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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice nella causa iscritta al n.r.g. 2641/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LUISA
RICORRENTE contro
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CARUNA LAURA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e contraevano matrimonio civile a Bormio-SO in Parte_1 Controparte_1 data 22.12.15 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bormio-SO al numero 12 Parte II serie C dell'anno 2015).
La ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge. Il resistente si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
A seguito dell'udienza del 16.9.25, il giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio in ordine alla giurisdizione sulla domanda di separazione e, in caso di sussistenza, per la relativa pronuncia.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per dirimere la questione sono le seguenti:
− La ricorrente è cittadina russa (cfr. verbale del 16.9.25);
− Il resistente è cittadino ucraino (ibidem);
− Il matrimonio è stato celebrato in Italia il 22.12.15;
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− La vita coniugale si è svolta in Italia;
− I coniugi sono residenti a [...]; il resistente ha anche un domicilio registrato in Ucraina nella regione di Trnopil, provincia di Ternopil, villaggio di Chenykhivtsi, via Ivana Franka 47 (doc. 6 res.);
− Il 24.2.25 il resistente registrava un ricorso di divorzio dinanzi al Tribunale distrettuale di Zbarash della regione di Ternopil;
− Il 13.3.25 la ricorrente iscriveva a ruolo il presente ricorso;
− Il 21.5.25 il Tribunale ucraino pronunciava il divorzio, accertando che «la convenuta non si è presentata all'udienza per motivi sconosciuti al tribunale, nonostante sia stata debitamente informata circa la data, l'ora e il luogo dell'udienza. La convenuta non ha presentato una memoria difensiva. Il tribunale, sulla base dell'articolo 280 del Codice di Procedura Civile dell'Ucraina, ritiene opportuno procedere con l'esame contumaciale della causa» (doc. 2 res.);
− La sentenza, passata in giudicato, era trascritta nei registri dello stato civile italiani (doc.
3-4 res.).
3.
3.1. Le parti discutono sulla riconoscibilità in Italia della sentenza ucraina di divorzio, ai sensi dell'art. 64 della Legge n. 218/95. La norma prevede, tra gli altri requisiti, che: «La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano».
Pertanto, occorre porsi dal punto di vista del giudice ucraino, applicando però le regole italiane sulla giurisdizione, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8038/11: «In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, emesse in un Paese extraeuropeo, l'art. 64 lettera a) della legge 31 maggio 1995, n. 218, richiede che il giudice che abbia pronunciato tale sentenza fondi la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero» (rv. 616835; cfr. anche Cass. n. 22828/19).
3.2. Con riguardo al vincolo matrimoniale, il Regolamento UE 2019/1111 – cui sono soggette le azioni proposte dopo il 1.8.22 (art. 100) e che prevale sulle norme rimaste nella Legge n. 218/95 – si applica «alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale», inclusi «a) il diritto di affidamento e il diritto di visita» ed escluse «e) le obbligazioni alimentari» (art. 1).
L'art. 3 stabilisce che: «
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini».
Nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, perché: (a) (i) la residenza abituale dei coniugi non è in Ucraina;
(ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi non era in Ucraina;
(iii) il convenuto nel processo ucraino (cioè la moglie) non ha residenza abituale in Ucraina;
(iv) la domanda non è congiunta;
(v) l'attore nel processo ucraino (cioè il marito) non ha la residenza abituale in Ucraina, ma una mera registrazione di un indirizzo, che a prescindere dal termine usato nel doc. 6 res. deve intendersi al più come un domicilio, vivendo egli in Italia;
(vi) idem; (b) i coniugi non hanno entrambi la cittadinanza ucraina. Ne consegue che il Tribunale ucraino non soddisfa i parametri italiani per la giurisdizione.
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Queste considerazioni rendono non riconoscibile in Italia la sentenza di divorzio, a prescindere dalle ulteriori indagini sulla difesa in contumacia e sull'ordine pubblico.
3.3. A contrario, sussiste la giurisdizione italiana sul vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 3 cit. lett. a) i), poiché entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Italia (concetto da intendersi in senso sostanziale e non contestato).
3.4. A valle, occorre domandarsi quale sia la legge applicabile, ossia se il giudice italiano, dotato di giurisdizione, debba utilizzare le norme italiane ovvero quelle straniere.
L'art. 31 della Legge n. 218/95 – nella versione modificata dal D.Lgs. n. 149/22, applicabile ai ricorsi presentati successivamente al 28/2/23 – recita: «
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni».
L'art. 8 del Regolamento UE 2010/1259 cit. prevede che, in mancanza di accordo tra i coniugi, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
Ergo, dovendosi fare nuovamente riferimento alla residenza abituale dei coniugi, la legge applicabile è quella italiana. È irrilevante, d'altronde, la circostanza che il Paese estero non appartenga all'Unione Europea, posto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, la legge determinata come sopra si applicherebbe anche laddove fosse quella di uno Stato non membro, in forza del c.d. carattere universale della norma applicabile.
Per quanto precede, sulla separazione esiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. Non compete però a questo giudizio l'eventuale cancellazione della trascrizione eseguita nei registri dello stato civile italiani.
4. Nel merito, il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
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, nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio civile a Bormio-SO in data 22.12.15 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bormio-SO al numero 12 Parte II serie C dell'anno 2015); dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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