Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16900 EL Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi ELl'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. BRUNELLA BAGGIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. ANNUNZIATA PIRO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso: chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con la resistente in OR EL GR (NA) il 14.10.1976, che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi adottavano nata il Per_1
1
01.03.1989, e nato il [...], premettendo altresì la separazione Persona_2
consensuale EL 2013, deducendo tra l'altro che, a causa ELla età e ELlo stato di salute deterioratosi successivamente alla separazione, non era più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e di conseguenza di sopportare gli impegni economici assunti in sede di separazione consensuale, fruendo ELla sola pensione sociale, evidenziando, tra l'altro, che la coniuge aveva proposto denuncia contro di lui per il reato di cui all'art. 570 c.p., e che pendeva procedimento penale nonché procedura esecutiva, chiedeva a questo Tribunale:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato a OR EL
GR (NA) il 14.10.1976, atto n. 764 Parte II Serie A anno 1976, tra i sig.ri
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile EL Comune di OR EL GR (NA), a mezzo di rituale comunicazione da parte ELla Cancelleria, di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, anche con sentenza parziale;
2. revocare le statuizioni di natura economica stabilite in favore di
[...]
e per le ragioni esplicitate in narrativa, stabilendo CP_1 Controparte_2
in via alternativa:
- che le rendite derivanti dal godimento dei due immobili concessi in sede di separazione costituisce mantenimento indiretto anche a favore di P_
, con conseguente revoca ELl'obbligo di versamento ELl'assegno mensile
[...] di € 300,00;
- che la disponibilità dei suindicati immobili ritorni al sig. rimodulando P_
l'assegno di mantenimento in favore ELla figlia nella misura di € 600,00 Per_1
ovvero in quella che sarà ritenuta congrua dal Tribunale;
rimettendosi, sin d'ora, ad ogni ulteriore statuizione che il Tribunale riterrà opportuna al fine di riequilibrare le rispettive posizioni ELle parti e adeguata alle mutate condizioni fisiche ed economiche EL sig. P_
3. porre a carico ELla resistente il pagamento ELle spese, diritti ed onorari EL presente procedimento in caso di opposizione.”
Si costituiva la e resisteva alla domanda con varie eccezioni ed CP_1
argomentazioni, precisando che il figlio era maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, mentre la figlia era maggiorenne ma non Per_1
autosufficiente, invalida, beneficiaria di amministrazione di sostegno, che l'assegno di mantenimento a carico EL ricorrente, pari ad € 300,00 mensili, in favore ELla
2 3
figlia era stato pagato fino al mese di aprile 2015, confermava la pendenza Per_1
EL procedimento penale e di pignoramento.
Deduceva, inoltre, che la situazione reddituale EL ricorrente era identica a quella esistente alla data di separazione e che in ragione di ciò non poteva giustificarsi una riduzione ELl'assegno, priva di rilievo sotto questo profilo la percezione di un sussidio di invalidità per Esponeva che la figlia andava Per_1
maggiormente tutelata con previsione a carico EL ricorrente EL pagamento EL
50% ELle spese straordinarie, non previsto in sede di separazione, e concludeva chiedendo a questo Tribunale:
“a)pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili EL matrimonio contratto con
Parte_1
b)confermarsi le statuizioni EL decreto di omologa circa il godimento dei due quartini seminterrati siti in Forio alla via Spinavola n. 20 oltre l'attuale alloggio occupato da e da;
CP_1 Controparte_2
c)stabilire che deve corrispondere alla figlia un Parte_1 Per_1 assegno di mantenimento di € 500,00 mensili oltre ISTAT ed oltre il 50% ELle spese straordinarie;
d)accertare che ha effettuato migliorie negli immobili di Controparte_1 proprietà EL resistente pari ad € 14.315,16 (salvo migliore precisazione) e per
l'effetto condannare di pagare a tale Parte_1 Controparte_1
importo o quello maggiore che sarà indicato nei termini di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla spesa fino all'effettivo soddisfo;
e)accertare che ha diritto alla restituzione di € 355.279,39 Controparte_1
quale 50% EL valore attuale degli immobili realizzati in costanza di matrimonio, oltre interessi decorrenti dalla emissione ELla sentenza e fino al soddisfo;
f)procedere alla divisione EL terreno sito in Forio alla via ST riportato in catasto al foglio 15, p.lla 164, vigneto, cl. 5, superficie are 3,28 con attribuzione EL 50% EL bene in natura previo ripristino nello stato di vigneto così come acquistato ed eliminando eventuali abusi edilizi;
g)condannare al pagamento di spese e compensi ELla Parte_1 procedura.”
