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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2784/2023 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA Pt_1
APPELLANTE
E
non costituito Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 4713/2023 del Tribunale di Rieti, pubblicata il
10.5.2023
FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rieti ha accolto l'opposizione di avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 397 2022 00208014 16 000, con cui l' aveva richiesto il pagamento della Pt_1 somma di €. 11.240,29, a titolo di contributi eccedenti il minimale di legge dovuti alla Gestione
Artigiani e Commercianti in relazione ai redditi percepiti nell' anno 2014.
L'avviso opposto era fondato sull'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate TK7011202188, notificato il 23.9.2019, con il quale erano stati “ripresi a tassazione” maggiori ricavi per €. 103.125,00 con conseguente accertamento di maggiori imposte tributarie complessive per €. 51.908,00.
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di accertamento presupposto era stato annullato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 14092/21 del 16.12.2021, ha osservato che l' Pt_1
non aveva provato la fondatezza della pretesa contributiva fatta valere in giudizio e pertanto ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla essere dovuto dal ricorrente odierno appellato all'appellante in relazione all'avviso di addebito n. 397 2022 00208014 16 000.
Con ricorso depositato il 6.11.2023 l'appellante lamenta, con unica articolata censura, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la sentenza gravata, nel dichiarare nulla essere dovuto in virtù dell'avviso di debito opposto, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda di , il quale aveva Controparte_1
soltanto proposto opposizione avverso l'avviso di addebito.
L'Ente, prosegue l'atto di appello, non poteva che richiamare l'avviso di accertamento fiscale, non avendo a disposizione elementi né la competenza per l'accertamento a fini tributari.
Annullato, quindi, l'avviso di accertamento TK7011202188, sempre permarrebbe in capo all'Istituto la potestà di accertare autonomamente l'obbligazione contributiva in relazione agli stessi redditi oggetto dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, cosicché il Tribunale, pronunciando sul merito, avrebbe ecceduto i limiti della domanda e leso la sfera dell' . Pt_1
L'appellante non ha prodotto la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di appello e del decreto ex articolo 435 c.p.c. all'appellato e, nell'udienza odierna, non è comparso;
Deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile l'appello (Cassazione, sentenza 20613 del
9.9.2013 tra le altre);
In proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 2005/2015), nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso,
e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
La mancata costituzione dell'appellata esoneri il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente grado;
Si deve dare atto, infine, della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 17/10/2023
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2784/2023 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA Pt_1
APPELLANTE
E
non costituito Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 4713/2023 del Tribunale di Rieti, pubblicata il
10.5.2023
FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rieti ha accolto l'opposizione di avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 397 2022 00208014 16 000, con cui l' aveva richiesto il pagamento della Pt_1 somma di €. 11.240,29, a titolo di contributi eccedenti il minimale di legge dovuti alla Gestione
Artigiani e Commercianti in relazione ai redditi percepiti nell' anno 2014.
L'avviso opposto era fondato sull'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate TK7011202188, notificato il 23.9.2019, con il quale erano stati “ripresi a tassazione” maggiori ricavi per €. 103.125,00 con conseguente accertamento di maggiori imposte tributarie complessive per €. 51.908,00.
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di accertamento presupposto era stato annullato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 14092/21 del 16.12.2021, ha osservato che l' Pt_1
non aveva provato la fondatezza della pretesa contributiva fatta valere in giudizio e pertanto ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla essere dovuto dal ricorrente odierno appellato all'appellante in relazione all'avviso di addebito n. 397 2022 00208014 16 000.
Con ricorso depositato il 6.11.2023 l'appellante lamenta, con unica articolata censura, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la sentenza gravata, nel dichiarare nulla essere dovuto in virtù dell'avviso di debito opposto, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda di , il quale aveva Controparte_1
soltanto proposto opposizione avverso l'avviso di addebito.
L'Ente, prosegue l'atto di appello, non poteva che richiamare l'avviso di accertamento fiscale, non avendo a disposizione elementi né la competenza per l'accertamento a fini tributari.
Annullato, quindi, l'avviso di accertamento TK7011202188, sempre permarrebbe in capo all'Istituto la potestà di accertare autonomamente l'obbligazione contributiva in relazione agli stessi redditi oggetto dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, cosicché il Tribunale, pronunciando sul merito, avrebbe ecceduto i limiti della domanda e leso la sfera dell' . Pt_1
L'appellante non ha prodotto la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di appello e del decreto ex articolo 435 c.p.c. all'appellato e, nell'udienza odierna, non è comparso;
Deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile l'appello (Cassazione, sentenza 20613 del
9.9.2013 tra le altre);
In proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 2005/2015), nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso,
e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
La mancata costituzione dell'appellata esoneri il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente grado;
Si deve dare atto, infine, della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 17/10/2023
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi