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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 530/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 530 del Reg. Gen. dell'anno 2019,
vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocata Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Smiriglia Fava del Foro di Patti,
nei confronti di
, ora in persona del rappresentante Controparte_1 Controparte_2 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe P.IVA_1
Strangio del Foro di Reggio Calabria.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 204/2019 pubblicata il 6 febbraio 2019 in esito al procedimento n. 4560/2009, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda con cui chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da un Parte_1
infortunio domestico, e condannava al pagamento Controparte_3
di 1.273,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
2.1 Avverso tale provvedimento propone appello . Parte_1
2.2. L'appellante – più precisamente – censura il ragionamento del giudice di prima cura, nella parte in cui egli riteneva non dovuto il "pronto indennizzo" previsto dalla polizza assicurativa per l'inabilità temporanea parziale.
2.3. La stessa – nello specifico – sostiene come il Tribunale abbia interpretato erroneamente le condizioni della polizza, a suo dire inclusive della previsione della liquidazione della voce indennitaria agognata, anche in fattispecie di danno coincidenti – per gravità e durata – a quella occorsa alla parte medesima.
3. L'appellata respinge le doglianze avversarie, insistendo per il rigetto dell'appello e perorando l'irreprensibilità della tesi fatta propria dal primo giudice.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'interpretazione della clausola numero 13 delle Condizioni generali di polizza, come compiuta dal primo giudice, è condivisibile, giacché il concetto di totale incapacità di attendere alle proprie occupazioni deve effettivamente intendersi alla stregua di una inabilità assoluta, cioè generalizzata e radicale, in presenza della quale non residuino margini di svolgimento autonomo di attività riconducibili alla propria quotidianità.
2 7. L'appellante vorrebbe arguire la spettanza, in proprio favore, del ristoro invocato, sul presupposto della assenza – all'interno del sopravvento articolo 13 – di riferimenti all'assolutezza o parzialità dell'invalidità (giustificatrice dell'attribuzione economica): tale assunto, però, non persuade.
8. Già sul piano linguistico, infatti, il riferimento veicolato dalla clausola in questione è sufficientemente cristallino nel derivare l'erogazione del beneficio da una situazione fisiopsichica dell'assicurato tale da precludere a quest'ultimo lo svolgimento di attività personali di qualsiasi genere, e conseguentemente anche l'autonomo incameramento di mezzi di sostentamento (donde l'esigenza del conseguimento d'una compensazione economica in presenza d'una inabilità almeno trimestrale, purché – però – precisamente assoluta).
9. Ciò detto, a conclusione corrispondenti conduce anche un'interpretazione teleologica della prestazione assicurativa in disamina.
10. La funzione della stessa, a ben vedere, va individuata nella messa a disposizione del contraente di una somma di denaro con la quale permettere al privato di fronteggiare una condizione – non ovviabile né limitata quantitativamente – di incapacità massimamente invalidante.
11. Qualora tale situazione personale risulti – quindi – estrema, e sia destinata a protrarsi per un apprezzabile arco di tempo (contrattualmente stabilito in un trimestre: durata qui non raggiunta), risulta allora – ma solo allora – integrato il presupposto di concessione della provvidenza controversa.
12. Per tutte le ragioni illustrate sopra, quindi, nell'ineccepibilità dell'approdo ermeneutico fatto proprio dal primo giudice, la domanda non si presta ad accoglimento, anche alla luce dell'elemento per il quale l'inabilità assoluta patita dall'appellante non ha ecceduto i cinquanta giorni, così non raggiungendo – nemmeno temporalmente – la soglia stabilita dalle condizioni generali di polizza.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
3 Compenso tabellare: € 2.906,00
14. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, e liquidate complessivamente in 2.906 euro, oltre a IVA, C.P.A., spese documentate, e spese generali forfettarie, come per legge;
- dà atto – per le valutazioni di pertinenza della Cancelleria – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 530 del Reg. Gen. dell'anno 2019,
vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocata Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Smiriglia Fava del Foro di Patti,
nei confronti di
, ora in persona del rappresentante Controparte_1 Controparte_2 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe P.IVA_1
Strangio del Foro di Reggio Calabria.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 204/2019 pubblicata il 6 febbraio 2019 in esito al procedimento n. 4560/2009, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda con cui chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da un Parte_1
infortunio domestico, e condannava al pagamento Controparte_3
di 1.273,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
2.1 Avverso tale provvedimento propone appello . Parte_1
2.2. L'appellante – più precisamente – censura il ragionamento del giudice di prima cura, nella parte in cui egli riteneva non dovuto il "pronto indennizzo" previsto dalla polizza assicurativa per l'inabilità temporanea parziale.
2.3. La stessa – nello specifico – sostiene come il Tribunale abbia interpretato erroneamente le condizioni della polizza, a suo dire inclusive della previsione della liquidazione della voce indennitaria agognata, anche in fattispecie di danno coincidenti – per gravità e durata – a quella occorsa alla parte medesima.
3. L'appellata respinge le doglianze avversarie, insistendo per il rigetto dell'appello e perorando l'irreprensibilità della tesi fatta propria dal primo giudice.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'interpretazione della clausola numero 13 delle Condizioni generali di polizza, come compiuta dal primo giudice, è condivisibile, giacché il concetto di totale incapacità di attendere alle proprie occupazioni deve effettivamente intendersi alla stregua di una inabilità assoluta, cioè generalizzata e radicale, in presenza della quale non residuino margini di svolgimento autonomo di attività riconducibili alla propria quotidianità.
2 7. L'appellante vorrebbe arguire la spettanza, in proprio favore, del ristoro invocato, sul presupposto della assenza – all'interno del sopravvento articolo 13 – di riferimenti all'assolutezza o parzialità dell'invalidità (giustificatrice dell'attribuzione economica): tale assunto, però, non persuade.
8. Già sul piano linguistico, infatti, il riferimento veicolato dalla clausola in questione è sufficientemente cristallino nel derivare l'erogazione del beneficio da una situazione fisiopsichica dell'assicurato tale da precludere a quest'ultimo lo svolgimento di attività personali di qualsiasi genere, e conseguentemente anche l'autonomo incameramento di mezzi di sostentamento (donde l'esigenza del conseguimento d'una compensazione economica in presenza d'una inabilità almeno trimestrale, purché – però – precisamente assoluta).
9. Ciò detto, a conclusione corrispondenti conduce anche un'interpretazione teleologica della prestazione assicurativa in disamina.
10. La funzione della stessa, a ben vedere, va individuata nella messa a disposizione del contraente di una somma di denaro con la quale permettere al privato di fronteggiare una condizione – non ovviabile né limitata quantitativamente – di incapacità massimamente invalidante.
11. Qualora tale situazione personale risulti – quindi – estrema, e sia destinata a protrarsi per un apprezzabile arco di tempo (contrattualmente stabilito in un trimestre: durata qui non raggiunta), risulta allora – ma solo allora – integrato il presupposto di concessione della provvidenza controversa.
12. Per tutte le ragioni illustrate sopra, quindi, nell'ineccepibilità dell'approdo ermeneutico fatto proprio dal primo giudice, la domanda non si presta ad accoglimento, anche alla luce dell'elemento per il quale l'inabilità assoluta patita dall'appellante non ha ecceduto i cinquanta giorni, così non raggiungendo – nemmeno temporalmente – la soglia stabilita dalle condizioni generali di polizza.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
3 Compenso tabellare: € 2.906,00
14. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, e liquidate complessivamente in 2.906 euro, oltre a IVA, C.P.A., spese documentate, e spese generali forfettarie, come per legge;
- dà atto – per le valutazioni di pertinenza della Cancelleria – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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