Articolo 78 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 77Articolo 79
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1 gennaio 2003
Art. 78. (Fondo per lo sviluppo sostenibile) 1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all' articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all' articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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