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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 432/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv.to ZUOZO FILOMENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARTINO CARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 18/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 10/10/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Marigliano (al N.77, Parte II, serie A, anno 2019). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 02/04/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
b) ordinare al Comune di Marigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno
2019 atto n. 77 p. II s. A s;
c) la casa coniugale sita in Marigliano alla Via Ponte dei Cani n. 111 resterà nelle disponibilità della SI.ra
in quanto proprietaria in via esclusiva;
Parte_2
d) Quanto ai beni personali presenti nella casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra.
e) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti, di avere mezzi adeguati al proprio sostentamento. Di conseguenza, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
2 f) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi altro titolo o causa.
g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
h) Il SI. e la SI.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di Parte_1 Parte_2 non volersi conciliare e, ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16/12/1987, e , nata ad [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a Marigliano (NA) il 10/10/2019 (atto n. 77, Parte II, Serie A, anno 2019);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 432/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv.to ZUOZO FILOMENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARTINO CARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 18/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 10/10/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Marigliano (al N.77, Parte II, serie A, anno 2019). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 02/04/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
b) ordinare al Comune di Marigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno
2019 atto n. 77 p. II s. A s;
c) la casa coniugale sita in Marigliano alla Via Ponte dei Cani n. 111 resterà nelle disponibilità della SI.ra
in quanto proprietaria in via esclusiva;
Parte_2
d) Quanto ai beni personali presenti nella casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra.
e) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti, di avere mezzi adeguati al proprio sostentamento. Di conseguenza, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
2 f) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi altro titolo o causa.
g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
h) Il SI. e la SI.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di Parte_1 Parte_2 non volersi conciliare e, ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16/12/1987, e , nata ad [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a Marigliano (NA) il 10/10/2019 (atto n. 77, Parte II, Serie A, anno 2019);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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