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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26429/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ELKE WISNIOWSKI-VIRANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 01.07.2025.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 VILLASTELLONE il 24.06.2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.04.2018. Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. , in accordo con la moglie, si è allontanato dall'abitazione coniugale, e che Pt_2 successivamente detta abitazione è stata altresì rilasciata dalla sig.ra insieme al figlio;
Pt_1
DISPONE che l'affido di sarà condiviso tra i coniugi, con collocamento paritario ed alternato Per_1 fra i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo ed interpellandosi reciprocamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del minore potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuna delle parti nei momenti in cui sarà col singolo genitore, che altresì provvederà al Per_1 suo mantenimento, cura ed educazione quando lo ha con sé. Il bambino sarà così collocato:
- a fine settimana alternati, da sabato mattina a domenica sera con la madre, e viceversa;
- quando è il turno del padre, questi terrà con sé il figlio da mercoledì mattina a giovedì mattina, accompagnandolo all'asilo, e viceversa;
- quando è il weekend della madre, il padre terrà con sé il figlio da mercoledì mattina (portandolo all'asilo) a venerdì sera, e viceversa;
- in ogni caso il genitore che ha con sé il figlio provvederà ad accompagnarlo dall'altro;
- per quel che concerne il periodo natalizio, il bimbo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24/12 ed il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 ed il 06/01; le intere vacanze di Pasqua e quelle relative al Carnevale saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, così come il giorno del compleanno dei bambini e le festività infrasettimanali;
durante le vacanze estive ciascun genitore terrà il figlio con sé per un periodo di due settimane, anche non consecutive da individuarsi e concordarsi pagina 2 di 3 entro il 31 maggio di ciascun anno, con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
DISPONE che il sig. verserà alla moglie quale contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 complessiva pari a mensili € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o previamente concordate e documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DISPONE che il sig. si farà inoltre integrale carico del pagamento della mensa scolastica di Pt_2 ; Per_1
DÀ ATTO che l'Assegno Unico per i minori sarà percepito interamente dalla sig.ra ed entrambi Pt_1 presteranno ogni collaborazione utile a livello burocratico per l'ottenimento dello stesso;
DÀ ATTO che entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale residenza, domicilio e/o dimora, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedere l'assenso al rilascio del passaporto del minore nonché di altro documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che la sig.ra nulla chiede a titolo di contributo al mantenimento personale;
Pt_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a pagare interamente (tenendo quindi indenne la sig.ra Pt_2 Pt_1 le spese condominiali arretrate relative all'alloggio già coniugale;
DÀ ATTO che in merito alle spese legali, ognuno provvederà a retribuire il difensore per la quota di propria spettanza (la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); Pt_1
DÀ ATTO che le parti non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.07.2025.
Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26429/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ELKE WISNIOWSKI-VIRANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 01.07.2025.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 VILLASTELLONE il 24.06.2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.04.2018. Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. , in accordo con la moglie, si è allontanato dall'abitazione coniugale, e che Pt_2 successivamente detta abitazione è stata altresì rilasciata dalla sig.ra insieme al figlio;
Pt_1
DISPONE che l'affido di sarà condiviso tra i coniugi, con collocamento paritario ed alternato Per_1 fra i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo ed interpellandosi reciprocamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del minore potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuna delle parti nei momenti in cui sarà col singolo genitore, che altresì provvederà al Per_1 suo mantenimento, cura ed educazione quando lo ha con sé. Il bambino sarà così collocato:
- a fine settimana alternati, da sabato mattina a domenica sera con la madre, e viceversa;
- quando è il turno del padre, questi terrà con sé il figlio da mercoledì mattina a giovedì mattina, accompagnandolo all'asilo, e viceversa;
- quando è il weekend della madre, il padre terrà con sé il figlio da mercoledì mattina (portandolo all'asilo) a venerdì sera, e viceversa;
- in ogni caso il genitore che ha con sé il figlio provvederà ad accompagnarlo dall'altro;
- per quel che concerne il periodo natalizio, il bimbo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24/12 ed il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 ed il 06/01; le intere vacanze di Pasqua e quelle relative al Carnevale saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, così come il giorno del compleanno dei bambini e le festività infrasettimanali;
durante le vacanze estive ciascun genitore terrà il figlio con sé per un periodo di due settimane, anche non consecutive da individuarsi e concordarsi pagina 2 di 3 entro il 31 maggio di ciascun anno, con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
DISPONE che il sig. verserà alla moglie quale contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 complessiva pari a mensili € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o previamente concordate e documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DISPONE che il sig. si farà inoltre integrale carico del pagamento della mensa scolastica di Pt_2 ; Per_1
DÀ ATTO che l'Assegno Unico per i minori sarà percepito interamente dalla sig.ra ed entrambi Pt_1 presteranno ogni collaborazione utile a livello burocratico per l'ottenimento dello stesso;
DÀ ATTO che entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale residenza, domicilio e/o dimora, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedere l'assenso al rilascio del passaporto del minore nonché di altro documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che la sig.ra nulla chiede a titolo di contributo al mantenimento personale;
Pt_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a pagare interamente (tenendo quindi indenne la sig.ra Pt_2 Pt_1 le spese condominiali arretrate relative all'alloggio già coniugale;
DÀ ATTO che in merito alle spese legali, ognuno provvederà a retribuire il difensore per la quota di propria spettanza (la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); Pt_1
DÀ ATTO che le parti non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.07.2025.
Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3