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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATELANI PIERO ( e dell'avv. CATELANI CARLO C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
CARPENITO BEATRICE ( , C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
CARPENITO BEATRICE ( , C.F._5
appellati Conclusioni per «la Corte d'Appello di Firenze voglia accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito in tesi: respingere ogni domanda di parte attrice
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite per il primo e secondo grado.
In ipotesi: limitare la somma dovuta a parte attrice e Controparte_1
all'importo di Euro 2.000,00 quale residuo capitale, Controparte_2 compensando tra le parti le spese di lite del primo grado.
Con vittoria di spese e competenze per il grado di appello.
In ipotesi ulteriormente subordinata: limitare la somma dovuta a parte attrice e all'importo di Euro 2.000,00 quale Controparte_1 Controparte_2 residuo capitale, ed all'importo di Euro 5.940,72 quali interessi al tasso legale calcolati come in narrativa, compensando tra le parti le spese di lite del primo grado.
Con vittoria di spese e competenze per il grado di appello»; per e «piaccia all'Ill.ma Corte adita, Controparte_1 Controparte_2 contrariis reiectis:
− in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
− in via preliminare: accertare ai sensi degli artt. 329, comma 2 cpc e
342 cpc l'omessa impugnazione del capo della sentenza nella parte in cui ha ricondotto il prestito elargito al IGnor al contratto di mutuo e CP_2 conseguentemente dichiarare il giudicato su tale statuizione;
pag. 2/20 − in via principale: 1) in tesi accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis cpc, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
2) in ipotesi dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342, cpc, per le motivazioni esposte nel presente atto, nonché l'inammissibilità ex art. 345 cpc del terzo motivo di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
− in via subordinata, dichiarare inammissibile e/o infondato il terzo motivo di appello ex art. 345 cpc e rigettare gli ulteriori motivi perché infondati e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 3368 del 2021 del Tribunale Parte_1 di Firenze, con la quale è stato condannato a pagare a e Controparte_1 euro 45.901,22, oltre interessi fino al soddisfo come da Controparte_2 domanda subordinata e spese, quale importo dovuto in virtù di un contratto di mutuo, avendo questi ultimi versato euro 75.000,00 ed euro 150.000,00 rispettivamente nel gennaio e giugno 2005 per permettere all'odierno appellante di acquistare un immobile.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, i hanno domandato: i) in tesi di accertare e dichiarare che le Parte_2 parti in causa hanno concluso un contratto di mutuo per la somma di euro
225.000,00 in capitale e interessi al tasso convenzionale del 4,01% e che tale prestito è stato restituito nella minor somma di euro 223.000,00; e conseguentemente i.a) condannare a restituire euro 79.188,21 Parte_1 alla luce degli interessi convenzionalmente pattuiti e tenendo conto dei rimborsi effettivamente effettuati;
i.b) in ipotesi, condannare il alla CP_2 restituzione di euro 62.191,00 tenendo conto degli interessi convenzionalmente pattuiti e del piano di rientro originario;
i.c) in denegata pag. 3/20 ipotesi, condannarlo alla restituzione di euro 45.901,22 quale quota di capitale e interessi legali, oltre interessi legali che matureranno fino al soddisfo.
si è costituito in giudizio e ha riconosciuto di aver ricevuto Parte_1 da sua sorella, e dal cognato, , euro Controparte_2 Controparte_1
225.000,00 per l'acquisto di un immobile.
L'odierno appellante, tuttavia, ha sostenuto di aver estinto tutto il suo debito (con più di due anni di anticipo rispetto a quanto pattuito), sostenendo di aver consegnato alla sorella euro 2.000,00 – ovvero la quota capitale in contestazione – in contanti e affermando che, in virtù del contesto familiare nel quale era avvenuto il prestito, non fossero dovuti interessi.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse fornito prova Parte_1 dell'«avvenuta restituzione della somma di € 2000 in contestazione, in contanti, alla sorella Esito negativo ha avuto, in particolare, Controparte_2
l'interrogatorio formale della sig.ra deferito sul punto (“non è Controparte_2 vero, si è sempre fatto tutto tramite bonifici”)».
Il giudice di prime cure ha evidenziato, tra l'altro, come «[l]a circostanza
[…] risulta[sse] già di per sé scarsamente verosimile, essendo tutte le restanti restituzioni avvenute con modalità diversa e tracciabile, cioè tramite bonifici bancari».
Il giudice di prime cure ha, inoltre, ritenuto che, nel caso di specie, mancassero: i) una specifica pattuizione relativa agli interessi extralegali, ex art. 1284 c.c., che nemmeno potesse «evincersi in modo certo in via indiretta
(ammesso che ciò sia possibile) dalla documentazione prodotta dagli attori, nella quale si fa riferimento soltanto al fatto che la restituzione del prestito era dovuta a rate, e con il pagamento di “interessi”»; ii) una specifica pattuizione circa la gratuità del mutuo.
Tanto considerato, il Tribunale ha ritenuto dovuti gli interessi legali, osservando che «Il carattere “familiare” del rapporto non vale certo, di per sé,
pag. 4/20 a superare la […] presunzione di onerosità [ex art. 1815 c.c.], tanto più che nella nota del 12 novembre 2006 […] il riferendosi al cognato CP_2 testualmente dichiara “mi ha dato un prestito con gli interessi”, a evidente conferma che non si trattava [di] un mutuo gratuito», condannando il CP_2 alla restituzione, in favore della sorella e del cognato, di euro 45.901,22
(quota residua di capitale di euro 2.000,00 e interessi legali) «come da relazione tecnica di parte allegata [dai ] […], oltre interessi Parte_3 legali sino al saldo» (tabella n. 3 allegata al doc. 12, atto di citazione in primo grado . Parte_2
Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che «[t]ale relazione […] non [fosse] stata contestata in modo minimamente specifico [da , né con Parte_1 riferimento alle date delle parziali restituzioni, come ivi indicate, né in relazione al calcolo degli interessi legali, essendo l'unica contestazione riferita al fatto che si tratterebbe di calcoli effettuati sulla base di presupposti errati essendo il mutuo gratuito […]».
Le spese di lite sono state, per la metà, compensate tra le parti e per la parte restante poste a carico di Parte_1
Avverso tale decisione quest'ultimo ha interposto appello, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. Errata valutazione circa la mancata integrale restituzione del capitale
– errata valutazione del versamento di euro 2.000,00 in contanti;
2. Errata valutazione circa la debenza degli interessi legali;
3. Errata quantificazioni delle somme dovute per interessi legali – errata valutazione circa l'esigibilità delle somme.
I tre motivi di gravame sono affiancati alla richiesta di modifica della pronuncia in ordine alle spese di lite.
Si sono costituiti e contestando tutti i Controparte_1 Controparte_2 motivi di censura, nonché, in tesi, l'ammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis
e 342 c.p.c., nonché per violazione, sotto plurimi profili, dell'art. 345 c.p.c.
pag. 5/20 Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Deve preliminarmente rilevarsi la formazione del giudicato sulla qualificazione giuridica del Tribunale – che ha inquadrato il rapporto giuridico intercorso tra le parti in termini di mutuo – non avendo l'appellante impugnato la sentenza sul punto.
Occorre a tal proposito rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che «[… i]l potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va […] coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché, con riferimento all'appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione operata dal primo giudice» (Cass., n. 6712 del 2001, in massima).
Sempre preliminarmente, deve altresì disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348-bis c.p.c. e 342 c.p.c., sollevata dagli odierni appellati.
L'eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha inoltre consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
pag. 6/20 Va, inoltre, disattesa, nei termini che seguono, l'eccezione d'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli odierni appellati.
Per quanto non abbia contestato la «quantificazione degli Parte_1 interessi legali contenuta nella perizia depositata in primo grado [dal CP_1
e dalla e, sempre per la prima volta in sede di impugnazione, [abbia] CP_2 proposto una diversa quantificazione di tali interessi legali, producendo nuova documentazione (cfr. doc. n.
3 - atto di citazione in appello “foglio di calcolo per interessi su singole rate dalle rispettive scadenze”)» (Comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 3), ha chiarito la Parte_2
Corte di legittimità che «[l]a consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello» (Cass. n.
1614 del 2022, in massima).
Merita, inoltre, rammentare quanto recentemente ribadito dalla stessa
Corte: «[l]'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame» (Cass. n. 30129 del 2024, in massima;
Cass. n. 9202 del
2018, in massima). sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo Parte_1 grado ha contestato l'an debeatur relativo agli interessi sostenendo che gli accordi prevedessero che «l'importo avuto in prestito sarebbe stato pag. 7/20 integralmente restituito entro il 25° anno della figlia, ovvero entro 12 anni come si ricava dai documenti […], i quali, lungi da costituire la dimostrazione di un impegno formale, rappresentano invece la prova del carattere familiare e atipico del rapporto, che deve […] essere valutato con un metro adeguato ad un ambiente bonario, non soggetto a norme rigide ed a vincoli formali. In tale rapporto mai si parlò di interessi […]»; ha specificato inoltre il che «al CP_2 riguardo sono del tutto irrilevanti i conteggi [da lui] non riconosciuti, effettuati
[… dai in modo formale ed unilaterale, che rinnegano Parte_2 completamente la vera natura del prestito, il quale aveva soltanto lo scopo di aiutare un familiare in difficoltà […]» (Comparsa di costituzione e risposta, primo grado, pagg. 3, 6 e 7). Parte_1
Tanto considerato, la quantificazione degli interessi legali non può che ritenersi in «rapporto di diretta connessione» con l'an debeatur, costituendone
«necessario antecedente logico e giuridico» ed il giudice di appello può, pertanto, riesaminare la statuizione concernente la quantificazione degli interessi legali.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il lamenta l'errata CP_2 valutazione circa la mancata integrale restituzione del capitale e, dunque,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla consegna, brevi manu, alla sorella di euro 2.000,00 in contanti. Sostiene a Controparte_2 tal proposito che «la natura familiare ed informale del rapporto, la ricostruzione circostanziata effettuata […] e la dicitura a saldo contenuta nell'ultimo bonifico avrebbero […] dovuto indurre il Giudice ad una diversa valutazione» anziché decidere considerando la «mancanza della prova documentale circa tale pagamento ed alla luce dell'interrogatorio formale della
IG.ra (la quale ha negato il pagamento)» (Citazione in Controparte_2 appello, pag. 3). Sostiene il NO di aver «analiticamente Parte_1 circostanziato tale pagamento, precisando che esso è avvenuto nel mese di dicembre 2006, ossia subito dopo che egli aveva ricevuto la lettera della sorella data[ta] 8.11.2006 con la quale lo rimproverava per la CP_2
pag. 8/20 mancata consegna di somme (l'ultimo versamento di € 3.000,00 effettuato da risaliva al 13.3.2006, ovvero a circa otto mesi prima, mentre quello Pt_1 precedente di € 2.000,00 era avvenuto il 9.11.2005, e cioè un anno prima)».
Insiste il NO evidenziando che «[l]a lettera del 8.11.2006 peraltro è l'unica lettera inviata, per l'intera durata del rapporto, dalla controparte per sollecitare la restituzione delle somme» e che «tale circostanza merita di essere adeguatamente tenuta in considerazione in quanto costituisce una chiara dimostrazione dell'informalità del rapporto […] in quanto non vi era alcuna scadenza a carico del IG. , rendendo pertanto plausibile che lo Parte_1 stesso «appena ricevuta la lettera, si sia attivato per effettuare un pagamento alla sorella, ed è altrettanto plausibile che ciò sia avvenuto di persona, brevi manu».
Sostiene, dunque, l'odierno appellante che «il fatto che alla lettera non abbia fatto seguito alcun ulteriore sollecito costituisce un ulteriore indizio che fa ritenere come avvenuto il pagamento in contanti» così come «dimostrazione documentale dell'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute, e dunque anche del versamento di euro 2.000,00 in contanti, è costituito dalla dicitura “a saldo” indicata nell'ultimo pagamento effettuato in data
28.11.2014».
Il motivo è destituito di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare che il non ha fornito alcuna CP_2 prova relativa alla consegna di euro 2.000,00 in contanti alla sorella . CP_2
Come osservato dal giudice di prime cure, «[e]sito negativo ha avuto, in particolare, l'interrogatorio formale della sig.ra deferito sul Controparte_2 punto (“non è vero, si è sempre fatto tutto tramite bonifici”)», inoltre, «[l]a circostanza […] risultava già di per sé scarsamente verosimile, essendo tutte le restanti restituzioni avvenute con modalità diversa e tracciabile, cioè tramite bonifici bancari».
pag. 9/20 Ebbene, dagli estratti conto attestanti i rimborsi effettuati da
[...]
allegati dai e emergono ben cinquanta operazioni Pt_1 CP_1 CP_2 bancarie, irregolari sia nell'importo (da euro 1.000,00 a euro 67.000,00) che nelle tempistiche (si vedano i n. 10 bonifici nell'anno 2007 e nessun bonifico nel 2013), la cui somma ammonta ad euro 223.000,00 a dimostrazione che solo gli euro 2.000,00 in contestazione sarebbero stati consegnati in contanti, direttamente alla sorella e senza tracciabilità dell'operazione.
Circa la dicitura “a saldo” indicata nel pagamento del 28 novembre 2014
(il penultimo pagamento ricondotto al essendovene un altro CP_2 immediatamente successivo in pari data, si veda il doc. n. 13, ultima pagina, atto di citazione, primo grado, occorre ricordare che la Parte_2 giurisprudenza di legittimità ha recentemente rammentato che «[l]a causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso» (Cass., n. 20052 del 2024, in massima).
Ebbene, l'elemento indiziario in questione è smentito dall'ulteriore pagamento effettuato successivamente e tracciato, di cui s'è poc'anzi detto, cui aggiungere il rilievo che sono tutti, e in numero rilevante, stati effettuati con modalità diversa, ossia mediante bonifico e non in contanti brevi manu, onde l'impossibilità d'identificare un panorama indiziario che deponga inequivocabilmente nel senso di confortare l'assunto dell'appellante e non, piuttosto, quello contrario.
Ne consegue che risulta corretta la condanna di alla Parte_1 restituzione di euro 2.000,00 quale quota residua del capitale.
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'errata CP_2 valutazione circa la debenza degli interessi legali. Sostiene a tal proposito che
«le modalità di consegna delle somme e della relativa restituzione, il carattere pag. 10/20 familiare del rapporto, il comportamento tenuto dalle parti e le affermazioni contenute nelle lettere prodotte in atti, dimostrano invece che nel caso di specie era stata concordata unicamente la restituzione della somma capitale, senza che sia stato pattuito alcun tipo di interessi»; ritiene il NO che «[i]l fatto che fosse dovut[a] solo la restituzione del capitale è dimostrato poi dalla lettera [da lui] scritta […] il 7.7.2005, […] ove lo stesso fferma che sarà Pt_1 sua cura restituire il prestito;
egli specifica poi che la sorella avrebbe potuto rivalersi per il saldo di quanto prestato […rendendo così…] evidente che viene fatto unicamente riferimento alla somma ottenuta in prestito (“il prestito” …
“saldo di quanto prestato”), senza parlare in alcun modo di interessi, a dimostrazione del fatto che gli stessi non erano stati pattuiti, né in misura convenzionale né in misura legale» (atto di citazione in appello, pagg. CP_2
6-7 con riferimento al doc. 4, atto di citazione primo grado). Parte_2
Sostiene, infine, il che «le diffide inviate tramite il legale Avv. CP_2
Zacchi fanno unicamente riferimento a presunti interessi convenzionali (mai pattuiti come del resto correttamente affermato dal Tribunale) e non agli interessi legali, che sono stati richiesti per la prima volta solo nel presente giudizio, senza che la relativa domanda sia stata mai formulata in sede stragiudiziale» (atto di citazione in appello, p. 7). CP_2
Il motivo è infondato.
