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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2680/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2680/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Katia Bui e dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Corona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Grignasco, via Vittorio Emanuele
II, n. 26 ,giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), e (C.F. _1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Pirali ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio in Arona via Matteotti n. 13 , giusta delega in atti;
cconvenuti
Avente ad oggetto: usucapione servitù di passaggio;
Conclusioni di parte attrice: Voglio l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: NEL MERITO. Dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del NO e delle di lui proprietà site in Sizzano, via Tornielli, 10, del diritto di passaggio Parte_1 pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U Comune di Sizzano di proprietà dei SI
e per raggiungere il mappale n. 353 subalterni 2, 3, 4 con accesso e _1 Controparte_2 recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea e per l'immissione sulla via pubblica.
IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistere gli elementi atti a dichiarare l'intervenuto acquisto in capo all'attore per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 82, Foglio n. 8, N.C.E.U. Comune di Sizzano di proprietà di parte convenuta, preso atto dell'interclusione assoluta del mappale n. 353 Foglio n. 8,
pagina 1 di 17 N.C.E.U. Comune di Sizzano, Voglia l'Il.mo Tribunale ai sensi dell'art. 1051 c.c. e/o 1052 c.c., costituire servitù di passaggio coattivo pedonale e con mezzi di ogni specie a favore della proprietà di parte attrice censita al N.C.E.U. Comune di Sizzano, Foglio n. 8, mappale n. 353 sita in Via Tornielli 10,
a carico del mappale n. 82, Foglio n. 8, N.C.E.U. Comune di Sizzano, sita alla via Tornielli 10, di proprietà dei SI e al fine di consentire l'immissione alla via _1 Controparte_2 pubblica dal mappale n. 353.
Con il favore delle spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti: In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la prescrizione per non uso ultraventennale di ogni diritto di passaggio eventualmente costituitosi sul fondo di proprietà dei convenuti per usucapione maturata prima del 19 marzo 1997 e, per l'effetto, respingere la domanda.
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande svolte dall'attore - sia in via principale che in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui quest'ultima fosse ritenuta ammissibile – in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill mo Giudice ritenesse ammissibile ed accoglibile la domanda di costituzione di servitu' coattiva di passaggio sul fondo di proprietà in favore dei fondi di proprietà dell'attore, Controparte_3 determinarne l'esercizio da parte di quest'ultimo nella modalità che comporti il minor aggravio per il fondo da asservire ed obbligando l'attore stesso alla corresponsione di un congruo indennizzo in favore dei convenuti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n.
2:
6) Vero che nell'anno 2011 è stata ceduta al sig. all'epoca proprietario dell'immobile Persona_1 identificato dal mappale 353, una porzione del cortile di pertinenza dell'abitazione di via Tornielli 14 in cui vivo/vivevo per consentire una piu' agevole manovra dei mezzi agricoli utilizzati per accedere/recedere al/dal predetto mappale dalla/alla pubblica via (testi: , Testimone_1 Testimone_2
). Testimone_3
7) Vero che ho svolto lavori edili nell'immobile di proprietà in via Tornielli 14, Sizzano, Pt_1 identificato dal mappale n. 353 raffigurato sulla planimetria e nelle foto (doc. 7 fascicolo attoreo e doc.
3 fascicolo convenuti-foto percorso B) che mi si rammostrano (testi: , Testimone_4 Tes_5
, ).
[...] Testimone_6
pagina 2 di 17 10) Vero che i garage raffigurati nelle foto prodotte sub doc. 4 fascicolo convenuti che mi si rammostrano, sono i due garage di proprietà del sig. siti in via Tornielli 10 Sizzano (teste: Parte_1
, , , ). Tes_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 Tes_11
20) Vero che, nel periodo 1997/2017 ho svolto i lavori descritti nella documentazione che mi si rammostra presso l'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n. 10 di proprietà dei sigg.ri e _1
(testi: sulla rispettiva documentazione CP_2 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 prodotta sub docc 22-24)
21) Vero che nel periodo 1997/2017 ho svolto lavori di installazione di finestre, zanzariere e tende da sole presso l'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n. 10 di proprietà dei sigg.ri e _1 CP_2
(teste: Tes_15
22) Vero che nel luglio 2013 ho svolto lavori edili al tetto dell'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n.
10 di proprietà dei sigg.ri e (testi: , ). _1 CP_2 Testimone_4 Testimone_5
27) Vero che la chiave del cancello di ingresso dell'abitazione sita in Sizzano, via Tornielli n. 10 che mi si rammostra in foto - doc. 2/a e 2/c fascicolo convenuti – è sempre rimasta nell'esclusiva disponibilità dei sigg. e e dei loro familiari piu' stretti, perlomeno nel periodo che va dal 1997 al _1 CP_2
2017 (testi: , , , Tes_7 CP_4 CP_5 Testimone_10 Controparte_6
, , ). Tes_9 Tes_11 Controparte_7 Testimone_8
- ammettere i seguenti capitoli a prova contraria per testi articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 3: rispetto al capitolo 8:
a) “Vero che, successivamente all'acquisto dell'immobile censito al mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U. del Comune di Sizzano da parte dei sigg.ri e , sono stata dai medesimi incaricata di _1 CP_2 svolgere le prestazioni professionali descritte nella fattura che mi si rammostra (doc. 28) e che tali prestazioni sono le uniche che ho svolto in favore degli stessi” Teste: Arch. via Santa Testimone_16
Maria 12, Sizzano;
rispetto al capitolo 9: b) “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra (doc. 29) e di cui confermo integralmente il contenuto” Teste: Geom. via Volonteri n. 20, Ghemme;
c) Persona_2
“Vero che ho collaborato con il Geom. di Ghemme nella predisposizione dell'elaborato Persona_2 peritale che mi si rammostra (doc. 29) e di cui confermo integralmente il contenuto” Teste: Storico
c/o Studio Geom. Preda, via Volonteri 20, Ghemme;
Persona_3 rispetto al capitolo 13: e) “Vero che i soggetti inquadrati dalle telecamere di sicurezza nei predetti file foto/video (doc. 30) mentre transitano a piedi e con il furgoncino aziendale nel cortile antistante pagina 3 di 17 l'immobile di proprietà sono i tecnici della ditta B.B. System Srl corrente in Cossato Controparte_3
(BI), via Martiri della Libertà 99”
Testi: sig.ra , via Tornielli, n. 10/A, Sizzano (NO), sig. via Santa Maria n. 6, Tes_7 CP_8
Sizzano (NO); rispetto al capitolo 14: g) “Vero che la mia auto/l'auto del sig. veniva parcheggiata Parte_2 all'interno del mappale n. 353 - da poco divenuto di proprietà del sig. - solo dopo che, nel Parte_1 dicembre 2018, i sigg.ri e avevano temporaneamente consegnato una copia delle chiavi _1 CP_2 del cancello che separa la corte di proprietà degli stessi dal mappale n. 78, di proprietà del sig. Pt_1
a quest'ultimo”; h) “Vero che prima del dicembre 2018 la mia autovettura/l'autovettura del sig.
[...] veniva ricoverata nei garage di proprietà di inclusi nel mappale n. 78, Parte_2 Parte_1 pure di sua proprietà, che mi si rammostrano in foto” (docc. 4a e 4b fascicolo convenuti) Testi: sig. via Tornielli n.10, Sizzano;
sig.ra , via Tornielli n. 10, Sizzano;
sig. Parte_2 Tes_7
, via Novara, n. 111, 28070 Ghemme (NO); , Loc. Sant'Antonio, Tes_9 Testimone_8
n. 33/C, Fontaneto D'Agogna (NO)
- Si chiede in ogni caso che sugli eventuali capitoli di prova avversari ammessi vengano sentiti a riprova i testi indicati da parte attrice nella propria memoria istruttoria datata 28.04.2022. Sui capitoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 avversari, laddove ammessi, si chiede, inoltre, che sia ammessa la prova contraria con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 depositata dalla scrivente difesa.
Ci si oppone ai mezzi di prova dedotti da controparte a supporto delle proprie domande in quanto inammissibili e/o del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Fatto e motivi della decisione
evocava in giudizio e per sentir accogliere le seguenti Parte_1 _1 Controparte_2 conclusioni: Dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del NO e delle di lui proprietà Parte_1 site in Sizzano, via Tornielli, 10, del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappali n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U
Comune di Sizzano di proprietà dei SI e , per raggiungere il mappale n. 353 _1 Controparte_2 subalterni 2, 3, 4 con accesso e recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea.
