Sentenza breve 24 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 24/01/2023, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2022, proposto da
LU BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Sessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO SC, RI RA, RI NT, IN EN, GE BE, ON FI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
avverso e per l'annullamento, previa sospensione,
- della Delibera G.R. Campania n. 478 del 13/09/2022 ad oggetto il rinnovo delle Commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio ex art. 35 L.R. Campania n. 26/2012;
- dell'Allegato 1 alla Delibera G. R. n. 478 del 13/09/2022, nella parte in cui per la Provincia di NO e per la materia “tutela della natura” è stato nominato membro effettivo della rinnovata Commissione di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio il sig. SC IO ed è stato nominato membro supplente il sig. BO LU;
- ove e per quanto occorra, della relazione alla proposta della delibera di G.R. n. 478/2022;
- ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione (“gruppo di lavoro”), che ha istruito la procedura, e degli elenchi di idonei/non idonei da questa conclusivamente predisposti;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 151230 del 21.3.2022 della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- ove e per quanto occorra, delle note prott. nn. 593039 del 29.11.2021 e 14871 del 12.1.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
e per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere nominato membro effettivo per la Provincia di NO e per la materia “tutela della natura” della rinnovata Commissione di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO
Con il ricorso numero di registro generale 2139/2022, notificato in data 2 dicembre 2022 e depositato in data 20 dicembre 2022, il ricorrente deduceva in fatto:
- che si discute della procedura e delle consequenziali determinazioni che la Regione Campania assumeva con riguardo al rinnovo delle componenti delle Commissioni di esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio ai sensi dell’art. 35 L.R.C. n. 26/2012;
- che veniva dato impulso alla procedura con due note della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania trasmesse alle associazioni venatorie presenti nel CTFVR;
- che, con la prima nota (prot. n. 593039 del 29 novembre 2021), la Regione Campania invitava le predette associazioni a comunicare “per le materie di cui al comma 4) dell'art. 35: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi, ovvero di fotografie o immagini; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso, una terna di candidati in possesso della precipua professionalità richiesta” ed è stato chiesto “di trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, per ciascun candidato, la documentazione di seguito riportata: 1. Curriculum professionale con i riferimenti necessari ad accertare i titoli e le competenze dichiarate, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000, n. 445, datato e sottoscritto e corredato da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 2. Autocertificazione del Titolo di Studio”;
- che, con la seconda nota (prot. n. 14871 del 12 gennaio 2022), la Regione integrava la propria precedente comunicazione e invitava le associazioni a trasmettere, per ciascun candidato, oltre alla documentazione già richiesta, anche la allegata “Scheda di valutazione aspiranti esaminatori” di cui alla delibera di G.R. n. 2739/2003;
- di aver inoltrato, tramite la propria associazione Arcicaccia Campania, la propria candidatura per la commissione afferente la Provincia di NO e per la materia “Tutela della natura”, trasmettendo curriculum vitae, autocertificazione dei titoli di studio posseduti, nonché la scheda di valutazione compilata e sottoscritta;
- che la Regione Campania procedeva a costituire una Commissione, la quale, in data 12 gennaio 2022, provvedeva ad aprire “i lavori per il rinnovo delle Commissioni provinciali per il rilascio del porto d’armi, di cui alla normativa in oggetto”, stabilendo che: “Al fine della valutazione di ciascun candidato, il gruppo di lavoro, seguendo la scheda di valutazione approvata della DGR n° 2739 del 18 settembre 2003, stabilisce di adottare i sottoelencati criteri: 1. per i titoli di studio a) tra i titoli posseduti dai candidati proposti verrà preso in considerazione solo quello attinente alla materia prescelta; b) se il candidato avrà più titoli inerenti la materia prescelta verrà preferito il titolo di studio più favorevole, non tenendo conto degli ulteriori titoli posseduti; 2. per l’esperienza posseduta a) relativamente alla partecipazione quale componente di commissioni esaminatrici, verrà riconosciuto il punteggio previsto per ogni tipo di commissione cui il candidato proposto ha partecipato, così come indicato nella scheda di candidatura; b) per le attività di docenza nella disciplina inerente la materia verranno riconosciute le docenze così come indicato nella scheda di valutazione aspiranti esaminatori; 3. per le altre attività comunque attinenti alla prova di esame a) verranno prese in considerazione solo le attività inerenti la prova di esame cui il candidato si è proposto; 4. omissis; 5. omissis. Al fine dell’istruttoria di ciascuna candidatura, il gruppo di lavoro , per garantire una procedura coerente ed oggettiva, utilizzerà la citata scheda come linea guida di riferimento, per confrontare quanto dichiarato da ciascun candidato con la propria documentazione trasmessa e quanto riportato nella scheda stessa, stabilendo così l’idoneità/non idoneità di ognuno di essi, sui requisiti ed elementi probanti e non sul mero punteggio autoassegnato, senza prevedere l’elaborazione di alcuna graduatoria”;
- che la Commissione, nelle successive sedute, giusta verbali da nn. 2 a 6, procedeva ad istruire la predetta procedura e, all’esito della stessa, stilava “un elenco generale di non idonei, ed elenchi di idonei, distinti per provincia, comprendenti tutte le materie di esame con le Associazioni che hanno formalizzato le proprie candidature”, successivamente aggiornati, “da sottoporre all’Assessore competente al ramo, per il seguito di competenza”;
- che la Giunta Regionale adottava la delibera n. 478 del 13 settembre 2022, con cui rilevava che “a seguito delle istruttorie di competenza, è stato predisposto un elenco generale di idonei, distinto per provincia e per materia …” e che “sulla base del suddetto elenco, l’Assessore regionale all’Agricoltura ha effettuato le designazioni di competenza di cui alle richiamate lettere a) e b) dell’articolo 35 della legge regionale n. 26 del 2012, contenute nel documento di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione”, è stato deliberato “di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 della legge regionale n. 26 del 2012 e per la durata ivi prevista, i componenti delle Commissioni di esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio, di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale”;
- che per la Provincia di NO e per la materia “tutela della natura” veniva nominato membro effettivo della rinnovata Commissione di esame il sig. IO SC, mentre il ricorrente veniva nominato membro supplente.
