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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 31 MARZO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24644/2023
Il Giudice,
preliminarmente dà atto che la predetta udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c dato ancora atto che dette note risultano depositate da ambo le parti, le quali hanno ivi ribadito le ragioni alla base delle rassegnate conclusioni decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in funzione di giudice d'appello e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 31 marzo
2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24644/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 16, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Pierluigi Rispoli, che li rappresenta e difende, come da procura in atta
Appellanti
e in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.I. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lelio Mancino, presso il quale elett.te domicilia in Monte di P.IVA_1
Procida alla via Diaz n. 14, come da procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 18599/2023, pubblicata in data
12.04.2023 in ordine al giudizio rubricato con R.G. n. 40677/2020, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tempestivo atto di appello i coniugi dott. e dott.ssa Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la riforma della sentenza n. 18599/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 12/4/2023, con la quale è stata rigettata la domanda da loro proposta in primo grado contro
[...] avente il seguente oggetto: Controparte_1
a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in uno a chi risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda istruttoria, in ordine a tutti i danni arrecati agli odierni istanti in relazione all'immobile di loro proprietà sito in Napoli alla via Arco Mirelli n. 36. B) Per l'effetto di siffatta statuizione, condannare la convenuta o chi risulterà all'esito dell'istruttoria, responsabile dei summenzionati danni, ivi compreso quello morale o da stress, a risarcire gli odierni attori tutti i danni cagionati, quantificati nell'importo di euro 5000,00, così come risulta dalla documentazione allegata, ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On Giudicante riterrà di determinare ex articolo 1226 e 2729
c.c. anche in via equitativa ed in corso di causa anche a mezzo C.T.U di cui si chiede sin da ora la nomina oltre interessi
e rivalutazione sino al soddisfo.
Si dolgono gli appellanti che tale rigetto è fondato sull'erroneo rilievo della carenza di legittimazione ad agire di essi appellanti, per omessa prova della titolarità del diritto azionato ed affidano l'appello ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui, oltre a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, statuisce anche sulla carenza di titolarità del diritto risarcitorio degli appellanti, negando loro la prova della correlazione del diritto azionato, perché formalmente riferibile allo titolare delle fatture di Controparte_2 acquisto dei termosifoni viziati, e non agli appellanti effettivi utilizzatori;
2) nullità della sentenza per violazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), essendo la tutela del consumatore estesa anche all'utilizzatore del bene, quand'anche non ne sia acquirente diretto;
3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in contrasto con l'art. 132 cpc, atteso che la sentenza non avrebbe motivato l'accertamento condotto circa la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio. In riforma della sentenza appellata hanno chiesto quindi il pieno accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Si è costituita ritualmente l'appellata che ha resistito in fatto e diritto Controparte_1 all'avverso appello, concludendo per il rigetto del gravame con consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di comparizione delle parti, svoltasi con modalità cartolare, il giudice ritenuta non rilevante ed ammissibile, alla luce della documentazione già in atti e della genericità dei capi di prova formulati nell'atto di citazione di primo grado, l'istruttoria orale ivi richiesta e ritenuto altresì che non vi fosse materia su cui disporre CTU, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies del 31.03.2025. Sostituita tale udienza dal deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene quindi decisa in data odierna.
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Si rileva l'infondatezza dell'appello con riferimento ai motivi indicati al punto 1 e 3 dell'atto di appello che saranno trattati congiuntamente e preliminarmente.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 2951 del 2016, hanno tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto "assumendo" di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto "che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta", utilizzando la tesi della "prospettazione", nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi "la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio".
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come proprio attiene, invece, al "merito della causa". La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n.
11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904).
La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'onere della prova in ordine alla titolarità attiva o passiva del rapporto e, quindi, con riferimento alla fondatezza della domanda, spetta all'attore (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3,
27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).
Infatti, si è chiarito che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema della fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio,
"ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto", Cass., Sez. U.,
n. 2951 del 2016.
Si può dunque concludere nel senso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto, non rilevabili dagli atti. Di conseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 7477 del 2020).
Nel caso in commento il Giudice di pace con la sentenza appellata, dunque, bene ha statuito circa la carenza di legittimazione ad agire da parte dei coniugi e atteso che gli stessi Pt_1 Parte_2 non hanno allegato e provato alcuna collegamento o titolarità rispetto al diritto risarcitorio che risulta invece essere dello e ciò per i vizi riscontrati sui Controparte_3 termosifoni acquistati nel mese di maggio 2017. Tra l'altro neppure è chiarita la correlazione tra la merce acquistata nel 2017 e poi asseritamente installata in luogo diverso dallo Controparte_2
, sito in Napoli alla Via Toledo, ovverosia presso l'abitazione privata dei coniugi –
[...] Pt_1
di Via Arco Mirelli, così come risulterebbe dalla diffida pervenuta addirittura 2 anni dopo CP_4
l'acquisto, ovverosia nel mese di maggio 2019.
