Decreto cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza breve 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/02/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 393 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, I. C. “-OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
C.S.A. di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento, comunicato in data 9.01.2025 dall’Istituto Comprensivo Statale in epigrafe, in persona del Dirigente Scolastico, contestualmente al P.E.I. ed alla documentazione inoltrata;
di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi;
nonché per il riconoscimento del diritto della minore, indicata in epigrafe, ad essere assistita da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di -OMISSIS-“-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso i ricorrenti hanno agito per l’annullamento della nota del dirigente scolastico dell’Istituto in epigrafe, nella quale si assegnano, alla figlia minore, portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92), 18 ore di sostegno scolastico, affermando la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 30 ore, ovvero all’intera frequenza scolastica;
con decreto monocratico del 23 gennaio 2025, questo Tribunale, accogliendo l’istanza cautelare, ordinava alla Amministrazione scolastica intimata di rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, come del resto certificato nello stesso P.E.I. di Istituto a.s. 2024/2025.
Rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato, per il tramite del difensore costituito, che il decreto cautelare è stato eseguito e che l’Istituto scolastico frequentato dalla minore ha integrato le ore di sostegno nella misura auspicata;
i ricorrenti, quindi, alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito del ricorso, insistendo, tuttavia, per la condanna della Amministrazione resistente alla refusione delle spese e competenze di lite.
Il Collegio avvisava quindi le parti della possibile definizione della vertenza, ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che non resta al Collegio, in ossequio al principio della domanda, che prendere atto di quanto dichiarato dai ricorrenti, così rilevando la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carena di interesse.
Rilevato, quanto alle spese di lite, che il Collegio ravvisa le condizioni per disporne ima parziale compensazione, considerato quanto appena sopra rappresentato in merito all’evoluzione della vicenda processuale, e vista la tempestiva integrazione delle ore di sostegno avvenuta prima della udienza camerale del 19 febbraio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.