Articolo 8 della Legge 20 giugno 1955, n. 519
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 luglio 1955
Art. 8.
I procuratori dello Stato si distinguono in:
procuratori capo;
procuratori;
sostituti procuratori;
procuratori aggiunti.
Al procuratore capo e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.
Al procuratore e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e 4 dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.
Al sostituto procuratore e' attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.
Per le promozioni a procuratore capo ed a procura tore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.
Entrata in vigore il 16 luglio 1955