Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3540 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. DE STEFANO DOROTEA '
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. PILUSO GIOVANNI;
Controparte 1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
R
Con ricorso depositato in data 13.7.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420229004365215000, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420120001131633000,
03420120052309432000, 03420140001665133000, 03420140049872588000,
03420160039127721000, 03420190001803833000, 03420150031653063000,
03420170018504647000 e agli avvisi di addebito nn. 33420140004235661000,
33420150000096841000, 33420150000525449000, 33420150003571203000,
33420160002557680000 e 33420160003103249000.
Ha dedotto, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per vizi di notifica,
l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti maturati.
Si è costituito in giudizio parte resistente CP_2 contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio, con note scritte, la parte ricorrente ha dato atto della presentazione, in data 24.3.2023, di istanza di definizione agevolata (c.d.
"rottamazione quater") avente ad oggetto i crediti di cui alle cartelle esattoriali
03420120001131633000, 03420120052309432000,nn.
03420140049872588000, 03420160039127721000 e
03420190001803833000.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Preliminarmente deve osservarsi che, come documentato in atti, nelle more del procedimento e in specie con istanza del 24.3.2023, la parte ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) in relazione ai crediti contributivi oggetto delle cartelle esattoriali 03420120001131633000, 03420120052309432000, nn. 03420140049872588000, 03420160039127721000
03420190001803833000.
L'istanza è stata accolta dal concessionario con comunicazione versata in atti ad uno con la prova del pagamento delle prime tre rate (cfr. allegati alle note del
2.4.2024).
Ciò posto, non resta che applicare il principio espresso di recente dalla Suprema
Corte (Cassazione ordinanza n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24) secondo cui, con specifico riguardo alla c.d. "rottamazione quater" (prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022), si può "dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono".
Nel caso di specie ritiene questo Giudicante che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso con riferimento alle cartelle oggetto di piano concordato 03420120052309432000,nn. 03420120001131633000,
03420140049872588000, 03420160039127721000 e
03420190001803833000.
Quanto al resto, parte ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per vizi afferenti al procedimento di notificazione e la prescrizione dei crediti.
Ebbene, allorché si contesti la ritualità formale dell'atto impositivo ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. che decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass.
n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto sia vizi di forma che di merito.
In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica della stessa avvenuta in data 8.6.2022.
L'opponente ha lamentato, altresì, l'intervenuta prescrizione dei contributi e dei premi ma tale doglianza, in quanto afferente al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti impositori (nella specie, [...]
Controparte_3 INPS e INAIL) quali titolari dei crediti azionati (cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013;
Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n.
18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che "[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]". La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU.
7514/2022), ha infatti precisato che: "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c."
Invero, per come è stata formulata la domanda, avendo parte ricorrente richiesto anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' [...]
Controparte 1 (e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
03420229004365215000), deve essere confermata sul punto la legittimazione passiva dell' CP_2
Al contrario, la domanda giudiziale diretta a far valere la prescrizione e, dunque, afferente al merito della pretesa creditoria deve essere rigettata per carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio che non può essere sanata successivamente.
Nonostante la proposizione del ricorso in data successiva alla chiarificatrice pronuncia giudiziale resa dalle Sezioni Unite e sopra richiamata, le spese di lite vanno compensate tra le parti, per la prevalenza accordata alla ratio della definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V. n.
10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
PQM
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica nella persona del
-
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420120001131633000, 03420120052309432000, 03420140049872588000, 03420160039127721000
03420190001803833000.
rigetta le restanti domande;
- compensa le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO