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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata a Catania, piazza Parte_1 C.F._1
Cavour n. 14, presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre, via Garibaldi n. 15, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giovanni Parisi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 24 Giugno 2024, proponeva opposizione alla Parte_1 determinazione dell'indennizzo di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 di cui al provvedimento prot. n. 8656/2024 adottato dal il 24.5.2024 che Controparte_1 conveniva in giudizio.
Premetteva che, nella sua qualità di successore iure hereditatis di è Persona_1 comproprietaria di uno stacco di terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), distinto in catasto al foglio 81, tra le altre, dalle particelle n. 207, 208, 209 e che nel 1989, una porzione del fondo, adibito a noccioleto, è stata occupata dal Comune di e sfruttata Controparte_1 per la realizzazione e l'esercizio di un pozzo trivellato ad uso potabile. Precisava che il CP_1 convenuto non aveva mai posto in essere un decreto di esproprio e che, nonostante ciò, aveva continuato a sfruttare l'area anzidetta per i predetti fini con grave pregiudizio per la ricorrente. In particolare, nel lotto in esame sono stati realizzati tre fabbricati in cemento armato e segnatamente un pozzo, una vasca e una corte.
Con istanza del 6.7.2022 acquisita al protocollo del al n. 8302 Controparte_1 dell'8.7.2022, i Sig.ri anno chiesto al la restituzione di tutti i Pt_1 Controparte_1 suddetti beni con il risarcimento dei danni patiti per effetto della loro illecita occupazione e detenzione, ovvero, alternativamente, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, l'adozione, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, del provvedimento di acquisizione non retroattiva col pagamento del relativo indennizzo. Stante l'inerzia dell'amministrazione comunale, i proprietari del fondo adivano il TSAP che, con sentenza n. 168/2023 accoglieva il ricorso proposto, condannando il a provvedere. Pertanto, a seguito di tale sentenza, con nota prot. n. CP_1
1431/2024, il comunicava l'avvio del procedimento previsto dal citato art. 42 bis, CP_1 allegando una relazione di stima del bene e, nonostante le osservazioni presentate da
[...] in merito alla determinazione del valore venale del bene, in data 24.5.2024 veniva Pt_1 determinata l'indennità dovuta nella misura di € 15.080,00 così determinata: il valore venale del fondo, considerata la superficie di 824 mq, pari ad € 5.768,00 (824 mq x € 7,00); - l'indennizzo patrimoniale per occupazione sine titulo: 5% di € 5.760,00 per trenta anni, pari ad € 8.700,00; - l'indennizzo non patrimoniale: 10% di € 5.760,00, pari ad € 576.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la misura di tale indennizzo sarebbe errata in quanto fondata sull'errata stima del valore venale del fondo il quale, per espressa previsione normativa, deve essere calcolato al momento del trasferimento della proprietà e, dunque, tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, in definitiva, dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante.
Richiama a tal proposito la giurisprudenza amministrativa in base alla quale il valore venale del bene cui la norma si riferisce comprende non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (le quali, ove la p.a. non procedesse all'acquisizione, sarebbero soggette ad accessione a favore del privato in applicazione degli ordinari canoni civilistici). (Consiglio di Stato sez. IV, 25.10.2016, n.4457).
Sulla base della ricostruzione operata dalla ricorrente, pertanto, il valore del fondo con le opere realizzate, detratte le spese di realizzazione, è pari ad € 945.705,50, mentre il mero valore della sola area di sedime su cui è stato realizzato il pozzo ed accessori direttamente connessi è pari ad
€ 54.378,07. Alla somma di € 945.705,50 deve sommarsi il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore venale del bene, (€ 945.705,50 x 10% =) € 94.570,00; nonché il danno da occupazione abusiva, pari al 5% annuo del valore venale del bene per ogni anno di occupazione senza titolo, e quindi nel caso a mani dal 1988 al 24.5.2024, la somma di € 1.712.245,15. Sicchè in definitiva l'indennizzo spettante alla ricorrente sarebbe pari a complessivi € 2.752.520,65 (€ 945.705,50 + € 94.570,00 + € 1.712.245,15).