Preme in primo luogo evidenziare che le diffide dei IG.ri Parte_2 rispettivamente del 6 novembre 2017 e del 20 dicembre 2017 si riferiscono al solo computo degli interessi convenzionali, ma l'invito alla negoziazione assistita dell'11 aprile 2018 premette chiaramente che «[…] sarà formulata sia domanda principale per euro 62.191,00 […], per capitale e interessi convenzionali pattuiti tra le parti, sia domanda subordinata per euro
45.901,22 […] per capitale e interessi legali maturati alla data dell'ultimo pagamento, oltre ai maturandi fino all'effettivo soddisfo;
[…]» ad evidente riprova che la discussione sugli interessi legali è stata aperta anche in sede pag. 11/20 stragiudiziale, ma con esito negativo (docc. 10 e 11 atto di citazione CP_3
primo grado).
[...]
Ad ogni buon conto, occorre rammentare che l'art. 1815, primo comma,
c.c., rubricato «Interessi» e relativo al mutuo, ovvero alla disciplina applicabile al caso di specie, come sopra motivato, stabilisce che «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284».
Tanto premesso, dai documenti allegati in primo grado dalle parti – e principalmente dai IG.ri – non può desumersi una diversa e Parte_2 univoca volontà delle parti volta a connotare di gratuità il mutuo.
Anzi, è proprio lo stesso che il 12 novembre 2006 (doc. 5, Parte_1 atto di citazione primo grado) scrive: «La casa poi non è che Parte_2 me l'ha data [ovvero il cognato ]: mi ha dato un CP_1 Controparte_1 prestito con gli interessi per acquistarla», tra l'altro evidentemente consapevole del rilievo di mettere una tale affermazione per iscritto alla luce delle rassicurazioni date alla sorella nella lettera del 7 luglio 2005 nella quale riconosceva il debito comunicando l'avvenuto acquisto dell'immobile e chiosando come segue: «avere qualcosa di scritto rend[e] più tranquilla sia la mia che la tua posizione» (doc. 4, atto di citazione . Parte_2
Inoltre, in materia di saggio di interessi la Corte di legittimità ha chiarito che «[i]n tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione» (Cass. n.
96 del 2022, in massima).
pag. 12/20 Ne consegue che, in mancanza di una pattuizione relativa alla gratuità del mutuo o di una convenzione relativa a interessi ultralegali dal contenuto
«assolutamente univoco», sono dovuti gli interessi in misura legale.
La censura deve pertanto essere respinta.
4. Con il terzo motivo di appello lamenta l'errata Parte_1 quantificazione delle somme dovute per interessi legali. Sostiene in proposito che «il Giudice di Primo Grado ha acriticamente condiviso quanto sostenuto nella perizia di parte prodotta dagli attori, riconoscendo l'importo ivi indicato di Euro 45.901,22 comprensiv[o] della quota residua di capitale per Euro
2.000,00; da ciò deriva che il Tribunale ha riconosciuto a titolo di interessi legali la somma di Euro 43.901,22»; insiste il che «[i]l Tribunale ha CP_2 liquidato l'importo indicato nella perizia, limitandosi ad affermare che tale perizia non sarebbe stata specificatamente contestata con riferimento al calcolo degli interessi legali, in quanto sarebbero stati contestati solo i presupposti perché il mutuo sarebbe stato gratuito». Sostiene, inoltre, che «la perizia di parte è errata proprio nei presupposti perché calcola gli interessi sull'intera somma erogata, partendo dalla data di consegna e dunque senza rispettare il principio statuito dall'art. 1282 c.c. secondo cui solo le somme liquide ed esigibili producono interessi legali».
Sostiene, in aggiunta, che «secondo la prospettazione di parte attrice […] la somma ottenuta in prestito [dovesse essere restituita] con rate semestrali a partire dal secondo anno e cioè da luglio 2006, rate che la stessa parte attrice quantifica in Euro 24.000,00 per la prima (scadenza luglio 2006) ed
Euro12.000,00 per le altre», facendo da ciò conseguire che «le uniche somme liquide sono quelle portate dalle rate, ma non certo l'intero capitale;
è infatti pacifico che i termini rateali sono […] posti a garanzia del debitore che ha tempo sino alla scadenza della rata per pagare la somma indicata» (atto di citazione in appello, pag. 9). CP_2
Il motivo è parzialmente fondato.
pag. 13/20 Preme, preliminarmente, rammentare quanto di recente ricordato dalla
Corte di legittimità in funzione nomofilattica: «[n]ell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale»
(Cass. n. 29288 del 2024, in massima).
Dalla lettera inviata dal alla sorella, datata 7 luglio 2005, si CP_2 evince che le parti avevano stabilito che «[c]ome d'accordo sarà mia cura restituire con rate semestrali il “prestito” nell'arco di tempo di 12 anni
(secondo i calcoli fatti per la rateazione) il mio debito si estinguerà a luglio
2017» (doc. 4, atto di citazione primo grado). Parte_2
Come sopra rammentato, nella lettera del 12 novembre 2006 il CP_2 riconosce la debenza di interessi e precisa che «gli accordi erano che il primo anno, calcolato luglio-luglio, non [avrebbe] pagato (comprati i mobili, sistemati, etc.); [avrebbe] incominciato [a pagare] dal secondo [anno] cioè da luglio 06 al luglio 07». Contestualmente dichiara il di aver «restituito CP_2 già 8000 […] cont[ando] di essere a luglio 07 a 24000 come da impegno preso»
(doc. 5, atto di citazione primo grado). Parte_2
In difetto di contestazioni stragiudiziali del tenore delle citate missive, la ricostruzione della volontà delle parti nel momento storico di riferimento e alla luce del presente giudizio è caratterizzata da quanto segue:
- i IG.ri hanno consegnato a euro Parte_2 Parte_1
225.000,00 per l'acquisto di un immobile: il prestito deve qualificarsi quale mutuo (qualificazione coperta dal giudicato);
- in mancanza di evidenze relative alla gratuità del mutuo (e a un saggio di interessi ultralegali assolutamente univoco) sono dovuti gli interessi in misura legale;
pag. 14/20 - il quantum debeatur doveva essere restituito a partire dal luglio 2006 fino al luglio 2017 con rate semestrali;
- l'importo della prima rata con scadenza luglio 2007 era di euro
24.000,00;
- in linea capitale, residua un debito di euro 2.000,00 del nei CP_2 confronti dei Parte_2
Deve ritersi applicabile al caso di specie l'art. 1194 c.c., in base al quale
«[i]l debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».
Ebbene, la rateizzazione che emerge dai documenti prodotti è, dunque, la seguente:
Rate Scadenza Importo
I RATA LUGLIO 2007 Euro 24.000,00
II RATA GENNAIO 2008 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
III RATA LUGLIO 2008 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
IV 009 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
V RATA LUGLIO 2009 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2010 Non determinabile in maniera univoca Parte_5 dalla documentazione prodotta.
VII RATA LUGLIO 2010 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
VIII RATA GENNAIO 2011 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
IX RATA LUGLIO 2011 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
X 012 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
XI RATA LUGLIO 2012 Non determinabile in maniera univoca pag. 15/20 dalla documentazione prodotta.
XII RATA GENNAIO 2013 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XIII RATA LUGLIO 2013 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2014 Non determinabile in maniera univoca Controparte_4 dalla documentazione prodotta.
XV RATA LUGLIO 2014 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XVI 015 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
XVII RATA LUGLIO 2015 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XVIII RATA 2016 Non determinabile in maniera univoca Pt_4 dalla documentazione prodotta.
XIX RATA LUGLIO 2016 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2017 Non determinabile in maniera univoca Controparte_5 dalla documentazione prodotta.
XXI RATA LUGLIO 2017 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
Tuttavia, è indubbio che i pagamenti non siano stati regolari. Come già ricordato, dall'agosto del 2005 al novembre 2014 il ha provveduto con CP_2
n. 50 operazioni bancarie alla restituzione di euro 223.00,00.
Appare, inoltre, palese che da parte dei mutuanti vi sia stata tolleranza nei confronti del mutuatario. Da un lato, non emergono, prima dell'anno
2017, sostanziali rimproveri circa l'irregolarità nel restituire il quantum debeatur, dall'altro, emerge consenso circa il fatto che il imputasse i CP_2 pagamenti al capitale anziché agli interessi. Nell'intimazione di pagamento del
20 dicembre 2017 dei nei confronti del debitore si legge che Parte_2
«alla data dell'ultimo versamento […] risultano ancora dovuti dal IG.
[...] euro 4.000 a titolo di capitale [ricalcolati poi in euro 2.000,00] ed Pt_1 euro 63.000,00 a titolo di interessi [convenzionali]» (doc. 8 atto di citazione primo grado). Parte_2
pag. 16/20 Tali comportamenti, anche successivi alla conclusione del contratto, non possono essere ignorati alla luce dell'art. 1362, comma 2, c.c., che nella specie costituisce criterio ermeneutico dirimente, statuendo che: «Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
Ebbene, allineando l'iniziale accordo tra le parti, così come emergente dalla documentazione acquisita, i pagamenti effettivi corrisposti dal e CP_2
i comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto, si ottiene la seguente rateizzazione ed il seguente computo degli interessi legali:
Scadenza Quantum Interessi Effettivo (data antecedente Capitale residuo corrisposto legali Rate periodo di e più prossima (euro) riferimento alle scadenze (euro) (euro) pattuite)
I RATA
2007 dal luglio 2006 26.000,00 5.702,05 199.000,00 Pt_6 al 06/07/2007
II 2008 dal 07/07/2007 10.000,00 2.461,60 189.000,00 Parte_4 al 03/01/2008
III RATA LUGLIO 2008 dal 04/01/2008 6.000,00 1351,48 183.000,00 al 31/03/2008
IV RATA 2009 dal 01/04/2008 5.000,00 3.730,19 178.000,00 Pt_4 al 05/12/2008
V RATA 2009 dal 06/12/2008 10.500,00 2.545,64 167.500,00 Pt_6 al 29/05/2009
2010 dal 30/05/2009 9.000,00 3.088,42 158.500,00 Parte_5 al 28/01/2010
VII RATA 2010 dal 29/01/2010 3.000,00 664,40 155.500,00 Pt_6 al 01/07/2010
VIII 2011 dal 02/07/2010 18.000,00 954,30 137.500,00 Parte_4 al 28/01/2011
IX RATA LUGLIO 2011 dal 29/01/2011 28.500,00 418,15 109.000,00 al 13/04/2011
X 2012 dal 14/04/2011 Non
109.000,00 Parte_4 al gennaio 2012 risultano pagamenti pag. 17/20 XI RATA 2012 dal 14/04/2011 8.000,00 2.303,93 101.000,00 Pt_6 al 31/05/2012
XII RATA 2013 dal 01/06/2012 2.000,00 843,97 99.000,00 Pt_4 al 01/10/2012
XIII RATA 2013 dal 02/10/2012 Non
99.000,00 Pt_6 al luglio 2013 risultano pagamenti
XIV 2014 dal 02/10/2012 67.000,00 3.123,24 32.000,00 Parte_4 al 14/01/2014
XV RATA 2014 dal 15/01/2014 19.000,00 118,36 13.000,00 Pt_6 al 30/05/2014
XVI RATA 2015 dal 31/05/2014 11.000,00 64,47 2.000,00 Pt_4 al 28/11/2014
(data ultimo pagamento)
XVII RATA 2015 Pt_6
XVIII GENNAIO 2016
RATA
XIX RATA LUGLIO 2016
XX RATA GENNAIO 2017
XXI RATA LUGLIO 2017
Come noto, la formula matematica da applicare per il calcolo degli interessi è la seguente:
Laddove l'ammontare degli interessi legali (I) è dato dal capitale/capitale residuo (C) moltiplicato per il saggio di interesse stabilito ogni anno dal
Ministro del tesoro (S) – sul quale vi è accordo tra le parti in causa – moltiplicato per i giorni di maturazione degli interessi (t), il tutto diviso per
36.500, ovvero il numero dei giorni che compongono l'anno civile moltiplicato per cento, dal momento che il tasso (o saggio) di interesse è espresso in percentuale.
pag. 18/20 A mero titolo esplicativo gli interessi legali riferibili alla prima rata sono così calcolati:
Laddove, inizialmente, il capitale/capitale residuo è di euro 225.000,00, il tasso legale stabilito dal Ministro del tesoro sia nel 2006 che nel 2007 è
2,5%, che risulta anche dai calcoli allegati da entrambe le parti in giudizio
(doc. 12, atto di citazione, primo grado e doc. 3, atto di citazione in appello) e
370 è il numero di giorni, ovvero quelli che intercorrono tra il 1 luglio 2006 data di inizio della restituzione fino al 6 luglio 2007, data antecedente e più prossima alla scadenza pattuita, il tutto diviso per il numero di giorni dell'anno civile moltiplicati per cento per le ragioni addotte.
Tutto ciò premesso, la quantificazione degli interessi legali deve essere riformata e il va condannato a pagare agli appellati, in solido tra loro, CP_2 la somma di euro 29.370,2 (quota residua di capitale di euro 2.000,00 e interessi in misura legale), oltre interessi, sempre in misura legale, sulla sola somma per capitale, così come richiesto, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
5. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022; analogamente, Cass. n. 23877 del
2021).
Nel caso in esame la riforma parziale della sentenza comporta la necessità di rivedere il regime delle spese, che deve comunque orientarsi in base alla soccombenza, da ravvisarsi comunque in capo all'odierno appellante, seppur per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello di pag. 19/20 cui alla sentenza di primo grado. Ciò che induce a confermare quanto statuito dal giudice di prime cure quanto alla disposta compensazione parziale e a liquidare in dispositivo le spese del presente grado di giudizio in applicazione dei valori minimi, atteso che la somma riconosciuta non è più vicina ai limiti superiori dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), bensì a quelli inferiori.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3368 del 2021 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ridetermina la condanna a carico di in favore di Parte_1
e in solido tra loro, nel minor Controparte_1 Controparte_2 importo di euro 29.370,2, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese di lite, che liquida per il giudizio di
[...] primo grado secondo quanto disposto dalla sentenza gravata e, per quello d'appello, in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATELANI PIERO ( e dell'avv. CATELANI CARLO C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
CARPENITO BEATRICE ( , C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
CARPENITO BEATRICE ( , C.F._5
appellati Conclusioni per «la Corte d'Appello di Firenze voglia accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito in tesi: respingere ogni domanda di parte attrice
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite per il primo e secondo grado.
