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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 311/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 311/2023 RG Lav. promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. G. Lando e A. Chies
ricorrente
Contro
CF/P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. G.S. Messuri e P. Piccoli
resistente nonché contro
(CF/ P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 resistente contumace
Oggetto: retribuzioni
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 23/01/2025.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• La ricorrente domandava: a. l'accertamento di un trasferimento di azienda/trapasso di agenzia tra e e Parte_2 CP_3 tra quest'ultima e la società b. Controparte_1
l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di agenzia tra e gli agenti succedutesi nel tempo quali Controparte_2
, ed nel Parte_2 CP_3 Controparte_1 periodo 2011-2023; c. l'accertamento dell'anzianità di servizio maturata sin dal 2011 ed il persistente inquadramento quale impiegata di I categoria (quarto livello) del CCNL Agenzia di
Assicurazione UNAPASS;
d. la condanna di Controparte_1 in solido con al pagamento in
[...] Controparte_2 suo favore della somma di € 8.135,00 (di cui € 561,00 a titolo di incidenza sul TFR) dovuta a titolo di differenze retributive in conseguenza del declassamento subito;
€ 2.946,00= a titolo di premi di produttività; il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 cpc ed alle spese di lite da pagarsi con distrazione.
• Si costituiva la resistente non Controparte_1 contestando i trasferimenti del portafoglio assicurativo e/o trasferimenti d'azienda sino ad ma eccependo che CP_1 CP_1 si era limitata a riconoscere alla IG.ra lo stesso Pt_1 inquadramento di cui godeva da (impiegata di 3° CP_3 livello) e che la modifica operata in sede di rapporto di lavoro con era frutto di un allineamento contrattuale e non una CP_3
“retrocessione illecita” come sostenuto dalla ricorrente;
peraltro contestava l'assenza di una descrizione delle mansioni svolte dalla IG.ra e la mancanza dell'analisi della declaratoria Pt_1 relativa al livello di inquadramento richiesto;
contestava la debenza degli scatti di anzianità e del premio di produttività stante la carenza di allegazione avversaria e l'impossibilità di comprenderne i conteggi delle somme pretese;
chiedeva – infine
- il rigetto delle domande avverse con condanna alle spese.
pagina 2 di 8 • non si costituiva, sicché alla prima udienza Controparte_2 del 31.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
• Quindi, con ordinanza del 11/06/2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione, ma all'udienza del 07/11/2024 in cui le parti chiedevano la possibilità di depositare brevi note conclusive e la discussione veniva rinviata al 23/01/2025.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono parzialmente fondate ed andranno accolte in parte per le motivazioni che seguono.
✓ In primo luogo è pacifico che nel caso di specie vi sia stato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc dalle Agenzie Parte_2
a (il 03.12.2014) e da a
[...] CP_3 CP_3 CP_4
(il 22.03.2018), con conseguente passaggio - senza
[...] soluzione di continuità - dei dipendenti della prima agenzia alle successive.
✓ Dette circostanze oltre ad essere documentalmente provate (sub doc. 5,10.1 e 10.2 di parte ricorrente) risultano altresì pacificamente ammesse dalla resistente nella propria CP_1 memoria di costituzione (pag. 3 ultimi capoversi).
✓ Parimenti corretta e documentata dalle produzioni in atti appare la tesi di parte ricorrente secondo cui a far data dal gennaio 2017 la IG.ra veniva retrocessa ad un livello inferiore Pt_1
(impiegata di terzo livello) in luogo di quello originario di impiegata di 4 Livello.
✓ A tal proposito infatti visionando il documento 7 di parte ricorrente si evince come nella busta paga di dicembre 2016 la ricorrente era inquadrata come impiegata di livello 4/2, con una paga base pari ad € 1.461,44, mentre inopinatamente nella busta paga pagina 3 di 8 successiva del mese di gennaio 2017 veniva inquadrata come impiegata di livello 3/1, con una paga base pari ad € 1.332,75=.