Costituitosi in giudizio il ha preliminarmente eccepito il difetto Controparte_1 di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per essere competente la Corte d'Appello di Catania. Ha, ancora, contestato il criterio estimativo posto da parte ricorrente a fondamento della sua domanda, precisando che nel caso di specie occorre tenere conto del solo valore agricolo del bene, non anche del valore del bene espropriato comprensivo dell'opera su di esso realizzata (c.d. edificabilità di fatto). Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Così posti i termini della questione, occorre esaminare l'eccezione del difetto di competenza per materia del Tribunale adito per essere competente la Corte d'Appello di Catania. Occorre a tal proposito dare continuità al principio giurisprudenziale consolidato in base al quale ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, giudici specializzati, occorre avere riguardo all'oggetto della controversia dovendo attribuirsi alla cognizione dei detti tribunali regionali le cause che coinvolgono, anche indirettamente, gli interessi pubblici connessi alla disciplina delle acque come quelle concernenti il risarcimento dei danni cagionati dalla esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche, sicchè deve ritenersi correttamente instaurato il presente procedimento (v. sul punto, Tribunale sup. acque, 24/06/1985, n. 34).
Nel merito, la domanda è infondata e dev'essere rigettata. Come noto, in tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9871). Devono, pertanto, respingersi le doglianze di parte attrice e ritenersi, di contro, la correttezza dei calcoli effettuati dal convenuto il quale ha tenuto conto del valore del CP_1 terreno acquisito a prescindere dalla circostanza che sullo stesso siano state realizzate opere idrauliche.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con la comparsa di CP_1 costituzione e risposta la stessa dev'essere rigettata. Deve, infatti, ritenersi che la determinazione dell'indennità dovuta ex art. 42 bis costituisca rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 co. 3 c.c.
In ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% e per il restante 50% devono essere poste a carico del ricorrente nella misura che viene determinata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore superiore a due milioni di euro previa decurtazione della fase istruttoria poiché non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- Rigetta il ricorso;
- Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dal;
Controparte_1
- Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per il restante 50% condanna
[...] al pagamento, in favore del , delle spese di lite Pt_1 Controparte_1 che liquida in € 6.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 11.07.2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata a Catania, piazza Parte_1 C.F._1
Cavour n. 14, presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre, via Garibaldi n. 15, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giovanni Parisi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 24 Giugno 2024, proponeva opposizione alla Parte_1 determinazione dell'indennizzo di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 di cui al provvedimento prot. n. 8656/2024 adottato dal il 24.5.2024 che Controparte_1 conveniva in giudizio.
Premetteva che, nella sua qualità di successore iure hereditatis di è Persona_1 comproprietaria di uno stacco di terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), distinto in catasto al foglio 81, tra le altre, dalle particelle n. 207, 208, 209 e che nel 1989, una porzione del fondo, adibito a noccioleto, è stata occupata dal Comune di e sfruttata Controparte_1 per la realizzazione e l'esercizio di un pozzo trivellato ad uso potabile. Precisava che il CP_1 convenuto non aveva mai posto in essere un decreto di esproprio e che, nonostante ciò, aveva continuato a sfruttare l'area anzidetta per i predetti fini con grave pregiudizio per la ricorrente. In particolare, nel lotto in esame sono stati realizzati tre fabbricati in cemento armato e segnatamente un pozzo, una vasca e una corte.
Con istanza del 6.7.2022 acquisita al protocollo del al n. 8302 Controparte_1 dell'8.7.2022, i Sig.ri anno chiesto al la restituzione di tutti i Pt_1 Controparte_1 suddetti beni con il risarcimento dei danni patiti per effetto della loro illecita occupazione e detenzione, ovvero, alternativamente, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, l'adozione, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, del provvedimento di acquisizione non retroattiva col pagamento del relativo indennizzo. Stante l'inerzia dell'amministrazione comunale, i proprietari del fondo adivano il TSAP che, con sentenza n. 168/2023 accoglieva il ricorso proposto, condannando il a provvedere. Pertanto, a seguito di tale sentenza, con nota prot. n. CP_1
1431/2024, il comunicava l'avvio del procedimento previsto dal citato art. 42 bis, CP_1 allegando una relazione di stima del bene e, nonostante le osservazioni presentate da
[...] in merito alla determinazione del valore venale del bene, in data 24.5.2024 veniva Pt_1 determinata l'indennità dovuta nella misura di € 15.080,00 così determinata: il valore venale del fondo, considerata la superficie di 824 mq, pari ad € 5.768,00 (824 mq x € 7,00); - l'indennizzo patrimoniale per occupazione sine titulo: 5% di € 5.760,00 per trenta anni, pari ad € 8.700,00; - l'indennizzo non patrimoniale: 10% di € 5.760,00, pari ad € 576.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la misura di tale indennizzo sarebbe errata in quanto fondata sull'errata stima del valore venale del fondo il quale, per espressa previsione normativa, deve essere calcolato al momento del trasferimento della proprietà e, dunque, tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, in definitiva, dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante.
Richiama a tal proposito la giurisprudenza amministrativa in base alla quale il valore venale del bene cui la norma si riferisce comprende non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (le quali, ove la p.a. non procedesse all'acquisizione, sarebbero soggette ad accessione a favore del privato in applicazione degli ordinari canoni civilistici). (Consiglio di Stato sez. IV, 25.10.2016, n.4457).
Sulla base della ricostruzione operata dalla ricorrente, pertanto, il valore del fondo con le opere realizzate, detratte le spese di realizzazione, è pari ad € 945.705,50, mentre il mero valore della sola area di sedime su cui è stato realizzato il pozzo ed accessori direttamente connessi è pari ad
€ 54.378,07. Alla somma di € 945.705,50 deve sommarsi il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore venale del bene, (€ 945.705,50 x 10% =) € 94.570,00; nonché il danno da occupazione abusiva, pari al 5% annuo del valore venale del bene per ogni anno di occupazione senza titolo, e quindi nel caso a mani dal 1988 al 24.5.2024, la somma di € 1.712.245,15. Sicchè in definitiva l'indennizzo spettante alla ricorrente sarebbe pari a complessivi € 2.752.520,65 (€ 945.705,50 + € 94.570,00 + € 1.712.245,15).
Costituitosi in giudizio il ha preliminarmente eccepito il difetto Controparte_1 di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per essere competente la Corte d'Appello di Catania. Ha, ancora, contestato il criterio estimativo posto da parte ricorrente a fondamento della sua domanda, precisando che nel caso di specie occorre tenere conto del solo valore agricolo del bene, non anche del valore del bene espropriato comprensivo dell'opera su di esso realizzata (c.d. edificabilità di fatto). Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Così posti i termini della questione, occorre esaminare l'eccezione del difetto di competenza per materia del Tribunale adito per essere competente la Corte d'Appello di Catania. Occorre a tal proposito dare continuità al principio giurisprudenziale consolidato in base al quale ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, giudici specializzati, occorre avere riguardo all'oggetto della controversia dovendo attribuirsi alla cognizione dei detti tribunali regionali le cause che coinvolgono, anche indirettamente, gli interessi pubblici connessi alla disciplina delle acque come quelle concernenti il risarcimento dei danni cagionati dalla esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche, sicchè deve ritenersi correttamente instaurato il presente procedimento (v. sul punto, Tribunale sup. acque, 24/06/1985, n. 34).
Nel merito, la domanda è infondata e dev'essere rigettata. Come noto, in tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9871). Devono, pertanto, respingersi le doglianze di parte attrice e ritenersi, di contro, la correttezza dei calcoli effettuati dal convenuto il quale ha tenuto conto del valore del CP_1 terreno acquisito a prescindere dalla circostanza che sullo stesso siano state realizzate opere idrauliche.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con la comparsa di CP_1 costituzione e risposta la stessa dev'essere rigettata. Deve, infatti, ritenersi che la determinazione dell'indennità dovuta ex art. 42 bis costituisca rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 co. 3 c.c.
In ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% e per il restante 50% devono essere poste a carico del ricorrente nella misura che viene determinata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore superiore a due milioni di euro previa decurtazione della fase istruttoria poiché non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- Rigetta il ricorso;
- Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dal;
Controparte_1
- Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per il restante 50% condanna
[...] al pagamento, in favore del , delle spese di lite Pt_1 Controparte_1 che liquida in € 6.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 11.07.2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo