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4 marzo 1986
4 marzo 1986
Art. 3.
I. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2018, n. 1620Provvedimento: Pubblicato il 14/03/2018 N. 01620/2018REG.PROV.COLL. N. 02928/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2013, proposto da: Angelo NT SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Amina L'Abbate in Roma, Corso del Rinascimento, 11; contro Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Caprioli e Pier Luigi …Leggi di più...
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