Versione
4 ottobre 1960
4 ottobre 1960
>
Versione
23 dicembre 1962
23 dicembre 1962
Art. 1.
Nella emanazione delle norme di cui all' articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , il Governo dovra' uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Nella emanazione delle norme di cui all' articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , il Governo dovra' uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 22/01/1976, n. 19Provvedimento: […] Per effetto della predetta sentenza vengono ad essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.Leggi di più...
- sent. 19/76. lavoro·
- illegittimita' costituzionale.·
- trattamento economico e normativo·
- dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di caserta·
- adozione del decreto sulla base di legge dichiarata illegittima