Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 19418/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
Con
SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 06/03/2025, alle ore 15:00, innanzi al dott. Stefano Demontis, sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Francesca Pampararo in sostituzione dell'avv. Giovannetti per delega orale, con la dott.ssa Benedetta Milone ai fini della pratica forense
- per parte convenuta, l'avvocato dello Stato Simona Motta
E' presente per il tirocinio GOP l'avv. Diego Giordano.
È altresì presente la d.ssa tirocinante ex art. 37 DL 98/2011 Testimone_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi e richiamano integralmente le rispettive difese.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e le parti si allontanano, con l'accordo che la sentenza sarà letta in loro assenza mediante deposito telematico.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19418/2023 promossa da:
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Martinetti (CF – PEC ), Luca C.F._1 Email_1
Ferrari (CF – PEC ) e Vanessa Giovanetti C.F._2 Email_2
(CF – PEC ) ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza dei Caprettari n. 70.
ATTRICE contro
(CF ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF – PEC P.IVA_3
ed elettivamente domiciliato in Torino, via Arsenale n. 21 Email_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente ricorso in opposizione per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto:
- in via preliminare e pregiudiziale, disporre, anche inaudita altera parte, la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero della esecuzione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto nei confronti di l'irrogazione della sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria quantificata nell'importo di euro 30 mila, nonché l'ulteriore sanzione della iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), del
Regolamento;
- nel merito, riformare il provvedimento n. 391 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 31 agosto 2023, e comunicato in data 5 ottobre 2023, relativo al procedimento numero
DLMPC/ 82755/2023, promosso a seguito di ricorso presentato dalla signora e per Parte_2
l'effetto accertare e dichiarare la liceità della condotta del ricorrente nel trattamento dei dati
pagina 2 di 3 personali delle minori effigiate nella fotografia oggetto di giudizio e nel relativo articolo giornalistico
a firma del dott. , pubblicato sul quotidiano la Stampa in data 6 giugno 2022; Persona_1
- in ogni caso, in accoglimento (anche parziale) del presente ricorso disporre la revoca delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante, ovvero ridurre sensibilmente la quantificazione della sanzione pecuniaria in un importo notevolmente ridotto e di giustizia in ragione di tutto quanto esposto e documentato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Per parte convenuta:
“Preliminarmente respinta l'avversaria istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, respingersi integralmente, perché infondate, le avversarie domande. Vinte le spese”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, respinge tutte le domande.
Condanna a rimborsare al Garante per la protezione dei dati personali le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.800, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Visto l'art. 429 c.p.c., fissa in 30 giorni da oggi il termine per il deposito delle motivazioni.
Torino, 6 marzo 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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