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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 16 settembre 2025, vertente
tra
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
Tronto il 15 agosto 1962 e residente in [...] e
(C.F. ), nato a [...] il 21 Parte_2 C.F._2 novembre 1958 e residente in [...] Contrada San Biagio 13, entrambi elettivamente domiciliati ad Ascoli Piceno (AP) Corso Vittorio
Emanuele 44/a, presso e nello studio dell'Avv. Rosalinda Paolini, che li rappresenta e difende entrambi, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
(C.F.: , nata a [...] CP_1 C.F._3 il 9 dicembre 1963, residente a [...], elettivamente domiciliata a Nereto (TE), in via Roma n. 108, presso e nello
1 studio dell'Avv. Florindo Tribotti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, la Parte_2 sig.ra al fine di far accertare e dichiarare la inesistenza o CP_1 comunque la nullità, e quindi la inefficacia, del testamento olografo a firma del defunto padre, il sig. datato 23 aprile 2011 e Parte_3 pubblicato con verbale di pubblicazione del notaio di Persona_1
Pescara del 28 aprile 2021 (rep. 111556 - racc. 24138), registrato a Pescara il 4 maggio 2021 al n. 4917 Serie 1T, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio e del procedimento di mediazione esperito.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra CP_1 contestando la pretesa avversaria e chiedendo, “in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda attorea poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 214 e 215
c.p.c.; - in caso contrario, si insta, sin da ora, per la procedura di verificazione con riserva di proporre i mezzi di prova ritenuti utili ed opportuni a tal fine;
- in via principale e nel merito: - rigettare le domande formulate dagli attori e, conseguentemente, dichiarare legittimo, valido, efficace e produttivo di effetti, il testamento olografo” predetto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., il precedente titolare del procedimento, all'udienza del 4 ottobre 2023, “ritenuto necessario prendere visione del testamento oggetto della controversia”, ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “al Notaio di Pescara la produzione in Persona_1 giudizio del testamento olografo a firma del sig. in data Parte_3
23.4.2011”, rinviando la causa per l'incombente descritto all'udienza dell'8 novembre 2023, al cui esito, “Presa visione del testamento esibito dalla Notaia
(n.d.r.: comparsa personalmente in udienza) e rilevato che trattasi di fotocopia,
2 riserva ordinanza sulle richieste delle parti”, poi sciolta con provvedimento emesso in data 7 dicembre 2023, con il quale, ribadito che la “scheda testamentaria per cui è causa risulta essere una fotocopia”, ha rigettato tutte le richieste istruttorie delle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024, che è stata differita dallo scrivente magistrato (divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024) all'udienza del 16 settembre 2025.
Pertanto, alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti possono essere così sintetizzate.
I germani e , a sostegno della spiegata Parte_1 Parte_2 domanda di dichiarazione di inesistenza/nullità del testamento del padre deceduto a Sant'Omero (TE) il 26 marzo 2021, hanno Parte_3
dedotto e rappresentato che:
- circa un mese dopo la morte del genitore, sono stati convocati dal notaio di Pescara, la quale li ha informati di aver ricevuto un Persona_1 testamento olografo a firma del sig. , testamento che Parte_3 era stato consegnato, dopo il decesso di quest'ultimo, dal sig.
[...]
o “ ” (amico del de cuius) ad altro notaio (il dott. Per_2 Per_3 Per_4
, il quale lo ha poi trasmesso a lei;
[...]
- il notaio ha avanzato di primo acchito dubbi in merito alla Per_1 originalità dell'atto, al punto che ha proceduto alla pubblicazione scrivendo espressamente che il testamento era solo “apparentemente originale”;
- in particolare, con il testamento in parola, recante la data del 23 aprile 2011, il de cuius ha disposto che la quota di legittima dell'eredità venisse devoluta ad essi attori (figli), mentre la disponibile alla sig.ra CP_1
- la non originalità del testamento è accertata da perizia di parte a firma della dott.ssa Iacovo, la quale ha verificato il documento oggetto di causa Per_5 con il consenso ed alla presenza del notaio evidenziando Per_1
“elementi precisi e concordanti che depongono inequivocabilmente per la non originalità del documento”, come la “presenza di micro puntinature attorno alle
3 righe (verticali e orizzontali) ed attorno ai caratteri grafici della scrittura di testo e delle firme, le quali confermano definitivamente che la scheda testamentaria è la fotocopia di un testamento scritto su foglio protocollo”, originalità oltretutto esclusa dal testo stesso della scheda testamentaria, in cui si legge espressamente che “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”; a ciò si aggiunga che il testamento Persona_6 impugnato si presenta su un foglio uso bollo di una sola pagina e che tale foglio presenta righe solo sulla parte anteriore e non sul retro;
- essi attori hanno chiesto informazioni e si sono attivati per reperire, senza successo, l'originale, dovendosi concludere allora che il testamento è inesistente, in quanto, in difetto di originale, si presume sia stato dal testatore revocato (con conseguente distruzione dell'originale), essendo orientamento costante dalla Cassazione quello in base al quale la irreperibilità di un testamento olografo, di cui si prova l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una fotocopia, è equiparabile alla sua distruzione, a tal fine non rilevando il mancato disconoscimento della conformità della copia all'originale finché non viene superata la presunzione di revoca posta dall'art. 684 c.c., fermo restando che, per scrupolo difensivo, essi attori disconoscono formalmente la scheda testamentaria impugnata;
- inoltre, l'intervenuta pubblicazione, peraltro anomala, stante quanto dichiarato in merito alla solo apparente originalità, ha esclusivamente funzione di pubblicità notizia e non rende il testamento né un atto pubblico, né un titolo esecutivo, risultando la pubblicazione una formalità estrinseca al testamento, la cui mancanza, pertanto, non incide sulla validità, né sulla efficacia, della scheda.
Mediante comparsa di costituzione, la convenuta CP_1 rappresentando di essere la “compagna” del de cuius che lo “ha sempre affiancato
e sostenuto nel lavoro, nella cura della casa familiare, nell'assistenza fisica e morale”, ha preliminarmente chiesto di dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione avversaria “poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario”, chiedendo, in caso contrario, la procedura di verificazione;
nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda avanzata dai figli del de cuius, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia del
4 testamento olografo, rappresentando in particolare che essa stessa, a ben vedere, è venuta a conoscenza del testamento del sig. Parte_3 grazie agli attori e che:
- dalla lettura del “Verbale di pubblicazione di testamento olografo”, emerge in maniera inequivocabile l'identificazione del soggetto che l'ha redatto, la sua volontà, che non risulta viziata da violenza, minaccia o dolo, la piena legittimità della spinta che lo ha determinato a disporre, nonché la
“Indubbia originalità del testamento”, pubblicato in versione “originale”, come da dichiarazione del notaio ricevente secondo cui lo stesso “appare originale”;
- peraltro, “quand'anche nel corso del giudizio dovesse emergere che il suddetto atto dispositivo (…) sia stato prodotto in “fotocopia””, in ogni caso la pubblicazione del testamento olografo, che attribuisce il crisma dell'ufficialità all'esistenza dell'atto, sebbene costituisca “circostanza esterna” al testamento e non possa esserne, quindi, configurata come requisito di validità o di efficacia, rappresenta non di meno un atto preparatorio e necessario per la sua coattiva esecuzione, al punto che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione, la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento si sostituisce alla formalità della pubblicazione, legittimando la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate;
- inoltre, oggetto della pubblicazione può essere anche un documento fotografico o fotostatico, purché sia autentico, rammentando infatti che i requisiti imprescindibili del testamento olografo sono la totale autografia,
l'apposizione della data e la sottoscrizione in calce, tutti sussistenti nel caso di specie, al pari delle formalità necessarie per la procedura di pubblicazione, tutte correttamente adempiute;
- infine, gli attori non hanno effettuato espressamente il disconoscimento del testamento rispetto alla conformità all'originale ovvero alla scrittura o sottoscrizione dello stesso da parte del sig. , per cui la Parte_3 loro domanda, siccome tardiva, va necessariamente respinta già in sede di accertamenti sulle questioni preliminari.
5 Preliminarmente, corre l'obbligo evidenziare che la competenza a decidere il presente giudizio spetta al Tribunale in composizione collegiale, trattandosi di causa di impugnazione di testamento, sub specie olografo, assoggettata, siccome iscritta a ruolo in data 7 luglio 2022, alla disciplina di cui all'art. 50-bis
c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, e cioè quella anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio
2023) che, al n. 6 (oggi abrogato), stabiliva la competenza collegiale per le cause di impugnazione dei testamenti (oltre che di riduzione per lesione di legittima).
Ciò chiarito, la domanda avanzata dai germani , sulla scorta delle Pt_3 risultanze processuali e della documentazione versata in atti, deve essere accolta, non cogliendo nel segno l'eccezione avversaria di mancato disconoscimento ad opera degli attori della scheda testamentaria, peraltro oltretutto tempestivamente effettuato (a p. 4 dell'atto di citazione).
