Ordinanza cautelare 4 luglio 2019
Decreto collegiale 8 maggio 2020
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2023
Sentenza 9 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01893/2025REG.PROV.COLL.
N. 04269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2023, proposto da EM SA, DA NT, ES SA, IO SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Gaudiello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA TI in Roma, via R. Grazioli Lante, 15;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Curcio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Amiranda;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 821/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma Campania;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
la questione controversa riguarda la presunta illegittimità della procedura espropriativa avviata dall’amministrazione comunale appellata per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del piano di insediamenti produttivi (PIP), incidente sulla proprietà degli appellanti;
in sede di primo grado, parte appellante ha lamentato, in particolare, che entro i termini previsti dai decreti di occupazione temporanea e d’urgenza (in data 21 dicembre 2000 e 27 giugno 2002), non sarebbe stato emanato il decreto di esproprio né il Comune avrebbe mai sanato la propria posizione con l’acquisizione dei beni occupati;
parte appellante ha pertanto chiesto la restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi, dei beni abusivamente sottratti, nonché il risarcimento dei danni subiti per il periodo di illegittima occupazione, oltre la rivalutazione monetaria e interessi dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima ed ogni altra maggiorazione dovuta;
in data 15 marzo 2005, invero il Comune di Palma Campania ha emesso il decreto di esproprio a conclusione della procedura ablativa sulle proprietà dei ricorrenti e che, secondo il giudice di primo grado, nella fattispecie in questione non è intervenuta una mera occupazione dei terreni senza l’emissione del successivo decreto di esproprio ma al più una tardiva emanazione del medesimo che comunque non è stato impugnato, nemmeno con motivi aggiunti;
al fine di decidere questa Sezione con ordinanza n. 8818 del 9 ottobre 2023 ha disposto una verificazione al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
1) corrispondenza delle particelle oggetto di occupazione di urgenza con quelle oggetto di esproprio;
2) superficie, anche parziale, effettivamente espropriata delle seguenti particelle del foglio 9:
- part. 930 occupata nel 2000;
- part. 123, 402, 931, 5000 B, occupate nel 2000;
- part. 932 richiamata dall’appellante per la quale non consta la data dell’occupazione.
Considerato che
la verificazione nello specifico, in relazione ai quesiti sopra elencati ha fornito le seguenti risposte:-quanto al quesito sub 1): dall’esame degli atti in riscontro agli atti presenti in banca dati del Catasto Terreni del Comune di Palma Campania del foglio 9, vi è corrispondenza delle particelle originarie con quelle di esproprio, successivamente frazionate per la formazione dei lotti, generando le nuove particelle;
-quanto a quesito sub 2): le particelle oggetto del presente giudizio, facenti parte del PIP, Località Gorga, nel Comune di Palma Campania costituiscono alcune porzioni/quote destinate a lotti edificabili e altre destinate a quote/porzioni in viabilità senza alcun residuo di superficie, per le particelle 930,123, e 402 mentre, per le particelle 931, 932 e 5000B si riferiscono a un fabbricato rurale con corti annesse; il fabbricato rurale è stato demolito ed unitamente alle corti fanno parte della attuale viabilità le aree destinate ad aiuole e a verde. Attualmente sulla particella 932 è posizionata una cabina di trasformazione elettrica a servizio del comparto P.I.P. come riportato nella tabella T1 riepilogativa che precede.
Rilevato che
il verificatore ha comunicato che a seguito della convocazione dallo stesso disposta si è tenuto, in data 2 luglio 2024, un incontro per la definizione bonaria della controversia che ha portato alla sottoscrizione sin dal 18 luglio 2024 di una scrittura privata di transazione dalla quale emerge che:
- il Comune corrisponderà agli odierni appellanti l’importo di 607.300 euro entro il mese di dicembre 2024;
- gli appellanti si impegnano a rinunciare, solo all’esito del puntuale adempimento di tutti gli obblighi a carico del Comune di Palma Campania alle domande ed agli atti del presente giudizio, previo puntuale adempimento di quanto concordato con la scrittura transattiva.
con nota depositata agli atti di causa intempestivamente il giorno prima dell’odierna udienza, l’11 dicembre 2024, l’appellato Comune ha comunicato che è stato raggiunto l’accordo transattivo del 18 luglio 2024 con le controparti per cui non sussiste l’interesse al prosieguo del giudizio da parte del Comune di Palma Campania;
nello stesso giorno l’appellante ha depositato una nota chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, e che in considerazione del tenore della decisione sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado mentre per quanto riguarda i costi della verificazione sono posti a carico delle parti nella misura della metà ciascuno;
all’individuazione del compenso della verificazione si procederà con separato provvedimento - previa istanza del verificatore - al quale andrà comunicata la presente decisione - nella quale saranno individuate le vacazioni svolte, sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 recante Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del giudizio di questa fase compensate; le spese della verificazione restano a carico delle parti nella misura della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e sia comunicata al Verificatore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
ES Gambato Spisani, Consigliere
IA Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO