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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6369/2020 R.G.
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante geom. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Otranto (Le), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco EF (c.f.
) C.F._1
CONTRO
(c.f. ) residente in [...](Le), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Andrea Conte
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) residente ad Otranto (Le), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ) residente ad Uggiano La Chiesa (Le),
[...] C.F._4 [...]
(c.f. residente ad Uggiano La Chiesa (Le), Controparte_4 C.F._5 CP_5
(c.f. residente ad Otranto (Le), (c.f.
[...] C.F._6 CP_6
residente a [...](Le) tutte rappresentate e difese dall'Avv. Francesco CodiceFiscale_7
PP (c.f. ) C.F._8
NONCHE' CONTRO
(c.f. residente in [...](Le), CP_7 C.F._9 Parte_2
(c.f. residente in [...](Le), (c.f.
[...] C.F._10 CP_8
) residente in [...](Le), (c.f. C.F._11 CP_9
residente in [...](Le) e (c.f. C.F._12 Controparte_10 residente in [...](Le), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco EF C.F._13
(c.f. ). C.F._1
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI: ha chiesto: A. dichiarare che il convenuto non gode alcun diritto Parte_1 Controparte_1 sulla strada privata per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la rimozione di ogni suo veicolo e/o di altri beni dalla stessa;
B. gradatamente, laddove l'On.le Tribunale dovesse ritenere essere stato provato il diritto di proprietà in favore di , regolamentare le modalità di esercizio Controparte_1 del suo diritto a fruire della detta strada in rapporto, nulla avendo eccepito e/o contestato Pt_3 in ordine all'utilizzo da parte tutti gli altri comproprietari;
C. rigettare la domanda dei terzi
[...] chiamati in causa , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
; D. condannare al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice da
[...] Controparte_1 liquidare anche in via equitativa nella misura di €.5.000,00; E. condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite.
ha chiesto: - Rigettare la domanda attrice in quanto del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
- per l'effetto rigettare la richiesta di risarcimento del danno;
- con vittoria di spese e competenze di lite.
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e nell'atto di costituzione in giudizio hanno chiesto: 1) Accertare che la
[...] CP_6 particella di terreno censita nel catasto terreni del Comune di Otranto al foglio 41, particella 250, seminativo di classe 3, superficie mq. 843 è in comunione ideale indivisa dell'intero tra gli intestatari catastali, ciascuno per le rispettive quote di proprietà, il cui pacifico utilizzo è solo per il transito e per la libera manovra delle autovetture per poter accedere o uscire dalle rispettive proprietà, dichiarando che un altro preteso uso non è ammesso senza l'ottenimento del consenso unanime di tutti i condividenti. 2) Accertare che il dante causa della società ha violato l'art. 732 c.c. Parte_1 omettendo di notificare alle coeredi la proposta di acquisto con il relativo prezzo e per l'effetto dichiarare in favore delle signore Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e il retratto agrario della quota ideale indivisa dell'intero che
[...] CP_5 CP_6 risulta essere catastalmente intestata alla società attrice, per il medesimo prezzo dell'avvenuto acquisto e disponendo che il trasferimento sia trascritto dopo l'avvenuto pagamento ordinando al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla relativa trascrizione esonerando lo stesso da ogni responsabilità; 3) Rigettare l'ex adversa domanda per quanto di contro domandato 4) Condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno Parte_1 in favore delle signore Controparte_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
e per lite temeraria ex art 96 cpc la cui quantificazione viene rimessa CP_5 CP_6 in via equitativa al prudente apprezzamento del Giudice. 5) Condannare la società alle Parte_1 spese e competenze tutte del presente giudizio. Poi però nell'udienza del 31.10.2025
[...]
, , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
hanno rinunciato a tutte le domande proposte se si debba intendere rinunciata la CP_6 domanda dell'attrice nei loro confronti.