A sostegno del gravame si articolavano i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35 L.R. CAMPANIA 26/2012; ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA D’ISTRUTTORIA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ - SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO).
Si deduceva il difetto assoluto di motivazione, in quanto non venivano esplicitati quali titoli dichiarati e posseduti da ciascun candidati fossero stati valutati, quali titolo fossero stati esclusi e per quale motivo, ovvero su che basi sia stato selezionato un candidato piuttosto che un altro.
Si deduceva, altresì, che la Regione si era dapprima vincolata alla regola per la valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione contenuta nella scheda di valutazione aspiranti esaminatori (contenente una precisa griglia di punteggi in relazione ai titoli posseduti e dichiarati per professionalità ed esperienza) e, successivamente, disattendeva tale regola senza fornire alcuna motivazione.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35 L.R. CAMPANIA 26/2012; ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; ART. 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. CAMPANIA N° 2739/2003 - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SVIAMENTO - CARENZA D’ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITÀ).
Si deduceva che il controinteressato, sulla base della scheda di valutazione, presentava un punteggio pari a 9 punti, mentre il ricorrente dichiarava titoli per professionalità ed esperienza per un punteggio complessivo di 59 punti.
. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35 L.R. CAMPANIA 26/2012; ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; ART. 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. CAMPANIA N° 2739/2003 - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SVIAMENTO - CARENZA D’ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITÀ).
Si deduceva l’illegittimità della determinazione del 12 gennaio 2022 con cui si indicavano, in fase istruttoria, successivamente all’acquisizione delle candidature, i sottocriteri che si andavano ad adottare, in quanto frutto di un’inammissibile modificazione a posteriori della griglia di attribuzione dei punteggi e, dunque, dei criteri previsti dalla scheda di valutazione.
Si deduceva, altresì, la violazione del principio di tutela dell’affidamento dei partecipanti.
Si deduceva che, invece di stilare una graduatoria dei partecipanti, attribuendo a ciascuno il punteggio loro spettante, redigeva unicamente un elenco di idonei e non idonei, senza nessuna ulteriore motivazione o specificazione.
In data 29 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la Regione Campania.
La Regione, con successiva memoria, eccepiva:
- preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’annullamento degli atti impugnati non porterebbe alcun vantaggio per il ricorrente ed, anzi, comporterebbe la caducazione anche della sua nomina quale componente supplente della Commissione Caccia designata per la Provincia di NO;
- nel merito, che gli atti impugnati venivano formati ed emessi in perfetta osservanza della procedura prevista dall’art. 35 della L.R.C. n. 26/2012, avendo, peraltro, stigmatizzato nel Verbale n. 1 del 12 gennaio 2022, ad inizio istruttoria, i criteri e presupposti adottati, stabilendo che non sarebbe stata stilata alcuna graduatoria di merito, ma si sarebbe proceduto a formalizzare elenchi di idonei e di non idonei da trasmettere all’Assessore competente per i consequenziali adempimenti;
- che tra gli altri controinteressati, nessuno dei quali eccepiva alcuna irregolarità, vi era anche chi si era attribuito un punteggio superiore a quello del ricorrente ovvero superiore a quello del membro effettivo nominato;
- il difetto di giurisdizione, in quanto la procedura non aveva carattere concorsuale, essendo volto esclusivamente a determinare una lista di candidati idonei, all’interno della quale l’organo di vertice a ciò deputato doveva scegliere i membri della Commissione e, conseguentemente, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario, trattandosi di procedure a carattere idoneativo.
La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dando avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero, si ritiene di accogliere l’eccezione avanzata dalla Regione Campania, in quanto la procedura di selezione della Commissione di esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio non presenta alcun carattere concorsuale, essendo più propriamente riconducibile alle c.d. procedure idoneative, articolate secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive, con conseguente formazione di una graduatoria finale e contestuale individuazione di un candidato vincitore, bensì si sostanzia nella scelta discrezionale, affidata all’organo di vertice (“Le commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente” ai sensi dell’art. 35, comma 6, L.R.C. n. 26/2012), di un professionista tra quelli indicati all’interno di un elenco di soggetti ritenuti idonei ed individuati, nel caso di specie, dal gruppo di lavoro costituito dalla Regione, sulla base dei requisiti di professionalità e capacità richiesti.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, in linea con quella ordinaria, è chiara nell’affermare la giurisdizione non del Giudice amministrativo, bensì del Giudice ordinario, trattandosi di una verifica, fondata sui titoli posseduti, circa l’idoneità dei candidati a ricoprire un determinato incarico, con conseguente predisposizione di un elenco, all’interno del quale l’Amministrazione interessata sceglie il soggetto da nominare (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3221; Cass. SS.UU., 19 luglio 2011, n. 15764).
Stante il tenore della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO