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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13189/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente Cecilia Pratesi Giudice EF RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13189/2024, vertente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il 30 dicembre 1968 a Milano entrambi con il patrocinio dell'avv. Walter Petrucci
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 21 luglio 2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiuntamente formulate in ricorso e che di seguito si trascrivono:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma verrà condotta in locazione esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
2. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Parte_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 2 Parte_1
gennaio 1970 a Taurianova (Reggio RI) e nato il Parte_2
30 dicembre 1968 a Milano, i quai hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 luglio 2021; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00523, Parte 1, Serie 03, Anno 2021;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
3 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice estensore
EF RI
Il Presidente
MA ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente Cecilia Pratesi Giudice EF RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13189/2024, vertente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il 30 dicembre 1968 a Milano entrambi con il patrocinio dell'avv. Walter Petrucci
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 21 luglio 2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiuntamente formulate in ricorso e che di seguito si trascrivono:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma verrà condotta in locazione esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
2. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Parte_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 2 Parte_1
gennaio 1970 a Taurianova (Reggio RI) e nato il Parte_2
30 dicembre 1968 a Milano, i quai hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 luglio 2021; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00523, Parte 1, Serie 03, Anno 2021;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
3 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice estensore
EF RI
Il Presidente
MA ZI
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