In ipotesi: limitare la somma dovuta a parte attrice e Controparte_1
all'importo di Euro 2.000,00 quale residuo capitale, Controparte_2 compensando tra le parti le spese di lite del primo grado.
Con vittoria di spese e competenze per il grado di appello.
In ipotesi ulteriormente subordinata: limitare la somma dovuta a parte attrice e all'importo di Euro 2.000,00 quale Controparte_1 Controparte_2 residuo capitale, ed all'importo di Euro 5.940,72 quali interessi al tasso legale calcolati come in narrativa, compensando tra le parti le spese di lite del primo grado.
Con vittoria di spese e competenze per il grado di appello»; per e «piaccia all'Ill.ma Corte adita, Controparte_1 Controparte_2 contrariis reiectis:
− in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
− in via preliminare: accertare ai sensi degli artt. 329, comma 2 cpc e
342 cpc l'omessa impugnazione del capo della sentenza nella parte in cui ha ricondotto il prestito elargito al IGnor al contratto di mutuo e CP_2 conseguentemente dichiarare il giudicato su tale statuizione;
pag. 2/20 − in via principale: 1) in tesi accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis cpc, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
2) in ipotesi dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342, cpc, per le motivazioni esposte nel presente atto, nonché l'inammissibilità ex art. 345 cpc del terzo motivo di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
− in via subordinata, dichiarare inammissibile e/o infondato il terzo motivo di appello ex art. 345 cpc e rigettare gli ulteriori motivi perché infondati e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 3368 del 2021 del Tribunale Parte_1 di Firenze, con la quale è stato condannato a pagare a e Controparte_1 euro 45.901,22, oltre interessi fino al soddisfo come da Controparte_2 domanda subordinata e spese, quale importo dovuto in virtù di un contratto di mutuo, avendo questi ultimi versato euro 75.000,00 ed euro 150.000,00 rispettivamente nel gennaio e giugno 2005 per permettere all'odierno appellante di acquistare un immobile.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, i hanno domandato: i) in tesi di accertare e dichiarare che le Parte_2 parti in causa hanno concluso un contratto di mutuo per la somma di euro
225.000,00 in capitale e interessi al tasso convenzionale del 4,01% e che tale prestito è stato restituito nella minor somma di euro 223.000,00; e conseguentemente i.a) condannare a restituire euro 79.188,21 Parte_1 alla luce degli interessi convenzionalmente pattuiti e tenendo conto dei rimborsi effettivamente effettuati;
i.b) in ipotesi, condannare il alla CP_2 restituzione di euro 62.191,00 tenendo conto degli interessi convenzionalmente pattuiti e del piano di rientro originario;
i.c) in denegata pag. 3/20 ipotesi, condannarlo alla restituzione di euro 45.901,22 quale quota di capitale e interessi legali, oltre interessi legali che matureranno fino al soddisfo.
si è costituito in giudizio e ha riconosciuto di aver ricevuto Parte_1 da sua sorella, e dal cognato, , euro Controparte_2 Controparte_1
225.000,00 per l'acquisto di un immobile.
L'odierno appellante, tuttavia, ha sostenuto di aver estinto tutto il suo debito (con più di due anni di anticipo rispetto a quanto pattuito), sostenendo di aver consegnato alla sorella euro 2.000,00 – ovvero la quota capitale in contestazione – in contanti e affermando che, in virtù del contesto familiare nel quale era avvenuto il prestito, non fossero dovuti interessi.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse fornito prova Parte_1 dell'«avvenuta restituzione della somma di € 2000 in contestazione, in contanti, alla sorella Esito negativo ha avuto, in particolare, Controparte_2
l'interrogatorio formale della sig.ra deferito sul punto (“non è Controparte_2 vero, si è sempre fatto tutto tramite bonifici”)».
Il giudice di prime cure ha evidenziato, tra l'altro, come «[l]a circostanza
[…] risulta[sse] già di per sé scarsamente verosimile, essendo tutte le restanti restituzioni avvenute con modalità diversa e tracciabile, cioè tramite bonifici bancari».
Il giudice di prime cure ha, inoltre, ritenuto che, nel caso di specie, mancassero: i) una specifica pattuizione relativa agli interessi extralegali, ex art. 1284 c.c., che nemmeno potesse «evincersi in modo certo in via indiretta
(ammesso che ciò sia possibile) dalla documentazione prodotta dagli attori, nella quale si fa riferimento soltanto al fatto che la restituzione del prestito era dovuta a rate, e con il pagamento di “interessi”»; ii) una specifica pattuizione circa la gratuità del mutuo.
Tanto considerato, il Tribunale ha ritenuto dovuti gli interessi legali, osservando che «Il carattere “familiare” del rapporto non vale certo, di per sé,
pag. 4/20 a superare la […] presunzione di onerosità [ex art. 1815 c.c.], tanto più che nella nota del 12 novembre 2006 […] il riferendosi al cognato CP_2 testualmente dichiara “mi ha dato un prestito con gli interessi”, a evidente conferma che non si trattava [di] un mutuo gratuito», condannando il CP_2 alla restituzione, in favore della sorella e del cognato, di euro 45.901,22
(quota residua di capitale di euro 2.000,00 e interessi legali) «come da relazione tecnica di parte allegata [dai ] […], oltre interessi Parte_3 legali sino al saldo» (tabella n. 3 allegata al doc. 12, atto di citazione in primo grado . Parte_2
Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che «[t]ale relazione […] non [fosse] stata contestata in modo minimamente specifico [da , né con Parte_1 riferimento alle date delle parziali restituzioni, come ivi indicate, né in relazione al calcolo degli interessi legali, essendo l'unica contestazione riferita al fatto che si tratterebbe di calcoli effettuati sulla base di presupposti errati essendo il mutuo gratuito […]».
Le spese di lite sono state, per la metà, compensate tra le parti e per la parte restante poste a carico di Parte_1
Avverso tale decisione quest'ultimo ha interposto appello, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. Errata valutazione circa la mancata integrale restituzione del capitale
– errata valutazione del versamento di euro 2.000,00 in contanti;
2. Errata valutazione circa la debenza degli interessi legali;
3. Errata quantificazioni delle somme dovute per interessi legali – errata valutazione circa l'esigibilità delle somme.
I tre motivi di gravame sono affiancati alla richiesta di modifica della pronuncia in ordine alle spese di lite.
Si sono costituiti e contestando tutti i Controparte_1 Controparte_2 motivi di censura, nonché, in tesi, l'ammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis
e 342 c.p.c., nonché per violazione, sotto plurimi profili, dell'art. 345 c.p.c.
pag. 5/20 Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Deve preliminarmente rilevarsi la formazione del giudicato sulla qualificazione giuridica del Tribunale – che ha inquadrato il rapporto giuridico intercorso tra le parti in termini di mutuo – non avendo l'appellante impugnato la sentenza sul punto.
Occorre a tal proposito rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che «[… i]l potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va […] coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché, con riferimento all'appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione operata dal primo giudice» (Cass., n. 6712 del 2001, in massima).
Sempre preliminarmente, deve altresì disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348-bis c.p.c. e 342 c.p.c., sollevata dagli odierni appellati.
L'eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha inoltre consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
pag. 6/20 Va, inoltre, disattesa, nei termini che seguono, l'eccezione d'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli odierni appellati.
Per quanto non abbia contestato la «quantificazione degli Parte_1 interessi legali contenuta nella perizia depositata in primo grado [dal CP_1
e dalla e, sempre per la prima volta in sede di impugnazione, [abbia] CP_2 proposto una diversa quantificazione di tali interessi legali, producendo nuova documentazione (cfr. doc. n.
3 - atto di citazione in appello “foglio di calcolo per interessi su singole rate dalle rispettive scadenze”)» (Comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 3), ha chiarito la Parte_2
Corte di legittimità che «[l]a consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello» (Cass. n.
1614 del 2022, in massima).
Merita, inoltre, rammentare quanto recentemente ribadito dalla stessa
Corte: «[l]'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame» (Cass. n. 30129 del 2024, in massima;
Cass. n. 9202 del
2018, in massima). sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo Parte_1 grado ha contestato l'an debeatur relativo agli interessi sostenendo che gli accordi prevedessero che «l'importo avuto in prestito sarebbe stato pag. 7/20 integralmente restituito entro il 25° anno della figlia, ovvero entro 12 anni come si ricava dai documenti […], i quali, lungi da costituire la dimostrazione di un impegno formale, rappresentano invece la prova del carattere familiare e atipico del rapporto, che deve […] essere valutato con un metro adeguato ad un ambiente bonario, non soggetto a norme rigide ed a vincoli formali. In tale rapporto mai si parlò di interessi […]»; ha specificato inoltre il che «al CP_2 riguardo sono del tutto irrilevanti i conteggi [da lui] non riconosciuti, effettuati
[… dai in modo formale ed unilaterale, che rinnegano Parte_2 completamente la vera natura del prestito, il quale aveva soltanto lo scopo di aiutare un familiare in difficoltà […]» (Comparsa di costituzione e risposta, primo grado, pagg. 3, 6 e 7). Parte_1
Tanto considerato, la quantificazione degli interessi legali non può che ritenersi in «rapporto di diretta connessione» con l'an debeatur, costituendone
«necessario antecedente logico e giuridico» ed il giudice di appello può, pertanto, riesaminare la statuizione concernente la quantificazione degli interessi legali.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il lamenta l'errata CP_2 valutazione circa la mancata integrale restituzione del capitale e, dunque,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla consegna, brevi manu, alla sorella di euro 2.000,00 in contanti. Sostiene a Controparte_2 tal proposito che «la natura familiare ed informale del rapporto, la ricostruzione circostanziata effettuata […] e la dicitura a saldo contenuta nell'ultimo bonifico avrebbero […] dovuto indurre il Giudice ad una diversa valutazione» anziché decidere considerando la «mancanza della prova documentale circa tale pagamento ed alla luce dell'interrogatorio formale della
IG.ra (la quale ha negato il pagamento)» (Citazione in Controparte_2 appello, pag. 3). Sostiene il NO di aver «analiticamente Parte_1 circostanziato tale pagamento, precisando che esso è avvenuto nel mese di dicembre 2006, ossia subito dopo che egli aveva ricevuto la lettera della sorella data[ta] 8.11.2006 con la quale lo rimproverava per la CP_2
pag. 8/20 mancata consegna di somme (l'ultimo versamento di € 3.000,00 effettuato da risaliva al 13.3.2006, ovvero a circa otto mesi prima, mentre quello Pt_1 precedente di € 2.000,00 era avvenuto il 9.11.2005, e cioè un anno prima)».
Insiste il NO evidenziando che «[l]a lettera del 8.11.2006 peraltro è l'unica lettera inviata, per l'intera durata del rapporto, dalla controparte per sollecitare la restituzione delle somme» e che «tale circostanza merita di essere adeguatamente tenuta in considerazione in quanto costituisce una chiara dimostrazione dell'informalità del rapporto […] in quanto non vi era alcuna scadenza a carico del IG. , rendendo pertanto plausibile che lo Parte_1 stesso «appena ricevuta la lettera, si sia attivato per effettuare un pagamento alla sorella, ed è altrettanto plausibile che ciò sia avvenuto di persona, brevi manu».
Sostiene, dunque, l'odierno appellante che «il fatto che alla lettera non abbia fatto seguito alcun ulteriore sollecito costituisce un ulteriore indizio che fa ritenere come avvenuto il pagamento in contanti» così come «dimostrazione documentale dell'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute, e dunque anche del versamento di euro 2.000,00 in contanti, è costituito dalla dicitura “a saldo” indicata nell'ultimo pagamento effettuato in data
28.11.2014».
Il motivo è destituito di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare che il non ha fornito alcuna CP_2 prova relativa alla consegna di euro 2.000,00 in contanti alla sorella . CP_2
Come osservato dal giudice di prime cure, «[e]sito negativo ha avuto, in particolare, l'interrogatorio formale della sig.ra deferito sul Controparte_2 punto (“non è vero, si è sempre fatto tutto tramite bonifici”)», inoltre, «[l]a circostanza […] risultava già di per sé scarsamente verosimile, essendo tutte le restanti restituzioni avvenute con modalità diversa e tracciabile, cioè tramite bonifici bancari».
pag. 9/20 Ebbene, dagli estratti conto attestanti i rimborsi effettuati da
[...]
allegati dai e emergono ben cinquanta operazioni Pt_1 CP_1 CP_2 bancarie, irregolari sia nell'importo (da euro 1.000,00 a euro 67.000,00) che nelle tempistiche (si vedano i n. 10 bonifici nell'anno 2007 e nessun bonifico nel 2013), la cui somma ammonta ad euro 223.000,00 a dimostrazione che solo gli euro 2.000,00 in contestazione sarebbero stati consegnati in contanti, direttamente alla sorella e senza tracciabilità dell'operazione.
Circa la dicitura “a saldo” indicata nel pagamento del 28 novembre 2014
(il penultimo pagamento ricondotto al essendovene un altro CP_2 immediatamente successivo in pari data, si veda il doc. n. 13, ultima pagina, atto di citazione, primo grado, occorre ricordare che la Parte_2 giurisprudenza di legittimità ha recentemente rammentato che «[l]a causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso» (Cass., n. 20052 del 2024, in massima).
Ebbene, l'elemento indiziario in questione è smentito dall'ulteriore pagamento effettuato successivamente e tracciato, di cui s'è poc'anzi detto, cui aggiungere il rilievo che sono tutti, e in numero rilevante, stati effettuati con modalità diversa, ossia mediante bonifico e non in contanti brevi manu, onde l'impossibilità d'identificare un panorama indiziario che deponga inequivocabilmente nel senso di confortare l'assunto dell'appellante e non, piuttosto, quello contrario.
Ne consegue che risulta corretta la condanna di alla Parte_1 restituzione di euro 2.000,00 quale quota residua del capitale.
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'errata CP_2 valutazione circa la debenza degli interessi legali. Sostiene a tal proposito che
«le modalità di consegna delle somme e della relativa restituzione, il carattere pag. 10/20 familiare del rapporto, il comportamento tenuto dalle parti e le affermazioni contenute nelle lettere prodotte in atti, dimostrano invece che nel caso di specie era stata concordata unicamente la restituzione della somma capitale, senza che sia stato pattuito alcun tipo di interessi»; ritiene il NO che «[i]l fatto che fosse dovut[a] solo la restituzione del capitale è dimostrato poi dalla lettera [da lui] scritta […] il 7.7.2005, […] ove lo stesso fferma che sarà Pt_1 sua cura restituire il prestito;
egli specifica poi che la sorella avrebbe potuto rivalersi per il saldo di quanto prestato […rendendo così…] evidente che viene fatto unicamente riferimento alla somma ottenuta in prestito (“il prestito” …
“saldo di quanto prestato”), senza parlare in alcun modo di interessi, a dimostrazione del fatto che gli stessi non erano stati pattuiti, né in misura convenzionale né in misura legale» (atto di citazione in appello, pagg. CP_2
6-7 con riferimento al doc. 4, atto di citazione primo grado). Parte_2
Sostiene, infine, il che «le diffide inviate tramite il legale Avv. CP_2
Zacchi fanno unicamente riferimento a presunti interessi convenzionali (mai pattuiti come del resto correttamente affermato dal Tribunale) e non agli interessi legali, che sono stati richiesti per la prima volta solo nel presente giudizio, senza che la relativa domanda sia stata mai formulata in sede stragiudiziale» (atto di citazione in appello, p. 7). CP_2
Il motivo è infondato.
Preme in primo luogo evidenziare che le diffide dei IG.ri Parte_2 rispettivamente del 6 novembre 2017 e del 20 dicembre 2017 si riferiscono al solo computo degli interessi convenzionali, ma l'invito alla negoziazione assistita dell'11 aprile 2018 premette chiaramente che «[…] sarà formulata sia domanda principale per euro 62.191,00 […], per capitale e interessi convenzionali pattuiti tra le parti, sia domanda subordinata per euro
45.901,22 […] per capitale e interessi legali maturati alla data dell'ultimo pagamento, oltre ai maturandi fino all'effettivo soddisfo;
[…]» ad evidente riprova che la discussione sugli interessi legali è stata aperta anche in sede pag. 11/20 stragiudiziale, ma con esito negativo (docc. 10 e 11 atto di citazione CP_3
primo grado).
[...]
Ad ogni buon conto, occorre rammentare che l'art. 1815, primo comma,
c.c., rubricato «Interessi» e relativo al mutuo, ovvero alla disciplina applicabile al caso di specie, come sopra motivato, stabilisce che «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284».
Tanto premesso, dai documenti allegati in primo grado dalle parti – e principalmente dai IG.ri – non può desumersi una diversa e Parte_2 univoca volontà delle parti volta a connotare di gratuità il mutuo.
Anzi, è proprio lo stesso che il 12 novembre 2006 (doc. 5, Parte_1 atto di citazione primo grado) scrive: «La casa poi non è che Parte_2 me l'ha data [ovvero il cognato ]: mi ha dato un CP_1 Controparte_1 prestito con gli interessi per acquistarla», tra l'altro evidentemente consapevole del rilievo di mettere una tale affermazione per iscritto alla luce delle rassicurazioni date alla sorella nella lettera del 7 luglio 2005 nella quale riconosceva il debito comunicando l'avvenuto acquisto dell'immobile e chiosando come segue: «avere qualcosa di scritto rend[e] più tranquilla sia la mia che la tua posizione» (doc. 4, atto di citazione . Parte_2
Inoltre, in materia di saggio di interessi la Corte di legittimità ha chiarito che «[i]n tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione» (Cass. n.
96 del 2022, in massima).
pag. 12/20 Ne consegue che, in mancanza di una pattuizione relativa alla gratuità del mutuo o di una convenzione relativa a interessi ultralegali dal contenuto
«assolutamente univoco», sono dovuti gli interessi in misura legale.
La censura deve pertanto essere respinta.
4. Con il terzo motivo di appello lamenta l'errata Parte_1 quantificazione delle somme dovute per interessi legali. Sostiene in proposito che «il Giudice di Primo Grado ha acriticamente condiviso quanto sostenuto nella perizia di parte prodotta dagli attori, riconoscendo l'importo ivi indicato di Euro 45.901,22 comprensiv[o] della quota residua di capitale per Euro
2.000,00; da ciò deriva che il Tribunale ha riconosciuto a titolo di interessi legali la somma di Euro 43.901,22»; insiste il che «[i]l Tribunale ha CP_2 liquidato l'importo indicato nella perizia, limitandosi ad affermare che tale perizia non sarebbe stata specificatamente contestata con riferimento al calcolo degli interessi legali, in quanto sarebbero stati contestati solo i presupposti perché il mutuo sarebbe stato gratuito». Sostiene, inoltre, che «la perizia di parte è errata proprio nei presupposti perché calcola gli interessi sull'intera somma erogata, partendo dalla data di consegna e dunque senza rispettare il principio statuito dall'art. 1282 c.c. secondo cui solo le somme liquide ed esigibili producono interessi legali».
Sostiene, in aggiunta, che «secondo la prospettazione di parte attrice […] la somma ottenuta in prestito [dovesse essere restituita] con rate semestrali a partire dal secondo anno e cioè da luglio 2006, rate che la stessa parte attrice quantifica in Euro 24.000,00 per la prima (scadenza luglio 2006) ed
Euro12.000,00 per le altre», facendo da ciò conseguire che «le uniche somme liquide sono quelle portate dalle rate, ma non certo l'intero capitale;
è infatti pacifico che i termini rateali sono […] posti a garanzia del debitore che ha tempo sino alla scadenza della rata per pagare la somma indicata» (atto di citazione in appello, pag. 9). CP_2
Il motivo è parzialmente fondato.
pag. 13/20 Preme, preliminarmente, rammentare quanto di recente ricordato dalla
Corte di legittimità in funzione nomofilattica: «[n]ell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale»
(Cass. n. 29288 del 2024, in massima).
Dalla lettera inviata dal alla sorella, datata 7 luglio 2005, si CP_2 evince che le parti avevano stabilito che «[c]ome d'accordo sarà mia cura restituire con rate semestrali il “prestito” nell'arco di tempo di 12 anni
(secondo i calcoli fatti per la rateazione) il mio debito si estinguerà a luglio
2017» (doc. 4, atto di citazione primo grado). Parte_2
Come sopra rammentato, nella lettera del 12 novembre 2006 il CP_2 riconosce la debenza di interessi e precisa che «gli accordi erano che il primo anno, calcolato luglio-luglio, non [avrebbe] pagato (comprati i mobili, sistemati, etc.); [avrebbe] incominciato [a pagare] dal secondo [anno] cioè da luglio 06 al luglio 07». Contestualmente dichiara il di aver «restituito CP_2 già 8000 […] cont[ando] di essere a luglio 07 a 24000 come da impegno preso»
(doc. 5, atto di citazione primo grado). Parte_2
In difetto di contestazioni stragiudiziali del tenore delle citate missive, la ricostruzione della volontà delle parti nel momento storico di riferimento e alla luce del presente giudizio è caratterizzata da quanto segue:
- i IG.ri hanno consegnato a euro Parte_2 Parte_1
225.000,00 per l'acquisto di un immobile: il prestito deve qualificarsi quale mutuo (qualificazione coperta dal giudicato);
- in mancanza di evidenze relative alla gratuità del mutuo (e a un saggio di interessi ultralegali assolutamente univoco) sono dovuti gli interessi in misura legale;
pag. 14/20 - il quantum debeatur doveva essere restituito a partire dal luglio 2006 fino al luglio 2017 con rate semestrali;
- l'importo della prima rata con scadenza luglio 2007 era di euro
24.000,00;
- in linea capitale, residua un debito di euro 2.000,00 del nei CP_2 confronti dei Parte_2
Deve ritersi applicabile al caso di specie l'art. 1194 c.c., in base al quale
«[i]l debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».
Ebbene, la rateizzazione che emerge dai documenti prodotti è, dunque, la seguente:
Rate Scadenza Importo
I RATA LUGLIO 2007 Euro 24.000,00
II RATA GENNAIO 2008 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
III RATA LUGLIO 2008 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
IV 009 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
V RATA LUGLIO 2009 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2010 Non determinabile in maniera univoca Parte_5 dalla documentazione prodotta.
VII RATA LUGLIO 2010 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
VIII RATA GENNAIO 2011 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
IX RATA LUGLIO 2011 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
X 012 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
XI RATA LUGLIO 2012 Non determinabile in maniera univoca pag. 15/20 dalla documentazione prodotta.
XII RATA GENNAIO 2013 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XIII RATA LUGLIO 2013 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2014 Non determinabile in maniera univoca Controparte_4 dalla documentazione prodotta.
XV RATA LUGLIO 2014 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XVI 015 Non determinabile in maniera univoca Parte_4 dalla documentazione prodotta.
XVII RATA LUGLIO 2015 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
XVIII RATA 2016 Non determinabile in maniera univoca Pt_4 dalla documentazione prodotta.
XIX RATA LUGLIO 2016 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
2017 Non determinabile in maniera univoca Controparte_5 dalla documentazione prodotta.
XXI RATA LUGLIO 2017 Non determinabile in maniera univoca dalla documentazione prodotta.
Tuttavia, è indubbio che i pagamenti non siano stati regolari. Come già ricordato, dall'agosto del 2005 al novembre 2014 il ha provveduto con CP_2
n. 50 operazioni bancarie alla restituzione di euro 223.00,00.
Appare, inoltre, palese che da parte dei mutuanti vi sia stata tolleranza nei confronti del mutuatario. Da un lato, non emergono, prima dell'anno
2017, sostanziali rimproveri circa l'irregolarità nel restituire il quantum debeatur, dall'altro, emerge consenso circa il fatto che il imputasse i CP_2 pagamenti al capitale anziché agli interessi. Nell'intimazione di pagamento del
20 dicembre 2017 dei nei confronti del debitore si legge che Parte_2
«alla data dell'ultimo versamento […] risultano ancora dovuti dal IG.
[...] euro 4.000 a titolo di capitale [ricalcolati poi in euro 2.000,00] ed Pt_1 euro 63.000,00 a titolo di interessi [convenzionali]» (doc. 8 atto di citazione primo grado). Parte_2
pag. 16/20 Tali comportamenti, anche successivi alla conclusione del contratto, non possono essere ignorati alla luce dell'art. 1362, comma 2, c.c., che nella specie costituisce criterio ermeneutico dirimente, statuendo che: «Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
Ebbene, allineando l'iniziale accordo tra le parti, così come emergente dalla documentazione acquisita, i pagamenti effettivi corrisposti dal e CP_2
i comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto, si ottiene la seguente rateizzazione ed il seguente computo degli interessi legali:
Scadenza Quantum Interessi Effettivo (data antecedente Capitale residuo corrisposto legali Rate periodo di e più prossima (euro) riferimento alle scadenze (euro) (euro) pattuite)
I RATA
2007 dal luglio 2006 26.000,00 5.702,05 199.000,00 Pt_6 al 06/07/2007
II 2008 dal 07/07/2007 10.000,00 2.461,60 189.000,00 Parte_4 al 03/01/2008
III RATA LUGLIO 2008 dal 04/01/2008 6.000,00 1351,48 183.000,00 al 31/03/2008
IV RATA 2009 dal 01/04/2008 5.000,00 3.730,19 178.000,00 Pt_4 al 05/12/2008
V RATA 2009 dal 06/12/2008 10.500,00 2.545,64 167.500,00 Pt_6 al 29/05/2009
2010 dal 30/05/2009 9.000,00 3.088,42 158.500,00 Parte_5 al 28/01/2010
VII RATA 2010 dal 29/01/2010 3.000,00 664,40 155.500,00 Pt_6 al 01/07/2010
VIII 2011 dal 02/07/2010 18.000,00 954,30 137.500,00 Parte_4 al 28/01/2011
IX RATA LUGLIO 2011 dal 29/01/2011 28.500,00 418,15 109.000,00 al 13/04/2011
X 2012 dal 14/04/2011 Non
109.000,00 Parte_4 al gennaio 2012 risultano pagamenti pag. 17/20 XI RATA 2012 dal 14/04/2011 8.000,00 2.303,93 101.000,00 Pt_6 al 31/05/2012
XII RATA 2013 dal 01/06/2012 2.000,00 843,97 99.000,00 Pt_4 al 01/10/2012
XIII RATA 2013 dal 02/10/2012 Non
99.000,00 Pt_6 al luglio 2013 risultano pagamenti
XIV 2014 dal 02/10/2012 67.000,00 3.123,24 32.000,00 Parte_4 al 14/01/2014
XV RATA 2014 dal 15/01/2014 19.000,00 118,36 13.000,00 Pt_6 al 30/05/2014
XVI RATA 2015 dal 31/05/2014 11.000,00 64,47 2.000,00 Pt_4 al 28/11/2014
(data ultimo pagamento)
XVII RATA 2015 Pt_6
XVIII GENNAIO 2016
RATA
XIX RATA LUGLIO 2016
XX RATA GENNAIO 2017
XXI RATA LUGLIO 2017
Come noto, la formula matematica da applicare per il calcolo degli interessi è la seguente:
Laddove l'ammontare degli interessi legali (I) è dato dal capitale/capitale residuo (C) moltiplicato per il saggio di interesse stabilito ogni anno dal
Ministro del tesoro (S) – sul quale vi è accordo tra le parti in causa – moltiplicato per i giorni di maturazione degli interessi (t), il tutto diviso per
36.500, ovvero il numero dei giorni che compongono l'anno civile moltiplicato per cento, dal momento che il tasso (o saggio) di interesse è espresso in percentuale.
pag. 18/20 A mero titolo esplicativo gli interessi legali riferibili alla prima rata sono così calcolati:
Laddove, inizialmente, il capitale/capitale residuo è di euro 225.000,00, il tasso legale stabilito dal Ministro del tesoro sia nel 2006 che nel 2007 è
2,5%, che risulta anche dai calcoli allegati da entrambe le parti in giudizio
(doc. 12, atto di citazione, primo grado e doc. 3, atto di citazione in appello) e
370 è il numero di giorni, ovvero quelli che intercorrono tra il 1 luglio 2006 data di inizio della restituzione fino al 6 luglio 2007, data antecedente e più prossima alla scadenza pattuita, il tutto diviso per il numero di giorni dell'anno civile moltiplicati per cento per le ragioni addotte.
Tutto ciò premesso, la quantificazione degli interessi legali deve essere riformata e il va condannato a pagare agli appellati, in solido tra loro, CP_2 la somma di euro 29.370,2 (quota residua di capitale di euro 2.000,00 e interessi in misura legale), oltre interessi, sempre in misura legale, sulla sola somma per capitale, così come richiesto, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
5. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022; analogamente, Cass. n. 23877 del
2021).
Nel caso in esame la riforma parziale della sentenza comporta la necessità di rivedere il regime delle spese, che deve comunque orientarsi in base alla soccombenza, da ravvisarsi comunque in capo all'odierno appellante, seppur per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello di pag. 19/20 cui alla sentenza di primo grado. Ciò che induce a confermare quanto statuito dal giudice di prime cure quanto alla disposta compensazione parziale e a liquidare in dispositivo le spese del presente grado di giudizio in applicazione dei valori minimi, atteso che la somma riconosciuta non è più vicina ai limiti superiori dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), bensì a quelli inferiori.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3368 del 2021 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ridetermina la condanna a carico di in favore di Parte_1
e in solido tra loro, nel minor Controparte_1 Controparte_2 importo di euro 29.370,2, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese di lite, che liquida per il giudizio di
[...] primo grado secondo quanto disposto dalla sentenza gravata e, per quello d'appello, in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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