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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 608/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 608/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli;
appellante
e
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Summaria;
C.F._4
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 05.02.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “riportandosi integralmente al proprio atto di costituzione e scritti difensivi ed in particolare ai motivi ed eccezioni in essi contenuti, precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di appello”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro così statuire:
1) IN VIA PRELIMINARE ed assorbente dichiarare inammissibile la citazione in appello perché proposto tardivamente in violazione del termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. per le motivazioni addotte, non avendo l' notificato alcun CP_2
atto di appello alle controparti con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 278/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza. NEL MERITO 2)
Confermare la decisione appellata, riconfermando la domanda proposta in primo grado, essendo la stessa ammissibile, procedibile e fondata, oltre a rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto. 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello, nonché del rimborso forfetario come per legge oltre Iva e Cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 4) Condannare parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave da lite temeraria nella misura che risulterà di giustizia”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora e i CP_1
signori , e convenivano innanzi al Tribunale di Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_2
Cosenza l' per sentirla condannare al Controparte_3
risarcimento dei danni arrecati per cattiva manutenzione ai locali di loro proprietà, siti nel Comune di Guardia Piemontese in via Marco Usceglio, e concessi in locazione, giusto contratto stipulato nel lontano 2001 tra gli attori e l'ex As n. 1 di
Paola, poi La convenuta non si costituiva in giudizio, CP_4 Pt_1
rimanendo contumace.
Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 278 del 5 febbraio 2018 accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la convenuta al risarcimento dei danni che quantificava in €10.741,81 di cui €10.241,81 a titolo di danni arrecati all'immobile ed €500,00 a titolo di canone dovuto per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino che il Giudice di prime cure conteggiava in giorni 75.
Cont Condannava, inoltre, l' a rifondere le spese legali che liquidava in € 268,99 per spese vive e €1.500,00 a titolo di onorari professionali oltre IVA e CAP.
2 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l' eccependo CP_4 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito lamentava la ingiustizia della decisione in quanto i danni lamentati dagli attori erano ascrivibili a carenze di manutenzione straordinaria imputabili ai proprietari e comunque detti danni non erano stati adeguatamente provati essendosi gli attori affidati ad una mera consulenza di parte.
Con comparsa depositata in data 26.06.2018 si costituivano gli appellati i quali eccepivano in via preliminare la inammissibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata
Cont avvenuta il 27.03.2018. Deducevano, al riguardo, che l' aveva depositato telematicamente l'atto di citazione in appello presso la cancelleria della Corte di
Appello in data 23.03.2018 senza provvedere però alla notifica dello stesso nei confronti delle controparti le quali erano venute a conoscenza dell'esistenza del gravame a seguito di trasmissione all'indirizzo pec del loro legale del biglietto di cancelleria del Tribunale di Cosenza di avvenuto trasferimento del fascicolo di primo grado in Corte d'Appello; che dal successivo accesso al fascicolo informatico, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Catanzaro, avevano avuto contezza che l' aveva depositato telematicamente la citazione in appello avverso Controparte_4
la sentenza n. 1844/2018 iscrivendo la causa al ruolo senza notificare alcun gravame alle parti appellate in palese violazione dell'art. 325 c.p.c.. Nel merito rilevavano la Cont tardività delle contestazioni sollevate dall' e comunque la loro infondatezza e chiedevano la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Costituisce circostanza processuale pacifica quella per cui l'appello, proposto con atto di citazione, lungi dall'essere stato notificato in ritardo, non è stato radicalmente notificato, con conseguente consumazione del potere di impugnazione in capo
Cont all'
In mancanza di notifica entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 27.03.2018, l'appello è tardivo e quindi inammissibile.
2.2. Va invece respinta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., difettando, nella fattispecie, l'elemento oggettivo della postulata responsabilità processuale. Sul punto, è noto che, ai fini del risarcimento del danno per temerarietà della lite sia necessario provare in concreto il danno subìto, con conseguente necessità di prova anche del pregiudizio sofferto a causa della controparte: “In proposito, occorre tener presente che la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo (cfr. Cass. n. 22812/2023, Cass. n. 17902/2010, Cass. n.
13395/2007, Cass. n. 21393/2005)” (C. Cass civ., Sez. II, Sent., (data ud.
24/10/2023) 15/12/2023, n. 35188).
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_5
confronti di , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 05.02.2018, così provvede:
4 a) dichiara l'appello inammissibile;
b) rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €2.579,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Dario Summaria, dichiaratosi antistatario;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 608/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli;
appellante
e
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Summaria;
C.F._4
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 05.02.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “riportandosi integralmente al proprio atto di costituzione e scritti difensivi ed in particolare ai motivi ed eccezioni in essi contenuti, precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di appello”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro così statuire:
1) IN VIA PRELIMINARE ed assorbente dichiarare inammissibile la citazione in appello perché proposto tardivamente in violazione del termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. per le motivazioni addotte, non avendo l' notificato alcun CP_2
atto di appello alle controparti con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 278/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza. NEL MERITO 2)
Confermare la decisione appellata, riconfermando la domanda proposta in primo grado, essendo la stessa ammissibile, procedibile e fondata, oltre a rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto. 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello, nonché del rimborso forfetario come per legge oltre Iva e Cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 4) Condannare parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave da lite temeraria nella misura che risulterà di giustizia”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora e i CP_1
signori , e convenivano innanzi al Tribunale di Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_2
Cosenza l' per sentirla condannare al Controparte_3
risarcimento dei danni arrecati per cattiva manutenzione ai locali di loro proprietà, siti nel Comune di Guardia Piemontese in via Marco Usceglio, e concessi in locazione, giusto contratto stipulato nel lontano 2001 tra gli attori e l'ex As n. 1 di
Paola, poi La convenuta non si costituiva in giudizio, CP_4 Pt_1
rimanendo contumace.
Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 278 del 5 febbraio 2018 accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la convenuta al risarcimento dei danni che quantificava in €10.741,81 di cui €10.241,81 a titolo di danni arrecati all'immobile ed €500,00 a titolo di canone dovuto per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino che il Giudice di prime cure conteggiava in giorni 75.
Cont Condannava, inoltre, l' a rifondere le spese legali che liquidava in € 268,99 per spese vive e €1.500,00 a titolo di onorari professionali oltre IVA e CAP.
2 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l' eccependo CP_4 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito lamentava la ingiustizia della decisione in quanto i danni lamentati dagli attori erano ascrivibili a carenze di manutenzione straordinaria imputabili ai proprietari e comunque detti danni non erano stati adeguatamente provati essendosi gli attori affidati ad una mera consulenza di parte.
Con comparsa depositata in data 26.06.2018 si costituivano gli appellati i quali eccepivano in via preliminare la inammissibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata
Cont avvenuta il 27.03.2018. Deducevano, al riguardo, che l' aveva depositato telematicamente l'atto di citazione in appello presso la cancelleria della Corte di
Appello in data 23.03.2018 senza provvedere però alla notifica dello stesso nei confronti delle controparti le quali erano venute a conoscenza dell'esistenza del gravame a seguito di trasmissione all'indirizzo pec del loro legale del biglietto di cancelleria del Tribunale di Cosenza di avvenuto trasferimento del fascicolo di primo grado in Corte d'Appello; che dal successivo accesso al fascicolo informatico, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Catanzaro, avevano avuto contezza che l' aveva depositato telematicamente la citazione in appello avverso Controparte_4
la sentenza n. 1844/2018 iscrivendo la causa al ruolo senza notificare alcun gravame alle parti appellate in palese violazione dell'art. 325 c.p.c.. Nel merito rilevavano la Cont tardività delle contestazioni sollevate dall' e comunque la loro infondatezza e chiedevano la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Costituisce circostanza processuale pacifica quella per cui l'appello, proposto con atto di citazione, lungi dall'essere stato notificato in ritardo, non è stato radicalmente notificato, con conseguente consumazione del potere di impugnazione in capo
Cont all'
In mancanza di notifica entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 27.03.2018, l'appello è tardivo e quindi inammissibile.
2.2. Va invece respinta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., difettando, nella fattispecie, l'elemento oggettivo della postulata responsabilità processuale. Sul punto, è noto che, ai fini del risarcimento del danno per temerarietà della lite sia necessario provare in concreto il danno subìto, con conseguente necessità di prova anche del pregiudizio sofferto a causa della controparte: “In proposito, occorre tener presente che la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo (cfr. Cass. n. 22812/2023, Cass. n. 17902/2010, Cass. n.
13395/2007, Cass. n. 21393/2005)” (C. Cass civ., Sez. II, Sent., (data ud.
24/10/2023) 15/12/2023, n. 35188).
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_5
confronti di , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 278/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 05.02.2018, così provvede:
4 a) dichiara l'appello inammissibile;
b) rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €2.579,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Dario Summaria, dichiaratosi antistatario;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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