✓ Non può ritenersi attendibile l'eccezione della resistente secondo cui non vi è stata una retrocessione, bensì un mero riallineamento contrattuale, in quanto tale tesi non solo non viene minimamente provata, ma anche fosse avvenuto un'eventuale riallineamento l'attribuzione di una retribuzione inferiore si porrebbe in contratto con il dettato dell'art. 2103 cc e soprattutto con il disposto degli artt. 36 e 3 della Costituzione.
✓ Infatti l'art. 2103 cc statuisce - tra le altre - il principio della
“irriducibilità della retribuzione”, sicché anche laddove fosse stato dimostrato dalla resistente l'adesione ad un CCNL differente lo stesso non avrebbe potuto giustificare una riduzione della paga base riconosciuta ai propri dipendenti, come più volte ribadito dal
Giudice Supremo in diverse decisioni (valga per tutte Cass. Sez.
Lav. Ord. 19092/2017).
✓ Nel caso di specie, invece, è evidente che non solo l'inquadramento attribuito alla IG.ra a gennaio 2017 ha Pt_1 determinato inopinatamente il riconoscimento di un livello inferiore il 3/1 in luogo del 4/2 avuto in precedenza, ma la stessa paga base, (e non certo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, come sancisce l'art. 2103) veniva ridotta ad € 1332,75 in luogo dei precedenti 1.461,44 riconosciuti sino a dicembre
2016.
✓ A nulla vale altresì l'eccezione di secondo cui sarebbe CP_1 stata la stessa a “modificare” il livello di CP_3 inquadramento della ricorrente mentre si sarebbe limitata CP_1
a riconoscere il livello che la IG.ra aveva al momento del Pt_1 passaggio alle proprie dipendenze avvenuto in data 22.03.2018.
✓ Infatti, l'art. 2112 2 comma cc stabilisce nel caso di trasferimento d'azienda il principio della responsabilità solidale fra “il cedente ed il cessionario.. per tutti i crediti che il lavoratore
pagina 4 di 8 aveva al tempo del trasferimento”, ivi compresi i crediti derivanti dall'eventuale “declassamento” del dipendente.
✓ Pertanto alla IG.ra spetteranno le differenze retributive e Pt_1 gli scatti di anzianità maturati secondo il conteggio matematico redatto nel documento sub 16 di parte ricorrente e pari alla somma di € 7.231,47= (comprensiva del TFR) e quantificata a far data da gennaio 2017, oltre alla rivalutazione e gli interessi ex art. 429 cpc dalla domanda al saldo.
✓ Anche la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto il premio di produttività merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
✓ Parte ricorrente giustifica le proprie richieste sostenendo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del CCNL applicabile al caso di specie (sub doc.14.3 di parte ricorrente pag. 29-30) il premio di produttività spetta al dipendente nel suo massimo valore laddove l'agenzia non provveda ad esibire documentazione volta a dimostrare che non si sono verificate le condizioni (l'aumento della produttività) necessarie per l'erogazione del premio.
✓ Precisa infatti come la norma collettiva abbia imposto al datore di lavoro l'onere della prova, con la conseguenza che il mancato assolvimento di detto onere comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore.
✓ Effettivamente la resistente non ha Controparte_5 provveduto a documentare l'eventuale carenza delle condizioni per l'erogazione del premio ed il difetto di allegazione e documentazione comporta – come prescrive l'art. 36 del CCNL citato – il riconoscimento del diritto in capo al dipendente.
✓ Quanto poi alla quantificazione del premio nel doc. sub 17 di parte ricorrente sono stati riportati i valori massimi dei premi annui previsti dai contratti collettivi vigenti ratione temporis.
✓ Infatti nel doc. 14.1 dimesso dalla ricorrente l'art. 32 (pag. 20) prevede che alle impiegate di primo livello il premio massimo ammonta ad € 268,31= annui;
mentre nel doc. 14.3 (sempre di pagina 5 di 8 parte ricorrente) l'art. 36 (pag.30) quantifica il premio annuo per le impiegate di 4° Livello in € 306,00=.
✓ Correttamente quindi nel documento 17 viene applicato l'importo di € 268,31 dal 2012 al 2014 e l'importo di € 306 annui dal 2015 al 2021; il tutto per la somma totale di € 2.946,00= che andrà riconosciuta alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
✓ Infondate sono quindi le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente laddove afferma la non debenza del premio per CP_1 la mancata allegazione e la mancata dimostrazione della debenza dello stesso e per l'incomprensibilità del conteggio dimesso sub doc. 17 di parte ricorrente.
✓ Come sopra precisato non solo l'art. 32 prima (cfr. doc.14.1 di parte ricorrente) ed il successivo art. 36 (cfr. doc.14.3 della ricorrente) hanno previsto che era onere del datore di lavoro fornire la prova della assenza di produttività dell'agenzia, condizione indispensabile per la non erogazione del premio ai propri dipendenti, prova che l'odierna resistente non ha affatto fornito.
✓ Inoltre anche il conteggio del premio fornito dalla ricorrente sub doc. 17 altro non è che il frutto di un calcolo matematico in cui viene riportato anno per anno l'importo del premio massimo quantificato dal CCNL di settore, applicabile ratione temporis, secondo il livello ricoperto dalla ricorrente, sicché la relativa quantificazione potrà trovare accoglimento.
✓ Da ultimo – invece – con riferimento alla domanda di condanna in solido svolta nei confronti di ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 29 2comma D. Lgs 276/2003, ritiene l'odierno giudicante che la stessa dovrà essere respinta per le motivazioni che seguono.
✓ Secondo parte ricorrente l'attività di promozione delle polizze effettuata dalle varie agenzie succedutesi nel tempo tutte
“affiliate” ad configurerebbe “una Controparte_2
pagina 6 di 8 segmentazione del processo produttivo omologa rispetto a quella attuata mediante il contratto di appalto” con conseguente applicabilità della solidarietà di cui all'art. 29 2 comma D. Lgs
276/2003.
✓ Ritiene però l'odierno giudicante che non sia possibile un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della normativa relativa al contratto di appalto di servizi rispetto al contratto di agenzia, come invece vorrebbe la ricorrente.
✓ Infatti, nonostante l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 254/2017 e poi dal supremo giudice con la decisione nr. 6299 del 05.03.2020 (Cass. Sez.
Lav. 6299/2020), ove si adotta la scelta di estendere la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, quale “naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo del contratto di appalto”, non si ritiene - a parere di chi oggi giudica - che il contratto di agenzia possa essere configurato quale sottotipo del contratto di appalto, sicché l'art. 29 2 comma del D. Lgs 273/2006 non potrà essere interpretato estensivamente come sostiene la ricorrente.
✓ Del resto le stesse decisioni del giudice di legittimità e del Supremo Collegio hanno riguardato una tipologia contrattuale (la subfornitura) affine al contratto di appalto, affinità che invece non pare sussistere con riferimento al contratto di agenzia.
✓ Conseguentemente la domanda della ricorrente di condanna in solido rivolta nei confronti della resistente Controparte_2 non potrà trovare accoglimento ed andrà rigettata.
[...]
✓ Da ultimo con riferimento alle spese di lite appare opportuno, all'odierno giudicante, compensarle - ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc - nella misura di 1/3 fra le parti, considerato che delle tre domande di parte ricorrente una (quella relativa alla condanna di per solidarietà ex art. 29 D. Lgs CP_2
276/2003) non è stata accolta.
pagina 7 di 8 ✓ I restanti 2/3 vanno invece riconosciuti alla ricorrente e si liquidano in dispositivo in favore dei procuratori di chiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ ACCOGLIE il ricorso e condanna la società
[...]