All'esito ELl'udienza presidenziale EL 23.11.21, il Presidente, dato atto EL fallimento EL tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva, così provvedeva:
3 4
Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie. Non ammesse le richieste istruttorie, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente a fronte ELla molteplicità di deduzioni e domande va ELineato il thema decidendum essendo il giudizio proposto volto alla declaratoria ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio e l'adozione dei provvedimenti accessori quali (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione ELla casa familiare).
Pertanto va ribadita la questione condivisibilmente sottoposta d'ufficio in ordine all'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo ELle domande dipende solo dalla volontà ELle parti ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n.
4 5
6660 EL 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 EL 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 EL
21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 EL 29.01.2010).
Tanto si ripercuote sui profili di ammissibilità ELle richieste istruttorie.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sui mezzi istruttori stante l'inammissibilità ed irrilevanza ELle richieste e ELle doglianze.
Quanto ai rilievi nell'interesse EL ricorrente, innanzitutto non risulta che l'omesso deposito di note per l'udienza sia “imputabile ad un guasto improvviso ed insanabile EL PC” non risultando alcuna specifica deduzione o documentazione sul punto, così deve ritenersi che le richieste non siano state coltivate.
Seppure volesse condividersi quanto prospettato in ordine alla non necessarietà di coltivare le richieste formulate, assumendo la parte che il non aver coltivato le richieste con il deposito di note non sia assimilabile ad un atto di rinuncia alle richieste formulate, ad abundantiam, si evidenzia che va ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza ELla la prova testi articolata dalla difesa EL ricorrente, in quanto i capitoli di prova non possono essere ammessi o perché contenenti valutazioni non consentite ai testi o perché vertenti su circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum o perché aventi ad oggetto fatti non sufficientemente circostanziati e/o provati o da provare per tabulas, o perché relativo ai rapporti genitori-figli.
Del pari inammissibile il deferito interrogatorio formale ELla resistente vertente sulle medesime circostanze ed altresì irrilevante e generica.
In ordine invece alle richieste di indagini di polizia tributaria sui redditi e alle richieste indagini presso l' va rilevato il carattere esplorativo ELla prima CP_3 richiesta e l'inammissibilità ELla seconda che non può sopperire agli oneri di attivazione ELle parti.
In ogni caso è stata disposta la produzione ELle ultime tre dichiarazioni dei redditi, e comunque la documentazione relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali anche esenti in relazione allo stesso arco temporale.
Il Collegio così ritiene di fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie condividendone i motivi.
5 6
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cron. 5080 EL 16.5.2013, depositato il 21.5.2013, previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente EL Tribunale in data 9.4.2013, reso nel procedimento R.G. n.
34949/2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione ELla domanda non essendo stata l'interruzione ELla separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi ELl'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) ELla
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 ELla citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 ELla succitata legge.
Sulle contrapposte domande di mantenimento ELla figlia n. Per_1
l'1.3.1989.
In ordine al contributo al mantenimento ELla figlia maggiorenne, Per_1
non è in contestazione la sussistenza dei presupposti ma solo il quantum e sostanzialmente le modalità di corresponsione formulando il ricorrente e domande soprariportate sulla premessa ELla svantaggiosità a suo danno degli accordi di separazione e EL peggioramento ELle proprie condizioni nonché EL riconoscimento di provvidenze in ragione ELle condizioni di salute ELla figlia i cui arretrati erano stati percepiti dalla resistente.
Per contro la resistente si opponeva alla domanda per i motivi in atti chiedendo in ordine a tali profili :” b)confermarsi le statuizioni EL decreto di omologa circa il godimento dei due quartini seminterrati siti in Forio alla via Spinavola n. 20 oltre
l'attuale alloggio occupato da e da;
CP_1 Controparte_2
6 7
c)stabilire che deve corrispondere alla figlia Parte_1
un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili oltre ISTAT ed oltre il Per_1
50% ELle spese straordinarie”.
In sede di conclusioni ribadivano le domande, seppure la resistente in via subordinata.