Pregiudiziale, tuttavia, si rivela la questione relativa alla natura - originale o meno - del testamento impugnato, dal momento che, secondo parte attrice, trattasi di fotocopia, mentre, secondo parte convenuta, “Indubbia è l'originalità del testamento, tanto che lo stesso Notaio ricevente afferma, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, che “appare originale”” (locuzione, questa, a ben vedere, già sintomatica di assenza di certezza in ordine alla originalità dell'atto).
Ebbene, la (apodittica) ragione posta a sostegno della tesi patrocinata dalla difesa di parte convenuta non è degna di pregio, non solo e non tanto perché, come peraltro affermato dalla stessa a pag. 6 della comparsa, “Oggetto della pubblicazione può essere anche un documento fotografico o fotostatico, purché sia autentico”, ma anche e soprattutto perché, dalla lettura della scheda testamentaria oggetto di causa, emerge chiaramente che “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”, i.e. Persona_6
, che - all'evidenza - era custode di una mera copia del Persona_2 testamento del de cuius e che l'ha poi consegnata (in busta con sigillo) al notaio di fiducia del testatore, il dott. , che a sua volta l'ha consegnata al Tes_1 notaio per procedere alla pubblicazione (il descritto passaggio di Per_1 consegne della scheda è riportato nel verbale di pubblicazione).
A ciò si aggiunga che, in evasione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dall'allora giudice istruttore, che all'udienza del 4 ottobre 2023 ha “ritenuto necessario prendere visione del testamento oggetto della controversia”, il notaio
6 comparso personalmente all'udienza dell'8 novembre Persona_1
2023, ha esibito il testamento olografo impugnato che le era stato consegnato per la pubblicazione ed il giudice titolare del fascicolo, “Presa visione del testamento esibito dalla Notaia”, ha “rilevato che trattasi di fotocopia” (cfr. verbale dell'8 novembre 2023 e ordinanza del 7 dicembre 2023).
A questo punto, dunque, viene in rilievo la ulteriore difesa coltivata da parte convenuta per l'eventualità in cui “nel corso del giudizio dovesse emergere che il suddetto atto dispositivo, chiuso in una busta con sigillo, sia stato prodotto in
“fotocopia” (pag. 8 comparsa), difesa consistente nell'assunto secondo cui, nel caso in cui un documento è prodotto in fotocopia, la parte contro la quale è effettuata la produzione è onerata di disconoscere espressamente la conformità della copia all'originale ovvero alla scrittura o sottoscrizione, cosa che gli attori
“non hanno effettuato espressamente” (pag. 9 comparsa).
Ora, in disparte il fatto che i fratelli hanno invero proceduto al Pt_3 tempestivo disconoscimento della scheda testamentaria (a p. 4 dell'atto di citazione), il Collegio osserva quanto segue.
In tema di testamento reperito esclusivamente in fotocopia – ipotesi che, come argomentato, ricorre nel caso di specie – è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo. (…) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. È quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento”, con la espressa precisazione che, laddove “esista copia informe dal testamento, l'eventuale mancanza di un espresso disconoscimento della conformità all'originale della prodotta fotocopia, di per sé, è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca” posta dall'art. 684 c.c., potendo infatti “il mancato disconoscimento venire in considerazione solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca, essendo evidente che detta conformità non sarebbe valsa ad escludere la possibilità che il testamento dopo essere fotocopiato fosse stato revocato
7 mediante distruzione dallo stesso testatore” (così, Cass. civ., n. 22191 del 14 ottobre
2020).
In particolare, nella pronuncia appena citata, la Cassazione, richiamando un orientamento costante e consolidato sin dal 1975 (“Cass. n. 3286/1975”), ha statuito che “il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto”, e ciò in quanto la circostanza che una scheda testamentaria, di cui si prova l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una fotocopia, sia divenuta irreperibile innesca una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca;
pertanto, per vincere tale presunzione, è necessario che la parte che mira a ricostruire, mediante prove testimoniali, il testamento che asserisce smarrito o distrutto (non ad opera dello stesso testatore) fornisca la dimostrazione della esistenza del testamento stesso in originale al momento dell'apertura della successione, potendo solo in tal modo raggiungersi l'assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e, quindi, a revocare il testamento (nella sopra citata sentenza n. 22191 del 2020, viene anche richiamata Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 17237 del 12 agosto 2011, secondo cui “Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.”).
Nel solco di tale orientamento, si inserisce anche la più recente ordinanza n. 4137 del 18 febbraio 2025 della Cassazione, che ha ribadito il principio di diritto secondo cui “L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero
8 che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 4137 del 18 febbraio 2025, che ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
Ebbene, applicando le descritte coordinate ermeneutiche a caso per cui è processo, il mancato rinvenimento dell'originale del testamento del sig.