, , , CP_7 Parte_2 CP_8 CP_9
e hanno chiesto: Voglia regolamentare l'utilizzo
[...] Controparte_10 della strada privata per cui è causa. Poi però , , CP_7 Parte_2
e CP_8 CP_9 Controparte_10 nell'udienza del 27.09.2024, tramite dichiarazione del procuratore costituito, hanno rinunciato alla domanda.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha dedotto nell'atto di citazione: Parte_1
“1) è proprietaria per quattro settimi dell'area in Otranto alla Via Catona Parte_3 individuata catastalmente al fg. 41 particella 250, utilizzata quale strada privata della quale possono usufruire tutti i comproprietari e, per il solo diritto di passaggio, anche i proprietari degli immobili che si affacciano sulla detta strada;
2) ormai da tempo, anche con finalità palesemente emulative, il Sig. , titolare Controparte_1 di un mero diritto di passaggio in quanto proprietario di casa di abitazione confinante con detta strada privata, pur non avendo alcun diritto di proprietà, parcheggia abitualmente i suoi automezzi pesanti – tg. ZA639SE e tg. TA474536 - oltre alle sue autovetture (peraltro collocandoli in maniera tale da occultare la maggiore superficie possibile, portandosi in avanti rispetto al limite della proprietà posto ad est - direzione mare - per circa 10 m, manifestando così, ove occorra, il suo intento di porre in essere atti emulativi), in tal modo impedendo di fatto ai proprietari della strada di poter parcheggiare i loro veicoli, pur essendo solo questi abilitati
a tanto.”
(così alle pagg. 1 – 2 dell'atto di citazione). Ritenendo pertanto che il non avrebbe alcun diritto di parcheggiare i suoi Controparte_1 mezzi su detta strada, la ha chiesto: Parte_1
“A. dichiarare che il convenuto non gode alcun diritto sulla strada privata Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la rimozione di ogni suo veicolo e/o di altri beni dalla stessa;
B. nel caso in cui il convenuto dovesse provare la sussistenza di un suo preciso diritto di proprietà, regolamentare le modalità di esercizio del suo diritto a fruire della detta strada;
C. condannare al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice da Controparte_1 liquidare anche in via equitativa nella misura di €.5.000,00 e che comunque l'On.le Tribunale vorrà qualificare anche in via equitativa;
D. condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite.”
(così alle pagg. 6 - 7 dell'atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio, ha asserito che: Controparte_1
“Ad ogni buon conto non solo il sig. è proprietario pro-quota della strada Controparte_1 privata in contestazione, ma anche ove – per assurdo - non lo fosse lo stesso vanta un diritto di servitù di passaggio carraio e parcheggio.”
(così a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
“Invero dalle visure catastali, nonché dagli atti pubblici, risulta che il convenuto sia comproprietario di detta strada per le ragioni che seguono.
Il dante causa del convenuto, sig. , era fratello del sig. Controparte_11 Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 23.05.1999, celibe.
[...]
Come si evince dalla visura storica per immobile la particella in questione risulta ancora oggi di proprietà del nella misura di 90/630. (doc. 2) Persona_1
È circostanza non contestata che detta particella, per errore, non fu oggetto di successione legittima, come dimostrato dalla dichiarazione di successione del 21.10.1999, e registrata in
Maglie. (doc. 3)
Ma dalla stessa dichiarazione risulta che il dante causa del convenuto, fosse erede legittimo del Persona_1
L'errore, non rilevato, si è ripetuto nel momento in cui si è aperta la successione legittima del
, dante causa del convenuto. Controparte_11
Pertanto è evidente che il convenuto sia proprietario pro-quota della strada di cui alla particella catastale in contestazione.”
(così a pag. 3 della comparsa di risposta).
Per effetto di tanto ha chiesto rigettarsi le domande dell'attrice. Controparte_1 Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., parte attrice ha ribadito di non contestare il diritto di passaggio del avendo chiesto però che fosse esclusa la possibilità del Persona_1 convenuto di parcheggiare autovetture e mezzi pesanti sulla strada di cui si discute. E tale richiesta trova riscontro nella successiva istanza dell'attrice (contenuta a pag. 6 nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) con cui ha chiesto …infine, all'esito della prova orale, laddove l'On.le
Tribunale dovesse ritenere provato il diritto di proprietà della strada da parte di , Controparte_1 di disporre C.T.U. al fine di poter predisporre un progetto di regolamentazione del parcheggio sulla strada privata, tale da consentirne l'utilizzo da parte gli aventi diritto.