Lo stesso, a sostegno della svolta domanda, assumeva (a) di essere divenuto proprietario dei mappali 78
e 353, foglio 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano;
(b) che tali fondi, in precedenza appartenuti ai suoi familiari, erano separati fra loro dal mappale n. 82, Foglio n. 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano, di proprietà dei convenuti;
(c) di aver “da sempre” esercitato il diritto di passaggio sulla proprietà dei sigg.ri e , così come avevano fatto prima di lui i suoi familiari;
(d) che il mappale 353 risultava _1 CP_2
pagina 4 di 17 intercluso;
(e) che, comunque, i Sigg.ri e , al momento dell'acquisto dell'immobile, erano _1 CP_2 stati messi a conoscenza del fatto che la famiglia da tempo immemore passava (sul fondo dei Pt_1 convenuti) per raggiungere il mappale 353”; (f) che “per un lungo periodo e precisamente sino al termine del mese di marzo 2020, i sigg.ri e nulla avevano opposto a che l'attore e i di _1 CP_2 lui familiari passassero sul loro sedime per raggiungere il mappale n. 353, tant'è che avevano consegnato la chiave del cancello dagli stessi installato a confine della loro proprietà, dapprima al fratello dell'attore e in seguito al di lui decesso al sig. ; (g) che del diritto di passaggio “con ogni probabilità”, si Parte_1 faceva cenno in un atto di permuta a rogito Notaio;
(h)che però la verifica di tale atto, Persona_4 tuttavia, “avrebbe comportato ricerche dispendiose sia in termini di tempo che di denaro"; (i) che, pertanto, intendeva agire solamente per “il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della servitu' di passaggio sul fondo di proprietà dei sigg.ri e a titolo originario per maturata _1 Controparte_2 usucapione acquisitiva, ovvero ottenere dal Giudice sentenza che dichiari l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore e delle sue proprietà site in Sizzano via Tornielli 10, del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano di proprietà dei Sigg.ri e per raggiungere il mappale n. 353 subalterni 2,3,4”. _1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio e e contestavano che il mappale n. 353 _1 Controparte_2 risultasse essere intercluso attesa la presenza di un percorso alternativo;
gli stessi evidenziavano che, in ogni caso, nella assunte conclusioni del libello introduttivo non si rinveniva alcuna richiesta finalizzata alla costituzione di una servitù coattiva. Ne discendeva che il mappale n. 353 non solo non andava considerato intercluso, ma che ogni ulteriore discussione sul punto risultava non pertinente con l'oggetto del presente giudizio.
I convenuti contestavano l'assunto di controparte secondo cui sarebbero stati informati dal loro dante causa e dal loro tecnico che sul sedime cortilizio antistante l'immobile passasse da tempo immemore la famiglia Al contrario, i precedenti proprietari gli avevano consegnato l'unica chiave del cancello Pt_1 che consentiva l'accesso alla proprietà dalla via pubblica, precisando altresì che il cancello era stato posato entro il (e non in corrispondenza del) confine del mappale e che, pertanto, era da considerarsi quale proprietà esclusiva.
Gli stessi contestavano recisamente pure il fatto che i sigg.ri e avessero consegnato la _1 CP_2 chiave del cancello dapprima al fratello dell'attore e, successivamente alla sua morte, all'attore medesimo. In realtà, dal momento in cui erano diventati proprietari dell'immobile, avevano sempre mantenuto chiuso il cancello, trattenendo per loro stessi la relativa chiave.
Tale possesso esclusivo non è mai stato contestato né dal sig. né dai suoi familiari. Pt_1
pagina 5 di 17 Infatti, in quel periodo, i rapporti intercorrenti con l'attore (ed i suoi familiari) erano ancora caratterizzati da cortesia reciproca e buon vicinato ed era in quest'ottica che andavano valutati eventuali passaggi dell'attore e dei suoi familiari sul fondo dei convenuti. Nel corso di oltre vent'anni poteva essere capitato che qualcuno avesse chiesto la cortesia di poter passare sulla proprietà dei convenuti per accedere al mappale 353. In tali casi, invero ben piu' che sporadici, il sig. aveva quindi _1 acconsentito - per pura cortesia appunto - al passaggio, aprendo con la propria chiave il cancello di ingresso e richiudendolo personalmente al termine delle operazioni.
Senonchè, nel giugno 2018, il sig. era diventato proprietario del mappale in cui abitava il Parte_1 fratello. Solo dopo quel momento l'attore, avendo evidentemente interesse a tenere piu' comodamente collegati fra loro i fondi di cui era appena diventato unico proprietario, aveva cominciato ad avanzare pretese in relazione ad un proprio presunto diritto di passaggio sull'area cortilizia dei convenuti (pretese che, però, venivano prontamente respinte) adducendo, in un secondo momento, a sostegno delle proprie rivendicazioni, il rinvenimento di atto di permuta a rogito del Notaio , un presunto Persona_4 documento “ufficiale” che avrebbe attestato inequivocabilmente - a suo dire - il diritto di passaggio.
Nella situazione così creatasi, atteso che l'animosità delle parti era arrivata a superare il livello di guardia
, preoccupati per il clima di grande ostilità, nel dicembre 2018, i convenuti decidevano di consegnare - temporaneamente e cautelativamente - una chiave del cancello al sig. in attesa che venisse Parte_1 chiarita l'attendibilità dell'atto di permuta.
Una volta ricevuta conferma della totale irrilevanza del documento, il sig. provvedeva a cambiare _1 la serratura del cancello, ritenendo per sé la nuova chiave.
Tanto premesso in fatto i convenuti concludevano come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione in via preliminare per quanto concerne l'incapacità a testimoniare del teste eccepita da parte convenuta deve osservarsi che le disposizioni Tes_17 limitative della capacità dei testimoni (artt. 246 e 247 c.p.c.) sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, per cui la nullità derivante dalla loro violazione rimane sanata, ove non sia eccepita subito dopo l'assunzione del teste e nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189
c.p.c. (Cass. 2075/2013;6555/2005).
Nel caso de quo la convenuta ha eccepito l'incapacità del teste all'udienza ma non ne ha eccepito la nullità derivante dalla sua assunzione immediatamente dopo che essa era avvenuta e pertanto la eventuale nullità derivante dall'incapacità del teste risulta sanata per mancata rituale eccezione.
In ogni caso l'eccezione non si paleserebbe infondata. Sul punto deve osservarsi che l' incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. “si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale,
pagina 6 di 17 attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. Civ. Sentenza 167 del 05/01/2018).
Nel caso de quo dall'atto di donazione a rogito Notaio Dottor del 12 giugno 2018 (doc. Persona_5
n. 17) risulta chiaramente, a pagina 7 , che il NO è divenuto proprietario esclusivo degli Parte_1 immobili censiti al NCEU Comune di Sizzano foglio n. 8 mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e mappale 353, subalterni 2, 3, 4 e, a pagina 9 righe da 27 a 29, che dichiara di essere coniugato in regime di Parte_1 comunione dei beni, ma quanto oggetto è bene personale poiché di provenienza ereditaria”.
Pertanto , alla luce del contento dell'atto di donazione deve escludersi l'inammissibilità della testimonianza.
Va, inoltre, preliminarmente inquadrata la domanda azionata dagli attori in via principale che consiste nell'accertamento della intervenuta usucapione di una servitù di passo, pedonale e carraio, a favore del fondo di cui sono proprietari ed a carico del fondo della attrice.
Si tratta con ogni evidenza di azione volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto, a titolo originario, di un diritto reale, di talchè dovrà unicamente aversi riguardo alle caratteristiche del possesso esercitato, alla apparenza del diritto che si assume usucapito e alla durata della situazione di fatto, onde valutare se sia correttamente perfezionata la fattispecie acquisitiva.
Nessun rilievo ( ai della delibazione della domanda lo si ribadisce in via principale) può infatti avere la circostanza che l'immobile dell' attore abbia altro e diverso accesso, poichè costui non ha agito per far accertare l'interclusione del fondo e la necessità di costituzione di una servitù coattiva, ma per far accertare l'esercizio di un potere di fatto su un determinato bene per un periodo sufficiente ad usucapire: "La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicchè, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo" Cassazione civile, sez. II, 07/08/2013, n. 18859 Parimenti irrilevante appare la circostanza che - ove venisse riconosciuta l'esistenza di detta servitù - il fondo della convenuta cesserebbe di avere una qualche utilità pratica ed un residuo valore, poichè si tratta di vicende che, semmai, possono aver rilievo fra la convenuta e il pagina 7 di 17 proprio dante causa, nè tantomeno - nella fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 cod.civ. - si può aver riguardo al bilanciamento di interessi delle parti: ciò che rileva sono unicamente i fatti storici e i presupposti soggettivi (il ed Animus rem sibi habendi) che fondano il fenomeno dell'usucapione.
Quanto ai presupposti va osservato che " l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c.. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio . "Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù." Cassazione civile, sez. II, 31/05/2010, n. 13238.
Ciò premesso passando all'esame delle risultanze istruttorie il teste . Testimone_18 cognato dell'attore . dichiarava che”, a sua memoria, e prima di lui suo fratello, suo padre Parte_1
e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e _1
. Il teste precisava” di essere a conoscenza della circostanza in quanto nel 1976 aveva Controparte_2 sposato la sorella del sig. dopo almeno un paio di anni di fidanzamento e quindi conosceva lo Pt_1 stato dei luoghi dal 1974 da quando ero ancora fidanzato”. Inoltre , “dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre Controparte_2 _1 consentito il passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. Pt_1
353 dal mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353. Lui personalmente aveva usufruito di tale passaggio e loro non avevano fatto alcuna obiezione;
quando arrivava e vedeva che vi era qualcuno, suo cognato o qualcuno che lavorava nel cortile, passava dal sedime 82 e non dal passaggio posto più avanti senza fare tutto il giro;
per lui era praticamente una scorciatoia. Tale passaggio ( dal 1974 quando si fidanzò con la sorella del sig, poi sposata nel 1976) sino al marzo Pt_1
2020 è sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia senza alcuna contestazione. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica Pt_1
pagina 8 di 17 dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria
(doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ed era quello che usavano ora o meglio che erano obbligati ad utilizzare”.
