CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8831 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32841/2017 R.G. proposto da: EN MA, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO GRECO;
– ricorrente – contro DE NR, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO PIZZUTO, MAURIZIO PIZZUTO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1552/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa OS IA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Dario Greco e Sergio Pizzuto, comparsi personalmente a seguito di istanza di discussione ex art 23 comma 8 bis d.l.137/2020 e successive modifiche;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8831 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 7 FATTI DI CAUSA La vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da IE GL, dichiarò estinto, per morte dell’usuaria, il diritto d’uso del terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà dell’attrice e concesso, con scrittura privata del 18/10/1989, a GI AL e condannò l’erede di quest’ultima, NR LD, a rilasciare lo stesso. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione avanzata dalla LD, in riforma della statuizione di primo grado, rigettò la domanda. Questo, in breve, il ragionamento centrale della Corte locale: mancava la prova della proprietà esclusiva della terrazza in capo all’appellata, né il contrario era dato ricavare dalla transazione intervenuta tra questa e la AL, in data 18/10/1989, non facendosi cenno nel negozio alla titolarità del bene;
di conseguenza il riconoscimento transattivo in favore dell’AL dell’uso e del calpestio della terrazza, si giustificava con il contrasto insorto fra le parti in ordine alla proprietà o quantomeno all’uso della terrazza;
il negozio non aveva costituito, pertanto, alcun diritto reale d’uso, suscettibile d’estinzione con la morte dell’usuaria. Conclusione, questa, non più disputabile alla luce del sopraggiunto giudicato (sentenza n. 574/2005 della medesima Corte d’appello), che aveva affermato che <<il titolo esclusivo dell’uso della terrazza da parte allione prima e calderaro oggi è costituito ormai dalla transazione di cui alla scrittura privata del 18 ottobre 1989>>. IE GL ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. NR LD resiste con controricorso. La controcorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 7 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ., assumendo che la sentenza era incorsa in errore avendo gravato essa ricorrente dell’onere di provare il diritto di proprietà della terrazza, non considerando che la medesima aveva agito con un’azione personale restitutoria e non con l’azione di rivendicazione. Azione personale nascente dalla transazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ad un tempo, violazione falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questi, in sintesi, gli argomenti censuratori. Quanto all’asserita preclusione da giudicato viene osservato che vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, il diritto può essere fatto valere più volte fra i medesimi soggetti, a condizione che varino i fatti costitutivi. Or poiché la sentenza n. 574/2005 della Corte di Palermo, divenuta definitiva, aveva esaminato una pretesa di rilascio della odierna ricorrente fondata sul presupposto che la scrittura transattiva si fosse risolta e che il contratto fosse comunque invalido, senza che si fosse dibattuta la questione circa la trasmissione ereditaria del diritto d’uso, una tale preclusione non sussisteva. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 979, 1021, 1026, 1126, 1350 e 2909 cod. civ., assumendo che la Corte locale era incorsa in errore per aver violato la regola del numero chiuso dei diritti reali: poiché, quali che fossero i titoli proprietari (come affermava già la sentenza del 2005), la transazione aveva costituito un diritto d’uso, esso, per legge, non poteva essere perpetuo e trasmissibile ereditariamente. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per essersi fondata la prima su un 4 di 7 documento non in atti, costituito dalla sentenza della medesima Corte n. 454/2017. Con il controricorso si è confutato l’asserto, evidenziandosi che la Corte di merito aveva evocato la sentenza n. 454/2017 solo come argomento rafforzativo della decisione, fondata su altri accertamenti;
peraltro, l’indicazione della sentenza d’appello in discorso dovevasi attribuire a un mero errore, avendo voluto la Corte Palermo, con la sentenza qui al vaglio, richiamare la confermata sentenza del Tribunale n. 911/2011, che trovavasi in atti. 5. Deve, in primo luogo, osservarsi che la controricorrente con la memoria ha rilevato l’interferire del giudicato derivante dalla sentenza di questa Corte n. 5898/2022, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla GL avverso la sentenza della Corte di Palermo n. 454/2017. Con quest’ultima decisione la Corte locale confermò quella di primo grado, la quale, in accoglimento della domanda della LD aveva dichiarato, per quel che ancora qui rileva, che costei aveva il diritto di usare in via esclusiva, quale pertinenza del proprio immobile, l’intera terrazza di copertura dell’unità immobiliare della medesima e della GL. È appena il caso soggiungere che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle 5 di 7 situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Sez. L. n. 16847, 26/06/2018, Rv. 649326). 6. Alla luce del giudicato sorto dalla sentenza di questa Corte del 2022 e di quello sorto dalla sentenza della Corte di Palermo del 2005 deve affermarsi che il diritto d’uso della LD trova riconoscimento nella transazione e, pertanto, i giudicati sopravvenuti riportano esclusivamente alla predetta transazione. Trattasi di un diritto ritenuto fondato dal negozio transattivo e da esso circoscritto, che ha trovato riconoscimento definitivo nel giudicato intervenuto tra le parti in causa. Natura, qualificazione ed estensione di un tal diritto restano pertanto estranei al presente giudizio. 7. Di conseguenza nessuno dei motivi coglie nel segno. Quanto al primo motivo, quale che fosse l’azione intrapresa dalla GL, essa risultava paralizzata dalla transazione, siccome affermato con forza di giudicato. Il secondo motivo non tiene conto di quanto segue. Con la citazione la GL chiese dichiararsi estinto il diritto d’uso della terrazza di copertura del suo immobile, che da costei era stato concesso in uso, con la scrittura del 18/10/1989, a GI AL, venuta poi a mancare. La LD impugnò la decisione del Tribunale (che, come si è visto aveva accolto la domanda attorea) evocando l’esistenza del giudicato esterno, formatosi con la sentenza n. 574/2005, che aveva assegnato natura reale al diritto attribuito all’AL. La scrittura transattiva richiamata non aveva in alcun modo fatto riferimento alla titolarità della terrazza. La causa petendi esposta dalla GL prendeva base esclusiva nel negozio transattivo, il quale, non aveva - è bene ripetere - statuito, né preso in alcun modo in considerazione la titolarità del bene. 6 di 7 La tesi della natura eterodeterminata non dà ragione alla ricorrente perché il giudicato sull’esistenza di un diritto a godere basato sulla transazione non viene scalfito dalla prospettazione degli altri profili proposti, annichiliti dalla sopraggiunta sentenza di questa Corte del 2022, la quale ha definitivamente fatto calare il giudicato sulla sentenza n. 454/2017 della Corte di Palermo, la quale aveva accertato (confermando la sentenza di primo grado) che la LD aveva il diritto di usare in via esclusiva, quale pertinenza del proprio immobile, l’intera terrazza di copertura di entrambe le unità immobiliari della convenuta (la GL). Il terzo motivo pone la questione della qualificazione del diritto che trova titolo nella transazione, che, come sopra si è detto, è fuori dal perimetro di questa decisione, in quanto questa fonte, ormai non contestabile, prescinde dalla natura, ibrida o meno, del diritto ivi contemplato. Il quarto motivo viene travolto, come si è anticipato, dalla produzione del sopraggiunto giudicato ad opera della sentenza di questa Corte del 2022. 8. Non merita accoglimento la pretesa di condanna per lite temeraria avanzata dalla controricorrente, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per l’oggettiva difficoltà del loro inquadramento, dimostrata dai limiti all’ipotizzabilità di un diritto reale di cd. uso esclusivo, di cui alla sentenza delle S.U. n. 28972/2020. 9. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del 7 di 7 versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 14 dicembre
– ricorrente – contro DE NR, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO PIZZUTO, MAURIZIO PIZZUTO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1552/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa OS IA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Dario Greco e Sergio Pizzuto, comparsi personalmente a seguito di istanza di discussione ex art 23 comma 8 bis d.l.137/2020 e successive modifiche;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8831 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 7 FATTI DI CAUSA La vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da IE GL, dichiarò estinto, per morte dell’usuaria, il diritto d’uso del terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà dell’attrice e concesso, con scrittura privata del 18/10/1989, a GI AL e condannò l’erede di quest’ultima, NR LD, a rilasciare lo stesso. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione avanzata dalla LD, in riforma della statuizione di primo grado, rigettò la domanda. Questo, in breve, il ragionamento centrale della Corte locale: mancava la prova della proprietà esclusiva della terrazza in capo all’appellata, né il contrario era dato ricavare dalla transazione intervenuta tra questa e la AL, in data 18/10/1989, non facendosi cenno nel negozio alla titolarità del bene;
di conseguenza il riconoscimento transattivo in favore dell’AL dell’uso e del calpestio della terrazza, si giustificava con il contrasto insorto fra le parti in ordine alla proprietà o quantomeno all’uso della terrazza;
il negozio non aveva costituito, pertanto, alcun diritto reale d’uso, suscettibile d’estinzione con la morte dell’usuaria. Conclusione, questa, non più disputabile alla luce del sopraggiunto giudicato (sentenza n. 574/2005 della medesima Corte d’appello), che aveva affermato che <<il titolo esclusivo dell’uso della terrazza da parte allione prima e calderaro oggi è costituito ormai dalla transazione di cui alla scrittura privata del 18 ottobre 1989>>. IE GL ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. NR LD resiste con controricorso. La controcorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 7 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ., assumendo che la sentenza era incorsa in errore avendo gravato essa ricorrente dell’onere di provare il diritto di proprietà della terrazza, non considerando che la medesima aveva agito con un’azione personale restitutoria e non con l’azione di rivendicazione. Azione personale nascente dalla transazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ad un tempo, violazione falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questi, in sintesi, gli argomenti censuratori. Quanto all’asserita preclusione da giudicato viene osservato che vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, il diritto può essere fatto valere più volte fra i medesimi soggetti, a condizione che varino i fatti costitutivi. Or poiché la sentenza n. 574/2005 della Corte di Palermo, divenuta definitiva, aveva esaminato una pretesa di rilascio della odierna ricorrente fondata sul presupposto che la scrittura transattiva si fosse risolta e che il contratto fosse comunque invalido, senza che si fosse dibattuta la questione circa la trasmissione ereditaria del diritto d’uso, una tale preclusione non sussisteva. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 979, 1021, 1026, 1126, 1350 e 2909 cod. civ., assumendo che la Corte locale era incorsa in errore per aver violato la regola del numero chiuso dei diritti reali: poiché, quali che fossero i titoli proprietari (come affermava già la sentenza del 2005), la transazione aveva costituito un diritto d’uso, esso, per legge, non poteva essere perpetuo e trasmissibile ereditariamente. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per essersi fondata la prima su un 4 di 7 documento non in atti, costituito dalla sentenza della medesima Corte n. 454/2017. Con il controricorso si è confutato l’asserto, evidenziandosi che la Corte di merito aveva evocato la sentenza n. 454/2017 solo come argomento rafforzativo della decisione, fondata su altri accertamenti;
peraltro, l’indicazione della sentenza d’appello in discorso dovevasi attribuire a un mero errore, avendo voluto la Corte Palermo, con la sentenza qui al vaglio, richiamare la confermata sentenza del Tribunale n. 911/2011, che trovavasi in atti. 5. Deve, in primo luogo, osservarsi che la controricorrente con la memoria ha rilevato l’interferire del giudicato derivante dalla sentenza di questa Corte n. 5898/2022, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla GL avverso la sentenza della Corte di Palermo n. 454/2017. Con quest’ultima decisione la Corte locale confermò quella di primo grado, la quale, in accoglimento della domanda della LD aveva dichiarato, per quel che ancora qui rileva, che costei aveva il diritto di usare in via esclusiva, quale pertinenza del proprio immobile, l’intera terrazza di copertura dell’unità immobiliare della medesima e della GL. È appena il caso soggiungere che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle 5 di 7 situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Sez. L. n. 16847, 26/06/2018, Rv. 649326). 6. Alla luce del giudicato sorto dalla sentenza di questa Corte del 2022 e di quello sorto dalla sentenza della Corte di Palermo del 2005 deve affermarsi che il diritto d’uso della LD trova riconoscimento nella transazione e, pertanto, i giudicati sopravvenuti riportano esclusivamente alla predetta transazione. Trattasi di un diritto ritenuto fondato dal negozio transattivo e da esso circoscritto, che ha trovato riconoscimento definitivo nel giudicato intervenuto tra le parti in causa. Natura, qualificazione ed estensione di un tal diritto restano pertanto estranei al presente giudizio. 7. Di conseguenza nessuno dei motivi coglie nel segno. Quanto al primo motivo, quale che fosse l’azione intrapresa dalla GL, essa risultava paralizzata dalla transazione, siccome affermato con forza di giudicato. Il secondo motivo non tiene conto di quanto segue. Con la citazione la GL chiese dichiararsi estinto il diritto d’uso della terrazza di copertura del suo immobile, che da costei era stato concesso in uso, con la scrittura del 18/10/1989, a GI AL, venuta poi a mancare. La LD impugnò la decisione del Tribunale (che, come si è visto aveva accolto la domanda attorea) evocando l’esistenza del giudicato esterno, formatosi con la sentenza n. 574/2005, che aveva assegnato natura reale al diritto attribuito all’AL. La scrittura transattiva richiamata non aveva in alcun modo fatto riferimento alla titolarità della terrazza. La causa petendi esposta dalla GL prendeva base esclusiva nel negozio transattivo, il quale, non aveva - è bene ripetere - statuito, né preso in alcun modo in considerazione la titolarità del bene. 6 di 7 La tesi della natura eterodeterminata non dà ragione alla ricorrente perché il giudicato sull’esistenza di un diritto a godere basato sulla transazione non viene scalfito dalla prospettazione degli altri profili proposti, annichiliti dalla sopraggiunta sentenza di questa Corte del 2022, la quale ha definitivamente fatto calare il giudicato sulla sentenza n. 454/2017 della Corte di Palermo, la quale aveva accertato (confermando la sentenza di primo grado) che la LD aveva il diritto di usare in via esclusiva, quale pertinenza del proprio immobile, l’intera terrazza di copertura di entrambe le unità immobiliari della convenuta (la GL). Il terzo motivo pone la questione della qualificazione del diritto che trova titolo nella transazione, che, come sopra si è detto, è fuori dal perimetro di questa decisione, in quanto questa fonte, ormai non contestabile, prescinde dalla natura, ibrida o meno, del diritto ivi contemplato. Il quarto motivo viene travolto, come si è anticipato, dalla produzione del sopraggiunto giudicato ad opera della sentenza di questa Corte del 2022. 8. Non merita accoglimento la pretesa di condanna per lite temeraria avanzata dalla controricorrente, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per l’oggettiva difficoltà del loro inquadramento, dimostrata dai limiti all’ipotizzabilità di un diritto reale di cd. uso esclusivo, di cui alla sentenza delle S.U. n. 28972/2020. 9. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del 7 di 7 versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 14 dicembre