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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 782/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 861/2024 pubblicata il 21.03.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Trani al Corso A. Manzoni, n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Barbara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Manfredonia al Vicolo Mozzillo Iaccarino 1/B, presso lo studio dell'avv. Giuliano Valente, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata - in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, che qui devono intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e la , in persona del l.r.p.t., al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare la responsabilità civile della prima nella causazione di tutti i danni subiti in occasione dell'evento lesivo, e, per l'effetto, a titolo di risarcimento danni, condannarla, in solido con la sua compagnia assicurativa al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 94.543,90 o di quell'altra somma maggiore o minore
1 ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con condanna, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in data 19.08.2015, in compagnia della moglie, decideva di effettuare un giro turistico presso le grotte situate sul litorale tra Peschici e
Mattinata, acquistando un biglietto, per partecipare a tale escursione, presso la
[...]
- durante l'escursione, il comandante della motobarca comunicava che Controparte_2 la partenza per il rientro sarebbe stata anticipata a causa dell'avvicinarsi di una forte perturbazione;
- durante il rientro, si scatenava una violenta tempesta, in conseguenza della quale, temendo per la propria incolumità, decideva, unitamente alla moglie, di sbarcare al
Camping Internazionale di Manaccora, anziché al porto di Peschici;
- durante le operazioni di sbarco, svolte in condizioni di totale insicurezza, non riusciva a raggiungere la pedana posta sugli scogli a causa del repentino allontanamento della motobarca per il forte moto ondoso e, mentre cercava di reggersi in piedi sull'imbarcazione, aggrappandosi ad una pensilina, veniva sbalzato in aria a causa di una improvvisa onda e, nel ricadere, si procurava gravi lesioni, per le quali veniva trasportato d'urgenza presso Pronto Soccorso di Peschici e, successivamente, presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove venivano diagnosticate “frattura pluriframmentata metaepifsaria scomposta gamba dx biossea, frattura trochide omerale dx”.; - richiedeva formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti sia alla che alla Controparte_2 società garante, ma senza esito. Parte_2
L'attore invocava la responsabilità della a titolo Controparte_2 contrattuale, ai sensi degli artt. 1681 c.c. e 409 Codice della Navigazione;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, in estremo subordine, ex art. 2043 c.c.; esperiva, inoltre, l'azione diretta ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.ni private nei confronti di compagnia Parte_2 garante della chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. CP_2
Costituitasi in giudizio la chiedeva preliminarmente Controparte_1 dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva e/o l'inammissibilità nei suoi confronti della domanda così come proposta;
nel merito, rigettarsi le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, ridursi le stesse, con vittoria di spese ed accessori di giudizio.
La imaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa con prova per testi e CTU, con sentenza n. 861/2024, pubblicata 21.03.2024, il
Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) dichiara contumacia di 2) in Controparte_2 accoglimento della domanda attorea, condanna, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale da egli subito, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di 4) Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite del presente giudizio, pari ad € 800,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a.
2 se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
5) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, pari ad € 800,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 Controparte_1
a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
6) pone definitivamente a carico di Controparte_2 le spese di CTU, già liquidate in virtù di decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02, in data
[...]
12.6.2019.”
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ -accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
Appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la Sentenza n. 861/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Foggia, II^ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico D.ssa CICE Giovanna, R.G. n. 406/2017, pubblicata il 21/03/2024 e notificata il 22/05/2024; -accogliere tutte le conclusioni avanzate nel Giudizio di primo grado, ovvero, ribadendo l'accertamento e la declaratoria di responsabilità civile della convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei Controparte_2 confronti dell'attore Sig. nella causazione di tutti i danni dallo Parte_1 quest'ultimo subiti in conseguenza dell'evento lesivo meglio sopra descritto e per tutte le ragioni di fatto e di diritto innanzi espresse;
-per l'effetto, a titolo di risarcimento danni, condannare in solido tra loro le
Convenute in persona Controparte_2 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento della complessiva somma già riconosciuta dalla Giudice di prime cure e rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale subìto dall'odierno Appellante, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
-conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente Atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di Giudizio.”
Costituitasi in giudizio, la a chiesto in via preliminare Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello; nel merito, rigettarsi il proposto gravame e, in via ulteriormente subordinata, ridursi le avverse richieste, con vittoria di spese ed accessori di giudizio del doppio grado.