L'esame condotto dal giudice di primo grado, che ha valutato le prospettazioni degli attori e la documentazione a corredo della domanda, in uno sollecitando il contraddittorio sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva degli attori, che è stata oggetto di discussione tra le parti, ha consentito di statuire sull'assenza del diritto azionato dagli attori, formalmente appartenente allo
, così come documentalmente provato dalle fatture prodotte in giudizio. Controparte_2
Invero, non vi è dubbio che, per quanto gli appellanti sostengano di attivare, nei confronti del venditore, una posizione giuridica soggettiva di natura reale, quali possessori e utilizzatori dei beni, i quali avrebbero subito danni alla persona e alle loro cose dai beni oggetto di presumibile cessione da parte di soggetto diverso, che né l'acquirente, deve tuttavia rilevarsi che ciò che essi lamentano è la violazione di una prestazione obbligatoria, inerente alla consegna di beni presentanti, come asserito, vizi occulti.
Il danno, quindi, per stessa prospettazione degli attori deriva dall'inadempimento di una prestazione obbligatoria e il risarcimento azionato discende dal vizio occulto della cosa: azione, questa, la cui titolarità non spetta a chi nemmeno si prospetta acquirente del bene.
D'altronde, se volesse invece ritenersi che l'azione risarcitoria proposta dagli appellanti abbia invece natura reale, come da loro sostenuto, dovrebbe allora la domanda rigettarsi lo stesso e ancora nel merito, posto che l'appellata non è più proprietaria dei beni, avendoli pacificamente venduti allo
Studio associato, per cui gli attori avrebbero dovuto rivolgere le proprie doglianze al soggetto che ha loro ceduto tali beni ( cessione di cui nemmeno si deduce il titolo), che potrebbe essere lo stesso Studio associato o diverso soggetto, ma gli appellanti nulla spiegano al riguardo. Con riferimento invece, al secondo motivo di appello, anche questo va rigettato, atteso che la tutela apprestata al consumatore per i beni difettosi ai sensi dell'art. 114 a 124 Codice del Consumo riguarda l'ipotesi di responsabilità del produttore.
A tal fine si consideri che l'art. 116 del codice consumo è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria. La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno. La responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso), bensì allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene (Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26135).
Essendo incontestato, e noto fin dal momento dell'ordine, che il produttore dei beni è P_
, nessuna richiesta di risarcimento danni può essere formulata verso l'appellata ai sensi della
[...] normativa consumeristica impropriamente richiamata da parte appellante.
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, reputandosi congrua l'applicazione dei valori medi per le tre fasi di svolgimento dell'appello, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l' appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in euro in euro 1.701,00 per compensi professionali, cui aggiungere rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, Iva e CPA se dovuta per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Lelio Mancino, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 31 MARZO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24644/2023
Il Giudice,
preliminarmente dà atto che la predetta udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c dato ancora atto che dette note risultano depositate da ambo le parti, le quali hanno ivi ribadito le ragioni alla base delle rassegnate conclusioni decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in funzione di giudice d'appello e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 31 marzo
2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24644/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 16, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Pierluigi Rispoli, che li rappresenta e difende, come da procura in atta
Appellanti
e in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.I. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lelio Mancino, presso il quale elett.te domicilia in Monte di P.IVA_1
Procida alla via Diaz n. 14, come da procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 18599/2023, pubblicata in data
12.04.2023 in ordine al giudizio rubricato con R.G. n. 40677/2020, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tempestivo atto di appello i coniugi dott. e dott.ssa Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la riforma della sentenza n. 18599/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 12/4/2023, con la quale è stata rigettata la domanda da loro proposta in primo grado contro
[...] avente il seguente oggetto: Controparte_1
a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in uno a chi risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda istruttoria, in ordine a tutti i danni arrecati agli odierni istanti in relazione all'immobile di loro proprietà sito in Napoli alla via Arco Mirelli n. 36. B) Per l'effetto di siffatta statuizione, condannare la convenuta o chi risulterà all'esito dell'istruttoria, responsabile dei summenzionati danni, ivi compreso quello morale o da stress, a risarcire gli odierni attori tutti i danni cagionati, quantificati nell'importo di euro 5000,00, così come risulta dalla documentazione allegata, ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On Giudicante riterrà di determinare ex articolo 1226 e 2729
c.c. anche in via equitativa ed in corso di causa anche a mezzo C.T.U di cui si chiede sin da ora la nomina oltre interessi
e rivalutazione sino al soddisfo.
Si dolgono gli appellanti che tale rigetto è fondato sull'erroneo rilievo della carenza di legittimazione ad agire di essi appellanti, per omessa prova della titolarità del diritto azionato ed affidano l'appello ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui, oltre a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, statuisce anche sulla carenza di titolarità del diritto risarcitorio degli appellanti, negando loro la prova della correlazione del diritto azionato, perché formalmente riferibile allo titolare delle fatture di Controparte_2 acquisto dei termosifoni viziati, e non agli appellanti effettivi utilizzatori;
2) nullità della sentenza per violazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), essendo la tutela del consumatore estesa anche all'utilizzatore del bene, quand'anche non ne sia acquirente diretto;
3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in contrasto con l'art. 132 cpc, atteso che la sentenza non avrebbe motivato l'accertamento condotto circa la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio. In riforma della sentenza appellata hanno chiesto quindi il pieno accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Si è costituita ritualmente l'appellata che ha resistito in fatto e diritto Controparte_1 all'avverso appello, concludendo per il rigetto del gravame con consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di comparizione delle parti, svoltasi con modalità cartolare, il giudice ritenuta non rilevante ed ammissibile, alla luce della documentazione già in atti e della genericità dei capi di prova formulati nell'atto di citazione di primo grado, l'istruttoria orale ivi richiesta e ritenuto altresì che non vi fosse materia su cui disporre CTU, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies del 31.03.2025. Sostituita tale udienza dal deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene quindi decisa in data odierna.