in pers. del legale rappr.te pro-tempore – Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.231,47=, a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità, ed € 2.946,00= a titolo di premio di produttività, il tutto oltre alla rivalutazione ed interessi ex art. 429 cpc dalla domanda al saldo;
➢ RIGETTA le restanti domande di parte ricorrente;
➢ COMPENSA – ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc – per 1/3 le spese di lite fra le parti e CONDANNA la resistente alla refusione dei restanti 2/3 che quantifica in € 3.000,00= oltre rimb. Forf., cpa ed IVA se dovuta, somme da pagarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.-
Vicenza, 23.01.2025
Il Giudice Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 311/2023 RG Lav. promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. G. Lando e A. Chies
ricorrente
Contro
CF/P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. G.S. Messuri e P. Piccoli
resistente nonché contro
(CF/ P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 resistente contumace
Oggetto: retribuzioni
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 23/01/2025.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• La ricorrente domandava: a. l'accertamento di un trasferimento di azienda/trapasso di agenzia tra e e Parte_2 CP_3 tra quest'ultima e la società b. Controparte_1
l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di agenzia tra e gli agenti succedutesi nel tempo quali Controparte_2
, ed nel Parte_2 CP_3 Controparte_1 periodo 2011-2023; c. l'accertamento dell'anzianità di servizio maturata sin dal 2011 ed il persistente inquadramento quale impiegata di I categoria (quarto livello) del CCNL Agenzia di
Assicurazione UNAPASS;
d. la condanna di Controparte_1 in solido con al pagamento in
[...] Controparte_2 suo favore della somma di € 8.135,00 (di cui € 561,00 a titolo di incidenza sul TFR) dovuta a titolo di differenze retributive in conseguenza del declassamento subito;
€ 2.946,00= a titolo di premi di produttività; il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 cpc ed alle spese di lite da pagarsi con distrazione.
• Si costituiva la resistente non Controparte_1 contestando i trasferimenti del portafoglio assicurativo e/o trasferimenti d'azienda sino ad ma eccependo che CP_1 CP_1 si era limitata a riconoscere alla IG.ra lo stesso Pt_1 inquadramento di cui godeva da (impiegata di 3° CP_3 livello) e che la modifica operata in sede di rapporto di lavoro con era frutto di un allineamento contrattuale e non una CP_3
“retrocessione illecita” come sostenuto dalla ricorrente;
peraltro contestava l'assenza di una descrizione delle mansioni svolte dalla IG.ra e la mancanza dell'analisi della declaratoria Pt_1 relativa al livello di inquadramento richiesto;
contestava la debenza degli scatti di anzianità e del premio di produttività stante la carenza di allegazione avversaria e l'impossibilità di comprenderne i conteggi delle somme pretese;
chiedeva – infine
- il rigetto delle domande avverse con condanna alle spese.
pagina 2 di 8 • non si costituiva, sicché alla prima udienza Controparte_2 del 31.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
• Quindi, con ordinanza del 11/06/2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione, ma all'udienza del 07/11/2024 in cui le parti chiedevano la possibilità di depositare brevi note conclusive e la discussione veniva rinviata al 23/01/2025.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono parzialmente fondate ed andranno accolte in parte per le motivazioni che seguono.
✓ In primo luogo è pacifico che nel caso di specie vi sia stato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc dalle Agenzie Parte_2
a (il 03.12.2014) e da a
[...] CP_3 CP_3 CP_4
(il 22.03.2018), con conseguente passaggio - senza
[...] soluzione di continuità - dei dipendenti della prima agenzia alle successive.
✓ Dette circostanze oltre ad essere documentalmente provate (sub doc. 5,10.1 e 10.2 di parte ricorrente) risultano altresì pacificamente ammesse dalla resistente nella propria CP_1 memoria di costituzione (pag. 3 ultimi capoversi).
✓ Parimenti corretta e documentata dalle produzioni in atti appare la tesi di parte ricorrente secondo cui a far data dal gennaio 2017 la IG.ra veniva retrocessa ad un livello inferiore Pt_1
(impiegata di terzo livello) in luogo di quello originario di impiegata di 4 Livello.
✓ A tal proposito infatti visionando il documento 7 di parte ricorrente si evince come nella busta paga di dicembre 2016 la ricorrente era inquadrata come impiegata di livello 4/2, con una paga base pari ad € 1.461,44, mentre inopinatamente nella busta paga pagina 3 di 8 successiva del mese di gennaio 2017 veniva inquadrata come impiegata di livello 3/1, con una paga base pari ad € 1.332,75=.
✓ Non può ritenersi attendibile l'eccezione della resistente secondo cui non vi è stata una retrocessione, bensì un mero riallineamento contrattuale, in quanto tale tesi non solo non viene minimamente provata, ma anche fosse avvenuto un'eventuale riallineamento l'attribuzione di una retribuzione inferiore si porrebbe in contratto con il dettato dell'art. 2103 cc e soprattutto con il disposto degli artt. 36 e 3 della Costituzione.
✓ Infatti l'art. 2103 cc statuisce - tra le altre - il principio della
“irriducibilità della retribuzione”, sicché anche laddove fosse stato dimostrato dalla resistente l'adesione ad un CCNL differente lo stesso non avrebbe potuto giustificare una riduzione della paga base riconosciuta ai propri dipendenti, come più volte ribadito dal
Giudice Supremo in diverse decisioni (valga per tutte Cass. Sez.
Lav. Ord. 19092/2017).
✓ Nel caso di specie, invece, è evidente che non solo l'inquadramento attribuito alla IG.ra a gennaio 2017 ha Pt_1 determinato inopinatamente il riconoscimento di un livello inferiore il 3/1 in luogo del 4/2 avuto in precedenza, ma la stessa paga base, (e non certo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, come sancisce l'art. 2103) veniva ridotta ad € 1332,75 in luogo dei precedenti 1.461,44 riconosciuti sino a dicembre
2016.
✓ A nulla vale altresì l'eccezione di secondo cui sarebbe CP_1 stata la stessa a “modificare” il livello di CP_3 inquadramento della ricorrente mentre si sarebbe limitata CP_1
a riconoscere il livello che la IG.ra aveva al momento del Pt_1 passaggio alle proprie dipendenze avvenuto in data 22.03.2018.
✓ Infatti, l'art. 2112 2 comma cc stabilisce nel caso di trasferimento d'azienda il principio della responsabilità solidale fra “il cedente ed il cessionario.. per tutti i crediti che il lavoratore
pagina 4 di 8 aveva al tempo del trasferimento”, ivi compresi i crediti derivanti dall'eventuale “declassamento” del dipendente.
✓ Pertanto alla IG.ra spetteranno le differenze retributive e Pt_1 gli scatti di anzianità maturati secondo il conteggio matematico redatto nel documento sub 16 di parte ricorrente e pari alla somma di € 7.231,47= (comprensiva del TFR) e quantificata a far data da gennaio 2017, oltre alla rivalutazione e gli interessi ex art. 429 cpc dalla domanda al saldo.
✓ Anche la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto il premio di produttività merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
✓ Parte ricorrente giustifica le proprie richieste sostenendo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del CCNL applicabile al caso di specie (sub doc.14.3 di parte ricorrente pag. 29-30) il premio di produttività spetta al dipendente nel suo massimo valore laddove l'agenzia non provveda ad esibire documentazione volta a dimostrare che non si sono verificate le condizioni (l'aumento della produttività) necessarie per l'erogazione del premio.
✓ Precisa infatti come la norma collettiva abbia imposto al datore di lavoro l'onere della prova, con la conseguenza che il mancato assolvimento di detto onere comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore.
✓ Effettivamente la resistente non ha Controparte_5 provveduto a documentare l'eventuale carenza delle condizioni per l'erogazione del premio ed il difetto di allegazione e documentazione comporta – come prescrive l'art. 36 del CCNL citato – il riconoscimento del diritto in capo al dipendente.
✓ Quanto poi alla quantificazione del premio nel doc. sub 17 di parte ricorrente sono stati riportati i valori massimi dei premi annui previsti dai contratti collettivi vigenti ratione temporis.
✓ Infatti nel doc. 14.1 dimesso dalla ricorrente l'art. 32 (pag. 20) prevede che alle impiegate di primo livello il premio massimo ammonta ad € 268,31= annui;
mentre nel doc. 14.3 (sempre di pagina 5 di 8 parte ricorrente) l'art. 36 (pag.30) quantifica il premio annuo per le impiegate di 4° Livello in € 306,00=.
✓ Correttamente quindi nel documento 17 viene applicato l'importo di € 268,31 dal 2012 al 2014 e l'importo di € 306 annui dal 2015 al 2021; il tutto per la somma totale di € 2.946,00= che andrà riconosciuta alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
✓ Infondate sono quindi le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente laddove afferma la non debenza del premio per CP_1 la mancata allegazione e la mancata dimostrazione della debenza dello stesso e per l'incomprensibilità del conteggio dimesso sub doc. 17 di parte ricorrente.
✓ Come sopra precisato non solo l'art. 32 prima (cfr. doc.14.1 di parte ricorrente) ed il successivo art. 36 (cfr. doc.14.3 della ricorrente) hanno previsto che era onere del datore di lavoro fornire la prova della assenza di produttività dell'agenzia, condizione indispensabile per la non erogazione del premio ai propri dipendenti, prova che l'odierna resistente non ha affatto fornito.
✓ Inoltre anche il conteggio del premio fornito dalla ricorrente sub doc. 17 altro non è che il frutto di un calcolo matematico in cui viene riportato anno per anno l'importo del premio massimo quantificato dal CCNL di settore, applicabile ratione temporis, secondo il livello ricoperto dalla ricorrente, sicché la relativa quantificazione potrà trovare accoglimento.
✓ Da ultimo – invece – con riferimento alla domanda di condanna in solido svolta nei confronti di ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 29 2comma D. Lgs 276/2003, ritiene l'odierno giudicante che la stessa dovrà essere respinta per le motivazioni che seguono.
✓ Secondo parte ricorrente l'attività di promozione delle polizze effettuata dalle varie agenzie succedutesi nel tempo tutte
“affiliate” ad configurerebbe “una Controparte_2
pagina 6 di 8 segmentazione del processo produttivo omologa rispetto a quella attuata mediante il contratto di appalto” con conseguente applicabilità della solidarietà di cui all'art. 29 2 comma D. Lgs
276/2003.
✓ Ritiene però l'odierno giudicante che non sia possibile un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della normativa relativa al contratto di appalto di servizi rispetto al contratto di agenzia, come invece vorrebbe la ricorrente.
✓ Infatti, nonostante l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 254/2017 e poi dal supremo giudice con la decisione nr. 6299 del 05.03.2020 (Cass. Sez.
Lav. 6299/2020), ove si adotta la scelta di estendere la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, quale “naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo del contratto di appalto”, non si ritiene - a parere di chi oggi giudica - che il contratto di agenzia possa essere configurato quale sottotipo del contratto di appalto, sicché l'art. 29 2 comma del D. Lgs 273/2006 non potrà essere interpretato estensivamente come sostiene la ricorrente.
✓ Del resto le stesse decisioni del giudice di legittimità e del Supremo Collegio hanno riguardato una tipologia contrattuale (la subfornitura) affine al contratto di appalto, affinità che invece non pare sussistere con riferimento al contratto di agenzia.
✓ Conseguentemente la domanda della ricorrente di condanna in solido rivolta nei confronti della resistente Controparte_2 non potrà trovare accoglimento ed andrà rigettata.
[...]
✓ Da ultimo con riferimento alle spese di lite appare opportuno, all'odierno giudicante, compensarle - ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc - nella misura di 1/3 fra le parti, considerato che delle tre domande di parte ricorrente una (quella relativa alla condanna di per solidarietà ex art. 29 D. Lgs CP_2
276/2003) non è stata accolta.
pagina 7 di 8 ✓ I restanti 2/3 vanno invece riconosciuti alla ricorrente e si liquidano in dispositivo in favore dei procuratori di chiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ ACCOGLIE il ricorso e condanna la società
[...]
in pers. del legale rappr.te pro-tempore – Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.231,47=, a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità, ed € 2.946,00= a titolo di premio di produttività, il tutto oltre alla rivalutazione ed interessi ex art. 429 cpc dalla domanda al saldo;
➢ RIGETTA le restanti domande di parte ricorrente;
➢ COMPENSA – ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc – per 1/3 le spese di lite fra le parti e CONDANNA la resistente alla refusione dei restanti 2/3 che quantifica in € 3.000,00= oltre rimb. Forf., cpa ed IVA se dovuta, somme da pagarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.-
Vicenza, 23.01.2025
Il Giudice Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8