La on si è costituita in giudizio. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della non Controparte_2 costituitasi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda del osservando che: - nei confronti Parte_1 del danneggiante, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, per inadempimento CP_2 del contratto di trasporto, avendo l'attore dedotto il comportamento scorretto del vettore, che non ha rispettato le misure di sicurezza al momento dell'attracco dell'imbarcazione e che risponde, ai sensi dell'art. 1681 c.c., anche per i sinistri che colpiscono i viaggiatori durante il viaggio, salvo
3 prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
- il sinistro ha trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria orale e la compatibilità dei danni rispetto alla dinamica del sinistro è stata accertata anche attraverso la CTU espletata, che ha quantificato i danni subiti dal danneggiato;
- è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, per carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla compagnia assicuratrice in quanto, se di regola nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. (D. Lgs. 209/2005) il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido, nel caso di specie la responsabilità del sinistro derivante da circolazione dei veicoli presenta natura contrattuale e, pertanto, deve escludersi la possibilità per il danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, essendo quest'ultima ipotizzabile nei soli casi di responsabilità aquiliana.
III. Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza solo nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto all'attore la possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del natante a bordo del quale viaggiava, in grave violazione ed errata applicazione degli artt. 123 e 144 del Codice delle Assicurazioni Private;
osserva che tale conclusione contrasta fortemente sia con il dato normativo, di cui agli artt. 123
e 144 citati, che con la più autorevole, recente e consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che in una pluralità di casistiche, tra loro differenti, ha previsto l'azione diretta ex lege nei confronti dell'assicuratore, sia che si invochi una responsabilità contrattuale sia extracontrattuale del vettore.
L'appellante deduce, inoltre, che la decisione del Tribunale è altresì illegittima, tenuto conto che, nell'atto introduttivo, la domanda risarcitoria è stata avanzata sia a titolo contrattuale sia extracontrattuale..
IV. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza è stata impugnata solo nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
e, pertanto, è passata in giudicato nelle restanti parti, relative all'accertamento Controparte_1 della esclusiva responsabilità della ella verificazione del Controparte_2 sinistro e alla liquidazione dei danni conseguenti al sinistro.
V. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
4 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
VI. Nel merito, l'appello è fondato.
Il primo Giudice ha osservato che “di regola, nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv., il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido (cfr. Cass. civ. n. 23621/2019; Cass. civ. n.
24469/2014). Si tratta, tuttavia, di ipotesi in cui il danneggiante risponde a titolo di responsabilità risarcitoria di tipo extra-contrattuale ex art. 2054 cod. civ. o altre norme (2043 cod. civ. e ss.) e
l'assicurazione risponde per responsabilità da obbligazione contrattuale di natura indennitaria, nei limiti del massimale. In proposito, si parla di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo in quanto
l'obbligazione dell'assicurazione esiste, se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte (sull'assicuratore, che
è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato). Si discorre di “solidarietà atipica” o “imperfetta” poiché il debito dell'assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nel massimale
(Cass. 7993/2002; Cass. 5262/2001; Cass. 6128/1995). Nel caso in esame, invece, la responsabilità per sinistro derivante da circolazione di veicoli presenta natura contrattuale;
quindi, deve escludersi la possibilità per il danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, essendo quest'ultima ipotizzabile nei soli casi di responsabilità aquiliana. È corretto, pertanto, quanto affermato dalla compagnia assicurativa e cioè che la stessa è carente di legittimazione passiva, per essere quest'ultima, al di fuori dell'ipotesi dell'azione diretta, obbligata a tenere indenne il danneggiante-assi nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. curato per quanto da egli dovuto nei confronti del danneggiato, ma non anche obbligata, in via diretta, nei confronti di quest'ultimo.”
In sostanza il Tribunale, pur avendo affermato che nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido, ha ritenuto che tale ipotesi di responsabilità risarcitoria solidale sia limitata al caso in cui il danneggiante risponde a titolo di responsabilità extra-contrattuale.
L'assunto non può essere condiviso.
Giova innanzitutto rammentare che l'art. 123, ultimo comma, Cod. Ass.ni private, prevede che
“Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
Il trasportato danneggiato ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile con l'azione ex art. 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998), coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 CdA, ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, ed ove ne ricorrano i presupposti, invocare l'art. 141 CdA.
5 Come affermato dalla Suprema Corte, con principio che questa Corte condivide, “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria da parte della persona trasportata per danni derivanti dalla circolazione stradale, trova applicazione l'art. 22, legge 24 dicembre 1969, n. 990 sia che la responsabilità del danneggiante venga invocata a titolo extracontrattuale, sia che venga fatta valere a titolo contrattuale.
Ne consegue che nel caso di danni alla persona, subìti da viaggiatori a bordo di veicoli adibiti al trasporto pubblico, risulta applicabile la norma citata (ora trasfusa nell'art. 145, D.Lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private), anche quando la relativa responsabilità è fatta valere dal danneggiato ai sensi dell'art. 1681 c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 25.09.2012, n. 16263).
La Suprema Corte, con la suddetta pronuncia, nel ribadire che “ dal contratto di trasporto di persone sorgono due azioni diverse: quella di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la quale si fonda sull'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, e quella da responsabilità extracontrattuale, la quale si fonda sulla violazione del principio del neminem laedere” (come già chiarito da Cass. 3 ottobre 1996, n. 8656), ha precisato che il trasportato può esperire l'azione diretta contro l'assicuratore del vettore indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità invocata.
Ne consegue che, anche se il danneggiato agisce a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1681 cod. civ. nei confronti del vettore, la compagnia che garantisce la responsabilità civile obbligatoria è legittimata passiva.
Il primo Giudice ha pertanto errato nel ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellata, sulla base della ritenuta natura contrattuale della responsabilità del vettore.
A ciò aggiungasi che l'attore, nell'atto introduttivo, aveva comunque richiesto che fosse affermata la responsabilità del vettore sia a titolo contrattuale che, in via subordinata, extracontrattuale.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente accoglimento della domanda di condanna, in solido, della e al pagamento della Controparte_1 complessiva somma così come riconosciuta dal primo giudice.
A tanto consegue anche la riforma della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite, con conseguente condanna, anche della in Controparte_1 solido con al pagamento di spese e competenze del Controparte_2 giudizio di primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale.
Inoltre, all'accoglimento dell'appello, consegue la condanna della
[...] soccombente, al pagamento delle spese relative al presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, in difetto dello svolgimento di relative attività.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e nella contumacia della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 861/2024
[...] emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 21.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la
[...]
n solido con al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'appellante, della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
2) condanna la in solido con Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
[...] liquidate nella misura di € 800,00 per esborsi ed € in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna la lla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1 delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella misura di € 777,00 per esborsi ed €
6.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) conferma nel resto la sentenza appellata;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 782/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 861/2024 pubblicata il 21.03.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Trani al Corso A. Manzoni, n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Barbara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Manfredonia al Vicolo Mozzillo Iaccarino 1/B, presso lo studio dell'avv. Giuliano Valente, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata - in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, che qui devono intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e la , in persona del l.r.p.t., al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare la responsabilità civile della prima nella causazione di tutti i danni subiti in occasione dell'evento lesivo, e, per l'effetto, a titolo di risarcimento danni, condannarla, in solido con la sua compagnia assicurativa al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 94.543,90 o di quell'altra somma maggiore o minore
1 ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con condanna, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in data 19.08.2015, in compagnia della moglie, decideva di effettuare un giro turistico presso le grotte situate sul litorale tra Peschici e
Mattinata, acquistando un biglietto, per partecipare a tale escursione, presso la
[...]
- durante l'escursione, il comandante della motobarca comunicava che Controparte_2 la partenza per il rientro sarebbe stata anticipata a causa dell'avvicinarsi di una forte perturbazione;
- durante il rientro, si scatenava una violenta tempesta, in conseguenza della quale, temendo per la propria incolumità, decideva, unitamente alla moglie, di sbarcare al
Camping Internazionale di Manaccora, anziché al porto di Peschici;
- durante le operazioni di sbarco, svolte in condizioni di totale insicurezza, non riusciva a raggiungere la pedana posta sugli scogli a causa del repentino allontanamento della motobarca per il forte moto ondoso e, mentre cercava di reggersi in piedi sull'imbarcazione, aggrappandosi ad una pensilina, veniva sbalzato in aria a causa di una improvvisa onda e, nel ricadere, si procurava gravi lesioni, per le quali veniva trasportato d'urgenza presso Pronto Soccorso di Peschici e, successivamente, presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove venivano diagnosticate “frattura pluriframmentata metaepifsaria scomposta gamba dx biossea, frattura trochide omerale dx”.; - richiedeva formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti sia alla che alla Controparte_2 società garante, ma senza esito. Parte_2
L'attore invocava la responsabilità della a titolo Controparte_2 contrattuale, ai sensi degli artt. 1681 c.c. e 409 Codice della Navigazione;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, in estremo subordine, ex art. 2043 c.c.; esperiva, inoltre, l'azione diretta ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.ni private nei confronti di compagnia Parte_2 garante della chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. CP_2
Costituitasi in giudizio la chiedeva preliminarmente Controparte_1 dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva e/o l'inammissibilità nei suoi confronti della domanda così come proposta;
nel merito, rigettarsi le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, ridursi le stesse, con vittoria di spese ed accessori di giudizio.
La imaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa con prova per testi e CTU, con sentenza n. 861/2024, pubblicata 21.03.2024, il
Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) dichiara contumacia di 2) in Controparte_2 accoglimento della domanda attorea, condanna, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale da egli subito, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di 4) Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite del presente giudizio, pari ad € 800,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a.
2 se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
5) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, pari ad € 800,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 Controparte_1
a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
6) pone definitivamente a carico di Controparte_2 le spese di CTU, già liquidate in virtù di decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02, in data
[...]
12.6.2019.”
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ -accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
Appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la Sentenza n. 861/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Foggia, II^ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico D.ssa CICE Giovanna, R.G. n. 406/2017, pubblicata il 21/03/2024 e notificata il 22/05/2024; -accogliere tutte le conclusioni avanzate nel Giudizio di primo grado, ovvero, ribadendo l'accertamento e la declaratoria di responsabilità civile della convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei Controparte_2 confronti dell'attore Sig. nella causazione di tutti i danni dallo Parte_1 quest'ultimo subiti in conseguenza dell'evento lesivo meglio sopra descritto e per tutte le ragioni di fatto e di diritto innanzi espresse;
-per l'effetto, a titolo di risarcimento danni, condannare in solido tra loro le
Convenute in persona Controparte_2 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento della complessiva somma già riconosciuta dalla Giudice di prime cure e rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale subìto dall'odierno Appellante, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
-conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente Atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di Giudizio.”
Costituitasi in giudizio, la a chiesto in via preliminare Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello; nel merito, rigettarsi il proposto gravame e, in via ulteriormente subordinata, ridursi le avverse richieste, con vittoria di spese ed accessori di giudizio del doppio grado.
La on si è costituita in giudizio. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della non Controparte_2 costituitasi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda del osservando che: - nei confronti Parte_1 del danneggiante, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, per inadempimento CP_2 del contratto di trasporto, avendo l'attore dedotto il comportamento scorretto del vettore, che non ha rispettato le misure di sicurezza al momento dell'attracco dell'imbarcazione e che risponde, ai sensi dell'art. 1681 c.c., anche per i sinistri che colpiscono i viaggiatori durante il viaggio, salvo
3 prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
- il sinistro ha trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria orale e la compatibilità dei danni rispetto alla dinamica del sinistro è stata accertata anche attraverso la CTU espletata, che ha quantificato i danni subiti dal danneggiato;
- è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, per carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla compagnia assicuratrice in quanto, se di regola nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. (D. Lgs. 209/2005) il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido, nel caso di specie la responsabilità del sinistro derivante da circolazione dei veicoli presenta natura contrattuale e, pertanto, deve escludersi la possibilità per il danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, essendo quest'ultima ipotizzabile nei soli casi di responsabilità aquiliana.
III. Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza solo nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto all'attore la possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del natante a bordo del quale viaggiava, in grave violazione ed errata applicazione degli artt. 123 e 144 del Codice delle Assicurazioni Private;
osserva che tale conclusione contrasta fortemente sia con il dato normativo, di cui agli artt. 123
e 144 citati, che con la più autorevole, recente e consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che in una pluralità di casistiche, tra loro differenti, ha previsto l'azione diretta ex lege nei confronti dell'assicuratore, sia che si invochi una responsabilità contrattuale sia extracontrattuale del vettore.
L'appellante deduce, inoltre, che la decisione del Tribunale è altresì illegittima, tenuto conto che, nell'atto introduttivo, la domanda risarcitoria è stata avanzata sia a titolo contrattuale sia extracontrattuale..
IV. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza è stata impugnata solo nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
e, pertanto, è passata in giudicato nelle restanti parti, relative all'accertamento Controparte_1 della esclusiva responsabilità della ella verificazione del Controparte_2 sinistro e alla liquidazione dei danni conseguenti al sinistro.
V. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017) che ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
4 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
VI. Nel merito, l'appello è fondato.
Il primo Giudice ha osservato che “di regola, nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv., il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido (cfr. Cass. civ. n. 23621/2019; Cass. civ. n.
24469/2014). Si tratta, tuttavia, di ipotesi in cui il danneggiante risponde a titolo di responsabilità risarcitoria di tipo extra-contrattuale ex art. 2054 cod. civ. o altre norme (2043 cod. civ. e ss.) e
l'assicurazione risponde per responsabilità da obbligazione contrattuale di natura indennitaria, nei limiti del massimale. In proposito, si parla di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo in quanto
l'obbligazione dell'assicurazione esiste, se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte (sull'assicuratore, che
è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato). Si discorre di “solidarietà atipica” o “imperfetta” poiché il debito dell'assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nel massimale
(Cass. 7993/2002; Cass. 5262/2001; Cass. 6128/1995). Nel caso in esame, invece, la responsabilità per sinistro derivante da circolazione di veicoli presenta natura contrattuale;
quindi, deve escludersi la possibilità per il danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, essendo quest'ultima ipotizzabile nei soli casi di responsabilità aquiliana. È corretto, pertanto, quanto affermato dalla compagnia assicurativa e cioè che la stessa è carente di legittimazione passiva, per essere quest'ultima, al di fuori dell'ipotesi dell'azione diretta, obbligata a tenere indenne il danneggiante-assi nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. curato per quanto da egli dovuto nei confronti del danneggiato, ma non anche obbligata, in via diretta, nei confronti di quest'ultimo.”
In sostanza il Tribunale, pur avendo affermato che nell'ambito dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. il danneggiante e l'assicurazione rispondono in solido, ha ritenuto che tale ipotesi di responsabilità risarcitoria solidale sia limitata al caso in cui il danneggiante risponde a titolo di responsabilità extra-contrattuale.
L'assunto non può essere condiviso.
Giova innanzitutto rammentare che l'art. 123, ultimo comma, Cod. Ass.ni private, prevede che
“Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
Il trasportato danneggiato ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile con l'azione ex art. 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998), coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 CdA, ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, ed ove ne ricorrano i presupposti, invocare l'art. 141 CdA.
5 Come affermato dalla Suprema Corte, con principio che questa Corte condivide, “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria da parte della persona trasportata per danni derivanti dalla circolazione stradale, trova applicazione l'art. 22, legge 24 dicembre 1969, n. 990 sia che la responsabilità del danneggiante venga invocata a titolo extracontrattuale, sia che venga fatta valere a titolo contrattuale.
Ne consegue che nel caso di danni alla persona, subìti da viaggiatori a bordo di veicoli adibiti al trasporto pubblico, risulta applicabile la norma citata (ora trasfusa nell'art. 145, D.Lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private), anche quando la relativa responsabilità è fatta valere dal danneggiato ai sensi dell'art. 1681 c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 25.09.2012, n. 16263).
La Suprema Corte, con la suddetta pronuncia, nel ribadire che “ dal contratto di trasporto di persone sorgono due azioni diverse: quella di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la quale si fonda sull'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, e quella da responsabilità extracontrattuale, la quale si fonda sulla violazione del principio del neminem laedere” (come già chiarito da Cass. 3 ottobre 1996, n. 8656), ha precisato che il trasportato può esperire l'azione diretta contro l'assicuratore del vettore indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità invocata.
Ne consegue che, anche se il danneggiato agisce a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1681 cod. civ. nei confronti del vettore, la compagnia che garantisce la responsabilità civile obbligatoria è legittimata passiva.
Il primo Giudice ha pertanto errato nel ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellata, sulla base della ritenuta natura contrattuale della responsabilità del vettore.
A ciò aggiungasi che l'attore, nell'atto introduttivo, aveva comunque richiesto che fosse affermata la responsabilità del vettore sia a titolo contrattuale che, in via subordinata, extracontrattuale.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente accoglimento della domanda di condanna, in solido, della e al pagamento della Controparte_1 complessiva somma così come riconosciuta dal primo giudice.
A tanto consegue anche la riforma della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite, con conseguente condanna, anche della in Controparte_1 solido con al pagamento di spese e competenze del Controparte_2 giudizio di primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale.
Inoltre, all'accoglimento dell'appello, consegue la condanna della
[...] soccombente, al pagamento delle spese relative al presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, in difetto dello svolgimento di relative attività.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e nella contumacia della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 861/2024
[...] emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 21.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la
[...]
n solido con al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'appellante, della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € 37.047,78, a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
2) condanna la in solido con Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
[...] liquidate nella misura di € 800,00 per esborsi ed € in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna la lla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1 delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella misura di € 777,00 per esborsi ed €
6.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) conferma nel resto la sentenza appellata;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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