Ciò posto appare opportuno riportare gli accordi di separazione omologati come riportati nell'interesse ELla parte ricorrente ,senza che siano sorte contestazioni in ordine alla trascrizione:” i coniugi si separano consensualmente e senza addebito;
2) la casa coniugale assegnata alla moglie per un periodo temporaneo di anni tre con obbligo successivo di trasferimento nella casa ELla defunta suocera ed assegnazione di tale casa Controparte_4 alla oltre assegnazione immediata di due quartini sottostanti la casa ELla Controparte_1 suocera con godimento dei relativi canoni;
obbligo EL a coadiuvare Parte_1 al trasloco da avvenire entro il triennio;
la figlia adottiva continuerà a Controparte_2 vivere con la madre;
3) obbligo EL marito di corrispondere euro trecento/oo (300,00) mensili, rivalutabili ex Istat il cinque di ogni mese, in via anticipata, a titolo di concorso al mantenimento economico ELla figlia maggiore di età, ma inferma di Controparte_2 salute. 4) Altro figlio adottivo maggiore di età, autonomo Persona_3 economicamente, fisserà la sua dimora ove crederà. 5) Gli altri due appartamenti, in Via
Spinavola, 16, in Forio (NA), dei quali uno è la ex casa coniugale, da sgomberare nel triennio, restano assegnati al marito , che in questo momento apprende il Parte_1 possesso ELl'appartamento che non è casa coniugale ed è locato a terzi, facendone propri i frutti con decorrenza immediata. Invece il apprenderà il possesso Parte_1 ELla ex casa coniugale al momento ELlo sgombero da effettuarsi entro il triennio, come sopra stabilito e, da quel momento ne farà propri i frutti. Sempre al resta Parte_1 assegnata la casetta con poco terreno ubicata in Forio (NA) alla località “ST”, con decorrenza immediata. La zona di parcheggio ubicata all'interno EL cancello EL complesso di
Via Spinavola resta in godimento alla moglie. L'altra zona di parcheggio, al di là EL muro che separa i due parcheggi, resta assegnata a Il box ove attualmente il Parte_1 tiene gli attrezzi edili, resta assegnato alla sig.ra . Parte_1 Controparte_1
La copertura di detto box, che funge da terrazzo ELla casa coniugale assegnata a
[...]
, resta in godimento a costui, una volta completato il trasloco. Per patto espresso, Parte_1 la manutenzione di detta copertura cederà per una metà a carico di e per Controparte_1
l'altra metà a carico di 6) Il marito si Parte_1 Parte_1 obbliga fino a che non sarà effettuato il trasloco ELla moglie nella casa ELla ex suocera, come innanzi assegnata alla moglie, a provvedere alla manutenzione sia ELl'impianto idrico e EL pozzo nero servente il quartino, attualmente abitato dalla moglie, sia all'altro impianto idrico e pozzo nero servente il quartino ELla defunta suocera e gli altri due pure assegnati alla CP_1
7 8
. Ad avvenuto trasloco, la provvederà alla manutenzione idrica CP_1 Controparte_1
e EL pozzo nero servente i tre quartini alla stessa assegnati. Allo stesso modo il Parte_1 provvederà alla manutenzione ELla rete idrica e EL pozzo nero serventi
[...]
l'appartamento ex casa coniugale e l'altro quartino locato, che in uno alla casetta di
ST (tre unità) restano a lui assegnati. I consumi idrici ed elettrici cederanno a carico di coloro che ne fruiscono. 7) Per quanto concerne le statuizioni economiche, in ordine alle persone dei coniugi, di comune accordo si stabilisce che nulla è dovuto dall'uno all'altra e viceversa, in considerazione ELla fatta assegnazione di appartamenti e dei relativi redditi e EL fatto che ognuno di essi, allo stato, è autonomo economicamente , in quanto, la
[...]
, oltre a godere dei redditi innanzi specificati, svolge saltuaria attività di assistenza CP_1 agli anziani ed il è muratore. Le parti precisano che l'assegnazione P_ Parte_1 degli immobili di cui sopra, come sopra fatte, riguardano il solo godimento degli immobili e non anche il regime proprietario che resta lo stesso”.
Dal tenore degli accordi appare che le parti abbiano inteso darsi assetti più ampi esplicitando la autosufficienza economica, senza che le condizioni appaiono riguardare la figlia salvo Per_1 che in relazione all'assegnazione ELla casa coniugale a termine e ELl'assegno di mantenimento di € 300,00, atteso che le altre pattuizioni riguardano assetti solo fra le parti.
Ciò posto va rilevato che dalle deduzioni e documentazione in atti non risulta una significativa contrazione reddituale EL ricorrente laddove si osservi che nessuna specifica deduzione sulla condizione sottesa agli accordi di separazione è stata formulata e nessuna documentazione in ordine a tale profilo è stata prodotta.
Nè risulta la situazione di salute pregressa la separazione.
Va però considerato che con l'età certamente si aggravano alcune patologie fra cui quelle riportate nella documentazione prodotta, ove pur non emergendo percentuale di inabilità, emerge un quadro clinico atto ad incidere sulla capacità lavorativa, tenuto conto che il ricorrente si è dichiarato muratore e risulta settantaquattrenne alla decisione e percettore di pensione.
Dalle dichiarazioni reddituali prodotte, fatto salvo il notorio valore solo indiziario, e comunque difettando quelle relative al periodo precedente la separazione risultano redditi oscillanti fra gli
€ 8713 ELla dich. 2023 (redditi 2022) e gli €17938 ELla dich2015 relativa ai redditi 2014, con variazioni in aumento e diminuzione per gli anni precedenti e successivi.
Va altresì tenuto conto che pacificamente il ricorrente ha donato alcuni beni in favore ELl'altro figlio.
8 9
Indipendentemente dalla intenzione manifestata e non attuata di donare ulteriori immobili alla figlia va rilevato che il volontario spogliarsi di beni non può determinare contrazione degli obblighi d contributo al mantenimento ELla figlia maggiorenne non autosufficiente.
Nè la riduzione ELl'assegno può essere legata alla circostanza che sia percettrice di Per_1 prestazioni assistenziali che sono mirate a sopperire alle sue difficoltà e comunque secondo le deduzioni EL ricorrente richieste dal 2006 epoca precedente la separazione.
Così tenuto conto che la figlia era già maggiorenne alla separazione e che le sue esigenze appaiono invariate, in difetto di prova dei presupposti per la riduzione EL contributo al mantenimento nella misura richiesta (non avendo il ricorrente dedotto e provato le condizioni economiche sottese all'autodeterminazione EL contributo) così come per l'accoglimento ELla contrapposta domanda di aumento, ma tenuto conto ELla flessioni reddituale suindicata e ELl'intervenuto pensionamento EL ricorrente in questa sede il contributo al mantenimento ELla figlia a caricio EL padre da corrispondersi a (che vi provvede in Per_1 Controparte_1 via diretta) va determinato all'attualità in € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge.
Va altresì riconosciuto l'obbligo di contribuire al 50% ELle spese straordinarie per la figlia come da protocollo sottoscritto fra magistrati EL Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Non può trovare accoglimento e va rilevata l'inammissibilità ELla domanda ELla resistente soprariportata sub b): “confermarsi le statuizioni EL decreto di omologa circa il godimento dei due quartini seminterrati siti in Forio alla via Spinavola n. 20 oltre
l'attuale alloggio occupato da e da trattandosi di CP_1 Controparte_2
pattuizioni di contenuto obbligatorio che già in sede di separazione non poteva qualificarsi quale assegno una tantum non previsto in separazione, ne quale domanda di assegnazione ELla casa familiare in separazione prevista a termine ed in cui non risulta più vivere la figlia ELle parti.
Infine va dichiarata l'inammissibilità in questa sede ELle domande restitutorie risarcitorie comunque ELle domande che esulano la disciplina tipica ELla condizioni accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, per i motivi suindicati.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
• Sulla regolamentazione ELle spese processuali.
9 10
Tenuto conto ELla non opposizione al divorzio e ELla parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti in causa a TORRE DEL GRECO (NA) il 14/10/1976 (atto n. 764, parte II, S. A, Reg.
Atti di Matrimonio ELl'anno 1976);
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, la somma mensile all'attualità di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia maggiorenne. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat come per legge;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura EL 50%, a le spese Controparte_1
straordinarie per la figlia come da protocollo sottoscritto in data 7.3.18 da magistrati EL tribunale di Napoli e Coa;
• rigetta per il resto le domande e dichiara l'inammissibilità ELle ulteriori domande come da motivazione;
• compensa, per intero, tra le parti le spese EL giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura ELla Cancelleria all'Ufficiale ELlo Stato Civile di TORRE DEL GRECO
(NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento ELlo Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio EL 17/05/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
10