La domanda di regolamentare le modalità di esercizio del diritto di proprietà del convenuto sulla strada privata comune, ha imposto l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i proprietari della strada. L'attrice ha notificato un atto di integrazione del contraddittorio e si sono costituiti dapprima , , , CP_7 Parte_2 CP_8
e chiedendo che il Tribunale Voglia CP_9 Controparte_10 regolamentare l'utilizzo della strada privata per cui è causa. Poi si sono costituiti
[...]
, , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Queste ultime hanno chiesto dichiarare che nessuno può parcheggiare sulla strada CP_6 comune. Inoltre poiché la avrebbe acquistato un bene derivante dall'eredità di Parte_1
senza interpellarle notificandole la proposta di acquisto, hanno esercitato Controparte_11 un'azione di retratto successorio perché lo stesso bene fosse a loro trasferito. Hanno chiesto poi la condanna dell'attrice quale litigante temerario.
Va rilevato che il procuratore costituito dell'attrice (l'avv. Marco EF) nell'udienza del
27.09.2024 ha rinunciato a qualsiasi domanda che possa in qualche modo coinvolgere tutti gli altri comproprietari. Poi nelle note scritte depositate nell'interesse della per la successiva Parte_1 udienza (a trattazione scritta) del 6.12.2024, lo stesso procuratore costituito ha chiarito di aver rinunciato espressamente a qualsivoglia domanda che potesse in qualche modo coinvolgere anche gli altri comproprietari. L'unica domanda dell'attrice che “potesse in qualche modo coinvolgere anche gli altri comproprietari” è quella di cui al capo b) delle conclusioni dell'atto di citazione e cioè
“Nel caso in cui il convenuto dovesse provare la sussistenza di un suo preciso diritto di proprietà, regolamentare le modalità di esercizio del suo diritto a fruire della detta strada”. Ciò perché questa domanda importava di regolamentare l'uso di una cosa comune, da parte di uno dei comproprietari.
Quindi il Tribunale deve prendere atto della rinuncia su detta domanda. E del tutto irrilevante è il fatto che nelle note scritte per l'udienza del 3.07.2025, il procuratore dell'attrice abbia precisato le conclusioni riformulando la domanda a cui aveva rinunciato: B. gradatamente, laddove l'On.le
Tribunale dovesse ritenere essere stato provato il diritto di proprietà in favore di , Controparte_1 regolamentare le modalità di esercizio del suo diritto a fruire della detta strada in rapporto, nulla avendo eccepito e/o contestato in ordine all'utilizzo da parte tutti gli altri Parte_3 comproprietari;
(così alla pag. 2 delle note scritte depositate per l'udienza del 4.07.2025). Operata infatti la rinuncia alla domanda, non vi era certo possibilità di riformulare la stessa domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
, , , CP_7 Parte_2 CP_8 CP_9
e si sono costituiti in giudizio con l'avv. Marco
[...] Controparte_10
EF che è lo stesso difensore dell'attrice. Ebbene l'avv. Marco EF nell'udienza del
27.09.2024 ha rinunciato a qualsiasi domanda che possa in qualche modo coinvolgere tutti gli altri comproprietari. Già è stato rilevato come tale dichiarazione sia stata resa quale procuratore costituito della ma la stessa dichiarazione è stata resa anche quale procuratore costituito di Parte_1
, , , CP_7 Parte_2 CP_8 CP_9
e , perché in tal senso depongono diversi elementi.
