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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1694/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura in atti, Parte_1 dell'Avv. Sara Bertoluzzo Gillio Tos, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- autorizzare parte ricorrente all'intervento chirurgico di riassegnazione Parte_1 del sesso da femminile in maschile;
- disporre la contestuale rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita (Torino) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da in ” Parte_1 Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone” pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024, , nata in [...] il [...], ha rappresentato come Parte_1 la propria identità di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome Parte_1
. Per_1
All'udienza del 26.11.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
Sono state infatti prodotte relazione del C.I.D.I.G.E.M. (Centro Interdipartimentale Disforia di
Genere-Molinette) del 24.5.2021 con cui si conferma la presenza di disforia di genere e si autorizza l'avvio di terapia ormonale e relazione psichiatrica del 29.7.2021 nella quale si legge che il paziente si presenta con aspetto mascolino e che i suoi modi e il suo autoriferirsi al maschile attestano un'identificazione nel ruolo e nel genere di ragazzo. È inoltre agli atti la relazione conclusiva del C.I.D.I.G.E.M. che attesta che il paziente vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali, che tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile e che egli è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di affermazione di genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della sua qualità di vita.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un disturbo di Parte_1 identità di genere da donna a uomo e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento pagina 2 di 4 chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024. La
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che
“potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione,
l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di pagina 3 di 4 transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici. Nella vicenda oggetto di giudizio, parte ricorrente ha manifestato sia al Tribunale, formulando la relativa domanda, che alle psicologhe (che scrivono che permane un disagio relativo alla presenza del seno e degli organi genitali femminili e che queste caratteristiche fisiche portano talvolta ad avere condotte di evitamento di situazioni sociali) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte
Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nata in [...] il Parte_1
1.9.2000 (trascritto in Italia al Numero 37 Parte II Serie B anno 2024 del Comune di Ceva) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in " " il nome del nato debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il nome " ", Parte_1
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceva provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1694/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura in atti, Parte_1 dell'Avv. Sara Bertoluzzo Gillio Tos, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- autorizzare parte ricorrente all'intervento chirurgico di riassegnazione Parte_1 del sesso da femminile in maschile;
- disporre la contestuale rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita (Torino) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da in ” Parte_1 Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone” pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024, , nata in [...] il [...], ha rappresentato come Parte_1 la propria identità di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome Parte_1
. Per_1
All'udienza del 26.11.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
Sono state infatti prodotte relazione del C.I.D.I.G.E.M. (Centro Interdipartimentale Disforia di
Genere-Molinette) del 24.5.2021 con cui si conferma la presenza di disforia di genere e si autorizza l'avvio di terapia ormonale e relazione psichiatrica del 29.7.2021 nella quale si legge che il paziente si presenta con aspetto mascolino e che i suoi modi e il suo autoriferirsi al maschile attestano un'identificazione nel ruolo e nel genere di ragazzo. È inoltre agli atti la relazione conclusiva del C.I.D.I.G.E.M. che attesta che il paziente vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali, che tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile e che egli è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di affermazione di genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della sua qualità di vita.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un disturbo di Parte_1 identità di genere da donna a uomo e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento pagina 2 di 4 chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024. La
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che
“potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione,
l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di pagina 3 di 4 transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici. Nella vicenda oggetto di giudizio, parte ricorrente ha manifestato sia al Tribunale, formulando la relativa domanda, che alle psicologhe (che scrivono che permane un disagio relativo alla presenza del seno e degli organi genitali femminili e che queste caratteristiche fisiche portano talvolta ad avere condotte di evitamento di situazioni sociali) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte
Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nata in [...] il Parte_1
1.9.2000 (trascritto in Italia al Numero 37 Parte II Serie B anno 2024 del Comune di Ceva) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in " " il nome del nato debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il nome " ", Parte_1
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceva provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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