Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1986, n. 27
Articolo 2
Versione
4 marzo 1986
Art. 3.
I. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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