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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZIRI NELLO DARIO MARIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VICO TRIESTE A S.N.C. 08029 SINISCOLA presso il difensore avv. ZIRI NELLO
DARIO MARIANO
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
b) stabilire e determinare che la responsabilità genitoriale spetti congiuntamente ad entrambi i genitori;
c) stabilire che i figli minori continueranno ad abitare con la propria madre, da dichiararsi genitore collocatario, presso l'immobile ove ha sempre vissuto l'intero nucleo familiare, ovvero in pagina 1 di 5 Siniscola, Via F. Crispi n. 23, con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza, oltre ad assegnare la casa familiare alla ricorrente;
d) affidare i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro Per_1 Per_2 Per_3
residenza presso quello della propria madre con la quale continueranno a vivere;
e) l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui loro figli minori;
f) è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi e comunque dal venerdì alle ore 18.00 e fino alla domenica alle ore 18.00 a settimane alterne;
g) le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
h) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 450,00, ovvero € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della RA;
Pt_1
Parte i) il contribuirà, inoltre, per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli minori;
j) con compensazione delle spese processuali.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2024 la sig.ra ha esposto di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio concordatario in Siniscola, trascritto presso il Comune di Siniscola atto n. 25, parte Pt_2
Il, serie A, anno 2007, ufficio I;
che dall'unione sono nati in Nuoro, in data 16/09/2008, Per_1
), in data 20/10/2011 ) e in data 19/07/2015 C.F._3 Per_2 C.F._4
LU ); che la minore soffre del disturbo A. D. H. D., e il minore C.F._5 Per_2
dello spettro dell'autismo; che, oramai da tempo, la prosecuzione della convivenza tra i suddetti Per_3
coniugi si è rivelata intollerabile e non più proseguibile a causa di una sempre più accentuata pagina 2 di 5 incompatibilità caratteriale, nonché a causa del venir meno dell'affectio coniugalis;
che a causa di ciò il ménage familiare si è interrotto e nel mese di agosto 2023 ha lasciato la casa coniugale per Parte_2
trasferirsi altrove;
che a nulla sono valsi i tentativi di giungere a una definizione amichevole della vicenda con il deposito di un ricorso consensuale;
che, per tali ragioni, la ricorrente ha interesse a regolare tutti gli aspetti afferenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli minori;
che per tali ragioni la ricorrente è costretta a ricorrere all'intestato Tribunale affinché dichiari in via giudiziale la separazione personale dei coniugi e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.4.2024 ha dichiarato di voler trovare un accordo con la RA Parte_2
essendo disponibile a concordare le condizioni della separazione come indicate dalla controparte e, Pt_1
a tal fine, il 22.4.2024 si è costituito chiedendo, previo mutamento del procedimento da giudiziale in consensuale, l'accoglimento delle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 23.4.2024 i coniugi hanno dichiarato di essere d'accordo sulle condizioni della separazione come stabilite nella memoria di costituzione e di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 272/2024 pubblicata il 28.5.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni confermate all'udienza del Parte_1 Parte_2
23.4.2024.
Con ordinanza del 28.5.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
pagina 3 di 5 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata alle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante il raggiungimento dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Siniscola il 22.9.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. Pt_2
25, Parte II, Serie A, dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) affida i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro Per_1 Per_2 Per_3
residenza presso quello della propria madre con la quale continueranno a vivere, ovvero in Siniscola, Via
F. Crispi n. 23, con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza;
4) assegna la casa familiare alla ricorrente;
5) dispone che l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui loro figli minori;
6) dispone che il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi e comunque dal venerdì alle ore 18.00 e fino alla domenica alle ore 18.00 a settimane alterne. Le festività di Natale, Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del
Ferragosto. I minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 450,00, ovvero € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani
Parte della RA . Il contribuirà, inoltre, per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero Pt_1
rendere necessarie per i figli minori;
pagina 4 di 5 8) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente est.
dott. Tiziana Longu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZIRI NELLO DARIO MARIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VICO TRIESTE A S.N.C. 08029 SINISCOLA presso il difensore avv. ZIRI NELLO
DARIO MARIANO
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
b) stabilire e determinare che la responsabilità genitoriale spetti congiuntamente ad entrambi i genitori;
c) stabilire che i figli minori continueranno ad abitare con la propria madre, da dichiararsi genitore collocatario, presso l'immobile ove ha sempre vissuto l'intero nucleo familiare, ovvero in pagina 1 di 5 Siniscola, Via F. Crispi n. 23, con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza, oltre ad assegnare la casa familiare alla ricorrente;
d) affidare i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro Per_1 Per_2 Per_3
residenza presso quello della propria madre con la quale continueranno a vivere;
e) l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui loro figli minori;
f) è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi e comunque dal venerdì alle ore 18.00 e fino alla domenica alle ore 18.00 a settimane alterne;
g) le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
h) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 450,00, ovvero € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della RA;
Pt_1
Parte i) il contribuirà, inoltre, per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli minori;
j) con compensazione delle spese processuali.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2024 la sig.ra ha esposto di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio concordatario in Siniscola, trascritto presso il Comune di Siniscola atto n. 25, parte Pt_2
Il, serie A, anno 2007, ufficio I;
che dall'unione sono nati in Nuoro, in data 16/09/2008, Per_1
), in data 20/10/2011 ) e in data 19/07/2015 C.F._3 Per_2 C.F._4
LU ); che la minore soffre del disturbo A. D. H. D., e il minore C.F._5 Per_2
dello spettro dell'autismo; che, oramai da tempo, la prosecuzione della convivenza tra i suddetti Per_3
coniugi si è rivelata intollerabile e non più proseguibile a causa di una sempre più accentuata pagina 2 di 5 incompatibilità caratteriale, nonché a causa del venir meno dell'affectio coniugalis;
che a causa di ciò il ménage familiare si è interrotto e nel mese di agosto 2023 ha lasciato la casa coniugale per Parte_2
trasferirsi altrove;
che a nulla sono valsi i tentativi di giungere a una definizione amichevole della vicenda con il deposito di un ricorso consensuale;
che, per tali ragioni, la ricorrente ha interesse a regolare tutti gli aspetti afferenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli minori;
che per tali ragioni la ricorrente è costretta a ricorrere all'intestato Tribunale affinché dichiari in via giudiziale la separazione personale dei coniugi e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.4.2024 ha dichiarato di voler trovare un accordo con la RA Parte_2
essendo disponibile a concordare le condizioni della separazione come indicate dalla controparte e, Pt_1
a tal fine, il 22.4.2024 si è costituito chiedendo, previo mutamento del procedimento da giudiziale in consensuale, l'accoglimento delle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 23.4.2024 i coniugi hanno dichiarato di essere d'accordo sulle condizioni della separazione come stabilite nella memoria di costituzione e di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 272/2024 pubblicata il 28.5.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni confermate all'udienza del Parte_1 Parte_2
23.4.2024.
Con ordinanza del 28.5.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
pagina 3 di 5 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata alle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante il raggiungimento dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Siniscola il 22.9.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siniscola al n. Pt_2
25, Parte II, Serie A, dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) affida i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro Per_1 Per_2 Per_3
residenza presso quello della propria madre con la quale continueranno a vivere, ovvero in Siniscola, Via
F. Crispi n. 23, con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza;
4) assegna la casa familiare alla ricorrente;
5) dispone che l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui loro figli minori;
6) dispone che il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi e comunque dal venerdì alle ore 18.00 e fino alla domenica alle ore 18.00 a settimane alterne. Le festività di Natale, Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del
Ferragosto. I minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 450,00, ovvero € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani
Parte della RA . Il contribuirà, inoltre, per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero Pt_1
rendere necessarie per i figli minori;
pagina 4 di 5 8) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente est.
dott. Tiziana Longu
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