Il teste dichiarava, poi, “di frequentare regolarmente la famiglia del NO , e sino al Parte_1 marzo 2020, in tutte le occasioni in cui si era recato in visita, il cancello posto a confine tra la proprietà
e il sedime censito al mappale n. 78 di proprietà era aperto, cioè non vi era Controparte_9 Pt_1 alcun tipo di ingombro si entrava liberamente. Negli ultimi 20 anni aveva più volte aiutato la famiglia nelle attività agricole e di vendemmia e in tali occasioni per raggiungere il mappale n. 353 ove Pt_1 venivano riposte attrezzature e mezzi aveva sempre percorso il tragitto evidenziato in azzurro sulla planimetria;
li passava per tutte le necessità e le necessità si avevano nei periodi estivi per i carichi di fieno e nel periodo autunnale per la vendemmia e questo succedeva perché dall'altra parte vi è un porticato e i mezzi agricoli, un carico di fieno non riusciva ad entrare. Anche se lui entrava a piedi , precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero Controparte_3 salva la presenza occasionale ai margini dello stesso di piccoli oggetti mobili, non aveva mai notato degli impedimenti anche se fosse stato con la macchina passava regolarmente. Nelle occasioni in cui si era recato in visita alla famiglia e nelle occasioni in cui aveva prestato aiuto alla famiglia per Pt_1 Pt_1 alcune attività agricole e di vendemmia aveva visto il NO aprire autonomamente il cancello a Pt_1 mezzo di una chiave in suo possesso e superato lo stesso avevano raggiunto il mappale 353 attraversando la proprietà Controparte_3
Lo stesso, sentito in prova contraria indiretta, dichiarava “di non sapere se suo cognato quando doveva passare al pomeriggio avvisava qualcuno ma quando dovevano passare avevano sempre trovato libero”; inoltre “, quando non vi era il grosso dei lavori e per qualche motivo dovevamo andare di là suo cognato era in possesso di una chiave e si andava tranquillamente di là”.
A sua volta la teste moglie di confermava che e prima di Tes_17 Parte_1 Parte_1 lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, sono sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI
[...]
e Dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 _1 Controparte_2 anche i SI e avevano sempre consentito il passaggio della Controparte_2 _1 famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. 353 dal mappale n. 78 e per Pt_1 raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 è quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria pagina 9 di 17 (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice). Precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero salva la presenza occasionale ai margini dello stesso di piccoli Controparte_3 oggetti mobili. Dall'epoca del mio fidanzamento con il NO risalente al gennaio 1984 e Parte_1 sino al marzo 2020 per raggiungere il mappale 353 dalla via pubblica e viceversa ho sempre percorso il tragitto “A” evidenziato in azzurro sulla planimetria senza che fosse mai sollevata contestazione alcuna”.
Di uguale tenore risultano essere le dichiarazioni rese dalla teste sorella dell'attore. Tes_19
La stessa precisava, inoltre, “di abitare vicino e di essere lì tutti i giorni;
dalla via Tornielli alla via
Giuppini sono due minuti a piedi. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n.
353 è quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria che (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ad un certo punto c' era un arco e quindi non si riusciva a passare con il carro
; ecco perché passavano di qua cioè dalla parte . Frequentava regolarmente la famiglia Controparte_9 del NO , e sino al marzo 2020 in tutte le occasioni in cui si era recata in visita il cancello Parte_1 posto a confine tra la proprietà e il sedime censito al mappale n. 78 di proprietà Controparte_9 Pt_1 era aperto. Negli ultimi 20 anni aveva più volte aiutato la famiglia nelle attività agricole e di Pt_1 vendemmia e in tali occasioni per raggiungere il mappale n. 353 ove venivano riposte attrezzature e mezzi aveva sempre percorso il tragitto evidenziato in azzurro sulla planimetria Precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero salva la presenza Controparte_3 occasionale ai margini dello stesso di piccoli oggetti mobili. Nelle occasioni in cui si era recata in visita alla famiglia e nelle occasioni in cui aveva prestato aiuto alla famiglia per alcune attività Pt_1 Pt_1 agricole e di vendemmia, era capitato molto raramente di trovare chiuso il cancello che divide la proprietà dal mappale n. 78 di proprietà del NO e che in ogni caso Controparte_3 Parte_1 sino al 2020 il sig. aveva le chiavi del cancello;
in tali occasioni aveva visto il NO aprire Pt_1 Pt_1 autonomamente il cancello a mezzo di una chiave in suo possesso e superato lo stesso avevano raggiunto il mappale 353 attraversando la proprietà . Controparte_3
Il teste dichiarava che e prima di lui suo fratello, suo padre e Testimone_20 Parte_1 suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e _1 quantomeno sino a quando lui abitava lì erano sempre passati durante la vendemmia la Controparte_2 raccolta del fieno, la legna, perché dall'altra parte vi era un cancello con una volta e non passavano;
lui aveva abitato lì sino al 1991; più precisamente dal 1974 al 1991 ma i suoi genitori avevano sempre pagina 10 di 17 abitato lì. Quando aveva fatto la patente suo padre gli diceva di non lasciare la macchina sul passaggio perché dovevano passare. La casa dei suoi genitori era quella che ora è del sig. anche se non _1 ricordava il mappale e che non vi erano lucchetti sul cancello”.
IL teste dante causa degli odierni convenuti confermava che “ Testimone_21 Pt_1
e prima di lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2,
[...]
3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e . Più precisamente lo stesso affermava che “Loro _1 Controparte_2 passavano sulla zona contrassegnata con la freccia blu sul documento 7 di parte attrice;
sul percorso per raggiungere il mappale 353 vi erano due cancelli uno sulla sua proprietà e l'altro sulla proprietà del sig. in fondo;
quando era arrivato il suo dante causa gli disse che il veva il diritto di passaggio Pt_1 Pt_1
e pertanto lui consegnò le chiavi del cancello. Lui era proprietario dell'immobile ora di proprietà dei convenuti, alienato nel 1997, e aveva sempre visto passare la famiglia sul sedime antistante tale Pt_1 immobile, pure di sua proprietà, per raggiungere l'immobile di loro proprietà censito al mappale n. 353, foglio n. 8 NCEU Comune di Sizzano, ovvero secondo il percorso “A” di colore azzurro nella planimetria (doc. n. 7 fascicolo parte attrice). Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria
Questo era il secondo percorso ma loro non lo avevano mai fatto in quanto era più comodo per il passaggio dei carretti quello evidenziato con il colore blu”.
Il teste precisava , inoltre, che “l'immobile ora di proprietà era di sua proprietà e al Controparte_3 momento del sopralluogo per la definizione della vendita in loro favore il NO gli aveva chiesto _1 di chi fosse il cancello che divideva il mappale n. 82 dal mappale n. 353, e lui aveva risposto allo stesso che il cancello era di proprietà della famiglia e che gli stessi per raggiungere tale mappale e da Pt_1 questo la via pubblica passavano sul sedime cortilizio del mappale n.82”.
Il teste evidenziava poi che “dopo il 1997 si era recato ancora sui luoghi perchè andava a trovare il suo amico, cioè , ma non era più andato sino al cancello. Dal momento dell'acquisto del loro Parte_1 immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre Controparte_2 _1 consentito il passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. Pt_1
353 dal mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353; tale passaggio sino al marzo
2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia enza alcuna contestazione”. Pt_1
pagina 11 di 17 A sua volta il teste dichiarava “di aver installato nel gennaio 2019 su incarico Testimone_22 del NO il sistema di apertura elettrica al cancello che divide il mappale n. 353 dalla Parte_1 proprietà e di aver attraversato sia a piedi che con il mio mezzo di lavoro per recarsi Controparte_3 sul mappale n. 353 la corte di proprietà . Controparte_3
Il teste ,cugino acquisto di terzo grado del sig. riferiva che Testimone_23 Parte_1
e prima di lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 Parte_1 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e la circostanza l'aveva verificata _1 Controparte_2 personalmente perché lui aveva abitato lì, a fianco di questo cortiletto, fino a 18 anni e poi aveva cambiato casa ma frequentava sempre i luoghi per andare a trovare lo zio della sua fidanzata che poi era diventata mia moglie. Quando andava con il trattore non poteva passare da dietro in quanto le famiglie che abitavano di qua non lo lasciano passare per andare dallo zio e quindi facevo il tragitto per andare direttamente dall'immobile in questione che era tutto aperto;
per aperto intendeva che non vi erano ostacoli. Dalla via Tornielli loro accedevamo per andare al cortile sul percorso identificato con la freccia di colore blu perché dall'altra parte cioè sul tracciato identificato con il colore arancione vi erano le famiglie e loro con il trattore non potevano passare. Dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre consentito il Controparte_2 _1 passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. 353 dal Pt_1 mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, quello che lui definiva cortiletto.
Tale passaggio sino al marzo 2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia enza alcuna contestazione, anche se le cose private Pt_1 ed eventuali contestazioni non le conosceva. Dopo aver lasciato l'immobile al compimento di 18 anni si recava sui luoghi circa 3 ,4 volte l'anno, più o meno, loro erano contadini e quando andavo a prendere le mucche passavano sul tracciato identificato con il colore blu. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ma ciò dopo che aveva comprato lo zio ed erano state tolte le vasche del letame;
si poteva dire che il passaggio identificato con il colore arancione era alternativo ma non fisso perché era chiuso dalle due vasche di letame. Le vasche erano state poi tolte quando il nonno del sig. avevano comprato passavano alternativamente dal Pt_1 passaggio identificato con il colore arancione perché la loro casa era quella contrassegnata con la lettera
C sulla planimetrica doc. 7 di parte attrice”.
pagina 12 di 17 Lo stesso precisava “di aver continuato a frequentare la famiglia sino a tempi recenti ogni due Pt_1 mesi circa;
il cortile di cui al tracciato blu era tutto aperto e non vi erano cancelli però c'erano i pilastri sul confine tra gli allori e il sig. , di cui non ricordava se il cognome fosse _10 _1
I pilastri erano sul confine ove ora vi è il cancello;
Non ricordava se ai tempi vi era il Per_6 cancello;
senz'altro vi era visto che vi erano i pilastri. Dal 1997 al 2020 aveva assistito il sig. Pt_1 passare sette, otto, dieci volte nel giro di un anno;
a volte erano passati anche insieme. Anche dopo che si era trasferito, dopo il diciottesimo anno, era andato sui luoghi perché aiutava per le mucche , per la vendemmia ed aveva abitato a Sizzano sino a 26 anni”. Inoltre “nel 1974 era tornato ad abitare a
Sizzano e avevano iniziato a frequentarsi ancora”.
Ora all'esito dell'istruttoria i testi addotti hanno confermato con ragionevole attendibilità (essendo stati esaurienti, non contraddittori e sufficientemente orientati anche a fronte dei chiarimenti richiesti dalle parti e dal Giudice) che tale sedime sia destinato da tempo immemore al transito anche di veicoli e che gli attori lo utilizzino con tali modalità ogni volta che ne abbiano necessità (deposito delle attrezzature agricole di proprietà dell'attore e per le necessità legate appunto a tali attività),. L'utilizzo che” ha complessivamente coperto l'arco temporale ultraventennale già prima dell'acquisto degli odierni convenuti caratterizzato da continuità tra i soggetti succedutisi, per costante giurisprudenza, sorregge il computo del termine al fine del raggiungimento dell'arco temporale necessario ad usucapire”(cfr.
Tribunale di Napoli Sezione IV 2 dicembre 2021 n. 9786; Tribunale di Bari, Sezione I, 16 settembre
2019, n. 3439).
Risulta altresì (a) che il passaggio e l'ubicazione della corte risultino in condizione immodificata quantomeno dal 1974; (b) la presenza del cancello, unica apertura dell'immobile sul lato per cui è causa, che da accesso all'immobile dell'attore adibito a ricovero di mezzi e attrezzature;
(c) la connessione del cortile alla strada pubblica attraverso un accesso carraio;
(d) la destinazione del cortile alla funzione di accesso dalla strada pubblica a servizio non solo all'immobile dei convenuti ma anche a quello degli attori;
(e) l'adeguata ampiezza del cortile per il passaggio a piedi e con veicoli.
Sul punto non paiono, invece, determinanti le dichiarazioni rese dal teste giacchè Testimone_4
l'utilizzo del percorso alternativo ( quello contrassegnato con la freccia arancione sulla piantina di cui al doc. 7 di parte attrice) non esclude il passaggio come emerso all'esito dell'istruttoria sul mappale di proprietà dei convenuti. Parimenti, per le stesse motivazioni, non appare indicativo il fatto che per accedere/recedere a/dall' immobile dell'attore dalla/alla pubblica via, al fine di svolgere i lavori lui ed i suoi collaboratori avessero fruito esclusivamente del percorso B evidenziato sulla planimetria. Peraltro la deposizione resa dal si palesa di dubbia credibilità atteso che appare poco verosimile che lo Tes_4
pagina 13 di 17 stesso possa aver acquistato l'immobile in cui risiede all'età di 16/17 anni ( “ sono nato il [...]”
….. “Penso di aver comperato la casa nel 1967/68 , anche di più”).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, risultano integrati i requisiti per l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio ben prima dell' acquisto del fondo servente da parte dei convenuti considerate le caratteristiche del possesso esercitato, la durata della situazione di fatto, la sussistenza di un
“raccordo funzionale” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilita' ricavata dal fondo dominante, l' apparenza del diritto usucapito, apparenza peraltro colta anche dall'odierno convenuto prima dell'acquisto dell'immobile in sede di sopralluogo ( sul punto di richiamano le dichiarazioni rese dal dante causa del convenuto ). Al riguardo deve osservarsi che "il principio secondo cui ai fini dell'apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perchè ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell'altro fondo".
Deve inoltre rilevarsi che l'esercizio discontinuo e saltuario della servitù ( come nel caso de quo) non è di ostacolo a configurarne il possesso con il fondo servente, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante;
il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obbiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniere non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi jure servitutis;
tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 10 aprile 2024 n. 9626). Tale requisito alla luce delle risultanze istruttorie risulta integrato.
Con riferimento, invece, alla domanda di prescrizione per non uso ventennale, va segnalato che il convenuto non ha, a giudizio di chi scrive, assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Va infatti ricordato che “in tema di prescrizione delle servitù (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, c.c.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (in tali termini per tutte Cass.
n°6647.1991). Ora va osservato come la prova testimoniale esperita sul punto ha dato un esito piuttosto contraddittorio, e nel complesso inadeguato a confermare l'assunto di parte convenuta. Dall'esame della istruttoria espletata , le dichiarazioni rese dai testi indotti dalle parti convenute, oltre a caratterizzarsi pagina 14 di 17 per una perentorietà e categoricità tale da presupporre un (difficilmente immaginabile) controllo costante del passaggio al fine di verificare con certezza e in ogni momento il transito pedonale e carrabile( cfr. ) o comunque una presenza costante in loco ( altri testi) atteso che la Testimone_4 presenza in alcune occasioni delle autovetture riprodotte nelle foto non risulta incompatibile con un passaggio discontinuo, come emerso nel corso del giudizio, in quanto praticato quotidianamente solo per limitati periodi durante l'anno e saltuario in altri, risultano sconfessate dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte attrice , circoscritte sul piano temporale e dettagliate sul versante contenutistico .
A fronte delle concordi ed in tutto sovrapponibili deposizioni dai testi di parte attrice ( che confermano il passaggio sul mappale di proprietà dei convenuti già alla data di acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi sino al 2020) non pare potersi riconoscere maggior spessore probatorio a quanto riferito dai testi addotti dal convenuto - deposizioni peraltro smentite dal teste , dante Testimone_21 causa degli odierni convenuti, teste indifferente sul quale non sorgono dubbi in ordine alla sua attendibilità, il quale riferiva che tale passaggio sino al marzo 2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato .
Né pare poter essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo il quale dal 1997 al 2017, vi potevano essere stati occasionali e sporadici passaggi dell'attore e dei propri famigliari solo in quanto autorizzati dal sig. , per ragioni di cortesia ed amicizia nei confronti del fratello dell'attore, sig. _1
. Persona_1
Invero, gli atti di tolleranza traendo origine dall'altrui condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni (Cass.n.1015 del 8.2.1996).Va, inoltre, osservato che in tema di servitù di passaggio la sporadicità del relativo esercizio non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponda ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito (Cass. n.2598 del 25.3.1997).
Ed allora va ulteriormente rilevato che in tema di servitù discontinua di passaggio, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se l'attività corrispondente all'esercizio della servitù sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso – posto che detta tolleranza non può desumersi dalla frequenza con cui viene utilizzata la cosa altrui – la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di accondiscendenza da parte del “dominus”, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
pagina 15 di 17 è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. n.8498 del
3.8.1995).
Sul punto si richiama il principio fissato dall'art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata, da parte di coloro che assumono di essere stati spogliati del possesso di una servitù di passaggio, la sussistenza del possesso, incombe a coloro che contestano il fatto del possesso dimostrare la sussistenza della mera tolleranza (Cass. n.1240 del 29.1.2001; Cass. n.5772 del 23.3.2004).
Si ritiene che una tale prova non sia fornita dalla parte convenuta. Invece il passaggio praticato dai vicini per lunghissimo periodo di tempo , induce a ritenere che lo stesso sia avvenuto non per ragioni di tolleranza.
Pare dunque che l'istruttoria espletata in corso di causa non abbia raggiunto il risultato sperato da parte convenuta, e che – in sintesi – non sia stato idoneamente assolto l'onere di provare l'estinzione della servitù di passaggio per il suo non uso protratto per oltre un ventennio.
Quindi in termini conclusivi la domanda proposta in via principale dall'attore andrà accolta;
per contro andrà disattesa la domanda proposta da parte convenuta di intervenuta prescrizione per non uso ventennale del passaggio.
Dichiara assorbite le altre domande.
In ordine alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza resa in data 24.06.2024 che si conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'affettiva attività svolta sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/14 in rapporto al valore della presente controversia così come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo pari ad euro
5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea svolta in via principale dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del fondo ubicato in via Tornielli n. 10 contraddistinto al N.C.E.U. Comune di
Sizzano al fg. 8 mappale 353 subalterni 2,3,4, di proprietà di , del diritto di passaggio Parte_1 pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U Comune di Sizzano, di proprietà dei SI
e con accesso e recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea e _1 Controparte_2 per l'immissione sulla via pubblica. ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
pagina 16 di 17 Rigetta la domanda svolta in via preliminare da parte convenuta di intervenuta prescrizione per non uso ultraventennale di ogni diritto di passaggio;
dichiara assorbite le altre domande;
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano i complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre euro 196,91 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge
Novara, 5 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
( dr.ssa Monica Bellini)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2680/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Katia Bui e dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Corona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Grignasco, via Vittorio Emanuele
II, n. 26 ,giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), e (C.F. _1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Pirali ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio in Arona via Matteotti n. 13 , giusta delega in atti;
cconvenuti
Avente ad oggetto: usucapione servitù di passaggio;
Conclusioni di parte attrice: Voglio l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: NEL MERITO. Dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del NO e delle di lui proprietà site in Sizzano, via Tornielli, 10, del diritto di passaggio Parte_1 pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U Comune di Sizzano di proprietà dei SI
e per raggiungere il mappale n. 353 subalterni 2, 3, 4 con accesso e _1 Controparte_2 recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea e per l'immissione sulla via pubblica.
IN VIA SUBORDINATA. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistere gli elementi atti a dichiarare l'intervenuto acquisto in capo all'attore per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 82, Foglio n. 8, N.C.E.U. Comune di Sizzano di proprietà di parte convenuta, preso atto dell'interclusione assoluta del mappale n. 353 Foglio n. 8,
pagina 1 di 17 N.C.E.U. Comune di Sizzano, Voglia l'Il.mo Tribunale ai sensi dell'art. 1051 c.c. e/o 1052 c.c., costituire servitù di passaggio coattivo pedonale e con mezzi di ogni specie a favore della proprietà di parte attrice censita al N.C.E.U. Comune di Sizzano, Foglio n. 8, mappale n. 353 sita in Via Tornielli 10,
a carico del mappale n. 82, Foglio n. 8, N.C.E.U. Comune di Sizzano, sita alla via Tornielli 10, di proprietà dei SI e al fine di consentire l'immissione alla via _1 Controparte_2 pubblica dal mappale n. 353.
Con il favore delle spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti: In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la prescrizione per non uso ultraventennale di ogni diritto di passaggio eventualmente costituitosi sul fondo di proprietà dei convenuti per usucapione maturata prima del 19 marzo 1997 e, per l'effetto, respingere la domanda.
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande svolte dall'attore - sia in via principale che in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui quest'ultima fosse ritenuta ammissibile – in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill mo Giudice ritenesse ammissibile ed accoglibile la domanda di costituzione di servitu' coattiva di passaggio sul fondo di proprietà in favore dei fondi di proprietà dell'attore, Controparte_3 determinarne l'esercizio da parte di quest'ultimo nella modalità che comporti il minor aggravio per il fondo da asservire ed obbligando l'attore stesso alla corresponsione di un congruo indennizzo in favore dei convenuti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n.
2:
6) Vero che nell'anno 2011 è stata ceduta al sig. all'epoca proprietario dell'immobile Persona_1 identificato dal mappale 353, una porzione del cortile di pertinenza dell'abitazione di via Tornielli 14 in cui vivo/vivevo per consentire una piu' agevole manovra dei mezzi agricoli utilizzati per accedere/recedere al/dal predetto mappale dalla/alla pubblica via (testi: , Testimone_1 Testimone_2
). Testimone_3
7) Vero che ho svolto lavori edili nell'immobile di proprietà in via Tornielli 14, Sizzano, Pt_1 identificato dal mappale n. 353 raffigurato sulla planimetria e nelle foto (doc. 7 fascicolo attoreo e doc.
3 fascicolo convenuti-foto percorso B) che mi si rammostrano (testi: , Testimone_4 Tes_5
, ).
[...] Testimone_6
pagina 2 di 17 10) Vero che i garage raffigurati nelle foto prodotte sub doc. 4 fascicolo convenuti che mi si rammostrano, sono i due garage di proprietà del sig. siti in via Tornielli 10 Sizzano (teste: Parte_1
, , , ). Tes_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 Tes_11
20) Vero che, nel periodo 1997/2017 ho svolto i lavori descritti nella documentazione che mi si rammostra presso l'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n. 10 di proprietà dei sigg.ri e _1
(testi: sulla rispettiva documentazione CP_2 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 prodotta sub docc 22-24)
21) Vero che nel periodo 1997/2017 ho svolto lavori di installazione di finestre, zanzariere e tende da sole presso l'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n. 10 di proprietà dei sigg.ri e _1 CP_2
(teste: Tes_15
22) Vero che nel luglio 2013 ho svolto lavori edili al tetto dell'immobile sito in Sizzano, via Tornielli n.
10 di proprietà dei sigg.ri e (testi: , ). _1 CP_2 Testimone_4 Testimone_5
27) Vero che la chiave del cancello di ingresso dell'abitazione sita in Sizzano, via Tornielli n. 10 che mi si rammostra in foto - doc. 2/a e 2/c fascicolo convenuti – è sempre rimasta nell'esclusiva disponibilità dei sigg. e e dei loro familiari piu' stretti, perlomeno nel periodo che va dal 1997 al _1 CP_2
2017 (testi: , , , Tes_7 CP_4 CP_5 Testimone_10 Controparte_6
, , ). Tes_9 Tes_11 Controparte_7 Testimone_8
- ammettere i seguenti capitoli a prova contraria per testi articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 3: rispetto al capitolo 8:
a) “Vero che, successivamente all'acquisto dell'immobile censito al mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U. del Comune di Sizzano da parte dei sigg.ri e , sono stata dai medesimi incaricata di _1 CP_2 svolgere le prestazioni professionali descritte nella fattura che mi si rammostra (doc. 28) e che tali prestazioni sono le uniche che ho svolto in favore degli stessi” Teste: Arch. via Santa Testimone_16
Maria 12, Sizzano;
rispetto al capitolo 9: b) “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra (doc. 29) e di cui confermo integralmente il contenuto” Teste: Geom. via Volonteri n. 20, Ghemme;
c) Persona_2
“Vero che ho collaborato con il Geom. di Ghemme nella predisposizione dell'elaborato Persona_2 peritale che mi si rammostra (doc. 29) e di cui confermo integralmente il contenuto” Teste: Storico
c/o Studio Geom. Preda, via Volonteri 20, Ghemme;
Persona_3 rispetto al capitolo 13: e) “Vero che i soggetti inquadrati dalle telecamere di sicurezza nei predetti file foto/video (doc. 30) mentre transitano a piedi e con il furgoncino aziendale nel cortile antistante pagina 3 di 17 l'immobile di proprietà sono i tecnici della ditta B.B. System Srl corrente in Cossato Controparte_3
(BI), via Martiri della Libertà 99”
Testi: sig.ra , via Tornielli, n. 10/A, Sizzano (NO), sig. via Santa Maria n. 6, Tes_7 CP_8
Sizzano (NO); rispetto al capitolo 14: g) “Vero che la mia auto/l'auto del sig. veniva parcheggiata Parte_2 all'interno del mappale n. 353 - da poco divenuto di proprietà del sig. - solo dopo che, nel Parte_1 dicembre 2018, i sigg.ri e avevano temporaneamente consegnato una copia delle chiavi _1 CP_2 del cancello che separa la corte di proprietà degli stessi dal mappale n. 78, di proprietà del sig. Pt_1
a quest'ultimo”; h) “Vero che prima del dicembre 2018 la mia autovettura/l'autovettura del sig.
[...] veniva ricoverata nei garage di proprietà di inclusi nel mappale n. 78, Parte_2 Parte_1 pure di sua proprietà, che mi si rammostrano in foto” (docc. 4a e 4b fascicolo convenuti) Testi: sig. via Tornielli n.10, Sizzano;
sig.ra , via Tornielli n. 10, Sizzano;
sig. Parte_2 Tes_7
, via Novara, n. 111, 28070 Ghemme (NO); , Loc. Sant'Antonio, Tes_9 Testimone_8
n. 33/C, Fontaneto D'Agogna (NO)
- Si chiede in ogni caso che sugli eventuali capitoli di prova avversari ammessi vengano sentiti a riprova i testi indicati da parte attrice nella propria memoria istruttoria datata 28.04.2022. Sui capitoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 avversari, laddove ammessi, si chiede, inoltre, che sia ammessa la prova contraria con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 depositata dalla scrivente difesa.
Ci si oppone ai mezzi di prova dedotti da controparte a supporto delle proprie domande in quanto inammissibili e/o del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Fatto e motivi della decisione
evocava in giudizio e per sentir accogliere le seguenti Parte_1 _1 Controparte_2 conclusioni: Dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del NO e delle di lui proprietà Parte_1 site in Sizzano, via Tornielli, 10, del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappali n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U
Comune di Sizzano di proprietà dei SI e , per raggiungere il mappale n. 353 _1 Controparte_2 subalterni 2, 3, 4 con accesso e recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea.
Lo stesso, a sostegno della svolta domanda, assumeva (a) di essere divenuto proprietario dei mappali 78
e 353, foglio 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano;
(b) che tali fondi, in precedenza appartenuti ai suoi familiari, erano separati fra loro dal mappale n. 82, Foglio n. 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano, di proprietà dei convenuti;
(c) di aver “da sempre” esercitato il diritto di passaggio sulla proprietà dei sigg.ri e , così come avevano fatto prima di lui i suoi familiari;
(d) che il mappale 353 risultava _1 CP_2
pagina 4 di 17 intercluso;
(e) che, comunque, i Sigg.ri e , al momento dell'acquisto dell'immobile, erano _1 CP_2 stati messi a conoscenza del fatto che la famiglia da tempo immemore passava (sul fondo dei Pt_1 convenuti) per raggiungere il mappale 353”; (f) che “per un lungo periodo e precisamente sino al termine del mese di marzo 2020, i sigg.ri e nulla avevano opposto a che l'attore e i di _1 CP_2 lui familiari passassero sul loro sedime per raggiungere il mappale n. 353, tant'è che avevano consegnato la chiave del cancello dagli stessi installato a confine della loro proprietà, dapprima al fratello dell'attore e in seguito al di lui decesso al sig. ; (g) che del diritto di passaggio “con ogni probabilità”, si Parte_1 faceva cenno in un atto di permuta a rogito Notaio;
(h)che però la verifica di tale atto, Persona_4 tuttavia, “avrebbe comportato ricerche dispendiose sia in termini di tempo che di denaro"; (i) che, pertanto, intendeva agire solamente per “il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della servitu' di passaggio sul fondo di proprietà dei sigg.ri e a titolo originario per maturata _1 Controparte_2 usucapione acquisitiva, ovvero ottenere dal Giudice sentenza che dichiari l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore e delle sue proprietà site in Sizzano via Tornielli 10, del diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U. Comune di Sizzano di proprietà dei Sigg.ri e per raggiungere il mappale n. 353 subalterni 2,3,4”. _1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio e e contestavano che il mappale n. 353 _1 Controparte_2 risultasse essere intercluso attesa la presenza di un percorso alternativo;
gli stessi evidenziavano che, in ogni caso, nella assunte conclusioni del libello introduttivo non si rinveniva alcuna richiesta finalizzata alla costituzione di una servitù coattiva. Ne discendeva che il mappale n. 353 non solo non andava considerato intercluso, ma che ogni ulteriore discussione sul punto risultava non pertinente con l'oggetto del presente giudizio.
I convenuti contestavano l'assunto di controparte secondo cui sarebbero stati informati dal loro dante causa e dal loro tecnico che sul sedime cortilizio antistante l'immobile passasse da tempo immemore la famiglia Al contrario, i precedenti proprietari gli avevano consegnato l'unica chiave del cancello Pt_1 che consentiva l'accesso alla proprietà dalla via pubblica, precisando altresì che il cancello era stato posato entro il (e non in corrispondenza del) confine del mappale e che, pertanto, era da considerarsi quale proprietà esclusiva.
Gli stessi contestavano recisamente pure il fatto che i sigg.ri e avessero consegnato la _1 CP_2 chiave del cancello dapprima al fratello dell'attore e, successivamente alla sua morte, all'attore medesimo. In realtà, dal momento in cui erano diventati proprietari dell'immobile, avevano sempre mantenuto chiuso il cancello, trattenendo per loro stessi la relativa chiave.
Tale possesso esclusivo non è mai stato contestato né dal sig. né dai suoi familiari. Pt_1
pagina 5 di 17 Infatti, in quel periodo, i rapporti intercorrenti con l'attore (ed i suoi familiari) erano ancora caratterizzati da cortesia reciproca e buon vicinato ed era in quest'ottica che andavano valutati eventuali passaggi dell'attore e dei suoi familiari sul fondo dei convenuti. Nel corso di oltre vent'anni poteva essere capitato che qualcuno avesse chiesto la cortesia di poter passare sulla proprietà dei convenuti per accedere al mappale 353. In tali casi, invero ben piu' che sporadici, il sig. aveva quindi _1 acconsentito - per pura cortesia appunto - al passaggio, aprendo con la propria chiave il cancello di ingresso e richiudendolo personalmente al termine delle operazioni.
Senonchè, nel giugno 2018, il sig. era diventato proprietario del mappale in cui abitava il Parte_1 fratello. Solo dopo quel momento l'attore, avendo evidentemente interesse a tenere piu' comodamente collegati fra loro i fondi di cui era appena diventato unico proprietario, aveva cominciato ad avanzare pretese in relazione ad un proprio presunto diritto di passaggio sull'area cortilizia dei convenuti (pretese che, però, venivano prontamente respinte) adducendo, in un secondo momento, a sostegno delle proprie rivendicazioni, il rinvenimento di atto di permuta a rogito del Notaio , un presunto Persona_4 documento “ufficiale” che avrebbe attestato inequivocabilmente - a suo dire - il diritto di passaggio.
Nella situazione così creatasi, atteso che l'animosità delle parti era arrivata a superare il livello di guardia
, preoccupati per il clima di grande ostilità, nel dicembre 2018, i convenuti decidevano di consegnare - temporaneamente e cautelativamente - una chiave del cancello al sig. in attesa che venisse Parte_1 chiarita l'attendibilità dell'atto di permuta.
Una volta ricevuta conferma della totale irrilevanza del documento, il sig. provvedeva a cambiare _1 la serratura del cancello, ritenendo per sé la nuova chiave.
Tanto premesso in fatto i convenuti concludevano come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione in via preliminare per quanto concerne l'incapacità a testimoniare del teste eccepita da parte convenuta deve osservarsi che le disposizioni Tes_17 limitative della capacità dei testimoni (artt. 246 e 247 c.p.c.) sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, per cui la nullità derivante dalla loro violazione rimane sanata, ove non sia eccepita subito dopo l'assunzione del teste e nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189
c.p.c. (Cass. 2075/2013;6555/2005).
Nel caso de quo la convenuta ha eccepito l'incapacità del teste all'udienza ma non ne ha eccepito la nullità derivante dalla sua assunzione immediatamente dopo che essa era avvenuta e pertanto la eventuale nullità derivante dall'incapacità del teste risulta sanata per mancata rituale eccezione.
In ogni caso l'eccezione non si paleserebbe infondata. Sul punto deve osservarsi che l' incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. “si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale,
pagina 6 di 17 attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. Civ. Sentenza 167 del 05/01/2018).
Nel caso de quo dall'atto di donazione a rogito Notaio Dottor del 12 giugno 2018 (doc. Persona_5
n. 17) risulta chiaramente, a pagina 7 , che il NO è divenuto proprietario esclusivo degli Parte_1 immobili censiti al NCEU Comune di Sizzano foglio n. 8 mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e mappale 353, subalterni 2, 3, 4 e, a pagina 9 righe da 27 a 29, che dichiara di essere coniugato in regime di Parte_1 comunione dei beni, ma quanto oggetto è bene personale poiché di provenienza ereditaria”.
Pertanto , alla luce del contento dell'atto di donazione deve escludersi l'inammissibilità della testimonianza.
Va, inoltre, preliminarmente inquadrata la domanda azionata dagli attori in via principale che consiste nell'accertamento della intervenuta usucapione di una servitù di passo, pedonale e carraio, a favore del fondo di cui sono proprietari ed a carico del fondo della attrice.
Si tratta con ogni evidenza di azione volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto, a titolo originario, di un diritto reale, di talchè dovrà unicamente aversi riguardo alle caratteristiche del possesso esercitato, alla apparenza del diritto che si assume usucapito e alla durata della situazione di fatto, onde valutare se sia correttamente perfezionata la fattispecie acquisitiva.
Nessun rilievo ( ai della delibazione della domanda lo si ribadisce in via principale) può infatti avere la circostanza che l'immobile dell' attore abbia altro e diverso accesso, poichè costui non ha agito per far accertare l'interclusione del fondo e la necessità di costituzione di una servitù coattiva, ma per far accertare l'esercizio di un potere di fatto su un determinato bene per un periodo sufficiente ad usucapire: "La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicchè, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo" Cassazione civile, sez. II, 07/08/2013, n. 18859 Parimenti irrilevante appare la circostanza che - ove venisse riconosciuta l'esistenza di detta servitù - il fondo della convenuta cesserebbe di avere una qualche utilità pratica ed un residuo valore, poichè si tratta di vicende che, semmai, possono aver rilievo fra la convenuta e il pagina 7 di 17 proprio dante causa, nè tantomeno - nella fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 cod.civ. - si può aver riguardo al bilanciamento di interessi delle parti: ciò che rileva sono unicamente i fatti storici e i presupposti soggettivi (il ed Animus rem sibi habendi) che fondano il fenomeno dell'usucapione.
Quanto ai presupposti va osservato che " l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c.. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio . "Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù." Cassazione civile, sez. II, 31/05/2010, n. 13238.
Ciò premesso passando all'esame delle risultanze istruttorie il teste . Testimone_18 cognato dell'attore . dichiarava che”, a sua memoria, e prima di lui suo fratello, suo padre Parte_1
e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e _1
. Il teste precisava” di essere a conoscenza della circostanza in quanto nel 1976 aveva Controparte_2 sposato la sorella del sig. dopo almeno un paio di anni di fidanzamento e quindi conosceva lo Pt_1 stato dei luoghi dal 1974 da quando ero ancora fidanzato”. Inoltre , “dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre Controparte_2 _1 consentito il passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. Pt_1
353 dal mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353. Lui personalmente aveva usufruito di tale passaggio e loro non avevano fatto alcuna obiezione;
quando arrivava e vedeva che vi era qualcuno, suo cognato o qualcuno che lavorava nel cortile, passava dal sedime 82 e non dal passaggio posto più avanti senza fare tutto il giro;
per lui era praticamente una scorciatoia. Tale passaggio ( dal 1974 quando si fidanzò con la sorella del sig, poi sposata nel 1976) sino al marzo Pt_1
2020 è sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia senza alcuna contestazione. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica Pt_1
pagina 8 di 17 dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria
(doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ed era quello che usavano ora o meglio che erano obbligati ad utilizzare”.