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Si rileva l'infondatezza dell'appello con riferimento ai motivi indicati al punto 1 e 3 dell'atto di appello che saranno trattati congiuntamente e preliminarmente.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 2951 del 2016, hanno tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto "assumendo" di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto "che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta", utilizzando la tesi della "prospettazione", nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi "la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio".
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come proprio attiene, invece, al "merito della causa". La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n.
11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904).
La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'onere della prova in ordine alla titolarità attiva o passiva del rapporto e, quindi, con riferimento alla fondatezza della domanda, spetta all'attore (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3,
27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).
Infatti, si è chiarito che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema della fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio,
"ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto", Cass., Sez. U.,
n. 2951 del 2016.
Si può dunque concludere nel senso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto, non rilevabili dagli atti. Di conseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 7477 del 2020).
Nel caso in commento il Giudice di pace con la sentenza appellata, dunque, bene ha statuito circa la carenza di legittimazione ad agire da parte dei coniugi e atteso che gli stessi Pt_1 Parte_2 non hanno allegato e provato alcuna collegamento o titolarità rispetto al diritto risarcitorio che risulta invece essere dello e ciò per i vizi riscontrati sui Controparte_3 termosifoni acquistati nel mese di maggio 2017. Tra l'altro neppure è chiarita la correlazione tra la merce acquistata nel 2017 e poi asseritamente installata in luogo diverso dallo Controparte_2
, sito in Napoli alla Via Toledo, ovverosia presso l'abitazione privata dei coniugi –
[...] Pt_1
di Via Arco Mirelli, così come risulterebbe dalla diffida pervenuta addirittura 2 anni dopo CP_4
l'acquisto, ovverosia nel mese di maggio 2019.
L'esame condotto dal giudice di primo grado, che ha valutato le prospettazioni degli attori e la documentazione a corredo della domanda, in uno sollecitando il contraddittorio sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva degli attori, che è stata oggetto di discussione tra le parti, ha consentito di statuire sull'assenza del diritto azionato dagli attori, formalmente appartenente allo
, così come documentalmente provato dalle fatture prodotte in giudizio. Controparte_2
Invero, non vi è dubbio che, per quanto gli appellanti sostengano di attivare, nei confronti del venditore, una posizione giuridica soggettiva di natura reale, quali possessori e utilizzatori dei beni, i quali avrebbero subito danni alla persona e alle loro cose dai beni oggetto di presumibile cessione da parte di soggetto diverso, che né l'acquirente, deve tuttavia rilevarsi che ciò che essi lamentano è la violazione di una prestazione obbligatoria, inerente alla consegna di beni presentanti, come asserito, vizi occulti.
Il danno, quindi, per stessa prospettazione degli attori deriva dall'inadempimento di una prestazione obbligatoria e il risarcimento azionato discende dal vizio occulto della cosa: azione, questa, la cui titolarità non spetta a chi nemmeno si prospetta acquirente del bene.
D'altronde, se volesse invece ritenersi che l'azione risarcitoria proposta dagli appellanti abbia invece natura reale, come da loro sostenuto, dovrebbe allora la domanda rigettarsi lo stesso e ancora nel merito, posto che l'appellata non è più proprietaria dei beni, avendoli pacificamente venduti allo
Studio associato, per cui gli attori avrebbero dovuto rivolgere le proprie doglianze al soggetto che ha loro ceduto tali beni ( cessione di cui nemmeno si deduce il titolo), che potrebbe essere lo stesso Studio associato o diverso soggetto, ma gli appellanti nulla spiegano al riguardo. Con riferimento invece, al secondo motivo di appello, anche questo va rigettato, atteso che la tutela apprestata al consumatore per i beni difettosi ai sensi dell'art. 114 a 124 Codice del Consumo riguarda l'ipotesi di responsabilità del produttore.
A tal fine si consideri che l'art. 116 del codice consumo è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria. La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno. La responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso), bensì allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene (Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26135).
Essendo incontestato, e noto fin dal momento dell'ordine, che il produttore dei beni è P_
, nessuna richiesta di risarcimento danni può essere formulata verso l'appellata ai sensi della
[...] normativa consumeristica impropriamente richiamata da parte appellante.
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, reputandosi congrua l'applicazione dei valori medi per le tre fasi di svolgimento dell'appello, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l' appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in euro in euro 1.701,00 per compensi professionali, cui aggiungere rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, Iva e CPA se dovuta per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Lelio Mancino, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in data 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero