CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 197/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Maria Beatrice Perugini
contro
- appellata – CP_1
Avv. Andrea Sandrucci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 743/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 09.11.2022 non notificata.
All'udienza del 21.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Firenze, su ricorso della datrice di lavoro che ha chiesto dichiarare la legittimità di due sanzioni conservative, ha dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da alla lavoratrice CP_1 [...]
con provvedimento del 16.11.2019 (multa nella misura di n. 2 Parte_2 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare) ed ha dichiarato l'improcedibilità del capo di domanda relativo alla successiva sanzione disciplinare irrogata da alla stessa con provvedimento del CP_1 Parte_2
22.11.2019 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nella misura di n. 1 giorno). Ha condannato a rifondere le spese di lite nell'importo Parte_2 di € 500,00, oltre accessori.
Propone appello la lavoratrice che in primo grado, prima, è stata dichiarata contumace dal Tribunale con l'ordinanza del 16.02.2021, ammissiva delle prove orali dedotte dalla datrice di lavoro (essendosi costituta personalmente in causa pagina 1 di 7 avente valore indeterminabile, richiamata dal Giudice del primo grado Cass. Sez. L. sent. n. 3385/1986, intervenuta sulla determinazione del valore della causa in presenza di sanzione pecuniaria irrogata dal datore di lavoro) poi, si è costituita tardivamente, il 21.04.2022, con conseguente revoca della contumacia con ordinanza del 03.05.2022. Con riferimento alla seconda sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 1 giorno, irrogata il 22.11.2019, la seconda in ordine di tempo, per avere la lavoratrice comunicato la continuazione del suo stato di morbilità, di cui al certificato 242039458 del 04.11.2019 con termine al 08.11.2019, a mezzo fax, solo alle ore 14:35 del giorno 04.11.2019, il Tribunale, premesso che la sanzione non era stata eseguita e che il rapporto di lavoro si era estinto il 24.03.2021, per superamento del periodo di comporto (fatto pacifico tra le parti, risoluzione non impugnata dalla lavoratrice), evidenziato come la parte ricorrente non potesse essere data esecuzione alla sanzione disciplinare e come il provvedimento disciplinare non potesse più spiegare alcun effetto sul rapporto di lavoro, ha ritenuto essere venuto meno l'interesse concreto e attuale di cui all'art. 100 c.p.c. Ha argomentato che, per le parti, fosse assente alcuna utilità effettiva ed attuale alla pronuncia, risultando l'irrilevanza dell'eventuale futura instaurazione di un procedimento giudiziario per mobbing, da parte della lavoratrice. Quanto alla prima sanzione disciplinare della multa di due ore della retribuzione calcolata sul minimo tabellare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del CCNL Imprese Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, irrogata il 16.11.2019, per avere la lavoratrice comunicato solo a mezzo fax alle 14:54 del 28.10.2019, la continuazione del suo stato di morbilità, attestata dal certificato 241095043 (rectius, 241662171) del 28.10.2019 con prognosi a tutto il 03.11.2019, facente seguito al certificato 240778668 con il quale il medico curante aveva attestato la continuazione dello stato di malattia dal 15.10.2019 a tutto il 27.10.2019, il Tribunale ha ritenuto: irrilevante l'errore materiale nel numero del certificato;
conosciuto dalla lavoratrice il regolamento interno (la cui copia sottoscritta dalla lavoratrice era in atti), che prevede la immediata comunicazione dell'assenza per poter disporre la sua sostituzione, da giustificarsi nel proseguo nei tempi e nei modi previsti dal CCNL, considerato che in qualsiasi momento il lavoratore poteva effettuare per telefono comunicazioni di servizio all'azienda, risultando anche il numero cellulare del reperibile, tra l'altro, nei festivi nell'allegato al regolamento;
la rilevanza dell'art. 51 del CCNL rubricato “Trattamento di malattia ed infortunio”, che prevede che “L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato con le modalità di cui ai successivi commi. A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire l'attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall' ; il CP_2 lavoratore è esonerato dall'invio dell'attestato, fermo restando l'obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente l'assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. …”;
pagina 2 di 7 ferma la distinzione contrattualmente prevista tra comunicazione dello stato di malattia e attestazione dello stato di malattia, la comunicazione non tempestiva della prosecuzione della malattia solo mediante fax del numero di protocollo della attestazione di malattia (attestato di malattia telematico 241662171 del 28.10.2019), nel primo pomeriggio del giorno stesso in cui avrebbe dovuto riprendere servizio nel turno 6:00-8:00, risultava provata sia dal fax cit. prodotto dalla datrice di lavoro, che dalla teste (impiegata, vedova di un socio della quindi Testimone_1 CP_1 socia, che ha riferito di due episodi nei quale la lavoratrice ha comunicato con fax il prolungamento della malattia il lunedì successivo al termine della malattia, nel primo pomeriggio in cui avrebbe dovuto riprendere il servizio con turno 6:00-8:00, fatto che non ha consentito la sua sostituzione nel turno del mattino ed ha negato di avere ricevuto alcuna comunicazione dalla lavoratrice sull'assenza dal 17.09.2021 che si sarebbe prolungata fino all'intervento chirurgico); le stesse difese scritte rese in sede disciplinare dalla lavoratrice, laddove non fanno cenno ad alcuna comunicazione telefonica entro il 27.10.2021, per il prolungamento in esame, supportano la credibilità e attendibilità della teste e la versione Tes_1 fornita dalla azienda;
dalle stesse si evince che la lavoratrice fosse consapevole, molto prima della visita medica del 28.10.2019, che, per la gravità della patologia, lo stato di malattia sarebbe dovuto continuare fino alla chiamata per il probabile intervento chirurgico, asserendo che fin dal 17.09.2021 lo aveva comunicato alla segreteria, fatto ritenuto non provato e smentito da Tes_1 il termine dell'art. 51 CCNL non era prorogabile al lunedì in quanto termine a ritroso, diretto a consentire al datore d lavoro le modifiche organizzative rese necessarie dalla prosecuzione della malattia;
la proporzionalità della sanzione multa di due ore rispetto alla concreta gravità del fatto.
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, senza Pt_2 formulare alcun rilievo sulla decisione in ordine alla seconda sanzione, irrogata il 22.11.2019 e sulla accertata carenza di interesse alla pronuncia. In assenza di impugnazione si è formato il giudicato interno su questa parte della pronuncia. In ordine alla pronuncia di legittimità della sanzione disciplinare irrogata da CP_1 alla lavoratrice , con provvedimento del 16.11.2019,
[...] Parte_2 formula quattro motivi di appello.
Con il primo motivo di appello è affermata la illogica e contraddittoria ricostruzione dei fatti e utilizzo delle prove documentali- carenza di prove a favore del ricorrente e violazione dell'art 2697 c.c. e 246 c.p.c. (capo 10 e capo 11 sentenza impugnata). Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato l'addebito sulla base della lettera di giustificazione e delle dichiarazioni della teste Dando Tes_1 una diversa lettura delle difese scritte inviate dalla lavoratrice, l'appellante afferma che dalla lettera di giustificazione il Tribunale avrebbe dovuto trarre che dal 17.09.2021 la lavoratrice aveva comunicato che la sua patologia necessitava di intervento, così come comunicato telefonicamente da detta data, circostanza non contestata dalla datrice di lavoro, che non aveva offerto alcuna prova contraria. Il Collegio non ritiene la censura accoglibile. Nelle giustificazioni scritte della lavoratrice del 07.11.2019 si legge: “in considerazione della gravità della patologia di cui è affetta virgola che necessita di un'adeguata terapia chirurgica, ha avvertito
pagina 3 di 7 telefonicamente fin dal primo giorno in cui le è stata diagnosticata la suddetta patologia, 17/09/2019, la segreteria della . CP_1
Diversamente dall'assunto della appellante, detta circostanza era esclusa dalla azienda, che deduceva in ricorso “
8. La mancata presentazione in servizio della Sig.ra
il giorno 28/10/2019, non essendo stata preventivamente comunicata Pt_2 atrice ed avendo in tal modo impedito qualsiasi possibile sostituzione con altro personale da parte della “ , provocava l'inevitabile scopertura del CP_1 servizio di pulizia presso il cliente appaltante, con conseguente determinazione di un'inadempienza contrattuale della società ricorrente, ed altresì, in danno della stessa
“ , del pregiudizio economico connesso all'impossibilità di addebitare alla CP_1 restazioni di pulizia non fornite” e formulava specifico capitolo di prova
“6) Dite se prima del 28/10/2019 la Sig.ra abbia dato preventiva Pt_2 comunicazione della prosecuzione della sua malattia al numero telefonico del reperibile della “ (n. 335.7838590) o al numero telefonico degli uffici CP_1 aziendali della stessa “ (n. 055.318141)?”, diretto a negare ogni preventiva CP_1 comunicazione da part ratrice. Il fatto escluso dalla datrice di lavoro è stato negato dalla teste (“Io Tes_1 personalmente non sono stata informata dalla lavoratrice qualche setti ima che la stessa attendeva un intervento chirurgico. … Ribadisco che io personalmente non sono mai stata avvisata dalla lavoratrice che ella sarebbe stata assente fino all'esecuzione di intervento chirurgico.”). Inoltre, anche prescindendosi dalla valutazione di attendibilità del teste, l'assunto non è supportato da alcun concreto elemento probatorio, né la lavoratrice mai ha precisato a chi sarebbe stata data la pretesa comunicazione. L'appellante lamenta inoltre che precedenti certificati di malattia telematici erano stati trasmessi il giorno dopo la scadenza della malattia, senza che fosse stata contestata alla lavoratrice la ritardata comunicazione, fatto che implicherebbe che l'azienda fosse stata già avvertita e fosse pienamente consapevole della prosecuzione della malattia fin dal 17.09.2019. Il Collegio ritiene la censura irrilevante poiché oggetto della contestazione non è la ritardata trasmissione del certificato di malattia, ma la diversa condotta della mancata preventiva comunicazione della continuazione dello stato di malattia, che secondo la previsione contrattuale, deve precedere la trasmissione del certificato di malattia. Non ricorre alcun collegamento logico tra la ritardata trasmissione dei certificati di continuazione in tre diverse precedenti circostanze, l'omessa contestazione disciplinare della ritardata comunicazione in dette circostanze e la prova della conoscenza da parte della azienda della prosecuzione della malattia fin dal 17.09.2019. Secondo l'appellante la teste era stata assunta in violazione dell'art. 246 Tes_1
c.p.c., poiché era socia della srl assieme ai due figli, in quanto erede di Per_1
socio della
[...] CP_1
L'eccezione è infondata. E' affermazione consolidata della giurisprudenza di legittimità che l'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c., quale causa di incapacità ad essere assunto come testimone, deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale e non di mero fatto, ma esclusivamente quello che può autorizzare il teste a divenire parte nel giudizio, cioè a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto e a contrastare l'esistenza di quello dedotto da altri (in ordine al socio della società di capitali cfr. Cass. sez. 1 sent. n. 1076/1968; Cass. Sez. 2 sent n. 9188/2013; da ultimo è
pagina 4 di 7 ribadito “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società” Cass. Sez. 3 ord. n. 27461/2024). E' infine censurata l'inattendibilità della teste dipendente di dal Tes_1 CP_1
1981, con mansioni di addetta al personale e all'amministrazione, in ragione della ricordata qualità di socio della srl. Il collegio ritiene corretta la lettura del Tribunale in ordine alla attendibilità della teste, la quale ha reso dichiarazioni per una parte riscontrate dal Regolamento interno in ordine alle modalità delle comunicazioni all'azienda, nell'orario di lavoro (numero fisso 055 318141) e in altri orari feriali e festivi (cellulare del reperibile 335 7838590) (“… Ovviamente non posso rammentare il numero del certificato né le date, ma ricordo che in due occasioni la convenuta sarebbe dovuta rientrare in servizio dalla malattia il lunedì mattina alle ore 6.00 mentre il pomeriggio di quello stesso giorno inviò o per email o per fax, non ricordo, il numero del certificato medico di proseguimento del periodo di malattia. Confermo di aver personalmente visto questa comunicazione di proseguimento della malattia. Confermo che in entrambe le circostanze la comunicazione avvenne solo il pomeriggio del giorno in cui la lavoratrice avrebbe dovuto riprendere servizio. La comunicazione di prosecuzione della malattia sarebbe dovuta avvenire entro il giorno precedente alla ripresa del servizio con fax, email o telefonando al numero di emergenza che il personale può chiamare in qualunque momento. Il numero è 335 7838590, è attivo anche la domenica. A tale numero risponde la persona dell'azienda in reperibilità… L'utenza telefonica 055 318141 corrisponde al centralino;
come ho detto, la domenica è attivo il numero di emergenza;
a me non risulta che la lavoratrice abbia comunicato al fisso del centralino o al numero di emergenza la prosecuzione dello stato di malattia.”. Mentre altra parte delle dichiarazioni sono riscontrate dalle stesse difese della lavoratrice (circa l'assenza di precedenti contestazioni in ordine alla comunicazione di periodi di malattia e/o di relative prosecuzioni). Con il secondo motivo di appello è censurata la mancata acquisizione di prove e la violazione da parte del Tribunale dell'art. 421 c.p.c. Secondo l'appellante la lavoratrice aveva depositato dei tabulati telefonici nei quali erano evidenziate le telefonate a seguito delle proroghe per malattia ed aveva, in conseguenza alla tardiva costituzione in giudizio, sollecitato poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., mirati alla esibizione del registro delle telefonate dei mesi di ottobre e novembre 2019 delle utenze aziendali. In atti risulta depositato con la memoria di costituzione in proprio della lavoratrice, anziché i dedotti tabulati telefonici, l'immagine di un registro chiamate apparentemente in uscita verso (cfr. doc. 6, la dicitura con cui risulta CP_1 memorizzato il destinatario è “ ”) dal 07.10.2021 al 17.11.2021, che non Parte_3 comprende nessuna telefonata in uscita in data 27.10.2021 (né in data 28.10.2021). Detti riferimenti niente indicano, all'evidenza, circa il contenuto delle telefonate, come niente può indicare il registro delle chiamate aziendali dei mesi ottobre e novembre 2021. La richiesta risulta pertanto esplorativa ed inutile anche ai fini dell'esercizio di poteri d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., a fronte della corretta declaratoria di inammissibilità del Tribunale delle produzioni documentali della lavoratrice convenuta, tardivamente costituitasi, in quanto parimenti tardive ex art. 416 c.p.c.
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 51 CCNL da parte del Tribunale, che, secondo la propria tesi, deve essere interpretato nel senso che laddove la malattia scada in giorno festivo (come quello in esame), la comunicazione debba essere prorogata fino al giorno feriale immediatamente successivo. Ritiene il Collegio infondata anche detta censura. Anche considerando valida la tesi della appellante, secondo la quale il termine in esame non possa considerarsi a ritroso, come ritenuto dal Tribunale, in quanto “volto a consentire al datore di lavoro di disporre del tempo necessario ad adottare le modifiche organizzative rese necessarie dalla prosecuzione della malattia del lavoratore”, bensì da intendersi prorogato al giorno successivo, sussiste la violazione contestata, poiché la mera comunicazione del numero di protocollo del certificato di malattia (n. 241662171) e dei giorni di malattia (dal 28.10.2019 al 03.11.2019, di cui al doc. 7 prodotto dalla azienda), è intervenuta oltre il suo normale orario di lavoro (6-8) alle ore 15:45, come si evince dal fax in atti ( e come si evince anche dalla dichiarazioni di Tes_1
“…ricordo che in due occasioni la convenuta sarebbe dovuta rientrare in servizio dalla malattia il lunedì mattina alle ore 6.00 mentre il pomeriggio di quello stesso giorno inviò o per email o per fax, non ricordo, il numero del certificato medico di proseguimento del periodo di malattia. …In conseguenza di quanto ho riferito, in entrambi i lunedì per cui è causa non è stato possibile sostituire la lavoratrice convenuta nel turno dalle ore 6 alle ore 8 del mattino;
si trattava del cantiere Pt_4 all'Osmannoro; di conseguenza, in entrambi i lunedì hanno lavorato in quel turno
[...] lavoratrice anziché tre. Di conseguenza, il servizio di pulizia è stato tirato via, intendo dire che è stato qualitativamente peggiore, posto che come ho detto le pulizie sono state fatte da due lavoratrici anziché da tre come previsto”). Con il quarto motivo di appello è affermata la violazione dell'art. 7 L. n. 7 L. n. 300/1970, la violazione del procedimento disciplinare, la violazione dell'art. 2016 c.c. e la mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata. Sotto il primo profilo censura l'errore nella contestazione disciplinare, che reca un numero di protocollo del certificato di malattia diverso da quello corretto, con conseguente incompletezza della contestazione. Il Collegio ritiene, come correttamente indicato dal Tribunale, l'irrilevanza dell'errore materiale, considerato che l'addebito era chiaramente riconducibile alla prosecuzione della malattia che scadeva il 27.10.2019, come compreso compiutamente dalla lavoratrice, sia in sede di giustificazioni scritte nel procedimento disciplinare, che nel giudizio. Secondo l'appellante la sanzione irrogata è anche sproporzionata. Il Collegio evidenzia che il CCNL prevede la sanzione della multa fino a tre ore nel caso di trasgressione delle previsioni del CCNL, quale è l'art. 51 CCNL cit. (cfr. art. 46 lett. c in relazione all'art. 47 lett. i), pertanto la multa di due ore irrogata, viene ritenuta proporzionata al peggiorato servizio di pulizia, svolto nel turno del mattino da due lavoratrice anziché tre (come si evince dalle dichiarazioni del teste cit.). Tes_1 L'appello viene pertanto respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese di lite del secondo grado sono poste a carico della appellante soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il primo scaglione di valore, l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di € 247,00, oltre accessori.
pagina 6 di 7 Ricorrono i presupposti per il raddoppio del CU a carico della parte appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 247,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.11.2024 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
pagina 7 di 7