(di cui, come detto, è provata l'esistenza mediante mera Parte_3 fotocopia, come accertato nel corso di giudizio) è equiparabile alla deliberata distruzione (dell'originale) ad opera del testatore e la (equiparata) distruzione dell'originale da parte di questi fa presumere, ai sensi dell'art. 684 c.c., che il de cuius abbia voluto revocare il testamento Parte_3
(distruggendolo).
Pertanto, essendo operante la presunzione di revoca del testamento ex art. 684 c.c. in ragione della irreperibilità del suo originale, si rende a questo punto necessario verificare se la presunzione in parola sia stata o meno superata, specificando che il relativo onere di vincere la presunzione de qua – mediante la prova che il testamento “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo” – grava sulla parte che vi ha interesse, che, nel caso di specie, coincide con la sig.ra
CP_1
Ebbene, i quattro capitoli di prova da questa articolati nella relativa memoria n. II ex art. 183, sesto comma c.p.c. non si sarebbero evidentemente rivelati in grado di dimostrare le appena riferite circostanze (di distruzione/cancellazione del testamento ad opera di terzi o comunque dell'assenza di “volontà revocatoria” in capo al de cuius) - e di fatti non sono stati, condivisibilmente, ammessi dal precedente istruttore -, giacché con i
9 predetti capitoli di prova si mirava ad accertare, più semplicemente ed in maniera da questo punto di vista irrilevante, se è vero che, rispettivamente,
(cap. 1) “il Sig. ha ricevuto dal Sig. un plico Persona_2 Parte_3 sigillato contenente la volontà testamentaria di quest'ultimo”, (cap. 2) “il sig.
[...] ha chiesto al Sig. di conservare il plico e, Parte_3 Persona_2 successivamente, in caso di morte, di consegnare detto plico al proprio notaio di fiducia”, (cap. 3) “il plico in questione era sigillato”, (cap. 4) “all'apertura del plico, il foglio contenuto al suo interno era un manoscritto in originale, recante data e firma del testatore Sig. , circostanza, quest'ultima, come visto, Parte_3 sconfessata non soltanto dal contenuto stesso della scheda testamentaria (ove si legge infatti espressamente: “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”, i.e. , che Persona_6 Persona_2 quindi - custode di una mera copia del testamento - la ha poi consegnata al notaio di fiducia del testatore, il dott. che a sua volta l'ha Tes_1 consegnata al notaio per procedere alla pubblicazione), ma anche Per_1 dall'esito dell'evasione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. rivolto nei confronti del notaio (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre 2023 ed ordinanza Per_1 del 7 dicembre 2023).
Di conseguenza, posto che non è stata fornita la prova dell'esistenza e del contenuto dell'originale del testamento olografo del sig. (né della Pt_3 distruzione, lacerazione o cancellazione da parte di persona diversa dal testatore) e che non è stata erosa la presunzione di revoca ad opera del de cuius
e dal momento che, lo si rammenta, “In presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca” (cfr. Cass. civ.
n. 22191/2020), di conseguenza non può essere dichiarata, come richiesto dalla convenuta, l'inammissibilità della domanda attorea “poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c.”, e ciò in quanto tale aspetto avrebbe potuto assumere rilievo soltanto una volta superata la presunzione di revoca del testamento olografo non reperito, circostanza tuttavia non verificatasi.
Al contrario, ritiene il Collegio di accogliere la domanda dei germani attori volta ad accertare e dichiarare l'inesistenza, e dunque l'inefficacia, del testamento olografo del sig. , difettando, sulla scorta delle Parte_3
10 considerazioni sin qui sviluppate, la dimostrazione dell'esistenza e del contenuto dell'originale del testamento olografo prodotto solo in fotocopia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 e succ. mod., facendo applicazione peraltro dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della attività difensiva concretamente svolta e della istruzione prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara l'inesistenza e dunque l'inefficacia del testamento olografo del sig. datato 23 aprile 2011 e pubblicato Parte_3 con verbale di pubblicazione del Notaio di Pescara del Persona_1
28 aprile 2021 (rep. 111556 - racc. 24138) registrato a Pescara il 4 maggio
2021 al n. 4917 Serie 1T;
2) condanna la parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, € 559,28 per spese vive (di cui, in particolare, €
545,00 per C.U. e marca da bollo ed € 14,28 per spese di notifica), nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 16 settembre 2025, vertente
tra
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
Tronto il 15 agosto 1962 e residente in [...] e
(C.F. ), nato a [...] il 21 Parte_2 C.F._2 novembre 1958 e residente in [...] Contrada San Biagio 13, entrambi elettivamente domiciliati ad Ascoli Piceno (AP) Corso Vittorio
Emanuele 44/a, presso e nello studio dell'Avv. Rosalinda Paolini, che li rappresenta e difende entrambi, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
(C.F.: , nata a [...] CP_1 C.F._3 il 9 dicembre 1963, residente a [...], elettivamente domiciliata a Nereto (TE), in via Roma n. 108, presso e nello
1 studio dell'Avv. Florindo Tribotti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, la Parte_2 sig.ra al fine di far accertare e dichiarare la inesistenza o CP_1 comunque la nullità, e quindi la inefficacia, del testamento olografo a firma del defunto padre, il sig. datato 23 aprile 2011 e Parte_3 pubblicato con verbale di pubblicazione del notaio di Persona_1
Pescara del 28 aprile 2021 (rep. 111556 - racc. 24138), registrato a Pescara il 4 maggio 2021 al n. 4917 Serie 1T, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio e del procedimento di mediazione esperito.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra CP_1 contestando la pretesa avversaria e chiedendo, “in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda attorea poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 214 e 215
c.p.c.; - in caso contrario, si insta, sin da ora, per la procedura di verificazione con riserva di proporre i mezzi di prova ritenuti utili ed opportuni a tal fine;
- in via principale e nel merito: - rigettare le domande formulate dagli attori e, conseguentemente, dichiarare legittimo, valido, efficace e produttivo di effetti, il testamento olografo” predetto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., il precedente titolare del procedimento, all'udienza del 4 ottobre 2023, “ritenuto necessario prendere visione del testamento oggetto della controversia”, ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “al Notaio di Pescara la produzione in Persona_1 giudizio del testamento olografo a firma del sig. in data Parte_3
23.4.2011”, rinviando la causa per l'incombente descritto all'udienza dell'8 novembre 2023, al cui esito, “Presa visione del testamento esibito dalla Notaia
(n.d.r.: comparsa personalmente in udienza) e rilevato che trattasi di fotocopia,
2 riserva ordinanza sulle richieste delle parti”, poi sciolta con provvedimento emesso in data 7 dicembre 2023, con il quale, ribadito che la “scheda testamentaria per cui è causa risulta essere una fotocopia”, ha rigettato tutte le richieste istruttorie delle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024, che è stata differita dallo scrivente magistrato (divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024) all'udienza del 16 settembre 2025.
Pertanto, alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti possono essere così sintetizzate.
I germani e , a sostegno della spiegata Parte_1 Parte_2 domanda di dichiarazione di inesistenza/nullità del testamento del padre deceduto a Sant'Omero (TE) il 26 marzo 2021, hanno Parte_3
dedotto e rappresentato che:
- circa un mese dopo la morte del genitore, sono stati convocati dal notaio di Pescara, la quale li ha informati di aver ricevuto un Persona_1 testamento olografo a firma del sig. , testamento che Parte_3 era stato consegnato, dopo il decesso di quest'ultimo, dal sig.
[...]
o “ ” (amico del de cuius) ad altro notaio (il dott. Per_2 Per_3 Per_4
, il quale lo ha poi trasmesso a lei;
[...]
- il notaio ha avanzato di primo acchito dubbi in merito alla Per_1 originalità dell'atto, al punto che ha proceduto alla pubblicazione scrivendo espressamente che il testamento era solo “apparentemente originale”;
- in particolare, con il testamento in parola, recante la data del 23 aprile 2011, il de cuius ha disposto che la quota di legittima dell'eredità venisse devoluta ad essi attori (figli), mentre la disponibile alla sig.ra CP_1
- la non originalità del testamento è accertata da perizia di parte a firma della dott.ssa Iacovo, la quale ha verificato il documento oggetto di causa Per_5 con il consenso ed alla presenza del notaio evidenziando Per_1
“elementi precisi e concordanti che depongono inequivocabilmente per la non originalità del documento”, come la “presenza di micro puntinature attorno alle
3 righe (verticali e orizzontali) ed attorno ai caratteri grafici della scrittura di testo e delle firme, le quali confermano definitivamente che la scheda testamentaria è la fotocopia di un testamento scritto su foglio protocollo”, originalità oltretutto esclusa dal testo stesso della scheda testamentaria, in cui si legge espressamente che “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”; a ciò si aggiunga che il testamento Persona_6 impugnato si presenta su un foglio uso bollo di una sola pagina e che tale foglio presenta righe solo sulla parte anteriore e non sul retro;
- essi attori hanno chiesto informazioni e si sono attivati per reperire, senza successo, l'originale, dovendosi concludere allora che il testamento è inesistente, in quanto, in difetto di originale, si presume sia stato dal testatore revocato (con conseguente distruzione dell'originale), essendo orientamento costante dalla Cassazione quello in base al quale la irreperibilità di un testamento olografo, di cui si prova l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una fotocopia, è equiparabile alla sua distruzione, a tal fine non rilevando il mancato disconoscimento della conformità della copia all'originale finché non viene superata la presunzione di revoca posta dall'art. 684 c.c., fermo restando che, per scrupolo difensivo, essi attori disconoscono formalmente la scheda testamentaria impugnata;
- inoltre, l'intervenuta pubblicazione, peraltro anomala, stante quanto dichiarato in merito alla solo apparente originalità, ha esclusivamente funzione di pubblicità notizia e non rende il testamento né un atto pubblico, né un titolo esecutivo, risultando la pubblicazione una formalità estrinseca al testamento, la cui mancanza, pertanto, non incide sulla validità, né sulla efficacia, della scheda.
Mediante comparsa di costituzione, la convenuta CP_1 rappresentando di essere la “compagna” del de cuius che lo “ha sempre affiancato
e sostenuto nel lavoro, nella cura della casa familiare, nell'assistenza fisica e morale”, ha preliminarmente chiesto di dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione avversaria “poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario”, chiedendo, in caso contrario, la procedura di verificazione;
nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda avanzata dai figli del de cuius, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia del
4 testamento olografo, rappresentando in particolare che essa stessa, a ben vedere, è venuta a conoscenza del testamento del sig. Parte_3 grazie agli attori e che:
- dalla lettura del “Verbale di pubblicazione di testamento olografo”, emerge in maniera inequivocabile l'identificazione del soggetto che l'ha redatto, la sua volontà, che non risulta viziata da violenza, minaccia o dolo, la piena legittimità della spinta che lo ha determinato a disporre, nonché la
“Indubbia originalità del testamento”, pubblicato in versione “originale”, come da dichiarazione del notaio ricevente secondo cui lo stesso “appare originale”;
- peraltro, “quand'anche nel corso del giudizio dovesse emergere che il suddetto atto dispositivo (…) sia stato prodotto in “fotocopia””, in ogni caso la pubblicazione del testamento olografo, che attribuisce il crisma dell'ufficialità all'esistenza dell'atto, sebbene costituisca “circostanza esterna” al testamento e non possa esserne, quindi, configurata come requisito di validità o di efficacia, rappresenta non di meno un atto preparatorio e necessario per la sua coattiva esecuzione, al punto che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione, la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento si sostituisce alla formalità della pubblicazione, legittimando la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate;
- inoltre, oggetto della pubblicazione può essere anche un documento fotografico o fotostatico, purché sia autentico, rammentando infatti che i requisiti imprescindibili del testamento olografo sono la totale autografia,
l'apposizione della data e la sottoscrizione in calce, tutti sussistenti nel caso di specie, al pari delle formalità necessarie per la procedura di pubblicazione, tutte correttamente adempiute;
- infine, gli attori non hanno effettuato espressamente il disconoscimento del testamento rispetto alla conformità all'originale ovvero alla scrittura o sottoscrizione dello stesso da parte del sig. , per cui la Parte_3 loro domanda, siccome tardiva, va necessariamente respinta già in sede di accertamenti sulle questioni preliminari.
5 Preliminarmente, corre l'obbligo evidenziare che la competenza a decidere il presente giudizio spetta al Tribunale in composizione collegiale, trattandosi di causa di impugnazione di testamento, sub specie olografo, assoggettata, siccome iscritta a ruolo in data 7 luglio 2022, alla disciplina di cui all'art. 50-bis
c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, e cioè quella anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio
2023) che, al n. 6 (oggi abrogato), stabiliva la competenza collegiale per le cause di impugnazione dei testamenti (oltre che di riduzione per lesione di legittima).
Ciò chiarito, la domanda avanzata dai germani , sulla scorta delle Pt_3 risultanze processuali e della documentazione versata in atti, deve essere accolta, non cogliendo nel segno l'eccezione avversaria di mancato disconoscimento ad opera degli attori della scheda testamentaria, peraltro oltretutto tempestivamente effettuato (a p. 4 dell'atto di citazione).
Pregiudiziale, tuttavia, si rivela la questione relativa alla natura - originale o meno - del testamento impugnato, dal momento che, secondo parte attrice, trattasi di fotocopia, mentre, secondo parte convenuta, “Indubbia è l'originalità del testamento, tanto che lo stesso Notaio ricevente afferma, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, che “appare originale”” (locuzione, questa, a ben vedere, già sintomatica di assenza di certezza in ordine alla originalità dell'atto).
Ebbene, la (apodittica) ragione posta a sostegno della tesi patrocinata dalla difesa di parte convenuta non è degna di pregio, non solo e non tanto perché, come peraltro affermato dalla stessa a pag. 6 della comparsa, “Oggetto della pubblicazione può essere anche un documento fotografico o fotostatico, purché sia autentico”, ma anche e soprattutto perché, dalla lettura della scheda testamentaria oggetto di causa, emerge chiaramente che “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”, i.e. Persona_6
, che - all'evidenza - era custode di una mera copia del Persona_2 testamento del de cuius e che l'ha poi consegnata (in busta con sigillo) al notaio di fiducia del testatore, il dott. , che a sua volta l'ha consegnata al Tes_1 notaio per procedere alla pubblicazione (il descritto passaggio di Per_1 consegne della scheda è riportato nel verbale di pubblicazione).
A ciò si aggiunga che, in evasione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dall'allora giudice istruttore, che all'udienza del 4 ottobre 2023 ha “ritenuto necessario prendere visione del testamento oggetto della controversia”, il notaio
6 comparso personalmente all'udienza dell'8 novembre Persona_1
2023, ha esibito il testamento olografo impugnato che le era stato consegnato per la pubblicazione ed il giudice titolare del fascicolo, “Presa visione del testamento esibito dalla Notaia”, ha “rilevato che trattasi di fotocopia” (cfr. verbale dell'8 novembre 2023 e ordinanza del 7 dicembre 2023).
A questo punto, dunque, viene in rilievo la ulteriore difesa coltivata da parte convenuta per l'eventualità in cui “nel corso del giudizio dovesse emergere che il suddetto atto dispositivo, chiuso in una busta con sigillo, sia stato prodotto in
“fotocopia” (pag. 8 comparsa), difesa consistente nell'assunto secondo cui, nel caso in cui un documento è prodotto in fotocopia, la parte contro la quale è effettuata la produzione è onerata di disconoscere espressamente la conformità della copia all'originale ovvero alla scrittura o sottoscrizione, cosa che gli attori
“non hanno effettuato espressamente” (pag. 9 comparsa).
Ora, in disparte il fatto che i fratelli hanno invero proceduto al Pt_3 tempestivo disconoscimento della scheda testamentaria (a p. 4 dell'atto di citazione), il Collegio osserva quanto segue.
In tema di testamento reperito esclusivamente in fotocopia – ipotesi che, come argomentato, ricorre nel caso di specie – è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo. (…) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. È quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento”, con la espressa precisazione che, laddove “esista copia informe dal testamento, l'eventuale mancanza di un espresso disconoscimento della conformità all'originale della prodotta fotocopia, di per sé, è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca” posta dall'art. 684 c.c., potendo infatti “il mancato disconoscimento venire in considerazione solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca, essendo evidente che detta conformità non sarebbe valsa ad escludere la possibilità che il testamento dopo essere fotocopiato fosse stato revocato
7 mediante distruzione dallo stesso testatore” (così, Cass. civ., n. 22191 del 14 ottobre
2020).
In particolare, nella pronuncia appena citata, la Cassazione, richiamando un orientamento costante e consolidato sin dal 1975 (“Cass. n. 3286/1975”), ha statuito che “il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto”, e ciò in quanto la circostanza che una scheda testamentaria, di cui si prova l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una fotocopia, sia divenuta irreperibile innesca una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca;
pertanto, per vincere tale presunzione, è necessario che la parte che mira a ricostruire, mediante prove testimoniali, il testamento che asserisce smarrito o distrutto (non ad opera dello stesso testatore) fornisca la dimostrazione della esistenza del testamento stesso in originale al momento dell'apertura della successione, potendo solo in tal modo raggiungersi l'assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e, quindi, a revocare il testamento (nella sopra citata sentenza n. 22191 del 2020, viene anche richiamata Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 17237 del 12 agosto 2011, secondo cui “Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.”).
Nel solco di tale orientamento, si inserisce anche la più recente ordinanza n. 4137 del 18 febbraio 2025 della Cassazione, che ha ribadito il principio di diritto secondo cui “L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero
8 che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 4137 del 18 febbraio 2025, che ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
Ebbene, applicando le descritte coordinate ermeneutiche a caso per cui è processo, il mancato rinvenimento dell'originale del testamento del sig.
(di cui, come detto, è provata l'esistenza mediante mera Parte_3 fotocopia, come accertato nel corso di giudizio) è equiparabile alla deliberata distruzione (dell'originale) ad opera del testatore e la (equiparata) distruzione dell'originale da parte di questi fa presumere, ai sensi dell'art. 684 c.c., che il de cuius abbia voluto revocare il testamento Parte_3
(distruggendolo).
Pertanto, essendo operante la presunzione di revoca del testamento ex art. 684 c.c. in ragione della irreperibilità del suo originale, si rende a questo punto necessario verificare se la presunzione in parola sia stata o meno superata, specificando che il relativo onere di vincere la presunzione de qua – mediante la prova che il testamento “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo” – grava sulla parte che vi ha interesse, che, nel caso di specie, coincide con la sig.ra
CP_1
Ebbene, i quattro capitoli di prova da questa articolati nella relativa memoria n. II ex art. 183, sesto comma c.p.c. non si sarebbero evidentemente rivelati in grado di dimostrare le appena riferite circostanze (di distruzione/cancellazione del testamento ad opera di terzi o comunque dell'assenza di “volontà revocatoria” in capo al de cuius) - e di fatti non sono stati, condivisibilmente, ammessi dal precedente istruttore -, giacché con i
9 predetti capitoli di prova si mirava ad accertare, più semplicemente ed in maniera da questo punto di vista irrilevante, se è vero che, rispettivamente,
(cap. 1) “il Sig. ha ricevuto dal Sig. un plico Persona_2 Parte_3 sigillato contenente la volontà testamentaria di quest'ultimo”, (cap. 2) “il sig.
[...] ha chiesto al Sig. di conservare il plico e, Parte_3 Persona_2 successivamente, in caso di morte, di consegnare detto plico al proprio notaio di fiducia”, (cap. 3) “il plico in questione era sigillato”, (cap. 4) “all'apertura del plico, il foglio contenuto al suo interno era un manoscritto in originale, recante data e firma del testatore Sig. , circostanza, quest'ultima, come visto, Parte_3 sconfessata non soltanto dal contenuto stesso della scheda testamentaria (ove si legge infatti espressamente: “una copia di questo mio testamento da me manoscritto viene custodita dal mio amico ”, i.e. , che Persona_6 Persona_2 quindi - custode di una mera copia del testamento - la ha poi consegnata al notaio di fiducia del testatore, il dott. che a sua volta l'ha Tes_1 consegnata al notaio per procedere alla pubblicazione), ma anche Per_1 dall'esito dell'evasione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. rivolto nei confronti del notaio (cfr. verbale d'udienza dell'8 novembre 2023 ed ordinanza Per_1 del 7 dicembre 2023).
Di conseguenza, posto che non è stata fornita la prova dell'esistenza e del contenuto dell'originale del testamento olografo del sig. (né della Pt_3 distruzione, lacerazione o cancellazione da parte di persona diversa dal testatore) e che non è stata erosa la presunzione di revoca ad opera del de cuius
e dal momento che, lo si rammenta, “In presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca” (cfr. Cass. civ.
n. 22191/2020), di conseguenza non può essere dichiarata, come richiesto dalla convenuta, l'inammissibilità della domanda attorea “poiché non adempiuto il formale disconoscimento dell'atto negoziale testamentario, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c.”, e ciò in quanto tale aspetto avrebbe potuto assumere rilievo soltanto una volta superata la presunzione di revoca del testamento olografo non reperito, circostanza tuttavia non verificatasi.
Al contrario, ritiene il Collegio di accogliere la domanda dei germani attori volta ad accertare e dichiarare l'inesistenza, e dunque l'inefficacia, del testamento olografo del sig. , difettando, sulla scorta delle Parte_3
10 considerazioni sin qui sviluppate, la dimostrazione dell'esistenza e del contenuto dell'originale del testamento olografo prodotto solo in fotocopia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 e succ. mod., facendo applicazione peraltro dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della attività difensiva concretamente svolta e della istruzione prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara l'inesistenza e dunque l'inefficacia del testamento olografo del sig. datato 23 aprile 2011 e pubblicato Parte_3 con verbale di pubblicazione del Notaio di Pescara del Persona_1
28 aprile 2021 (rep. 111556 - racc. 24138) registrato a Pescara il 4 maggio
2021 al n. 4917 Serie 1T;
2) condanna la parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, € 559,28 per spese vive (di cui, in particolare, €
545,00 per C.U. e marca da bollo ed € 14,28 per spese di notifica), nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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