio alternativamente con il Per_1
padre e con la madre così come le vacanze pasquali verranno trascorse un anno con la madre e un anno con il padre;
8. i genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore del figlio, e sulla possibilità
a ciascuno di loro di portare il minore all'estero nel rispettivo periodo di vacanza o per attività di studio;
9. il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 un assegno perequativo mensile di € 400,00=, con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese, a partire dal mese di pag. 2 di 4 novembre;
le spese mediche non erogate dal SSN, le spese scolastiche (ad es.: iscrizione scolastica, libri, materiale didattico, gite), sportive e ricreative saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro, da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese successivo.
Nessuna spesa straordinaria superiore a € 200,00 sostenuta dall'uno genitore potrà essere richiesta e condivisa con l'altro genitore, se non mediante un chiaro ed espresso accordo ed a fronte dell'anticipazione economica della stessa da parte di un genitore, prima quindi di essere sostenuta;
10. i coniugi dichiarano altresì di aver preso visione del “Protocollo tra il Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alla spese dei figli a carico dei genitori”;
11. nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge all'altro, essendo gli stessi economicamente autonomi ed indipendenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, modificate con note scritte
24.01.2025, limitatamente al pt. 7).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificate le condizioni concordate come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 06/10/2008, in Gambolo' (atto n. 21, CP_1
parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 11/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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