[...] Controparte_10
Innanzitutto, nel renderla l'avv. Marco EF non ha operato alcuna distinzione fra le parti da lui assistite. Poi dopo quella dichiarazione, lo stesso avv. Marco EF non ha precisato le conclusioni per , , , CP_7 Parte_2 CP_8 CP_9
e ; inoltre lo stesso avv. Marco EF non ha
[...] Controparte_10 depositato alcuna comparsa conclusionale per , , CP_7 Parte_2
, e;
non è CP_8 CP_9 Controparte_10 infine comparso quale procuratore costituito di , , CP_7 Parte_2
e CP_8 CP_9 Controparte_10 nell'udienza del 31.10.2025 fissata per la discussione (dall'esame del verbale di detta udienza emerge che “Per la società attrice è comparso l'Avv. Marco EF”). Appurato quindi che c'è stata la rinuncia all'azione esercitata in questo giudizio da , CP_7 Parte_2
, , e
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10
, non vi erano parti interessate alla prosecuzione e quindi non vi era esigenza di
[...] accettazione. Il Tribunale non dovrà pertanto più decidere sulla domanda inizialmente formulata da
, , , CP_7 Parte_2 CP_8 CP_9
e , attesa la rinuncia operata dal procuratore
[...] Controparte_10 costituito.
Occorre ora passare all'esame delle domande di , Controparte_2 CP_3
, , e : “1) Accertare che
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 la particella di terreno censita nel catasto terreni del Comune di Otranto al foglio 41, particella 250, seminativo di classe 3, superficie mq. 843 è in comunione ideale indivisa dell'intero tra gli intestatari catastali, ciascuno per le rispettive quote di proprietà, il cui pacifico utilizzo è solo per il transito e per la libera manovra delle autovetture per poter accedere o uscire dalle rispettive proprietà, dichiarando che un altro preteso uso non è ammesso senza l'ottenimento del consenso unanime di tutti i condividenti. 2) Accertare che il dante causa della società ha violato l'art. 732 Parte_1
c.c. omettendo di notificare alle coeredi la proposta di acquisto con il relativo prezzo e per l'effetto dichiarare in favore delle signore , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e il retratto agrario della quota ideale indivisa dell'intero che
[...] CP_5 CP_6 risulta essere catastalmente intestata alla società attrice, per il medesimo prezzo dell'avvenuto acquisto e disponendo che il trasferimento sia trascritto dopo l'avvenuto pagamento ordinando al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla relativa trascrizione esonerando lo stesso da ogni responsabilità;”. Nell'udienza del 31.10.2025 , Controparte_2 CP_2 CP_3
, , e (tramite
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 dichiarazione del loro procuratore costituito) hanno rinunciato a tutte le domande proposte se si debba intendere rinunciata la domanda dell'attrice nei loro confronti. Poiché (come sopra indicato) l'attrice ha rinunciato alla domanda che poteva coinvolgerle (e cioè regolamentare le modalità di esercizio del suo diritto a fruire della detta strada), occorre prendere atto che , Controparte_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 hanno rinunciato alle domande da loro proposte e su cui il Tribunale non dovrà più esprimersi.
**************
Chiarite le rispettive domande e le rinunce, occorre soffermarsi sulle domande residue dell'attrice.
