Art. 1.
Nella emanazione delle norme di cui all' articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , il Governo dovra' uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Nella emanazione delle norme di cui all' articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , il Governo dovra' uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.