Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4165 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento del Questore della Provincia di LI, Prot. -OMISSIS- notificato in data 16.05.2022, recante divieto di accesso per cinque anni alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401/1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 06.04.2022, la Questura di LI notificava al ricorrente la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo volto all’adozione a suo carico dell’ordinanza di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO). Il ricorrente risultava, infatti, denunciato in stato
di libertà in data 1.2.2022 dal Commissariato di PS Ischia per violazione dell’art. 6 bis della legge 401/89 poiché in occasione dell’incontro di calcio Ischia-Puteolana, svoltasi in data 30.1.2022 presso lo stadio Mazzella e valevole per il campionato di eccellenza, si rendeva responsabile in concorso con altri tifosi di lancio di oggetti nei confronti dell’opposta tifoseria.
In data 15.04.2022, il ricorrente presentava memorie difensive chiedendo la archiviazione del procedimento.
Con provvedimento n. 0108392, del 13.05.2022, il Questore di LI notificava al ricorrente il divieto definitivo di accesso per cinque anni alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401/1989.
Il ricorrente insorge avverso il suindicato provvedimento deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
-la comunicazione di avvio del procedimento presentava un contenuto generico, in quanto, facendo solo riferimento ad un presunto lancio di oggetti nei confronti dell’altra tifoseria, non indicava i nominativi delle persone che avevano partecipato alla condotta ascritta al ricorrente e non delineava con precisione i fatti che ad esso venivano addebitati; il ricorrente, per di più, era del tutto estraneo al fatto ascrittogli in quanto, in data 30.01.2022, non aveva assistito alla partita di calcio tenutasi presso lo stadio di Ischia in quanto si trovava al porto dell’Isola, in attesa di imbarcarsi per LI.
- l’Amministrazione aveva violato l’art. 10 della legge n. 241/1990 in quanto si era limitata a richiamare genericamente la memoria difensiva che il ricorrente aveva presentato nel corso del contraddittorio procedimentale, senza realmente spiegare e motivare le ragioni della determinazione finale.
- il ricorrente era stato individuato solo in base ad elementi deduttivi (il ritrovamento del suo cellulare che, però, come determinato nello stesso provvedimento del Questore, “alcuni tifosi ospiti lo avevano rinvenuto e pertanto veniva dunque recuperato e consegnato al fratello di -OMISSIS-”); tuttavia, come acclarato nello stesso provvedimento, non si era verificato alcuno scontro tra le tifoserie “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine le opposte tifoserie venivano separate e veniva riportata la calma”.
-il provvedimento non dava conto delle ragioni sottese alla disposizione gravata e non riferiva alcuna motivazione circa una eventuale giudizio di pericolosità del ricorrente.
- il provvedimento impugnato si poneva in evidente contraddizione con la comunicazione di avvio di procedimento che lo aveva preceduto. Dalla comunicazione resa ex art 7 della legge n. 241/90, infatti, emergeva che il -OMISSIS-si rendeva responsabile di lancio di oggetti (ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 401/89), mentre nel decreto del Questore invece, dalla ipotetica disamina del materiale acquisito, brandisce una mazza che utilizza durante i tafferugli e il predetto provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/89.
-l’Amministrazione aveva rifiutato l’istanza del ricorrente tesa all’accesso agli atti del procedimento richiamando, erroneamente, l’art. 3 del d.m. n. 415 del 1994; l’Ufficio avrebbe dovuto, invece, esplicitare le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le quali aveva ritenuto non ostensibili gli atti del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva respinta dal Tribunale con ordinanza del 4.10.2022.
Pervenuta alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato dell’a11.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare che la giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011 n. 1463) ha sottolineato, da tempo, l’elevata discrezionalità che la norma attributiva del potere riconosce all’Amministrazione in materia di DASPO, ai fini dell’individuazione dei possibili destinatari della misura di prevenzione: “la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. D.A.S.P.O.) può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto in vista della tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo, anche solo potenziale, di lesione; con la conseguenza che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 ottobre 2012 n. 1796; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2011 n. 9547; 11 agosto 2011 n. 7083; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011 n. 301; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).
Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di SP appartiene al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari; è dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (T.A.R. Sicilia, Catania, 12 dicembre 2024, n. 4072; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 dicembre 2024, n. 732; T.A.R. Veneto, 10 settembre 2024, n. 2131).
Tale strumento si pone come misura di prevenzione che può essere applicata in presenza dei reati indicati nella precitata disposizione e di condotte violente anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale. Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso, o a causa, dell'evento sportivo. Trattandosi di misura discrezionale, con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori (T.A.R. Sicilia, Catania, 29 aprile 2024, n. 1558; T.A.R. Veneto, 3 novembre 2023, n. 1557).
Va poi rammentato che il provvedimento di SP è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (Consiglio di Stato, sez. II, 24 luglio 2023, n. 7195; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 dicembre 2024, n. 732; T.A.R. Umbria, 26 marzo 2024, n. 207).
Il SP può, dunque, essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 30 aprile 2024, n. 1468; T.A.R. Lazio, Roma, 9 aprile 2024, n. 6875).
Nel caso concreto va ricordato che il ricorrente è stato identificato dalle forze dell’ordine e la condotta da esso tenuta appare sicuramente ascrivibile a quelle descritte dal nominato articolo 6 della L. n. 401/1989. Dall’esame del provvedimento emerge, infatti, che l’istante è stato riconosciuto dal personale operante quale partecipe attivo agli scontri, trattandosi peraltro di soggetto noto alle Forze di Polizia in quanto già attinto in passato da analogo strumento interdittivo.
Ciò premesso, esaminando la prima censura, con la quale il ricorrente sostiene la propria totale estraneità agli eventi del 30.01.2022, ovvero che non avrebbe assistito all’incontro di calcio e che, in concomitanza di tale incontro, si sarebbe trovato presso il porto di Ischia per imbarcarsi per LI (come comproverebbe il biglietto dell’aliscafo delle ore 16.15 del 30.1.2022), il Collegio ritiene che il motivo sia infondato. Il ricorrente, infatti, da un lato tenta di ricostruire i fatti in maniera non corrispondente a quanto accertato dal Commissariato di Ischia e, dall’altro, non fornisce elementi di prova atti a superare tale accertamento.
Ed invero, non è corretto quanto affermato il ricorso circa il fatto che la Questura avrebbe apoditticamente desunto la presenza del ricorrente sui luoghi di causa dal mero rinvenimento del suo telefonino; il Commissariato di Ischia, al contrario, ha acquisito, al termine dell’incontro di calcio, le immagini girate dalla polizia scientifica e quelle del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale “la Stuzzicheria” ed ha individuato tre tifosi locali, tra cui proprio il ricorrente, che, nelle circostanza, brandiva una mazza.
La presenza del ricorrente sul luogo degli scontri tra le due tifoserie risulta, poi, confermata dall’ulteriore circostanza-di cui il provvedimento gravato dà atto- che il fratello del ricorrente contattava personale di servizio per chiedere se fosse stato rinvenuto, nel corso dell’incontro di calcio, il telefono cellulare del ricorrente riferendo che il fratello lo aveva perduto durante gli scontri: ed infatti, alcuni tifosi lo avevano rinvenuto.
La presenza del ricorrente al porto isolano, infine, non esclude la partecipazione del medesimo ai disordini che, invero, hanno preceduto lo svolgimento della partita (alle ore 13 circa del 30.1.2022; cfr. relazione della Questura di LI in atti). E da ultimo, l’intervento delle forze dell’ordine non elide la gravità e pericolosità della condotta ascritta all’istante, come analiticamente descritta nell’atto impugnato.
Ciò detto, e passando all’esame delle ulteriori censure, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia dato pienamente conto delle ragioni sottese alla sua emanazione. Ed invero, non incide sulla legittimità del divieto oggi in contestazione il fatto che in esso si dica che il ricorrente brandisse una mazza utilizzata durante i tafferugli piuttosto che si rendesse responsabile di lancio di oggetti, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento; si tratta, invero, di una difformità meramente formale che non attiene alla valutazione di sostanziale pericolosità e rilevanza della condotta ai fini della adozione della misura che ci occupa.
Non meritano adesione, poi, le censure in ordine al difetto di motivazione, in relazione alla pericolosità sociale del destinatario, formulate sul presupposto che non sarebbe possibile trarre dalla condotta osservata indici di pericolosità.
Come già chiarito in precedenza, invero, non è necessario che la Questura motivi l’emissione del provvedimento sulla base di una comprovata pericolosità sociale, in ragione della natura atipica del DASPO, non completamente assimilabile alle altre misure di prevenzione e non soggetta alla relativa disciplina, peraltro non omogenea nell’ordinamento.
Peraltro, com’è stato già evidenziato, nel caso di specie la pericolosità sociale del prevenuto emerge chiaramente da quanto contestato ed è stata suffragata da puntuali riscontri documentali depositati dall’Amministrazione in corso di giudizio.
Quanto, ancora, all’ulteriore censura secondo cui sarebbe stato violato l’art. 7, l. n. 241 del 1990 per non avere l’Ufficio dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di accogliere le osservazioni rese dal ricorrente in sede procedimentale, si osserva che le prescrizioni in materia di contraddittorio procedimentale non vanno applicate in modo meccanico e formalistico e che, nell’ambito del procedimento amministrativo, l’onere di motivazione che incombe sulla p.a. in ordine alle “memorie scritte e documenti” presentati dai soggetti di cui agli artt. 7 e 9, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è tale da ricomprendere in sé la confutazione punto per punto e analiticamente di tutte le osservazioni e i rilievi ivi formulati dai soggetti interessati, richiedendosi piuttosto che la P.A. dia conto (anche in modo sintetico ma chiaro e comprensibile nello stesso tempo) della ragione sostanziale della decisione maturata tenuto conto dell’apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento e che della relativa valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale (TAR Salerno, n. 520/2016).
Con riferimento, infine, al diniego di accesso agli atti del procedimento che l’Ufficio avrebbe opposto, si osserva che tale censurato diniego non è stato prodotto agli atti né risulta rinvenibile nel corpo del provvedimento gravato, il che giustifica il rigetto della relativa censura per assoluta genericità.
Per le considerazioni esposte, in conclusione il ricorso deve essere respinto.
La spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno nella misura di euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi con modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
IE LL Di LI, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | IE LL Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.