La prima é: dichiarare che il convenuto non gode alcun diritto sulla strada privata Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la rimozione di ogni suo veicolo e/o di altri beni dalla stessa;
Orbene la stessa attrice ha riconosciuto che parte della particella catastale su cui ricade la strada di cui si discute era di proprietà di Persona_1
Dalle dichiarazioni di successione prodotte, emerge che (padre di Controparte_12
) è stato coerede di poi è Controparte_1 Persona_1 Controparte_1 stato coerede di . Controparte_12
Quindi il compendio ereditario di si è trasmesso anche a;
Persona_1 Controparte_12 il compendio ereditario di si è trasmesso anche a . Controparte_12 Controparte_1
L'attrice ha sostenuto però che la quota di proprietà della strada di cui si discute non si sarebbe trasmessa da a . Ciò perché la particella catastale Controparte_12 Controparte_1 relativa a detta strada non sarebbe stata indicata nella dichiarazione di successione relativa a Per_1 ed in quella relativa a;
ed in tale situazione si sarebbe prescritto il
[...] Pt_2 CP_12 diritto del di accettare l'eredità. Tale tesi non è condivisibile. Controparte_1 Innanzitutto la mancata indicazione di un bene da parte dell'erede nella dichiarazione di successione, non può certo fare escludere il trasferimento dello stesso bene dal dante causa all'erede; ciò perché acquisita la qualità di erede, la stessa è pertinente all'insieme di tutti i beni, diritti ed obbligazioni che compongono il compendio ereditario. La seconda questione inerente una mancata accettazione dell'eredità è poi infondata in fatto. Che il abbia accettato l'eredità del Controparte_1 padre si evince sia dalla dichiarazione di successione presentata e sia dal fatto che nell'atto di permuta intervenuto tra e la (si veda l'atto notarile prodotto dalla Controparte_1 Parte_1 difesa del con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) si dà atto che Controparte_1 parte degli immobili oggetto di permuta in favore della erano pervenuti “per Parte_1 successione al germano nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Otranto il 23 maggio 1999...” Appurato quindi che il aveva accettato Controparte_1
l'eredità del padre, ne deriva che era divenuto proprietario (quale coerede) anche di parte della strada di cui si discute e di cui il padre era divenuto proprietario per averla ricevuta dal fratello.
A questo punto la domanda dell'attore di dichiarare che il convenuto non gode Controparte_1 alcun diritto sulla strada privata per cui è causa risulta infondata perché Controparte_1
è comproprietario di detta strada comune. Di conseguenza va rigettata anche l'ulteriore domanda di
…ordinare la rimozione di ogni suo veicolo e/o di altri beni dalla stessa. Ciò perché il comproprietario ha diritto all'utilizzo della cosa comune e le prove poste a disposizione del Tribunale non permettono di stabilire che il non avrebbe alcun diritto di parcheggiare Controparte_1 su detta strada.
Diverso discorso sarebbe verificare quanti siano i proprietari di detta strada e quindi stabilire (nel litisconsorzio necessario fra tutti) le modalità con cui ciascuno può utilizzare la cosa comune nel rispetto del diritto altrui. Ma, come già rilevato, vi è stata rinuncia agli atti del giudizio sulla domanda giudiziale inizialmente formulata a tal fine e quindi il Tribunale non deve esaminarla.
L'attrice ha poi richiesto il risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000,00. Il rigetto della domanda precedente (attesa la comproprietà della strada e quindi il diritto di utilizzarla da parte del
) importa il rigetto anche di questa domanda non emergendo alcun danno Controparte_1 che darebbe diritto a risarcimento.
Rimane il regime delle spese processuali.
Per quanto riguarda attrice e convenuto la particolarità della questione e Persona_1 la circostanza che il convenuto sembra aver fatto largo uso della cosa comune (parcheggiando anche mezzi pesanti) rendono opportuna una integrale compensazione delle spese processuali.
Inoltre ritiene il Tribunale di compensare le spese processuali fra le , Controparte_2
, , , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 le altre parti processuali in ragione delle reciproche rinunce alle domande. Del pari andranno compensate le spese processuali fra , , CP_7 Parte_2
, e e le altre CP_8 CP_9 Controparte_10 parti processuali atteso che in realtà l'immediata rinuncia agli atti in assenza di istruttoria, non ha importato alcuna attività.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 6369/2020 R.G. tra Parte_1 Persona_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Parte_2 CP_8
e così decide:
[...] CP_9 Controparte_10
1. Prende atto della rinuncia alla domanda da parte di di regolamentare le Parte_1 modalità di esercizio da parte del convenuto del suo diritto a fruire Controparte_1 della strada comune di cui si discute;
2. Rigetta le ulteriori domande proposte da
contro
; Parte_1 Controparte_1
3. Prende atto della rinuncia alle domande da parte di , Controparte_2 [...]
, , e;
CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
4. Prende atto della rinuncia alla domanda proposta da parte di , CP_7
, e Parte_2 CP_8 CP_9
; Controparte_10
5. Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Lecce 31.10.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini