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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1855/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. AL LO Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CRISTALLINI ANDREA MARIA Presente
Appellato/i
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Avv. GELLI PAOLO Avv. Rossi presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
AL LO
RI d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL LO Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1 via A. Bertoloni, n. 26B, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Maria Cristallini (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_4 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio
[...] legale dell'Avv. Paolo Gelli (C.F. che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma l' Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatole Controparte_4 CP_3 in data 20.11.2012 allorché era caduta dopo pochi metri dall'ingresso della struttura ambulatoriale della convenuta sita all'Eur di Roma a causa del pavimento bagnato.
La convenuta non si costituiva.
2 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 561/2019, pubblicata il 9.1.2019 così statuiva: “rigetta la domanda svolta da nei confronti della Parte_1 [...]
. Nulla per le spese di lite. Pone Controparte_4
a definitivo carico del soccombente l'esborso della Ctu già liquidato con decreto esecutivo nella fase istruttoria.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa
e respinta, in accoglimento del presente appello: a) in via preliminare, alla luce delle motivazioni così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
b) in via principale, riformare la sentenza n. 561 del 9.1.2019 del Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi svolti nel presente atto, in quelle parti, in motivazione e nel dispositivo, che hanno, in fatto ed in diritto, errato nel riconoscere a carico della signora qualsivoglia responsabilità per il sinistro Pt_1 occorsole all'interno della struttura sanitaria gestita della parte appellata, e, per l'effetto, accogliere le domande così come formulate dalla stessa signora con il foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato nel giudizio di primo grado di seguito riportate: "Piaccia all'On. Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell Controparte_4 CP_3 per il sinistro per cui è causa, per i motivi descritti in narrativa, e, per l'effetto, condannare
l' , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice le seguenti somme: euro 26.728,25, per i danni fisici subiti, euro 3.036.00, per rimborso delle spese mediche sostenute dalla stessa, nonché ulteriori euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale per quanto dedotto al punto lett. D) dell'atto di citazione, ovvero al pagamento di quelle diverse misure, maggiori o minori, che verranno accertate nel corso del giudizio e/o ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al saldo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge."
L sovrano militare ordine di nel costituirsi rassegnava le Controparte_4 CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale rigettare l'avverso gravarne e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata limitare la misura della deprecata condanna alle soli voci di danno di cui sarà fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale contenendo la misura del risarcimento nei confronti della odierna appellata nei limiti di cui alle valutazioni espresse dal ctu e in ogni caso facendo applicazione in danno della Sig.ra Pt_1
3 degli artt. 1026-1207 e 1227 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA,
CPA e spese generali.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“1. La domanda va respinta. Soccorre, in diritto, nella fattispecie in esame quanto statuito dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 584\01 con riferimento proprio alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per l'ipotesi in cui dalla cosa promani una pericolosità inerte e dunque rappresenti un rischio statico preesistente all'ingenerarsi della dinamica ultima ed immediata che conduce al verificarsi dell'evento dannoso. In tali casi l'onere probatorio a carico del danneggiato si carica di maggiore intensità rispetto a quei casi in cui il rischio promani invece dal c.d. dinamismo intrinseco della cosa;
egli deve dimostrare che l'evento si è verificato nonostante l'adozione da parte sua della miglior cautela e diligenza;
ne consegue che ai fini del decidere va effettuata una approfondita valutazione delle modalità con cui si è verificato l'evento dannoso ed in particolare del comportamento tenuto dal soggetto rimasto danneggiato al fine di poter escludere il c.d. fortuito incidentale (ovverosia il fatto colposo o doloso dello stesso danneggiato).Il danneggiato deve altresì provare l'esistenza del nesso causale immediato e diretto tra la cosa ed il danno, ovverosia che
l'evento dannoso sia “conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa” (v. Cass. Sez. 3 n. 7112\013); o, altrimenti detto, che “lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta” (v. Cass. Sez. 3 n. 2660\013). È evidente che i vari profili si intrecciano tra loro nella valutazione probatoria complessiva: potenzialità lesiva statica posseduta dalla cosa;
comportamento del danneggiato (disattenzione, imperizia, negligenza); individuazione del nesso causale giuridicamente rilevante. E su detta valutazione probatoria effettuata secondo prudente apprezzamento del caso concreto incidono anche tutti gli altri elementi esterni, ambientali, di corredo esistenti al momento dell'accadimento lesivo;
con ponderazione analitica e complessiva.
Nel caso di specie il giudizio sulla pericolosità statica della cosa non consente di ritenere assolto
l'onere della prova da parte dell'attore e pertanto la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ. ridonda i suoi effetti a carico di esso attore;
la aspecificità della prova raggiunta anche in tema di nesso causale lascia aperto un variegato ventaglio di verosimili ipotesi alternative causative sia in termini di fortuito incidentale sia in termini di fortuito oggettivo, ipotesi che, sia pur indiziariamente, sono concretamente presenti e valutabili secondo le regole di giudizio poste dagli artt. 2727 – 2729 cod. civ. E neppure può parlarsi di responsabilità concorrente ex art. 2043 cod. civ. in quanto
4 nessuna insidia o trabocchetto appare sussistere in concreto.
Ed invero, venendo all'esame in fatto, dalla prova testi espletata emerge che quel giorno “era una giornata piovosa e a terra era bagnato”; “..il pavimento era scivoloso, e non vi era alcuna segnalazione”; il pavimento “era in linoleum e pieno d'acqua portata dalle scarpe e dagli ombrelli delle persone che passavano”; “è caduta in avanti, per terra era tutto bagnato perché quel giorno pioveva, le persone entravano con le scarpe e gli ombrelli bagnati. E' caduta pochi metri dopo
l'ingresso.. non c'era segnalazione alcuna né altre cautele per evitare la scivolosità del pavimento…” Ciò posto, non può non evidenziarsi che trattasi di una situazione di pericolosità ampiamente percepibile e soprattutto prevenibile da parte del soggetto che è scivolato sul pavimento;
pioveva e all'evidenza il pavimento era bagnato. Non è emerso un difetto di manutenzione e cura del piano di calpestio. In argomento v. anche Cass. n. 17199\2015. 2. Nulla per le spese di lite stante la contumacia del convenuto. A carico del soccombente”.
Con l'unico motivo la sentenza viene censurata per l'erronea ricostruzione dei fatti e per la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ritenendo insussistente la responsabilità ex art. 2051 cc, addiviene ad una erronea ricostruzione dei fatti di causa e disattende le risultanze testimoniali versate in atti. Il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi di cui all'art. 2051 c.c., che postula una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode della res che abbia cagionato un danno ingiusto. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la avrebbe potuto evitare e prevedere la caduta Pt_1 adducendo a sostegno della propria convinzione una giurisprudenza del tutto inconferente e contrastante con l'orientamento della Suprema Corte sul punto. L'appellante evidenzia che il custode, in una situazione di pericolo proveniente dal pavimento bagnato, debba prevenire il pericolo mediante l'adozione di segnalazioni e cautele del tutto assenti nel caso di specie. Tale responsabilità, inoltre, sarebbe aggravata dal fatto che l'evento dannoso sia avvenuto all'interno di una struttura sanitaria, come tale tenuta all'assolvimento di standards di garanzia e di efficienza più elevati rispetto a quelli richiesti in media. Appare evidente che il custode non abbia posto in essere alcun comportamento atto ad arginare la situazione di pericolo ingeneratesi, incorrendo altresì nella violazione delle obbligazioni accessorie di sicurezza e di protezione scaturenti dal contratto di spedalità. In tale contesto, peraltro, la responsabilità oggettiva viene esclusa solamente in ragione di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non rimovibili con l'ordinaria diligenza richiesta dalle circostanze.
Nel caso di specie, considerando le dichiarazioni rese da e e il fatto che fosse una Pt_3 Tes_1 giornata piovosa, appare evidente che la struttura sanitaria avrebbe potuto evitare ed impedire l'evento dannoso che ha colpito la Sig.ra , assolvendo correttamente gli obblighi di vigilanza Pt_1 ad essa imposti.
5 È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto
1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
6 Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1 dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
7 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_5
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza
8 d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto,
“a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”(Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità della struttura ritenendo il caso fortuito per la condotta non diligente dell'appellante, essendosi dinanzi ad una situazione di pericolosità percepibile e prevenibile con l'ordinaria diligenza.
Pacifico che l'appellante è caduta all'interno della struttura a causa del pavimento bagnato, va innanzitutto evidenziato come i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado ha erroneamente applicati i principi in relazione all'art. 2051 c.c. sono infondati. Infatti il giudice di primo grado si allineato all'orientamento espresso dalla S.C. sul punto come sopra richiamato: il nesso di causalità può essere escluso dal fortuito che può essere integrato dalla condotta colpevole del danneggiato.
I rilievi dell'appellante secondo cui nella struttura sanitaria deve essere garantito un livello di diligenza ed efficienza massimi non tiene conto del fatto che, per quanto sopra evidenziato, la valutazione del caso fortuito prescinde dalla violazione degli obblighi di custodia, interrompendo il nesso causale tra cosa ed evento. Il che vale anche per le considerazioni in ordine al fatto che la struttura era in grado di percepire la situazione di pericolo e quindi era tenuta a segnalarla - cosa non avvenuta -, sussistendo la sua colpa: la valutazione del caso fortuito prescinde dalla colpa.
Peraltro nel caso di specie, se l'incidente si è verificato all'interno di una struttura sanitaria, non è stato dedotto in alcun modo che l'appellante versasse in una situazione particolare tale da incidere sui normali obblighi di diligenza da parte dell'utenza.
Inammissibili ex art. 345 c.p.c. sono poi i rilievi relativi al rapporto contrattuale tra le parti, atteso che parte attrice ha agito in primo grado ex artt. 2051 e 2043 c.c. e quindi per responsabilità extracontrattuale.
Nel merito i rilievi del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del caso fortuito sono condivisibili.
Come dato conto compiutamente dal giudice di primo grado dalla prova per testi è emerso che “quel giorno “giornata piovosa e a terra era bagnato”; “..il pavimento era scivoloso, e non vi era alcuna
9 segnalazione”; il pavimento “era in linoleum e pieno d'acqua portata dalle scarpe e dagli ombrelli delle persone che passavano”; “è caduta in avanti, per terra era tutto bagnato perché quel giorno pioveva, le persone entravano con le scarpe e gli ombrelli bagnati. E' caduta pochi metri dopo
l'ingresso.. non c'era segnalazione alcuna né altre cautele per evitare la scivolosità del pavimento…”. A ciò si aggiunga che entrambi i testi ( , marito dell'appellante, e Testimone_2 [...]
hanno riferito che si vedeva che il pavimento era bagnato: il teste ha riferito “il Tes_3 Tes_4 bagnato si vedeva”; la teste ha detto “si vedeva che era bagnato, era diffusamente bagnato”. Tes_1
Pertanto siamo dinanzi ad un pavimento bagnato a causa della pioggia che era visibile secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. La situazione di pericolo era quindi percepibile e soprattutto prevenibile da parte dell'appellante con l'ordinaria diligenza. D'altronde pioveva e il pavimento era bagnato a causa dell'acqua portata dagli utenti.
Del tutto condivisibilmente è stato ritenuto il caso fortuito che esclude il nesso di causalità ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria riproposta nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII, scaglione IV, valori nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 561/2019, pubblicata il 9.1.2019 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in Controparte_4
€ 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
10 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI RO AL LO
11
Sezione VI civile
R.G. 1855/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. AL LO Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CRISTALLINI ANDREA MARIA Presente
Appellato/i
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Avv. GELLI PAOLO Avv. Rossi presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
AL LO
RI d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL LO Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1 via A. Bertoloni, n. 26B, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Maria Cristallini (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_4 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio
[...] legale dell'Avv. Paolo Gelli (C.F. che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma l' Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatole Controparte_4 CP_3 in data 20.11.2012 allorché era caduta dopo pochi metri dall'ingresso della struttura ambulatoriale della convenuta sita all'Eur di Roma a causa del pavimento bagnato.
La convenuta non si costituiva.
2 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 561/2019, pubblicata il 9.1.2019 così statuiva: “rigetta la domanda svolta da nei confronti della Parte_1 [...]
. Nulla per le spese di lite. Pone Controparte_4
a definitivo carico del soccombente l'esborso della Ctu già liquidato con decreto esecutivo nella fase istruttoria.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa
e respinta, in accoglimento del presente appello: a) in via preliminare, alla luce delle motivazioni così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
b) in via principale, riformare la sentenza n. 561 del 9.1.2019 del Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi svolti nel presente atto, in quelle parti, in motivazione e nel dispositivo, che hanno, in fatto ed in diritto, errato nel riconoscere a carico della signora qualsivoglia responsabilità per il sinistro Pt_1 occorsole all'interno della struttura sanitaria gestita della parte appellata, e, per l'effetto, accogliere le domande così come formulate dalla stessa signora con il foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato nel giudizio di primo grado di seguito riportate: "Piaccia all'On. Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell Controparte_4 CP_3 per il sinistro per cui è causa, per i motivi descritti in narrativa, e, per l'effetto, condannare
l' , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice le seguenti somme: euro 26.728,25, per i danni fisici subiti, euro 3.036.00, per rimborso delle spese mediche sostenute dalla stessa, nonché ulteriori euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale per quanto dedotto al punto lett. D) dell'atto di citazione, ovvero al pagamento di quelle diverse misure, maggiori o minori, che verranno accertate nel corso del giudizio e/o ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al saldo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge."
L sovrano militare ordine di nel costituirsi rassegnava le Controparte_4 CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale rigettare l'avverso gravarne e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata limitare la misura della deprecata condanna alle soli voci di danno di cui sarà fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale contenendo la misura del risarcimento nei confronti della odierna appellata nei limiti di cui alle valutazioni espresse dal ctu e in ogni caso facendo applicazione in danno della Sig.ra Pt_1
3 degli artt. 1026-1207 e 1227 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA,
CPA e spese generali.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“1. La domanda va respinta. Soccorre, in diritto, nella fattispecie in esame quanto statuito dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 584\01 con riferimento proprio alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per l'ipotesi in cui dalla cosa promani una pericolosità inerte e dunque rappresenti un rischio statico preesistente all'ingenerarsi della dinamica ultima ed immediata che conduce al verificarsi dell'evento dannoso. In tali casi l'onere probatorio a carico del danneggiato si carica di maggiore intensità rispetto a quei casi in cui il rischio promani invece dal c.d. dinamismo intrinseco della cosa;
egli deve dimostrare che l'evento si è verificato nonostante l'adozione da parte sua della miglior cautela e diligenza;
ne consegue che ai fini del decidere va effettuata una approfondita valutazione delle modalità con cui si è verificato l'evento dannoso ed in particolare del comportamento tenuto dal soggetto rimasto danneggiato al fine di poter escludere il c.d. fortuito incidentale (ovverosia il fatto colposo o doloso dello stesso danneggiato).Il danneggiato deve altresì provare l'esistenza del nesso causale immediato e diretto tra la cosa ed il danno, ovverosia che
l'evento dannoso sia “conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa” (v. Cass. Sez. 3 n. 7112\013); o, altrimenti detto, che “lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta” (v. Cass. Sez. 3 n. 2660\013). È evidente che i vari profili si intrecciano tra loro nella valutazione probatoria complessiva: potenzialità lesiva statica posseduta dalla cosa;
comportamento del danneggiato (disattenzione, imperizia, negligenza); individuazione del nesso causale giuridicamente rilevante. E su detta valutazione probatoria effettuata secondo prudente apprezzamento del caso concreto incidono anche tutti gli altri elementi esterni, ambientali, di corredo esistenti al momento dell'accadimento lesivo;
con ponderazione analitica e complessiva.
Nel caso di specie il giudizio sulla pericolosità statica della cosa non consente di ritenere assolto
l'onere della prova da parte dell'attore e pertanto la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ. ridonda i suoi effetti a carico di esso attore;
la aspecificità della prova raggiunta anche in tema di nesso causale lascia aperto un variegato ventaglio di verosimili ipotesi alternative causative sia in termini di fortuito incidentale sia in termini di fortuito oggettivo, ipotesi che, sia pur indiziariamente, sono concretamente presenti e valutabili secondo le regole di giudizio poste dagli artt. 2727 – 2729 cod. civ. E neppure può parlarsi di responsabilità concorrente ex art. 2043 cod. civ. in quanto
4 nessuna insidia o trabocchetto appare sussistere in concreto.
Ed invero, venendo all'esame in fatto, dalla prova testi espletata emerge che quel giorno “era una giornata piovosa e a terra era bagnato”; “..il pavimento era scivoloso, e non vi era alcuna segnalazione”; il pavimento “era in linoleum e pieno d'acqua portata dalle scarpe e dagli ombrelli delle persone che passavano”; “è caduta in avanti, per terra era tutto bagnato perché quel giorno pioveva, le persone entravano con le scarpe e gli ombrelli bagnati. E' caduta pochi metri dopo
l'ingresso.. non c'era segnalazione alcuna né altre cautele per evitare la scivolosità del pavimento…” Ciò posto, non può non evidenziarsi che trattasi di una situazione di pericolosità ampiamente percepibile e soprattutto prevenibile da parte del soggetto che è scivolato sul pavimento;
pioveva e all'evidenza il pavimento era bagnato. Non è emerso un difetto di manutenzione e cura del piano di calpestio. In argomento v. anche Cass. n. 17199\2015. 2. Nulla per le spese di lite stante la contumacia del convenuto. A carico del soccombente”.
Con l'unico motivo la sentenza viene censurata per l'erronea ricostruzione dei fatti e per la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ritenendo insussistente la responsabilità ex art. 2051 cc, addiviene ad una erronea ricostruzione dei fatti di causa e disattende le risultanze testimoniali versate in atti. Il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi di cui all'art. 2051 c.c., che postula una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode della res che abbia cagionato un danno ingiusto. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la avrebbe potuto evitare e prevedere la caduta Pt_1 adducendo a sostegno della propria convinzione una giurisprudenza del tutto inconferente e contrastante con l'orientamento della Suprema Corte sul punto. L'appellante evidenzia che il custode, in una situazione di pericolo proveniente dal pavimento bagnato, debba prevenire il pericolo mediante l'adozione di segnalazioni e cautele del tutto assenti nel caso di specie. Tale responsabilità, inoltre, sarebbe aggravata dal fatto che l'evento dannoso sia avvenuto all'interno di una struttura sanitaria, come tale tenuta all'assolvimento di standards di garanzia e di efficienza più elevati rispetto a quelli richiesti in media. Appare evidente che il custode non abbia posto in essere alcun comportamento atto ad arginare la situazione di pericolo ingeneratesi, incorrendo altresì nella violazione delle obbligazioni accessorie di sicurezza e di protezione scaturenti dal contratto di spedalità. In tale contesto, peraltro, la responsabilità oggettiva viene esclusa solamente in ragione di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non rimovibili con l'ordinaria diligenza richiesta dalle circostanze.
Nel caso di specie, considerando le dichiarazioni rese da e e il fatto che fosse una Pt_3 Tes_1 giornata piovosa, appare evidente che la struttura sanitaria avrebbe potuto evitare ed impedire l'evento dannoso che ha colpito la Sig.ra , assolvendo correttamente gli obblighi di vigilanza Pt_1 ad essa imposti.
5 È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto
1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
6 Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1 dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
7 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_5
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza
8 d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto,
“a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”(Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità della struttura ritenendo il caso fortuito per la condotta non diligente dell'appellante, essendosi dinanzi ad una situazione di pericolosità percepibile e prevenibile con l'ordinaria diligenza.
Pacifico che l'appellante è caduta all'interno della struttura a causa del pavimento bagnato, va innanzitutto evidenziato come i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado ha erroneamente applicati i principi in relazione all'art. 2051 c.c. sono infondati. Infatti il giudice di primo grado si allineato all'orientamento espresso dalla S.C. sul punto come sopra richiamato: il nesso di causalità può essere escluso dal fortuito che può essere integrato dalla condotta colpevole del danneggiato.
I rilievi dell'appellante secondo cui nella struttura sanitaria deve essere garantito un livello di diligenza ed efficienza massimi non tiene conto del fatto che, per quanto sopra evidenziato, la valutazione del caso fortuito prescinde dalla violazione degli obblighi di custodia, interrompendo il nesso causale tra cosa ed evento. Il che vale anche per le considerazioni in ordine al fatto che la struttura era in grado di percepire la situazione di pericolo e quindi era tenuta a segnalarla - cosa non avvenuta -, sussistendo la sua colpa: la valutazione del caso fortuito prescinde dalla colpa.
Peraltro nel caso di specie, se l'incidente si è verificato all'interno di una struttura sanitaria, non è stato dedotto in alcun modo che l'appellante versasse in una situazione particolare tale da incidere sui normali obblighi di diligenza da parte dell'utenza.
Inammissibili ex art. 345 c.p.c. sono poi i rilievi relativi al rapporto contrattuale tra le parti, atteso che parte attrice ha agito in primo grado ex artt. 2051 e 2043 c.c. e quindi per responsabilità extracontrattuale.
Nel merito i rilievi del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del caso fortuito sono condivisibili.
Come dato conto compiutamente dal giudice di primo grado dalla prova per testi è emerso che “quel giorno “giornata piovosa e a terra era bagnato”; “..il pavimento era scivoloso, e non vi era alcuna
9 segnalazione”; il pavimento “era in linoleum e pieno d'acqua portata dalle scarpe e dagli ombrelli delle persone che passavano”; “è caduta in avanti, per terra era tutto bagnato perché quel giorno pioveva, le persone entravano con le scarpe e gli ombrelli bagnati. E' caduta pochi metri dopo
l'ingresso.. non c'era segnalazione alcuna né altre cautele per evitare la scivolosità del pavimento…”. A ciò si aggiunga che entrambi i testi ( , marito dell'appellante, e Testimone_2 [...]
hanno riferito che si vedeva che il pavimento era bagnato: il teste ha riferito “il Tes_3 Tes_4 bagnato si vedeva”; la teste ha detto “si vedeva che era bagnato, era diffusamente bagnato”. Tes_1
Pertanto siamo dinanzi ad un pavimento bagnato a causa della pioggia che era visibile secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. La situazione di pericolo era quindi percepibile e soprattutto prevenibile da parte dell'appellante con l'ordinaria diligenza. D'altronde pioveva e il pavimento era bagnato a causa dell'acqua portata dagli utenti.
Del tutto condivisibilmente è stato ritenuto il caso fortuito che esclude il nesso di causalità ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria riproposta nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII, scaglione IV, valori nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 561/2019, pubblicata il 9.1.2019 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in Controparte_4
€ 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
10 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI RO AL LO
11