Il teste dichiarava, poi, “di frequentare regolarmente la famiglia del NO , e sino al Parte_1 marzo 2020, in tutte le occasioni in cui si era recato in visita, il cancello posto a confine tra la proprietà
e il sedime censito al mappale n. 78 di proprietà era aperto, cioè non vi era Controparte_9 Pt_1 alcun tipo di ingombro si entrava liberamente. Negli ultimi 20 anni aveva più volte aiutato la famiglia nelle attività agricole e di vendemmia e in tali occasioni per raggiungere il mappale n. 353 ove Pt_1 venivano riposte attrezzature e mezzi aveva sempre percorso il tragitto evidenziato in azzurro sulla planimetria;
li passava per tutte le necessità e le necessità si avevano nei periodi estivi per i carichi di fieno e nel periodo autunnale per la vendemmia e questo succedeva perché dall'altra parte vi è un porticato e i mezzi agricoli, un carico di fieno non riusciva ad entrare. Anche se lui entrava a piedi , precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero Controparte_3 salva la presenza occasionale ai margini dello stesso di piccoli oggetti mobili, non aveva mai notato degli impedimenti anche se fosse stato con la macchina passava regolarmente. Nelle occasioni in cui si era recato in visita alla famiglia e nelle occasioni in cui aveva prestato aiuto alla famiglia per Pt_1 Pt_1 alcune attività agricole e di vendemmia aveva visto il NO aprire autonomamente il cancello a Pt_1 mezzo di una chiave in suo possesso e superato lo stesso avevano raggiunto il mappale 353 attraversando la proprietà Controparte_3
Lo stesso, sentito in prova contraria indiretta, dichiarava “di non sapere se suo cognato quando doveva passare al pomeriggio avvisava qualcuno ma quando dovevano passare avevano sempre trovato libero”; inoltre “, quando non vi era il grosso dei lavori e per qualche motivo dovevamo andare di là suo cognato era in possesso di una chiave e si andava tranquillamente di là”.
A sua volta la teste moglie di confermava che e prima di Tes_17 Parte_1 Parte_1 lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, sono sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI
[...]
e Dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 _1 Controparte_2 anche i SI e avevano sempre consentito il passaggio della Controparte_2 _1 famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. 353 dal mappale n. 78 e per Pt_1 raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 è quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria pagina 9 di 17 (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice). Precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero salva la presenza occasionale ai margini dello stesso di piccoli Controparte_3 oggetti mobili. Dall'epoca del mio fidanzamento con il NO risalente al gennaio 1984 e Parte_1 sino al marzo 2020 per raggiungere il mappale 353 dalla via pubblica e viceversa ho sempre percorso il tragitto “A” evidenziato in azzurro sulla planimetria senza che fosse mai sollevata contestazione alcuna”.
Di uguale tenore risultano essere le dichiarazioni rese dalla teste sorella dell'attore. Tes_19
La stessa precisava, inoltre, “di abitare vicino e di essere lì tutti i giorni;
dalla via Tornielli alla via
Giuppini sono due minuti a piedi. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n.
353 è quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria che (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ad un certo punto c' era un arco e quindi non si riusciva a passare con il carro
; ecco perché passavano di qua cioè dalla parte . Frequentava regolarmente la famiglia Controparte_9 del NO , e sino al marzo 2020 in tutte le occasioni in cui si era recata in visita il cancello Parte_1 posto a confine tra la proprietà e il sedime censito al mappale n. 78 di proprietà Controparte_9 Pt_1 era aperto. Negli ultimi 20 anni aveva più volte aiutato la famiglia nelle attività agricole e di Pt_1 vendemmia e in tali occasioni per raggiungere il mappale n. 353 ove venivano riposte attrezzature e mezzi aveva sempre percorso il tragitto evidenziato in azzurro sulla planimetria Precedentemente al marzo 2020 il sedime della corte di proprietà era mantenuto libero salva la presenza Controparte_3 occasionale ai margini dello stesso di piccoli oggetti mobili. Nelle occasioni in cui si era recata in visita alla famiglia e nelle occasioni in cui aveva prestato aiuto alla famiglia per alcune attività Pt_1 Pt_1 agricole e di vendemmia, era capitato molto raramente di trovare chiuso il cancello che divide la proprietà dal mappale n. 78 di proprietà del NO e che in ogni caso Controparte_3 Parte_1 sino al 2020 il sig. aveva le chiavi del cancello;
in tali occasioni aveva visto il NO aprire Pt_1 Pt_1 autonomamente il cancello a mezzo di una chiave in suo possesso e superato lo stesso avevano raggiunto il mappale 353 attraversando la proprietà . Controparte_3
Il teste dichiarava che e prima di lui suo fratello, suo padre e Testimone_20 Parte_1 suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e _1 quantomeno sino a quando lui abitava lì erano sempre passati durante la vendemmia la Controparte_2 raccolta del fieno, la legna, perché dall'altra parte vi era un cancello con una volta e non passavano;
lui aveva abitato lì sino al 1991; più precisamente dal 1974 al 1991 ma i suoi genitori avevano sempre pagina 10 di 17 abitato lì. Quando aveva fatto la patente suo padre gli diceva di non lasciare la macchina sul passaggio perché dovevano passare. La casa dei suoi genitori era quella che ora è del sig. anche se non _1 ricordava il mappale e che non vi erano lucchetti sul cancello”.
IL teste dante causa degli odierni convenuti confermava che “ Testimone_21 Pt_1
e prima di lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 subalterni, 2,
[...]
3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e . Più precisamente lo stesso affermava che “Loro _1 Controparte_2 passavano sulla zona contrassegnata con la freccia blu sul documento 7 di parte attrice;
sul percorso per raggiungere il mappale 353 vi erano due cancelli uno sulla sua proprietà e l'altro sulla proprietà del sig. in fondo;
quando era arrivato il suo dante causa gli disse che il veva il diritto di passaggio Pt_1 Pt_1
e pertanto lui consegnò le chiavi del cancello. Lui era proprietario dell'immobile ora di proprietà dei convenuti, alienato nel 1997, e aveva sempre visto passare la famiglia sul sedime antistante tale Pt_1 immobile, pure di sua proprietà, per raggiungere l'immobile di loro proprietà censito al mappale n. 353, foglio n. 8 NCEU Comune di Sizzano, ovvero secondo il percorso “A” di colore azzurro nella planimetria (doc. n. 7 fascicolo parte attrice). Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria
Questo era il secondo percorso ma loro non lo avevano mai fatto in quanto era più comodo per il passaggio dei carretti quello evidenziato con il colore blu”.
Il teste precisava , inoltre, che “l'immobile ora di proprietà era di sua proprietà e al Controparte_3 momento del sopralluogo per la definizione della vendita in loro favore il NO gli aveva chiesto _1 di chi fosse il cancello che divideva il mappale n. 82 dal mappale n. 353, e lui aveva risposto allo stesso che il cancello era di proprietà della famiglia e che gli stessi per raggiungere tale mappale e da Pt_1 questo la via pubblica passavano sul sedime cortilizio del mappale n.82”.
Il teste evidenziava poi che “dopo il 1997 si era recato ancora sui luoghi perchè andava a trovare il suo amico, cioè , ma non era più andato sino al cancello. Dal momento dell'acquisto del loro Parte_1 immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre Controparte_2 _1 consentito il passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. Pt_1
353 dal mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353; tale passaggio sino al marzo
2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia enza alcuna contestazione”. Pt_1
pagina 11 di 17 A sua volta il teste dichiarava “di aver installato nel gennaio 2019 su incarico Testimone_22 del NO il sistema di apertura elettrica al cancello che divide il mappale n. 353 dalla Parte_1 proprietà e di aver attraversato sia a piedi che con il mio mezzo di lavoro per recarsi Controparte_3 sul mappale n. 353 la corte di proprietà . Controparte_3
Il teste ,cugino acquisto di terzo grado del sig. riferiva che Testimone_23 Parte_1
e prima di lui suo fratello, suo padre e suo nonno per raggiungere il mappale 353 Parte_1 subalterni, 2, 3, 4, dall'altro immobile di loro proprietà censito al mappale n. 78 subalterni 2 e 3 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, erano sempre passati sul sedime censito al mappale 82 ora di proprietà dei SI e la circostanza l'aveva verificata _1 Controparte_2 personalmente perché lui aveva abitato lì, a fianco di questo cortiletto, fino a 18 anni e poi aveva cambiato casa ma frequentava sempre i luoghi per andare a trovare lo zio della sua fidanzata che poi era diventata mia moglie. Quando andava con il trattore non poteva passare da dietro in quanto le famiglie che abitavano di qua non lo lasciano passare per andare dallo zio e quindi facevo il tragitto per andare direttamente dall'immobile in questione che era tutto aperto;
per aperto intendeva che non vi erano ostacoli. Dalla via Tornielli loro accedevamo per andare al cortile sul percorso identificato con la freccia di colore blu perché dall'altra parte cioè sul tracciato identificato con il colore arancione vi erano le famiglie e loro con il trattore non potevano passare. Dal momento dell'acquisto del loro immobile e sino al marzo 2020 anche i SI e avevano sempre consentito il Controparte_2 _1 passaggio della famiglia sul sedime di loro proprietà per raggiungere il mappale n. 353 dal Pt_1 mappale n. 78 e per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353, quello che lui definiva cortiletto.
Tale passaggio sino al marzo 2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato per ben oltre un ventennio da parte della famiglia enza alcuna contestazione, anche se le cose private Pt_1 ed eventuali contestazioni non le conosceva. Dopo aver lasciato l'immobile al compimento di 18 anni si recava sui luoghi circa 3 ,4 volte l'anno, più o meno, loro erano contadini e quando andavo a prendere le mucche passavano sul tracciato identificato con il colore blu. Il percorso alternativo per raggiungere la via pubblica dal mappale n. 353 era quello indicato con la lettera “B” ed evidenziato in arancione sulla planimetria (doc. n. 7 fascicolo di parte attrice) ma ciò dopo che aveva comprato lo zio ed erano state tolte le vasche del letame;
si poteva dire che il passaggio identificato con il colore arancione era alternativo ma non fisso perché era chiuso dalle due vasche di letame. Le vasche erano state poi tolte quando il nonno del sig. avevano comprato passavano alternativamente dal Pt_1 passaggio identificato con il colore arancione perché la loro casa era quella contrassegnata con la lettera
C sulla planimetrica doc. 7 di parte attrice”.
pagina 12 di 17 Lo stesso precisava “di aver continuato a frequentare la famiglia sino a tempi recenti ogni due Pt_1 mesi circa;
il cortile di cui al tracciato blu era tutto aperto e non vi erano cancelli però c'erano i pilastri sul confine tra gli allori e il sig. , di cui non ricordava se il cognome fosse _10 _1
I pilastri erano sul confine ove ora vi è il cancello;
Non ricordava se ai tempi vi era il Per_6 cancello;
senz'altro vi era visto che vi erano i pilastri. Dal 1997 al 2020 aveva assistito il sig. Pt_1 passare sette, otto, dieci volte nel giro di un anno;
a volte erano passati anche insieme. Anche dopo che si era trasferito, dopo il diciottesimo anno, era andato sui luoghi perché aiutava per le mucche , per la vendemmia ed aveva abitato a Sizzano sino a 26 anni”. Inoltre “nel 1974 era tornato ad abitare a
Sizzano e avevano iniziato a frequentarsi ancora”.
Ora all'esito dell'istruttoria i testi addotti hanno confermato con ragionevole attendibilità (essendo stati esaurienti, non contraddittori e sufficientemente orientati anche a fronte dei chiarimenti richiesti dalle parti e dal Giudice) che tale sedime sia destinato da tempo immemore al transito anche di veicoli e che gli attori lo utilizzino con tali modalità ogni volta che ne abbiano necessità (deposito delle attrezzature agricole di proprietà dell'attore e per le necessità legate appunto a tali attività),. L'utilizzo che” ha complessivamente coperto l'arco temporale ultraventennale già prima dell'acquisto degli odierni convenuti caratterizzato da continuità tra i soggetti succedutisi, per costante giurisprudenza, sorregge il computo del termine al fine del raggiungimento dell'arco temporale necessario ad usucapire”(cfr.
Tribunale di Napoli Sezione IV 2 dicembre 2021 n. 9786; Tribunale di Bari, Sezione I, 16 settembre
2019, n. 3439).
Risulta altresì (a) che il passaggio e l'ubicazione della corte risultino in condizione immodificata quantomeno dal 1974; (b) la presenza del cancello, unica apertura dell'immobile sul lato per cui è causa, che da accesso all'immobile dell'attore adibito a ricovero di mezzi e attrezzature;
(c) la connessione del cortile alla strada pubblica attraverso un accesso carraio;
(d) la destinazione del cortile alla funzione di accesso dalla strada pubblica a servizio non solo all'immobile dei convenuti ma anche a quello degli attori;
(e) l'adeguata ampiezza del cortile per il passaggio a piedi e con veicoli.
Sul punto non paiono, invece, determinanti le dichiarazioni rese dal teste giacchè Testimone_4
l'utilizzo del percorso alternativo ( quello contrassegnato con la freccia arancione sulla piantina di cui al doc. 7 di parte attrice) non esclude il passaggio come emerso all'esito dell'istruttoria sul mappale di proprietà dei convenuti. Parimenti, per le stesse motivazioni, non appare indicativo il fatto che per accedere/recedere a/dall' immobile dell'attore dalla/alla pubblica via, al fine di svolgere i lavori lui ed i suoi collaboratori avessero fruito esclusivamente del percorso B evidenziato sulla planimetria. Peraltro la deposizione resa dal si palesa di dubbia credibilità atteso che appare poco verosimile che lo Tes_4
pagina 13 di 17 stesso possa aver acquistato l'immobile in cui risiede all'età di 16/17 anni ( “ sono nato il [...]”
….. “Penso di aver comperato la casa nel 1967/68 , anche di più”).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, risultano integrati i requisiti per l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio ben prima dell' acquisto del fondo servente da parte dei convenuti considerate le caratteristiche del possesso esercitato, la durata della situazione di fatto, la sussistenza di un
“raccordo funzionale” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilita' ricavata dal fondo dominante, l' apparenza del diritto usucapito, apparenza peraltro colta anche dall'odierno convenuto prima dell'acquisto dell'immobile in sede di sopralluogo ( sul punto di richiamano le dichiarazioni rese dal dante causa del convenuto ). Al riguardo deve osservarsi che "il principio secondo cui ai fini dell'apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perchè ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell'altro fondo".
Deve inoltre rilevarsi che l'esercizio discontinuo e saltuario della servitù ( come nel caso de quo) non è di ostacolo a configurarne il possesso con il fondo servente, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante;
il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obbiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniere non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi jure servitutis;
tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 10 aprile 2024 n. 9626). Tale requisito alla luce delle risultanze istruttorie risulta integrato.
Con riferimento, invece, alla domanda di prescrizione per non uso ventennale, va segnalato che il convenuto non ha, a giudizio di chi scrive, assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Va infatti ricordato che “in tema di prescrizione delle servitù (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, c.c.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (in tali termini per tutte Cass.
n°6647.1991). Ora va osservato come la prova testimoniale esperita sul punto ha dato un esito piuttosto contraddittorio, e nel complesso inadeguato a confermare l'assunto di parte convenuta. Dall'esame della istruttoria espletata , le dichiarazioni rese dai testi indotti dalle parti convenute, oltre a caratterizzarsi pagina 14 di 17 per una perentorietà e categoricità tale da presupporre un (difficilmente immaginabile) controllo costante del passaggio al fine di verificare con certezza e in ogni momento il transito pedonale e carrabile( cfr. ) o comunque una presenza costante in loco ( altri testi) atteso che la Testimone_4 presenza in alcune occasioni delle autovetture riprodotte nelle foto non risulta incompatibile con un passaggio discontinuo, come emerso nel corso del giudizio, in quanto praticato quotidianamente solo per limitati periodi durante l'anno e saltuario in altri, risultano sconfessate dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte attrice , circoscritte sul piano temporale e dettagliate sul versante contenutistico .
A fronte delle concordi ed in tutto sovrapponibili deposizioni dai testi di parte attrice ( che confermano il passaggio sul mappale di proprietà dei convenuti già alla data di acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi sino al 2020) non pare potersi riconoscere maggior spessore probatorio a quanto riferito dai testi addotti dal convenuto - deposizioni peraltro smentite dal teste , dante Testimone_21 causa degli odierni convenuti, teste indifferente sul quale non sorgono dubbi in ordine alla sua attendibilità, il quale riferiva che tale passaggio sino al marzo 2020 era sempre stato pacificamente ed ininterrottamente esercitato .
Né pare poter essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo il quale dal 1997 al 2017, vi potevano essere stati occasionali e sporadici passaggi dell'attore e dei propri famigliari solo in quanto autorizzati dal sig. , per ragioni di cortesia ed amicizia nei confronti del fratello dell'attore, sig. _1
. Persona_1
Invero, gli atti di tolleranza traendo origine dall'altrui condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni (Cass.n.1015 del 8.2.1996).Va, inoltre, osservato che in tema di servitù di passaggio la sporadicità del relativo esercizio non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponda ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito (Cass. n.2598 del 25.3.1997).
Ed allora va ulteriormente rilevato che in tema di servitù discontinua di passaggio, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se l'attività corrispondente all'esercizio della servitù sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso – posto che detta tolleranza non può desumersi dalla frequenza con cui viene utilizzata la cosa altrui – la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di accondiscendenza da parte del “dominus”, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
pagina 15 di 17 è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. n.8498 del
3.8.1995).
Sul punto si richiama il principio fissato dall'art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata, da parte di coloro che assumono di essere stati spogliati del possesso di una servitù di passaggio, la sussistenza del possesso, incombe a coloro che contestano il fatto del possesso dimostrare la sussistenza della mera tolleranza (Cass. n.1240 del 29.1.2001; Cass. n.5772 del 23.3.2004).
Si ritiene che una tale prova non sia fornita dalla parte convenuta. Invece il passaggio praticato dai vicini per lunghissimo periodo di tempo , induce a ritenere che lo stesso sia avvenuto non per ragioni di tolleranza.
Pare dunque che l'istruttoria espletata in corso di causa non abbia raggiunto il risultato sperato da parte convenuta, e che – in sintesi – non sia stato idoneamente assolto l'onere di provare l'estinzione della servitù di passaggio per il suo non uso protratto per oltre un ventennio.
Quindi in termini conclusivi la domanda proposta in via principale dall'attore andrà accolta;
per contro andrà disattesa la domanda proposta da parte convenuta di intervenuta prescrizione per non uso ventennale del passaggio.
Dichiara assorbite le altre domande.
In ordine alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza resa in data 24.06.2024 che si conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'affettiva attività svolta sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/14 in rapporto al valore della presente controversia così come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo pari ad euro
5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea svolta in via principale dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del fondo ubicato in via Tornielli n. 10 contraddistinto al N.C.E.U. Comune di
Sizzano al fg. 8 mappale 353 subalterni 2,3,4, di proprietà di , del diritto di passaggio Parte_1 pedonale e carraio sul mappale n. 82 Foglio n. 8 N.C.E.U Comune di Sizzano, di proprietà dei SI
e con accesso e recesso al e dal mappale n. 78 di proprietà attorea e _1 Controparte_2 per l'immissione sulla via pubblica. ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
pagina 16 di 17 Rigetta la domanda svolta in via preliminare da parte convenuta di intervenuta prescrizione per non uso ultraventennale di ogni diritto di passaggio;
dichiara assorbite le altre domande;
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano i complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre euro 196,91 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge
Novara, 5 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
( dr.ssa Monica Bellini)
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