Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cropani M., via Napoli n.28;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del provvedimento cat. II/Antic/2024 (prot. n. -OMISSIS-) del 4 luglio 2024 a firma del Questore della Provincia di Catanzaro, notificato il 9 luglio 2024, con cui è stato disposto il divieto di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi ubicati nelle immediate vicinanze del luogo dell’arresto, per anni cinque e, comunque, di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché degli altri esercizi e locali pubblici siti nelle vie circostanti alla via -OMISSIS- di -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa VA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Catanzaro il 4 luglio 2024 (prot. n.-OMISSIS-), con il quale gli è stato imposto, per la durata di cinque anni, il divieto di accesso e di stazionamento presso esercizi pubblici e locali ad essi assimilati ubicati nel Comune di -OMISSIS- e, in particolare, lungo la -OMISSIS- e nelle aree immediatamente limitrofe, con l’avvertimento delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione.
L’istante ha rappresentato di risiedere stabilmente nel Comune di -OMISSIS-, presso l’immobile sito in -OMISSIS-, unitamente ai genitori in età avanzata, ai quali presta costante assistenza, trovandosi altresì in una condizione di disoccupazione.
2. A fondamento del provvedimento impugnato, il Questore della Provincia di Catanzaro, ha valorizzato i precedenti di polizia e penali per: POSSESSO DI SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI (2018); FF (2021); RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA ALLA GUIDA DI VEICOLO (2022); FF (2023), nonché per l’arresto in flagranza di reato, avvenuto il -OMISSIS-, congiuntamente ad altro soggetto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sia all’interno del mezzo, sia presso il domicilio, accertato nel Comune di -OMISSIS-.
Sulla base di tali elementi, l’Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura interdittiva ravvisando, in capo al ricorrente, un profilo di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale da giustificare l’imposizione del divieto di accesso e stazionamento nei luoghi di aggregazione individuati.
3. L’istante ha tuttavia dedotto che la misura questorile sarebbe stata adottata in difetto di un’adeguata e aggiornata istruttoria, atteso che, successivamente alla sua emanazione, il Tribunale del Riesame di -OMISSIS-, con ordinanza del 9 luglio 2024, depositata il 10 luglio 2024, ha annullato il capo di imputazione relativo al concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all’interno dell’autovettura, escludendo ogni coinvolgimento del ricorrente in tale specifico episodio e che allo stato permane il solo procedimento penale relativo alla sostanza rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente, pendente dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, in ordine al quale la difesa assume trattarsi di detenzione per uso esclusivamente personale, con conseguente venir meno dei presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Quanto invece ai fatti pregressi, ha riferito che il giudizio instaurato per il reato di truffa del 2021 si è concluso il 9 settembre 2022 con sentenza di non luogo a procedere, mentre il rifiuto a sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla guida, risalente al 2022, è ancora pendente con messa alla prova.
3.1. Tanto premesso, ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI IN MATERIA DI ORDINANZE DI NECESSITÀ E DI URGENZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO E SPROPORZIONE attesa la carenza dei presupposti normativamente richiesti per l’adozione di un provvedimento riconducibile alle ordinanze di necessità e urgenza, la sussistenza di un mero richiamo alle ipotesi di reato contestate e all’arresto del -OMISSIS-, senza alcuna valutazione concreta in ordine all’attualità e gravità del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la natura manifestamente sproporzionata e irragionevole della misura adottata.
2) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, poiché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato per finalità estranee alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, risultando invece funzionale a esigenze di mera sicurezza urbana e di decoro, rientranti nelle attribuzioni del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. Il Questore, in assenza di qualsivoglia riferimento all’inerzia dell’amministrazione comunale, si sarebbe illegittimamente sostituito alle competenze proprie dell’autorità locale, con conseguente vizio di eccesso di potere per erronea individuazione dell’interesse pubblico tutelato.
3) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA, MANIFESTA ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO E SPROPORZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, essendo stata omessa ogni istruttoria, con conseguente ricorso a un illegittimo automatismo, equiparando il mero deferimento all’Autorità giudiziaria a una condizione di pericolosità sociale, in contrasto con la disciplina del DASPO urbano e con i principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa;
4) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAZIONALITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, posto che l’autorità ha assimilato condotte profondamente eterogenee per natura e gravità, senza operare alcuna distinzione tra ipotesi di reato, procedimenti pendenti e condanne definitive presunzione assoluta di pericolosità sociale e una compressione sproporzionata delle libertà individuali del ricorrente, in violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza;
5) VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO (IN PARTICOLARE, VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI, CONVENZIONALI ED EURO-UNITARI) SOTTESI ALLE ORDINANZE DI NECESSITÀ E DI URGENZA, in quanto il provvedimento introduce rilevanti limitazioni alla libertà di circolazione e di stazionamento in assenza di adeguati presupposti di legge e mediante una presunzione automatica di pericolosità. L’atto sarebbe altresì affetto da indeterminatezza e vaghezza, non chiarendo in modo puntuale le condotte vietate e l’ambito applicativo del divieto, con conseguente violazione dei principi di legalità, prevedibilità e tassatività sanciti a livello costituzionale, convenzionale ed eurounitario.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Catanzaro insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Il 5 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato la sentenza di assoluzione rispetto ai fatti di reato avvenuti il 19 giugno 2024, depositata il 4 novembre 2024 dal Tribunale di Catanzaro, nonché la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 28 aprile 2025 di estinzione del reato di cui all’art. 187 comma VIII Dlgs 285/92 per esito positivo della messa alla prova.
6. Con ordinanza del 22 novembre 2024, n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
7. All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Occorre premettere che il provvedimento avversato, così come risulta testualmente, è stato adottato ai sensi dell’art. 13 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, a norma del quale “ Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per ((i delitti di cui all'articolo 73)) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie”.
Il secondo comma, poi, determina la durata minima del divieto in un anno e quella massima in cinque anni.
La norma citata pone due condizioni per l'adozione della misura:
a) la sussistenza di una o più denunce o condanne con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni di delitti in materia di stupefacenti; b) la valutazione fatta dal Questore sulla base degli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia in ordine alle ragioni di sicurezza.
2. Tanto chiarito, atteso l’espresso richiamo fatto dal Questore alla disposizione citata, nonché l’analisi contenutistica aderente al dettato normativo invocato, il provvedimento adottato non è riconducibile alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti cui fa riferimento la parte ricorrente, trattandosi più propriamente di un provvedimento tipico disciplinato in tutti i suoi aspetti dal legislatore.
3. Da ciò se ne inferisce l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso nonché del quinto.
4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui è eccepito l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità e irrazionalità del provvedimento, è infondato.
Dalla lettura del provvedimento, infatti, risulta evidente la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dall’art. 13 D.l. 20 febbraio 2017 n. 14, adeguatamente considerati dall’amministrazione resistente. Infatti il Questore ha posto a fondamento del provvedimento la presenza di precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente, quali truffa, possesso di segni distintivi contraffatti e reato di rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla guida di un veicolo, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio avvenuta in un’area cittadina ad elevata presenza di persone e posizionata in prossimità di numerosi locali pubblici o aperti al pubblico. In verità il quadro complessivo delineato dal Questore risulta anche più ampio di quanto preteso dalla disposizione applicata, atteso che la stessa richiede, come detto, esclusivamente la denuncia o condanna per reati in materia di stupefacenti intervenute nel triennio per condotte avvenuta nei pressi di luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre, nel caso di specie, la denuncia per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti per uso spaccio si accompagna ai precedenti di polizia e giudiziari che, pertanto, completano un quadro di pericolosità sociale a più ampio spettro e giustificano, sotto il profilo della proporzionalità, la durata della misura adottata.
4.1. Emerge altresì dalla lettura del provvedimento che l’amministrazione ha ragionevolmente formulato il giudizio di pericolosità rispetto alla sicurezza pubblica, laddove ha valorizzato i luoghi ove è avvenuto l’arresto in flagranza, ossia in un’area dove sono ubicati esercizi commerciali frequentati da numerosi giovani nelle ore serali e notturne, nonché l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, distante circa 50 metri dal luogo dell’arresto.
4.2. Né la valutazione svolta dall’amministrazione è scalfita dai rilievi mossi dal ricorrente:
- la circostanza che il giudizio penale per reato di truffa si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a seguito di remissione della querela, è infatti irrilevante ai fini del giudizio espresso dal Questore, non essendo idonea a rimuovere la materialità del fatto e tenuto conto altresì che il provvedimento, ben avrebbe potuto essere adottato anche sulla base della mera denuncia per il reato di detenzione di stupefacenti per uso spaccio;
- medesime considerazioni valgono per la pronuncia di estinzione, a seguito di positivo esito della messa alla prova, del reato per rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla guida;
- del pari irrilevante è la riduzione dei capi di imputazione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, nonché l’assoluzione rispetto alla detenzione domiciliare, e tenuto conto che si tratta di pronunce sopravvenute rispetto al provvedimento oggi sub iudice , come tali idonee semmai a costituire il fondamento per una rivalutazione in sede di riesame.
5. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LM | GE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.