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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/12/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2246/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta N. 2246/2022 R.G. promossa con ricorso del 10.11.2022, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, discussa alla Camera di Consiglio del 27.11.2024, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Fiorani;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Aldo Moro n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Spada;
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Spoleto, Parte_1 CP_1
in data 29/08/2010; dall'unione sono nate le figlie il 03/04/2010 e il 28/03/2013, Per_1 Per_2
i coniugi si sono separati con sentenza n. 55/2021 del 7.01.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del procedimento n. R.G. 77/2018 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
ampi diritti di visita del padre;
contributo paterno al mantenimento delle due figlie di euro 300,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie;
detta sentenza è stata parzialmente riformata con sentenza n. 362/2021 della Corte d'Appello di
Perugia che ha esteso le frequentazioni padre-figlie;
con ricorso depositato in data 10.11.2022, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione e, fermo l'affido condiviso delle due minori, ne fosse disposto il collocamento paritario presso ciascun genitore, che ne giustificherebbe pure il mantenimento in forma diretta;
con decreto del 15.11.2022, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 9.01.2023;
pagina 2 di 8 si è costituita in giudizio in data 30.12.2022, non opponendosi alla pronuncia CP_1
di divorzio ma chiedendo che fossero confermate le condizioni della separazione, sia in punto di collocamento delle minori che di mantenimento paterno, in considerazione della situazione reddituale ed economica delle parti, essendo certamente più florida quella del Ricorrente;
All'udienza del 9.01.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore con termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, all'udienza del 9.05.2023 svoltasi ancora in trattazione scritta, ha rimesso al
Collegio la decisione sullo status senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 515/2023 depositata in data 14.06.2023, pubblicata in data
4.07.2023 e passata in giudicato il 1.02.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e con ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.06.2023 sono stati concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, respinte le richieste di prova costituenda, è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, svoltasi con trattazione, ove le parti hanno trasmesso le proprie conclusioni con note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc e, sulle stesse, il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale e, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
pagina 3 di 8 La responsabilità genitoriale
1. Le parti sono d'accordo in punto di affidamento condiviso delle figlie e Per_1 Per_2
Deve quindi certamente disporsi l'affidamento condiviso delle minori, già stabilito in sede di separazione, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore e che non sono emerse ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
Sicché, le decisioni di maggiore interesse per le figlie relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui i minori si troveranno presso ciascuno degli stessi.
2. Quanto invece al collocamento delle minori e vista la richiesta avanzata dal padre di un suo collocamento paritetico, il Collegio ritiene vadano ancora confermate le condizioni della separazione e disporre che e siano prevalentemente collocate presso l'abitazione materna ove le Per_1 Per_2
stesse già vivono.
Per comprendere le ragioni della decisione, giova premettere talune considerazioni di ordine generale sul tema del collocamento del minore, osservandosi che:
- l'art. 337-ter cc sancisce il diritto del figlio minore, nel caso di disgregazione della sua famiglia,
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da entrambi;
al fine di realizzare tale finalità, il Giudice è chiamato ad adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, determinando, per quel che rileva in questa sede, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore;
- la disposizione appena richiamata, se da un lato attribuisce valenza prioritaria alla previsione di tempi tendenzialmente paritetici di permanenza dei figli con entrambi i genitori, dall'altro lato impone al
Giudice di compiere un attento e scrupoloso accertamento della situazione di fatto al fine di individuare la soluzione che appaia maggiormente compatibile con le caratteristiche specifiche del nucleo familiare e dei minori. In tal modo, oltre a scongiurare il rischio di decisioni standardizzate (più volte censurate dalla giurisprudenza sovranazionale: v., ad es., Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013,
Lombardo c/ Italia), l'intervento del Giudice mira ad assicurare ai figli continuità nelle relazioni sociali e a non imporre sacrifici eccessivi e pregiudizievoli per la loro stabilità di vita;
pagina 4 di 8 - il giudizio prognostico che il Tribunale è chiamato ad operare, poi, andrà formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e di lavoro (Cass. 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. 3 agosto 2015, n. 16297; Cass. 9 luglio 2016, n.
14728) e soprattutto della qualità della relazione tra i due genitori, con particolare riguardo alla capacità di gestire congiuntamente le questioni relative ai figli, anche nella vita quotidiane e anche dopo la fine della loro relazione affettiva;
- ne deriva che la previsione di tempi paritari di permanenza dei minori presso ciascun genitore secondo il modello del collocamento c.d. alternato è soluzione da ritenersi preferibile ove ne sussistano le condizioni di fattibilità (in tal senso, Tribunale di Catanzaro, 29 febbraio 2019, n. 443; Trib. Siracusa,
3 marzo 2020) e sia accertato “un clima di assoluta serenità, collaborazione e condivisone tra i genitori” (Corte Appello di Lecce, 5 ottobre 2018; Trib. Siracusa, cit.);
- di recente, la Suprema Corte allineandosi alle pronunce di legittimità, ha chiarito che, la bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica paritaria dei tempi di frequentazione del minore, ma richiama il diritto di ciascun genitore e del figlio ad essere presente in maniera significativa nella sua vita (Cass., ord. n. 13 febbraio 2020, n. 3652, secondo cui “La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che garantisca al minore la situazione più idonea al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”;
- il Giudice di merito, quindi, deve eseguire una valutazione ponderata considerando le esigenze del minore e scegliendo la situazione più adeguata al suo benessere e alla sua crescita. Ai fini della decisione sull'affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico da compiere nel loro esclusivo interesse morale e materiale, riguarda le capacità dei genitori di crescere e educare il figlio nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell'unione;
- rilevano il modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un costante rapporto, le abitudini di vita di ciascun genitore e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31902).
Ebbene, alla luce dei principi appena richiamati, si ritiene che il collocamento delle due minori pagina 5 di 8 per tempi paritetici presso ciascun genitore e con alternanza giornaliera/settimanale presso le rispettive abitazioni richiesto dal Ricorrente, non appare attualmente la soluzione maggiormente rispondente agli interessi delle stesse.
Invero, si ritiene che la situazione della coppia genitoriale caratterizzata da una persistente conflittualità che emerge dalla stessa lettura dei rispettivi scritti difensivi - tanto che il padre ha sollecitato l'intervento dei Servizi sociali imputando alla madre una condotta ostruzionistica tesa ad ostacolare il rapporto con il Ricorrente -, dell'età preadolescenziale delle minori e delle loro attuali esigenze, appare maggiormente rispondente agli interessi delle stesse, al fine di assicurarne una serena ed armoniosa crescita e di garantire stabili consuetudini di vita, confermarne il collocamento in via prevalente presso la madre escludendo l'alternanza dei genitori.
3. Quanto poi alle modalità di visita delle figlie da parte del padre, per quanto risulta, gli attuali provvedimenti temporanei in vigore sembrerebbero essere ancora quelli disposti con la sentenza di separazione, come modificata dalla Corte d'Appello di Perugia dell'11.01.2023.
Ora, considerata l'età delle figlie e l'ampio diritto di visita già riconosciuto al padre, si ritiene opportuno ulteriormente lasciare alle due ragazze la possibilità di scegliere, settimana per settimana, se restare pure a dormire dal papà nei giorni infrasettimanali di sua spettanza, o se preferisce tornare a casa della madre.
In ogni caso, pare opportuno confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo liberi accordi con la madre, purché nel rispetto delle loro esigenze personali e scolastiche;
in mancanza di accordo, si conferma il calendario in essere, seppure con la piccola modifica sopra indicata.
Il mantenimento delle figlie minori
Considerato il prevalente collocamento delle due minori presso la madre, per quanto sopra detto, il padre sarà tenuto a corrisponderle un contributo per il loro mantenimento.
La Resistente, sul punto, ha chiesto la conferma dell'importo di euro 300,00 ciascuna stabilito in sede di separazione.
Ora, valutati i redditi complessivi dei genitori per come emergenti dalla documentazione dimessa, pure integrata su richiesta del Giudice Istruttore anche con apposita autodichiarazione, e considerato che il padre, pur assumendo di avere subito una contrazione della propria condizione economica rispetto ai tempi della separazione, non ha ottemperato puntualmente all'ordine impartito dal
Tribunale non consentendo quindi di conoscere l'attuale consistenza delle sue risorse (con le pagina 6 di 8 conseguenze di cui all'art. 116 cpc), valutate pure le accresciute esigenze delle due figlie in relazione alla attuale fase di vita, si ritiene congruo confermare l'importo già fissato in sede di separazione di euro
300,00 ciascuno.
Il padre, infine, dovrà provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, specificandosi di seguito cosa si intende per spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali
Le spese vanno integralmente compensate considerati gli interessi in gioco e l'esito della controversia.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2246/2022 RG, ferma la sentenza non definitiva n. 515/2023:
1. Affida le figlie minori in modo condiviso, con prevalente collocamento presso la madre;
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo tempi e modalità già stabilite nella sentenza di separazione come riformata in appello dalla Corte d'Appello di Perugia, con la precisazione indicata in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1 mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 per ciascuna figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat oltre al
50% delle spese straordinarie;
4. Dichiara integralmente compensate le spese processuali;
Spoleto, 27 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Marini Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta N. 2246/2022 R.G. promossa con ricorso del 10.11.2022, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, discussa alla Camera di Consiglio del 27.11.2024, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Fiorani;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Aldo Moro n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Spada;
RESISTENTE
pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Spoleto, Parte_1 CP_1
in data 29/08/2010; dall'unione sono nate le figlie il 03/04/2010 e il 28/03/2013, Per_1 Per_2
i coniugi si sono separati con sentenza n. 55/2021 del 7.01.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del procedimento n. R.G. 77/2018 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
ampi diritti di visita del padre;
contributo paterno al mantenimento delle due figlie di euro 300,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie;
detta sentenza è stata parzialmente riformata con sentenza n. 362/2021 della Corte d'Appello di
Perugia che ha esteso le frequentazioni padre-figlie;
con ricorso depositato in data 10.11.2022, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione e, fermo l'affido condiviso delle due minori, ne fosse disposto il collocamento paritario presso ciascun genitore, che ne giustificherebbe pure il mantenimento in forma diretta;
con decreto del 15.11.2022, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 9.01.2023;
pagina 2 di 8 si è costituita in giudizio in data 30.12.2022, non opponendosi alla pronuncia CP_1
di divorzio ma chiedendo che fossero confermate le condizioni della separazione, sia in punto di collocamento delle minori che di mantenimento paterno, in considerazione della situazione reddituale ed economica delle parti, essendo certamente più florida quella del Ricorrente;
All'udienza del 9.01.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore con termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, all'udienza del 9.05.2023 svoltasi ancora in trattazione scritta, ha rimesso al
Collegio la decisione sullo status senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 515/2023 depositata in data 14.06.2023, pubblicata in data
4.07.2023 e passata in giudicato il 1.02.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e con ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.06.2023 sono stati concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, respinte le richieste di prova costituenda, è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, svoltasi con trattazione, ove le parti hanno trasmesso le proprie conclusioni con note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc e, sulle stesse, il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale e, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
pagina 3 di 8 La responsabilità genitoriale
1. Le parti sono d'accordo in punto di affidamento condiviso delle figlie e Per_1 Per_2
Deve quindi certamente disporsi l'affidamento condiviso delle minori, già stabilito in sede di separazione, considerato che si tratta del regime ordinario previsto dal legislatore per garantire ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore e che non sono emerse ragioni per derogare alla regola posta dall'art. 337-ter cc.
Sicché, le decisioni di maggiore interesse per le figlie relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui i minori si troveranno presso ciascuno degli stessi.
2. Quanto invece al collocamento delle minori e vista la richiesta avanzata dal padre di un suo collocamento paritetico, il Collegio ritiene vadano ancora confermate le condizioni della separazione e disporre che e siano prevalentemente collocate presso l'abitazione materna ove le Per_1 Per_2
stesse già vivono.
Per comprendere le ragioni della decisione, giova premettere talune considerazioni di ordine generale sul tema del collocamento del minore, osservandosi che:
- l'art. 337-ter cc sancisce il diritto del figlio minore, nel caso di disgregazione della sua famiglia,
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da entrambi;
al fine di realizzare tale finalità, il Giudice è chiamato ad adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, determinando, per quel che rileva in questa sede, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore;
- la disposizione appena richiamata, se da un lato attribuisce valenza prioritaria alla previsione di tempi tendenzialmente paritetici di permanenza dei figli con entrambi i genitori, dall'altro lato impone al
Giudice di compiere un attento e scrupoloso accertamento della situazione di fatto al fine di individuare la soluzione che appaia maggiormente compatibile con le caratteristiche specifiche del nucleo familiare e dei minori. In tal modo, oltre a scongiurare il rischio di decisioni standardizzate (più volte censurate dalla giurisprudenza sovranazionale: v., ad es., Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013,
Lombardo c/ Italia), l'intervento del Giudice mira ad assicurare ai figli continuità nelle relazioni sociali e a non imporre sacrifici eccessivi e pregiudizievoli per la loro stabilità di vita;
pagina 4 di 8 - il giudizio prognostico che il Tribunale è chiamato ad operare, poi, andrà formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e di lavoro (Cass. 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. 3 agosto 2015, n. 16297; Cass. 9 luglio 2016, n.
14728) e soprattutto della qualità della relazione tra i due genitori, con particolare riguardo alla capacità di gestire congiuntamente le questioni relative ai figli, anche nella vita quotidiane e anche dopo la fine della loro relazione affettiva;
- ne deriva che la previsione di tempi paritari di permanenza dei minori presso ciascun genitore secondo il modello del collocamento c.d. alternato è soluzione da ritenersi preferibile ove ne sussistano le condizioni di fattibilità (in tal senso, Tribunale di Catanzaro, 29 febbraio 2019, n. 443; Trib. Siracusa,
3 marzo 2020) e sia accertato “un clima di assoluta serenità, collaborazione e condivisone tra i genitori” (Corte Appello di Lecce, 5 ottobre 2018; Trib. Siracusa, cit.);
- di recente, la Suprema Corte allineandosi alle pronunce di legittimità, ha chiarito che, la bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica paritaria dei tempi di frequentazione del minore, ma richiama il diritto di ciascun genitore e del figlio ad essere presente in maniera significativa nella sua vita (Cass., ord. n. 13 febbraio 2020, n. 3652, secondo cui “La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che garantisca al minore la situazione più idonea al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”;
- il Giudice di merito, quindi, deve eseguire una valutazione ponderata considerando le esigenze del minore e scegliendo la situazione più adeguata al suo benessere e alla sua crescita. Ai fini della decisione sull'affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico da compiere nel loro esclusivo interesse morale e materiale, riguarda le capacità dei genitori di crescere e educare il figlio nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell'unione;
- rilevano il modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un costante rapporto, le abitudini di vita di ciascun genitore e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31902).
Ebbene, alla luce dei principi appena richiamati, si ritiene che il collocamento delle due minori pagina 5 di 8 per tempi paritetici presso ciascun genitore e con alternanza giornaliera/settimanale presso le rispettive abitazioni richiesto dal Ricorrente, non appare attualmente la soluzione maggiormente rispondente agli interessi delle stesse.
Invero, si ritiene che la situazione della coppia genitoriale caratterizzata da una persistente conflittualità che emerge dalla stessa lettura dei rispettivi scritti difensivi - tanto che il padre ha sollecitato l'intervento dei Servizi sociali imputando alla madre una condotta ostruzionistica tesa ad ostacolare il rapporto con il Ricorrente -, dell'età preadolescenziale delle minori e delle loro attuali esigenze, appare maggiormente rispondente agli interessi delle stesse, al fine di assicurarne una serena ed armoniosa crescita e di garantire stabili consuetudini di vita, confermarne il collocamento in via prevalente presso la madre escludendo l'alternanza dei genitori.
3. Quanto poi alle modalità di visita delle figlie da parte del padre, per quanto risulta, gli attuali provvedimenti temporanei in vigore sembrerebbero essere ancora quelli disposti con la sentenza di separazione, come modificata dalla Corte d'Appello di Perugia dell'11.01.2023.
Ora, considerata l'età delle figlie e l'ampio diritto di visita già riconosciuto al padre, si ritiene opportuno ulteriormente lasciare alle due ragazze la possibilità di scegliere, settimana per settimana, se restare pure a dormire dal papà nei giorni infrasettimanali di sua spettanza, o se preferisce tornare a casa della madre.
In ogni caso, pare opportuno confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo liberi accordi con la madre, purché nel rispetto delle loro esigenze personali e scolastiche;
in mancanza di accordo, si conferma il calendario in essere, seppure con la piccola modifica sopra indicata.
Il mantenimento delle figlie minori
Considerato il prevalente collocamento delle due minori presso la madre, per quanto sopra detto, il padre sarà tenuto a corrisponderle un contributo per il loro mantenimento.
La Resistente, sul punto, ha chiesto la conferma dell'importo di euro 300,00 ciascuna stabilito in sede di separazione.
Ora, valutati i redditi complessivi dei genitori per come emergenti dalla documentazione dimessa, pure integrata su richiesta del Giudice Istruttore anche con apposita autodichiarazione, e considerato che il padre, pur assumendo di avere subito una contrazione della propria condizione economica rispetto ai tempi della separazione, non ha ottemperato puntualmente all'ordine impartito dal
Tribunale non consentendo quindi di conoscere l'attuale consistenza delle sue risorse (con le pagina 6 di 8 conseguenze di cui all'art. 116 cpc), valutate pure le accresciute esigenze delle due figlie in relazione alla attuale fase di vita, si ritiene congruo confermare l'importo già fissato in sede di separazione di euro
300,00 ciascuno.
Il padre, infine, dovrà provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, specificandosi di seguito cosa si intende per spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali
Le spese vanno integralmente compensate considerati gli interessi in gioco e l'esito della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2246/2022 RG, ferma la sentenza non definitiva n. 515/2023:
1. Affida le figlie minori in modo condiviso, con prevalente collocamento presso la madre;
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo tempi e modalità già stabilite nella sentenza di separazione come riformata in appello dalla Corte d'Appello di Perugia, con la precisazione indicata in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1 mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 per ciascuna figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat oltre al
50% delle spese straordinarie;
4. Dichiara integralmente compensate le spese processuali;
Spoleto, 27 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Marini Dott.ssa Sara Trabalza
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